N. 115 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 dicembre 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Professioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -  Iscrizione
  agli ordini o collegi professionali  -  Limitazione  degli  effetti
  dell'iscrizione,  nel  caso  della  sola  conoscenza  della  lingua
  tedesca,  all'esercizio  della  professione  nel  territorio  della
  Provincia autonoma di Bolzano. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre  2019,  n.  10
  ("Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  della  Provincia
  autonoma  di  Bolzano   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
  all'Unione europea (Legge europea provinciale)"), art. 4. 
(GU n.4 del 22-1-2020 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (C.F. 80224030587), presso cui e' domiciliato in Roma, via  dei
Portoghesi  n.   12,   Pec   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it   fax
06/96514000; 
    Contro Provincia autonoma di Bolzano in  persona  del  Presidente
pro  tempore  della  giunta  provinciale,  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale della legge provinciale della Provincia
autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del  24  ottobre
2019, n. 43, Supplemento n. 3, limitatamente all'art. 4. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 10/2019, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
inteso  dettare  disposizioni  per   l'adempimento   degli   obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  (Legge
europea provinciale 2019). 
    Interessa il presente ricorso l'art. 4, di cui  rubrica  e  testo
sono i seguenti: 
        Art.  4  (Ordini  e  collegi  professionali  -   specificita'
territoriali   nell'applicazione   dell'art.   53   della   direttiva
2005/36/CE). - «1. Tenuto conto delle specificita' territoriali della
Provincia autonoma  di  Bolzano,  con  particolare  riferimento  alla
tutela   delle   minoranze   linguistiche,   l'ordine   o    collegio
professionale competente per l'iscrizione ai  sensi  della  direttiva
2005/36/CE, e successive  modifiche,  e  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel  caso  della  sola
conoscenza della lingua tedesca, limita gli  effetti  dell'iscrizione
all'esercizio  della  professione  nel  territorio  della   Provincia
autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in  materia  di
conoscenza della lingua italiana e tedesca nel pubblico impiego.». 
    Come emerge dal testo, la Provincia con la disposizione riportata
ha introdotto una specificazione della normativa nazionale  contenuta
nel decreto legislativo n. 206/2007 di  recepimento  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche  professionali
tra Stati membri. 
    Ha previsto, in sostanza, che in applicazione delle norme europee
e  nazionali  sul  riconoscimento,  al  fine   dell'esercizio   della
professione regolamentata in Italia, delle  qualifiche  professionali
rilasciate da altri Stati membri, l'ordine o  collegio  professionale
competente  per  la  Provincia  di   Bolzano   a)   possa   iscrivere
professionisti in grado  di  usare  la  sola  lingua  tedesca,  e  ha
previsto, di conseguenza, che b) tale particolare iscrizione  abiliti
il professionista ad esercitare la professione regolamentata soltanto
nel territorio della Provincia di Bolzano. 
    Queste previsioni sono costituzionalmente illegittime  e  vengono
impugnate con il presente ricorso, giusta delibera del Consiglio  dei
Ministri del 21 dicembre 2019. 
    Giova premettere il quadro normativo rilevante. 
    L'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,
dispone che la Regione emana le norme legislative  nelle  materie  di
sua  competenza  «In  armonia  con  la  Costituzione  ed  i  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali  e'
compreso quello della tutela delle minoranze  linguistiche  locali  -
nonche' delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica». 
    L'art. 9 del medesimo Statuto, dispone che: «Le province  emanano
norme  legislative  nelle  seguenti  materie  nei   limiti   indicati
dall'art. 5 [che a sua volta rinviava ai limiti stabiliti dall'art. 4
appena riportato]: 
        ... 
        10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria  ed
ospedaliera». 
    L'art. 3, n. 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
474/1975, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  in
materia di igiene e sanita', prevede: «Restano  ferme  le  competenze
degli organi statali in ordine: 
        ... 
        9)  alle  professioni  sanitarie,  agli  ordini   e   collegi
professionali ed  agli  esami  di  idoneita'  per  l'esercizio  della
professione medica negli ospedali». 
    Rilevano, poi, gli articoli 117, comma 3 della Costituzione  come
modificato dall'art. 3, legge costituzionale n. 3/2001  e  10,  legge
costituzionale n. 3 /2001, in combinato disposto, nella parte in  cui
l'art.  117,  comma  3   modificato   attribuisce   alla   competenza
concorrente  dello  Stato  e  delle  regioni  la   disciplina   delle
"professioni" e l'art. 10 prevede che "1.  Sino  all'adeguamento  dei
rispettivi   statuti,   le   disposizioni   della   presente    legge
costituzionale si applicano anche alle regioni a Statuto speciale  ed
alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  le  parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite".». 
    L'art. 99 prima parte dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, prevede che: «Nella Regione la lingua tedesca e' parificata  a
quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato.». 
    L'art. 53 della direttiva 2005/36/CE relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, stabilisce: 
    «Conoscenza delle lingue. 
    1. I professionisti  che  beneficiano  del  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  possiedono  la  conoscenza  delle   lingue
necessaria  all'esercizio  della  professione  nello   Stato   membro
ospitante. 
    2.  Uno  Stato  membro  assicura  che  controlli  effettuati   da
un'autorita' competente o sotto la sua supervisione  per  controllare
il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1  siano  limitati  alla
conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o  di
una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a  condizione
che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione. 
    3. I controlli svolti a norma  del  paragrafo  2  possono  essere
imposti se  la  professione  da  praticarsi  ha  ripercussioni  sulla
sicurezza dei  pazienti.  I  controlli  possono  essere  imposti  nei
confronti di altre professioni nei casi in cui sussista  un  serio  e
concreto  dubbio  in  merito  alla  sussistenza  di  una   conoscenza
sufficiente della  lingua  di  lavoro  con  riguardo  alle  attivita'
professionali che il professionista intende svolgere.». 
    Questa direttiva e' stata attuata con il decreto  legislativo  n.
206/2007, il cui art. 7, prevede che: 
    «Conoscenze linguistiche. 
    1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II  ed  al  titolo
III,  per   l'esercizio   della   professione   i   beneficiari   del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie. 
    1-bis. Nel caso in cui  la  professione  ha  ripercussioni  sulla
sicurezza dei pazienti, le autorita' competenti  di  cui  all'art.  5
devono verificare la conoscenza della lingua  italiana.  I  controlli
devono essere effettuati anche relativamente  ad  altre  professioni,
nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio  in  merito  alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua  italiana  con
riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere.». 
    L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987,
prevede che: «La Regione e le Province di Trento e di Bolzano,  nelle
materie di competenza esclusiva, possono  dare  immediata  attuazione
alle raccomandazioni e direttive comunitarie,  salvo  adeguarsi,  nei
limiti  previsti  dallo  Statuto  speciale,  alle  leggi  statali  di
attuazione dei predetti atti comunitari.». 
    L'art. 5, comma 2, decreto legislativo CPS n. 233/1946, prevede: 
    «5. Albi professionali. 
    1. Ciascun ordine ha uno o piu'  albi  permanenti,  in  cui  sono
iscritti i professionisti della rispettiva  professione,  ed  elenchi
per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 
    2. Per l'esercizio di ciascuna delle  professioni  sanitarie,  in
qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al
rispettivo albo. 
    ... 
    4. Fermo restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, possono essere  iscritti  all'albo  gli  stranieri  in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con  le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.». 
    L'art. 10, comma 1, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
221/1950,  prevede:  «E'  in  facolta'  dell'iscritto  in   un   albo
provinciale di chiedere il  trasferimento  dell'iscrizione  nell'albo
della provincia ove ha trasferito o  intenda  trasferire  la  propria
residenza.». 
    L'art. 13, comma 1 del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, prevede: «L'iscrizione nell'albo da'  diritto  al  libero
esercizio della professione, oltreche' nella provincia cui l'albo  si
riferisce, anche in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  salvo
l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'ufficio
comunale, ai sensi dell'art. 100,  comma  secondo,  del  testo  unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.». 
    Premesso questo quadro  normativo,  la  disposizione  provinciale
impugnata appare costituzionalmente illegittima per i seguenti, 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 117,  comma  2,  lettere  g),  l),  e)  della
Costituzione, e 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 
    1.1. Innanzitutto, la disposizione impugnata viola la  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in  materia  di  ordinamento  degli
enti  pubblici  nazionali  (art.  117,  comma  2,  lettera  g)),   di
disciplina dei rapporti civili (art. 117, comma 2, lettera l)), e  di
disciplina  della  concorrenza  (art.  117,  comma  2,  lettera  e)),
principi di ripartizione  della  competenza  applicabili  anche  alla
Provincia di Bolzano ex art. 4 Statuto speciale,  posto  che  nessuna
norma  di  tale  Statuto  attribuisce   alla   Provincia   competenze
legislative esclusive in tali ambiti. 
    Si  deve  considerare  che  in  nessun  caso  e'  consentito   al
legislatore provinciale dettare disposizioni circa l'accesso  alle  e
l'esercizio delle professioni regolamentate; mentre  la  disposizione
impugnata in entrambe le due proposizioni normative di cui  consiste,
sopra riassunte sub-a) e sub-b), si risolve appunto  nel  prescrivere
determinate  condizioni  di  accesso  a  e  di  esercizio   di   tali
professioni  (conoscenza  della  sola  lingua  tedesca;   limitazione
dell'abilitazione professionale al solo territorio provinciale). 
    Questa considerazione  non  potrebbe  essere  superata  invocando
l'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, giusta
il  quale  la  Provincia  e'  competente  ad  adottare  le  norme  di
attuazione delle direttive dell'Unione europea, salvo dover  adeguare
la propria normativa di recepimento a  quella  statale  eventualmente
sopravvenuta nella medesima materia; ne' invocando l'art.  40,  comma
1, legge n. 234/2012, secondo cui:  «1.  Le  regioni  e  le  province
autonome,  nelle  materie  di  propria  competenza,   provvedono   al
recepimento delle direttive europee.». 
    Si e' infatti visto che la  disposizione  impugnata  per  propria
autodichiarazione intenderebbe porsi quale  attuazione  dell'art.  53
della direttiva  2005/36/CE.  Senonche',  il  limite  della  potesta'
legislativa regionale o provinciale nell'attuazione  delle  direttive
europee  e'  pur  sempre  quello  dell'appartenenza  della  specifica
materia alle  competenze  legislative  regionali  o  provinciali.  La
riconosciuta   potesta'   legislativa   regionale    o    provinciale
nell'attuazione  delle  direttive  europee  non  puo'  quindi  essere
considerata  come   un   ampliamento   delle   ordinarie   competenze
legislative attribuite per materia alle regioni e province autonome. 
    La disposizione impugnata si risolve  infatti,  in  primo  luogo,
nella prescrizione all'ordine o collegio professionale competente per
la Provincia di Bolzano di istituire una sorta  di  sezione  speciale
dell'albo professionale, in cui iscrivere i  soli  professionisti  in
grado di utilizzare la sola lingua tedesca; e, poi, nella limitazione
della conseguente  abilitazione  professionale  al  territorio  della
Provincia di Bolzano. 
    Ma, come ha costantemente ribadito la giurisprudenza  di  codesta
Corte,  la  disciplina  delle  competenze  degli  ordini  e   collegi
professionali e, piu' in generale, dell'accesso alle e dell'esercizio
delle professioni regolamentate,  rientra  nella  competenza  statale
esclusiva di cui all'art. 117, comma, 2 lettera g), in considerazione
delle evidenti esigenze unitarie che la disciplina delle  professioni
regolamentate presenta. 
    Codesta Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  405/2005,  ha
affermato che: «La vigente normazione riguardante  gli  ordini  ed  i
collegi risponde all'esigenza  di  tutelare  un  rilevante  interesse
pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che  sia  lo  Stato  a
prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti
pubblici ad appartenenza  necessaria,  cui  affidare  il  compito  di
curare la tenuta degli albi nonche' di controllare il possesso  e  la
permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono  gia'  iscritti  o
che aspirino ad iscriversi. Cio' e', infatti, finalizzato a garantire
il corretto esercizio della  professione  a  tutela  dell'affidamento
della collettivita'. Dalla dimensione nazionale  -  e  non  locale  -
dell'interesse sotteso e dalla sua infrazionabilita'  deriva  che  ad
essere  implicata  sia  la  materia  "ordinamento  ed  organizzazione
amministrativa dello Stato e  degli  enti  pubblici  nazionali",  che
l'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla
competenza esclusiva dello Stato ...». 
    Con ancora maggiore specificazione, codesta Corte ha sottolineato
l'esigenza di intendere restrittivamente  la  materia  di  competenza
concorrente «professioni», la quale  pur  esulando  dalle  competenze
statutarie, deve ritenersi attribuita a tale Provincia  ad  autonomia
differenziata dall'art. 117, terzo comma della Costituzione, ai sensi
della clausola di  equiparazione  di  cui  all'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001. 
    Nella sentenza  n.  328/2009  (resa  all'esito  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale  degli  articoli  22  e  23  della  legge
regionale del Trentino-Alto Adige 9 luglio  2008,  n.  5  (Disciplina
della vigilanza sugli enti cooperativi), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri, codesta Corte costituzionale ha ribadito  che
«la potesta' legislativa regionale nella  materia  concorrente  delle
professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario, allo Stato, rientrando nella competenza  delle  regioni  la
disciplina  di  quegli   aspetti   che   presentano   uno   specifico
collegamento con la realta' regionale.  Tale  principio,  al  di  la'
della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi,
si configura infatti quale limite di  ordine  generale,  invalicabile
dalla legge regionale» (sentenza n. 138 del  2009,  nonche',  fra  le
altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006). 
    Ha, altresi',  precisato  che  la  «istituzione  di  un  registro
professionale e la previsione delle condizioni per la  iscrizione  in
esso hanno gia',  di  per  se',  una  funzione  individuatrice  della
professione, preclusa alla competenza regionale» (sentenze n. 138 del
2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007 e n. 355 del 2005) ... . 
    Non  diversamente  da  quanto  sopra  indicato  si  atteggia   la
questione  relativa  alla   dedotta   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 22 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n.  5  del
2008, nella parte in cui  esso,  al  comma  2,  prevede  che  possano
svolgere, per conto della «struttura amministrativa», le funzioni  di
revisore  cooperativo  anche  i  revisori  contabili,  iscritti   nel
relativo registro tenuto presso  il  Ministero  della  giustizia,  in
quanto dotati  di  «una  specifica  competenza  in  materia  di  enti
cooperativi». In tal modo, infatti, «la legge regionale  finisce  per
enucleare, nell'ambito di una  categoria  professionale  prevista  da
normativa statale, a partire dal decreto legislativo n. 88 del  1992,
un  segmento  di  essa  dotato  di  una  particolare   legittimazione
professionale, diversificando, quindi, in maniera  inammissibile  per
il  legislatore  regionale,  nel  piu'  ampio  genere  dei   revisori
contabili, la specie di quelli abilitati anche allo svolgimento delle
funzioni di revisori cooperativi.» (sentenza n. 328/2009). 
    Non e' quindi consentito al legislatore regionale  o  provinciale
imporre  agli  ordini  professionali   l'individuazione   di   figure
professionali   specifiche,   come   inevitabilmente    sarebbe    il
«professionista di sola lingua  tedesca»,  da  iscrivere  in  sezioni
speciali degli albi,  ne'  di  prevedere  abilitazioni  professionali
territorialmente limitate. 
    1.2. In  secondo  luogo,  la  previsione  di  una  legittimazione
professionale  circoscritta  al  territorio  provinciale  invade   la
competenza legislativa statale in materia di rapporti civili, di  cui
all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 
    Tale limitazione territoriale si traduce  infatti  immediatamente
in una condizione di validita' o di efficacia del  contratto  d'opera
professionale regolato dagli articoli 2230 e 2231 del codice civile. 
    In particolare, l'art. 2231 del  codice  civile  prevede  che  il
rispetto dell'iscrizione all'albo od elenco,  e  quindi  anche  delle
eventuali limitazioni territoriali che l'iscrizione possa  comportare
(come vorrebbe la norma provinciale oggi impugnata),  sia  condizione
di  esigibilita'  del  compenso  del   professionista;   e   che   la
cancellazione dall'albo  (o  le  modificazioni  in  senso  limitativo
dell'iscrizione all'albo)  costituiscano  condizioni  risolutive  del
contratto d'opera. 
    Attesa l'immediata incidenza che la disciplina delle condizioni e
degli effetti delle iscrizioni agli albi professionali  spiega  sulla
disciplina del contratto  d'opera  professionale,  la  disciplina  di
quelle condizioni e di quegli effetti rientra quindi nella competenza
esclusiva statale in materia di rapporti civili. 
    1.3. In terzo luogo, la disposizione provinciale impugnata invade
la competenza statale in materia di tutela della concorrenza ex  art.
117, comma 3, lettera e) della Costituzione. 
    La disciplina delle professioni  regolamentate,  dell'accesso  ai
relativi albi e degli effetti  delle  iscrizioni  in  questi  ultimi,
attiene infatti senza dubbio alla  materia  della  concorrenza.  Cio'
sotto entrambi gli aspetti che  la  compongono;  vale  a  dire  sotto
l'aspetto  della  disciplina  della  competizione  economica  tra   i
professionisti,   e   sotto   l'aspetto    della    garanzia    degli
utenti/consumatori che si rivolgono ai professionisti. 
    Un esercizio disciplinato delle professioni e' infatti necessario
allo scopo di garantire che tra i professionisti la  competizione  si
svolga  sulla  base  di  competenze  professionali  riconosciute   da
organismi terzi, senza  alterazioni  determinate  dalla  presenza  di
soggetti non qualificati; e allo scopo, connesso, di assicurare  agli
utenti/consumatori, che normalmente non dispongono  delle  conoscenze
necessarie ad orientarsi con sicurezza nel mercato delle  prestazioni
professionali, comunque un livello qualitativo  minimo  effettivo  di
tali prestazioni. 
    Regolare l'accesso agli albi professionali e  gli  effetti  delle
iscrizioni non puo', quindi, competere alle regioni ed alle  province
autonome. 
2. Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in relazione
agli articoli 5, commi 2 e 4, decreto legislativo CPS n. 233/1946, 10
e 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 221/1950. 
    In subordine, anche a voler ammettere  che  la  disciplina  delle
condizioni di iscrizione ad un  albo  professionale  possa  rientrare
nella  competenza  legislativa  concorrente  delle  regioni  e  delle
province autonome (ex art. 10, legge  costituzionale  n.  3/2001)  in
materia di «professioni» (art. 117, comma 3 della  Costituzione),  la
disposizione impugnata  sarebbe  costituzionalmente  illegittima  nei
sensi denunciati nella presente rubrica. 
    Le norme statali «interposte» che dovrebbero fungere da  «cornice
di principio» a cui la legge provinciale avrebbe dovuto attenersi, si
debbono ravvisare nell'art. 5, comma 2, decreto  legislativo  CPS  n.
233/1946 e negli  articoli  10  e  13  del  relativo  regolamento  di
attuazione adottato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
221/1950. 
    L'art. 5, comma 2, come si e'  visto,  prevede  che  l'iscrizione
all'albo consente l'esercizio della  professione.  Il  principio  e',
quindi, che l'iscrizione all'albo deve consentire  l'esercizio  della
professione senza limitazioni ne' di oggetto, ne' di spazio. 
    Con  riguardo  particolare  ai  professionisti  che  chiedano  il
riconoscimento delle qualifiche  professionali  estere,  il  comma  4
dell'art. 5 cit. prevede poi che l'iscrizione di tali  professionisti
debba avvenire in osservanza delle previsioni del decreto legislativo
n. 206/2007, gia' illustrato nel primo motivo. Si e'  gia'  visto  in
quella sede che  il  decreto  legislativo  n.  206/2007  non  prevede
limitazioni territoriali dell'iscrizione di tali professionisti. 
    Questi  principi  di  legge  sono  specificati  nel   regolamento
attuativo.  L'art.  10,  comma  1,  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 221/1950 prevede infatti  che  l'iscritto  ad  un  albo
provinciale ha diritto di chiedere  il  trasferimento  della  propria
iscrizione in qualsiasi altro albo  provinciale,  in  conformita'  ai
propri  trasferimenti  di  residenza.  L'art.  13,   poi,   chiarisce
definitivamente che «L'iscrizione nell'albo  da'  diritto  al  libero
esercizio della professione, oltreche' nella provincia cui l'albo  si
riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica». 
    Dall'insieme  di  queste  previsioni  risulta  che  non   sarebbe
consentito al legislatore regionale  o  provinciale,  neppure  se  si
riconducesse la disciplina in  esame  alla  materia  di  legislazione
concorrente   «professioni»,   prevedere   limitazioni   territoriali
all'esercizio della  professione;  e  quindi  che,  prima  ancora  di
queste, non sarebbe consentito al legislatore regionale o provinciale
prevedere figure  professionali,  come  il  «professionista  di  sola
lingua tedesca», caratterizzate da limiti tecnici tali che le rendono
inevitabilmente  destinate  ad  incontrare  restrizioni   soggettive,
oggettive o  territoriali  nell'esercizio  della  professione,  quali
quelle previste dalla disposizione impugnata. 
3. Violazione degli  articoli  9,  n.  10  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige e 3, n. 9 decreto del Presidente della Repubblica
n. 474/1975 (norme di attuazione dello Statuto in materia di igiene e
sanita'). 
    Ancora, con riferimento specifico alle professioni sanitarie,  la
disposizione impugnata viola le norme indicate in rubrica. 
    L'art. 9, n. 10 Statuto attribuisce alla Provincia la  competenza
legislativa in materia di igiene e sanita', ma l'art. 3, n.  9  delle
disposizioni di attuazione di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  474/1975  prevede  che  resta  ferma  la   competenza
legislativa statale relativa «alle professioni sanitarie, agli ordini
e collegi professionali ed agli esami di  idoneita'  per  l'esercizio
della professione medica negli ospedali». 
    In nessun caso e' quindi consentito  al  legislatore  provinciale
dettare disposizioni circa l'accesso e l'esercizio della  professione
medica e delle altre professioni sanitarie. 
    Questa considerazione  non  potrebbe  essere  superata  invocando
l'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526/1987, giusta
il  quale  la  Provincia  e'  competente  ad  adottare  le  norme  di
attuazione delle direttive dell'Unione europea, salvo dover  adeguare
la propria normativa di recepimento a  quella  statale  eventualmente
sopravvenuta nella medesima materia; ne' invocando l'art.  40,  comma
1, legge n. 234/2012, secondo cui:  «1.  Le  regioni  e  le  province
autonome,  nelle  materie  di  propria  competenza,   provvedono   al
recepimento delle direttive europee.». 
    Il limite della  potesta'  legislativa  regionale  o  provinciale
nell'attuazione delle  direttive  europee  e',  infatti,  pur  sempre
quello dell'appartenenza  della  specifica  materia  alle  competenze
legislative  regionali  o  provinciali.  La   riconosciuta   potesta'
legislativa regionale o provinciale nell'attuazione  delle  direttive
europee non puo' quindi essere considerata come un ampliamento  delle
ordinarie competenze legislative attribuite per materia alle  regioni
e province autonome. 
    Poiche', come si e' visto, e' pacifico che la Provincia  autonoma
di Bolzano difetta di competenza in materia di professioni sanitarie,
la  pretesa  attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  non   potrebbe
costituire un titolo legittimante la Provincia a legiferare in questa
materia. 
4. Violazione dell'art. 117,  comma  1  della  Costituzione  e  degli
articoli 4 e 99, Statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  in
relazione all'art. 53 direttiva  2005/36/CE  e  all'art.  7,  decreto
legislativo n. 206/2007. 
    In  subordine,  nel  merito,  a  voler  ammettere  comunque   una
competenza della Provincia a legiferare nella materia  in  questione,
la  disposizione  impugnata  sarebbe  incorsa  nelle  violazioni  qui
denunciate. 
    4.1. In  primo  luogo,  la  previsione  della  legge  provinciale
impugnata sopra riassunta  sub-a),  secondo  cui  potrebbero  operare
nella Provincia di Bolzano  professionisti  in  grado  di  esprimersi
soltanto in lingua tedesca e non  anche  in  lingua  italiana,  viola
l'obbligo  della  Provincia  di  legiferare   in   armonia   con   la
Costituzione e con gli  impegni  internazionali  dell'Italia,  ed  in
particolare con l'obbligo ex art. 117,  comma  1  della  Costituzione
(richiamato dall'art. 4, Statuto) di osservare  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
    Si e' visto infatti che l'art. 53 della  direttiva  subordina  il
riconoscimento  in   un   altro   Stato   membro   delle   qualifiche
professionali  rilasciate  dallo  Stato   membro   di   origine   del
professionista alla dimostrazione che il professionista dispone delle
competenze linguistiche necessarie ad operare  in  tale  altro  Stato
membro; cio', come e' ovvio, nell'interesse delle persone che  a  lui
si rivolgono per ottenerne i servizi professionali. 
    Un professionista abilitato, tramite il riconoscimento delle  sue
qualifiche professionali, ad operare in Italia, deve quindi conoscere
la lingua italiana; ed infatti l'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
206/2007  ha  dato  attuazione  all'art.  53  cit.   prevedendo   che
l'iscrizione all'albo professionale  del  professionista  che  faccia
valere qualifiche professionali acquisite in altro  Stato  membro  e'
subordinata al possesso delle competenze linguistiche necessarie. 
    Poiche'  il  contratto  d'opera  professionale  stipulato  da  un
professionista  operante  in  Italia  lo  portera'   normalmente   ad
intrattenere  rapporti  sia  con  committenti  che  con   terzi   che
utilizzano normalmente la lingua italiana, non  e'  possibile,  nella
normalita' dei casi, che tale  contratto  possa  avere  efficacemente
esecuzione, se il professionista non e' in grado di usare  la  lingua
italiana. 
    Cio' vale anche per il territorio  della  Provincia  di  Bolzano,
perche', da un lato, la  presenza  maggioritaria  di  popolazione  di
lingua tedesca non esclude la presenza in tale  territorio  anche  di
una   rilevante   componente   della   popolazione    che    utilizza
esclusivamente o prevalentemente la lingua italiana;  e,  dall'altro,
il fatto (anch'esso illegittimo,  come  si  vedra'  di  seguito)  che
l'abilitazione professionale di tali professionisti venga limitata al
territorio della Provincia non puo'  ovviamente  escludere  che,  per
adempiere al mandato professionale (il cui oggetto non puo' conoscere
preventive limitazioni territoriali o personali),  il  professionista
debba rapportarsi  a  persone  che  usano  esclusivamente  la  lingua
italiana. 
    La disposizione provinciale impugnata,  consentendo  senza  alcun
dubbio  che   venga   abilitato   ad   esercitare   una   professione
regolamentata, sia  pure  nel  solo  territorio  della  Provincia  di
Bolzano,  un  professionista  che  non   dispone   delle   competenze
linguistiche necessarie perche' e' in  grado  di  usare  soltanto  la
lingua tedesca, viola dunque la lettera  e)  la  ratio  dell'art.  53
della direttiva e della normativa nazionale di attuazione; e con essi
gli articoli 117, comma 1 della Costituzione e 4, Statuto speciale. 
    Con specifico riferimento alle  professioni  che  attengono  alla
«sicurezza  dei  pazienti»,  cioe',  in  sostanza,  alle  professioni
sanitarie, si e' visto  poi  che  la  finalita'  della  direttiva  di
garantire  ai  destinatari  delle   prestazioni   professionali   una
prestazione qualitativamente adeguata,  viene  rafforzata  prevedendo
che il controllo sulle  competenze  linguistiche  possa  essere  reso
obbligatorio (art. 53, paragrafo 3, direttiva). E tale e' stato reso,
con riferimento alla sola lingua italiana, dall'art. 7, comma  1-bis,
decreto legislativo n. 206/2007. 
    La disposizione impugnata viola quindi i principi  costituzionali
indicati in rubrica anche perche', per quanto riguarda specificamente
le professioni sanitarie, vanifica  l'obbligatorieta'  del  controllo
della conoscenza della lingua italiana. 
    4.2.  I  principi  costituzionali  indicati  nella  rubrica   del
presente motivo sono  poi  violati  anche  dalla  seconda  previsione
contenuta nella disposizione impugnata, sopra riassunta sub-b). 
    Anche  la   limitazione   dell'abilitazione   professionale   dei
professionisti in grado di  utilizzare  la  sola  lingua  tedesca  al
territorio della Provincia di  Bolzano,  e'  infatti  contraria  alla
finalita' della direttiva e della normativa nazionale di recepimento. 
    La  finalita'  della  direttiva  e'   quella   di   favorire   la
circolazione delle qualifiche professionali  nell'intero  spazio  del
mercato interno, e quindi il riconoscimento  delle  qualifiche  dello
Stato di origine in altro Stato membro  non  puo'  che  avere,  nello
spirito della direttiva, una  portata  estesa  all'intero  territorio
dello  Stato  ospitante.  La  direttiva  non   consente   limitazioni
territoriali dei riconoscimenti delle qualifiche, una  volta  che  il
professionista disponga di tutti  i  requisiti  a  cui  la  direttiva
stessa subordina il riconoscimento; mentre cio' e' proprio quanto  fa
la disposizione impugnata allorche' introduce  l'inedita  figura  del
riconoscimento territorialmente limitato ad una sola provincia. 
    Anche  in  questa  parte,  dunque,  la   disposizione   impugnata
confligge con gli obblighi costituzionali  di  rispetto  dei  vincoli
comunitari di cui all'art. 117,  comma  1  della  Costituzione  e  4,
Statuto speciale. 
    4.3. Non potrebbe obiettarsi alle censure esposte  nei  paragrafi
che precedono che l'art. 53, paragrafo 2 della direttiva  stabilisce,
come si e' visto,  che  «Uno  Stato  membro  assicura  che  controlli
effettuati da un'autorita' competente o sotto la sua supervisione per
controllare il rispetto dell'obbligo di  cui  al  paragrafo  1  siano
limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello  Stato  membro
ospitante  o  di  una  lingua  amministrativa  dello   Stato   membro
ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione». 
    Va osservato in proposito che anche nelle Province di  Bolzano  e
di Trento la lingua ufficiale dello Stato e' l'italiano, come prevede
chiaramente  l'art.  99  dello  Statuto  speciale,  dunque  anch'esso
direttamente violato dalla disposizione impugnata. La «parificazione»
della  lingua  tedesca  all'italiana  nel  territorio  della  Regione
comporta  soltanto  che  per  le  attivita'  per  le  quali  cio'  e'
espressamente previsto dallo Statuto stesso, la lingua tedesca  possa
o debba essere utilizzata con effetti del tutto  equivalenti  all'uso
della lingua ufficiale, cioe' dell'italiano. 
    Si trattera', come e' ben noto, delle  attivita'  di  svolgimento
delle funzioni e dei servizi pubblici,  come  e'  subito  specificato
dall'art. 100 dello Statuto, giusta il quale «I cittadini  di  lingua
tedesca della Provincia di Bolzano hanno facolta' di  usare  la  loro
lingua nei rapporti cogli uffici  giudiziari  e  con  gli  organi  ed
uffici della pubblica  amministrazione  situati  nella  Provincia  od
aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari  di  servizi
di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa;» e «Salvo i casi
previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei
casi di uso congiunto delle due  lingue  negli  atti  destinati  alla
generalita' dei cittadini, negli atti individuali  destinati  ad  uso
pubblico  e  negli  atti  destinati  a  pluralita'  di  uffici  -  e'
riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una  o  dell'altra
delle due lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua  italiana
all'interno degli ordinamenti di tipo militare.». 
    Ma la  suddetta  «parificazione»  non  puo'  significare  che  il
tedesco divenga una delle lingue ufficiali dello Stato  italiano.  La
direttiva, invece, prevede proprio che il controllo linguistico sulle
competenze dei professionisti  che  fanno  valere  il  riconoscimento
delle qualifiche sia limitato alla conoscenza  di  una  delle  lingue
ufficiali, qualora in qualche Stato membro ve ne sia piu' di una; che
non e' il caso dell'Italia. Per lingua ufficiale di  uno  Stato  deve
intendersi, infatti, secondo la  direttiva  (e  secondo  logica)  una
lingua che abbia  tale  valore  nell'intero  territorio  dello  Stato
interessato, e non solo in qualche sua parte. Si e' gia' visto che la
direttiva  intende  favorire  il  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali allo scopo di consentire l'esercizio della  professione
nell'intero  territorio  dello  Stato  ospitante,   e   non   ammette
limitazioni territoriali interne di tale riconoscimento. 
    La stessa considerazione deve farsi  a  proposito  del  concetto,
peraltro ignoto all'ordinamento italiano, di «lingua amministrativa»,
pure usato dall'art. 53, paragrafo 2 della direttiva. 
    Quale   che   sia   il   significato   dell'espressione   «lingua
amministrativa», non a caso non ripreso dalla  normativa  interna  di
recepimento della direttiva, certamente anche  a  proposito  di  esso
dovra'  trattarsi  di   una   lingua   utilizzata   od   utilizzabile
indifferentemente   nell'intero   territorio   dello   Stato   membro
interessato, e non solo in qualche sua parte. 
    La giurisprudenza di codesta Corte sulla  qualita'  dell'italiano
di sola lingua ufficiale anche nella Regione  Trentino-Alto  Adige  e
sulla  limitazione  alle  sole  funzioni  pubbliche   della   portata
dell'art. 99, Statuto e' pacifica. Si vedano per tutte le sentenze n.
159/2009, n. 42/2017, n. 218/2018, n. 210/2018. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Tutto cio' premesso,  il  Presidente  del  Consiglio  come  sopra
rappresentato  e  difeso  ricorre  a  codesta  eccellentissima  Corte
costituzionale   affinche'   voglia    dichiarare    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 della  legge  provinciale  di  Bolzano  17
ottobre 2019, n. 10. 
    Si produce in estratto conforme la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 dicembre 2019. 
 
      Roma, 23 dicembre 2019 
 
                L'Avvocato dello Stato: Paolo Gentili