AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina Kalceks» (20A00973) 
(GU n.40 del 18-2-2020)

 
 
 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13/2020 del 22 gennaio 2020 
 
    Procedura europea: DK/H/2891/001/E/01. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA
KALCEKS  nella  forma  e  confezioni,  alle  condizioni  e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: AS Kalceks con sede legale e  domicilio  fiscale
in Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia. 
    Confezioni: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  5
fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048047017 (in base 10) 1FU8X9  (in
base 32); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25
fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048047029 (in base 10) 1FU8XP  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Dopo la diluizione. 
    La stabilita' chimica e fisica dell'infusione  diluita  e'  stata
dimostrata per trentasei ore a 25°C e in condizioni di refrigerazione
(2°C - 8°C). 
    Da un punto di vista  microbiologico,  il  prodotto  deve  essere
utilizzato immediatamente. Se non utilizzato immediatamente, i  tempi
di conservazione  e  le  condizioni  prima  dell'uso  sono  sotto  la
responsabilita' dell'utilizzatore e normalmente non  devono  superare
le ventiquattro ore a 2-8°C, a meno che la diluizione sia avvenuta in
condizioni asettiche controllate e validate. 
    Condizioni particolari di conservazione. 
    Questo medicinale non richiede alcuna condizione  particolare  di
conservazione. 
    Per  le  condizioni  di  conservazione  dopo  la  diluizione  del
medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle  caratteristiche
del prodotto (RCP). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di concentrato  contiene  dexmedetomidina  cloridrato
equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina; 
        ogni  fiala   da   2   ml   contiene   200   microgrammi   di
dexmedetomidina (come cloridrato). 
    La concentrazione della soluzione finale dopo la diluizione  deve
essere di 4 microgrammi/ml o di 8 microgrammi/ml. 
      eccipienti:  cloruro   di   sodio,   acqua   per   preparazioni
iniettabili. 
    Responsabile del rilascio lotti: AS Kalceks - Krustpils iela 71E,
Riga, LV-1057 - Lettonia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      per la sedazione  di  pazienti  adulti  in  Unita'  di  terapia
intensiva (Intensive Care Unit, ICU) che necessitano di un livello di
sedazione  non  piu'  profondo  del  risveglio   in   risposta   alla
stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a -3 della  Scala
Richmond  Sedazione-Agitazione  (Richmond  Agitation-Sedation  Scale,
RASS); 
      per la sedazione di pazienti  adulti  non  intubati  prima  e/o
durante  procedure  diagnostiche   o   chirurgiche   che   richiedono
sedazione, cioe' sedazione procedurale/cosciente. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP-Medicinale  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.