N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2019

Ordinanza del 17 giugno 2019 del Tribunale di Torino nel procedimento
civile promosso  da  Bartolotta  Maria  Carmela  e  altri  contro  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
 
Impiego pubblico - Personale dei servizi amministrativi del  comparto
  scuola (ATA) - Assistenti  amministrativi  incaricati  di  svolgere
  mansioni superiori, per l'intero anno scolastico, per la  copertura
  di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali  e
  amministrativi (DSGA) - Criterio di determinazione del compenso. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
  2013)"), art. 1, commi 44 e 45. 
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 
                  IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 
                           Sezione lavoro 
 
    In persona della giudice dott.ssa Aurora Filicetti,  nella  causa
iscritta  al  R.G.L.  n.  2459/2018  promossa   da:   Maria   Carmela
Bartolotta, Natalia Pugliese, Antonella Nigra, Jean Claude  Ippolito,
Daniela D'Angelo e Manuela  Cesareo  ass.  avv.  Roberto  Carapelle -
parte ricorrente - contro Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ass. ex art. 417-bis del codice di  procedura  penale
dott.sse  Tecla  Riverso  e  Giusi   Bove -   parte   convenuta -   a
scioglimento della riserva assunta, uditi procuratori delle  parti  e
lette  le  note  scritte  autorizzate  relative  alla  questione   di
legittimita'   costituzionale   sollevata   da   parte    ricorrente,
concernente l'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012  n.
228, in riferimento agli articoli 3 e 36 della  Costituzione  nonche'
all'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
    In relazione agli articoli 1 e 2 della direttiva  2000/78/CE,  ha
pronunciato la seguente ordinanza di remissione degli atti alla Corte
costituzionale. 
    Oggetto della causa: richiesta di differenze retributive  per  lo
svolgimento  delle  superiori  mansioni  di  direttore  dei   servizi
generali e amministrativi. 
    Oggetto della rimessione: art. 1, commi 44 e 45, della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, in riferimento  agli  articoli  3  e  36  della
Costituzione. 
I fatti di causa 
    I ricorrenti in  epigrafe  indicati  sono  tutti  dipendenti  del
Ministero convenuto con qualifica di assistenti  amministrativi,  che
da anni, in  forza  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
prodotti in giudizio, svolgono  funzioni  di  direttore  dei  servizi
generali e amministrativi (di seguito, per brevita', DSGA). 
    La ricorrente Maria Carmela Bartolotta, assistente amministrativo
in classe di anzianita'  15-21  (doc.  1  di  parte  ricorrente),  ha
stipulato con il Ministero convenuto i seguenti contratti di lavoro a
tempo determinato, aventi ad oggetto lo svolgimento  delle  superiori
mansioni di DSGA, rientranti nell'area D: 1) dal 1 settembre 2015  al
30 giugno 2016 presso l'I.C. Piossasco II con indennita' di  funzioni
superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 2) dal 1 settembre  2016
al 31 agosto 2017  presso  l'I.C.  Piossasco  II  con  indennita'  di
funzioni superiori pari ad  euro  199,42  mensili  lordi;  3)  dal  1
settembre 2017 al 31 agosto  2018  presso  l'I.C.  Piossasco  II  con
indennita' di funzioni superiori pari ad euro  199,42  mensili  lordi
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente). 
    La ricorrente Manuela Gemma Cesareo, assistente amministrativo in
classe di anzianita' 9-15 sino al  31  agosto  2017  e  15-21  dal  1
settembre 2017 (doc. 3 di parte ricorrente), ha sottoscritto  con  il
Ministero  convenuto  i  seguenti  contratti  di   lavoro   a   tempo
determinato per lo svolgimento delle  mansioni  di  DSGA:  1)  dal  1
settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. Giacomo  Matteotti  di
Rivoli con indennita' di  funzioni  superiori  pari  ad  euro  305,17
mensili lordi; 2) dal 1 settembre  2014  al  31  agosto  2015  presso
l'I.C.  Giacomo  Matteotti  di  Rivoli  con  indennita'  di  funzioni
superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 3) dal 1 settembre  2015
al 31 agosto 2016 presso l'I.C. Venaria I con indennita' di  funzioni
superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 4) da 1  settembre  2016
al 31 agosto 2017 presso l'I.C. Venaria I con indennita' di  funzioni
superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; dal 1 settembre 2017  al
31 agosto 2017 presso l'I.C. Venaria I  con  indennita'  di  funzioni
superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr.  doc.  4  di  parte
ricorrente). 
    La ricorrente  Daniela  D'Angelo,  assistente  amministrativo  in
classe di anzianita' 9-15 sino al 30 aprile 2017 e 15-21 dal 1 maggio
2017 (doc. 5 di parte ricorrente), ha sottoscritto con  il  Ministero
convenuto  i  seguenti  contratti  aventi  ad  oggetto  le  superiori
mansioni di DSGA: 1) dal 1 settembre 2013 al 31  agosto  2014  presso
l'Istituto  d'istruzione  superiore  statale  «Tommaso  D'Oria»   con
indennita' di funzioni superiori pari ad euro 305,17  mensili  lordi;
2)  dal  1  settembre  2014  al  30  giugno  2015  presso  l'Istituto
d'istruzione superiore statale «Tommaso  D'Oria»  con  indennita'  di
funzioni superiori pari ad  euro  305,17  mensili  lordi;  3)  dal  1
settembre 2015 al  31  agosto  2016  presso  l'Istituto  d'istruzione
superiore  statale  «Tommaso  D'Oria»  con  indennita'  di   funzioni
superiori pari ad euro 305,17 mensili lordi; 4) dal 1 settembre  2016
al 31 agosto 2017 presso l'Istituto  d'istruzione  superiore  statale
«Tommaso D'Oria» con indennita' di funzioni superiori  pari  ad  euro
305,17 mensili lordi e pari ad euro 199,42 mensili lordi dal 1 maggio
2017 per effetto del passaggio dalla fascia 9 alla fascia 15; 5)  dal
1 settembre 2017 al 31 agosto  2018  presso  l'Istituto  d'istruzione
superiore  statale  «Tommaso  D'Oria»  con  indennita'  di   funzioni
superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi (cfr.  doc.  6  di  parte
ricorrente). 
    Il ricorrente Jean Claude Ippolito, assistente amministrativo  in
classe di anzianita' 15-21 sino al 31  agosto  2013  e  21-28  dal  1
settembre 2013 (doc. 7 di parte ricorrente), ha stipulato i  seguenti
contratti aventi ad oggetto le superiori mansioni di DSGA: 1)  dal  1
settembre 2012 al 31 agosto  2013  presso  l'I.C.  di  Caselette  con
indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42  mensili  lordi;
2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. di  Caselette
con indennita' di funzioni  superiori  pari  ad  euro  96,39  mensili
lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto  2015  presso  l'I.C.  di
Caselette con indennita' di funzioni superiori  pari  ad  euro  93,03
mensili lordi; 4) dal 1 settembre  2015  al  31  agosto  2016  presso
l'I.C. di Caselette con indennita' di funzioni superiori pari ad euro
199,42 mensili lordi (cfr. doc. 8 di parte ricorrente). 
    La  ricorrente  Antonella  Nigra,  assistente  amministrativa  in
classe  di  anzianita'  15-21  (doc.  9  di  parte  ricorrente),   ha
sottoscritto i seguenti contratti aventi ad  oggetto  lo  svolgimento
delle superiori mansioni di DSGA: 1)  dal  1  settembre  2012  al  31
agosto 2013 presso l'I.C. di Vistrorio  con  indennita'  di  funzioni
superiori pari ad euro 5417,36 anni lordi oltre alla 13ª  mensilita';
2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C. di  Vistrorio
con indennita' di funzioni superiori  pari  ad  euro  199,42  mensili
lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto  2015  presso  l'I.C.  di
Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari  ad  euro  199,42
mensili lordi; 4) dal 1 settembre  2015  al  30  giugno  2016  presso
l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro
199,42 mensili lordi; 5) 1 luglio  2016  al  31  agosto  2016  presso
l'I.C. di Vistrorio con indennita' di funzioni superiori pari ad euro
199,42 mensili lordi (cfr. doc. 10 di parte ricorrente). 
    La ricorrente  Natalia  Pugliese,  assistente  amministrativo  in
classe  di  anzianita'  15-21   (doc.   11)   ha   sottoscritto   con
l'amministrazione convenuta i seguenti contratti a tempo  determinato
aventi ad oggetto lo svolgimento delle superiori mansioni di DSGA: 1)
dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2013 presso l'I.C. Padre Gemelli di
Torino con indennita' di  funzioni  superiori  pari  ad  euro  199,42
mensili lordi 2) dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 presso l'I.C.
Padre Gemelli di Torino con indennita' di funzioni superiori pari  ad
euro 199,42 mensili lordi; 3) dal 1 settembre 2014 al 31 agosto  2015
presso l'I.C. Padre Gemelli di  Torino  con  indennita'  di  funzioni
superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 4) dal 1 settembre  2015
al 30 giugno  2016  presso  l'I.C.  Vivaldi-Murialdo  di  Torino  con
indennita' di funzioni superiori pari ad euro 199,42  mensili  lordi;
5) dal 1 settembre  2016  al  31  agosto  2017  presso  la  direzione
didattica statale «Nino Costa» di Torino con indennita'  di  funzioni
superiori pari ad euro 199,42 mensili lordi; 6) dal 1 settembre  2017
al 31 agosto 2018 presso la direzione didattica statale «Nino  Costa»
di Torino con indennita' di funzioni superiori pari  ad  euro  199,42
mensili lordi (cfr. doc. 12 di parte ricorrente). 
    E' incontestato che prima dell'entrata in vigore della  legge  n.
228/2012,  ai  sensi  dell'art.  69  del  C.C.N.L.  comparto   scuola
1994-1997 (all. 1  di  parte  convenuta),  richiamato  come  tutt'ora
vigente   dall'art.   146   C.C.N.L.   Scuola   29   novembre   2007,
all'assistente amministrativo incaricato  di  svolgere  le  superiori
mansioni   di   DSGA   fosse   corrisposta,   per   l'intera   durata
dell'incarico, un indennita'  «pari  al  differenziale  dei  relativi
livelli iniziali di inquadramento». 
    L'art. 1 comma  45  della  sopra  citata  legge  n.  228/2012  ha
modificato  le  modalita'  di  calcolo  dell'indennita'  di  funzioni
superiori spettante  agli  assistenti  amministrativi  incaricati  di
svolgere le mansioni di DSGA,  prevedendo  che  dall'anno  scolastico
2012/2013 «La liquidazione del compenso  per  l'incarico  di  cui  al
comma 44 e' effettuata ai sensi dell'art. 52, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il  trattamento  previsto  per  il  direttore  dei  servizi  generali
amministrativi al livello iniziale  della  progressione  economica  e
quello complessivamente in godimento  dall'assistente  amministrativo
incaricato». 
    Pertanto, alla luce della predetta normativa, il compenso  dovuto
all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di
DSGA si  riduce  progressivamente  parallelamente  alla  progressione
economica del dipendente. 
    Tale situazione e' ben rappresentata  dalla  tabella  predisposta
dal Dipartimento del Tesoro (cfr. doc. 16 di  parte  ricorrente),  da
cui si evince che  ad  ogni  classe  di  anzianita'  corrisponde  una
diversa  quantificazione  dell'indennita'  per  l'espletamento  delle
funzioni superiori di DSGA: classe 0-2 euro 448,09, classe  3-9  euro
416,82, classe 9-14 euro 305,17, classe  15-20  euro  199,42,  classe
21-27 euro 93,03, classe 28-35 euro 17,26, classe > 35 euro 0. 
    Secondo i ricorrenti l'art. 1 comma 45 della  legge  n.  228/2012
comporterebbe quindi  un'ingiustificata  differenza  nel  trattamento
retributivo tra i lavoratori neoassunti e quelli che  hanno  maturato
un'anzianita' di servizio,  in  quanto,  ponendo  quali  elementi  di
calcolo il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
ed amministrativi al livello iniziale della progressione economica  e
quello complessivamente in  godimento  all'assistente  amministrativo
titolare dell'incarico, un lavoratore neoassunto  avrebbe  diritto  a
percepire l'indennita' per lo svolgimento di mansioni superiori nella
misura massima, a fronte  di  un  valore  pari  allo  zero -  se  non
negativo - per  un  lavoratore  con  piu'  di  trentacinque  anni  di
servizio. 
    Cio'   premesso,   i   ricorrenti   rivendicano   il    pagamento
dell'indennita' di funzioni superiori, per tutti  i  periodi  in  cui
hanno svolto le mansioni di DSGA, in  misura  pari  al  differenziale
economico  dei  livelli  iniziali  di  inquadramento   del   DSGA   e
dell'assistente  amministrativo,  con  valorizzazione  della  seconda
posizione eventualmente goduta da quest'ultimo, previa, se del  caso,
rimessione  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione   europea   della
questione di compatibilita' dell'art. 1, commi 44 e 45,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, con gli articoli  1  e  2  della  direttiva
comunitaria  2000/78/CE   ovvero   previa   rimessione   alla   Corte
costituzionale  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  in
riferimento agli articoli 3, 36 e 117 della Costituzione. 
    Parte convenuta chiede a  sua  volta  il  rigetto  delle  domande
proposte dei ricorrenti e,  quanto  alla  questione  di  legittimita'
costituzionale,  rileva  che  la  norma  impugnata  deve   intendersi
adottata sulla base di  preminenti  esigenze  di  contenimento  della
spesa pubblica, rese necessarie dalla crisi finanziaria  in  atto  e,
come tale, deve ritenersi conforme alla Costituzione e in particolare
ai principi di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione. 
    Le domande proposte dai ricorrenti Nigra,  Ippolito  e  Pugliese,
aventi ad oggetto le differenze  retributive  maturate,  per  effetto
dello  svolgimento  delle  mansioni  superiori  nell'anno  scolastico
2012/2013, possono essere gia' decise alla luce della sentenza  della
Corte costituzionale n. 108/2016, che ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45  dell'art.  1
della legge n. 228/2012, «nella parte in cui non  esclude  dalla  sua
applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori  di
direttore  dei   servizi   generali   ed   amministrativi   stipulati
antecedentemente alla sua entrata in vigore». 
    La Corte costituzionale,  nella  sopra  richiamata  sentenza,  ha
statuito che «il bilanciamento tra la posizione privata incisa  dalla
retroattivita'  della  norma  e  l'interesse  pubblico   sotteso   al
contenimento della spesa rende la  disposizione  stessa  contrastante
con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo  della  lesione  del
principio dell'affidamento»,  il  quale,  benche'  non  espressamente
menzionato in Costituzione,  trova  tutela  all'interno  dell'art.  3
della Costituzione «tutte le volte in cui la legge ordinaria muti  le
regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente
stipulato». 
    Differente e'  invece  la  situazione  riferita  agli  scolastici
successivi al 2012/2013, per i quali non  opera  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi  44  e
45 dell'art. 1 cit., che, come in precedenza  rilevato,  e'  limitata
soltanto ai contratti a termine per lo  svolgimento  di  mansioni  di
DSGA stipulati prima della sua entrata in vigore. 
La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Nel caso di specie, nella  vigenza  del  combinato  disposto  dei
commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, qui sospettato  di
incostituzionalita', i ricorrenti non potrebbero pretendere alcunche'
a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento  delle
superiori  mansioni  di  DSGA;  viceversa,   se   la   questione   di
legittimita',  che  in  seguito  verra'  esposta,  fosse  accolta  ai
medesimi spetterebbe l'indennita' di funzioni superiori nella maggior
misura indicata, per ciascun lavoratore, nel ricorso introduttivo del
presente giudizio. 
    Cio' chiarito, in primo  luogo,  si  rileva  l'impossibilita'  di
procedere ad un'interpretazione conforme a Costituzione del combinato
disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1 cit., in  quanto  il  criterio
ivi previsto e' categoricamente indicato  come  l'unico  in  base  al
quale   operare   la   quantificazione   del    compenso    spettante
all'assistente amministrativo per le mansioni  superiori  svolte,  di
talche' l'unica alternativa all'applicazione letterale di tale  norma
sarebbe  la  sua  disapplicazione,  interdetta  in  difetto  di   una
pronuncia di incostituzionalita'. 
    La norma, della cui conformita' a Costituzione  si  discute,  non
puo' neppure essere direttamente disapplicata da  parte  del  giudice
per contrasto con l'art. 21  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea (a mente del quale e' vietata qualsiasi forma  di
discriminazione e pertanto anche quella fondata sull'eta') e con  gli
articoli 1 e 2  della  direttiva  2000/78/CE  del  Consiglio  del  27
novembre 2000. 
    L'art.   1   della   sopra   richiamata   direttiva,   intitolato
«obiettivo», stabilisce che scopo della direttiva e' di stabilire  un
quadro generale per  la  lotta  alle  discriminazioni  fondate  sulla
religione, sulle convenzioni personali, sull'handicap,  l'eta'  o  le
tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le  condizioni
di lavoro  al  fine  di  rendere  effettivo  negli  Stati  membri  il
principio della parita' di trattamento, mentre il successivo art.  2,
intitolato «nozione di discriminazione», statuisce che per «principio
della parita' di  trattamento»  si  intende  l'assenza  di  qualsiasi
discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sui  motivi  elencati
nell'art. 1 e, in seguito, definisce il concetto  di  discriminazione
diretta, che sussiste quando, sulla base di tali motivi, una  persona
e'  trattata  meno  favorevolmente  di  un'altra  in  una  situazione
analoga,  e  di  discriminazione  indiretta,  che,  invece,  sussiste
«quando una disposizione, un criterio  o  una  prassi  apparentemente
neutri  di  fatto  svantaggiano  le  persone   che   professano   una
determinata religione  o  ideologia,  le  persone  portatrici  di  un
particolare handicap, le persone di una particolare  eta'  o  di  una
particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone», a meno che
tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati
da  una  finalita'  legittima  e  i  mezzi  impiegati  per  il   loro
conseguimento siano appropriati e necessari. 
    Orbene, il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo
dovuto al dipendente affidatario delle mansioni  superiori  di  DSGA,
introdotto dal comma 45 della legge n. 228/2012, non comporta  alcuna
disparita' di trattamento direttamente basata sull'eta', in quanto la
riduzione di tale corrispettivo e' correlata non  gia'  all'eta'  del
dipendente, bensi'  alla  sua  anzianita'  di  servizio  e  alla  sua
progressione economica. 
    Nel caso di specie  non  e'  neppure  ravvisabile  un'ipotesi  di
discriminazione indiretta basata sull'eta',  non  essendovi  in  atti
dati sufficienti ad affermare che il criterio introdotto dalla  legge
n. 228/2012 per determinare il compenso per le mansioni superiori  di
DSGA, per quanto sia formulato in modo neutro, sfavorisca  un  numero
molto elevato di persone di una certa eta'. 
    Per tutte le ragioni fin qui illustrate non e' pertanto possibile
per il tribunale disapplicare direttamente il combinato disposto  dei
commi 44 e 45 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 per  contrasto  con
il divieto di discriminazione retributiva basata  sull'eta',  di  cui
agli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE. 
La questione di legittimita' costituzionale 
    Il tribunale ritiene necessario rimettere  gli  atti  alla  Corte
costituzionale affinche' sia nuovamente  scrutinata  la  legittimita'
costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45  dell'art.  1
della legge n. 228/2012. 
    Come gia' accennato in sede di esposizione dei fatti di causa  e'
pacifico nel presente giudizio che, in conseguenza  dell'applicazione
delle  disposizioni  sopra  richiamate,  l'indennita'  spettante   ai
ricorrenti per lo svolgimento delle superiori  mansioni  di  DSGA,  a
decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  si   riduce   in   modo
progressivo parallelamente alla progressione economica del dipendente
ed arriva ad azzerarsi  quando  il  suo  trattamento  economico,  per
effetto degli  scatti  di  anzianita'  maturati  in  conseguenza  del
servizio, sia tale da superare lo stipendio  tabellare  iniziale  del
DSGA. 
    L'effetto   di   riduzione   e   in   seguito   di    azzeramento
dell'indennita' di funzioni superiori si produce, in particolare,  in
quanto la nuova legge ha introdotto un sistema di quantificazione del
compenso diverso da quello sancito dall'art.  52  commi  4  e  5  del
decreto legislativo n. 165/2001 - a mente del  quale  il  lavoratore,
cui sono assegnate, legittimamente o  meno,  mansioni  superiori,  ha
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore  e  quindi
alla corresponsione di un compenso ulteriore pari alla «differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore» - nonche' da quello
previsto dai C.C.N.L. del  comparto  scuola,  i  quali,  confrontando
elementi retributivi omogenei, prevedono che l'indennita' di funzioni
superiori debba essere pari al differenziale dei livelli iniziali  di
inquadramento del DSGA e dell'assistente amministrativo. 
    Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1  della  legge
n. 228/2012, prevede invece un sistema di computo dell'indennita'  di
funzioni superiori che, soltanto per gli  assistenti  amministrativi,
utilizza parametri economici eterogenei: da un lato  la  retribuzione
iniziale del DSGA  e  dall'altro  lato  la  retribuzione  complessiva
(cioe' quella  determinata  dall'anzianita'  di  servizio)  di  fatto
percepita dall'assistente amministrativo, cui e' affidato  l'incarico
di direttore dei servizi generali  amministrativi.  Tale  sistema  di
calcolo della retribuzione  spettante  all'assistente  amministrativo
incaricato  di  svolgere  le  superiori  mansioni  del  DSGA   appare
irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,
il quale esige che la legge, ferma l'incontestabile  discrezionalita'
delle scelte legislative, debba rispondere a criteri di razionalita'. 
    L'irrazionalita' del predetto sistema di calcolo  e'  palese,  in
quanto, come in  precedenza  piu'  volte  rilevato,  la  progressione
dell'anzianita' di servizio dell'assistente amministrativo (e  quindi
il progressivo aumento della sua retribuzione) fa decrescere in  pari
tempo e proporzionalmente la retribuzione al  medesimo  spettante  in
caso di assegnazione alle superiori mansioni di DSGA. 
    Il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'art. 1  della  legge
n. 228/2017, a giudizio del  tribunale,  confligge  altresi'  con  il
principio  di  uguaglianza  che  impone  il  trattamento  uguale   di
situazioni uguali. 
    Tale disciplina, in quanto suscettibile  di  determinare  effetti
deteriori permanenti sulle  retribuzioni  spettanti  agli  assistenti
amministrativi incaricati di svolgere le superiori mansioni di  DSGA,
certamente  realizza  un'ingiustificata  disparita'  di   trattamento
all'interno  della   categoria   degli   assistenti   amministrativi,
consistente nel fatto che coloro che hanno una minore  anzianita'  di
servizio percepiscono un'indennita' di funzioni superiori di  importo
maggiore rispetto a quella corrisposta ai colleghi, inquadrati  nella
medesima area  del  C.C.N.L.,  inseriti  in  fasce  stipendiali  piu'
elevate. 
    Se una legge, a fronte di  mansioni  equivalenti,  stabilisce  un
diverso trattamento economico nell'ambito della stessa  categoria  di
pubblici impiegati vi e' un irragionevole disparita' di trattamento a
meno  che  la  fissazione   di   retribuzioni   differenziate   trovi
giustificazione in ragioni oggettive. 
    Nel caso di specie gli assistenti amministrativi affidatari delle
mansioni superiori di DSGA, a prescindere dalla  loro  anzianita'  di
servizio  nell'area  in  cui  sono  inquadrati,  svolgono  le  stesse
mansioni e non e'  ravvisabile  alcuna  ragione  oggettiva  idonea  a
giustificare il maggior corrispettivo  spettante  al  dipendente  con
minore anzianita' di  servizio  nonche'  il  fatto  che  l'assistente
amministrativo con elevata anzianita' di servizio  possa  addirittura
non ricevere alcun compenso per le superiori mansioni svolte. 
    La   normativa   sotto   esame,    tuttavia,    comporta    anche
un'ingiustificata disparita' di trattamento tra  la  categoria  degli
assistenti amministrativi e il restante personale della scuola  e  in
particolare i docenti chiamati a svolgere le  superiori  mansioni  di
dirigente scolastico, ai quali, pacificamente, continua ad applicarsi
l'art. 69 del C.C.N.L. scuola del  4  agosto  1995,  richiamato  come
tuttora vigente dall'art. 146 del C.C.N.L.  scuola  del  29  novembre
2007, e che pertanto non subiscono  la  progressiva  riduzione  (fino
all'annullamento)  del  compenso  per  le   mansioni   superiori   in
proporzione inversa alla progressione economica. 
    Al fine di attribuire alla norma  in  esame  una  giustificazione
razionale il Ministero convenuto richiama gli articoli 81 e 97  della
Costituzione, rilevando come il combinato disposto dei commi 44 e  45
dell'art. 1 della legge n. 328/2012,  al  pari  di  altri  interventi
legislativi  volti  ad  incidere  sulle  retribuzioni  dei   pubblici
dipendenti,  sarebbero  finalizzati  alla  razionalizzazione   e   al
contenimento della spesa pubblica, resi necessari dalla situazione di
crisi economica. 
    A giudizio di parte convenuta, quindi, le manovre finanziarie che
impongono sacrifici, anche gravosi, sui pubblici dipendenti,  essendo
destinate ad evitare il dissesto dei conti pubblici e a garantire  il
rispetto  del  patto  di  stabilita'  europeo,  sarebbero  pienamente
conformi alla Costituzione. Orbene, pur  non  potendosi  revocare  in
dubbio che le misure stabilite dalle  leggi  finanziarie  succedutesi
nel tempo  debbano  intendersi  adottate  sulla  base  di  preminenti
esigenze di  contenimento  della  spesa  pubblica  e  che,  pertanto,
essendo finalizzate ad evitare il dissesto dei conti pubblici,  siano
conformi al quadro costituzionale, cionondimeno e' necessario che  il
sacrificio imposto non sia irragionevolmente  esteso  nel  tempo  ne'
irrazionalmente  ripartito  fra  le  diverse  categorie  di  pubblici
dipendenti. 
    Il meccanismo scalare di determinazione del corrispettivo  dovuto
all'assistente amministrativo affidatario delle mansioni superiori di
DSGA, previsto dalla norma di cui si discute, anche se adottato, come
sostenuto  dal  Ministero  convenuto,  con  l'intento  di  realizzare
l'equilibrio di bilancio, non e' eccezionale e transeunte, impone  un
rilevante sacrificio ad una sola  categoria  di  pubblici  impiegati,
ossia gli assistenti amministrativi incaricati di sostituire i  DSGA,
e  si  rivela  altresi'  sproporzionato,  illogico  e  inadeguato  in
relazione agli effetti  sostanzialmente  irrisori  sulla  diminuzione
della spesa pubblica. 
    Vulnerato  appare  altresi'  l'art.  36  della  Costituzione  che
sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione  proporzionata
alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni  caso  sufficiente
ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
    L'attribuzione  delle  mansioni  dirigenziali,   come   in   piu'
occasioni affermato dalla Corte di  cassazione  (cfr.  Cassazione  n.
3814  del  2008,  Cassazione  n.  29671  del  2008  e  Cassazione  n.
7823/2013), quando avviene con la pienezza delle relative funzioni  e
con l'assunzione  delle  responsabilita'  inerenti  al  perseguimento
degli obiettivi  propri  delle  funzioni  di  fatto  assegnate,  deve
comportare,  in  relazione  al   principio   di   adeguatezza   della
retribuzione   sancito   dall'art.   36   della   Costituzione,    la
corresponsione dell'intero trattamento  economico  previsto  per  chi
svolge le superiori mansioni cui di fatto e' adibito. 
    L'art. 36 della Costituzione, nella misura in cui attribuisce  al
lavoratore   e   quindi   anche   al   pubblico   dipendente   (Corte
costituzionale sentenze numeri 57 del 1989, 296  del  1990,  101  del
1995; ordinanze numeri 408 del 1990, 337 del 1993, 347 del 1996),  il
diritto ad una retribuzione proporzionale non solo alla quantita'  ma
anche alla qualita' del lavoro prestato, enuncia quindi il  principio
per cui il lavoratore deve essere  compensato  dallo  svolgimento  di
mansioni superiori. 
    Orbene, anche ammettendo che l'espletamento di mansioni superiori
alla qualifica posseduta, in ossequio al principio della retribuzione
proporzionale e sufficiente ex art. 36 della Costitutzione, non debba
necessariamente tradursi in un rigido  automatismo  di  spettanza  al
pubblico   dipendente   del   trattamento    economico    esattamente
corrispondente alle mansioni superiori espletate,  e'  in  ogni  caso
necessaria la  corresponsione  di  un  adeguato  compenso  aggiuntivo
rispetto alla qualifica di appartenenza (cfr. Cassazione n.  616/2015
e n. 16.506/2013 Corte costituzionale sentenza n. 115 del 2003, nella
quale si  legge  che  «[...]  Questa  Corte  ha  avuto  occasione  di
affermare che il principio di proporzionalita' della retribuzione, di
cui all'art. 36  della  Costituzione,  richiede  che  "il  temporaneo
svolgimento  delle  mansioni  superiori  sia  sempre  aggiuntivamente
compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza
(sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma  non
impone la piena corrispondenza al complessivo  trattamento  economico
di chi sia titolare di  quelle  funzioni  appartenendo  ad  un  ruolo
diverso  ed  essendo  stata  oggettivamente  accertata  con  apposita
selezione  concorsuale  la  maggiore  qualificazione   professionale,
significativa di  una  piu'  elevata  qualita'  del  lavoro  prestato
(sentenza n. 273 del 1997)»). 
    In base al meccanismo scalare previsto dalla  legge  n.  228/2012
per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere le superiori
mansioni di DSGA il compenso aggiuntivo decresce fino  ad  annullarsi
del tutto parallelamente alla progressione economica del dipendente. 
    Secondo  tale  sistema,  pertanto,  il  corrispettivo  dovuto  al
dipendente affidatario  delle  mansioni  superiori,  anziche'  essere
proporzionato alla qualita' delle  mansioni  svolte,  come  richiesto
dall'art. 36 della Costituzione, irragionevolmente finisce per essere
influenzato soltanto  dall'anzianita'  di  servizio  del  dipendente,
diminuendo man mano che sale la sua anzianita' di servizio  e  quindi
il relativo trattamento retributivo. 
Conclusioni 
    Alla luce delle considerazioni sin  qui  svolte  e  nell'evidente
impossibilita' di procedere ad un'interpretazione  costituzionalmente
adeguata a fronte del chiaro tenore letterale del combinato  disposto
dei  commi  44  e  45  dell'art.  1  della  legge   n.   228/2012   e
nell'altrettanto  evidente  impossibilita',   per   le   ragioni   in
precedenza esposte, di disapplicare tale disposizione  per  contrasto
con i principi di cui alla direttiva 2000/78/CE,  appare  inevitabile
sollevare la questione di legittimita' costituzionale  in  precedenza
prospettata. 
    Il giudizio in corso  deve  quindi  essere  sospeso  e  gli  atti
rimessi alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 53/1987; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44 e 45,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, in riferimento agli articoli 3 e  36  della
Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale,  unitamente  alle  prove  delle
notificazioni di seguito ordinate. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
che sia comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
        Torino, 14 giugno 2019 
 
                        Il Giudice: Filicetti