MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176 

Regolamento recante modifiche al  decreto  21  aprile  2017,  n.  93,
concernente la disciplina attuativa  della  normativa  sui  controlli
degli strumenti  di  misura  in  servizio  e  sulla  vigilanza  sugli
strumenti di misura conformi  alla  normativa  nazionale  e  europea.
(20G00017) 
(GU n.40 del 18-2-2020)
 
 Vigente al: 4-3-2020  
 

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  particolare  riferimento
l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi»; 
  Visto l'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che  prevede
che il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo
periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  aprile
2017, n. 93, e' prorogato  al  30  giugno  2020,  per  gli  organismi
abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformita'  alle
disposizioni abrogate dall'articolo 17  del  predetto  decreto,  che,
alla data del  18  marzo  2019,  dimostrino  l'avvenuta  accettazione
formale dell'offerta economica di accreditamento; 
  Visto l'articolo 42, comma 3, del citato decreto-legge secondo  cui
le disposizioni di cui al comma  1,  sono  applicate  fino  al  nuovo
esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, nella  materia  disciplinata  dal  citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088; 
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  517,  come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2017,  n.  93  «Regolamento
recante la disciplina attuativa della normativa sui  controlli  degli
strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti  di
misura conformi alla normativa nazionale e europea»; 
  Visto l'articolo 18, comma 2, seconda alinea  del  citato  decreto,
che fissa a diciotto mesi dall'entrata in vigore del  decreto  n.  93
del 2017 il termine ultimo entro cui le camere  di  commercio  e  gli
organismi abilitati possono effettuare  verificazioni  periodiche  in
conformita' alle disposizioni dei decreti abrogati  che  non  trovano
corrispondenza nelle disposizioni del decreto n. 93 del 2017; recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Considerata  l'ampiezza  del  campo  di  applicazione  del  decreto
ministeriale n. 93 del 2017 in forza della definizione  di  «funzione
di misura legale»; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 20060 del 18 settembre 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 
 
  1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017,  n.  93,
dopo  il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  In  deroga
all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il  servizio
di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per  i  quali
non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2,  almeno
un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando,  in  quanto
compatibili,  tutte  le  procedure  di  verifica,  gli  obblighi   di
comunicazione e quelli relativi all'istituzione  e  alla  tenuta  del
libretto metrologico previsti dal presente regolamento». 
  2. All'articolo 18 dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
«2-bis.  Gli  organismi   abilitati   ad   effettuare   verificazioni
periodiche in conformita' alle  disposizioni  abrogate  dall'articolo
17, che alla data  del  18  marzo  2019  hanno  almeno  il  requisito
dell'accettazione    formale    dell'offerta    economica    relativa
all'accreditamento,  in  conformita'  ad  una  delle  norme  tecniche
previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo
nazionale italiano  di  accreditamento,  riconosciuto  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008, possono continuare  a  svolgere  le  attivita'  di
verificazione periodica, senza soluzione di continuita'  fino  al  30
giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto
di tutti i  requisiti  previsti  per  gli  strumenti  utilizzati  per
l'esecuzione  della  verificazione  periodica  e  degli  obblighi  di
comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto  metrologico
previsti dal presente decreto. Al  termine  del  periodo  transitorio
di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo  nazionale
di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico,  a
Unioncamere e tramite di  essa  alle  Camere  di  commercio  l'elenco
nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione
formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al
precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati  elenchi
pubblici». 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 6 dicembre 2019 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, reg.ne prev. n. 50