COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 novembre 2019 

Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli  edifici
scolastici  derivanti  dal  definanziamento  degli   interventi   del
programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, 143 del  2006  e
17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del  2010
e n. 6 del 2012. (Delibera n. 70/2019). (20A01523) 
(GU n.63 del 10-3-2020)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 gennaio  1996,  n.  23  e,  in  particolare,  gli
articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica; 
  Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono  istituiti,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministero   delle
attivita'  produttive,  i   Fondi   per   le   aree   sottoutilizzate
(coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse  di  cui
alla legge n. 208 del 1998 e al Fondo istituito dall'art.  19,  comma
5, del decreto legislativo n. 96 del 1993), nei quali si concentra  e
si  da'  unita'  programmatica  e   finanziaria   all'insieme   degli
interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che,  in  attuazione
dell'art.  119,  comma  5,  della  Costituzione,  sono   rivolti   al
riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; 
  Visto l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289 del 2002,  che
prevede, nell'ambito del programma delle  infrastrutture  strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione  -  da
parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  -
di un «Piano straordinario per la messa in  sicurezza  degli  edifici
scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle  zone
soggette a rischio sismico, disponendo  la  sottoposizione  di  detto
Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza unificata; 
  Visto l'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»,  il  quale  istituisce  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a
decorrere dall'anno 2009, un  fondo  per  il  finanziamento,  in  via
prioritaria, di interventi finalizzati al  potenziamento  della  rete
infrastrutturale di  livello  nazionale,  ivi  comprese  le  reti  di
telecomunicazione e quelle energetiche, di  cui  e'  riconosciuta  la
valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione  del
Paese; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e, in particolare, l'art. 18, il quale in considerazione  della
eccezionale  crisi  economica  internazionale  e  della   conseguente
necessita'  della  riprogrammazione   nell'utilizzo   delle   risorse
disponibili, fermi  i  criteri  di  ripartizione  territoriale  e  le
competenze regionali, nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133 del 2008,  dispone  che  il
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti
in sede europea,  assegni,  fra  l'altro,  una  quota  delle  risorse
nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS)  al  Fondo
infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del  citato  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, anche per la messa in sicurezza delle scuole,
per le opere di risanamento ambientale,  per  l'edilizia  carceraria,
per le infrastrutture museali  ed  archeologiche,  per  l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare l'art.  1,  comma
165, il quale prevede che «Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici
scolastici finanziati ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,  con  le  delibere
del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 102
del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e
n. 143 del 17 novembre 2006, di approvazione  del  secondo  programma
stralcio, come rimodulati dalla  delibera  del  CIPE  n.  17  del  21
febbraio 2008, e'  consentito  agli  enti  beneficiari...  l'utilizzo
delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la  realizzazione  di
altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche  sugli
stessi  edifici  e  nel   rispetto   del   limite   complessivo   del
finanziamento gia' autorizzato»  e  che  il  medesimo  comma  prevede
inoltre che «Le somme, gia' disponibili o che si rendano  disponibili
a seguito dei definanziamenti, relative a interventi  non  avviati  e
per  i  quali  non  siano  stati  assunti   obblighi   giuridicamente
vincolanti, anche  giacenti  presso  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., sono destinate dal CIPE alle medesime  finalita'  di
edilizia  scolastica  in  favore   di   interventi   compresi   nella
programmazione delle medesime regioni i cui  territori  sono  oggetto
dei  definanziamenti,  secondo  modalita'  individuate  dallo  stesso
Comitato entro il 31 dicembre 2019»,  termine  cosi'  modificato  dal
decreto-legge 25 luglio 2018, n 91; 
  Viste le delibere del CIPE 20 dicembre  2004,  n.  102,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2005, 17 novembre 2006,  n.  143,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  2007  e  21  febbraio
2008, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2009; 
  Viste le delibere del CIPE 13 maggio 2010, n. 32  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 2010, 20 gennaio 2012, n. 6, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2012 con le quali questo  Comitato
ha destinato rispettivamente 358 milioni e 259  milioni  al  primo  e
secondo programma straordinario di interventi urgenti sul  patrimonio
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla  prevenzione  e
riduzione del rischio connesso alla  vulnerabilita'  degli  elementi,
anche non strutturali, degli edifici scolastici; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  2019,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica»; 
  Vista la nota 31 ottobre 2019, n. 41987, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)  ha  chiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno della  prima  riunione  utile  del  CIPE  della
proposta di «programmazione delle risorse per la messa  in  sicurezza
degli  edifici  scolastici  derivanti   dal   definanziamento   degli
interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102  del  2004,
n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere
CIPE n. 32 del 2010 e  n.  6  del  2012»,  trasmettendo  la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 21 novembre 2019, n. 15043, con la quale  il  MIT  ha
trasmesso la relazione istruttoria aggiornata relativamente  ai  dati
aggiornati e i decreti di impegno delle risorse disponibili; 
  Preso  atto  dell'attivita'  istruttoria  svolta  dal  MIT,  ed  in
particolare che: 
    1) a norma dell'art. 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, e
successive  modificazioni,  e'  prevista  la  riprogrammazione  delle
risorse, in capo al MIT, che si rendano  disponibili  a  seguito  del
definanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli  edifici
scolastici, finanziati con le delibere del CIPE, non avviati, e per i
quali non sono stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti; 
    2) le predette risorse, con esclusione di quelle che risulteranno
in perenzione amministrativa  al  31  dicembre  2019,  devono  essere
destinate, ai sensi della citata normativa, alle  medesime  finalita'
di edilizia scolastica in  favore  degli  interventi  compresi  nella
programmazione delle medesime regioni i cui  territori  sono  oggetto
dei definanziamenti; 
    3) il definanziamento riguarda interventi non eseguiti per  circa
129 milioni di euro a favore di programmi per la messa  in  sicurezza
degli edifici scolastici, introdotti dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289 e dalle delibere del CIPE n. 102 del 2004, n. 143 del 2006, n. 17
del 2008, n. 32 del  2010  e  n.  6  del  2012,  cosi'  come  risulta
dall'elenco degli interventi  definanziati  pubblicato  nel  mese  di
luglio 2019 sul  sito  istituzionale  della  Direzione  generale  per
l'edilizia statale e gli  interventi  speciali  del  MIT,  mentre  le
risorse effettivamente disponibili per la nuova  programmazione  sono
quantificate in euro 48,4 milioni circa, ripartiti tra le regioni; 
    4) la ricognizione dello stato  di  attuazione  degli  interventi
finanziati ha dato i seguenti esiti: 
      4.1 nell'ambito del «Piano straordinario di messa in  sicurezza
degli edifici scolastici» di cui all'art. 80, comma 21,  della  legge
n. 289 del 2002, finanziato dalle delibere CIPE n. 102 del  2004,  n.
143  del  2006  e  n.  17  del  2008,  sono  oggetto  di  revoca  del
finanziamento n.  146  interventi,  per  un  importo  complessivo  di
46.441.053,99 euro, di cui  17.481.940,38  euro  disponibili  per  la
riprogrammazione; 
      4.2 nell'ambito del «Piano straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico», finanziato dalle delibere CIPE n.
32 del 2010 e n. 6 del 2012, sono oggetto di revoca di  finanziamento
n. 594 interventi, per un importo complessivo di 83.101.900 euro,  di
cui 30.889.062,00 euro  disponibili  per  la  riprogrammazione.  Tale
importo, secondo quanto precisato nell'istruttoria, corrisponde  alle
anticipazioni erogate agli enti beneficiari, i  cui  interventi  sono
oggetto di definanziamento; 
    5) le risorse disponibili, per un totale di  48.371.002,38  euro,
sono cosi' ripartiti per regione: 
 
     ===========================================================
     |           Regione           |     Importo (in euro)     |
     +=============================+===========================+
     |Campania                     |              15.783.744,92|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sicilia                      |               9.172.582,68|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Calabria                     |               5.193.990,41|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Puglia                       |               5.042.008,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Sardegna                     |               4.285.657,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Abruzzo                      |               1.794.211,94|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lazio                        |               1.697.218,67|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Emilia-Romagna               |               1.273.291,01|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Friuli-Venezia Giulia        |                 926.676,58|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Toscana                      |                 910.995,63|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Veneto                       |                 750.707,14|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Liguria                      |                 403.303,47|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Basilicata                   |                 355.424,93|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Lombardia                    |                 261.000,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Molise                       |                 190.340,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Marche                       |                 125.100,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Piemonte                     |                 108.000,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Umbria                       |                  96.750,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |Totale                       |              48.371.002,38|
     +-----------------------------+---------------------------+
 
  Considerato che, come osservato dal MIT, tali risorse,  oggetto  di
definanziamento e resesi disponibili per la nuova programmazione, non
costituiscono somme cosi' considerevoli da  giustificare  l'avvio  di
una nuova programmazione  di  finanziamento  per  gli  interventi  di
edilizia  scolastica  ma  si  ritiene  piu'  opportuno  assegnare  le
predette economie agli interventi  individuati  nella  Programmazione
unica nazionale in materia di edilizia scolastica di cui alla  citata
legge n. 107 del 2015; 
  Vista la nota 21 novembre 2019, n. 5982, predisposta congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Considerato il dibattito svoltosi nel corso  della  seduta  odierna
del Comitato; 
  Su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
condivisa dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Le risorse, resesi disponibili, a  seguito  dei  definanziamenti
dei programmi stralcio di edilizia scolastica, verranno  destinate  a
favore degli interventi inseriti nella programmazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che non siano gia'
destinatari  di  altri  finanziamenti  nazionali,  non  abbiano  gia'
trovato  copertura  nei  fondi  di  cui  alla  Programmazione   unica
nazionale 2018-2020, e che ricadano nel medesimo territorio regionale
degli interventi oggetto di definanziamento. 
  2. Per le regioni nei cui territori sono state accertate risorse, a
seguito dei definanziamenti, di importo tale  da  non  consentire  il
finanziamento  di  un  intero   intervento,   secondo   l'ordine   di
graduatoria, e' possibile individuare per il finanziamento  ulteriori
interventi  non  ancora  finanziati,   nell'ambito   della   medesima
Programmazione unica  nazionale  2018-2020,  ovvero  in  altri  piani
nazionali approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3. Le risorse, resesi disponibili a seguito dei  definanziamenti  a
valere sulle delibere CIPE n. 32 del 2010  e  n.  6  del  2012,  sono
assegnate ai medesimi enti locali titolari degli  interventi  oggetto
di  definanziamento  qualora  i  suddetti  enti   abbiano   ulteriori
interventi  non  finanziati  inclusi   nella   Programmazione   unica
nazionale 2018-2020, o anche in altri piani nazionali  approvati  dal
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca.  Qualora
gli enti  locali  non  abbiano  ulteriori  interventi  inclusi  nella
suddetta Programmazione unica nazionale 2018-2020, o anche  in  altri
piani   nazionali   approvati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', qualora  con  le  medesime
risorse resesi disponibili a seguito del definanziamento, non possano
essere finanziati interamente gli interventi presenti nelle  suddette
programmazioni, le risorse disponibili possono essere utilizzate  per
finanziare verifiche di vulnerabilita' sugli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico, o per interventi finalizzati all'adeguamento  alla
normativa antincendio o antisismica, o ancora per la progettazione di
interventi di messa in sicurezza, previa autorizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Relativamente alle risorse oggetto di  definanziamento,  di  cui
alle delibere CIPE. n. 102 del 2004, n. 143 del  2006  e  n.  17  del
2008, gia' impegnate con decreti  ministeriali,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti valutera', in fase  di  sottoscrizione
della Convenzione di cui al successivo punto 5,  la  destinazione  di
tali somme a favore di interventi inseriti nella  programmazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che: 
    4.1. non abbiano gia' trovato copertura nei  fondi  di  cui  alla
Programmazione unica nazionale 2018-2020; 
    4.2. ricadano nel medesimo territorio regionale degli  interventi
oggetto di definanziamento; 
    4.3. non siano gia' destinatari di altri finanziamenti nazionali. 
  5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  stipuleranno  una
apposita  convenzione  nella  quale  sara'  definita  la   lista   di
interventi  su  edifici  scolastici  che  beneficeranno   del   nuovo
finanziamento,   saranno   stabiliti   modalita'   e   termini    del
finanziamento, sara' prevista la facolta' per  gli  enti  beneficiari
delle risorse di  avvalersi  dei  Provveditorati  interregionali  per
opere  pubbliche  territorialmente  competenti  e  le  modalita'   di
caricamento  dei  dati  di  monitoraggio  degli  interventi  ai  fini
dell'utilizzo degli stessi nei piani di mutuo di edilizia scolastica.
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  particolare,
avranno il compito di definire le  modalita'  attuative  al  fine  di
assicurare l'utilizzo della quota maggiore delle risorse  disponibili
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e, ove  possibile,
mantenere il numero di interventi previsti per i diversi comuni. 
  6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiranno al CIPE
entro  il  secondo  semestre  del  2020  sulla   stipulazione   della
convenzione e comunicheranno l'elenco degli interventi finanziati. 
  7. Il monitoraggio e' effettuato ai sensi del  decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n. 229 e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad
aggiornare l'Anagrafe dell'edilizia scolastica. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'  a
monitorare l'attuazione di ognuno degli  interventi  finanziati  e  a
segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per la programmazione ed il coordinamento della politica economica  -
l'emergere di eventuali criticita', con  particolare  riferimento  ai
tempi di realizzazione degli interventi. 
 
    Roma, 21 novembre 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 170