N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2019

Ordinanza del  2  maggio  2019  del  Tribunale  di  Napoli  Nord  nel
procedimento civile promosso da  Banca  Farmafactoring  S.p.a.  (gia'
Farmafactoring S.p.a.) contro Comune di Sant'Antimo e Banco di Napoli
S.p.a.. 
 
Enti locali - Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti  locali
  - Limiti - Impignorabilita' delle somme di pertinenza dei  medesimi
  enti destinate a specifiche finalita' - Condizioni di  operativita'
  -  Necessaria   quantificazione   preventiva,   con   deliberazione
  semestrale  dell'organo  esecutivo,  degli  importi   delle   somme
  destinate  -  Equiparazione  dei  creditori  qualificati  a  quelli
  ordinari per assoggettamento al compimento della medesima attivita'
  finalizzata a rendere inopponibile agli  stessi  il  vincolo  posto
  dalla delibera di impignorabilita'. 
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
  sull'ordinamento degli enti locali), art. 159. 
(GU n.7 del 12-2-2020 )
 
                 TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD 
                         III Sezione civile 
 
    Il giudice  dell'esecuzione,  in  persona  del  dott.  Alessandro
Auletta, letti gli atti del procedimento n. 1555/2018, a scioglimento
della riserva che precede: 
 
           Considerato in fatto e in diritto quanto segue: 
 
    1. Il  creditore  procedente  ha  esercitato  l'azione  esecutiva
merce' atto di pignoramento  presso  il  tesoriere  dell'ente  locale
esecutato. 
    2. Il terzo ha fatto constare, nella  propria  dichiarazione,  la
sussistenza di un vincolo di impignorabilita' ex  art.  159,  decreto
legislativo n. 267 del 2000, d'ora innanzi anche  TUEL;  delibera  di
impignorabilita' n. 105 del  2017  relativa  al  I  semestre  2018  e
quindi, in thesi, opponibile al procedente avuto riguardo  alla  data
di notifica del pignoramento (5 marzo 2018). 
    3. Il creditore ha contestato la dichiarazione. 
    Ha  in  specie  dedotto  esservi  stata  «violazione  dell'ordine
cronologico che si riserva di dimostrare e in radice osserva  che  il
proprio credito e' per un servizio essenziale onde non si potrebbe in
ogni invocare la suddetta delibera'». 
    Ha ulteriormente articolato le proprie deduzioni con una  memoria
di contestazione introduttiva dell'accertamento endoesecutivo ex art.
549 del codice di procedura civile. 
    4. Con provvedimento assunto in data 8 febbraio 2019 lo scrivente
ha prospettato al creditore la rilevanza e non manifesta infondatezza
di una questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  159  TUEL
nei termini appresso indicati. 
    5. Con memoria depositata in data 15 marzo 2019 il  creditore  ha
messo in evidenza che la sussistenza di vincoli  di  impignorabilita'
va dedotta con opposizione da parte del debitore;  opposizione  nella
specie  non  promossa,  il   che   imporrebbe   di   considerare   la
dichiarazione  di  quantita'  come  positiva   e   quindi   procedere
all'assegnazione del credito pignorato. 
    6. Tale osservazione non e' dirimente. 
    7. Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo  un  vincolo  di
impignorabilita' posto a tutela di esigenze  pubblicistiche,  il  che
consente al giudice dell'esecuzione di rilevarne la sussistenza anche
d'ufficio (cosi' come, ex lege, puo' rilevare d'ufficio  la  nullita'
del pignoramento posto in essere in violazione di quanto disposto dal
medesimo art. 159 TUEL). 
    8. Non rileva quindi se la questione relativa alla  opponibilita'
del vincolo in questione al creditore procedente emerga a seguito  di
opposizione  del  debitore  o  (come  nella  specie)  a  seguito   di
«contestazione» della dichiarazione di  quantita'  ex  art.  549  del
codice di procedura civile  o,  ancora,  all'esito  del  sollevamento
della questione d'ufficio da parte del G.E. 
    9. Rileva,  piuttosto,  che  l'applicazione  dell'art.  159  TUEL
integra, nei termini che si vanno a indicare, la possibile violazione
degli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione  (questione  senz'altro
sollevabile dal giudice dell'esecuzione: v. Corte  costituzionale  15
luglio 1976, n. 211). 
    10. E' opportuna, al fine di porre in luce la rilevanza e la  non
manifesta infondatezza della questione,  una  breve  digressione  sui
contenuti della norma di sospetta incostituzionalita'. 
    L'art. 159 TUEL, ai commi 2 e 3, prevede che  i  comuni  possono,
con  delibera  da  adottarsi  periodicamente,  rendere  operativo  un
vincolo di impignorabilita' che la legge pone a favore di determinate
classi di creditori, il cui diritto trovi causa: 
        i) nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; 
        ii)  nel  pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di   prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso; 
        iii) nell'espletamento dei servizi locali indispensabili. 
    La Corte costituzionale (sentenza 18  giugno  2013,  n.  211)  e'
intervenuta su questa disposizione con una pronuncia «manipolativa». 
    Il  giudice  delle  leggi  ha,  in   particolare,   rilevato   la
sostanziale  identita'  tra  la  disposizione  scrutinata  e   quella
(contenuta nell'art. 113 del decreto  legislativo  n.  77  del  1995)
dichiarata incostituzionale diversi anni prima, sul  rilievo  che  la
stessa implicasse, rispetto  alla  disciplina  prevista  per  le  USL
(cosi' come incisa, a sua volta, dalla sentenza n. 285 del 1995), una
ingiustificata disparita' di trattamento quanto  alle  condizioni  di
(in) efficacia del vincolo di impignorabilita'. 
    E' stato rilevato  che  il  tertium  comparationis  a  suo  tempo
invocato e' ancora in vigore cosicche', pur volendo  prescindere  dal
fatto che l'art. 159 TUEL  abbia  sostanzialmente  tradito  la  ratio
decidendi della pronuncia riguardante l'art. 113 decreto  legislativo
n. 77 del 1995 (si allude a Corte costituzionale, 20 marzo  1998,  n.
69), continuerebbe a  sussistere  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra il creditore di una USL (frattanto diventata  ASL)  e
quello di un ente locale, visto che per il primo e non per il secondo
«l'impignorabilita' sarebbe  condizionata  anche  all'osservanza,  da
parte dell'esecutato, di un determinato ordine nei pagamenti relativi
a titoli diversi da quelli vincolati». 
    La Corte costituzionale, dopo avere dichiarato  inammissibile  la
questione  relativa  alla  previsione  del  rilievo  ufficioso  della
impignorabilita' (siccome nel giudizio a  quo  la  stessa  era  stata
fatta valere dal debitore), ha ritenuto fondata  la  questione  sopra
sinteticamente richiamata, concludendo nel senso che l'art. 159  TUEL
e'  incostituzionale  «nella  parte  in  cui  non  prevede   che   la
impignorabilita' delle somme destinate ai fini indicati alle  lettere
a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da  parte
dell'organo esecutivo della deliberazione  semestrale  di  preventiva
quantificazione degli importi delle  somme  destinate  alle  suddette
finalita' e la notificazione di essa al soggetto tesoriere  dell'ente
locale, siano emessi mandati a titoli diversi  da  quelli  vincolati,
senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute
per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni
di impegno da parte dell'ente stesso». 
    A mente dell'art.  159  TUEL,  come  risultante  all'esito  della
pronuncia manipolativa della Corte  costituzionale,  e  tenuto  anche
conto  dell'interpretazione  prevalente  della   disposizione   nella
giurisprudenza: 
        1) l'adozione della  delibera  e'  sufficiente  ai  fini  del
perfezionamento del vincolo. Il diverso e  successivo  momento  della
notifica al tesoriere incide solo sui «rapporti interni» tra questo e
l'ente debitore, in quanto solo  dalla  notifica  della  delibera  di
impignorabilita'  il  tesoriere  e'  tenuto  a  «bloccare»  le  somme
indicate  in  tale  delibera  (e  puo'  operare,  anche  prima  della
declaratoria giudiziaria della nullita' del pignoramento come  se  lo
stesso non fosse avvenuto: v. il comma 4); 
        2) l'emissione di mandati di pagamento a  titolo  diverso  e'
fatto estintivo del vincolo; 
        3) il rispetto  dell'ordine  cronologico  dei  pagamenti  per
titoli  diversi  rappresenta  un  fatto  impeditivo  del  dispiegarsi
dell'effetto  estintivo  connesso  all'emissione   dei   mandati   di
pagamento a titolo diverso. 
    Stando  all'orientamento  prevalente,  una  volta   adottata   la
delibera in questione, il «blocco» delle somme opera nei riguardi  di
tutti i creditori e, per quanto qui interessa, anche nei riguardi  di
quelli il cui diritto trovi «causa» in una delle  finalita'  protette
ai sensi dell'art. 159, comma 2, TUEL (ed alla cui protezione  e'  in
definitiva funzionale il vincolo di impignorabilita'). 
    Tuttavia, la questione e' disputata se e' vero che,  in  dottrina
(che non e' possibile  in  questa  sede  citare,  stante  il  divieto
disposto dall'art. 118, comma 3, d. a. c.p.c), si sono profilate  due
tesi, autorevolmente sostenute, tese  a  rimediare  a  tale  «aporia»
sistematica: 
        a)  per  taluno  si  impone  una  lettura  costituzionalmente
orientata alla cui stregua «le limitazioni alla garanzia patrimoniale
ed i vincoli di indisponibilita' non  sono  opponibili  al  personale
dipendente o convenzionato e a coloro che  vantano  crediti  relativi
alla erogazione dei  servizi  [...],  per  i  quali  [il  Comune]  ha
vincolato specifici fondi». Cio' anche in considerazione del  rilievo
che tra diverse possibili interpretazioni, l'interprete e' tenuto  ad
accogliere  quella  piu'  aderente  ai  principi   deducibili   dalla
Costituzione, mentre il rilievo della  illegittimita'  costituzionale
costituisce l'ultima ratio alla quale occorre  fare  ricorso,  quanto
ne' l'interpretazione letterale se' quella storica e  sistematica  si
rivelano idonee a conciliare  la  norma  con  i  valori  fondamentali
dell'ordinamento»; 
        b) per talaltro, invece, occorre procedere al sollevamento di
una  questione   di   legittimita'   costituzionale   ravvisando   la
illegittima disparita' di  trattamento  tra  i  creditori  «speciali»
(perche'  titolari  di   crediti   «protetti»   dalla   delibera   di
impignorabilita') e i creditori «ordinari» (cioe' vantanti diritti la
cui origine si pone al di fuori di tali finalita'). 
    Orbene,  questo  giudice  ritiene  che  la   seconda   tesi   sia
preferibile alla prima: vero e' che la  Corte  costituzionale  si  e'
orientata costantemente nel senso che la devoluzione di un  incidente
di costituzionalita' costituisca  la  extrema  ratio,  da  perseguire
allorche'  non  siano  praticabili  interpretazioni  della  norma  di
sospetta costituzionalita' che siano tali  da  ricondurla  nell'alveo
della compatibilita' con le disposizioni del testo costituzionale. 
    Nondimeno, il ritenere che la delibera  di  impignorabilita'  non
operi riguardo ai creditori  «qualificati»  si  risolverebbe,  a  ben
vedere, nella surrettizia disapplicazione della norma di legge e  non
gia' nella individuazione di un significato della stessa (da  seguire
a preferenza di altro) che elimini, in via  esegetica,  il  contrasto
della stessa con la Costituzione. 
    In definitiva, va data contezza di una  notevole  «anomalia»  del
sistema normativo, anomalia consistente in cio',  che  la  disciplina
protettiva  sopra  illustrata  potrebbe  finire  per  pregiudicare  i
soggetti protetti o, al  piu',  assoggettare  le  relative  sorti  al
compimento della stessa attivita' che  devono  compiere  i  creditori
«ordinari» (ossia dimostrare - o stando  all'orientamento  da  ultimo
seguito  dalla  S.C.  limitarsi  ad   allegare,   con   rovesciamento
dell'onere  della  prova  in  capo  all'ente  locale   -   l'avvenuta
violazione dell'ordine cronologico dei pagamenti, da riguardare, come
detto, alla stregua di fatto estintivo dell'efficacia della  delibera
relativamente al creditore procedente). 
    11. Cio' detto, occorre verificare se, cosi' come  profilata,  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  159  TUEL  nella
parte in cui non prevede che, per i  creditori  la  ragione  del  cui
diritto sia  riconducibile  a  taluno  degli  ambiti  protetti  dalla
delibera di impignorabilita' ivi disciplinata, sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata. 
    Sulla rilevanza si deve notare quanto segue. 
    Dalle premesse  del  ricorso  volto  all'emanazione  del  decreto
ingiuntivo (non opposto e costituente  il  titolo  su  cui  fonda  la
presente esecuzione) si evince chiaramente  che  il  credito  vantato
dalla Edison energia S.p.a. (acquistato pro soluto da altra  societa'
che  poi  lo  ha  ceduto  all'odierno  procedente)  e'  relativo   al
corrispettivo per il servizio di fornitura di energia  elettrica  e/o
gas a favore dell'odierno esecutato. 
    Sulla ricomprensibilita' di tale credito tra quelli «qualificati»
(nel senso sopra esposto), e' utile il richiamo a quanto previsto dal
decreto ministeriale 28 maggio 1993 (Individuazione,  ai  fini  della
non assoggettabilita'  ad  esecuzione  forzata,  dei  servizi  locali
indispensabili dei comuni, delle province e delle comunita'  montane)
che all'art.  1  menziona  il  servizio  di  illuminazione  elettrica
(peraltro strumentale, data  la  sua  particolare  indispensabilita',
anche alla concreta erogazione degli altri servizi contemplati  dalla
disposizione). 
    Dato che, quindi, il credito in questione attiene  ad  una  delle
finalita' protette dalla delibera di  impignorabilita'  e  dato  che,
allo stato, la delibera di impignorabilita'  di  cui  si  ha  notizia
attraverso la dichiarazione del terzo  precluderebbe,  di  fatto,  la
realizzazione di tale credito (dato che il creditore peraltro non  ha
allegato   alcun   pagamento   fatto   in   violazione    dell'ordine
cronologico), appare evidente che la pronuncia di incostituzionalita'
dell'art. 159 TUEL nel senso sopra indicato si pone  in  rapporto  di
strumentalita' necessaria con la definizione  del  presente  processo
esecutivo. 
    Sulla non manifesta infondatezza vanno  anzitutto  richiamate  le
considerazioni sopra svolte. 
    In piu' va evidenziato che una norma - come  l'attuale  art.  159
TUEL - che  si  pone  l'obiettivo  di  rendere  impignorabili  alcune
risorse per consentire l'ordinato  svolgimento,  da  parte  dell'ente
locale, dei servizi essenziali, ma che, contestualmente,  equipara  i
creditori «protetti» da tale delibera a quelli «ordinari» (le ragioni
dei cui crediti cioe' non siano riconducibili alle predette cause) si
pone, ad avviso del Tribunale, in non rimediabile contrasto: 
        con l'art. 3 della Costituzione perche' esprime una soluzione
normativa  intrinsecamente  irragionevole  dato   che   consente   il
raggiungimento di un risultato contrario alla  sua  ratio  e  perche'
pone  una  equiparazione  tra  fattispecie   oggettivamente   diverse
(assoggettando il  «creditore  qualificato»  alla  stessa  sorte  del
«creditore ordinario»  quanto  alla  possibilita'  di  «superare»  la
delibera di impignorabilita'); 
        con  l'art.  24  della  Costituzione,  perche'  esprime   una
soluzione contraria al pieno esercizio della tutela esecutiva (che si
pone, a giusta ragione. come un segmento della giurisdizione  di  cui
va garantita, non meno che per altri, il canone dell'effettivita': v.
tra le tante Cassazione 3  novembre  2011,  n.  2747,  nonche'  Corte
costituzionale 24 luglio 1998,  n.  321:  «il  diritto  di  agire  in
giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  comprende  la   fase
dell'esecuzione forzata [...]»); 
        con l'art. 117 della Costituzione,  tenuto  conto  di  quanto
ritenuto, circa l'effettivita' della tutela  esecutiva,  anche  dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (articoli 6 della Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  e
protocollo  addizionale  n.  1  della  Convenzione  europea  per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,  in
relazione ai quali v. tra le altre Hornsby c. Grecia, sentenza del 19
marzo 1997, in causa n. 18357/91, laddove si e'  evidenziato  che  il
diritto  alla  tutela  giurisdizionale  «would  be  illusory   in   a
Contrasting State's domestic legal system allowed  a  final,  binding
judicial decision to remain  inoperative  to  the  detriment  of  one
party»). 
    12. Per tutte le ragioni esposte, il Tribunale ritiene  rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di   illegittimita'
costituzionale  sopra  illustrate,  relative  all'art.  159,  decreto
legislativo n. 267 del 2000 (cosiddetto TUEL). 
    Conseguentemente, dispone la sospensione del processo esecutivo e
la rimessione delle predette questioni alla Corte costituzionale,  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Napoli Nord, sezione III civile, in  persona  del
dott.  Alessandro  Auletta,  rimette  alla  Corte  costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale illustrata  in  motivazione,
relativa  all'art.  159,  decreto  legislativo  n.   267   del   2000
(cosiddetto TUEL); 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale: 
    Dispone la sospensione del processo esecutivo; 
    Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti di  competenza  ed
in specie per la notifica della presente ordinanza alle  parti  e  al
Presidente del Consiglio dei ministri nonche'  per  la  comunicazione
della medesima ai Presidente della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica. 
      Aversa, 24 aprile 2019 
 
                 Il Giudice dell'Esecuzione: Auletta