IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario
generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la
gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e
funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 1890 del 15
febbraio 2020;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al
superamento del contesto emergenziale;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticia' di cui in
premessa, il comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e'
sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture,
strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza,
i soggetti di cui all'art. 1 provvedono con la procedura di cui
all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e
con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al
comma 6 del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il
possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163,
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il
corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo
art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno
delle white list delle Prefetture;».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli