N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2019
Ordinanza del 12 luglio 2019 del Tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di B. D.. Reati e pene - Delitti previsti dall'art. 590-bis del codice penale (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) - Regime di procedibilita' - Mancata previsione della procedibilita' a querela per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 590-bis del codice penale. - Codice penale, art. 590-bis.(GU n.5 del 29-1-2020 )
TRIBUNALE DI PISA Il Giudice, dott.ssa Anna Fabbricatore, all'udienza del 12 luglio 2019, vista la questione di costituzionalita' ex art. 134 della Costituzione sollevata dall'avv. Elena Borsacchi, difensore dell'odierno imputato, B. D. sugli articoli 590-bis del codice penale e 162-ter del codice penale, per violazione degli articoli 24 e 3 della Costituzione rileva quanto segue; A seguito di opposizione a decreto penale di condanna B. D., nato a il ivi residente ed elettivamente domiciliato veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale in relazione all'art. 583 n. l del codice penale perche', per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, e in violazione dell'art. 191 commi 1 e 4 e 223 del codice della strada, alla guida del motoveicolo tg , percorreva , transitando su corsia riservata al traffico degli autobus, e superava sulla destra un furgone dell'igiene urbana, omettendo di adottare ogni cautela alla guida per arrestare tempestivamente il veicolo in presenza di ostacolo e in situazione di traffico non regolata da semaforo o agente. A seguito di questa manovra l'imputato investiva il pedone G. G., cagionandole lesioni gravi, consistite in frattura della clavicola destra, contusioni multiple con incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni. In merito a questi fatti la difesa dell'imputato sollevava questione di legittimita' costituzionale ex art. 134 della Costituzione con riferimento all'art. 590-bis del codice penale e 162-ter del codice penale. Ebbene posto che il giudice investito delle questioni deve preliminarmente operare un giudizio di rilevanza e di e non manifesta infondatezza delle questioni poste alla sua attenzione e' indubbio che entrambe appaiono rilevanti nel caso specifico atteso che una remissione di querela ovvero una estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria, laddove prevista per il delitto in questa sede oggetto di contestazione, comporterebbe una uscita dell'imputato dal circuito processuale senza dover affrontare l'iter dibattimentale nel suo complesso. Se questo e' vero, si ritiene tuttavia che la scelta di limitare l'operativita' dell'art. 162-ter del codice penale ai soli reati procedibili a querela sia ragionevole rientrando nella discrezionalita' politico-legislativa. L'esigenza deflattiva viene infatti modulata in ragione della tipologia di reato e pur rispondendo ad un interesse generale non puo' applicarsi a tutte le condotte penalmente rilevanti contemplate dal nostro ordinamento. Piu' articolate argomentazioni si impongono invece con riferimento all'art. 590-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di parte per le lesioni gravi e gravissime, non aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica ovvero dall'uso di sostanze stupefacenti. In questo caso infatti la norma di legge appare censurabile sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, laddove si operi un raffronto con l'art. 590 del codice penale relativamente alla responsabilita' medica, per la quale e' tuttora previsto un regime di procedibilita' a querela di parte anche per le lesioni gravi e gravissime. Profili di irragionevolezza si rinvengono peraltro anche all'interno dello stesso corpo dell'art. 590-bis del codice penale allorche' viene riservato il medesimo regime di procedibilita' alle lesioni stradali «semplici» ed a quelle aggravate dallo stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il motore della riforma del 2016 mirava, com'e' noto, a sanzionare pesantemente le ipotesi aggravate atteso l'alto grado di pericolosita' sociale e di disvalore che presentano, che pero' diverge dai casi in cui il conducente si sia limitato a violare le norme del codice della strada. Vale la pena di ricordare che la Commissione Giustizia della Camera aveva chiesto al Governo di introdurre la procedibilita' a querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime. La risposta tuttavia e' stata negativa, perche' si tratta di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale, peraltro gia' oggetto di recente intervento normativo, connotate comunque da una certa gravita' posto che l'evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale». Ritiene diversamente questo Giudice che se partiamo dal presupposto che la circolazione stradale appartiene al novero dei settori essenziali della societa' contemporanea che e' spesso definita come «societa' del rischio», rischi differenti debbono essere trattati con misure ed accorgimenti differenti; di conseguenza il rischio connesso alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti non e' paragonabile ne' puo' essere trattato alla stessa stregua del rischio connesso ad una guida meramente irrispettosa delle norme del codice della strada. In questa prospettiva le norme che vigono in materia di circolazione stradale non divergono dai modelli prudenziali ovvero dai protocolli vigenti in campo medico, dove ancora si e' mantenuta la procedibilita' a querela di parte anche per le lesioni gravi o/e gravissime. Alla violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza vanno infine ad aggiungersi ragioni di opportunita' e di realta' processuale, posto che il Tribunale in composizione monocratica viene ad essere investito di casi che presentano un minimo grado di pericolosita' sociale, nell'ambito dei quali l'interesse prevalente della persona offesa e' quello di ottenere il risarcimento per l'inabilita' conseguente alla malattia.
P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale nella parte in cui non prevede la procedibilita' a querela di parte per le lesioni colpose stradali non aggravate dalle ipotesi di cui al comma 2, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; Sospende il procedimento a carico di B. D.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze e all'imputato e la sua comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Pisa, 12 luglio 2019 Il Giudice: Fabbricatore