AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Daktarin» (20A01130) 
(GU n.44 del 22-2-2020)

 
           Estratto determina IP n. 61 del 22 gennaio 2020 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di  identificazione: e'  autorizzata  l'importazione  parallela   del
medicinale DAKTARIN 2% crema tubo 30 g dalla  Grecia  con  numero  di
autorizzazione  8533/6-2-2007,  intestato  alla  societa'  Johnson  &
Johnson Hellas Consumer (S.a.) Aigialeias & Epidavrou  4,  Amarousio,
15125 Athens, Greece e prodotto da Famar S.a.  49th  km  National  Rd
Athens-Lamia 19011 Avlonas Greece, con le specificazioni  di  seguito
indicate a  condizione  che  siano  valide  ed  efficaci  al  momento
dell'entrata in vigore della presente determina. 
    Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16
- 20122 Milano MI. 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo  da  30
g. 
    Codice A.I.C. n. 048031013 (in base 10) 1FTT95 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Composizione: 100 g di crema contengono: 
      principio attivo: 2 g di miconazolo nitrato; 
      eccipienti: tefose 63, labrafil m 1944 cs,  paraffina  liquida,
butilidrossianisolo, acido benzoico, acqua purificata. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. -  via  Amendola  n.  1  -
20090 Settala (MI); 
      S.c.f. S.r.l. - via Federico Barbarossa n. 7 - Cavenago  D'Adda
(LO); 
      De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - Soresina (CR). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo  da  30
g. 
    Codice A.I.C. n. 048031013. 
    Classe di rimborsabilita': «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g crema» 1 tubo  da  30
g. 
    Codice A.I.C. n. 048031013. 
    OTC- medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in
italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente
determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il
confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'
industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.