DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2020 

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei  Comuni  di
Lipari, di Santa Marina Salina e di Malfa dell'arcipelago delle isole
Eolie, in Provincia di Messina,  a  seguito  delle  forti  mareggiate
verificatesi nel mese di dicembre 2019. (20A01447) 
(GU n.61 del 9-3-2020)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 28 febbraio 2020 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  citato  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia; 
  Considerato che nel mese di dicembre 2019 il territorio dei  Comuni
di Lipari e di Santa Marina Salina dell'arcipelago delle isole Eolie,
in Provincia di Messina, e' stato interessato da forti mareggiate che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone; 
  Considerato, altresi', che i  summenzionati  eventi  hanno  causato
significativi  danneggiamenti  alle  strutture   di   approdo,   alle
infrastrutture viarie, nonche' danni ad edifici pubblici e privati; 
  Viste le note della Regione Siciliana del 9 e del 27 gennaio 2020; 
  Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel  giorno  8  gennaio
2020 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme  ai
tecnici della Regione Siciliana; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie  per  far  fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  nella  misura
determinata  all'esito  della  valutazione   dell'effettivo   impatto
effettuata congiuntamente dal Dipartimento  della  protezione  civile
sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed  in  raccordo
con la Regione Siciliana; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art.  24,  comma  1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018,  per  la  dichiarazione
dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1,
del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'  dichiarato,
per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo  stato  di  emergenza
nel territorio dei Comuni di Lipari e di Santa  Marina  Salina  e  di
Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie, in Provincia di  Messina,  a
seguito delle forti mareggiate  verificatesi  nel  mese  di  dicembre
2019. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere  a)
e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
3. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 2.100.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 febbraio 2020 
 
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