N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2019
Ordinanza del 21 ottobre 2019 del Tribunale di Prato nel procedimento civile promosso da Conad del Tirreno soc. coop. contro CTP Cooperativa trasportatori pratesi soc. coop. a r. l.. Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore, che ha eseguito il trasporto per incarico di altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o del mittente - Previsione di un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto - Responsabilita' solidale di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della propria parte contrattuale. - Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, art. 1-bis, comma 2, lettera e), introduttivo dell'art. 7-ter nel decreto legislativo 21 novembre 2010 (recte: 2005), n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore).(GU n.4 del 22-1-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione unica civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1913/2018 promossa da: Conad del Tirreno s.c., partita IVA 00519660476, con l'avv. Roberto Nannini, pec roberto.nannini@pec. avvocatipistoia.it e l'avv. Cristina Dini, pec cristina.dini@pecordineavvocatipisa.it, opponente; Nei confronti di: C.T.P. cooperativa trasportatori pratesi soc. coop. a r.l., c.f. 00790180483 e partita IVA 00244100970, con l'avv. Moreno Sarti, pec morenosarti@pec.avvocati.prato.it, opposta. Il giudice dott. Giulia Simoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 ottobre 2019, pronuncia la seguente ordinanza. Rilevato che C.T.P. cooperativa trasportatori pratesi soc. coop. a r.l. (di seguito: «CTP») ha proposto, davanti a questo tribunale, in data 15 aprile 2019, ricorso per ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile nei confronti di Conad del Tirreno s.c. (di seguito: Conad) per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di trasporto di merce su strada, che e' stato accolto con il decreto ingiuntivo n. 582/2019 del 10 maggio 2019, per la somma di euro 526.508,06, oltre interessi, spese e accessori; Con il ricorso sopra indicato, CTP ha allegato: di avere eseguito prestazioni di trasporto di merci su strada come vettore, su richiesta di S.I.L.O. S.p.a. (di seguito: SILO), per conto della mittente Conad; che, nella pratica, ogni sera, l'ufficio trasporti di Conad, gestito da SILO, inviava ai responsabili di CTP una e-mail con i «viaggi» che i trasportatori della stessa CTP avrebbero dovuto eseguire il giorno successivo per trasportare la merce da e per i magazzini di Conad, e, a fine mese, SILO inviava a CTP una e-mail con la «prefattura» contenente il riepilogo dei trasporti effettuati nel mese di riferimento, dopodiche' CTP emetteva la propria fattura di importo corrispondente a quello della «prefattura», che veniva pagata da SILO; che SILO non ha pagato il corrispettivo dovuto in base a quattro fatture, di importo complessivo pari a euro 526.508,06, e ha comunicato a CTP di avere presentato domanda di concordato preventivo «con riserva» ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge fallimentare; Sulla base di queste premesse in fatto, la ricorrente ha dichiarato di voler esercitare nei confronti di Conad, quale mittente, l'azione diretta di cui all'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, secondo cui il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale; La societa' ingiunta ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo senza contestare l'esistenza di un autonomo rapporto tra Conad e SILO, fondato su contratto di trasporto, e che vi fosse un rapporto distinto tra SILO e CTP; ha tuttavia negato che vi fosse un rapporto diretto tra la stessa Conad e CTP; L'opponente, a fondamento dell'opposizione, ha formulato i seguenti motivi: 1) incostituzionalita' dell'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005 per violazione dell'art. 77, comma 2, della Costituzione; 2) inapplicabilita', alla fattispecie concreta, dell'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, stante il fallimento di SILO, dichiarato con sentenza n. 93/2019 del 19 aprile 2019 del Tribunale di Firenze; 3) impossibilita' per Conad di pagare il corrispettivo a CTP, in quanto il credito del vettore SILO e' stato ceduto a MPS Leasing & Factoring S.p.a.; 4) impossibilita' per Conad di pagare il corrispettivo a CTP, stante l'atto di pignoramento presso terzi notificato da C.L.O. soc. coop., creditore di SILO, sino alla concorrenza di euro 10.586.963,04 in un processo esecutivo pendente davanti al Tribunale di Milano, sospeso dopo il deposito del ricorso per concordato cosidetto «in bianco» da parte di SILO; 5) non corrispondenza tra le prestazioni di trasporto a cui si riferiscono le fatture prodotte in sede monitoria da CTP e le prestazioni che SILO ha fatturato a Conad; Conad ha chiesto anche di essere autorizzata a chiamare in causa la curatela del fallimento di SILO ex articoli 106 e 269 del codice procedimento civile e che il giudice valuti l'opportunita' di chiamare in causa ex articolo 107 e 270 del codice di procedura civile MPS Leasing & Factoring S.p.a.; La societa' opposta si e' costituita nella presente fase di opposizione, chiedendo il rigetto della stessa e istando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; Questo giudice ha riservato la decisione sulla richiesta ex art. 648 del codice di procedura civile di CTP e sulle richieste pregiudiziali di Conad; Ritenuto che E' necessario esaminare la questione (pregiudiziale) di legittimita' costituzionale sollevata da Conad in relazione all'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, per contrasto con l'art. 77, comma 2, della Costituzione, prima di decidere sulle istanze di chiamata in causa di terzo avanzate dalla parte opponente e sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata da CTP; Piu' nello specifico, la questione riguarda l'art. 1-bis, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla legge di conversione n. 127/2010, che ha appunto modificato il decreto legislativo n. 286/2005, introducendo l'art. 7-ter citato; L'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, recante: «Disposizioni in materia di azione diretta», prevede testualmente che «Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un Servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.»; Questo giudice ha gia' rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale avente a oggetto l'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005, per violazione del medesimo parametro costituzionale (causa r.g. n. 967/2018, ordinanza del 5 marzo 2018); la questione e' tutt'ora pendente (reg. ord. n. 112 del 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 34, reperibile anche tramite il link https://www.cortecostituzionale.it/schedaOrdinanze.do?anno=2019&numer o=112&numero_parte=1), unitamente ad altre analoghe questioni rimesse alla Corte costituzionale da altri cinque giudici; La questione, oltre che non manifestamente infondata per le ragioni esposte nella citata ordinanza, appare rilevante anche in questo giudizio; Infatti, come esposto in premessa, nel ricorso per ingiunzione, CTP ha posto a fondamento della domanda di pagamento nei confronti dell'odierna opponente il proprio diritto al pagamento del corrispettivo del subtrasporto dalla stessa eseguito, quale subvettore, su incarico di SILO, vettore principale, a sua volta incaricata dalla mittente Conad, dichiarando di agire con l'azione diretta prevista dall'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005; Nello stesso ricorso monitorio, sebbene si evidenzino le relazioni che, nei fatti, avvenivano anche direttamente tra Conad e la stessa CTP, non si mette in dubbio che, sul piano giuridico, i rapporti derivanti da contratto di trasporto siano intercorsi tra l'odierna opponente e SILO, da un lato, e tra quest'ultima e la societa' opposta, dall'altro: in altri termini, CTP, a sostegno della sua pretesa, non ha invocato un titolo diverso dalla tutela legale prevista dall'art. 7-ter citato; Le eccezioni preliminari di merito sollevate dalla societa' opposta, sebbene mirino ad affermare l'inesistenza o l'inesigibilita' del credito di SILO per farne derivare l'infondatezza della pretesa di CTP, presuppongono l'astratta applicabilita', alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, della norma della cui legittimita' costituzionale si dubita; Anche l'eccezione d'inapplicabilita' dell'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005 in caso di fallimento del vettore, nella prospettazione dell'opponente, presuppone logicamente che, qualora SILO non fosse stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze, la norma opererebbe, quantomeno in astratto, nella vicenda in esame (salvo poi escludere in concreto la sussistenza degli altri presupposti per la sua applicabilita'); Ne consegue che questo Tribunale non potrebbe statuire sulla controversia oggetto del presente giudizio senza vagliare se, in concreto, CTP abbia azione diretta nei confronti di Conad in forza dell'art. 7-ter citato, che appare astrattamente applicabile alla fattispecie in esame, ratione materiae e ratione temporis; In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005 per violazione dell'art. 77, comma 2, della Costituzione, come gia' argomentato da questo Tribunale nella richiamata ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del 5 marzo 2019, e' possibile evidenziare quanto segue; L'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005 e' stato introdotto dalla legge n. 127/2010, di conversione del decreto-legge n. 103/2010, il quale non conteneva una simile previsione normativa; Il decreto-legge n. 103/2010, titolato: «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo», era stato emesso sulla base di presupposti di necessita' e urgenza cosi' esplicitati nel preambolo: «Considerata la necessita' di completare la procedura di dismissione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. e, nel contempo, di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo fino al 30 settembre 2010, data della loro scadenza stabilita dalla legge; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo e, nel contempo, la continuita' territoriale con le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo; (...)»; Piu' nello specifico, lo stesso decreto-legge, alla dichiarata finalita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto, con un unico articolo, aveva in sintesi previsto che, nelle more del completamento della procedura di dismissione in corso dell'intero capitale sociale della Tirrenia di Navigazione S.p.a. e in considerazione del preminente interesse pubblico connesso alla necessita' di assicurare la continuita' del servizio pubblico di cabotaggio marittimo: a) in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.a. e di Siremar S.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, si provvedesse alla nomina di un amministratore unico delle suddette societa', al quale sarebbero stati conferiti i piu' ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; b) la responsabilita' civile e amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui sarebbero rimasti in carica gli amministratori unici sopra indicati, dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sarebbe stata a carico esclusivamente delle societa' interessate, con esclusione della responsabilita' amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici; c) nel periodo sopra indicato, sarebbe stata consentita l'erogazione da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti (ovvero, relativamente ai finanziamenti gia' concessi in virtu' di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata), e i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'art. 111, della legge fallimentare; La legge di conversione del predetto decreto-legge ha modificato il titolo del testo normativo da «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo» a «Disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttivita' nel settore dei trasporti» e ha introdotto una serie di disposizioni che attengono (anche) all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, tra cui l'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2005 in esame, che prevede l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto: questa disposizione, all'evidenza, e' completamente scollegata dai contenuti gia' disciplinati dal decreto-legge, riguardanti esclusivamente la necessita' di assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo in un arco temporale limitato; La Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 32/2014, che ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, con particolare riguardo alla sentenza n. 22 del 2012 e alla successiva ordinanza n. 34 del 2013) ha chiarito che la legge di conversione deve avere un contenuto omogeneo a quello del decreto-legge; «Cio' in ossequio, prima ancora che a regole di buona tecnica normativa, allo stesso art. 77, secondo comma, della Costituzione, il quale presuppone "un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario" (sentenza n. 22 del 2012).»; infatti - spiega la Corte costituzionale «La legge di conversione - per l'approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) - segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilita' del decreto-legge. La legge di conversione non puo', quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del regolamento della Camera dei deputati e art. 97 del regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla giunta per il regolamento con il parere dell'8 novembre 1984). Diversamente, l'iter semplificato potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalita' di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua.»; Questo non significa - osserva ancora la Consulta - che le Camere non possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare: la pretesa di coerenza tra decreto-legge e legge di conversione vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta, sotto la veste formale di un emendamento, si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Conclude la Corte che «Nell'ipotesi in cui la legge di conversione spezzi la suddetta connessione, si determina un vizio di procedura, mentre resta ovviamente salva la possibilita' che la materia regolata dagli emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto di un separato disegno di legge, da discutersi secondo le ordinarie modalita' previste dall'art. 72 della Costituzione (...)»; La Corte costituzionale ha precisato, anche nella giurisprudenza successiva, che la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneita' si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioe' tali da interrompere, in parte qua, ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (cfr. ex plurimis, sentenze n. 251/2014, n. 145/2015, n. 167/2017); Nel caso in esame, la legge n. 127/2010, di conversione del decreto-legge n. 103/2010, nella parte che dovrebbe trovare applicazione in questo giudizio, con cui ha introdotto l'art. 7-ter nel decreto legislativo n. 286/2005, sembra recare il vizio procedurale sopra descritto, che spetta alla Corte costituzionale sindacare, per contrasto con il principio di omogeneita' che si trae dall'art. 77, comma 2 della Costituzione, nei termini sopra indicati; A superare le ragioni sopra esposte a sostegno della mancanza di un nesso funzionale tra il decreto-legge e la legge di conversione, a causa della totale estraneita' degli emendamenti introdotti dalla seconda rispetto all'oggetto e allo scopo del primo, non sembra sufficiente la mera riferibilita' di entrambi alla materia del trasporto: infatti, mentre l'oggetto del decreto-legge era circoscritto alle modalita' di completamento della procedura di dismissione del capitale sociale di Tirrenia Navigazione S.p.a., al fine di assicurare la continuita' e la regolarita' del pubblico trasporto marittimo durante il periodo estivo, in adempimento delle obbligazioni assunte con le relative convenzioni, fino al 30 settembre 2010, la legge di conversione ha inserito una norma che, da un lato, attiene all'autotrasporto di merci per conto terzi, dall'altro, ha una portata applicativa generale, pur se limitata a quella tipologia di trasporto, che riguarda i rapporti tra tutti i mittenti e i vettori, introduce una disciplina la cui efficacia e' priva di confini temporali e pone una significativa deroga all'ordinario regime giuridico sostanziale del sub-contratto; La Corte costituzionale, con ordinanza del 6-13 febbraio 2018, n. 37, ha dichiarato la manifesta inammissibilita' di un'analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di Grosseto con due ordinanze del 3 giugno 2016, per insufficiente motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo, senza pronunciarsi nel merito della violazione dell'art. 77, comma 2, della Costituzione per carenza di omogeneita' tra l'oggetto del decreto-legge e la legge di conversione; CTP, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella presente fase di opposizione, ha contestato la sussistenza del vizio ipotizzando e ha argomentato in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 7-ter citato sotto il profilo specificamente denunciato dall'opponente, rilevando quanto segue: 1) il decreto-legge n. 103/2010 e' stato emesso per sopperire a urgenti difficolta' nel trasporto pubblico marittimo; 2) in sede di conversione, si e' aggiunta a tale finalita' quella di sostenere la produttivita' nel settore dei trasporti in generale; 3) entrambe le norme attengono quindi al superamento di problematiche legate al trasporto; 4) cio' appare in linea con il costante orientamento della Corte costituzionale, la quale ha piu' volte affermato come la violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione si ravvisi unicamente in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge; 5) nel caso in esame, invece, non e' stato interrotto il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto della sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 6) nel caso di cui si discute, non sussiste nemmeno un pericolo di «scavalcamento» della volonta' legislativa del Parlamento, perche', con l'introduzione in sede di conversione della disposizione di cui all'art. 7-ter, si e' semplicemente esteso, per una oggettiva situazione di necessita' ed urgenza, all'ipotesi del contratto di trasporto cio' che il legislatore aveva gia' in generale previsto in tema di appalto con l'art. 29 del decreto legislativo n. 276/2003; Queste considerazioni non sembrano condivisibili perche' la stessa opponente finisce per rimarcare la diversa finalita' delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 103/2010 e di quelle introdotte con la legge di conversione, mentre inconferente appare il richiamo all'art. 29, del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la responsabilita' del committente imprenditore o datore di lavoro, in solido con l'appaltatore e con i subappaltatori, a tutela dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; Non essendo possibile sospendere il presente giudizio senza che sia sollevata anche in questa sede la questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata (Cassazione, n. 16198 del 26 giugno 2013), si rende necessaria l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, con sospensione del procedimento ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 103/2010, inserito dalla legge di conversione n. 127/2010, con cui e' stato introdotto l'art. 7-ter, del decreto legislativo n. 286/2010; Sospende il presente giudizio; Dispone che, a cura della Cancelleria: gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri; la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Si comunichi. Prato, 21 ottobre 2019 Il Giudice: Simoni