N. 116 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 dicembre 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Enti locali - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni in
  materia di enti locali - Nomina e  disciplina  degli  organi  delle
  Province  -  Nomina  di  nuovi  amministratori  straordinari  delle
  Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, in  carica
  fino all'insediamento degli organi principali da eleggere entro  il
  1° luglio 2020. 
- Legge della Regione  autonoma  Sardegna  23  ottobre  2019,  n.  18
  (Disposizioni in materia di enti locali), art. 1. 
(GU n.5 del 29-1-2020 )
    Ricorso ex art. 127  della  Costituzione  per il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.  80188230587)
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.
12, contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Regione p.t., domiciliato per la carica presso la sede della regione,
via Dei Giornalisti n. 6,  09122  Cagliari  per  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge  della
Regione Sardegna del 23 ottobre 2019, n. 18 recante «Disposizioni  in
materia di enti locali» pubblicata nel BUR n. 46 del 24 ottobre 2019,
come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del
21 dicembre 2019. 
    In data 24 ottobre 2019 e' stata pubblicata nel BUR n.  46  della
Regione Sardegna, la legge regionale  n.  18  del  23  ottobre  2019,
intitolata «Disposizioni in materia di enti locali». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 1 della predetta legge siano illegittime in quanto eccedono
le competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3,  primo
comma, lettera b) dello  Statuto  speciale  per  la  Sardegna  (legge
costituzionale n. 3/1948), che attribuisce competenza esclusiva  alla
regione in materia di  ordinamento  degli  enti  locali,  e  violino,
altresi', i principi di democraticita' di cui all'art.  1,  comma  1,
Costituzione, di ragionevolezza, uguaglianza e  unita'  di  cui  agli
artt. 3, 5 Costituzione, l'art. 114 Costituzione, nonche' l'art. 117,
comma 2, lettera p)  Costituzione  che,  per  le  regioni  a  statuto
speciale,  si  pone  come  limite  all'esercizio   della   competenza
regionale in materia di ordinamento di enti locali. 
    Pertanto si propone questione di legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1, Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 1 della legge della  Regione  Sardegna  n.  18  del  24
ottobre 2019  (rubricato  Nomina  e  disciplina  degli  organi  delle
province) prevede che: 
        «1. Nelle more di una  riforma  organica  del  sistema  delle
autonomie locali  della  Sardegna,  gli  amministratori  straordinari
delle province, in deroga al disposto di cui alla legge  regionale  4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali
della Sardegna), decadono con  la  nomina  dei  nuovi  amministratori
straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo; 
        2. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti  locali,  finanze  ed
urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di
Sassari, Nuoro, Oristano e del  Sud  Sardegna,  i  quali  restano  in
carica fino all'insediamento  degli  organi  provinciali  che  devono
essere  eletti  entro  il  1°  luglio   2020.   Agli   amministratori
straordinari sono attribuiti i poteri  previsti  dall'ordinamento  in
capo al Presidente  della  provincia,  alla  giunta  e  al  consiglio
provinciale, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016; 
        3. Nelle province in cui sono previste zone omogenee ai sensi
della legge regionale n. 2 del 2016, su proposta  dell'amministratore
straordinario,  a  supporto  della   sua   attivita',   con   decreto
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  enti  locali,
finanze e urbanistica, sono nominati i sub-commissari con i poteri di
cui all'art. 24, comma 7, della legge regionale n.  2  del  2016.  Il
numero dei sub-commissari non puo' essere superiore al numero di zone
omogenee presenti nella provincia, ai sensi dell'art.  24,  comma  7,
della legge regionale n. 2 del 2016.» 
    La norma, in buona sostanza,  dispone  che,  nelle  more  di  una
riforma del sistema delle autonomie locali della  Sardegna,  i  nuovi
amministratori delle Province  di  Sassari,  Nuoro,  Oristano  e  Sud
Sardegna - nominati dalla giunta regionale con propria deliberazione,
su proposta dell'Assessore regionale degli enti  locali,  finanze  ed
urbanistica - restino in carica fino  all'insediamento  degli  organi
provinciali da eleggersi entro il 1° luglio 2020. 
    In   tale   modo,   la   regione   ha   ulteriormente   differito
l'operativita' delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2016
che prevedeva la disciplina degli «organi delle province  e  la  loro
composizione quali organi elettivi di secondo grado». 
    2.  Al  fine  di  meglio  motivare  le  ragioni  della   presente
impugnativa si ripercorrono, in  prospettiva  cronologica,  le  tappe
delle vicende  che  hanno  caratterizzato  gli  interventi  normativi
regionali sulla delicata materia in esame. L'art. 1, comma  3,  della
legge regionale autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni
transitorie in materia di riordino delle province), ha previsto  che,
nelle province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi
il 6  maggio  2012  e  del  relativo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  25  maggio  2012,  n.   73   sono   nominati   commissari
straordinari  che  assicurano,   medio   tempore,   «la   continuita'
dell'espletamento  delle  funzioni  gia'  svolte  dalle  province»  e
predispongono, entro  sessanta  giorni  dall'insediamento,  gli  atti
necessari per le  procedure  conseguenti  alla  successiva  adottanda
legge  di  riforma  organica  degli  enti  locali.  Per   completezza
espositiva, si ritiene opportuno  richiamare  per  intero  l'art.  1,
legge regionale n. 15/2013: 
        Art. 1 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle
province). - 1. Entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge il consiglio regionale approva una proposta  di  legge
costituzionale di modifica dell'art. 43 dello Statuto; 
        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge il consiglio regionale approva una legge  di  riforma  organica
dell'ordinamento degli enti locali. In detta legge, in  attesa  della
modifica dell'art. 43 dello Statuto, e' disciplinato il trasferimento
delle funzioni svolte dalle province, ad eccezione di quelle relative
a: raccolta e coordinamento delle proposte dei  comuni  relativamente
alla  programmazione  economica,  territoriale   e   ambientale   del
territorio  regionale  di  loro  competenza;  adozione  di  atti   di
programmazione territoriale a livello provinciale; 
        3. Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'espletamento
delle   funzioni   gia'   svolte   dalle   province,    nelle    more
dell'approvazione della legge di cui al comma 2, per le province,  in
relazione alle quali sono stati proposti  i  quesiti  abrogativi,  di
Carbonia-Iglesias,  Medio  Campidano,   Ogliastra   e   Olbia-Tempio,
soppresse a seguito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012,  e  del
relativo D.P.Reg. n. 73  del  25  maggio  2012,  sono  nominati,  con
delibera della giunta regionale, su  proposta  del  Presidente  della
Regione, commissari straordinari che assicurano la continuita'  delle
funzioni gia' svolte dalle province e  predispongono  entro  sessanta
giorni   dall'insediamento   gli   atti   contabili,   finanziari   e
patrimoniali ricognitivi e liquidatori  necessari  per  le  procedure
conseguenti  alla  riforma  di  cui  al  comma  2,  con   particolare
riferimento a: 
          a) lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili; 
          b) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici  attivi  e
passivi; 
          c) la situazione di bilancio; 
          d) l'elenco dei procedimenti in corso; 
          e) le tabelle organiche, la  composizione  degli  organici,
l'elenco del personale per qualifiche e ogni altra indicazione  utile
a definirne la posizione giuridica. 
    I commissari straordinari provvedono inoltre  all'amministrazione
ordinaria dell'ente e garantiscono  il  proseguimento  dell'esercizio
delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata  in
vigore della presente legge, anche attraverso  l'affidamento  diretto
ad organismi a totale partecipazione  pubblica,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria; 
        4. In  relazione  alle  province  per  le  quali  sono  stati
proposti referendum consultivi, nelle  more  dell'approvazione  della
riforma cui al comma 2, continua ad applicarsi  l'art.  1,  comma  3,
della legge regionale 25 maggio  2012,  n.  11  (Norme  sul  riordino
generale delle autonomie locali e modifiche alla legge  regionale  n.
10 del 2011), salvi i casi di cessazione  anticipata,  nei  quali  si
nomina un commissario straordinario in conformita' a quanto  previsto
al comma  3.  Le  gestioni  provvisorie  in  carica  e  i  commissari
straordinari svolgono le funzioni di cui al comma 3; 
        5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la
legge regionale 7 ottobre 2005,  n.  13  (Scioglimento  degli  organi
degli enti locali  e  nomina  dei  commissari.  Modifica  alla  legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di  comuni  e  le
comunita' montane)). 
    Successivamente la legge regionale n. 7  del  2015  (Disposizioni
urgenti in materia di enti locali e disposizioni  varie),  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale Sardegna 16 marzo 2015, n. 12,  ha  previsto
la nomina, per ciascuna provincia, di un amministratore straordinario
fino al 31 dicembre 2015, qualora in una  data  compresa  tra  il  16
marzo 2015 e il 15  giugno  2015  si  fosse  verificata  la  scadenza
naturale del mandato  o  altri  casi  di  cessazione  anticipata  del
mandato  degli  organi  provinciali,  la  cui   elezione   e'   stata
successivamente rinviata con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35.
Si riporta anche qui, per completezza espositiva la  disposizione  di
riferimento, vale a dire l'art. 1 (intitolato  Scadenza  del  mandato
degli organi provinciali e nomina degli amministratori straordinari): 
        1.  Al  fine  di  consentire  la   riforma   organica   della
rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione  della  legge  di
riordino del  sistema  delle  autonomie  locali  della  Sardegna  nel
rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56  (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), e in  conformita'  allo  Statuto  speciale  per  la  Regione
Sardegna, qualora in una data compresa tra  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e il  15  giugno  2015  si  verifichi  la
scadenza naturale del mandato o altri casi di  cessazione  anticipata
del mandato degli  organi  provinciali,  nonche'  la  scadenza  delle
gestioni commissariali di  cui  all'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in  materia
di riordino delle province), e' nominato, per ciascuna provincia,  un
amministratore straordinario con poteri fino  al  31  dicembre  2015.
All'amministratore straordinario sono attribuiti  i  poteri  previsti
dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e
al  consiglio  provinciali.   All'amministratore   straordinario   e'
corrisposta  un'indennita'  equivalente   alla   retribuzione   lorda
complessiva spettante al dirigente di  vertice  dell'ente,  diminuita
dell'indennita' di risultato. L'amministratore straordinario provvede
ad assicurare la continuita' dell'espletamento  delle  funzioni  gia'
svolte dalle province; in particolare provvede a prorogare i  servizi
e i contratti per le tipologie di lavoro flessibile in essere fino al
31 dicembre 2015, fatta eccezione per i casi in cui non se ne ravveda
la necessita'; 
        2. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge
i commissari nominati ai sensi dell'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale n. 15 del 2013, decadono dalle rispettive  cariche  e  sono
sostituiti secondo le procedure di cui al comma 3; 
        3. Con deliberazione della giunta regionale, su proposta  del
Presidente della Regione, e' disposta la nomina degli  amministratori
di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni
di cui all'art. 4  della  legge  regionale  7  ottobre  2005,  n.  13
(Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.
Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005,  n.  12  (Norme  per  le
unioni di comuni e le  comunita'  montane)),  cosi'  come  modificata
dall'art.  19  della  legge  regionale  25  novembre  2014,   n.   24
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della regione). 
    Successivamente e' intervenuta la legge regionale n. 2  del  2016
(Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della   Sardegna),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 11 febbraio 2016, n.  6,
che nel dettare, tra l'altro, disposizioni in tema di riordino  delle
circoscrizioni  provinciali,   del   Presidente   e   del   consiglio
provinciale (artt. 24 - 27) ha previsto la permanenza in carica degli
amministratori straordinari fino al 31 dicembre 2017 (comma  7,  art.
24 come modificato dalla legge regionale n. 29/2016 e poi  sostituito
dalla legge regionale n. 5/2017). Si riporta l'art.  24  della  legge
regionale  n.  2/2016  (intitolato  Riordino   delle   circoscrizioni
provinciali): 
        1. Fino al loro definitivo superamento, il  territorio  della
Sardegna  ad  eccezione  di  quello  della  citta'  metropolitana  di
Cagliari, e' suddiviso nelle province riconosciute  dallo  statuto  e
dalla legge statale; 
        2.   Le   circoscrizioni   territoriali   provinciali    sono
individuate dall'art. 25; 
        3. La presente legge disciplina gli organi delle  province  e
la loro composizione quali organi elettivi di secondo grado; 
        4. Le province e le  loro  circoscrizioni  non  costituiscono
ambito  necessario  per  l'organizzazione  decentrata  degli   uffici
regionali; 
        5. Il commissario straordinario della Provincia di Cagliari e
gli  amministratori  straordinari,  nominati  ai  sensi  della  legge
regionale n. 7 del 2015, la cui nomina e' stata prorogata  con  legge
regionale  23  dicembre  2015,  n.  35  (Disposizioni   urgenti   per
interventi  sul  patrimonio  culturale  e   la   valorizzazione   dei
territori, occupazione, opere pubbliche  e  rischio  idrogeologico  e
disposizioni varie), decadono con la nomina dei nuovi  amministratori
straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo; 
        6. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  la  giunta  regionale,  con  propria
deliberazione, su proposta dell'Assessore competente  in  materia  di
enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle Province di
Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna; 
        7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino  31
dicembre 2017. I presidenti  sono  eletti  mediante  le  elezioni  di
secondo grado ai sensi  della  presente  legge.  Agli  amministratori
straordinari sono attribuiti i poteri  previsti  dall'ordinamento  in
capo al presidente  della  provincia,  alla  giunta  e  al  consiglio
provinciale. Laddove nelle province siano previste zone omogenee,  su
proposta  dell'amministratore  straordinario  a  supporto  della  sua
attivita', sono nominati i sub-commissari con decreto  dell'Assessore
regionale degli enti locali, finanze e  urbanistica.  Il  numero  dei
sub-commissari non e' superiore al numero di zone  omogenee  presenti
nella provincia.  Agli  amministratori  straordinari  e'  corrisposta
un'indennita'  equivalente  alla   retribuzione   lorda   complessiva
spettante   al   dirigente   di    vertice    dell'ente,    diminuita
dell'indennita' di risultato; 
        8. Al fine di agevolare il processo  di  transizione  tra  la
citta' metropolitana e la  Provincia  del  Sud  Sardegna,  la  giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale  degli  enti  locali,
finanze e urbanistica, nomina  un  amministratore  straordinario  che
assume le  funzioni  commissariali  della  Provincia  di  Cagliari  a
decorrere dalla data prevista dall'art. 17, comma 5,  e  fino  e  non
oltre il 31 dicembre 2016; 
        [9. All'amministratore straordinario sono attribuiti i poteri
previsti dall'ordinamento in capo al presidente della provincia, alla
giunta e al consiglio provinciale.  All'amministratore  straordinario
e' corrisposta una indennita'  equivalente  alla  retribuzione  lorda
complessiva spettante al dirigente di  vertice  dell'ente,  diminuita
dell'indennita' di risultato (NDR comma abrogato dall'art.  2,  comma
13, lettera b), punto 2), legge regionale 13 aprile  2017,  n.  5,  a
decorrere dal 14 aprile 2017 e con effetti finanziari dal 1°  gennaio
2017 (ai sensi di quanto  stabilito  dall'art.  12,  comma  1,  della
medesima legge). 
    Nel 2018  e'  intervenuta  la  legge  regionale  n.  5  del  2018
(Disposizioni urgenti in materia di  elezione  dei  presidenti  delle
province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2, Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali
della Sardegna, pubblicata nel BUR Sardegna 1°  marzo  2018,  n.  11,
che, introducendo nell'art. 27 della legge  regionale  n.  2/2016  il
comma 6-bis (che ha indetto le elezioni dei presidenti delle province
e dei consigli provinciali entro il 15 ottobre 2018) ha previsto  nel
contempo che gli amministratori straordinari permanessero  in  carica
fino all'insediamento dei nuovi organi. In particolare l'art. 2 della
predetta legge regionale n. 5/2018 (intitolato Modifiche all'art.  27
della legge  regionale  n.  2  del  2016  consiglio  provinciale)  ha
introdotto nell'art. 27 della legge  regionale  n.  2/2016  il  comma
6-bis e il comma 6-ter che dispongono quanto segue: 
        1. Nell'art. 27 della legge regionale  n.  2  del  2016  sono
apportate le seguenti modifiche: 
          a) nel comma 4, dopo le parole: «sul voto ponderato di  cui
all'art. 28.» sono aggiunte le seguenti: «I sindaci e  i  consiglieri
comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente  nel
relativo seggio.»; 
          b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
«6-bis. Le elezioni dei presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali sono indette dal Presidente della Regione e  si  svolgono
in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla
data del primo turno delle consultazioni per l'elezione  diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018; 
6-ter. Gli amministratori straordinari di cui all'art. 24,  comma  7,
rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.». 
    Ancora  una  volta  con  la  legge  regionale  n.  39  del   2018
(Disposizioni urgenti in materia di  elezione  dei  presidenti  delle
province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2, Riordino del sistema  delle  autonomie  locali),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale Sardegna 27  settembre  2018,  n.
44, e' stato  nuovamente  prorogato  nuovamente  il  termine  per  le
elezioni degli organi provinciali al 31 dicembre 2018. In particolare
l'art. 1 della predetta legge (intitolato modifiche all'art. 27 della
legge regionale n. 2 del 2016 consiglio provinciale)  prevede  quanto
segue: 
        1. Il comma  6-bis  dell'art.  27  della  legge  regionale  4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali)  e'
sostituito dal seguente: «6-bis. Le  elezioni  dei  presidenti  delle
province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della
Regione non oltre il 31 dicembre 2018.»; 
        2. Sono conseguentemente privi di efficacia gli atti adottati
ai fini delle elezioni provinciali del 13 ottobre 2018. 
    Dall'esposto excursus normativo risulta che,  dopo  i  referendum
svoltisi nella regione il 6 maggio  2012,  con  i  quali  sono  state
abrogate le leggi istitutive delle province  cosiddette  «regionali»,
le successive leggi  regionali  a  piu'  riprese  hanno  rinviato  le
elezioni degli organi provinciali ed al contempo disposto  la  nomina
di amministratori straordinari prevedendone il mantenimento in carica
fino all'insediamento dei nuovo organi. 
    Ora, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n.  18/2019,  che
si  chiede  sia  sottoposta  a  vaglio   di   costituzionalita',   il
legislatore regionale  per  l'ennesima  volta  e'  intervenuto  sulla
materia, disponendo che «Entro quindici giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge,  la  giunta  regionale,  con  propria
deliberazione,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  degli   enti
locali,   finanze   ed   urbanistica,   nomina   gli   amministratori
straordinari delle Province di Sassari, Nuoro,  Oristano  e  del  Sud
Sardegna, i quali  restano  in  carica  fino  all'insediamento  degli
organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio  2020»
(comma 2), stabilendo altresi' che «gli  amministratori  straordinari
delle province, in deroga al disposto di cui alla legge  regionale  4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali
della Sardegna), decadono con  la  nomina  dei  nuovi  amministratori
straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo»  (comma
1). 
    In attuazione del richiamato art. 1 comma 2  risulta  assunta  la
deliberazione n. 36/59 del 12 settembre 2019 della  giunta  regionale
(intitolata Elezione dei presidenti e dei consigli  provinciali  anno
2019. Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016,  n.
2 «Riordino del  sistema  delle  autonomie  locali  della  Sardegna».
Modifica data svolgimento), con la quale la giunta regionale -  preso
atto della proposta  dell'Assessore  degli  enti  locali,  finanze  e
urbanistica «di modificare la deliberazione  n.  12/3  del  5  aprile
2019, stabilendo la nuova data per l'elezione dei  presidenti  e  dei
consigli   provinciali,   coerente   con   la   tornata    elettorale
amministrativa 2020, in una domenica compresa tra il 15 aprile  e  il
15 giugno» - ha deliberato «di modificare la  deliberazione  n.  12/3
del 5 aprile 2019,  stabilendo  la  nuova  data  per  l'elezione  dei
presidenti e  dei  consigli  provinciali,  coerente  con  la  tornata
elettorale amministrativa 2020, in una domenica compresa  tra  il  15
aprile e il 15 giugno»; 
        3. Dall'esposto excursus delle leggi regionali intervenute in
materia si ritraggono facilmente gli elementi che forniscono la  base
motivazionale della presente impugnativa. 
    Il continuo rinvio delle elezioni provinciali  e  le  conseguenti
proroghe dei commissariamenti delle province,  violano  in  primis  i
principi di democraticita' di  cui  all'art.  1,  comma  primo  della
Costituzione, in quanto, in ogni sistema democratico, i referendum  e
le elezioni rappresentano il  momento  piu'  alto  di  manifestazione
della sovranita' popolare (Corte costituzionale sent. n. 1 del  2014)
e risulta altresi' in contrasto con gli articoli 5 e 114 Costituzione
in quanto la previsione di un commissariamento di lungo  periodo,  di
fatto sine die, colpisce gli enti provinciali svuotandone l'autonomia
e la rappresentativita'. 
    Inoltre, il rinvio delle elezioni provinciali ed il rinnovo degli
amministratori straordinari delle  province  pone  la  regione  fuori
della vigente cornice normativa stabilita dalla legge n. 56 del  2014
(c.d. legge Delrio), che ha introdotto l'elezione  di  secondo  grado
degli organi provinciali  e  le  cui  disposizioni,  ai  sensi  della
giurisprudenza  costituzionale,  valgono  come  principi  di   grande
riforma economica e sociale (art. 1, commi 5 e 145) al  cui  rispetto
sono  tenute  anche  le  regioni  a  statuto  speciale  (cfr.   Corte
costituzionale sent. n. 168 del 2018). 
    Lo stesso Statuto speciale della Regione Sardegna  prevede  (art.
3, comma primo,  lett.  b))  che  la  potesta'  legislativa  primaria
attribuita alla regione in tema di ordinamento degli  enti  locali  e
delle relative circoscrizioni e' esercitata  con  il  rispetto  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali. 
    La Regione Sardegna, pur prevedendo con la legge regionale  n.  2
del 2016 il riordino delle circoscrizioni provinciali (artt.  24-27),
non ha dato tuttavia effettiva attuazione alla legge n. 56  del  2014
non consentendo l'elezione degli organi provinciali cui spetta in via
ordinaria l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali  previste  dalla
riforma Delrio (art. 1, comma 85). 
    A tale riguardo, la previsione contenuta nell'art.  24,  comma  7
della legge regionale n. 2/2016 che attribuisce  agli  amministratori
straordinari  «i  poteri  previsti  dall'ordinamento   in   capo   al
presidente della provincia, alla giunta e al consiglio  provinciale»,
presupponeva un termine di permanenza  in  carica  dei  medesimi  (31
dicembre 2017) che con successive leggi regionali e' stato piu' volte
prorogato, da ultimo, «fino all'insediamento degli organi provinciali
che devono essere  eletti  entro  il  1°  luglio  2020»  dalla  legge
regionale ora oggetto di scrutinio. 
    In tal modo e' venuto meno il carattere eccezionale e  temporaneo
degli amministratori straordinari ai quali peraltro  sono  attribuiti
poteri - anch'essi prorogati  -  piu'  ampi  rispetto  a  quelli  per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  ed  indifferibili
previsti dall'art. 1, comma 82 della legge n. 56 del 2014. 
    Occorre infine rammentare, con riferimento alla precedente  legge
regionale n. 39 del 2018 che la  Presidenza  della  Regione  Sardegna
aveva formalizzato l'impegno  ad  indire  le  elezioni  degli  organi
provinciali per il 6 aprile 2019. 
    La regione ha disatteso tale  impegno  con  l'approvazione  della
legge  regionale  in  oggetto  che  dispone  che  gli  amministratori
straordinari restino in carica  fino  all'insediamento  degli  organi
provinciali da eleggere entro il  1°  luglio  2020  e  che  segue  le
deliberazioni n. 12/3 del 5 aprile 2019 e n. 36/59 del  12  settembre
2019 con le quali, rispettivamente e' stata posticipata la  data  per
l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali dapprima  dal  6
aprile 2019 al 5 ottobre 2019  e  successivamente  «in  una  domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2020». 
    Pertanto si configura anche una violazione del principio di leale
collaborazione che deve presiedere i  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
regioni sia con riguardo all'impegno assunto dalla  regione,  sia  in
relazione   al   rispetto   delle   norme   della   grande    riforma
economico-sociale  contenute  nella  legge  n.  56  del  2014,   come
precisato nella giurisprudenza della Corte  costituzionale  (sentenze
n. 103 del 2017 e n. 168 del 2018). 
    Il Giudice delle leggi  con  la  sentenza  n.  50  del  2015  ha,
altresi', affermato la piena compatibilita' del  meccanismo  elettivo
di  secondo  grado,  previsto  per  le  province,  con  il  principio
democratico e con quello autonomistico «escludendo che  il  carattere
rappresentativo ed elettivo degli organi di  governo  del  territorio
venga meno in caso di elezioni di secondo  grado,  «che,  del  resto,
sono prevedute dalla Costituzione proprio per  la  piu'  alta  carica
dello Stato». 
    La legge regionale in  oggetto  incorre  anche  nella  violazione
degli art. 5 e  114  Costituzione  in  quanto  la  previsione  di  un
commissariamento di lungo periodo, di fatto sine die, colpirebbe  gli
enti provinciali svuotandone l'autonomia e la rappresentativita'. 
    Occorre ricordare che lo Statuto speciale della Regione  Sardegna
affida alla legge  regionale  la  disciplina  dell'ordinamento  delle
autonomie locali (artt. 3, comma  1,  lettera  b  e  44  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) in armonia con la Costituzione
e i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  col
rispetto degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,
nonche' delle norme  fondamentali  delle  riforme  economico  sociali
della Repubblica. 
    In questo senso, le disposizioni della legge n. 56 del 2014 (c.d.
legge Delrio), che ha introdotto l'elezione di  secondo  grado  degli
organi provinciali, valgono come principi di grande riforma economica
e sociale (art. 1, comma 5 e art. 1, comma 145) e in questa direzione
si e' espressa anche la Corte  costituzionale  (sentenza  n.  50  del
2015) che ha piu' volte ribadito come  l'intervento  di  riordino  di
province e citta' metropolitane, di cui alla citata legge n.  56  del
2014, costituiscono un limite anche  all'esercizio  delle  competenze
legislative di tipo esclusivo (sentenza n. 168 del  2018,  punto  2.1
del Considerato in diritto. Sul tema delle norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali, anche sentenze n. 153 del 1993  e  n.  265
del 2013). 
    Il  rinvio  delle  elezioni  provinciali   e   il   rinnovo   del
commissariamento delle province pone la Regione Sardegna fuori  della
vigente cornice normativa stabilita dalla cd. «legge Delrio»,  i  cui
principi fondamentali devono essere rispettati anche dalle regioni  a
statuto speciale, come ribadito  ancora  dalla  Corte  costituzionale
nella  recente  sentenza  (n.  168  del  2018)  che   ha   dichiarato
l'illegittimita' di alcune norme in materia di elezione  diretta  dei
presidenti  e  dei  consigli  provinciali  promulgate  dalla  Regione
Sicilia. 
    Per le ragioni fin qui esposte, si ritiene  che  l'art.  1  della
legge  regionale  in  esame,  ecceda  dalle  competenze   legislative
attribuite alla regione dall'art. 3, primo comma,  lettera  b)  dello
Statuto speciale e violi i principi di democraticita' di cui all'art.
1, comma 1, della  Costituzione,  di  ragionevolezza,  uguaglianza  e
unita' di cui agli articoli 3, 5  della  Costituzione  e  l'art.  114
Costituzione, nonche' l'art. 117, comma 2, lettera  p)  che,  per  le
regioni a statuto speciale, si pone come limite  all'esercizio  della
propria competenza in materia di ordinamento di enti locali, al  fine
di stabilire una disciplina  uniforme  almeno  con  riferimento  agli
aspetti essenziali per i suindicati livelli di governo. 
    Per i motivi esposti  la  norma  regionale  sopra  indicata  deve
essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.
127 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 1 della legge  della  Regione  Sardegna  23  ottobre
2019, n.  18  recante  «Disposizioni  in  materia  di  enti  locali»,
pubblicata nel BUR n. 46 del 24 ottobre 2019. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2019. 
      Roma, 23 dicembre 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Socio