N. 5 SENTENZA 3 dicembre 2019- 28 gennaio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale a tempo
  indeterminato di enti pubblici economici o  di  societa'  a  totale
  partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque  anni  presso
  gli uffici regionali - Passaggio, a domanda,  nei  ruoli  regionali
  senza alcuna verifica di professionalita' - Violazione della regola
  del concorso pubblico e  del  principio  dell'accesso  agli  uffici
  pubblici   in   condizioni   di   eguaglianza   -    Illegittimita'
  costituzionale. 
Impiego pubblico -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Graduatorie
  regionali relative alle selezioni riservate indette ai  fini  delle
  procedure di stabilizzazione - Proroga fino alla conclusione  delle
  medesime procedure - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione
  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di
  "ordinamento  civile"  -  Insussistenza  -  Non  fondatezza   della
  questione. 
Impiego pubblico -  Norme  della  Regione  Basilicata  -  Graduatorie
  regionali relative alle selezioni riservate indette ai  fini  delle
  procedure di stabilizzazione - Proroga fino alla conclusione  delle
  medesime  procedure  -  Violazione  di  principi  fondamentali   di
  coordinamento della  finanza  pubblica  stabiliti  dal  legislatore
  statale - Illegittimita' costituzionale. 
Impiego pubblico - Norme della  Regione  Basilicata  -  Contratti  di
  collaborazione coordinata  e  continuativa  presso  amministrazioni
  regionali - Ulteriore proroga  di  quelli  inerenti  a  prestazioni
  relative a settori (sanitario, farmacologico e artistico-culturale)
  di competenza dell'amministrazione  regionale  -  Violazione  della
  competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento
  civile" - Illegittimita' costituzionale. 
Impiego pubblico - Norme della  Regione  Basilicata  -  Contratti  di
  collaborazione coordinata  e  continuativa  presso  amministrazioni
  regionali - Proroga fino al 31 dicembre 2023 di quelli  finalizzati
  a dare  attuazione  alla  programmazione  realizzata  con  i  fondi
  strutturali e di  investimento  europei  2014-2020  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  esclusiva  statale   in   materia   di   "ordinamento   civile"   -
  Insussistenza - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38,  artt.  24,
  28, 47, comma 1, 53 e 55. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, commi secondo, lettera  l),  e
  terzo. 
(GU n.5 del 29-1-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,
  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  24,  28,
47 (recte: art. 47, comma 1), 53  e  55  della  legge  della  Regione
Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda  variazione  al  bilancio
pluriennale 2018/2020  e  disposizioni  in  materia  di  scadenza  di
termini legislativi e nei vari settori di  intervento  della  Regione
Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con
ricorso notificato il 21-29 gennaio 2019, depositato  in  cancelleria
il 29 gennaio 2019, iscritto al n. 7  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  3  dicembre  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato dello Stato Francesca Morici per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Nicoletta  Pisani  per  la
Regione Basilicata. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso,  notificato  in  data  21-29  gennaio  2019,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale,  in  via  principale,  oltre  che  delle
disposizioni che hanno formato oggetto  della  sentenza  n.  286  del
2019, degli artt. 24, 28, 47 (recte: 47, comma  1),  53  e  55  della
legge della Regione Basilicata  22  novembre  2018,  n.  38  (Seconda
variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale   2018/2020   e
disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari
settori di intervento della Regione Basilicata), in riferimento  agli
artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della
Costituzione. 
    1.1.- In particolare, l'art. 24 e' impugnato nella parte  in  cui
dispone che «[a]l fine di razionalizzare l'impiego  del  personale  a
tempo indeterminato appartenente  ad  enti  pubblici  economici  o  a
societa' a totale partecipazione  pubblica  in  servizio  presso  gli
uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne  dispone,
a domanda, il passaggio  nei  ruoli  regionali,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale». 
    Tale norma si porrebbe in contrasto con gli  artt.  3,  51  e  97
Cost. 
    Essa,  infatti,  nel  riconoscere  il  diritto  potestativo   del
personale  a  tempo  indeterminato  appartenente  a   enti   pubblici
economici o a societa' a totale partecipazione pubblica, in  servizio
da almeno cinque anni presso la Regione, di transitare nei ruoli  del
personale   regionale,   senza   prevedere   lo    scrutinio    delle
professionalita'  acquisite  da  tali  soggetti,  determinerebbe   un
privilegio indebito per i soggetti beneficiari  di  tale  meccanismo.
Cio' violerebbe la regola del pubblico concorso  per  l'accesso  agli
impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  (art.  97  Cost.)  -  che
ammette  deroghe  solo   per   fronteggiare   specifiche   necessita'
funzionali dell'amministrazione, ovvero per peculiari e straordinarie
ragioni di interesse  pubblico,  e  comunque  con  la  previsione  di
adeguati accorgimenti idonei  a  garantire  la  professionalita'  del
personale assunto - e il principio  secondo  cui  tutti  i  cittadini
possono accedere agli uffici pubblici in  condizioni  di  eguaglianza
(artt. 3 e 51 Cost.). 
    1.2.- E', poi, impugnato l'art. 28 della medesima legge regionale
nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 10  della  legge
della  Regione  Basilicata  9  gennaio  1995,  n.  2  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), stabilisce che «[p]er la cura e la  riabilitazione  della
fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri  di  Recupero  degli
Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.)». 
    Il ricorrente ritiene che tale previsione si ponga  in  contrasto
con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in  materia
di tutela della salute (umana e animale), in specie  stabiliti  nella
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo  venatorio),  secondo  cui  gli
animali esotici, il cui stato sanitario e la cui provenienza il  piu'
delle volte non e' nota, non  possono  essere  messi  nei  centri  di
recupero della fauna selvatica e  in  contatto  con  la  stessa,  per
motivi di benessere animale e in  ossequio  a  evidenti  principi  di
prevenzione e di precauzione. 
    1.3.- E', altresi', impugnato l'art. 47 della medesima legge reg.
Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in  cui  dispone  la  proroga,
«fino alla conclusione delle  procedure  di  stabilizzazione»,  delle
«graduatorie   delle   selezioni   riservate,   indette   ai    sensi
dell'articolo 4,  comma  6  del  D.L.  n.  101/2013,  convertito  con
modificazioni dalla  L.  n.  125/2013,  oggetto  delle  procedure  di
stabilizzazione» (comma 1), e stabilisce che  «[i]  candidati  idonei
ricompresi nelle  graduatorie  di  cui  all'articolo  4  della  legge
regionale  25  ottobre  2010,  n.  31,  relative  a   selezioni   per
progressioni verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore
del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  approvate  al  31
dicembre 2010, sono inquadrati  fino  ad  esaurimento  delle  stesse,
nelle graduatorie per le quali hanno concorso,  a  decorrere  dal  1°
marzo 2019» (comma 2). 
    La norma in esame, con l'inserire una disciplina derogatoria,  in
materia di proroga di graduatorie regionali, in  favore  soltanto  di
determinati soggetti, si porrebbe in contrasto  con  la  prescrizione
dell'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),   secondo   cui
«l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato,  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  2017  e
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni», e' prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
    Essa,  pertanto,  determinerebbe  la  lesione  della   competenza
legislativa statale esclusiva  in  materia  di  «ordinamento  civile»
(art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), nonche' dei principi  di
«coordinamento  della  finanza  pubblica»  (art.  117,  terzo  comma,
Cost.), oltre che dei  principi  di  eguaglianza,  buon  andamento  e
imparzialita' della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). 
    1.4.- Sono, infine, censurati gli artt. 53 e 55 della legge  reg.
Basilicata n. 38 del 2018,  la'  dove  disciplinano  la  proroga  dei
contratti  di  collaborazione  presso  enti  e   strutture   connesse
all'amministrazione regionale, in riferimento all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. 
    Tali norme detterebbero una disciplina  contrastante  con  quella
stabilita dal legislatore statale, in specie nell'art.  7,  comma  6,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), che vieta di ricorrere  alle  proroghe  di  contratti  di
collaborazione, se non e' stata accertata l'impossibilita'  oggettiva
di utilizzare per il medesimo scopo il personale gia' a  disposizione
dell'amministrazione, sulla base  di  una  specifica  motivazione,  o
quando si intenda completare un'attivita' gia' avviata, e comunque in
via temporanea e sulla base di  una  procedura  di  comparazione  fra
candidati. Tali condizioni non  ricorrerebbero  nelle  citate  norme,
che, pertanto, violerebbero la  sfera  di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale in materia di ordinamento civile. 
    1.5.-  Con   memoria   depositata   nell'imminenza   dell'udienza
pubblica, il ricorrente ha rinunciato  parzialmente  al  ricorso  con
riferimento, per quanto di interesse, all'art. 28 della citata  legge
regionale n. 38 del  2018,  alla  luce  delle  modifiche  -  ritenute
satisfattive - apportate all'art. 10 della legge reg. Basilicata n. 2
del 1995, nel testo sostituito dalla disposizione impugnata. 
    2.- Nel giudizio si e'  costituita  la  Regione  Basilicata,  che
chiede che il ricorso sia dichiarato infondato. 
    2.1.-  Preliminarmente,  la  difesa  regionale  chiede  che   sia
dichiarata la cessazione della materia del  contendere  in  relazione
alle questioni promosse nei confronti degli artt. 28 e 47 (recte: 47,
comma 1) della legge regionale n.  38  del  2018,  in  ragione  delle
modifiche apportate al primo, in recepimento  dei  rilievi  formulati
dal Ministero della salute, e dell'abrogazione del secondo,  disposta
con la legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4  (Ulteriori
disposizioni urgenti  in  vari  settori  d'intervento  della  Regione
Basilicata). 
    In particolare, quanto all'impugnativa dell'art. 47,  la  Regione
precisa che la richiesta di declaratoria di cessazione della  materia
del  contendere  si  fonda  sulla  circostanza   della   sopravvenuta
abrogazione del comma 1 del medesimo articolo, e della considerazione
che le censure promosse nei confronti dell'art. 47 erano rivolte solo
a tale  comma  (e  non  anche  ai  commi  2  e  3,  pur  testualmente
richiamati). 
    2.2.- Nel merito, comunque, la questione promossa  nei  confronti
dell'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 38 del  2018  sarebbe
infondata sulla scia della sentenza n. 241  del  2018,  con  riguardo
alla denunciata violazione  della  sfera  di  competenza  statale  in
materia di «ordinamento civile», nonche' agli artt. 3 e 97 Cost. 
    La normativa impugnata,  infatti,  inerente  alla  proroga  delle
graduatorie, non solo risponderebbe  all'esigenza  di  assicurare  il
buon  andamento   e   l'imparzialita'   dell'amministrazione   e   il
contenimento della spesa pubblica,  ma  inciderebbe  su  aspetti  che
ineriscono all'organizzazione amministrativa regionale e  che  quindi
sarebbero sottratti alla privatizzazione. La difesa regionale, a  tal
proposito, ricorda  che,  per  costante  giurisprudenza,  costituisce
concorso pubblico non solo quello aperto  ai  candidati  esterni,  ma
anche quello riservato  ai  dipendenti  ai  fini  delle  progressioni
verticali di particolare rilievo qualitativo,  restando  affidata  in
tal  caso  la  selezione  all'esercizio  dei  poteri  pubblici  e  ai
procedimenti amministrativi,  la  cui  regolamentazione  spetta  alle
Regioni. 
    2.3.- Con riguardo, poi, alle censure rivolte agli artt. 53 e  55
della medesima legge regionale n. 38 del 2018, il  ricorrente  chiede
che siano dichiarate manifestamente infondate. 
    Anzitutto, la Regione sostiene che la disciplina contenuta  nelle
citate norme sia riconducibile alla  potesta'  legislativa  regionale
residuale in materia di organizzazione amministrativa, attenendo alla
proroga di contratti gia' esistenti e  dunque  spiegando  la  propria
efficacia in un momento successivo a  quello  dell'instaurazione  del
contratto  di  collaborazione.  Essa,   pertanto,   inciderebbe   sul
comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie
risorse umane e solo in  via  riflessa  sulle  posizioni  soggettive.
Peraltro, la Regione ricorda di aver gia' nel  passato  provveduto  a
prorogare contratti di collaborazione, senza  che  fossero  sollevate
analoghe questioni di legittimita' costituzionale. 
    Del pari priva di fondamento sarebbe  la  censura  di  violazione
della normativa statale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    In  particolare,  quanto   alle   proroghe   dei   contratti   di
collaborazione in scadenza al 31 dicembre 2018, disposte  con  l'art.
53,  la  difesa  regionale  sostiene  che  esse  siano  funzionali  a
consentire la realizzazione di talune attivita' puntualmente indicate
nella norma, in particolare  per  consentire  all'amministrazione  di
continuare ad avvalersi di collaboratori gia'  formati,  al  fine  di
garantire il completamento dei progetti, ragione per cui  sono  stati
costituiti i rispettivi rapporti contrattuali,  con  l'individuazione
di specifiche competenze. Tale proroga - necessaria per  l'efficienza
e  l'efficacia  dell'amministrazione,  in  quanto  garantirebbe  alle
strutture la  disponibilita'  di  risorse  di  elevata  e  comprovata
professionalita' - sarebbe  pienamente  rispondente  al  comma  5-bis
dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dal  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche  e  integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche», unitamente  all'art.  22,  comma  8,  del
medesimo d.lgs. n. 75 del  2017,  che  ribadiscono  il  divieto  alle
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione di
cui all'art.  2  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81
(Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183) solo a decorrere dal 1° gennaio
2019.  Peraltro,  la  Regione  ritiene  che  il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con la circolare n.  3
del 2017, abbia  chiarito  che  il  divieto  per  le  amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e  le
cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal  committente  anche
con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, si  applica  solo  ai
contratti sottoscritti a partire dal nuovo anno, ma non ai  contratti
che,  sottoscritti  in  data  antecedente,  dispiegherebbero  i  loro
effetti anche in un periodo successivo. 
    Quanto, poi, alle proroghe disposte con l'art. 55 della  medesima
legge regionale n. 38 del 2018, la Regione precisa che tale norma  ha
inteso dettare disposizioni in materia di contratti di collaborazione
attivati dalla Regione  Basilicata  con  l'«Avviso  pubblico  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
finalizzati al rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa
dell'Amministrazione     regionale     (capacity     building)      e
all'accompagnamento nelle attivita' per l'accelerazione e l'efficacia
degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013  e
2014-2010», approvato con determinazione dirigenziale n. 12A2.2014/D.
00042 dell'8 agosto 2014. 
    L'intervento   legislativo    scaturirebbe    dalla    necessita'
dell'amministrazione di continuare  ad  avvalersi  dei  collaboratori
selezionati fino al termine  ultimo  di  ammissibilita'  delle  spese
della  «programmazione  FSE  2014-2020,  FESR   2014-2020   e   FEASR
2014-2020», fissato al 31 dicembre 2023, al  fine  di  continuare  ad
assicurare il rafforzamento della capacita' tecnica e  amministrativa
dell'amministrazione regionale e  l'accompagnamento  nelle  attivita'
per l'accelerazione e l'efficacia delle azioni dei programmi. 
    La  proroga  sarebbe  opportuna  per  garantire  alle   strutture
coinvolte  nell'attuazione  dei  Programmi   la   disponibilita'   di
collaboratori selezionati fino al termine del periodo  di  attuazione
dei tre programmi comunitari. 
    Peraltro, in linea con l'art. 7, comma 6, lettera c), del  d.lgs.
n. 165 del 2001, sarebbero garantite  anche  la  temporaneita'  e  la
possibilita' di proroga connessa al completamento di un progetto,  in
quanto  gia'  nella  determinazione  dirigenziale   di   approvazione
dell'avviso pubblico emergerebbe la  delimitazione  dell'incarico  al
periodo di «avvio ed attuazione dei  programmi  finanziati  dal  FESR
2014-2020 e  da  FSC  nel  corso  del  quale  dovranno  svolgersi  le
prestazioni corrispondenti agli obiettivi ed ai progetti specifici  e
determinati (...)». La Regione ricorda, inoltre, che, nella relazione
di accompagnamento alla proposta  dell'art.  55,  si  evidenziava  la
necessita'  dell'amministrazione  di  continuare  ad  avvalersi   dei
collaboratori selezionati fino al termine  ultimo  di  ammissibilita'
delle spese della programmazione  FSE  2014-2020,  FESR  2014-2020  e
FEASR 2014-2020, fissato al 31 dicembre 2023. 
    Il progetto afferente  ai  contratti  si  sviluppa  -  sottolinea
ancora  la  Regione  -  per  l'intero   periodo   di   programmazione
(2014-2020) relativo ai programmi interessati  che  prevedono,  sulla
base dell'art. 65 del regolamento (UE) n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  affari  marittimi  e  la
pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come termine  ultimo  di
conclusione delle operazioni finanziate, il 31  dicembre  2023.  Cio'
sarebbe confermato dalla circostanza che  in  altre  amministrazioni,
anche centrali, contratti simili sono stati attivati sin  dall'inizio
per  l'intero  periodo  di  programmazione  2014-2023,   poiche'   la
copertura finanziaria per l'assistenza tecnica di tali  programmi  e'
in linea con le previsioni  dell'art.  59  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013  e  dell'art.  22  del  d.P.R.  5  febbraio  2018,  n.  22,
intitolato «Regolamento recante i criteri  sull'ammissibilita'  delle
spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi   strutturali   di
investimento  europei  (SIE)  per  il   periodo   di   programmazione
2014/2020». 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale, in  via  principale,  oltre
che delle disposizioni che hanno formato oggetto  della  sentenza  n.
286 del 2019, degli artt. 24, 28, 47 (recte: 47, comma 1),  53  e  55
della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda
variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale   2018/2020   e
disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari
settori di intervento della Regione Basilicata), in riferimento  agli
artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della
Costituzione. 
    Poiche' le disposizioni impugnate incidono su materie  differenti
e sono state censurate in riferimento a  parametri  e  sotto  profili
eterogenei,  occorre  esaminare   separatamente   le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse dal ricorrente. 
    2.- E' impugnato, in primo luogo,  l'art.  24  della  legge  reg.
Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui dispone che «[a]l  fine
di razionalizzare  l'impiego  del  personale  a  tempo  indeterminato
appartenente ad  enti  pubblici  economici  o  a  societa'  a  totale
partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici  della  Regione
Basilicata da almeno  cinque  anni  se  ne  dispone,  a  domanda,  il
passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della  normativa  vigente
in materia di limiti alla spesa per il personale». 
    Questa norma dispone il transito automatico  nell'organico  della
Regione Basilicata del personale dipendente, a  tempo  indeterminato,
degli  enti  pubblici   economici   e   delle   societa'   a   totale
partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli
uffici   regionali,    senza    prevedere    alcuna    verifica    di
professionalita'. Secondo il ricorrente essa si porrebbe in contrasto
con la regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) e con il principio  secondo
cui tutti i  cittadini  possono  accedere  agli  uffici  pubblici  in
condizioni di eguaglianza (artt. 3 e 51 Cost.). 
    2.1.- La questione e' fondata. 
    Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, «la  facolta'
del legislatore di  introdurre  deroghe  al  principio  del  concorso
pubblico deve  essere  delimitata  in  modo  rigoroso,  potendo  tali
deroghe essere considerate legittime  solo  quando  siano  funzionali
esse stesse al buon andamento dell'amministrazione  e  ove  ricorrano
peculiari e straordinarie esigenze di  interesse  pubblico  idonee  a
giustificarle» (sentenza n. 40 del 2018; fra le  tante,  sentenze  n.
110 del 2017, n. 7 del 2015 e n. 134 del 2014)  e,  comunque,  sempre
che siano previsti «adeguati accorgimenti per assicurare [...] che il
personale  assunto  abbia   la   professionalita'   necessaria   allo
svolgimento dell'incarico» (sentenza n. 225 del 2010).  Infatti,  «la
necessita' del concorso  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97  Cost.,  ma  anche  dalla
necessita' di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle  funzioni
pubbliche, in base all'art. 51 Cost.» (sentenza n. 225 del 2010). 
    Gia' in  passato  questa  Corte  ha  ritenuto  ingiustificato  il
mancato  ricorso  a  una  tale  «forma  generale  ed   ordinaria   di
reclutamento per le amministrazioni pubbliche» (sentenza  n.  40  del
2018), in relazione  a  norme  regionali  di  generale  e  automatico
reinquadramento del personale di enti di  diritto  privato  (come  le
societa' a partecipazione regionale) nei ruoli delle  Regioni,  senza
la previsione del previo espletamento di alcuna  procedura  selettiva
di tipo concorsuale, ma  anche  senza  alcuna  giustificazione  della
necessita' funzionale dell'amministrazione (fra le tante, sentenza n.
225 del 2010).  Un  simile  trasferimento  automatico  non  puo'  che
risolversi in un privilegio indebito per i  soggetti  beneficiari  di
una procedura come quella descritta, in violazione dell'art. 97 Cost.
e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. (fra le  altre,  sentenze
n. 227 del 2013 e n. 62 del 2012). 
    Anche la norma regionale qui esaminata non soddisfa le condizioni
che giustificherebbero la deroga al principio del pubblico  concorso.
Essa, infatti, dispone l'inquadramento  automatico  nei  ruoli  della
Regione di personale a tempo indeterminato di enti di diritto privato
- enti pubblici economici e societa' a totale partecipazione pubblica
- solo su domanda,  senza  alcuna  valutazione  di  professionalita'.
Inoltre, il mancato ricorso  alla  selezione  concorsuale  non  trova
alcuna peculiare ragione giustificatrice, ne'  con  riferimento  alle
necessita'  funzionali  dell'amministrazione,  ne'  con  riguardo   a
peculiari  e  straordinarie  ragioni  di  interesse   pubblico,   cui
certamente  non  possono  ricondursi  le   generiche   finalita'   di
«razionalizzazione dell'impiego del personale a tempo indeterminato»,
indicate dalla medesima norma. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 24 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. 
    3.- E', poi, fatto oggetto di censure l'art.  28  della  medesima
legge regionale, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art.
10 della legge della Regione Basilicata 9 gennaio 1995, n.  2  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), stabilisce che «[p]er la cura e la  riabilitazione  della
fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri  di  Recupero  degli
Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.)». 
    Il ricorrente sostiene che tale previsione si ponga in  contrasto
con i  principi  fondamentali  fissati  dal  legislatore  statale  in
materia di tutela della salute  (umana  e  animale)  nella  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il  prelievo  venatorio),  secondo  cui  gli  animali
esotici, il cui stato sanitario e la cui provenienza spesso non  sono
noti, non devono essere collocati nei centri di recupero della  fauna
selvatica, in contatto con la stessa, per motivi di benessere animale
e in ossequio a evidenti principi di prevenzione e di precauzione. 
    3.1.- In linea preliminare, occorre tener conto della circostanza
che  il  ricorrente  ha  rinunciato  parzialmente  al  ricorso,   con
riferimento a tale questione, a seguito della  sopravvenuta  modifica
dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Basilicata  n.  2  del  1995,
come sostituito dall'art. 28 della legge reg. Basilicata  n.  38  del
2018, a opera dell'art. 16 della legge della  Regione  Basilicata  13
marzo 2019, n. 4 (Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  vari  settori
d'intervento della Regione Basilicata).Il citato art.  10,  comma  2,
nel  testo  finale  novellato,  dispone  che  «per  la  cura   e   la
riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri
di  Recupero  degli  Animali  Selvatici   (C.R.A.S.)   provvisti   di
assistenza medico-veterinaria e sottoposti  a  vigilanza  veterinaria
dell'Azienda Sanitaria  territorialmente  competente»,  anziche'  dei
«Centri di Recupero degli Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.)». 
    Non e' pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione
della rinuncia, ma non  risulta  un  suo  interesse  a  coltivare  il
giudizio, se si tiene conto del fatto che la medesima  Regione  aveva
richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
all'indomani della modifica legislativa e prima dell'atto di rinuncia
parziale al ricorso da parte del ricorrente. In linea con  una  ormai
costante giurisprudenza di questa Corte (di recente, sentenza n.  171
del 2019; fra le altre, sentenze n. 94 del 2018 e  n.  19  del  2015,
ordinanza n. 62 del 2015), si puo',  dunque,  dichiarare  cessata  la
materia del contendere. 
    4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna,  altresi',
l'art. 47 della legge reg.  Basilicata  n.  38  del  2018,  la'  dove
dispone  la  proroga,  «fino  alla  conclusione  delle  procedure  di
stabilizzazione»,  delle  «graduatorie  delle  selezioni   riservate,
indette ai sensi dell'articolo 4,  comma  6  del  D.L.  n.  101/2013,
convertito con modificazioni dalla  L.  n.  125/2013,  oggetto  delle
procedure di  stabilizzazione»  (comma  1),  e  stabilisce  che  «[i]
candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui  all'articolo  4
della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31,  relative  a  selezioni
per progressioni verticali indette  antecedentemente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvate  al
31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento  delle  stesse,
nelle graduatorie per le quali hanno concorso,  a  decorrere  dal  1°
marzo 2019» (comma 2). 
    Il ricorrente  ritiene  che  la  norma  in  esame  introduca  una
disciplina  derogatoria,  in  materia  di  proroga   di   graduatorie
regionali, in favore soltanto di determinati soggetti,  in  contrasto
con la prescrizione dell'art. 1, comma 1148, lettera a), della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020), secondo cui «l'efficacia delle graduatorie  dei  concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  del
31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni», e' prorogata fino al 31 dicembre 2018. 
    Oltre a invadere  la  sfera  di  competenza  legislativa  statale
esclusiva in materia  di  «ordinamento  civile»  (art.  117,  secondo
comma, lettera l, Cost.), tale norma si porrebbe in contrasto  con  i
principi di «coordinamento della finanza pubblica» (art.  117,  terzo
comma, Cost.) delineati dal legislatore statale nella citata legge n.
205 del 2017, con conseguente lesione dei  principi  di  eguaglianza,
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione  (artt.
3 e 97 Cost.). 
    4.1.- In linea preliminare, si deve considerare che  il  comma  1
dell'impugnato  art.  47  e'  stato  abrogato,  successivamente  alla
proposizione del ricorso, a opera dell'art. 17, comma 1, della  legge
reg. Basilicata n. 4 del 2019. 
    Le censure formulate dal ricorrente sono  rivolte  esclusivamente
al comma 1 dell'impugnato art. 47, sebbene sia stato riprodotto anche
il testo del comma 2 del medesimo  articolo  -  che  peraltro  ha  un
oggetto diverso - per cui si deve valutare se permanga la materia del
contendere, a seguito dello ius superveniens. 
    Poiche'  l'abrogazione  e'   evidentemente   satisfattiva   delle
richieste del ricorrente, si deve verificare  se  la  norma  abrogata
abbia ricevuto applicazione medio tempore (fra le tante, di  recente,
sentenze n. 180 del 2019 e n. 238 del 2018). 
    Premesso  che  la  legge  n.  4  del  2019,   che   ha   disposto
l'abrogazione del comma 1 dell'art.  47,  e'  entrata  in  vigore  il
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale  della
Regione (BUR) e cioe' il 15 marzo 2019, mentre la legge regionale  n.
38  del  2018  era  entrata  in  vigore  il   giorno   stesso   della
pubblicazione sul BUR e cioe' il 22 novembre 2018, c'e' un intervallo
temporale entro cui non si dimostra in alcun modo che  la  norma  non
sia  stata  applicata.  Cio'  basta  a  escludere  una  pronuncia  di
cessazione della materia del contendere, e quindi si rende necessario
l'esame del merito delle questioni promosse nei  confronti  dell'art.
47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. 
    4.2.- Quanto al merito, il ricorrente denuncia, fra  l'altro,  la
lesione della sfera di competenza esclusiva del  legislatore  statale
in materia di «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma,  lettera
l, Cost.) da parte della norma regionale che  dispone  la  proroga  -
«fino alla conclusione delle procedure» di  stabilizzazione  -  delle
graduatorie relative  alle  «selezioni  riservate  indette  ai  sensi
dell'articolo 4,  comma  6  del  D.L.  n.  101/2013,  convertito  con
modificazioni dalla  L.  n.  125/2013,  oggetto  delle  procedure  di
stabilizzazione ex art. 20, comma 1  del  D.  Lgs.  n.  75/2017»,  in
contrasto  con  quanto  stabilito  dal  legislatore   statale.   Tale
questione, inerente al riparto delle competenze  legislative  fra  lo
Stato e le Regioni, deve essere esaminata per prima.  E'  preliminare
la verifica che essa impone, circa  la  pretesa  inesistenza  di  una
qualsivoglia competenza regionale a  disciplinare  tale  oggetto,  di
esclusiva competenza del legislatore statale. 
    4.2.1.- La questione e' priva di fondamento. 
    Di recente questa Corte (sentenza  n.  241  del  2018)  ha  avuto
occasione di pronunciarsi sulla legittimita'  costituzionale  di  una
norma regionale che disponeva la proroga  di  ulteriori  dodici  mesi
«[dell]'efficacia   delle   graduatorie   di   procedure    selettive
pubbliche», e ha dichiarato non  fondata  la  censura  di  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Nel ricordare che «la disciplina dei concorsi  per  l'accesso  al
pubblico impiego, "per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici  e
la sua intima connessione con l'attuazione dei principi sanciti dagli
artt. 51 e 97 Cost. [...] e'  invero  sottratta  all'incidenza  della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche  amministrazioni,  che
si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato"  (sentenza
n. 380 del 2004)», ha  affermato  che  «[l]a  regolamentazione  delle
graduatorie di procedure  selettive  pubbliche  rientra  [...]  nella
disciplina  dell'accesso  al  pubblico   impiego».   Le   graduatorie
«costituiscono  il  provvedimento  amministrativo  conclusivo   delle
procedure selettive pubbliche», con cui «l'amministrazione  esaurisce
l'ambito proprio del  procedimento  amministrativo  e  dell'esercizio
dell'attivita' autoritativa». 
    Sulla scorta di tale precedente, non vi e' dubbio  che  anche  la
disposizione ora in esame detta una disciplina che «si colloca in  un
momento antecedente a quello del sorgere del rapporto  di  lavoro»  e
che  «riguarda  i  profili  pubblicistico-organizzativi  dell'impiego
pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di
lavoro».  Essa,  pertanto,  e'  estranea  alla  sfera  di  competenza
esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile. 
    Da cio' deriva la non fondatezza della questione. 
    4.3.- L'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n.  38  del
2018 e', altresi', impugnato, la' dove introduce  una  proroga  «fino
alla  conclusione  delle   procedure   di   stabilizzazione»,   delle
graduatorie relative alle selezioni riservate indette ai  fini  delle
medesime procedure  di  stabilizzazione,  anche  per  violazione  dei
principi  fondamentali  di  coordinamento  della   finanza   pubblica
stabiliti dal legislatore statale, in specie, all'art. 1, comma 1148,
lettera a), della legge n. 205 del  2017.  Quest'ultimo  dispone  che
«l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato,  vigenti  alla  data  del  31  dicembre  2017  e
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni  delle
assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2018». 
    4.3.1.- La questione e' fondata. 
    Lo  scorrimento  delle  graduatorie  relative  a   concorsi   per
l'accesso al pubblico  impiego,  nato  come  strumento  di  carattere
eccezionale, e' risalente nel tempo. L'art. 3, comma 87, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»,
ha introdotto la  previsione  della  vigenza  delle  graduatorie  dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le  amministrazioni
pubbliche per un termine di tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione
delle stesse. 
    Il  termine  citato  e'  stato   inizialmente   individuato   per
consentire  una  modalita'  alternativa  e  secondaria  rispetto   al
pubblico concorso, previsto dall'art. 97 Cost. Tale modalita' e'  poi
divenuta «regola generale», sia in considerazione delle «finalita' di
contenimento della spesa pubblica in  relazione  ai  costi  derivanti
dall'espletamento  delle  nuove  procedure  concorsuali»,   sia   per
proteggere i soggetti collocati nelle graduatorie, «in considerazione
del blocco delle assunzioni» (Consiglio di Stato, Adunanza  plenaria,
sentenza 28 luglio 2011, n. 14). 
    Si sono poi avute successive e frequenti  proroghe  del  termine,
con il risultato di  rendere  ultra-attive  anche  graduatorie  molto
risalenti nel tempo (cosi', ad esempio,  l'art.  17,  comma  19,  del
decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78,   recante   «Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni  internazionali»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 3 agosto  2009,  n.  102;  e  anche  l'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga  di  termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria e di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie»,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n.  10).
Si e' inteso, in tal modo, ovviare  alle  esigenze  funzionali  delle
pubbliche amministrazioni per il perdurante blocco delle assunzioni e
per il mancato espletamento di nuove procedure concorsuali. 
    Nonostante la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo  in
materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche)  abbia
indicato all'art. 17, comma 1,  lettera  c),  il  criterio  direttivo
della riduzione del periodo di  validita'  delle  graduatorie,  anche
nella prospettiva  di  una  progressiva  riapertura  delle  procedure
concorsuali e del superamento del blocco delle assunzioni, il decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, -recante «Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche», all'art. 6, comma 1, lettera a)  -,
si e' limitato a introdurre la mera  facolta'  di  ciascuna  pubblica
amministrazione di indicare  nel  bando  di  concorso  il  numero  di
candidati idonei rispetto ai posti disponibili, senza incidere  sulla
validita' delle graduatorie, che sono state, successivamente, in  via
eccezionale, ulteriormente prorogate per i citati motivi. 
    In questo quadro si colloca l'art. 1,  comma  1148,  lettera  a),
della legge di bilancio per il 2018, invocata come  norma  interposta
dal ricorrente, che ha prorogato  al  31  dicembre  2018  l'efficacia
delle graduatorie  dei  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. 
    Tale norma - che prevede la proroga al 31 dicembre 2018 anche del
termine per l'esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche, della
facolta' di  assunzione  di  personale,  in  particolare,  nelle  sue
lettere b), numero 1), c), d), numero 1) e numero 2), ed e) - e' gia'
stata ricondotta da questa Corte nel novero  di  quelle  disposizioni
statali che,  «agendo  sul  rilevante  aggregato  di  spesa  pubblica
costituito dalla spesa per il personale,  pongono  limiti  transitori
alla facolta' delle regioni [...]  di  procedere  ad  assunzioni  (ex
plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n.
218 e n. 153 del 2015)» (sentenza n. 241 del 2018).  Essa,  pertanto,
nella parte in cui  proroga,  delimitandole,  sia  l'efficacia  delle
graduatorie vigenti, sia la facolta' di  assunzione  delle  pubbliche
amministrazioni,  al  31  dicembre  2018,  stabilisce  un   principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante  per
le Regioni. 
    Con  tale  principio  contrasta  la  norma  regionale  impugnata.
Quest'ultima  fa  riferimento  a  graduatorie  relative  a  selezioni
riservate, indette - secondo quanto previsto dall'art.  4,  comma  6,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  30
ottobre 2013, n. 125 - «al fine di favorire una maggiore e piu' ampia
valorizzazione della professionalita'  acquisita  dal  personale  con
contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre  il
numero dei contratti a termine». Nell'ambito  di  tali  procedure  di
stabilizzazione del personale non dirigenziale disciplinate dall'art.
20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del  2017,  «al  fine  di  superare  il
precariato», la norma regionale proroga le graduatorie relative  alle
citate selezioni «fino alla conclusione delle procedure stesse» (art.
47, comma 1, legge reg. Basilicata n. 38 del 2018) e, quindi,  al  di
la' del limite del 31 dicembre 2018 imposto dal  legislatore  statale
per contenere le assunzioni e con esse le spese inerenti al personale
anche regionale. 
    Si deve osservare  che,  successivamente  all'entrata  in  vigore
della norma regionale  impugnata,  il  quadro  normativo  statale  di
riferimento e' andato via via  mutando,  in  virtu'  dell'entrata  in
vigore dapprima della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2019-2021),  poi  del  decreto-legge  3
settembre 2019, n. 101 (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
e  per  la  risoluzione  di   crisi   aziendali),   convertito,   con
modificazioni, nella legge n. 128 del 2019, che sono intervenuti  sul
regime delle graduatorie (in specie all'art. 1, commi da 661  a  665,
della legge n. 145 del 2018, come modificato  dal  d.l.  n.  101  del
2019).  Premesso  che  il  parametro  interposto   da   prendere   in
considerazione per  valutare  la  legittimita'  costituzionale  della
norma regionale e' costituito, comunque, dai principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica vigenti al momento  dell'entrata
in vigore della norma regionale (e, quindi, dal citato art. 1,  comma
1148, lettera a, della legge di bilancio per il 2018),  non  si  puo'
non segnalare che la nuova disciplina delle graduatorie  dettata  dal
legislatore statale delinea  uno  scenario  che  risulta  ancor  piu'
restrittivo quanto all'uso delle graduatorie e che,  in  costanza  di
misure di  contenimento  delle  assunzioni,  conferma  la  natura  di
principio di coordinamento della finanza pubblica della previsione di
limiti alla proroga dell'efficacia delle stesse. 
    Pur prorogando le graduatorie precedenti, si  introducono  alcune
condizioni e si definiscono  precisi  limiti  temporali.  La  proroga
opera a partire dalle graduatorie approvate nel  2011,  a  condizione
che i soggetti inseriti nelle  stesse  frequentino  obbligatoriamente
corsi  di  formazione  e  aggiornamento   organizzati   da   ciascuna
amministrazione, nonche' superino un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneita'. Si afferma, inoltre, una nuova
centralita' del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost.,  tuttavia
connessa  alla  prospettiva  futura  e   comunque   eventuale   della
riapertura  delle  procedure  concorsuali  e  dello   sblocco   delle
assunzioni. Si delimita, in ogni caso, a  regime,  l'efficacia  delle
graduatorie e se ne ridimensiona lo scorrimento. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. 
    4.4.-  Resta  assorbita  l'ulteriore  questione  di  legittimita'
costituzionale riferita agli artt. 3 e 97 Cost. 
    5.- Sono, infine, impugnati gli artt. 53 e 55  della  legge  reg.
Basilicata n. 38  del  2018,  la'  dove  dispongono  la  proroga  dei
contratti  di  collaborazione  presso  enti  e   strutture   connesse
all'amministrazione regionale. 
    Secondo il ricorrente, tali norme si porrebbero in contrasto  con
l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), che vieta di ricorrere alle  proroghe  di
contratti di collaborazione, tranne che quando  sia  stata  accertata
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare per  il  medesimo  scopo  il
personale gia' a disposizione dell'amministrazione, e  comunque  solo
in via temporanea e sulla base di una procedura di  comparazione  fra
candidati. In tal modo, esse determinerebbero una lesione della sfera
di  competenza  legislativa   statale   esclusiva   in   materia   di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost. 
    5.1.- In linea preliminare, occorre rilevare che le  disposizioni
impugnate - gli artt. 53 e 55 della legge reg. Basilicata n.  38  del
2018  -  pur  provvedendo  entrambe  a  prorogare  i   contratti   di
collaborazione presso amministrazioni regionali,  hanno  contenuti  e
ambiti di operativita' differenti. 
    Infatti, con l'art. 53 e' prorogata la scadenza (al  31  dicembre
2019 e al 30 giugno 2020) di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di una serie variegata di  attivita',
puntualmente  individuate,  che  attengono:  alla  realizzazione   di
programmi concernenti l'Osservatorio dei prezzi, dei servizi e  delle
tecnologie  nel  settore  della  sanita'  (OPT);  all'attuazione  del
progetto di realizzazione della Rete  regionale  degli  acquisti  del
Servizio sanitario regionale; ai piani e ai progetti  di  adeguamento
infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle  strutture
sanitarie; all'attuazione del progetto di  riordino  del  sistema  di
formazione continua; alla realizzazione del  programma  regionale  di
farmacovigilanza attiva e del funzionamento del Centro  regionale  di
farmacovigilanza; alla messa in  esercizio  del  fascicolo  sanitario
elettronico;   al   completamento   dei   programmi   connessi   alla
valorizzazione artistico-culturale. 
    L'art. 55, invece, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 di
contratti di collaborazione  (coordinata  e  continuativa)  volti  ad
«assicurare il rafforzamento della capacita' tecnica e amministrativa
dell'Amministrazione    regionale     e     l'accompagnamento     per
l'accelerazione e l'efficacia delle attivita' connesse all'attuazione
ed  alla  programmazione  FSE  2014-2020,  FESR  2014-2020  e   FEASR
2014-2020». Si tratta, come e'  evidente,  di  dare  attuazione  alla
programmazione realizzata con i Fondi strutturali e  di  investimento
europei 2014-2020, per la realizzazione degli obiettivi  di  coesione
economica, sociale e culturale, nel quadro definito  dal  regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
    La  questione  di   legittimita'   costituzionale   proposta   in
riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  nei
confronti di entrambe le disposizioni, deve essere esaminata  tenendo
conto della specificita' della  disciplina  dettata  da  ciascuna  di
esse. 
    5.2.- Alla luce di tale precisazione,  la  questione  e'  fondata
solo con riguardo all'art. 53 della legge reg. Basilicata n.  38  del
2018. 
    5.2.1.- Anzitutto,  occorre  identificare  la  materia  cui  deve
ricondursi la disciplina contenuta nelle citate disposizioni. 
    Secondo   la   costante   giurisprudenza   di    questa    Corte,
l'individuazione dell'ambito materiale, cui devono essere ascritte le
disposizioni censurate, deve essere effettuata  tenendo  conto  della
loro ratio, della loro finalita', del contenuto e dell'oggetto  della
disciplina (da ultimo  sentenza  n.  100  del  2019;  fra  le  tante,
sentenze n. 32 del 2017, n. 287 e n. 175 del 2016). Poiche'  entrambe
le  disposizioni  mirano  a  prorogare  la  durata  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa gia' in essere  con  enti  e
strutture regionali e, conseguentemente, la durata  dei  rapporti  di
collaborazione fondati su tali contratti, e' evidente che  esse,  pur
incidendo sulla materia dell'organizzazione amministrativa regionale,
come  sostenuto  dalla  difesa   della   Regione   Basilicata,   sono
riconducibili alla materia dell'ordinamento civile. 
    Questa Corte ha gia' affermato che la disciplina del rapporto  di
lavoro  con  la  Regione  ascrivibile  alla  complessa   nozione   di
"parasubordinazione" (come nel caso delle collaborazioni coordinate e
continuative)  non  si  discosta  dal  rapporto  di  lavoro  pubblico
privatizzato  (sentenza  n.  157  del  2019)  quanto   all'«esigenza,
connessa al precetto  costituzionale  di  eguaglianza,  di  garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che disciplinano i rapporti tra privati» (sentenza n. 189 del
2007).  Queste  ultime,   che   sono   riconducibili   alla   materia
dell'«ordinamento civile» assegnata  alla  competenza  esclusiva  del
legislatore statale, «costituiscono tipici limiti di diritto privato»
(sentenza n. 232 del 2019) e, come tali, si  impongono  alle  Regioni
anche con riguardo alle scelte, operate da queste ultime, in tema  di
«organizzazione amministrativa». 
    5.2.2.- Il legislatore statale e' intervenuto  piu'  volte  sulla
materia delle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  senso
restrittivo, per impedire gli abusi  nel  ricorso  a  tale  strumento
contrattuale,  con  la  conseguente  elusione  della  disciplina  del
rapporto di lavoro subordinato. 
    Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui
alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30)  e'  stata  introdotta   la
fattispecie del lavoro  a  progetto  (artt.  da  61  a  69-bis),  poi
delimitata nel suo uso dall'art. 1, commi da 23 a 26 della  legge  28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del  mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita). Infine,  con  il  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183),  le
norme precedenti inerenti alla collaborazione "a progetto" sono state
abrogate ed e' rimasta in vigore la  precedente  disciplina  generale
della collaborazione continuativa e coordinata  richiamata  dall'art.
409 del codice di procedura civile. 
    A  completare  un  tale  processo  di   "ridimensionamento"   dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha  provveduto,
con specifico riferimento al lavoro pubblico, il decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»,  che  ha  espressamente  introdotto,  nel
testo del d.lgs. n.  165  del  2001,  il  divieto  per  le  pubbliche
amministrazioni «di stipulare  contratti  di  collaborazione  che  si
concretano  in  prestazioni  di  lavoro   esclusivamente   personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano  organizzate  dal
committente anche con riferimento ai tempi  e  al  luogo  di  lavoro»
(art. 7, comma 5-bis) e ha puntualmente delimitato le deroghe a  tale
divieto (art. 7, comma 6). 
    Quest'ultima   disposizione   stabilisce,   infatti,   che    «le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria»,  «per
specifiche esigenze cui non  possono  far  fronte  con  personale  in
servizio», solo al ricorrere di specifiche condizioni, indicate  come
«presupposti di legittimita'». 
    In particolare si richiede,  fra  l'altro,  che  l'oggetto  della
prestazione  corrisponda  a  obiettivi   e   progetti   specifici   e
determinati  e  sia  coerente  con  le  esigenze   di   funzionalita'
dell'amministrazione   conferente;   che   l'amministrazione    abbia
preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno; che  la  prestazione  abbia
natura temporanea e altamente qualificata. Si esclude la possibilita'
di  rinnovo,  mentre   si   stabilisce   che   «l'eventuale   proroga
dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale,  al  solo
fine di completare il  progetto  e  per  ritardi  non  imputabili  al
collaboratore» (art. 7, comma 6, lettera c). Infine, si introduce una
fattispecie di responsabilita' amministrativa del dirigente che abbia
stipulato  un  simile  contratto  «per  lo  svolgimento  di  funzioni
ordinarie». 
    Le misure richiamate stanno a dimostrare che  l'obiettivo  -  sia
del  divieto  di  stipulazione  dei   contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, sia  della  rigorosa  delimitazione  delle
possibili deroghe a tale divieto - consiste nello  «scongiurare  alla
radice il rischio che si abusi delle collaborazioni  esterne  pur  in
presenza di un elevato numero di dipendenti pubblici» (sentenza n. 43
del 2016). 
    5.2.3.- Con tale disciplina contrasta l'art. 53 della legge  reg.
Basilicata n. 38 del 2018. 
    L'indicata disposizione regionale provvede, come si e' piu' volte
ricordato,  a  prorogare  ulteriormente  rispetto  a  proroghe   gia'
intervenute i contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
inerenti a prestazioni molteplici ed eterogenee, relative  a  settori
di competenza dell'amministrazione regionale (in  specie  al  settore
sanitario  e  farmacologico  e  a  quello  artistico-culturale).   Il
susseguirsi  di  proroghe  gia'  evidenziato  contraddice  la  natura
temporanea delle prestazioni richieste. 
    L'oggetto di tali prestazioni  e'  individuato  in  attivita'  da
ricondurre: al controllo esercitato dall'Osservatorio dei prezzi, dei
servizi e delle tecnologie nel settore della sanita';  all'attuazione
della Rete regionale degli acquisti del Servizio sanitario regionale;
all'adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali  e
delle strutture sanitarie; al  sistema  di  formazione  continua;  al
funzionamento del Centro regionale di farmacovigilanza; al  fascicolo
sanitario elettronico; alla valorizzazione artistico-culturale.  Solo
in alcuni di questi  casi  si  incontra  un  -  peraltro  generico  -
riferimento, a programmi o progetti. 
    I progetti sottesi alle collaborazioni coordinate e  continuative
sono individuati in maniera tutt'altro che specifica  e  determinata,
come prescritto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs.  n.  165  del  2001,
cosi' da non consentire una chiara distinzione rispetto alle funzioni
"ordinarie"  dell'amministrazione  regionale.  Ne'  risulta   agevole
valutare  l'effettiva  necessita'  della  proroga  dei  contratti  di
collaborazione ai fini del completamento «in via  eccezionale»  delle
prestazioni  richieste  (la  cui  durata,   peraltro,   deve   essere
preventivamente determinata, secondo l'art. 7, comma  6,  lettera  d,
del d.lgs. n. 165 del 2001). 
    A cio' si aggiunge la considerazione che  non  c'e'  traccia  nei
lavori preparatori della legge, ne' nella difesa della Regione, della
circostanza - pure imposta dal legislatore statale - che quest'ultima
abbia  «preliminarmente  accertato  l'impossibilita'   oggettiva   di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno»,  a  conferma
della divaricazione fra la norma regionale in esame  e  la  normativa
statale. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 53 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018. 
    5.2.4.-  Un  esito  differente  si  delinea  con  riguardo   alla
valutazione della conformita' della disciplina stabilita dall'art. 55
della medesima legge reg. Basilicata n. 38 del 2018 all'art. 7, comma
6, del d.lgs. n. 165 del 2001, prima richiamato. 
    Tale art. 55, infatti,  proroga  fino  al  31  dicembre  2023  il
termine di scadenza dei contratti di collaborazione  stipulati  «[a]l
fine  di  assicurare  il  rafforzamento  della  capacita'  tecnica  e
amministrativa  dell'Amministrazione  regionale»,  ma,   soprattutto,
«l'accompagnamento per l'accelerazione e l'efficacia delle  attivita'
connesse all'attuazione ed alla programmazione  FSE  2014-2020,  FESR
2014-2020 e FEASR 2014-2020». 
    Come  si  evince  dalla  relazione  all'art.  55,  la  previsione
«scaturisce dalla necessita' dell'Amministrazione  di  continuare  ad
avvalersi dei collaboratori selezionati fino  al  termine  ultimo  di
ammissibilita' delle spese della programmazione FSE  2014-2020,  FESR
2014-2020 e FEASR  2014-2020  fissato  al  31  dicembre  2023»  e  di
«garantire alle strutture coinvolte nell'attuazione dei Programmi  la
disponibilita' dei collaboratori  selezionati  fino  al  termine  del
periodo di programmazione dei tre programmi comunitari».  Si  tratta,
in altri  termini,  di  consentire  alla  Regione  di  continuare  ad
avvalersi della collaborazione di esperti per la realizzazione  degli
specifici  programmi  che  devono  essere  realizzati  con  i   Fondi
strutturali e di investimento europei 2014-2020 - in  specie  con  il
Fondo sociale  europeo  (FSE);  con  il  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR); e con il  Fondo  europeo  per  lo  sviluppo  rurale
(FESR) -, in vista del  perseguimento  degli  obiettivi  di  coesione
economica, sociale e  territoriale  individuati  dall'Unione  europea
(art. 176 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130). Per il ciclo di
programmazione 2014-2020 il quadro normativo  europeo  che  definisce
gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento  e'  stabilito
dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Quest'ultimo, che individua fra  i
principali obiettivi della  programmazione  «Investimenti  in  favore
della crescita e dell'occupazione» per le  Regioni  meno  sviluppate,
fra cui rientra la Regione Basilicata, vincola l'erogazione dei fondi
per la realizzazione dei Programmi  operativi  regionali  (POR),  fra
l'altro, al raggiungimento di obiettivi determinati  (l'art.  21  del
citato   regolamento   disciplina   la    «verifica    dell'efficacia
dell'attuazione dei programmi»). 
    In particolare, il regolamento citato stabilisce  (all'art.  136)
che  le  amministrazioni  titolari  di  programmi  operativi   devono
presentare alla Commissione europea richieste di rimborso relative  a
spese sostenute e controllate entro il 31  dicembre  del  terzo  anno
successivo all'impegno di bilancio riferito  ai  programmi  medesimi.
Ove entro quella data non sia stata utilizzata una parte dell'importo
in un programma operativo,  per  il  pagamento  del  prefinanziamento
iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi,  o  non  siano  state
presentate  richieste  di  rimborso,  la  Commissione   «procede   al
disimpegno»  (art.   136,   comma   1,   del   citato   regolamento).
Analogamente, il comma 2 del medesimo art. 136 dispone che «La  parte
di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 e' disimpegnata  qualora
la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti». 
    Appare evidente l'elevata complessita' degli adempimenti connessi
all'utilizzo  effettivo  dei  fondi  europei,  complessita'  che  ha,
inizialmente,  indotto  la   Regione   a   stipulare   contratti   di
collaborazione,  sulla  base  di  un'apposita  procedura  di   avviso
pubblico, approvata dall'amministrazione regionale a seguito  -  come
indica la difesa della stessa Regione - dell'infruttuosa  attivazione
di mobilita' volontaria interdipartimentale, volta  a  verificare  la
possibilita' di far fronte alle medesime esigenze mediante l'utilizzo
di personale interno. 
    In questa prospettiva, la proroga dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'impugnato art.  55  della  legge
reg. Basilicata n. 38 del 2018 si rivela utile in via generale e, nel
caso  di  specie,  necessaria  a  garantire  il  completamento  degli
specifici programmi operativi avviati dalla Regione, approvati  dalla
Commissione europea  e  cofinanziati  mediante  i  Fondi  strutturali
europei 2014-2020, entro il  termine  -  tassativamente  fissato  dal
medesimo art. 136 del regolamento UE n. 1303/2013 - del  31  dicembre
2023.  L'obiettivo  e'  evitare  il  rischio  della   sospensione   o
addirittura della perdita dei finanziamenti, con esiti negativi circa
l'attuazione dei programmi. 
    Con riguardo agli interventi finanziati anche  solo  parzialmente
con «fondi europei e/o fondi strutturali»,  questa  Corte  ha,  anche
recentemente,  avuto  occasione  di  segnalare   la   necessita'   di
«assicurare l'effettiva utilizzazione da parte  della  Regione  delle
descritte fonti di  finanziamento,  che  costituiscono  i  principali
strumenti finanziari della politica  regionale  dell'Unione  europea»
(sentenza n. 198 del 2019; analogamente, fra le altre, sentenza n. 13
del 2017), anche mediante l'adozione, da parte delle Regioni  stesse,
di una idonea disciplina. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata non  fondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale promossa nei confronti dell'art. 55 della
legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, in quanto la disciplina in esso
contenuta si mostra meramente attuativa delle  condizioni  prescritte
dall'art. 7, comma  6,  del  d.lgs.  n.  165  del  2001  al  fine  di
consentire la proroga dei contratti di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, e quindi non lede la competenza statale in  materia  di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt.  24,  47,
comma 1, e 53 della legge della Regione Basilicata 22 novembre  2018,
n. 38 (Seconda  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale
2018/2020  e  disposizioni  in  materia  di   scadenza   di   termini
legislativi  e  nei  vari  settori  di   intervento   della   Regione
Basilicata); 
    2) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  28  della  legge
reg. Basilicata n. 38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio
dei  ministri,  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge reg. Basilicata  n.
38 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 55 della legge reg.  Basilicata  n.  38  del
2018,  promossa  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA