N. 117 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 dicembre 2019 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Volontariato - Terzo  settore  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -
  Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Applicazione al
  compenso  corrisposto  ai   volontari   regionali   del   beneficio
  dell'esenzione  tributaria  e  della  non  imponibilita'  ai   fini
  previdenziali previsto per gli assegni attribuiti agli operatori in
  servizio civile universale  dall'art.  16,  comma  3,  del  decreto
  legislativo n. 40/2017. 
- Legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n.  16  (Istituzione
  della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione L.R.  2/2006  e
  L.R. 33/2014), art. 10, comma 3. 
(GU n.5 del 29-1-2020 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato
per legge; 
    Contro la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Citta' di
Lombardia,  1,  in  persona  del  presidente  in   carica,   per   la
declaratoria    della    illegittimita'    costituzionale,     giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella  seduta  del
giorno 12 dicembre 2019, dell'art. 10, comma  3,  della  legge  della
Regione  Lombardia  del  22  ottobre  2019,  n.  16,  pubblicata  nel
supplemento n. 43 del Bollettino ufficiale  della  Regione  Lombardia
del 25 ottobre 2019. 
Premessa. 
    In data 25 ottobre 2019, sul supplemento  n.  43  del  Bollettino
ufficiale della Regione  Lombardia,  e'  stata  pubblicata  la  legge
regionale 22 ottobre 2019, n. 16, intitolata «Istituzione della  Leva
civica lombarda volontaria - Abrogazione legge regionale n. 2/2006  e
legge regionale n. 33/2014». 
    Con detta legge la Regione Lombardia  ha  istituito,  «nella  sua
autonomia e in  armonia  con  il  principio  di  sussidiarieta'",  un
servizio  civile  regionale,   denominato   "Leva   civica   lombarda
volontaria", destinato a  realizzare  interventi,  nell'ambito  delle
competenze regionali, nei  settori  relativi  ai  servizi  sociali  e
sociosanitari; alla protezione civile;  al  patrimonio  ambientale  e
alla riqualificazione urbana;  al  patrimonio  storico,  artistico  e
culturale; alla educazione  e  promozione  culturale,  paesaggistica,
ambientale, al turismo sostenibile e sociale; alla programmazione  ed
organizzazione di attivita'  sportive;  all'agricoltura  in  zona  di
montagna, all'agricoltura sociale e alla biodiversita' (art. 2). 
    L'art. 7 - rubricato «Progetti  di  leva  civica  e  impiego  dei
volontari» - prevede che gli enti di leva  civica  iscritti  all'albo
contemplato al precedente art. 6, presentino  alla  Regione  progetti
nei settori di intervento di cui all'art. 2 per la realizzazione  dei
quali si prevede vengano impiegati volontari  che  sottoscrivono  con
detti enti, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art.  10,
un contratto di leva civica. 
    L'art. 7, comma 3, della legge regionale prevede, in particolare,
che: a) l'orario settimanale di  servizio  dei  volontari  non  possa
essere superiore  a  25  ore;  b)  i  volontari  non  possano  essere
impiegati dagli enti  di  leva  civica  in  sostituzione  di  proprio
personale con contratto di lavoro; c) il  numero  dei  volontari  non
possa superare la quota del venti per cento del  personale  dell'ente
di leva civica. 
    L'art. 7,  comma  4,  prescrive  che  gli  enti  di  leva  civica
garantiscano ai volontari la copertura assicurativa per  infortuni  e
malattie e per responsabilita' civile verso terzi,  che  eroghino  il
compenso  mensile  con  cadenza  non  superiore  al  bimestre  e  che
assolvano gli adempimenti fiscali a norma di legge. 
    La sottoscrizione del contratto, a mente del successivo art.  10,
non costituisce, tra l'ente  di  leva  civica  e  il  volontario,  un
rapporto di lavoro, subordinato o  parasubordinato,  o  di  tirocinio
formativo e  di  orientamento  ai  sensi  dell'art.  18  della  legge
regionale 28 ottobre 2006, n. 22 (disciplinante il mercato del lavoro
in Lombardia) ne' rappresenta strumento di orientamento scolastico  e
professionale ex art. 19 della legge regionale 6 ottobre 2007, n.  19
(recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia). 
    L'art.  10  stabilisce,  al  comma  3,  che  «per   il   compenso
corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 40/2017». 
    La  disposizione  statale  richiamata  -  facente   parte   della
disciplina del servizio civile universale - a sua volta  prevede  che
«gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale,
inquadrati nei redditi derivanti  dalle  assunzioni  di  obblighi  di
fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie  e
non sono imponibili ai fini previdenziali». 
    Attraverso il rinvio alla legislazione nazionale, vale a dire  al
decreto legislativo 6  marzo  2017,  n.  40  -  che  ha  istituito  e
disciplinato  il  servizio  civile  universale  -,   il   legislatore
regionale ha quindi esteso al compenso corrisposto ai  volontari  del
servizio  civile  regionale  il  trattamento   tributario   agevolato
previsto per gli  assegni  attribuiti  agli  operatori  del  servizio
civile universale. 
    Per questo verso, la norma di cui all'art.  10,  comma  3,  della
legge regionale n. 16/2019 e' costituzionalmente illegittima  perche'
eccede le competenze regionali invadendo  la  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nella materia di cui  all'art.  117,  comma  2,
lettera e) della Costituzione. 
    La richiamata disposizione regionale viene percio' impugnata  con
il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata  la
illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma  3,  della  legge
regionale  Lombardia  n.  16  del  22  ottobre  2019  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. 
    Come  s'e'  detto  in  premessa,  la  disposizione  in   rubrica,
estendendo al compenso corrisposto ai volontari del  servizio  civile
regionale lombardo il trattamento tributario agevolato  previsto  per
gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile  universale,
viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione che  riserva
in via esclusiva alla potesta' legislativa  statale  la  materia  del
«sistema tributario e contabile dello Stato». 
    Per comprendere il senso della censura proposta e' percio' d'uopo
rammentare che le regioni e le  province  autonome  partecipano  alla
realizzazione degli interventi del servizio civile universale,  negli
ambiti di rispettiva competenza, nel  rispetto  della  programmazione
stabilita dallo Stato e, come previsto  dalla  legge  istitutiva  del
servizio, di cui si dira' appresso, lo svolgimento  degli  interventi
e' affidato a volontari  che  sottoscrivono  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un contratto da  cui  nasce  un  «rapporto  di
servizio civile  universale»  interamente  disciplinato  dalla  legge
statale. 
    Com'e' noto, la legge 6 giugno 2016, n.  106  -  della  quale  il
decreto legislativo n. 40/2017 costituisce attuazione -  ha  delegato
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in  materia  di
riforma degli enti privati - costituenti, nel loro complesso, il c.d.
Terzo settore costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, i  quali,
in attuazione del principio di sussidiarieta' ed in  coerenza  con  i
rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono  e  realizzano
attivita' di interesse generale mediante forme di azione volontaria e
gratuita o di mutualita' o di produzione e scambio di beni e  servizi
(art. 1, comma 1, legge n. 106/2016). 
    Tra i principi e criteri direttivi che il  legislatore  delegante
ha fissato v'e' quello di riconoscere, favorire e garantire  il  piu'
ampio esercizio del  diritto  di  associazione  ed  il  valore  delle
formazioni  sociali  liberamente  costituite,  ove   si   svolge   la
personalita'  dei  singoli,  quale  strumento  di  promozione  e   di
attuazione dei principi di partecipazione democratica,  solidarieta',
sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3  18  e  118
della Costituzione (art. 2, comma 1, lettera a) della legge delega). 
    I compiti delegati al Governo non potevano essere disgiunti dalla
contestuale delega  al  riordino  e  alla  revisione  organica  della
disciplina vigente  in  materia  di  attivita'  di  volontariato,  di
promozione sociale e di mutuo soccorso (art. 5 della legge delega). 
    Al legislatore delegato e' stato quindi demandato il  compito  di
provvedere alla revisione della disciplina  in  materia  di  servizio
civile nazionale (art. 1, comma 2, lettera  d)  della  legge  delega)
tenendo conto di quanto previsto dall'art.  1  della  relativa  legge
istitutiva 6 marzo 2001, n. 64 e nel rispetto di plurimi principi tra
i quali viene in rilievo, per quanto  qui  specificamente  interessa,
quello enucleato alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della  legge
delega: «definizione dello status giuridico dei  giovani  ammessi  al
servizio civile nazionale universale, prevedendo l'instaurazione, fra
i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di  servizio
civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con  previsione  della
esclusione  di  tale  prestazione  da  ogni  imposizione  tributaria»
(enfasi aggiunta). 
    In attuazione di detto  principio,  il  legislatore  delegato  ha
dunque previsto, all'art. 16 del decreto legislativo n. 40/2017,  che
il  rapporto  di  servizio  civile  universale  si  instauri  con  la
sottoscrizione di un contratto tra il giovane  selezionato  dall'ente
accreditato e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri;  che  tale
contratto non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto  di  lavoro
di natura subordinata o parasubordinata; che gli  assegni  attribuiti
agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei  redditi
derivanti  dalle  assunzioni  di  obblighi  di  fare,  non   fare   o
permettere,  sono  esenti  da  imposizioni  tributarie  e  non   sono
imponibili ai fini previdenziali (v. i commi 1 e 3 dell'art.  16  del
decreto legislativo citato). 
    Come detto, le regioni  le  province  autonome  partecipano  alla
realizzazione degli interventi di servizio  civile  universale  negli
ambiti di rispettiva competenza e nel rispetto  della  programmazione
stabilita dallo Stato; inoltre, le stesse regioni e province possono,
al pari degli enti locali, degli altri enti pubblici  territoriali  e
degli enti del c.d. Terzo settore, attivare autonomamente progetti di
servizio civile con risorse proprie, da  realizzare  presso  soggetti
accreditati (art. 8, comma 1, lettera d) legge n. 106/2016), facolta'
poi esplicitamente ribadita, con  riferimento  alla  possibilita'  di
istituire autonomi servizi civili regionali, in  sede  di  attuazione
della delega legislativa (art. 7, comma  4,  decreto  legislativo  n.
40/2017). 
    Cionondimeno, come esplicitamente precisato da tale disposizione,
«il servizio civile  regionale»  non  e'  assimilabile  al  «servizio
civile universale». 
    Il servizio civile  regionale  e'  dunque  diverso  dal  servizio
civile universale e la sua disciplina  sostanziale  e'  integralmente
dettata, anche agli effetti tributari,  dal  legislatore  statale  il
quale, pur riconoscendo il potere delle regioni di  istituire  propri
servizi  civili  regionali  «con   finalita'   proprie»,   ha   pero'
espressamente  escluso,  come  detto,  la  equiparabilita'  dei   due
servizi. 
    L'art. 10, comma 3, della legge regionale  impugnata  e'  percio'
costituzionalmente  illegittimo,  per  violazione  della  riserva  di
legislazione statale prevista dall'art.  117,  comma  2,  lettera  e)
Cost., perche' con tale norma la Regione Lombardia, assimilando,  sul
piano tributario (e previdenziale), rapporti  di  servizio  civile  -
rispettivamente, statale e regionale - tra loro  non  assimilabili  -
neppure agli effetti tributari -  e  tali  esplicitamente  dichiarati
dalla  legge,  si   e'   illegittimamente   sostituita   allo   Stato
nell'applicare al compenso corrisposto ai  volontari  «regionali»  il
trattamento tributario agevolato - rectius: l'esenzione tributaria  -
che il legislatore statale ha  inteso  riservare  ai  soli  volontari
«statali» proprio in ragione della sancita  non  assimilabilita'  dei
relativi rapporti di servizio civile. 
    Estendendo   il   beneficio   della   esenzione   tributaria   (e
previdenziale) agli assegni  spettanti  ai  volontari  in  forza  dei
rapporti con gli enti di leva civica  lombarda,  la  norma  regionale
gravata ha cosi' inciso sulla disciplina dei tributi erariali che, in
forza della disposizione costituzionale della quale e' stata  dedotta
la  violazione,  e'  invece  riservata  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato (v., sulla impossibilita', per le  regioni,  di
integrare la disciplina statale delle agevolazioni fiscali  riferite,
come nel caso che ne occupa,  a  tributi  erariali,  la  sentenza  n.
123/2010  con  la  quale   codesta   ecc.ma   Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117,  comma
2, lettera e) Cost., dell'art. 12, comma  2,  della  legge  regionale
Campania 19 gennaio 2009, n. 1 il quale prevedeva che una  quota  dei
fondi (erariali)  stanziati  per  il  finanziamento  del  credito  di
imposta  regionale  per  gli  investimenti  fosse  destinata  ad  una
determinata tipologia di imprese). 
    La norma qui impugnata e' quindi costituzionalmente  illegittima,
per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione,
nella misura in cui, in assenza di specifica autorizzazione contenuta
nel decreto legislativo n. 40/2017 o di  altra  previsione  di  legge
statale, ed, anzi, in aperto contrasto con l'art.  7,  ultimo  comma,
del  citato  decreto  legislativo,  ha   assimilato,   agli   effetti
tributari,  il  servizio  civile  regionale   a   quello   universale
estendendo   al   compenso   dovuto    ai    volontari    «regionali»
un'agevolazione fiscale - che si sostanzia nella  non  computabilita'
ai fini Irpef degli assegni da quelli percepiti - che il  legislatore
statale ha invece previsto per  i  soli  volontari  «statali»:  cosi'
incidendo  -  illegittimamente  -  sulla  disciplina  delle   imposte
erariali sui redditi della quale  viene,  per  effetto  della  stessa
disposizione regionale, contestualmente esclusa  l'applicabilita'  ai
compensi in parola. 
    Un'eventuale equiparazione, ai fini delle  imposte  sui  redditi,
del trattamento fiscale dei volontari della leva civica regionale  al
trattamento fiscale degli operatori del  servizio  civile  universale
avrebbe infatti potuto essere disposta esclusivamente dal legislatore
statale nell'esercizio della competenza  legislativa  -  esclusiva  -
attribuita allo Stato  dall'art.  117,  comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione: e non puo' certamente essere decretata - come e' invece
avvenuto nel caso di specie - dal legislatore  regionale  in  via  di
integrazione/estensione  della  disciplina   erariale   dei   tributi
diretti. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, l'art. 10, comma 3, della legge della Regione
Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 pubblicata nel supplemento n. 43 del
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  del  25  ottobre  2019,
come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del
giorno 12 dicembre 2019. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri, nella riunione del giorno 12  dicembre  2019,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia 22
ottobre 2019, n. 16 secondo i termini e per  le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
supplemento n. 43 del Bollettino ufficiale  della  Regione  Lombardia
del 25 ottobre 2019. 
          Roma, 23 dicembre 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Canzoneri 
 
                       Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani