N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2016
Ordinanza del 23 maggio 2016 del Tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di I. G. e B. R. A.. Reati e pene - Reati contravvenzionali in materia ambientale - Ipotesi di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Prevista inapplicabilita' ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), art. 318-octies.(GU n.7 del 12-2-2020 )
TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Penale Il Giudice Monocratico, letti gli atti del procedimento penale n. 853/13 RG. TRIB a carico di I. G. e B. R. A., imputati del reato di cui all'art. 110 del codice penale e art. 256, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, alla pubblica udienza del 23 maggio 2016 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2016, il difensore degli imputati chiedeva al Giudice procedente di sollevare una questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 318-octies decreto legislativo n. 152/2006, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, come meglio articolata nella memoria che il predetto difensore depositava. La Difesa piu' segnatamente premettendo che l'art. 318-bis delinea un preciso ambito applicativo - avente ad oggetto reati contravvenzionali che puniscono condotte che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette - rilevava che: la fattispecie oggetto d'imputazione non riguarderebbe rifiuti pericolosi, avuto riguardo al tipo e natura degli stessi, oltre che all'assenza di un danno in termini d'impatto ambientale; la parte sesta bis del codice dell'ambiente, introduce chiaramente una legislazione di favore, avuto riguardo al fatto che l'adempimento delle prescrizioni estingue reato. Lamentava, infine, l'illegittimita' costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 318-octies, che esclude dall'applicazione del suddetto beneficio le condotte rientranti nell'art. 318-bis, ma per le quali sia gia' pendente un procedimento penale, all'entrata in vigore della nuova legge. Il tenore di tale dettato normativo - a parere della Difesa - contrasterebbe con il principio uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ponendosi la pendenza del procedimento penale come elemento discriminatorio rispetto a soggetti che hanno commesso l'illecito e non hanno subito l'azione penale e coloro i quali che - pur avendo commesso il reato - hanno subito l'inizio del procedimento penale e non possano dunque vedersi riconosciuta la prevista causa estintiva del reato. Tale trattamento differenziato appare altresi' irragionevole anche alla luce dell'art. 318-sexies, che prevede la sospensione del processo penale in conseguenza della comunicazione da parte dell'accertatore delle prescrizioni impartite al reo e del termine concesso per l'adempimento, non risolvendosi incompatibile la pendenza del procedimento penale con il potere del giudice di sospendere il procedimento penale richiedendo all'organo accertatore di impartire prescrizioni ritenute utili e verificarne in seguito il rispetto (come ad es. avviene in materia di messa alla prova o in materia di violazione delle norme sulla sicurezza). Cio' sinteticamente premesso, il Tribunale, Osserva Il disposto di cui all'art. 318-octies appare evidenziare una «doppia natura», sostanziale e processuale risolvendosi l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza quale causa estintiva del reato e come modulo di definizione alternativa del processo. In ragione della «natura mista» della fattispecie sopra rassegnata, appare irragionevole ed in violazione dell'art. 3 della Costituzione la preclusione dell'accesso a tale causa estintiva del reato, rispetto a tutti gli imputati che pur in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge - si siano trovati al momento dell'entrata in vigore della disciplina in una fase processuale piu' avanzata rispetto al momento temporale di entrata in vigore della legge e contemplato nell'art. 318-octies. Rileva pertanto il Giudice rimettente che tale soluzione preclusiva, pur nell'esercizio di un ampio potere normativo e della discrezionalita' del legislatore, finisca per derogare ingiustificatamente al principio di retroattivita' della lex mitior, incidendo in peius sui diritti e principi di difesa e di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione. Appare pertanto irragionevole la soluzione preclusiva adottata nelle norme di coordinamento e transitorie di cui al ricordato art. 318-octies, incidendo l'irretroattivita' del novum normativo, oltre che su aspetti processuali, anche su profili sostanziali, avuto riguardo alla causa estintiva del reato contemplata dalia normativa vigente. La mancata possibilita' di procedere agli «adempimenti di bonifica» di cui al richiamato art. 318-septies rispetto agli imputati che si siano ritrovati in una fase processuale avanzata (esercizio azione penale) rispetto all'entrata in vigore della legge si risolverebbe in una preclusione da parte degli stessi di ottenere una pronuncia di estinzione di reato - per il semplice fatto dell'avvenuto esercizio dell'azione penale, con sospetta violazione dell'art. 2, comma 4 del codice penale. Si impone in conclusione rispetto a tale scelta legislativa una verifica di legittimita' costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, avuto riguardo ad un oggettivo differente trattamento sostanziale - sanzionatorio di soggetti che - pur versando nelle medesime condizioni - si trovino in diversi momenti del processo penale. La questione appare pertanto non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in ragione di una disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe.
P. Q. M. Visto l'art. 134 Costituzione; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 318-octies in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa estintiva contemplata nell'art. 318-septies non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006 come integrato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68; sospende il giudizio in corso; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina la notificazione della presente ordinanza - a cura della propria cancelleria - al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione i presidenti delle due camere del Parlamento. Marsala, 23 maggio 2016 Il Giudice: Vivona