N. 116 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 dicembre 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Enti locali - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni in materia di enti locali - Nomina e disciplina degli organi delle Province - Nomina di nuovi amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, in carica fino all'insediamento degli organi principali da eleggere entro il 1° luglio 2020. - Legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2019, n. 18 (Disposizioni in materia di enti locali), art. 1.(GU n.5 del 29-1-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80188230587) presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Regione p.t., domiciliato per la carica presso la sede della regione, via Dei Giornalisti n. 6, 09122 Cagliari per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna del 23 ottobre 2019, n. 18 recante «Disposizioni in materia di enti locali» pubblicata nel BUR n. 46 del 24 ottobre 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 21 dicembre 2019. In data 24 ottobre 2019 e' stata pubblicata nel BUR n. 46 della Regione Sardegna, la legge regionale n. 18 del 23 ottobre 2019, intitolata «Disposizioni in materia di enti locali». Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nell'art. 1 della predetta legge siano illegittime in quanto eccedono le competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, primo comma, lettera b) dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale n. 3/1948), che attribuisce competenza esclusiva alla regione in materia di ordinamento degli enti locali, e violino, altresi', i principi di democraticita' di cui all'art. 1, comma 1, Costituzione, di ragionevolezza, uguaglianza e unita' di cui agli artt. 3, 5 Costituzione, l'art. 114 Costituzione, nonche' l'art. 117, comma 2, lettera p) Costituzione che, per le regioni a statuto speciale, si pone come limite all'esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento di enti locali. Pertanto si propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, Costituzione per i seguenti Motivi 1. L'art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 18 del 24 ottobre 2019 (rubricato Nomina e disciplina degli organi delle province) prevede che: «1. Nelle more di una riforma organica del sistema delle autonomie locali della Sardegna, gli amministratori straordinari delle province, in deroga al disposto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo; 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. Agli amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016; 3. Nelle province in cui sono previste zone omogenee ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, su proposta dell'amministratore straordinario, a supporto della sua attivita', con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, finanze e urbanistica, sono nominati i sub-commissari con i poteri di cui all'art. 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. Il numero dei sub-commissari non puo' essere superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.» La norma, in buona sostanza, dispone che, nelle more di una riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica - restino in carica fino all'insediamento degli organi provinciali da eleggersi entro il 1° luglio 2020. In tale modo, la regione ha ulteriormente differito l'operativita' delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2016 che prevedeva la disciplina degli «organi delle province e la loro composizione quali organi elettivi di secondo grado». 2. Al fine di meglio motivare le ragioni della presente impugnativa si ripercorrono, in prospettiva cronologica, le tappe delle vicende che hanno caratterizzato gli interventi normativi regionali sulla delicata materia in esame. L'art. 1, comma 3, della legge regionale autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), ha previsto che, nelle province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6 maggio 2012 e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2012, n. 73 sono nominati commissari straordinari che assicurano, medio tempore, «la continuita' dell'espletamento delle funzioni gia' svolte dalle province» e predispongono, entro sessanta giorni dall'insediamento, gli atti necessari per le procedure conseguenti alla successiva adottanda legge di riforma organica degli enti locali. Per completezza espositiva, si ritiene opportuno richiamare per intero l'art. 1, legge regionale n. 15/2013: Art. 1 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province). - 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva una proposta di legge costituzionale di modifica dell'art. 43 dello Statuto; 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva una legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali. In detta legge, in attesa della modifica dell'art. 43 dello Statuto, e' disciplinato il trasferimento delle funzioni svolte dalle province, ad eccezione di quelle relative a: raccolta e coordinamento delle proposte dei comuni relativamente alla programmazione economica, territoriale e ambientale del territorio regionale di loro competenza; adozione di atti di programmazione territoriale a livello provinciale; 3. Al fine di assicurare la continuita' dell'espletamento delle funzioni gia' svolte dalle province, nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province, in relazione alle quali sono stati proposti i quesiti abrogativi, di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio, soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012, e del relativo D.P.Reg. n. 73 del 25 maggio 2012, sono nominati, con delibera della giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, commissari straordinari che assicurano la continuita' delle funzioni gia' svolte dalle province e predispongono entro sessanta giorni dall'insediamento gli atti contabili, finanziari e patrimoniali ricognitivi e liquidatori necessari per le procedure conseguenti alla riforma di cui al comma 2, con particolare riferimento a: a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili; b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; c) la situazione di bilancio; d) l'elenco dei procedimenti in corso; e) le tabelle organiche, la composizione degli organici, l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione utile a definirne la posizione giuridica. I commissari straordinari provvedono inoltre all'amministrazione ordinaria dell'ente e garantiscono il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria; 4. In relazione alle province per le quali sono stati proposti referendum consultivi, nelle more dell'approvazione della riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi l'art. 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), salvi i casi di cessazione anticipata, nei quali si nomina un commissario straordinario in conformita' a quanto previsto al comma 3. Le gestioni provvisorie in carica e i commissari straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3; 5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane)). Successivamente la legge regionale n. 7 del 2015 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 16 marzo 2015, n. 12, ha previsto la nomina, per ciascuna provincia, di un amministratore straordinario fino al 31 dicembre 2015, qualora in una data compresa tra il 16 marzo 2015 e il 15 giugno 2015 si fosse verificata la scadenza naturale del mandato o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, la cui elezione e' stata successivamente rinviata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35. Si riporta anche qui, per completezza espositiva la disposizione di riferimento, vale a dire l'art. 1 (intitolato Scadenza del mandato degli organi provinciali e nomina degli amministratori straordinari): 1. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna nel rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in conformita' allo Statuto speciale per la Regione Sardegna, qualora in una data compresa tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 15 giugno 2015 si verifichi la scadenza naturale del mandato o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, nonche' la scadenza delle gestioni commissariali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), e' nominato, per ciascuna provincia, un amministratore straordinario con poteri fino al 31 dicembre 2015. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciali. All'amministratore straordinario e' corrisposta un'indennita' equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennita' di risultato. L'amministratore straordinario provvede ad assicurare la continuita' dell'espletamento delle funzioni gia' svolte dalle province; in particolare provvede a prorogare i servizi e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda la necessita'; 2. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge i commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, decadono dalle rispettive cariche e sono sostituiti secondo le procedure di cui al comma 3; 3. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e' disposta la nomina degli amministratori di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane)), cosi' come modificata dall'art. 19 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della regione). Successivamente e' intervenuta la legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 11 febbraio 2016, n. 6, che nel dettare, tra l'altro, disposizioni in tema di riordino delle circoscrizioni provinciali, del Presidente e del consiglio provinciale (artt. 24 - 27) ha previsto la permanenza in carica degli amministratori straordinari fino al 31 dicembre 2017 (comma 7, art. 24 come modificato dalla legge regionale n. 29/2016 e poi sostituito dalla legge regionale n. 5/2017). Si riporta l'art. 24 della legge regionale n. 2/2016 (intitolato Riordino delle circoscrizioni provinciali): 1. Fino al loro definitivo superamento, il territorio della Sardegna ad eccezione di quello della citta' metropolitana di Cagliari, e' suddiviso nelle province riconosciute dallo statuto e dalla legge statale; 2. Le circoscrizioni territoriali provinciali sono individuate dall'art. 25; 3. La presente legge disciplina gli organi delle province e la loro composizione quali organi elettivi di secondo grado; 4. Le province e le loro circoscrizioni non costituiscono ambito necessario per l'organizzazione decentrata degli uffici regionali; 5. Il commissario straordinario della Provincia di Cagliari e gli amministratori straordinari, nominati ai sensi della legge regionale n. 7 del 2015, la cui nomina e' stata prorogata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie), decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo; 6. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna; 7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino 31 dicembre 2017. I presidenti sono eletti mediante le elezioni di secondo grado ai sensi della presente legge. Agli amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. Laddove nelle province siano previste zone omogenee, su proposta dell'amministratore straordinario a supporto della sua attivita', sono nominati i sub-commissari con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica. Il numero dei sub-commissari non e' superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia. Agli amministratori straordinari e' corrisposta un'indennita' equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennita' di risultato; 8. Al fine di agevolare il processo di transizione tra la citta' metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, nomina un amministratore straordinario che assume le funzioni commissariali della Provincia di Cagliari a decorrere dalla data prevista dall'art. 17, comma 5, e fino e non oltre il 31 dicembre 2016; [9. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. All'amministratore straordinario e' corrisposta una indennita' equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell'ente, diminuita dell'indennita' di risultato (NDR comma abrogato dall'art. 2, comma 13, lettera b), punto 2), legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, a decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Nel 2018 e' intervenuta la legge regionale n. 5 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, pubblicata nel BUR Sardegna 1° marzo 2018, n. 11, che, introducendo nell'art. 27 della legge regionale n. 2/2016 il comma 6-bis (che ha indetto le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali entro il 15 ottobre 2018) ha previsto nel contempo che gli amministratori straordinari permanessero in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. In particolare l'art. 2 della predetta legge regionale n. 5/2018 (intitolato Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2016 consiglio provinciale) ha introdotto nell'art. 27 della legge regionale n. 2/2016 il comma 6-bis e il comma 6-ter che dispongono quanto segue: 1. Nell'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 4, dopo le parole: «sul voto ponderato di cui all'art. 28.» sono aggiunte le seguenti: «I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio.»; b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018; 6-ter. Gli amministratori straordinari di cui all'art. 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.». Ancora una volta con la legge regionale n. 39 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, Riordino del sistema delle autonomie locali), pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 27 settembre 2018, n. 44, e' stato nuovamente prorogato nuovamente il termine per le elezioni degli organi provinciali al 31 dicembre 2018. In particolare l'art. 1 della predetta legge (intitolato modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 2 del 2016 consiglio provinciale) prevede quanto segue: 1. Il comma 6-bis dell'art. 27 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali) e' sostituito dal seguente: «6-bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione non oltre il 31 dicembre 2018.»; 2. Sono conseguentemente privi di efficacia gli atti adottati ai fini delle elezioni provinciali del 13 ottobre 2018. Dall'esposto excursus normativo risulta che, dopo i referendum svoltisi nella regione il 6 maggio 2012, con i quali sono state abrogate le leggi istitutive delle province cosiddette «regionali», le successive leggi regionali a piu' riprese hanno rinviato le elezioni degli organi provinciali ed al contempo disposto la nomina di amministratori straordinari prevedendone il mantenimento in carica fino all'insediamento dei nuovo organi. Ora, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2019, che si chiede sia sottoposta a vaglio di costituzionalita', il legislatore regionale per l'ennesima volta e' intervenuto sulla materia, disponendo che «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020» (comma 2), stabilendo altresi' che «gli amministratori straordinari delle province, in deroga al disposto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo» (comma 1). In attuazione del richiamato art. 1 comma 2 risulta assunta la deliberazione n. 36/59 del 12 settembre 2019 della giunta regionale (intitolata Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2019. Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna». Modifica data svolgimento), con la quale la giunta regionale - preso atto della proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica «di modificare la deliberazione n. 12/3 del 5 aprile 2019, stabilendo la nuova data per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali, coerente con la tornata elettorale amministrativa 2020, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno» - ha deliberato «di modificare la deliberazione n. 12/3 del 5 aprile 2019, stabilendo la nuova data per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali, coerente con la tornata elettorale amministrativa 2020, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno»; 3. Dall'esposto excursus delle leggi regionali intervenute in materia si ritraggono facilmente gli elementi che forniscono la base motivazionale della presente impugnativa. Il continuo rinvio delle elezioni provinciali e le conseguenti proroghe dei commissariamenti delle province, violano in primis i principi di democraticita' di cui all'art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto, in ogni sistema democratico, i referendum e le elezioni rappresentano il momento piu' alto di manifestazione della sovranita' popolare (Corte costituzionale sent. n. 1 del 2014) e risulta altresi' in contrasto con gli articoli 5 e 114 Costituzione in quanto la previsione di un commissariamento di lungo periodo, di fatto sine die, colpisce gli enti provinciali svuotandone l'autonomia e la rappresentativita'. Inoltre, il rinvio delle elezioni provinciali ed il rinnovo degli amministratori straordinari delle province pone la regione fuori della vigente cornice normativa stabilita dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha introdotto l'elezione di secondo grado degli organi provinciali e le cui disposizioni, ai sensi della giurisprudenza costituzionale, valgono come principi di grande riforma economica e sociale (art. 1, commi 5 e 145) al cui rispetto sono tenute anche le regioni a statuto speciale (cfr. Corte costituzionale sent. n. 168 del 2018). Lo stesso Statuto speciale della Regione Sardegna prevede (art. 3, comma primo, lett. b)) che la potesta' legislativa primaria attribuita alla regione in tema di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni e' esercitata con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La Regione Sardegna, pur prevedendo con la legge regionale n. 2 del 2016 il riordino delle circoscrizioni provinciali (artt. 24-27), non ha dato tuttavia effettiva attuazione alla legge n. 56 del 2014 non consentendo l'elezione degli organi provinciali cui spetta in via ordinaria l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla riforma Delrio (art. 1, comma 85). A tale riguardo, la previsione contenuta nell'art. 24, comma 7 della legge regionale n. 2/2016 che attribuisce agli amministratori straordinari «i poteri previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale», presupponeva un termine di permanenza in carica dei medesimi (31 dicembre 2017) che con successive leggi regionali e' stato piu' volte prorogato, da ultimo, «fino all'insediamento degli organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020» dalla legge regionale ora oggetto di scrutinio. In tal modo e' venuto meno il carattere eccezionale e temporaneo degli amministratori straordinari ai quali peraltro sono attribuiti poteri - anch'essi prorogati - piu' ampi rispetto a quelli per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 1, comma 82 della legge n. 56 del 2014. Occorre infine rammentare, con riferimento alla precedente legge regionale n. 39 del 2018 che la Presidenza della Regione Sardegna aveva formalizzato l'impegno ad indire le elezioni degli organi provinciali per il 6 aprile 2019. La regione ha disatteso tale impegno con l'approvazione della legge regionale in oggetto che dispone che gli amministratori straordinari restino in carica fino all'insediamento degli organi provinciali da eleggere entro il 1° luglio 2020 e che segue le deliberazioni n. 12/3 del 5 aprile 2019 e n. 36/59 del 12 settembre 2019 con le quali, rispettivamente e' stata posticipata la data per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali dapprima dal 6 aprile 2019 al 5 ottobre 2019 e successivamente «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2020». Pertanto si configura anche una violazione del principio di leale collaborazione che deve presiedere i rapporti tra lo Stato e le regioni sia con riguardo all'impegno assunto dalla regione, sia in relazione al rispetto delle norme della grande riforma economico-sociale contenute nella legge n. 56 del 2014, come precisato nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 103 del 2017 e n. 168 del 2018). Il Giudice delle leggi con la sentenza n. 50 del 2015 ha, altresi', affermato la piena compatibilita' del meccanismo elettivo di secondo grado, previsto per le province, con il principio democratico e con quello autonomistico «escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, «che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la piu' alta carica dello Stato». La legge regionale in oggetto incorre anche nella violazione degli art. 5 e 114 Costituzione in quanto la previsione di un commissariamento di lungo periodo, di fatto sine die, colpirebbe gli enti provinciali svuotandone l'autonomia e la rappresentativita'. Occorre ricordare che lo Statuto speciale della Regione Sardegna affida alla legge regionale la disciplina dell'ordinamento delle autonomie locali (artt. 3, comma 1, lettera b e 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica. In questo senso, le disposizioni della legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha introdotto l'elezione di secondo grado degli organi provinciali, valgono come principi di grande riforma economica e sociale (art. 1, comma 5 e art. 1, comma 145) e in questa direzione si e' espressa anche la Corte costituzionale (sentenza n. 50 del 2015) che ha piu' volte ribadito come l'intervento di riordino di province e citta' metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo (sentenza n. 168 del 2018, punto 2.1 del Considerato in diritto. Sul tema delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, anche sentenze n. 153 del 1993 e n. 265 del 2013). Il rinvio delle elezioni provinciali e il rinnovo del commissariamento delle province pone la Regione Sardegna fuori della vigente cornice normativa stabilita dalla cd. «legge Delrio», i cui principi fondamentali devono essere rispettati anche dalle regioni a statuto speciale, come ribadito ancora dalla Corte costituzionale nella recente sentenza (n. 168 del 2018) che ha dichiarato l'illegittimita' di alcune norme in materia di elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali promulgate dalla Regione Sicilia. Per le ragioni fin qui esposte, si ritiene che l'art. 1 della legge regionale in esame, ecceda dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, primo comma, lettera b) dello Statuto speciale e violi i principi di democraticita' di cui all'art. 1, comma 1, della Costituzione, di ragionevolezza, uguaglianza e unita' di cui agli articoli 3, 5 della Costituzione e l'art. 114 Costituzione, nonche' l'art. 117, comma 2, lettera p) che, per le regioni a statuto speciale, si pone come limite all'esercizio della propria competenza in materia di ordinamento di enti locali, al fine di stabilire una disciplina uniforme almeno con riferimento agli aspetti essenziali per i suindicati livelli di governo. Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 1 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2019, n. 18 recante «Disposizioni in materia di enti locali», pubblicata nel BUR n. 46 del 24 ottobre 2019. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019. Roma, 23 dicembre 2019 L'Avvocato dello Stato: De Socio