N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2019
Ordinanza del 17 giugno 2019 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Bartolotta Maria Carmela e altri contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Impiego pubblico - Personale dei servizi amministrativi del comparto scuola (ATA) - Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori, per l'intero anno scolastico, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del compenso. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)"), art. 1, commi 44 e 45.(GU n.10 del 4-3-2020 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione lavoro In persona della giudice dott.ssa Aurora Filicetti, nella causa iscritta al R.G.L. n. 2459/2018 promossa da: Maria Carmela Bartolotta, Natalia Pugliese, Antonella Nigra, Jean Claude Ippolito, Daniela D'Angelo e Manuela Cesareo ass. avv. Roberto Carapelle - parte ricorrente - contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ass. ex art. 417-bis del codice di procedura penale dott.sse Tecla Riverso e Giusi Bove - parte convenuta - a scioglimento della riserva assunta, uditi procuratori delle parti e lette le note scritte autorizzate relative alla questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente, concernente l'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione nonche' all'art. 117, comma 1, della Costituzione. In relazione agli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE, ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale. Oggetto della causa: richiesta di differenze retributive per lo svolgimento delle superiori mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi. Oggetto della rimessione: art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. I fatti di causa I ricorrenti in epigrafe indicati sono tutti dipendenti del Ministero convenuto con qualifica di assistenti amministrativi, che da anni, in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato prodotti in giudizio, svolgono funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito, per brevita', DSGA). La ricorrente Maria Carmela Bartolotta, assistente amministrativo in classe di anzianita' 15-21 (doc. 1 di parte ricorrente), ha stipulato con il Ministero convenuto i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA, rientranti nell'area D: 1) dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016 presso l'I.C. Piossasco II con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 2) dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 presso l'I.C. Piossasco II con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 presso l'I.C. Piossasco II con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). La ricorrente Manuela Gemma Cesareo, assistente amministrativo in classe di anzianita' 9-15 sino al 31 agosto 2017 e 15-21 dal 1 settembre 2017 (doc. 3 di parte ricorrente), ha sottoscritto con il Ministero convenuto i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. Giacomo Matteotti di Rivoli con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 2) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 presso l'I.C. Giacomo Matteotti di Rivoli con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016 presso l'I.C. Venaria I con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 4) da 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 presso l'I.C. Venaria I con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2017 presso l'I.C. Venaria I con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). La ricorrente Daniela D'Angelo, assistente amministrativo in classe di anzianita' 9-15 sino al 30 aprile 2017 e 15-21 dal 1 maggio 2017 (doc. 5 di parte ricorrente), ha sottoscritto con il Ministero convenuto i seguenti contratti aventi ad oggetto le superiori mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale «Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 2) dal 1 settembre 2014 al 30 giugno 2015 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale «Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale «Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 4) dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale «Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi e pari ad euro 199,42 mensili lordi dal 1 maggio 2017 per effetto del passaggio dalla fascia 9 alla fascia 15; 5) dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale «Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 6 di parte ricorrente). Il ricorrente Jean Claude Ippolito, assistente amministrativo in classe di anzianita' 15-21 sino al 31 agosto 2013 e 21-28 dal 1 settembre 2013 (doc. 7 di parte ricorrente), ha stipulato i seguenti contratti aventi ad oggetto le superiori mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 presso l'I.C. di Caselette con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. di Caselette con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 96,39 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 presso l'I.C. di Caselette con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 93,03 mensili lordi; 4) dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016 presso l'I.C. di Caselette con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). La ricorrente Antonella Nigra, assistente amministrativa in classe di anzianita' 15-21 (doc. 9 di parte ricorrente), ha sottoscritto i seguenti contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 presso l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 5417,36 anni lordi oltre alla 13ª mensilita'; 2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 presso l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 4) dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016 presso l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 5) 1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 presso l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 10 di parte ricorrente). La ricorrente Natalia Pugliese, assistente amministrativo in classe di anzianita' 15-21 (doc. 11) ha sottoscritto con l'amministrazione convenuta i seguenti contratti a tempo determinato aventi ad oggetto lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 presso l'I.C. Padre Gemelli di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi 2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. Padre Gemelli di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 presso l'I.C. Padre Gemelli di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 4) dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2016 presso l'I.C. Vivaldi-Murialdo di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 5) dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 presso la direzione didattica statale «Nino Costa» di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 6) dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018 presso la direzione didattica statale «Nino Costa» di Torino con indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). E' incontestato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 228/2012, ai sensi dell'art. 69 del C.C.N.L. comparto scuola 1994-1997 (all. 1 di parte convenuta), richiamato come tutt'ora vigente dall'art. 146 C.C.N.L. Scuola 29 novembre 2007, all'assistente amministrativo incaricato di svolgere le superiori mansioni di DSGA fosse corrisposta, per l'intera durata dell'incarico, un indennita' «pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento». L'art. 1 comma 45 della sopra citata legge n. 228/2012 ha modificato le modalita' di calcolo dell'indennita' di funzioni superiori spettante agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni di DSGA, prevedendo che dall'anno scolastico 2012/2013 «La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 e' effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato». Pertanto, alla luce della predetta normativa, il compenso dovuto all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di DSGA si riduce progressivamente parallelamente alla progressione economica del dipendente. Tale situazione e' ben rappresentata dalla tabella predisposta dal Dipartimento del Tesoro (cfr. doc. 16 di parte ricorrente), da cui si evince che ad ogni classe di anzianita' corrisponde una diversa quantificazione dell'indennita' per l'espletamento delle funzioni superiori di DSGA: classe 0-2 euro 448,09, classe 3-9 euro 416,82, classe 9-14 euro 305,17, classe 15-20 euro 199,42, classe 21-27 euro 93,03, classe 28-35 euro 17,26, classe > 35 euro 0. Secondo i ricorrenti l'art. 1 comma 45 della legge n. 228/2012 comporterebbe quindi un'ingiustificata differenza nel trattamento retributivo tra i lavoratori neoassunti e quelli che hanno maturato un'anzianita' di servizio, in quanto, ponendo quali elementi di calcolo il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento all'assistente amministrativo titolare dell'incarico, un lavoratore neoassunto avrebbe diritto a percepire l'indennita' per lo svolgimento di mansioni superiori nella misura massima, a fronte di un valore pari allo zero - se non negativo - per un lavoratore con piu' di trentacinque anni di servizio. Cio' premesso, i ricorrenti rivendicano il pagamento dell'indennita' di funzioni superiori, per tutti i periodi in cui hanno svolto le mansioni di DSGA, in misura pari al differenziale economico dei livelli iniziali di inquadramento del DSGA e dell'assistente amministrativo, con valorizzazione della seconda posizione eventualmente goduta da quest'ultimo, previa, se del caso, rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione di compatibilita' dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con gli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria 2000/78/CE ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli articoli 3, 36 e 117 della Costituzione. Parte convenuta chiede a sua volta il rigetto delle domande proposte dei ricorrenti e, quanto alla questione di legittimita' costituzionale, rileva che la norma impugnata deve intendersi adottata sulla base di preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, rese necessarie dalla crisi finanziaria in atto e, come tale, deve ritenersi conforme alla Costituzione e in particolare ai principi di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione. Le domande proposte dai ricorrenti Nigra, Ippolito e Pugliese, aventi ad oggetto le differenze retributive maturate, per effetto dello svolgimento delle mansioni superiori nell'anno scolastico 2012/2013, possono essere gia' decise alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 108/2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, «nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore». La Corte costituzionale, nella sopra richiamata sentenza, ha statuito che «il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattivita' della norma e l'interesse pubblico sotteso al contenimento della spesa rende la disposizione stessa contrastante con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della lesione del principio dell'affidamento», il quale, benche' non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all'interno dell'art. 3 della Costituzione «tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato». Differente e' invece la situazione riferita agli scolastici successivi al 2012/2013, per i quali non opera la declaratoria di illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 cit., che, come in precedenza rilevato, e' limitata soltanto ai contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di DSGA stipulati prima della sua entrata in vigore. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale Nel caso di specie, nella vigenza del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, qui sospettato di incostituzionalita', i ricorrenti non potrebbero pretendere alcunche' a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA; viceversa, se la questione di legittimita', che in seguito verra' esposta, fosse accolta ai medesimi spetterebbe l'indennita' di funzioni superiori nella maggior misura indicata, per ciascun lavoratore, nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Cio' chiarito, in primo luogo, si rileva l'impossibilita' di procedere ad un'interpretazione conforme a Costituzione del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 cit., in quanto il criterio ivi previsto e' categoricamente indicato come l'unico in base al quale operare la quantificazione del compenso spettante all'assistente amministrativo per le mansioni superiori svolte, di talche' l'unica alternativa all'applicazione letterale di tale norma sarebbe la sua disapplicazione, interdetta in difetto di una pronuncia di incostituzionalita'. La norma, della cui conformita' a Costituzione si discute, non puo' neppure essere direttamente disapplicata da parte del giudice per contrasto con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (a mente del quale e' vietata qualsiasi forma di discriminazione e pertanto anche quella fondata sull'eta') e con gli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000. L'art. 1 della sopra richiamata direttiva, intitolato «obiettivo», stabilisce che scopo della direttiva e' di stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione, sulle convenzioni personali, sull'handicap, l'eta' o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parita' di trattamento, mentre il successivo art. 2, intitolato «nozione di discriminazione», statuisce che per «principio della parita' di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sui motivi elencati nell'art. 1 e, in seguito, definisce il concetto di discriminazione diretta, che sussiste quando, sulla base di tali motivi, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra in una situazione analoga, e di discriminazione indiretta, che, invece, sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri di fatto svantaggiano le persone che professano una determinata religione o ideologia, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare eta' o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone», a meno che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalita' legittima e i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari. Orbene, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori di DSGA, introdotto dal comma 45 della legge n. 228/2012, non comporta alcuna disparita' di trattamento direttamente basata sull'eta', in quanto la riduzione di tale corrispettivo e' correlata non gia' all'eta' del dipendente, bensi' alla sua anzianita' di servizio e alla sua progressione economica. Nel caso di specie non e' neppure ravvisabile un'ipotesi di discriminazione indiretta basata sull'eta', non essendovi in atti dati sufficienti ad affermare che il criterio introdotto dalla legge n. 228/2012 per determinare il compenso per le mansioni superiori di DSGA, per quanto sia formulato in modo neutro, sfavorisca un numero molto elevato di persone di una certa eta'. Per tutte le ragioni fin qui illustrate non e' pertanto possibile per il tribunale disapplicare direttamente il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 per contrasto con il divieto di discriminazione retributiva basata sull'eta', di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE. La questione di legittimita' costituzionale Il tribunale ritiene necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' sia nuovamente scrutinata la legittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Come gia' accennato in sede di esposizione dei fatti di causa e' pacifico nel presente giudizio che, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, l'indennita' spettante ai ricorrenti per lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, si riduce in modo progressivo parallelamente alla progressione economica del dipendente ed arriva ad azzerarsi quando il suo trattamento economico, per effetto degli scatti di anzianita' maturati in conseguenza del servizio, sia tale da superare lo stipendio tabellare iniziale del DSGA. L'effetto di riduzione e in seguito di azzeramento dell'indennita' di funzioni superiori si produce, in particolare, in quanto la nuova legge ha introdotto un sistema di quantificazione del compenso diverso da quello sancito dall'art. 52 commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 165/2001 - a mente del quale il lavoratore, cui sono assegnate, legittimamente o meno, mansioni superiori, ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore e quindi alla corresponsione di un compenso ulteriore pari alla «differenza di trattamento economico con la qualifica superiore» - nonche' da quello previsto dai C.C.N.L. del comparto scuola, i quali, confrontando elementi retributivi omogenei, prevedono che l'indennita' di funzioni superiori debba essere pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del DSGA e dell'assistente amministrativo. Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, prevede invece un sistema di computo dell'indennita' di funzioni superiori che, soltanto per gli assistenti amministrativi, utilizza parametri economici eterogenei: da un lato la retribuzione iniziale del DSGA e dall'altro lato la retribuzione complessiva (cioe' quella determinata dall'anzianita' di servizio) di fatto percepita dall'assistente amministrativo, cui e' affidato l'incarico di direttore dei servizi generali amministrativi. Tale sistema di calcolo della retribuzione spettante all'assistente amministrativo incaricato di svolgere le superiori mansioni del DSGA appare irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il quale esige che la legge, ferma l'incontestabile discrezionalita' delle scelte legislative, debba rispondere a criteri di razionalita'. L'irrazionalita' del predetto sistema di calcolo e' palese, in quanto, come in precedenza piu' volte rilevato, la progressione dell'anzianita' di servizio dell'assistente amministrativo (e quindi il progressivo aumento della sua retribuzione) fa decrescere in pari tempo e proporzionalmente la retribuzione al medesimo spettante in caso di assegnazione alle superiori mansioni di DSGA. Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2017, a giudizio del tribunale, confligge altresi' con il principio di uguaglianza che impone il trattamento uguale di situazioni uguali. Tale disciplina, in quanto suscettibile di determinare effetti deteriori permanenti sulle retribuzioni spettanti agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le superiori mansioni di DSGA, certamente realizza un'ingiustificata disparita' di trattamento all'interno della categoria degli assistenti amministrativi, consistente nel fatto che coloro che hanno una minore anzianita' di servizio percepiscono un'indennita' di funzioni superiori di importo maggiore rispetto a quella corrisposta ai colleghi, inquadrati nella medesima area del C.C.N.L., inseriti in fasce stipendiali piu' elevate. Se una legge, a fronte di mansioni equivalenti, stabilisce un diverso trattamento economico nell'ambito della stessa categoria di pubblici impiegati vi e' un irragionevole disparita' di trattamento a meno che la fissazione di retribuzioni differenziate trovi giustificazione in ragioni oggettive. Nel caso di specie gli assistenti amministrativi affidatari delle mansioni superiori di DSGA, a prescindere dalla loro anzianita' di servizio nell'area in cui sono inquadrati, svolgono le stesse mansioni e non e' ravvisabile alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il maggior corrispettivo spettante al dipendente con minore anzianita' di servizio nonche' il fatto che l'assistente amministrativo con elevata anzianita' di servizio possa addirittura non ricevere alcun compenso per le superiori mansioni svolte. La normativa sotto esame, tuttavia, comporta anche un'ingiustificata disparita' di trattamento tra la categoria degli assistenti amministrativi e il restante personale della scuola e in particolare i docenti chiamati a svolgere le superiori mansioni di dirigente scolastico, ai quali, pacificamente, continua ad applicarsi l'art. 69 del C.C.N.L. scuola del 4 agosto 1995, richiamato come tuttora vigente dall'art. 146 del C.C.N.L. scuola del 29 novembre 2007, e che pertanto non subiscono la progressiva riduzione (fino all'annullamento) del compenso per le mansioni superiori in proporzione inversa alla progressione economica. Al fine di attribuire alla norma in esame una giustificazione razionale il Ministero convenuto richiama gli articoli 81 e 97 della Costituzione, rilevando come il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 328/2012, al pari di altri interventi legislativi volti ad incidere sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, sarebbero finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica, resi necessari dalla situazione di crisi economica. A giudizio di parte convenuta, quindi, le manovre finanziarie che impongono sacrifici, anche gravosi, sui pubblici dipendenti, essendo destinate ad evitare il dissesto dei conti pubblici e a garantire il rispetto del patto di stabilita' europeo, sarebbero pienamente conformi alla Costituzione. Orbene, pur non potendosi revocare in dubbio che le misure stabilite dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo debbano intendersi adottate sulla base di preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica e che, pertanto, essendo finalizzate ad evitare il dissesto dei conti pubblici, siano conformi al quadro costituzionale, cionondimeno e' necessario che il sacrificio imposto non sia irragionevolmente esteso nel tempo ne' irrazionalmente ripartito fra le diverse categorie di pubblici dipendenti. Il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo dovuto all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di DSGA, previsto dalla norma di cui si discute, anche se adottato, come sostenuto dal Ministero convenuto, con l'intento di realizzare l'equilibrio di bilancio, non e' eccezionale e transeunte, impone un rilevante sacrificio ad una sola categoria di pubblici impiegati, ossia gli assistenti amministrativi incaricati di sostituire i DSGA, e si rivela altresi' sproporzionato, illogico e inadeguato in relazione agli effetti sostanzialmente irrisori sulla diminuzione della spesa pubblica. Vulnerato appare altresi' l'art. 36 della Costituzione che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. L'attribuzione delle mansioni dirigenziali, come in piu' occasioni affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cassazione n. 3814 del 2008, Cassazione n. 29671 del 2008 e Cassazione n. 7823/2013), quando avviene con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilita' inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, deve comportare, in relazione al principio di adeguatezza della retribuzione sancito dall'art. 36 della Costituzione, la corresponsione dell'intero trattamento economico previsto per chi svolge le superiori mansioni cui di fatto e' adibito. L'art. 36 della Costituzione, nella misura in cui attribuisce al lavoratore e quindi anche al pubblico dipendente (Corte costituzionale sentenze numeri 57 del 1989, 296 del 1990, 101 del 1995; ordinanze numeri 408 del 1990, 337 del 1993, 347 del 1996), il diritto ad una retribuzione proporzionale non solo alla quantita' ma anche alla qualita' del lavoro prestato, enuncia quindi il principio per cui il lavoratore deve essere compensato dallo svolgimento di mansioni superiori. Orbene, anche ammettendo che l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica posseduta, in ossequio al principio della retribuzione proporzionale e sufficiente ex art. 36 della Costitutzione, non debba necessariamente tradursi in un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate, e' in ogni caso necessaria la corresponsione di un adeguato compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (cfr. Cassazione n. 616/2015 e n. 16.506/2013 Corte costituzionale sentenza n. 115 del 2003, nella quale si legge che «[...] Questa Corte ha avuto occasione di affermare che il principio di proporzionalita' della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, richiede che "il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una piu' elevata qualita' del lavoro prestato (sentenza n. 273 del 1997)»). In base al meccanismo scalare previsto dalla legge n. 228/2012 per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le superiori mansioni di DSGA il compenso aggiuntivo decresce fino ad annullarsi del tutto parallelamente alla progressione economica del dipendente. Secondo tale sistema, pertanto, il corrispettivo dovuto al dipendente affidatario delle mansioni superiori, anziche' essere proporzionato alla qualita' delle mansioni svolte, come richiesto dall'art. 36 della Costituzione, irragionevolmente finisce per essere influenzato soltanto dall'anzianita' di servizio del dipendente, diminuendo man mano che sale la sua anzianita' di servizio e quindi il relativo trattamento retributivo. Conclusioni Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e nell'evidente impossibilita' di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente adeguata a fronte del chiaro tenore letterale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 e nell'altrettanto evidente impossibilita', per le ragioni in precedenza esposte, di disapplicare tale disposizione per contrasto con i principi di cui alla direttiva 2000/78/CE, appare inevitabile sollevare la questione di legittimita' costituzionale in precedenza prospettata. Il giudizio in corso deve quindi essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 53/1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alle prove delle notificazioni di seguito ordinate. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, 14 giugno 2019 Il Giudice: Filicetti