MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2020 

Integrazioni al decreto del 19 luglio 2006, cosi' come modificato dal
decreto 27 giugno 2007,  con  il  quale  sono  state  determinate  le
modalita' di erogazione dei  contributi  a  favore  degli  eredi  dei
marittimi deceduti previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge
11 marzo 2006, n. 81. (20A01394) 
(GU n.56 del 5-3-2020)

 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Modernizzazione  del  settore
della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,  legge
7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  153  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  7
marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Ulteriori disposizioni per la
modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per  il
potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca  marittima,
a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  recante  «Interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di fiscalita'  d'impresa»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 1-bis,  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge11
marzo 2006, n. 81, che autorizza  la  costituzione  di  un  fondo  di
assistenza   per   le   famiglie   dei   pescatori   destinato   alla
corresponsione  di  contributi  agli  eredi  dei  deceduti  in   mare
prevedendo, altresi', la possibilita' di erogare un  contributo  agli
eredi di ciascun deceduto in mare fino alla misura  massima  di  euro
50.000,00; 
  Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2006 con il quale  sono
state  determinate  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  contributi
previsti dal medesimo art.  5,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
marzo 2006, n. 81; 
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2007, recante «Integrazioni
al decreto del 19 luglio 2006, con il quale sono state determinate le
modalita' di erogazione dei  contributi  a  favore  degli  eredi  dei
marittimi deceduti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della legge  11
marzo 2006, n. 81»; 
  Considerato che l'art. 3 del decreto  ministeriale  del  19  luglio
2006, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007 prevede
che sia l'IPSEMA a provvedere all'erogazione del contributo a  favore
dei  soggetti  individuati  che  presentino  istanza  alla  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; 
  Considerato che l'art. 7, commi 1 e 4 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122 ha sancito la soppressione dell'IPSEMA e  l'attribuzione
all'INAIL  delle  relative   funzioni   e   attivita',   nonche'   il
trasferimento delle risorse strumentali umane e finanziarie; 
  Considerato che,  a  seguito  della  soppressione  dell'IPSEMA,  la
Direzione generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  ha
gestito le risorse assegnate al «Fondo di assistenza per le  famiglie
dei marittimi  deceduti»  impegnando  e  liquidando  annualita'  dopo
annualita', tutte le richieste di contributo pervenute a favore degli
eredi dei pescatori deceduti in servizio; 
  Ritenuto opportuno individuare espressamente la Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura quale  soggetto  incaricato
dell'erogazione del suddetto contributo, procedendo ad  una  modifica
dell'art. 3  del  decreto  ministeriale  del  19  luglio  2006,  come
modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  19  luglio  2006,  come
modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007, e' sostituito dal
seguente: 
  «1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
procede all'erogazione del contributo a  favore  dei  soggetti  dalla
stessa individuati, ai sensi del presente decreto, nei  limiti  delle
risorse disponibili. 
  2. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
procede all'erogazione del contributo in  base  alle  quote  indicate
nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 giugno 2007». 
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione   dei
competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova