AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Rocuronio B. Braun» (20A00378) 
(GU n.17 del 22-1-2020)

 
           Estratto determina n. 5/2020 del 2 gennaio 2020 
 
    Medicinale: ROCURONIO B. BRAUN. 
    Titolare  A.I.C.:  B.Braun  Melsulgen  AG  Carl-Braun-Strasse   1
Melsungen, 34212 - Germany. 
    Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile o per  infusione»  20
fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039052042 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione. 
    Composizione: 
      principio attivo: rocuronio bromuro. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    La confezione di cui all'art. 1 e' collocata, in virtu' dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione dedicata  ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita' della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Rocuronio  B.Braun»  e'   la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    In     conseguenza     dell'approvazione     della     variazione
NL/H/1073/001/II/018/G (VC2/2017/562) si considerano  modificati  gli
stampati di cui ai paragrafi 2, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 8 del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto  e  corrispondenti  paragrafi  del
foglio illustrativo e delle etichette. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.