N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2019

Ordinanza del 12 novembre 2019 del Tribunale di Reggio  Calabria  nel
procedimento civile promosso da F. G.. 
 
Circolazione stradale - Patente di  guida  -  Soggetti  sottoposti  a
  misure di  sicurezza  -  Previsione  che  il  Prefetto  "provvede",
  anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente nei confronti
  di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza  -
  Impossibilita' per la persona  destinataria  del  provvedimento  di
  revoca di conseguire una nuova patente di  guida  prima  che  siano
  trascorsi almeno tre anni anche laddove  sopravvenga,  prima  della
  scadenza,  un  provvedimento  giurisdizionale  dichiarativo   della
  cessazione dello stato di pericolosita'. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 120, commi 2 e 3. 
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 
                    TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il Tribunale di Reggio  Calabria,  in  composizione  monocratica,
nella  persona  del  giudice  istruttore  dott.ssa  Lucia  Delfino  a
scioglimento della  riserva  assunta  in  data  14  ottobre  2019  ha
pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  iscritto  al  n.
4757/2019 del registro generale contenzioso proposto da F. G., nato a
....... il ......... , con il patrocinio dell'avv. Saverio Gatto  dal
quale e' rappresentato e difeso, giusta procura in calce  al  ricorso
introduttivo; ricorrente; 
    Contro il Ministero dell'interno (C.F. 80014130928),  in  persona
del Ministro in carica e della Prefettura - Ufficio territoriale  del
Governo  di  Reggio  Calabria  (C.F.  80009220809),  in  persona  del
prefetto in carica, rappresentati e difesi ope legis  dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Reggio Calabria; resistente. 
    1.  Con  ricorso  rubricato  «in  opposizione  avverso  ordinanza
prefettizia di revoca patente di guida», il ricorrente  ha  impugnato
il decreto prefettizio di revoca della patente  di  guida  emesso  in
data 16 novembre 2018,  notificato  all'interessato  il  28  novembre
2019,  adottato  in  ragione  della  sottoposizione  alla  misura  di
sicurezza della liberta' vigilata, a decorrere dal  25  maggio  2018,
giusta provvedimento n. 668/18 ord., emesso, in data 23 maggio  2018,
dall'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria. 
    A sostegno del ricorso -  che  non  puo'  che  qualificarsi  come
introduttivo, ex art. 702-bis del codice di procedura civile,  di  un
rito sommario di  cognizione  non  vertendosi  in  tema  di  sanzioni
amministrative - ha dedotto che: 
        a)  il  rigido  automatismo  della   revoca   della   patente
contraddice le finalita' rieducative e risocializzative della  misura
di sicurezza (in particolare, ponendosi in contrasto, con i  precetti
costituzionali e con l'art. 228 codice penale, comma 4); 
        b) l'espressione legislativa «fatti  salvi  gli  effetti  dei
provvedimenti riabilitativi»,  contenuta  nell'art.  120  del  codice
della strada,  deve  essere  interpretata  in  senso  ampio,  fino  a
ricomprendervi  il  provvedimento  del  Tribunale   di   sorveglianza
autorizzativo dello svolgimento di attivita' lavorativa che  richieda
l'uso della patente, diversamente vi sarebbe  contraddizione  con  la
previsione che consente di disciplinare la sospensione della  patente
di guida in modo  da  non  ostacolare  il  lavoro  del  sottoposto  a
liberta' controllata (ex articoli 56 e 62 della legge n. 689/1981); 
        c) il provvedimento e' illegittimo perche' lesivo del diritto
al lavoro del deducente, titolare di una ditta. 
    Costituitosi in giudizio, il Ministero ha eccepito la  natura  di
atto  amministrativo  vincolato  della  revoca  della   patente   nei
confronti di coloro che sono o sono  stati  sottoposti  a  misure  di
sicurezza  e  che  una  diversa  interpretazione  delle  disposizioni
contenute nell'art 120 del codice della strada sarebbe  contra  legem
(richiamando  all'uopo  Corte  costituzionale,   n.   36/2016),   non
potendosi estendere quanto statuito dal giudice delle  leggi  per  la
diversa ipotesi di condanna per reati in materia di stupefacenti. 
    Nel corso  del  procedimento  il  ricorrente  ha  prodotto  copia
dell'ordinanza, depositata in data 9 maggio 2019, del  Magistrato  di
sorveglianza di Reggio Calabria con  la  quale  e'  stato  dichiarato
cessato  lo  stato   di   pericolosita'   sociale   di   F.   G.   e,
conseguentemente, revocata nei suoi confronti la misura di  sicurezza
della liberta' vigilata (applicata dal Magistrato di sorveglianza  di
Catanzaro in data 23 maggio 2018). 
    2. La presente controversia  ha  ad  oggetto  l'impugnazione  del
decreto prefettizio di revoca della patente di cui sopra,  emesso  in
ragione ed in seguito al decreto del Tribunale di Reggio Calabria  di
sottoposizione dell'istante alla misura di sicurezza  della  liberta'
vigilata per la durata di un anno. 
    Il prefetto ha fatto,  dunque,  applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'art. 120 del codice della strada, commi 1  e  2:  «Non
possono  conseguire  la  patente  di  guida,  delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza  e  coloro  che  sono  o  sono  stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure   di
prevenzione previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ad
eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio  1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli  73  e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1,  lettera  f) del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  309  del  1990  per  tutta  la  durata  dei  predetti
divieti... (Omissis) ... 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma 1,  lettera
a), del citato testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive  indicate  al
primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in  data
successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede  alla  revoca  della
patente di  guida.  La  revoca  non  puo'  essere  disposta  se  sono
trascorsi piu' di tre anni dalla data di applicazione delle misure di
prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1». 
    3. Come dedotto dalla parte resistente la  Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018, si e' pronunciata su altra
fattispecie    ricompresa    nella    norma    citata,     ravvisando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2,  nella  parte
in cui  dispone  che  il  prefetto  «provvede»  -  invece  che  «puo'
provvedere» - alla revoca della patente con riguardo  all'ipotesi  di
condanna per reati di cui agli articoli  73  e  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
    Occorre, dapprima, interrogarsi se la pronuncia richiamata  possa
applicarsi, in  via  estensiva  o  per  mezzo  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata, alle fattispecie relative  alle  misure
di sicurezza o di prevenzione, per come,  invero,  sostenuto  da  una
parte minoritaria della giurisprudenza  di  merito.  Ad  esempio,  di
recente, il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia
(Sezione Prima) con la decisione pubblicata  il  5  agosto  2019  (n.
01852/2019 REG.PROV.COLL), ha affermato che «Le argomentazioni  della
Corte costituzionale, anche  se  riferite  al  caso  specifico  della
condanna per reati  in  materia  di  stupefacenti,  sono  infatti  di
portata   generale,   potendo   essere   estese,    nell'ambito    di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, ad ogni  ipotesi  in
cui la revoca della patente sia correlata  all'avvenuta  applicazione
di una misura restrittiva, che sottenda valutazioni discrezionali. In
particolare, i principi posti dalla Corte risultano  riferibili  alla
revoca conseguente all'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  ai
sensi dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, poiche' queste
ultime implicano l'esercizio di  un  potere  discrezionale,  sia  con
riferimento ai presupposti, sia in relazione all'individuazione della
misura concretamente applicabile, secondo  la  disciplina  posta  dal
decreto legislativo n.  159/2011,  ed  in  passato,  della  legge  27
dicembre 1956, n. 1423». 
    Pur condividendo e richiamando gli argomenti esposti  a  sostegno
della lettura costituzionalmente orientata, reputa il Tribunale adito
che, a tale esito, nella presente fattispecie, non  possa  pervenirsi
in  via  interpretativa   poiche'   la   sentenza   n.   22/2018   ha
esplicitamente interessato, soltanto, l'ipotesi di revoca del  titolo
di guida a seguito di condanna per reati in materia  di  stupefacenti
(come pare  ribadire  la  Corte  costituzionale  nella  pronuncia  n.
80/2019),   approfondendo,   in   particolare,    il    profilo    di
irragionevolezza  della   disposizione   in   esame   rispetto   alla
discrezionalita' della parallela misura del «ritiro» della patente ex
art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. 
    4. Nel  solco  dell'esclusione  di  un'interpretazione  estensiva
della pronuncia d'incostituzionalita', si muove anche il Tribunale di
Lecco, con l'ordinanza n. 105 del 28 gennaio 2019,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 10 luglio 2019, con la quale ha  rimesso
alla Corte costituzionale la questione di  legittimita'  della  norma
sopra citata, nella parte in cui introduce un automatismo  di  revoca
della patente da  parte  dell'Autorita'  amministrativa  in  caso  di
applicazione di una misura di sicurezza (la cui Camera  di  consiglio
risulta, dal sito istituzionale, gia'  fissata  in  data  15  gennaio
2020).  Analoga  questione  di  costituzionalita'  e'   stata   anche
sollevata  con  ordinanza  del  Tribunale  amministrativo   regionale
Marche, sezione I, n. 519 del 24 luglio 2018, (reg. ordinanza n.  163
del 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2018, n.
46), per ragioni di diritto condivise e che sono  da  intendersi  qui
integralmente richiamate. 
    Tuttavia, stante la  dubbia  applicabilita'  dell'istituto  della
sospensione  necessaria,  previsto  dall'art.  295  del   codice   di
procedura civile, con riferimento  alle  pendenti  «controversie»  di
legittimita' costituzionale,  e'  necessario  ed  opportuno  vagliare
l'incidente di costituzionalita' ai sensi dell'art. 23 della legge  3
novembre  1953,  n.  87,  sia  pure  evidenziando  la   pendenza   di
accomunabili casi. 
    5. Quanto alla non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
incostituzionalita'   dell'art.   120   del codice   della    strada,
palesemente rilevante nel presente giudizio stante  il  richiamo  nel
decreto  prefettizio  alla  natura  vincolata   del   contenuto   del
provvedimento   (tanto   da   escludere   l'obbligo   di   comunicare
all'interessato  l'avvio  del  procedimento  ex  art.  7   legge   n.
241/1990), pare sufficiente aggiungere che, alla  luce  delle  stesse
considerazioni espresse dalla Corte costituzionale,  nell'ambito  del
comma 2 dell'art.  120  del codice  della  strada,  e'  irragionevole
ipotizzare la contemporanea presenza di un  potere  discrezionale  di
revoca, a fronte di condanne in  materia  di  stupefacenti  e  di  un
potere  vincolato,  a   fronte   dell'applicazione   di   misure   di
prevenzione. 
    Tanto le  condanne  indicate,  quanto  le  misure  in  questione,
sottendono  apprezzamenti  discrezionali  dell'autorita'  competente;
sicche' sarebbe priva di giustificazione una loro  ipotetica  diversa
incidenza sul potere di revoca, in un caso divenuto discrezionale  e,
nell'altro, vincolato. 
    L'automatismo  previsto  dall'art.   120,   in   raffronto   alla
discrezionalita' prevista per coloro che hanno  subito  una  condanna
per reati in materia di stupefacenti, pare porsi in contrasto  con  i
principi di eguaglianza, proporzionalita'  e  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione. 
    Con riferimento  alle  misure  di  sicurezza  l'esistenza  di  un
meccanismo automatico di revoca della  patente  appare  irragionevole
poiche' viene collegato, sempre e comunque, il  medesimo  effetto  ad
una varieta' di fattispecie non omogenee tra loro, che  presuppongono
differenti valutazioni di pericolosita' del soggetto. 
    Emerge,  inoltre,   l'ulteriore   profilo   di   irragionevolezza
dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, nella contraddizione
tra scopi e poteri esercitati  dalle  diverse  autorita'  (giudice  e
prefetto) di fronte alla medesima vicenda. 
    Il magistrato di sorveglianza esercita un  potere  discrezionale,
ai  sensi  degli  articoli  228  del  codice  penale  e   190   delle
disposizioni di attuazione del  codice  di  procedura  penale,  nello
stabilire le  prescrizioni  alle  quali  deve  attenersi  la  persona
sottoposta a liberta' vigilata. A  norma  dell'art.  228  del  codice
penale «la sorveglianza deve essere esercitata in modo da  agevolare,
mediante  il  lavoro,  il  riadattamento  della  persona  alla   vita
sociale». Analogo indirizzo si legge  nell'ultimo  comma  del  citato
art. 190 delle disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura
penale secondo cui «La vigilanza e' esercitata in modo da non rendere
difficoltosa alla persona che vi  e'  sottoposta  la  ricerca  di  un
lavoro  e  da   consentirle   di   attendervi   con   la   necessaria
tranquillita'». 
    Puo' ancora citarsi l'art. 62, comma 2, della legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale)  il  quale  prevede,  con
riferimento  alle  misure  della   liberta'   controllata   e   della
semidetenzione, che «quando il condannato svolge  un  lavoro  per  il
quale la patente di guida costituisce  indispensabile  requisito,  il
magistrato di sorveglianza puo' disciplinare la sospensione  in  modo
da non ostacolare il lavoro del condannato». 
    La norma che prevede, invece, un  potere  prefettizio  vincolato,
senza possibili deroghe  o  autorizzazioni  per  comprovate  esigenze
lavorative,  pone,  quindi,  ulteriori  dubbi,   non   manifestamente
infondati,  di  disparita'  di   trattamento,   sproporzionalita'   e
irragionevolezza in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    6. Ulteriore,  e  per  certi  versi  piu'  evidente,  profilo  di
irragionevolezza della disposizione in esame - rilevante nel presente
caso  -  e',  poi,   ravvisabile   nel   permanere   della   «revoca»
amministrativa, fino alla scadenza dei tre anni ex comma 3  dell'art.
120, allorquando sopravviene un  provvedimento  giurisdizionale  (nel
presente caso dell'Ufficio di sorveglianza che ha revocato la  misura
di sicurezza della liberta' vigilata) dichiarativo  della  cessazione
della pericolosita' sociale. 
    Vale ancora rilevare  che  mentre  la  durata  complessiva  delle
misure di sicurezza e'  variabile  in  relazione  alla  pericolosita'
sociale del destinatario, ferma restando la loro  durata  minima,  la
revoca  della  patente  di  guida  ha  una   durata   predeterminata,
desumibile dal comma 3 dell'art. 120  del  codice  della  strada  che
finisce per prescindere - una volta revocato  il  titolo  abilitativo
alla guida secondo l'automatismo gia' descritto - da ogni valutazione
sulla pericolosita' sociale del destinatario. 
    Non pare equivocabile, difatti, che con l'espressione di  cui  al
comma 3 dell'art. 120, il legislatore abbia inteso significare che il
destinatario del provvedimento di revoca puo' riottenere  la  patente
solo dopo che siano «trascorsi almeno tre anni» dalla cessazione  del
relativo status (v. Consiglio di Stato, sentenza n.  1712/2016).  Una
tale lettura si basa sul testo del comma 1 (per il quale per tutta la
durata della misura  il  sottoposto  alla  misura  di  prevenzione  o
sicurezza non puo' avere la patente di guida) e  del  comma  3  (che,
altrimenti, rimarrebbe privo di significato nel caso di emanazione di
una misura di prevenzione o di sicurezza avente durata inferiore  e/o
successivamente revocata). 
    La mancata previsione del  potere/dovere  in  capo  all'autorita'
prefettizia di riesaminare o rivalutare  il  provvedimento  adottato,
cosi' trasformandolo in sanzione amministrativa, appare irragionevole
e sproporzionata, in violazione degli articoli 3  e  27  della  Carta
costituzionale. 
    Per le ragioni che precedono non  puo'  dichiararsi  «cessata  la
materia del contendere», come richiesto dal ricorrente sulla base del
sopravvenuto provvedimento di revoca della misura  di  sicurezza,  ma
deve sollevarsi l'incidente di costituzionalita' nei termini  di  cui
in dispositivo. 
    7. Non essendo consentito al  giudice  di  merito  estendere  gli
effetti  di  una  precedente  sentenza  della  Corte   costituzionale
(sentenza n. 22 del 2018)  a  fattispecie  analoghe  e  rimanendo  la
revoca della patente di guida a seguito della irrogazione  di  misure
di prevenzione, espressione di attivita' vincolata  (cfr.  Cassazione
sezioni unite 14 maggio 2014, n. 10406/14, TAR Lazio, Roma, I-ter, 17
gennaio  2018,   n.   548,   con   conseguente   affermazione   della
giurisdizione del  giudice  ordinario),  e'  precluso  l'esame  delle
argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza  cautelare  svolta  in
seno  al  giudizio  di  merito,  a  prescindere  dalla  sua   rituale
proposizione e dalla sua generica formulazione. 
    Allo stato e nelle more della decisione dei riferiti incidenti di
costituzionalita', difatti, non puo' dirsi sussistere  il  cosiddetto
fumus della pretesa azionata sul solo presupposto della non manifesta
infondatezza  del  dubbio  di   legittimita'   costituzionale   della
disciplina  applicabile  alla  controversia   (sull'argomento,   cfr.
Cassazione, Sezione L, sentenza  n.  13415  del  12  dicembre  1991),
dovendo  restare  il  sindacato  di  costituzionalita'  attributo  al
giudice  delle  leggi  anche  quando  e'  finalizzato   alla   tutela
incidentale e di urgenza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Reggio Calabria: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  nella  parte
in cui  dispone  che  il  prefetto  «provvede»  -  invece  che  «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza e,  per
contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte  in
cui  prevede,  al  comma  3,  che  «La   persona   destinataria   del
provvedimento di revoca non puo'  conseguire  una  nuova  patente  di
guida prima che siano decorsi almeno tre anni» anche nel caso in  cui
sopravvenga, prima dello  scadere  dei  tre  anni,  un  provvedimento
giurisdizionale  dichiarativo  della  cessazione   dello   stato   di
pericolosita' del medesimo soggetto; 
        b) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        c) dispone che, a cura della Cancelleria  del  tribunale,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Reggio Calabria, 12 novembre 2019 
 
                         Il Giudice: Delfino