N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2019

Ordinanza del 2 dicembre 2019 del  G.I.P.  del  Tribunale  di  Tivoli
sull'istanza proposta da B. K.. 
 
Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis, comma 1,  della
  legge n. 354 del 1975 - Inserimento di determinati reati contro  la
  pubblica amministrazione tra i reati ostativi alla  concessione  di
  alcuni benefici penitenziari  -  Omessa  previsione  di  un  regime
  intertemporale. 
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3  (Misure  per  il  contrasto  dei  reati
  contro  la  pubblica  amministrazione,  nonche'   in   materia   di
  prescrizione del reato e in materia di trasparenza  dei  partiti  e
  movimenti politici), art. 6, comma 1, lettera b)  [recte:  art.  1,
  comma 6, lettera b)], modificativo dell'art. 4-bis, comma 1,  della
  legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'). 
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI 
           Ufficio del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Sabina Lencioni, 
    Letta l'istanza con cui il difensore di B. K., nato in il...,  ha
invocato, in relazione all'ordine di esecuzione emesso  dalla  locale
Procura della Repubblica in data 26 marzo 2019,  la  sospensione  del
medesimo  provvedimento,  ovvero  che  si  procedesse   a   sollevare
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  656,  comma  9
codice di procedura penale, come integrato dall'art. 4-bis, legge  n.
354/75 modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) legge  n.  3/2019,
per contrasto con i parametri degli articoli 3,  24,  27,  11  e  117
della Costituzione; 
    All'esito della Camera di consiglio; 
    Preso atto che il PM ha espresso parere negativo. 
 
                               Osserva 
 
    In via preliminare, si  rileva  l'assoluta  inammissibilita'  del
ricorso depositato il 4 novembre 2019 dalla Difesa di B. K.,  con  il
quale si lamenta l'erroneita' del calcolo della sanzione di cui  alla
sentenza di patteggiamento resa da questo  Gup  il  16  gennaio  2019
(divenuta esecutiva il 2 febbraio  2019  e  con  la  quale  e'  stata
applicata all'imputato la pena di anni tre di reclusione per i  reati
di cui all'art. 322, comma 2 del codice penale  e  73  commi  1  e  4
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  309/90),  trattandosi,
evidentemente, di doglianze che la parte avrebbe dovuto  avanzare  in
sede di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. 
    Con il ricorso  depositato  il  30  maggio  2019,  il  condannato
lamenta, invece, il fatto  che  l'ordine  di  esecuzione  n.  69/2019
emesso dalla Procura della Repubblica di  Tivoli  in  relazione  alla
citata sentenza di patteggiamento del 16 gennaio 2019, avrebbe dovuto
essere sospeso ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale,
stante l'illegittimita' dell'applicazione retroattiva della legge  n.
3/2019, in violazione dell'art. 2 codice penale, - che ha ampliato il
novero delle fattispecie criminose rientranti nella clausola  di  cui
all'art. 4-bis legge  n.  354/1975,  ostativa  alla  concessione  dei
benefici indicati dal comma 1 della norma, attraendo nel suo campo di
applicazione numerosi reati contro lo pubblica  amministrazione,  tra
cui quello di cui all'art. 322 codice penale -. 
    In particolare, tenuto conto che la legge n. 3/2019 e' entrata in
vigore il 31 gennaio 2019 (dunque successivamente al provvedimento in
forza  della  quale  e'  stato  emesso   l'ordine   di   carcerazione
impugnato); la Difesa pone un problema di successione  nel  tempo  di
leggi, in realta' insussistente, attesa la certa  natura  processuale
delle norme previste dalla legge n. 354/1975, come tali sottoposte al
principio del «tempus  regit  actum»,  (cfr.,  ex  multis,  Cass.  n.
11580/2013), circostanza che impone, il rigetto dell'istanza avanzata
in via principale nell'interesse di B. K. di sospensione  tout  court
del provvedimento adottato dalla «Procura della Repubblica di  Tivoli
il 26 marzo 2019, specie ove si consideri che la sentenza  emessa  da
questo Gup il 16 gennaio 2019 e' divenuta  esecutiva  il  2  febbraio
2019, dunque successivamente all'entrata in  vigore  della  legge  n.
3/2019. 
    Ritiene, al contrario, questo  decidente,  che  lo  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,  lettera  b)  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3 sia degna di  rilievo  e  non  affetta  da
manifesta   infondatezza,   in   riferimento   all'art.   117   della
Costituzione,  integrato  dall'art.  7  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
nella parte in cui ampliando il novero dei reati  cd  «ostativi»,  ai
sensi dell'art. 4-bis legge n. 354/1975, includendovi i reati  contro
lo pubblica  amministrazione,  ha  mancato  di  prevedere  un  regime
intertemporale. 
    Soccorre, in merito, la  recentissima  sentenza  della  Corte  di
cassazione n. 12541 del 14 marzo 2019  che,  pronunciandosi  su  caso
simile  a  quello  che  occupa  e  vagliando  identica  questione  di
costituzionalita' in riferimento alla norma sopra citata, ha  sancito
che  «l'omessa  previsione  di  una  disciplina   transitoria   circa
l'applicabilita' della disposizione (come novellata) possa  suscitare
fondati  dubbi  di  incostituzionalita'  in  relazione  ai  riverberi
processuali sull'ordine d'esecuzione, in quanto non piu' suscettibile
di sospensione in forza della  previsione  dell'art.  656,  comma  9,
c.p.p. 
    Va difatti considerato come, secondo il disposto della lettera a)
del comma 9 dell'art. 656, la sospensione dell'ordine  di  esecuzione
della sentenza di condanna ad una  pena  detentiva  non  superiore  a
quattro anni (...omissis...) per il termine di trenta giorni al  fine
di consentire al condannato in stato di liberta' di avanzare  istanza
di concessione di una delle misure alternative previste  dalla  legge
n. 354/1975 - sospensione prevista dal comma 5 dello stesso  articolo
- non possa essere  disposta  nei  confronti  del  condannato  per  i
delitti di cui al citato art. 4-bis. (Omissis). D'altra parte non  e'
revocabile in dubbio che  nella  piu'  recente  giurisprudenza  della
Corte europea per i diritti dell'uomo,  ai  fini  del  riconoscimento
delle garanzie convenzionali, i concetti di illecito penale e di pena
abbiano    assunto    una    connotazione    «antiformalistica»     e
«sostanzialista» privilegiandosi  alla  qualificazione  formale  data
dall'ordinamento, la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli
effetti nonche' alle modalita' di esecuzione della sanzione  o  della
misura imposta. 
    Significativa, in tal senso, e' la pronuncia resa  nel  caso  Del
Rio Prada contro Spagna (del 21 ottobre 2013),  la'  dove  la  Grande
Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel  ravvisare  una
violazione dell'art. 7 della Convenzione, ha  riconosciuto  rilevanza
anche  al  mutamento  giurisprudenziale  in  tema  di   un   istituto
riportabile  alla  liberazione   anticipata   prevista   dal   nostro
ordinamento, in quanto suscettibile, di portare effetti peggiorativi,
giungendo dunque ad affermare che, ai fini del rispetto del principio
dell'affidamento  del  consociato  circa  la   prevedibilita'   della
sanzione penale, occorre avere riguardo non solo alla pena  irrogata,
ma anche alla sua esecuzione (omissis). Alla  luce  di  tale  approdo
della  giurisprudenza  di  Strasburgo,  non  parrebbe  manifestamente
infondata la prospettazione difensiva secondo la  quale,  l'avere  il
legislatore cambiato «le carte  in  tavola»  senza  prevedere  alcuna
norma transitoria, presenti tratti di dubbia conformita' con l'art. 7
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e, quindi, con l'art. 117  della  Costituzione,
la' dove  si  traduce  nel  passaggio  -  a  sorpresa  e  dunque  non
prevedibile - da una sanzione patteggiata «senza assaggio di pena» ad
una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il  gia'  rilevato
operare del combinato disposto degli articoli 656, comma  9,  lettera
a) del codice di procedura penale e 4-bis ord.penit. 
    D'altronde,  in  precedenza,  il   legislatore   aveva   adottato
disposizioni transitorie finalizzate  a  temperare  il  principio  di
immediata applicazione delle modifiche  dell'art.  4-bis  ord.penit.,
quali quelle contenute nell'art. 4 decreto-legge 13 maggio  1991,  n.
152, e nell'art. 4 comma 1, legge  23  dicembre  2002,  n.  279  (che
inseriva i reati di cui agli articoli 600, 601 e  602  codice  penale
nell'art. 4-bis cit.), limitandone  l'applicabilita'  ai  soli  reati
commessi successivamente all'entrata in vigore della legge. 
    Nella suddetta pronuncia la Corte evidenziava  come  i  delineati
profili  di  incostituzionalita'  non  attenessero,  tuttavia,   alla
sentenza  di  patteggiamento  oggetto  del   ricorso   proposto   dal
ricorrente, ma piuttosto all'esecuzione della pena applicata  con  il
medesimo provvedimento, dunque non rilevante ai fini della decisione,
«potendo  se  del  caso  essere  riproposta  in  sede  di   incidente
d'esecuzione». 
    Per mera completezza - trattandosi evidentemente  di  valutazioni
estranee alla competenza del giudice dell'esecuzione - , si evidenzia
come piu' recentemente, con ordinanza del 18 giugno 2019, il  Supremo
Collegio - decidendo su ricorso avverso l'ordinanza dell'8 marzo 2019
con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como,
sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, aveva  dichiarato  la
temporanea  inefficacia  dell'ordine  di  carcerazione   emesso   nei
confronti del  condannato  per  la  durata  di  trenta  giorni  -  ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
6, lettera B della legge n. 3/2019,  nella  parte  in  cui  inserisce
all'art. 4-bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario il delitto  di
peculato, di cui all'art. 314 comma primo codice penale, siccome  non
connotato    dall'accentuata    pericolosita'    dell'autore,     cui
appartengono, al contrario, le fattispecie di reato cd «ostative». 
    Tali considerazioni valgono, a parere di chi scrive, a costituire
ulteriore fondamento della questione oggi sollevata, essendo evidente
che la diversa «natura» dei reati contro lo PA rendeva  davvero  poco
prevedibile  il  loro   inserimento   all'interno   dell'art.   4-bis
dell'ordinamento  penitenziario,  imponendo  la  previsione  di   una
disciplina transitoria, in  conformita'  ai  principi  costituzionali
sanciti negli  articoli  3,  24,  25,  27,  111  e  117  della  Carta
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge 9
gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, ampliando il novero dei reati
cd  «ostativi»,  ai  sensi  dell'art.  4-bis   legge   n.   354/1975,
includendovi i reati contro la pubblica amministrazione,  ha  mancato
di prevedere un regime intertemporale, perche' in contrasto  con  gli
articoli 3, 24, 25, 27, 111,  117  della  Costituzione  (quest'ultimo
integrato dal parametro di cui all'art. 7  CEDU)  e,  per  l'effetto,
dispone   l'immediata   trasmissione   degli    atti    alla    Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Manda alla cancelleria per la  notifica  del  provvedimento  alle
parti,  al  pubblico  ministero,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Tivoli, 29 novembre 2019 
 
                        Il Giudice: Lencioni