N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 febbraio 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico - Norme della  Regione  Basilicata  -  Servizi  di
  trasporto pubblico locale - Modifiche ed  integrazioni  all'art.  1
  della  L.R.  30  aprile  2014,  n.  7  -  Disposizioni  nelle  more
  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  -  Facolta'  per  le
  Amministrazioni  locali  titolari  di  contratti  di  servizio   di
  procedere mediante procedure di affidamento i cui contratti  devono
  avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari  delle  gare  e
  comunque non oltre il 31 marzo 2020 -  Possibilita'  di  proseguire
  l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico  alle
  medesime   condizioni   contrattuali   sino   al   subentro   degli
  aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020. 
- Legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n.  26  (Modifiche
  ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014, n. 7), art. 1, [comma 1],
  lettere a) e b). 
(GU n.10 del 4-3-2020 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  c.f.   80224030587,
(p.e.c.       per       il       ricevimento        degli        atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12  - contro la Regione  Basilicata,
in  persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale  pro  tempore,
domicilio  nella  sede  della  regione,  per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale della  Basilicata
n. 26 del 28 novembre 2019, recante modifiche alla  legge  30  aprile
2014, n. 7, (Ambito territoriale e criteri  di  organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale),  art.  1,
lettera a) e b), come da delibera del Consiglio dei ministri adottata
nella seduta del 23 gennaio 2020. 
    1. Nel B.U.R. della Regione Basilicata, n.  41  del  28  novembre
2019, e' stata pubblicata la legge regionale n. 26, recante modifiche
ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7. 
    2. Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che  tale  legge  sia
censurabile  relativamente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
lettera a)  e  b)  e  pertanto,  propone  questione  di  legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma, 1  Costituzione  per  i
seguenti motivi. 
    La  legge  regionale,  che  si  impugna,  presenta   aspetti   di
illegittimita'  costituzionale  con  riferimento  alle   disposizioni
contenute all'art. 1, lettere a) e b) che si pongono in contrasto con
l'art. 117, primo e secondo comma lettera e), della Costituzione  che
impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e riserva allo  Stato  la  competenza  in  materia  di  tutela  della
concorrenza. 
  In particolare: 
    l'art.  1  della  predetta   legge   regionale   («Modifiche   ed
integrazioni all'art. 1 della legge regionale 30 aprile  2014,  n.  7
«Ambito Territoriale e criteri di  organizzazione  dello  svolgimento
dei servizi di trasporto pubblico locale» recita testualmente: 
        «1. All'art. 1 della legge regionale 30  aprile  2014,  n.  7
sono apportate le seguenti modifiche: 
          a) il comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e'
cosi sostituito: 
"4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara  di  cui  al
precedente comma 2, tese alla  razionalizzazione  ed  efficienza  del
sistema, e al fine di superare le emergenze in caso  di  interruzione
del  servizio  e  di  conformarsi  progressivamente  all'art.  5  del
regolamento CE n. 1370/2007,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  dei
servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti  territoriali  gia'
previsti dalle discipline di settore e dalle  disposizioni  regionali
vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in  essere,
in conformita'  al  redigendo  piano  dei  trasporti  di  bacino,  le
amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo
quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante  procedure  di
affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi  del
regolamento CE n. 1370/2007 e  seguenti.  I  contratti  devono  avere
scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare  e  comunque
non oltre il 31 marzo 2020"; 
          b) il comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e'
cosi sostituito: 
"7. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  servizi,  nelle  more
dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente  comma
2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico  automobilistico  di
cui  ai  contratti  sottoscritti  da  parte   delle   amministrazioni
provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di
gara secondo le vigenti disposizioni normative, puo' proseguire  alle
medesime  condizioni  contrattuali  in  applicazione   dell'art.   5,
paragrafo 5 del regolamento CE n.  1370/2007  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle  gare  e
comunque non oltre il 31 marzo 2020."; 
          c) il comma 7-ter, della legge regionale 30 aprile 2014, n.
7 e' cosi sostituito: 
"7-ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti  i  servizi
di trasporto pubblico locale del saldo del 20% del contributo annuale
relativo agli oneri di rinnovo  del  CCNL,  sino  al  subentro  degli
aggiudicatari delle  gare  che  saranno  espletate  dalla  regione  e
comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la regione si avvale
degli organismi competenti in materia di lavoro,  cui  richiedere  la
veridicita' delle certificazioni rese dalle aziende."». 
    In via preliminare, appare  opportuno  rammentare  che  la  legge
regionale n. 7 del 2014 e' stata piu' volte  modificata,  da  ultimo,
con l'art. 3 della legge regionale 24 settembre  2018,  n.  25.  Tale
articolo (intitolato «Disposizioni in materia di  trasporto  pubblico
locale» stabiliva quanto segue: 
        «1. Il comma 7 dell'art. 1 della legge  regionale  30  aprile
2014, n. 7 e' cosi' sostituito: 
          "7. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di
cui al precedente comma  2,  l'esercizio  dei  servizi  di  trasporto
pubblico automobilistico di cui ai contratti  sottoscritti  da  parte
delle amministrazioni provinciali e comunali a seguito di affidamento
mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative,
aventi  scadenza  al  31  dicembre  2017,  prosegue  in  applicazione
all'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  CE  n.  1370/2007   del
Parlamento e del Consiglio europeo sino al 30 novembre 2019." 
    2. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
la data "31 dicembre 2017" e' sostituita con "30 novembre 2019". 
    3. All'art. 1, comma 7-bis della legge regionale 30 aprile  2014,
n. 7 la data "30 giugno 2018" e' sostituita con "30 novembre 2019". 
    4. I commi 3 e 4 dell'art. 76 della  legge  regionale  29  giugno
2018, n. 11 sono abrogati."». 
    Cio' posto, si rappresenta che in base all'art. 8,  paragrafo  2,
del regolamento (CE) n.  1370/2007,  la  data  del  3  dicembre  2019
costituisce il termine di chiusura  del  periodo  transitorio  ed  il
limite ultimo  accordato  agli  stati  membri  per  conformarsi  alle
disposizioni dettate dall'art. 5 del medesimo regolamento in  materia
di gare di appalto, finalizzate all'individuazione  dei  gestori  del
trasporto  pubblico  locale  di  passeggeri.  Entro  tale  data,   di
conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve
tassativamente avvenire  con  l'adozione  delle  modalita'  richieste
dall'art. 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di  gara
equa, aperta a tutti gli operatori» nel  rispetto  dei  «principi  di
trasparenza e di non discriminazione». 
    Tanto premesso, la disposizione regionale in commento, che: 
        al  nuovo  comma  4,  prevede  una  mera  facolta'   per   le
amministrazioni  locali  titolari  di  contratti  di   servizio,   di
procedere  mediante  procedure  di  affidamento  secondo  le  vigenti
disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n.  1370/2007  e
che  i  contratti  devono  avere  scadenza  sino  al  subentro  degli
aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020 «fatto
salvo quanto previsto al comma 7»; 
        al nuovo comma 7, fa nuovamente riferimento alla prosecuzione
dei servizi in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5 del  regolamento
CE n. 1370/2007 del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo  (sino  al
subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non  oltre  il  31
marzo  2020,  termine  richiamato  anche  al  nuovo   comma   7-ter),
determinando il superamento del termine ultimo del 3  dicembre  2019,
configura situazioni di contrasto con la vigente disciplina  europea,
in cio' violando l'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione  che
impone   il   rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario. 
    Inoltre, va ricordato che ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5,  del
regolamento (CE) n. 1370/2007: 
        «L'autorita'  competente  puo'  prendere   provvedimenti   di
emergenza  in  caso  di  interruzione  del  servizio  o  di  pericolo
imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza  assumono  la
forma di  un'aggiudicazione  diretta  di  un  contratto  di  servizio
pubblico o di una proroga consensuale di  un  contratto  di  servizio
pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati
servizi pubblici... I contratti di servizio  pubblico  aggiudicati  o
prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di
stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non  superiore
a due anni». 
    La condizione posta dalla norma  comunitaria  per  l'adozione  di
provvedimenti d'urgenza di tal sorta - da considerarsi  comunque  del
tutto eccezionali - consiste infatti  nell'accadimento  di  un  fatto
straordinario e non  preventivabile,  idoneo  ad  arrecare  rilevanti
ripercussioni negative sull'efficienza del trasporto pubblico locale,
con notevoli danni all'utenza. 
    Nella fattispecie della legge regionale in esame,  alla  luce  di
tutto   quanto   precedentemente   evidenziato   non    sembrerebbero
ravvisabili situazioni di emergenza. 
    Infine,  tenuto  conto   del   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza  costituzionale,   secondo   il   quale   la   materia
dell'affidamento dei servizi di  trasporto  pubblico  locale  rientra
nella sfera di esclusiva  competenza  statale  relativa  alla  tutela
della concorrenza, la  disposizione  regionale  de  qua  viola  anche
l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    Al riguardo, codesta ecc.ma Corte, nella sentenza n. 2 del  2014,
ha affermato che: 
        «2.2.- La disciplina  delle  modalita'  dell'affidamento  dei
servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  e',  quindi,  da
ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato,  ai  sensi  del  comma  secondo,
lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, tenuto conto della  sua
diretta incidenza sul mercato e "perche' strettamente funzionale alla
gestione unitaria del servizio" (ex  plurimis:  sentenze  n.  46  del
2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187  e  n.  128  del
2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di  legittimita'  costituzionale
va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa  giurisprudenza
relativa a questa materia. 
    2.2.1....Ugualmente, con espresso riferimento a  possibilita'  di
rinnovi o proroghe automatiche di contratti in  concessione  relativi
al  trasporto  pubblico  locale,  questa  Corte   ha   reiteratamente
affermato che non e' consentito al legislatore regionale disciplinare
il rinnovo o  la  proroga  automatica  delle  concessioni  alla  loro
scadenza - in contrasto con i principi di temporaneita' e di apertura
alla  concorrenza  -  poiche',  in   tal   modo,   dettando   vincoli
all'entrata, verrebbe  ad  alterare  il  corretto  svolgimento  della
concorrenza nel settore del trasporto pubblico  locale,  determinando
una disparita' di trattamento tra operatori economici ed invadendo la
competenza esclusiva del legislatore statale  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale di
disposizioni regionali,  le  quali  prevedevano  la  possibilita'  di
proroghe automatiche  dei  contratti  di  trasporto  pubblico  locale
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero  il  mantenimento  di  affidamenti
preesistenti  in  capo  agli  stessi  concessionari  di  servizi   di
trasporto pubblico  locale  oltre  il  termine  ultimo  previsto  dal
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di  affidamento
di tali servizi tramite procedure concorsuali  (sentenza  n.  80  del
2011). 
    2.2.2- Di conseguenza, e'  solo  con  l'affidamento  dei  servizi
pubblici locali  mediante  procedure  concorsuali  che  si  viene  ad
operare una effettiva apertura di  tale  settore  e  a  garantire  il
superamento di assetti monopolistici.  In  particolare,  si  e'  piu'
volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure  di
gara,  la  regolamentazione  della  qualificazione  e  selezione  dei
concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei  criteri   di
aggiudicazione mirano a garantire che le  medesime  si  svolgano  nel
rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari  della
libera  circolazione  delle  merci,  della  libera  prestazione   dei
servizi,  della  liberta'  di  stabilimento,  nonche'  dei   principi
costituzionali di trasparenza  e  parita'  di  trattamento.  La  gara
pubblica,  dunque,  costituisce  uno  strumento  indispensabile   per
tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1
del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia,  per  i
motivi illustrati nel presente ricorso, dichiarare costituzionalmente
illegittima e conseguentemente annullare  la  legge  regionale  della
Basilicata n. 26 del 28 novembre 2019, recante modifiche  alla  legge
30  aprile  2014,  n.  7,   (Ambito   territoriale   e   criteri   di
organizzazione dello svolgimento dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale) nell'art. 1, lettera a) e b), nelle parti e per i  motivi  in
precedenza illustrati. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23
gennaio 2020 in copia autentica con l'allegata relazione; 
        2. legge Regione Basilicata n. 26 del 28 novembre 2019. 
          Roma, 24 gennaio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Faraci