N. 115 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 dicembre 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Professioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Iscrizione agli ordini o collegi professionali - Limitazione degli effetti dell'iscrizione, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale)"), art. 4.(GU n.4 del 22-1-2020 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000; Contro Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente pro tempore della giunta provinciale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 24 ottobre 2019, n. 43, Supplemento n. 3, limitatamente all'art. 4. Fatto Con la legge n. 10/2019, la Provincia autonoma di Bolzano ha inteso dettare disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2019). Interessa il presente ricorso l'art. 4, di cui rubrica e testo sono i seguenti: Art. 4 (Ordini e collegi professionali - specificita' territoriali nell'applicazione dell'art. 53 della direttiva 2005/36/CE). - «1. Tenuto conto delle specificita' territoriali della Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, l'ordine o collegio professionale competente per l'iscrizione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche, e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell'iscrizione all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in materia di conoscenza della lingua italiana e tedesca nel pubblico impiego.». Come emerge dal testo, la Provincia con la disposizione riportata ha introdotto una specificazione della normativa nazionale contenuta nel decreto legislativo n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri. Ha previsto, in sostanza, che in applicazione delle norme europee e nazionali sul riconoscimento, al fine dell'esercizio della professione regolamentata in Italia, delle qualifiche professionali rilasciate da altri Stati membri, l'ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano a) possa iscrivere professionisti in grado di usare la sola lingua tedesca, e ha previsto, di conseguenza, che b) tale particolare iscrizione abiliti il professionista ad esercitare la professione regolamentata soltanto nel territorio della Provincia di Bolzano. Queste previsioni sono costituzionalmente illegittime e vengono impugnate con il presente ricorso, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019. Giova premettere il quadro normativo rilevante. L'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dispone che la Regione emana le norme legislative nelle materie di sua competenza «In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». L'art. 9 del medesimo Statuto, dispone che: «Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5 [che a sua volta rinviava ai limiti stabiliti dall'art. 4 appena riportato]: ... 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera». L'art. 3, n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975, recante norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di igiene e sanita', prevede: «Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: ... 9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali». Rilevano, poi, gli articoli 117, comma 3 della Costituzione come modificato dall'art. 3, legge costituzionale n. 3/2001 e 10, legge costituzionale n. 3 /2001, in combinato disposto, nella parte in cui l'art. 117, comma 3 modificato attribuisce alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni la disciplina delle "professioni" e l'art. 10 prevede che "1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite".». L'art. 99 prima parte dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevede che: «Nella Regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato.». L'art. 53 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce: «Conoscenza delle lingue. 1. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. 2. Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un'autorita' competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione. 3. I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attivita' professionali che il professionista intende svolgere.». Questa direttiva e' stata attuata con il decreto legislativo n. 206/2007, il cui art. 7, prevede che: «Conoscenze linguistiche. 1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le autorita' competenti di cui all'art. 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere.». L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, prevede che: «La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo Statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.». L'art. 5, comma 2, decreto legislativo CPS n. 233/1946, prevede: «5. Albi professionali. 1. Ciascun ordine ha uno o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. ... 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.». L'art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950, prevede: «E' in facolta' dell'iscritto in un albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.». L'art. 13, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, prevede: «L'iscrizione nell'albo da' diritto al libero esercizio della professione, oltreche' nella provincia cui l'albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.». Premesso questo quadro normativo, la disposizione provinciale impugnata appare costituzionalmente illegittima per i seguenti, Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere g), l), e) della Costituzione, e 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 1.1. Innanzitutto, la disposizione impugnata viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma 2, lettera g)), di disciplina dei rapporti civili (art. 117, comma 2, lettera l)), e di disciplina della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e)), principi di ripartizione della competenza applicabili anche alla Provincia di Bolzano ex art. 4 Statuto speciale, posto che nessuna norma di tale Statuto attribuisce alla Provincia competenze legislative esclusive in tali ambiti. Si deve considerare che in nessun caso e' consentito al legislatore provinciale dettare disposizioni circa l'accesso alle e l'esercizio delle professioni regolamentate; mentre la disposizione impugnata in entrambe le due proposizioni normative di cui consiste, sopra riassunte sub-a) e sub-b), si risolve appunto nel prescrivere determinate condizioni di accesso a e di esercizio di tali professioni (conoscenza della sola lingua tedesca; limitazione dell'abilitazione professionale al solo territorio provinciale). Questa considerazione non potrebbe essere superata invocando l'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, giusta il quale la Provincia e' competente ad adottare le norme di attuazione delle direttive dell'Unione europea, salvo dover adeguare la propria normativa di recepimento a quella statale eventualmente sopravvenuta nella medesima materia; ne' invocando l'art. 40, comma 1, legge n. 234/2012, secondo cui: «1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.». Si e' infatti visto che la disposizione impugnata per propria autodichiarazione intenderebbe porsi quale attuazione dell'art. 53 della direttiva 2005/36/CE. Senonche', il limite della potesta' legislativa regionale o provinciale nell'attuazione delle direttive europee e' pur sempre quello dell'appartenenza della specifica materia alle competenze legislative regionali o provinciali. La riconosciuta potesta' legislativa regionale o provinciale nell'attuazione delle direttive europee non puo' quindi essere considerata come un ampliamento delle ordinarie competenze legislative attribuite per materia alle regioni e province autonome. La disposizione impugnata si risolve infatti, in primo luogo, nella prescrizione all'ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano di istituire una sorta di sezione speciale dell'albo professionale, in cui iscrivere i soli professionisti in grado di utilizzare la sola lingua tedesca; e, poi, nella limitazione della conseguente abilitazione professionale al territorio della Provincia di Bolzano. Ma, come ha costantemente ribadito la giurisprudenza di codesta Corte, la disciplina delle competenze degli ordini e collegi professionali e, piu' in generale, dell'accesso alle e dell'esercizio delle professioni regolamentate, rientra nella competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, comma, 2 lettera g), in considerazione delle evidenti esigenze unitarie che la disciplina delle professioni regolamentate presenta. Codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 405/2005, ha affermato che: «La vigente normazione riguardante gli ordini ed i collegi risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonche' di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono gia' iscritti o che aspirino ad iscriversi. Cio' e', infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettivita'. Dalla dimensione nazionale - e non locale - dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilita' deriva che ad essere implicata sia la materia "ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", che l'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato ...». Con ancora maggiore specificazione, codesta Corte ha sottolineato l'esigenza di intendere restrittivamente la materia di competenza concorrente «professioni», la quale pur esulando dalle competenze statutarie, deve ritenersi attribuita a tale Provincia ad autonomia differenziata dall'art. 117, terzo comma della Costituzione, ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Nella sentenza n. 328/2009 (resa all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, codesta Corte costituzionale ha ribadito che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale» (sentenza n. 138 del 2009, nonche', fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006). Ha, altresi', precisato che la «istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno gia', di per se', una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005) ... . Non diversamente da quanto sopra indicato si atteggia la questione relativa alla dedotta illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 5 del 2008, nella parte in cui esso, al comma 2, prevede che possano svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni di revisore cooperativo anche i revisori contabili, iscritti nel relativo registro tenuto presso il Ministero della giustizia, in quanto dotati di «una specifica competenza in materia di enti cooperativi». In tal modo, infatti, «la legge regionale finisce per enucleare, nell'ambito di una categoria professionale prevista da normativa statale, a partire dal decreto legislativo n. 88 del 1992, un segmento di essa dotato di una particolare legittimazione professionale, diversificando, quindi, in maniera inammissibile per il legislatore regionale, nel piu' ampio genere dei revisori contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle funzioni di revisori cooperativi.» (sentenza n. 328/2009). Non e' quindi consentito al legislatore regionale o provinciale imporre agli ordini professionali l'individuazione di figure professionali specifiche, come inevitabilmente sarebbe il «professionista di sola lingua tedesca», da iscrivere in sezioni speciali degli albi, ne' di prevedere abilitazioni professionali territorialmente limitate. 1.2. In secondo luogo, la previsione di una legittimazione professionale circoscritta al territorio provinciale invade la competenza legislativa statale in materia di rapporti civili, di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Tale limitazione territoriale si traduce infatti immediatamente in una condizione di validita' o di efficacia del contratto d'opera professionale regolato dagli articoli 2230 e 2231 del codice civile. In particolare, l'art. 2231 del codice civile prevede che il rispetto dell'iscrizione all'albo od elenco, e quindi anche delle eventuali limitazioni territoriali che l'iscrizione possa comportare (come vorrebbe la norma provinciale oggi impugnata), sia condizione di esigibilita' del compenso del professionista; e che la cancellazione dall'albo (o le modificazioni in senso limitativo dell'iscrizione all'albo) costituiscano condizioni risolutive del contratto d'opera. Attesa l'immediata incidenza che la disciplina delle condizioni e degli effetti delle iscrizioni agli albi professionali spiega sulla disciplina del contratto d'opera professionale, la disciplina di quelle condizioni e di quegli effetti rientra quindi nella competenza esclusiva statale in materia di rapporti civili. 1.3. In terzo luogo, la disposizione provinciale impugnata invade la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, comma 3, lettera e) della Costituzione. La disciplina delle professioni regolamentate, dell'accesso ai relativi albi e degli effetti delle iscrizioni in questi ultimi, attiene infatti senza dubbio alla materia della concorrenza. Cio' sotto entrambi gli aspetti che la compongono; vale a dire sotto l'aspetto della disciplina della competizione economica tra i professionisti, e sotto l'aspetto della garanzia degli utenti/consumatori che si rivolgono ai professionisti. Un esercizio disciplinato delle professioni e' infatti necessario allo scopo di garantire che tra i professionisti la competizione si svolga sulla base di competenze professionali riconosciute da organismi terzi, senza alterazioni determinate dalla presenza di soggetti non qualificati; e allo scopo, connesso, di assicurare agli utenti/consumatori, che normalmente non dispongono delle conoscenze necessarie ad orientarsi con sicurezza nel mercato delle prestazioni professionali, comunque un livello qualitativo minimo effettivo di tali prestazioni. Regolare l'accesso agli albi professionali e gli effetti delle iscrizioni non puo', quindi, competere alle regioni ed alle province autonome. 2. Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in relazione agli articoli 5, commi 2 e 4, decreto legislativo CPS n. 233/1946, 10 e 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950. In subordine, anche a voler ammettere che la disciplina delle condizioni di iscrizione ad un albo professionale possa rientrare nella competenza legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome (ex art. 10, legge costituzionale n. 3/2001) in materia di «professioni» (art. 117, comma 3 della Costituzione), la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nei sensi denunciati nella presente rubrica. Le norme statali «interposte» che dovrebbero fungere da «cornice di principio» a cui la legge provinciale avrebbe dovuto attenersi, si debbono ravvisare nell'art. 5, comma 2, decreto legislativo CPS n. 233/1946 e negli articoli 10 e 13 del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950. L'art. 5, comma 2, come si e' visto, prevede che l'iscrizione all'albo consente l'esercizio della professione. Il principio e', quindi, che l'iscrizione all'albo deve consentire l'esercizio della professione senza limitazioni ne' di oggetto, ne' di spazio. Con riguardo particolare ai professionisti che chiedano il riconoscimento delle qualifiche professionali estere, il comma 4 dell'art. 5 cit. prevede poi che l'iscrizione di tali professionisti debba avvenire in osservanza delle previsioni del decreto legislativo n. 206/2007, gia' illustrato nel primo motivo. Si e' gia' visto in quella sede che il decreto legislativo n. 206/2007 non prevede limitazioni territoriali dell'iscrizione di tali professionisti. Questi principi di legge sono specificati nel regolamento attuativo. L'art. 10, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950 prevede infatti che l'iscritto ad un albo provinciale ha diritto di chiedere il trasferimento della propria iscrizione in qualsiasi altro albo provinciale, in conformita' ai propri trasferimenti di residenza. L'art. 13, poi, chiarisce definitivamente che «L'iscrizione nell'albo da' diritto al libero esercizio della professione, oltreche' nella provincia cui l'albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica». Dall'insieme di queste previsioni risulta che non sarebbe consentito al legislatore regionale o provinciale, neppure se si riconducesse la disciplina in esame alla materia di legislazione concorrente «professioni», prevedere limitazioni territoriali all'esercizio della professione; e quindi che, prima ancora di queste, non sarebbe consentito al legislatore regionale o provinciale prevedere figure professionali, come il «professionista di sola lingua tedesca», caratterizzate da limiti tecnici tali che le rendono inevitabilmente destinate ad incontrare restrizioni soggettive, oggettive o territoriali nell'esercizio della professione, quali quelle previste dalla disposizione impugnata. 3. Violazione degli articoli 9, n. 10 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, n. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975 (norme di attuazione dello Statuto in materia di igiene e sanita'). Ancora, con riferimento specifico alle professioni sanitarie, la disposizione impugnata viola le norme indicate in rubrica. L'art. 9, n. 10 Statuto attribuisce alla Provincia la competenza legislativa in materia di igiene e sanita', ma l'art. 3, n. 9 delle disposizioni di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 474/1975 prevede che resta ferma la competenza legislativa statale relativa «alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali». In nessun caso e' quindi consentito al legislatore provinciale dettare disposizioni circa l'accesso e l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie. Questa considerazione non potrebbe essere superata invocando l'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, giusta il quale la Provincia e' competente ad adottare le norme di attuazione delle direttive dell'Unione europea, salvo dover adeguare la propria normativa di recepimento a quella statale eventualmente sopravvenuta nella medesima materia; ne' invocando l'art. 40, comma 1, legge n. 234/2012, secondo cui: «1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.». Il limite della potesta' legislativa regionale o provinciale nell'attuazione delle direttive europee e', infatti, pur sempre quello dell'appartenenza della specifica materia alle competenze legislative regionali o provinciali. La riconosciuta potesta' legislativa regionale o provinciale nell'attuazione delle direttive europee non puo' quindi essere considerata come un ampliamento delle ordinarie competenze legislative attribuite per materia alle regioni e province autonome. Poiche', come si e' visto, e' pacifico che la Provincia autonoma di Bolzano difetta di competenza in materia di professioni sanitarie, la pretesa attuazione della direttiva 2005/36/CE non potrebbe costituire un titolo legittimante la Provincia a legiferare in questa materia. 4. Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione e degli articoli 4 e 99, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 53 direttiva 2005/36/CE e all'art. 7, decreto legislativo n. 206/2007. In subordine, nel merito, a voler ammettere comunque una competenza della Provincia a legiferare nella materia in questione, la disposizione impugnata sarebbe incorsa nelle violazioni qui denunciate. 4.1. In primo luogo, la previsione della legge provinciale impugnata sopra riassunta sub-a), secondo cui potrebbero operare nella Provincia di Bolzano professionisti in grado di esprimersi soltanto in lingua tedesca e non anche in lingua italiana, viola l'obbligo della Provincia di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, ed in particolare con l'obbligo ex art. 117, comma 1 della Costituzione (richiamato dall'art. 4, Statuto) di osservare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Si e' visto infatti che l'art. 53 della direttiva subordina il riconoscimento in un altro Stato membro delle qualifiche professionali rilasciate dallo Stato membro di origine del professionista alla dimostrazione che il professionista dispone delle competenze linguistiche necessarie ad operare in tale altro Stato membro; cio', come e' ovvio, nell'interesse delle persone che a lui si rivolgono per ottenerne i servizi professionali. Un professionista abilitato, tramite il riconoscimento delle sue qualifiche professionali, ad operare in Italia, deve quindi conoscere la lingua italiana; ed infatti l'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 ha dato attuazione all'art. 53 cit. prevedendo che l'iscrizione all'albo professionale del professionista che faccia valere qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro e' subordinata al possesso delle competenze linguistiche necessarie. Poiche' il contratto d'opera professionale stipulato da un professionista operante in Italia lo portera' normalmente ad intrattenere rapporti sia con committenti che con terzi che utilizzano normalmente la lingua italiana, non e' possibile, nella normalita' dei casi, che tale contratto possa avere efficacemente esecuzione, se il professionista non e' in grado di usare la lingua italiana. Cio' vale anche per il territorio della Provincia di Bolzano, perche', da un lato, la presenza maggioritaria di popolazione di lingua tedesca non esclude la presenza in tale territorio anche di una rilevante componente della popolazione che utilizza esclusivamente o prevalentemente la lingua italiana; e, dall'altro, il fatto (anch'esso illegittimo, come si vedra' di seguito) che l'abilitazione professionale di tali professionisti venga limitata al territorio della Provincia non puo' ovviamente escludere che, per adempiere al mandato professionale (il cui oggetto non puo' conoscere preventive limitazioni territoriali o personali), il professionista debba rapportarsi a persone che usano esclusivamente la lingua italiana. La disposizione provinciale impugnata, consentendo senza alcun dubbio che venga abilitato ad esercitare una professione regolamentata, sia pure nel solo territorio della Provincia di Bolzano, un professionista che non dispone delle competenze linguistiche necessarie perche' e' in grado di usare soltanto la lingua tedesca, viola dunque la lettera e) la ratio dell'art. 53 della direttiva e della normativa nazionale di attuazione; e con essi gli articoli 117, comma 1 della Costituzione e 4, Statuto speciale. Con specifico riferimento alle professioni che attengono alla «sicurezza dei pazienti», cioe', in sostanza, alle professioni sanitarie, si e' visto poi che la finalita' della direttiva di garantire ai destinatari delle prestazioni professionali una prestazione qualitativamente adeguata, viene rafforzata prevedendo che il controllo sulle competenze linguistiche possa essere reso obbligatorio (art. 53, paragrafo 3, direttiva). E tale e' stato reso, con riferimento alla sola lingua italiana, dall'art. 7, comma 1-bis, decreto legislativo n. 206/2007. La disposizione impugnata viola quindi i principi costituzionali indicati in rubrica anche perche', per quanto riguarda specificamente le professioni sanitarie, vanifica l'obbligatorieta' del controllo della conoscenza della lingua italiana. 4.2. I principi costituzionali indicati nella rubrica del presente motivo sono poi violati anche dalla seconda previsione contenuta nella disposizione impugnata, sopra riassunta sub-b). Anche la limitazione dell'abilitazione professionale dei professionisti in grado di utilizzare la sola lingua tedesca al territorio della Provincia di Bolzano, e' infatti contraria alla finalita' della direttiva e della normativa nazionale di recepimento. La finalita' della direttiva e' quella di favorire la circolazione delle qualifiche professionali nell'intero spazio del mercato interno, e quindi il riconoscimento delle qualifiche dello Stato di origine in altro Stato membro non puo' che avere, nello spirito della direttiva, una portata estesa all'intero territorio dello Stato ospitante. La direttiva non consente limitazioni territoriali dei riconoscimenti delle qualifiche, una volta che il professionista disponga di tutti i requisiti a cui la direttiva stessa subordina il riconoscimento; mentre cio' e' proprio quanto fa la disposizione impugnata allorche' introduce l'inedita figura del riconoscimento territorialmente limitato ad una sola provincia. Anche in questa parte, dunque, la disposizione impugnata confligge con gli obblighi costituzionali di rispetto dei vincoli comunitari di cui all'art. 117, comma 1 della Costituzione e 4, Statuto speciale. 4.3. Non potrebbe obiettarsi alle censure esposte nei paragrafi che precedono che l'art. 53, paragrafo 2 della direttiva stabilisce, come si e' visto, che «Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un'autorita' competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione». Va osservato in proposito che anche nelle Province di Bolzano e di Trento la lingua ufficiale dello Stato e' l'italiano, come prevede chiaramente l'art. 99 dello Statuto speciale, dunque anch'esso direttamente violato dalla disposizione impugnata. La «parificazione» della lingua tedesca all'italiana nel territorio della Regione comporta soltanto che per le attivita' per le quali cio' e' espressamente previsto dallo Statuto stesso, la lingua tedesca possa o debba essere utilizzata con effetti del tutto equivalenti all'uso della lingua ufficiale, cioe' dell'italiano. Si trattera', come e' ben noto, delle attivita' di svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici, come e' subito specificato dall'art. 100 dello Statuto, giusta il quale «I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia od aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa;» e «Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.». Ma la suddetta «parificazione» non puo' significare che il tedesco divenga una delle lingue ufficiali dello Stato italiano. La direttiva, invece, prevede proprio che il controllo linguistico sulle competenze dei professionisti che fanno valere il riconoscimento delle qualifiche sia limitato alla conoscenza di una delle lingue ufficiali, qualora in qualche Stato membro ve ne sia piu' di una; che non e' il caso dell'Italia. Per lingua ufficiale di uno Stato deve intendersi, infatti, secondo la direttiva (e secondo logica) una lingua che abbia tale valore nell'intero territorio dello Stato interessato, e non solo in qualche sua parte. Si e' gia' visto che la direttiva intende favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali allo scopo di consentire l'esercizio della professione nell'intero territorio dello Stato ospitante, e non ammette limitazioni territoriali interne di tale riconoscimento. La stessa considerazione deve farsi a proposito del concetto, peraltro ignoto all'ordinamento italiano, di «lingua amministrativa», pure usato dall'art. 53, paragrafo 2 della direttiva. Quale che sia il significato dell'espressione «lingua amministrativa», non a caso non ripreso dalla normativa interna di recepimento della direttiva, certamente anche a proposito di esso dovra' trattarsi di una lingua utilizzata od utilizzabile indifferentemente nell'intero territorio dello Stato membro interessato, e non solo in qualche sua parte. La giurisprudenza di codesta Corte sulla qualita' dell'italiano di sola lingua ufficiale anche nella Regione Trentino-Alto Adige e sulla limitazione alle sole funzioni pubbliche della portata dell'art. 99, Statuto e' pacifica. Si vedano per tutte le sentenze n. 159/2009, n. 42/2017, n. 218/2018, n. 210/2018.
P. Q. M. Tutto cio' premesso, il Presidente del Consiglio come sopra rappresentato e difeso ricorre a codesta eccellentissima Corte costituzionale affinche' voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10. Si produce in estratto conforme la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019. Roma, 23 dicembre 2019 L'Avvocato dello Stato: Paolo Gentili