N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2019
Ordinanza del 2 dicembre 2019 del G.I.P. del Tribunale di Tivoli sull'istanza proposta da B. K.. Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari - Omessa previsione di un regime intertemporale. - Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), art. 6, comma 1, lettera b) [recte: art. 1, comma 6, lettera b)], modificativo dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta').(GU n.10 del 4-3-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI Ufficio del giudice per le indagini preliminari Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Sabina Lencioni, Letta l'istanza con cui il difensore di B. K., nato in il..., ha invocato, in relazione all'ordine di esecuzione emesso dalla locale Procura della Repubblica in data 26 marzo 2019, la sospensione del medesimo provvedimento, ovvero che si procedesse a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9 codice di procedura penale, come integrato dall'art. 4-bis, legge n. 354/75 modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) legge n. 3/2019, per contrasto con i parametri degli articoli 3, 24, 27, 11 e 117 della Costituzione; All'esito della Camera di consiglio; Preso atto che il PM ha espresso parere negativo. Osserva In via preliminare, si rileva l'assoluta inammissibilita' del ricorso depositato il 4 novembre 2019 dalla Difesa di B. K., con il quale si lamenta l'erroneita' del calcolo della sanzione di cui alla sentenza di patteggiamento resa da questo Gup il 16 gennaio 2019 (divenuta esecutiva il 2 febbraio 2019 e con la quale e' stata applicata all'imputato la pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all'art. 322, comma 2 del codice penale e 73 commi 1 e 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90), trattandosi, evidentemente, di doglianze che la parte avrebbe dovuto avanzare in sede di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Con il ricorso depositato il 30 maggio 2019, il condannato lamenta, invece, il fatto che l'ordine di esecuzione n. 69/2019 emesso dalla Procura della Repubblica di Tivoli in relazione alla citata sentenza di patteggiamento del 16 gennaio 2019, avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale, stante l'illegittimita' dell'applicazione retroattiva della legge n. 3/2019, in violazione dell'art. 2 codice penale, - che ha ampliato il novero delle fattispecie criminose rientranti nella clausola di cui all'art. 4-bis legge n. 354/1975, ostativa alla concessione dei benefici indicati dal comma 1 della norma, attraendo nel suo campo di applicazione numerosi reati contro lo pubblica amministrazione, tra cui quello di cui all'art. 322 codice penale -. In particolare, tenuto conto che la legge n. 3/2019 e' entrata in vigore il 31 gennaio 2019 (dunque successivamente al provvedimento in forza della quale e' stato emesso l'ordine di carcerazione impugnato); la Difesa pone un problema di successione nel tempo di leggi, in realta' insussistente, attesa la certa natura processuale delle norme previste dalla legge n. 354/1975, come tali sottoposte al principio del «tempus regit actum», (cfr., ex multis, Cass. n. 11580/2013), circostanza che impone, il rigetto dell'istanza avanzata in via principale nell'interesse di B. K. di sospensione tout court del provvedimento adottato dalla «Procura della Repubblica di Tivoli il 26 marzo 2019, specie ove si consideri che la sentenza emessa da questo Gup il 16 gennaio 2019 e' divenuta esecutiva il 2 febbraio 2019, dunque successivamente all'entrata in vigore della legge n. 3/2019. Ritiene, al contrario, questo decidente, che lo questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sia degna di rilievo e non affetta da manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, integrato dall'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nella parte in cui ampliando il novero dei reati cd «ostativi», ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975, includendovi i reati contro lo pubblica amministrazione, ha mancato di prevedere un regime intertemporale. Soccorre, in merito, la recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 12541 del 14 marzo 2019 che, pronunciandosi su caso simile a quello che occupa e vagliando identica questione di costituzionalita' in riferimento alla norma sopra citata, ha sancito che «l'omessa previsione di una disciplina transitoria circa l'applicabilita' della disposizione (come novellata) possa suscitare fondati dubbi di incostituzionalita' in relazione ai riverberi processuali sull'ordine d'esecuzione, in quanto non piu' suscettibile di sospensione in forza della previsione dell'art. 656, comma 9, c.p.p. Va difatti considerato come, secondo il disposto della lettera a) del comma 9 dell'art. 656, la sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni (...omissis...) per il termine di trenta giorni al fine di consentire al condannato in stato di liberta' di avanzare istanza di concessione di una delle misure alternative previste dalla legge n. 354/1975 - sospensione prevista dal comma 5 dello stesso articolo - non possa essere disposta nei confronti del condannato per i delitti di cui al citato art. 4-bis. (Omissis). D'altra parte non e' revocabile in dubbio che nella piu' recente giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali, i concetti di illecito penale e di pena abbiano assunto una connotazione «antiformalistica» e «sostanzialista» privilegiandosi alla qualificazione formale data dall'ordinamento, la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonche' alle modalita' di esecuzione della sanzione o della misura imposta. Significativa, in tal senso, e' la pronuncia resa nel caso Del Rio Prada contro Spagna (del 21 ottobre 2013), la' dove la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel ravvisare una violazione dell'art. 7 della Convenzione, ha riconosciuto rilevanza anche al mutamento giurisprudenziale in tema di un istituto riportabile alla liberazione anticipata prevista dal nostro ordinamento, in quanto suscettibile, di portare effetti peggiorativi, giungendo dunque ad affermare che, ai fini del rispetto del principio dell'affidamento del consociato circa la prevedibilita' della sanzione penale, occorre avere riguardo non solo alla pena irrogata, ma anche alla sua esecuzione (omissis). Alla luce di tale approdo della giurisprudenza di Strasburgo, non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale, l'avere il legislatore cambiato «le carte in tavola» senza prevedere alcuna norma transitoria, presenti tratti di dubbia conformita' con l'art. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e, quindi, con l'art. 117 della Costituzione, la' dove si traduce nel passaggio - a sorpresa e dunque non prevedibile - da una sanzione patteggiata «senza assaggio di pena» ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il gia' rilevato operare del combinato disposto degli articoli 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale e 4-bis ord.penit. D'altronde, in precedenza, il legislatore aveva adottato disposizioni transitorie finalizzate a temperare il principio di immediata applicazione delle modifiche dell'art. 4-bis ord.penit., quali quelle contenute nell'art. 4 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, e nell'art. 4 comma 1, legge 23 dicembre 2002, n. 279 (che inseriva i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 codice penale nell'art. 4-bis cit.), limitandone l'applicabilita' ai soli reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. Nella suddetta pronuncia la Corte evidenziava come i delineati profili di incostituzionalita' non attenessero, tuttavia, alla sentenza di patteggiamento oggetto del ricorso proposto dal ricorrente, ma piuttosto all'esecuzione della pena applicata con il medesimo provvedimento, dunque non rilevante ai fini della decisione, «potendo se del caso essere riproposta in sede di incidente d'esecuzione». Per mera completezza - trattandosi evidentemente di valutazioni estranee alla competenza del giudice dell'esecuzione - , si evidenzia come piu' recentemente, con ordinanza del 18 giugno 2019, il Supremo Collegio - decidendo su ricorso avverso l'ordinanza dell'8 marzo 2019 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti del condannato per la durata di trenta giorni - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B della legge n. 3/2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario il delitto di peculato, di cui all'art. 314 comma primo codice penale, siccome non connotato dall'accentuata pericolosita' dell'autore, cui appartengono, al contrario, le fattispecie di reato cd «ostative». Tali considerazioni valgono, a parere di chi scrive, a costituire ulteriore fondamento della questione oggi sollevata, essendo evidente che la diversa «natura» dei reati contro lo PA rendeva davvero poco prevedibile il loro inserimento all'interno dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, imponendo la previsione di una disciplina transitoria, in conformita' ai principi costituzionali sanciti negli articoli 3, 24, 25, 27, 111 e 117 della Carta costituzionale.
P.Q.M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, ampliando il novero dei reati cd «ostativi», ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975, includendovi i reati contro la pubblica amministrazione, ha mancato di prevedere un regime intertemporale, perche' in contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 27, 111, 117 della Costituzione (quest'ultimo integrato dal parametro di cui all'art. 7 CEDU) e, per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notifica del provvedimento alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tivoli, 29 novembre 2019 Il Giudice: Lencioni