N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilita' maschile - Disciplina rivolta a implementare interventi di promozione della conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche. - Legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilita' maschile).(GU n.8 del 19-2-2020 )
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici
domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Fax 06-96514000 pec:
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Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica
della giunta regionale, con sede in via Rosa Raimondi Garibaldi, n.
7, 00145 Roma.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Lazio n. 25 del 25 novembre 2019, pubblicata sul
BUR n. 95 del 26 novembre 2019, recante: «Disposizioni in materia di
tutela della salute sessuale e della fertilita' maschile», giusta
deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del
giorno 17 gennaio 2020.
La legge della Regione Lazio n. 25 del 25 novembre 2019, recante
«Disposizioni in materia di tutela delta salute sessuale e della
fertilita' maschile», presenta profili di illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione;
Si osserva al riguardo quanto segue.
Il legislatore regionale, con la pur pregevole finalita' di
implementare interventi di promozione della conoscenza delle
principali malattie uro-andrologiche, anche allo scopo di agevolarne
la prevenzione e la diagnosi precoce, nonche' di favorire il
miglioramento delle cure, introduce con legge in epigrafe indicata
una nuova voce di spesa in ambito sanitario, per il 2020 e il 2021,
pari a 50.000 euro annui.
Piu' in particolare la legge in esame, che si compone di sei
articoli, si prefigge, all'art. 1, di promuovere la diffusione della
conoscenza delle principali malattie uro-andrologiche attraverso
campagne di informazione e prevenzione nelle scuole.
A tale scopo e' prevista, all'art. 2, sia l'individuazione,
presso le aziende sanitarie locali, di unita' funzionali
multidisciplinari integrate finalizzate alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle patologie uro-andrologiche, sia
l'individuazione di un centro di riferimento regionale dedicato.
All'art. 3 sono poi previsti, nel rispetto della normativa sulla
privacy, la raccolta e il monitoraggio attraverso il Dipartimento di
epidemiologia del servizio sanitario regionale (DEP) Lazio dei dati
ai fini della rilevazione e dello studio delle patologie
uro-andrologiche anche per la valutazione dei trattamenti e degli
interventi sanitari da porre in essere.
All'art. 4 e' istituita la giornata regionale per la prevenzione
e la cura delle patologie uro-andrologiche, da celebrare il 19
gennaio di ogni anno; in tale occasione, sono promosse iniziative di
sensibilizzazione e di screening gratuito sulle patologie
uro-andrologiche, rivolte principalmente ai ragazzi fino ai
ventiquattro anni di eta', ed e' reso pubblico lo stato di
realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente
previste per il contrasto delle medesime patologie.
La legge in esame prevede, infine, all'art. 5, che le
disposizioni in essa contenute si applichino in quanto compatibili
con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, e, all'art. 6,
istituisce un'apposita voce di spesa, pari a euro cinquantamila, per
il finanziamento degli interventi di promozione della conoscenza
delle principali malattie uro-andrologiche previsti dall'art. 1.
La legge in esame, nel suo complesso, con le norme sopra
descritte, introduce e disciplina specifiche iniziative in materia di
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche,
iniziative che non sono invece previste nel Programma Operativo
2015-2018, che costituisce prosecuzione del piano di rientro dal
disavanzo sanitario cui e' assoggettata la Regione. Cosi' disponendo,
il legislatore regionale interferisce con le competenze del
Commissario ad acta per l'attuazione del piano rientro del disavanzo
sanitario, determinando l'incostituzionalita' della legge, in
violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Inoltre la legge in esame, introducendo interventi non previsti
dal menzionato Programma Operativo 2015-2018, si pone in contrasto
con i principi fondamentali in materia di contenimento della finanza
pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del
2009, secondo i quali, in costanza di Piano di rientro, e preclusa
alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo
alla piena attuazione del Piano stesso, essendo le previsioni in esso
contenute vincolanti per la regione. Ne consegue la violazione anche
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Cio' premesso, non sembra sufficiente a fugare i dubbi
d'incostituzionalita' la clausola di salvaguardia di cui all'art. 5,
a norma del quale: «Le disposizioni della presente legge si applicano
in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro adottato
ai sensi dell'art. 2, comma 88, secondo periodo, detta legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e con le
funzioni attribuite al Commissario ad acta». Infatti, al fine di
assicurare comunque il perseguimento delle finalita' - sicuramente
condivisibili - della legge regionale in esame, ponendole al riparo
dal rischio di una possibile interferenza con il mandato
commissariale, le norme in essa contenute avrebbero dovuto essere
inserite nella versione del Programma Operativo 2019-2021 destinato
ad essere presentato ai Ministeri affiancanti proprio dal commissario
ad acta.
In merito, si rammenta infatti che la Corte costituzionale ha
affermato, in piu' occasioni, che, ai sensi dell'art. 120, secondo
comma, Cost., «il Governo puo' nominare un commissario ad acta le cui
funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate
dai pro grammi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del
2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo
(sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei
compiti commissariati, al riparo da ogni interferenza degli organi
regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena
la violazione dell'art. 120 secondo comma Cost. (ex plurimis,
sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014;
n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e gia' n. 78 del 2011)» ed ha
inoltre aggiunto che «L'illegittimita' costituzionale della legge
regionale sussiste anche quando l'interferenza e meramente potenziale
e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con
i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro
(sentenza n. 110 del 2014)» (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso
senso, sentenze n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015).
Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si
traduce dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione
incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento
economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n.
51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica
rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente
ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016)»
(cfr. Corte Cost., sentenza n. 106/2017). Tale interferenza sussiste,
secondo la Corte, anche in presenza di interventi non previsti dal
piano di rientro e che possono aggravare il disavanzo sanitario
regionale o con l'introduzione di livelli di assistenza aggiuntivi
non contemplati nel piano. Inoltre, la legge in esame, oltre ad
effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in
materia di cure sanitarie, in luogo del commissario ad acta,
intervenendo in materia senza rispettare le previsioni del Programma
Operativo 2015-2018, lede i principi fondamentali diretti al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di
Piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti
per la regione stessa. Le disposizioni regionali in esame pertanto
violano anche l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano
con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di
coordinamento della finanza pubblica.
La Corte costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010
ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796,
lettera b, della legge n. 296 del 2006) che hanno «reso vincolanti,
per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi
individuati negli atti di programmazione necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono
essere qualificate come espressione di un principio fondamentale
diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza
pubblica.
Per i motivi esposti, la legge regionale in esame, avente
contenuto normativo omogeneo in quanto volta ad introdurre nel suo
complesso, con le disposizioni in essa contenute e sopra descritte e
censurate, iniziative in materia di prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie uro-andrologiche non previste dal Piano di Rientro e
dal Programma operativo 2015-2018, viene con il presente ricorso
impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127
della Costituzione.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima e, conseguentemente annullare, per i motivi sopra
rispettivamente indicati ed illustrati, la legge della Regione Lazio
indicata in epigrafe.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei Ministri, della determinazione di impugnare la legge
della Regione Lazio in epigrafe secondo i termini e per le
motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie;
2. copia della legge regionale impugnata.
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 22 gennaio 2020
L'avvocato dello Stato: De Giovanni