N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2016

Ordinanza  del  23  maggio  2016  del  Tribunale   di   Marsala   nel
procedimento penale a carico di I. G. e B. R. A.. 
 
Reati e pene  -  Reati  contravvenzionali  in  materia  ambientale  -
  Ipotesi di estinzione del reato ai sensi dell'art. 318-septies  del
  decreto legislativo n. 152 del 2006 - Prevista inapplicabilita'  ai
  procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della  Parte
  Sesta-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
- Decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
  ambientale), art. 318-octies. 
(GU n.7 del 12-2-2020 )
 
                        TRIBUNALE DI MARSALA 
                           Sezione Penale 
 
    Il Giudice Monocratico, letti gli atti del procedimento penale n.
853/13 RG. TRIB a carico di I. G. e B. R. A., imputati del  reato  di
cui all'art. 110 del codice penale  e  art.  256,  comma  2,  decreto
legislativo n. 152/2006, alla pubblica udienza del 23 maggio 2016  ha
pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale. 
    Nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2016,  il  difensore  degli
imputati chiedeva al Giudice procedente di sollevare una questione di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 318-octies  decreto
legislativo  n.  152/2006,   per   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, come meglio articolata nella memoria  che  il  predetto
difensore depositava. 
    La  Difesa  piu'  segnatamente  premettendo  che  l'art.  318-bis
delinea un preciso  ambito  applicativo -  avente  ad  oggetto  reati
contravvenzionali che puniscono  condotte  che  non  hanno  cagionato
danno  o  pericolo  concreto  e  attuale  alle  risorse   ambientali,
urbanistiche e paesaggistiche protette - rilevava che: 
      la fattispecie oggetto d'imputazione non riguarderebbe  rifiuti
pericolosi, avuto riguardo al tipo e natura degli stessi,  oltre  che
all'assenza di un danno in termini d'impatto ambientale; 
      la  parte  sesta  bis  del  codice   dell'ambiente,   introduce
chiaramente una legislazione di favore, avuto riguardo al  fatto  che
l'adempimento delle prescrizioni estingue reato. 
    Lamentava, infine, l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
transitoria di cui all'art. 318-octies, che esclude dall'applicazione
del suddetto beneficio le condotte rientranti nell'art.  318-bis,  ma
per le quali sia gia' pendente un procedimento penale, all'entrata in
vigore della nuova legge. 
    Il tenore di tale dettato normativo - a  parere  della  Difesa  -
contrasterebbe con il principio uguaglianza di cui all'art.  3  della
Costituzione, ponendosi la  pendenza  del  procedimento  penale  come
elemento discriminatorio  rispetto  a  soggetti  che  hanno  commesso
l'illecito e non hanno subito l'azione penale e coloro i quali che  -
pur avendo commesso il reato - hanno subito l'inizio del procedimento
penale e non possano dunque vedersi riconosciuta  la  prevista  causa
estintiva del reato. 
    Tale  trattamento  differenziato  appare  altresi'  irragionevole
anche alla luce dell'art. 318-sexies, che prevede la sospensione  del
processo  penale  in  conseguenza  della   comunicazione   da   parte
dell'accertatore delle prescrizioni impartite al reo  e  del  termine
concesso  per  l'adempimento,  non  risolvendosi   incompatibile   la
pendenza del  procedimento  penale  con  il  potere  del  giudice  di
sospendere il procedimento penale richiedendo all'organo  accertatore
di impartire prescrizioni ritenute utili e verificarne in seguito  il
rispetto (come ad es. avviene in materia di messa  alla  prova  o  in
materia di violazione delle norme sulla sicurezza). 
    Cio' sinteticamente premesso, il Tribunale, 
 
                               Osserva 
 
    Il disposto di cui all'art.  318-octies  appare  evidenziare  una
«doppia natura», sostanziale e processuale risolvendosi l'adempimento
delle prescrizioni impartite dall'organo  di  vigilanza  quale  causa
estintiva del reato e come  modulo  di  definizione  alternativa  del
processo. 
    In  ragione  della  «natura  mista»   della   fattispecie   sopra
rassegnata, appare irragionevole ed in violazione dell'art.  3  della
Costituzione la preclusione dell'accesso a tale causa  estintiva  del
reato, rispetto  a  tutti  gli  imputati  che  pur  in  possesso  dei
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla  legge  -  si  siano
trovati al momento dell'entrata in vigore  della  disciplina  in  una
fase processuale piu'  avanzata  rispetto  al  momento  temporale  di
entrata in vigore della legge e contemplato nell'art. 318-octies. 
    Rileva  pertanto  il  Giudice  rimettente  che   tale   soluzione
preclusiva, pur nell'esercizio di un ampio potere normativo  e  della
discrezionalita'    del    legislatore,    finisca    per    derogare
ingiustificatamente al principio di retroattivita' della lex  mitior,
incidendo in peius sui diritti e principi di difesa e di  uguaglianza
di cui all'art. 3 Costituzione. 
    Appare pertanto irragionevole la  soluzione  preclusiva  adottata
nelle norme di coordinamento e transitorie di cui al  ricordato  art.
318-octies, incidendo l'irretroattivita' del novum  normativo,  oltre
che su aspetti  processuali,  anche  su  profili  sostanziali,  avuto
riguardo alla causa estintiva del reato contemplata  dalia  normativa
vigente. 
    La  mancata  possibilita'  di  procedere  agli  «adempimenti   di
bonifica»  di  cui  al  richiamato  art.  318-septies  rispetto  agli
imputati che si siano ritrovati  in  una  fase  processuale  avanzata
(esercizio azione penale) rispetto all'entrata in vigore della  legge
si risolverebbe in una preclusione da parte degli stessi di  ottenere
una pronuncia  di  estinzione  di  reato  -  per  il  semplice  fatto
dell'avvenuto esercizio dell'azione penale, con  sospetta  violazione
dell'art. 2, comma 4 del codice penale. 
    Si impone in conclusione rispetto a tale scelta  legislativa  una
verifica  di  legittimita'  costituzione,  sotto  il  profilo   della
ragionevolezza, avuto riguardo ad un oggettivo differente trattamento
sostanziale - sanzionatorio di soggetti  che  -  pur  versando  nelle
medesime condizioni - si trovino  in  diversi  momenti  del  processo
penale. 
    La questione appare pertanto  non  manifestamente  infondata,  in
relazione all'art. 3 della Costituzione, in ragione di una disparita'
di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 134 Costituzione; 
      dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di illegittimita' costituzionale dell'art.  318-octies  in  relazione
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che  la
causa estintiva contemplata nell'art. 318-septies non si applichi  ai
procedimenti penali in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo n. 152/2006 come integrato dalla legge 22  maggio
2015, n. 68; 
      sospende il giudizio in corso; 
      dispone  l'immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
      ordina la notificazione della presente ordinanza - a cura della
propria cancelleria - al Presidente del Consiglio dei ministri  e  la
sua comunicazione i presidenti delle due camere del Parlamento. 
        Marsala, 23 maggio 2016 
 
                         Il Giudice: Vivona