PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
633). (20A01007) 
(GU n.38 del 15-2-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibil»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la  valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Vista la nota del Ministero dell'istruzione del 10 febbraio 2020; 
  Ritenuto che in tale contesto emergenziale occorre  assicurare  che
il periodo di assenza da scuola, dovuto alla  permanenza  volontaria,
fiduciaria, a domicilio conseguente al rientro dalle aree  a  rischio
sanitario di cui all'emergenza in rassegna,  non  pregiudichi  l'anno
scolastico in corso; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Rientro studenti dalle aree a rischio 
 
   1. Il Ministero dell'istruzione, anche in deroga  all'articolo  4,
commi 1 e 2 e all'articolo 14, comma 7, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  giugno  2009,  n.  122,  adotta  i   necessari
provvedimenti al fine di assicurare la validita' dell'anno scolastico
2019/2020 degli studenti di ogni ordine  e  grado,  che,  di  ritorno
dalle aree a rischio di contagio da agenti  virali  trasmissibili  di
cui  all'emergenza  in  rassegna,  siano  sottoposti  a   misure   di
sorveglianza da parte del Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente
ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli