N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ambiente - Norme della Regione Molise - Disciplina della procedura di
impatto ambientale - Modifiche all'art. 8 della legge regionale n.
21 del 2000 - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale -
Omesso riferimento al provvedimento autorizzatorio unico regionale
di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- Legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17 ("Modifiche della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di
impatto ambientale)"), art. 3.
(GU n.11 del 11-3-2020 )
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica,
con sede in via Genova n. 11 - 86100 Campobasso;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
3 della legge della Regione Molise n. 17/2019, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione
Straordinaria dell'11 dicembre 2019, giusta deliberazione del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 febbraio
2020.
Premesse di fatto
In data 11 dicembre 2019, sul n. 49 del Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria e' stata pubblicata
la legge regionale 9 dicembre 2019, n. 17, intitolata «Modifiche
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della
procedura di impatto ambientale)».
L'art. 3 della legge della Regione Molise n. 17/2019 recante
modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000 (in vigore dal 12 dicembre
2019), recita: «
1. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2000 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente rubrica
«Provvedimento di valutazione di impatto ambientale»;
b) al comma 2, le parole «La Giunta regionale» sono sostituite
dalle parole «Il Direttore del Servizio regionale competente
all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale»
e le parole «giudizio di compatibilita' ambientale» sono sostituite
dalle parole «provvedimento di valutazione di impatto ambientale»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis.
Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento
di VIA nel rispetto dei termini dell'art. 27-bis del decreto
legislativo n. 152/2006.».
Il testo dell'art. 8 della legge regionale del Molise n. 21/2000
ante modifica era il seguente: «Giudizio di compatibilita'
ambientale.
1. Il comitato tecnico V.I.A., sulla base dell'istruttoria
tecnica, redige, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
convocazione, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla
realizzazione dell'opera oggetto della procedura e formula un
motivato parere di compatibilita', prescrivendo le eventuali
ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio.
2. La giunta regionale, entro il termine complessivo di
centocinquanta giorni dalla data di deposito del progetto, fatte
salve eventuali proroghe di cui al comma 4, dell'art. 6, sulla base
del rapporto di cui al precedente comma, con proprio provvedimento
rilascia il giudizio di compatibilita' ambientale.
3. Gli esiti della procedura di dovranno essere comunicati con
immediatezza ai soggetti del procedimento ed a tutte le altre
amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli
ambientali. Gli stessi esiti saranno resi pubblici mediante
emanazione di un comunicato stampa».
L'art. 3 della L.R. n. 17 del 9 dicembre 2019 e' censurabile per
contrasto con la Costituzione per i seguenti motivi in
Diritto
Violazione da parte dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge regionale del Molise 9 dicembre 2019, n. 17, dell'art. 117,
comma 2, lett. S) Cost., in relazione all'art. 27-bis del decreto
legislativo, n. 152/2006 ed all'art. 14, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
La legge regionale Molise n. 17/2019, ha modificato l'art. 8
della precedente legge della Regione Molise n. 21 del 2000 recante la
disciplina della procedura di impatto ambientale, e contempla talune
disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto
intervengono sulla materia della «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» invadendo la esclusiva competenza legislativa dello
Stato - nella quale rientra la disciplina del procedimento di VIA/VAS
disciplinata dalla norma regionale impugnata, la quale deve
assicurare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio
nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni in ordine alla
cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente
ambientali.
Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente
nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la
molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle
attribuzioni regionali» (Corte Cost. sentenza n. 249 del 2009), con
la conseguenza che la disciplina statale «costituisce, anche in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino»
(Corte cost. sentenze n. 58 del 2015, n 314 del 2009, n. 62 del 2008
e n. 378 del 2007).
Le modifiche introdotte con le norme in esame alla vigente
normativa regionale in materia di VIA non appaiono coerenti con le
previsioni di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
104, in quanto si limitano alla mera sostituzione di alcuni termini,
senza in alcun modo intervenire sulla sostanza della procedura di VIA
di competenza regionale che e' stata, invece, integralmente
modificata con l'introduzione del «Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale», disciplinato dai citato art. 27-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
In particolare, si denuncia il contrasto dell'art. 3, recante
modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000, con la disciplina di cui
agli articoli 27-bis del decreto legislativo n 152 del 2006 e 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le seguenti ragioni.
Il suddetto art. 3 della L.R. fa riferimento in rubrica al solo
«provvedimento di' Valutazione di impatto ambientale» definendo al
comma 2 l'autorita' competente al relativo rilascio (il Direttore del
Servizio regionale) senza, tuttavia, contemplare in alcun modo
l'esistenza del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» e
facendo esclusivamente riferimento - nel nuovo comma 2-bis - ai
«termini» di cui all'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006.
A tal riguardo occorre evidenziare che alla luce della novella
recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non puo'
piu' essere adottato autonomamente bensi' deve essere parte del piu'
ampio «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» emanato
all'esito di' una conferenza di servizi, la cui determinazione
motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 4, della
legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli
abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita.
Inoltre, le modifiche apportate non tengono in alcun modo conto
di tale obbligatorio modulo procedimetale, ne' l'osservanza di
quest'ultimo emerge dalla lettura coordinata della legge qui
impugnata con la L.R. 21/2000 che, al contrario, disciplina
esclusivamente il procedimento di VIA ponendosi in diretto contrasto
con le disposizioni statali sopra menzionate.
In buona sostanza, si ha una rilevante sostanziale deviazione e
mutazione del procedimento amministrativo di rilascio della V.I.A.
previsto a livello generale ed uniforme per tutte le Regioni,
obliterando del tutto il modulo procedimentale della conferenza di
servizi previsto dalla norma statale interposta (l'art. 27-bis del
codice dell'ambiente vigente).
Codesta Corte costituzionale ha affermato che la normativa in
tema di VIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi
comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone
sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre
materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198
del 2018); ha, altresi', precisato che l'art. 27-bis del codice
dell'ambiente costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma
operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9
luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle
«che - in attuazione degli obiettivi [...] di semplificazione,
armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale» e di «rafforzamento della qualita' della
procedura di valutazione di impatto ambientale» - determinano un
tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali,
assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela
dell'ambiente dei progetti reputati piu' significativi e, cosi',
evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che
caratterizzava il previgente sistema».
L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure
relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto,
pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione
funzionale all'incremento della qualita' della risposta ai diversi
interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un
elevato livello di protezione di bene ambientale» (sentenze n. 93 del
2019 e n. 198 del 2018).
Il legislatore statale ha dunque riservata a se' stesso, in via
esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale,
definendo le modalita' attraverso le quali fissare un equilibrio fra
gli interessi e i diversi valori coinvolti.
In particolare, come detto, la disciplina della VIA e' mossa
dalla necessita' di affiancare alla tutela ambientale anche la
semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti:
esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che,
incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere
significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con
le scelte del legislatore statale.
In siffatta cornice non e' casuale, a tale riguardo, che anche
l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur
riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province
autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti
specifici e puntualmente precisati.
Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie
leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio
delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA»,
stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la
semplificazione dei procedimenti per le modalita' della consultazione
dei pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente
interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle
autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la
destinazione [...] dei proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).
Fuori da questi ambiti, e', dunque, preclusa alle Regioni la
possibilita' di incidere sul dettato normativo che attiene ai
procedimenti di verifica ambientale cosi' come definito dal
legislatore nazionale.
L'intervento normativo denunciato travalica i suddetti limiti,
perche', non contemplando la conferenza di servizi come fase
procedimentale essenziale di componimento degli interessi pubblici e
privati coinvolti, anziche' semplificare il procedimento di rilascio
della VIA lo aggrava.
Per i motivi suesposti, si ritiene costituzionalmente illegittimo
l'art. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s)
della Costituzione in riferimento ai parametri statali interposti
dianzi citati.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittim, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati
ed illustrati, l'art 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre
2019, n. 17, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019, come da delibera
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 febbraio
2020.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i
seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 6 febbraio 2020,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise 9
dicembre 2019, n. 17, pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019
secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata
relazione;
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione
Straordinaria dell'11 dicembre 2019 Con riserva di illustrare e
sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle
difese avversarie.
Roma, 7 febbraio 2020
Il Vice Avvocato dello Stato: Figliolia
L'Avvocato dello Stato: Marchini