PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
646). (20A01535) 
(GU n.61 del 9-3-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e  645  del  8  marzo
2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
8 marzo 2020; 
  Visti  gli  esiti  della  riunione  del  Comitato  operativo  della
protezione civile in data 8 marzo 2020; 
  Considerato di dover garantire uniformita' applicativa  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data  8  marzo
2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome in data 8 marzo 2020; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  8  marzo  2020  si
applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato  nel
medesimo decreto. E' esclusa  ogni  applicabilita'  della  misura  al
transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e  per
le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1,  comma  1,
lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il
territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessita' o per motivi
di salute, nonche' lo svolgimento delle conseguenti attivita'. 
  2. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020  non   prevede   limitazioni
all'attivita' degli uffici pubblici, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  3. Le regioni con  propri  provvedimenti  danno  applicazione  alle
disposizioni di cui alla presente ordinanza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli