N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 febbraio 2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Molise - Disciplina della procedura di
  impatto ambientale - Modifiche all'art. 8 della legge regionale  n.
  21 del 2000 - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale  -
  Omesso riferimento al provvedimento autorizzatorio unico  regionale
  di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
- Legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17 ("Modifiche della
  legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di
  impatto ambientale)"), art. 3. 
(GU n.11 del 11-3-2020 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la Regione Molise, in persona del  Presidente  in  carica,
con sede in via Genova n. 11 - 86100 Campobasso; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
3 della  legge  della  Regione  Molise  n.  17/2019,  pubblicata  sul
Bollettino  ufficiale   della   Regione   Molise   n.   49   Edizione
Straordinaria  dell'11  dicembre  2019,  giusta   deliberazione   del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  6  febbraio
2020. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    In data 11 dicembre 2019, sul  n.  49  del  Bollettino  ufficiale
della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria e' stata pubblicata
la legge regionale 9 dicembre  2019,  n.  17,  intitolata  «Modifiche
della  legge  regionale  24  marzo  2000,  n.  21  (Disciplina  della
procedura di impatto ambientale)». 
    L'art. 3 della legge della  Regione  Molise  n.  17/2019  recante
modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000 (in vigore dal  12  dicembre
2019), recita: « 
    1. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2000 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      a)  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente   rubrica
«Provvedimento di valutazione di impatto ambientale»; 
      b) al comma 2, le parole «La Giunta regionale» sono  sostituite
dalle  parole  «Il  Direttore  del  Servizio   regionale   competente
all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto  ambientale»
e le parole «giudizio di compatibilita' ambientale»  sono  sostituite
dalle parole «provvedimento di valutazione di impatto ambientale»; 
      c) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente  comma:  «2-bis.
Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento
di  VIA  nel  rispetto  dei  termini  dell'art.  27-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006.». 
    Il testo dell'art. 8 della legge regionale del Molise n.  21/2000
ante  modifica  era  il   seguente:   «Giudizio   di   compatibilita'
ambientale. 
    1.  Il  comitato  tecnico  V.I.A.,  sulla  base  dell'istruttoria
tecnica, redige, entro il termine di centoventi giorni dalla data  di
convocazione,  un  rapporto  sull'impatto  ambientale  atteso   dalla
realizzazione  dell'opera  oggetto  della  procedura  e  formula   un
motivato  parere  di  compatibilita',   prescrivendo   le   eventuali
ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio. 
    2.  La  giunta  regionale,  entro  il  termine   complessivo   di
centocinquanta giorni dalla data  di  deposito  del  progetto,  fatte
salve eventuali proroghe di cui al comma 4, dell'art. 6,  sulla  base
del rapporto di cui al precedente comma,  con  proprio  provvedimento
rilascia il giudizio di compatibilita' ambientale. 
    3. Gli esiti della procedura di dovranno  essere  comunicati  con
immediatezza ai  soggetti  del  procedimento  ed  a  tutte  le  altre
amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia  di  controlli
ambientali.  Gli  stessi  esiti  saranno   resi   pubblici   mediante
emanazione di un comunicato stampa». 
    L'art. 3 della L.R. n. 17 del 9 dicembre 2019 e' censurabile  per
contrasto con la Costituzione per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
Violazione da parte dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e  c)  della
legge regionale del Molise 9 dicembre 2019,  n.  17,  dell'art.  117,
comma 2, lett. S) Cost., in relazione  all'art.  27-bis  del  decreto
legislativo, n. 152/2006 ed all'art.  14,  comma  4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
    La legge regionale Molise n.  17/2019,  ha  modificato  l'art.  8
della precedente legge della Regione Molise n. 21 del 2000 recante la
disciplina della procedura di impatto ambientale, e contempla  talune
disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime,  in  quanto
intervengono   sulla   materia   della   «tutela   dell'ambiente    e
dell'ecosistema» invadendo la esclusiva competenza legislativa  dello
Stato - nella quale rientra la disciplina del procedimento di VIA/VAS
disciplinata  dalla  norma  regionale  impugnata,   la   quale   deve
assicurare  livelli  di  tutela   uniforme   sull'intero   territorio
nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni in ordine  alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali. 
    Tale disciplina, «in  quanto  appunto  rientrante  principalmente
nella tutela dell'ambiente, e dunque  in  una  materia  che,  per  la
molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una   struttura
complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto  anche  alle
attribuzioni regionali» (Corte Cost. sentenza n. 249 del  2009),  con
la conseguenza che  la  disciplina  statale  «costituisce,  anche  in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone sull'intero  territorio  nazionale,  come  un  limite  alla
disciplina che le Regioni e le Province  autonome  dettano  in  altre
materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato,  ovvero  lo  peggiorino»
(Corte cost. sentenze n. 58 del 2015, n 314 del 2009, n. 62 del  2008
e n. 378 del 2007). 
    Le modifiche introdotte  con  le  norme  in  esame  alla  vigente
normativa regionale in materia di VIA non appaiono  coerenti  con  le
previsioni di cui all'art. 27-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno  2017,  n.
104, in quanto si limitano alla mera sostituzione di alcuni  termini,
senza in alcun modo intervenire sulla sostanza della procedura di VIA
di  competenza  regionale  che  e'   stata,   invece,   integralmente
modificata con l'introduzione del «Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale»,  disciplinato  dai  citato  art.   27-bis   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
    In particolare, si denuncia il  contrasto  dell'art.  3,  recante
modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000, con la  disciplina  di  cui
agli articoli 27-bis del decreto legislativo n 152  del  2006  e  14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le seguenti ragioni. 
    Il suddetto art. 3 della L.R. fa riferimento in rubrica  al  solo
«provvedimento di' Valutazione di impatto  ambientale»  definendo  al
comma 2 l'autorita' competente al relativo rilascio (il Direttore del
Servizio  regionale)  senza,  tuttavia,  contemplare  in  alcun  modo
l'esistenza del  «Provvedimento  autorizzatorio  unico  regionale»  e
facendo esclusivamente riferimento -  nel  nuovo  comma  2-bis  -  ai
«termini» di cui all'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152  del
2006. 
    A tal riguardo occorre evidenziare che alla  luce  della  novella
recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non  puo'
piu' essere adottato autonomamente bensi' deve essere parte del  piu'
ampio  «Provvedimento   autorizzatorio   unico   regionale»   emanato
all'esito di'  una  conferenza  di  servizi,  la  cui  determinazione
motivata di conclusione comprende, ai  sensi  dell'art.  27-bis,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14,  comma  4,  della
legge  n.  241/1990,  sia  il  provvedimento  di  VIA  che  i  titoli
abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione  e  l'esercizio   del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. 
    Inoltre, le modifiche apportate non tengono in alcun  modo  conto
di  tale  obbligatorio  modulo  procedimetale,  ne'  l'osservanza  di
quest'ultimo  emerge  dalla  lettura  coordinata  della   legge   qui
impugnata  con  la  L.R.  21/2000  che,  al   contrario,   disciplina
esclusivamente il procedimento di VIA ponendosi in diretto  contrasto
con le disposizioni statali sopra menzionate. 
    In buona sostanza, si ha una rilevante sostanziale  deviazione  e
mutazione del procedimento amministrativo di  rilascio  della  V.I.A.
previsto a  livello  generale  ed  uniforme  per  tutte  le  Regioni,
obliterando del tutto il modulo procedimentale  della  conferenza  di
servizi previsto dalla norma statale interposta  (l'art.  27-bis  del
codice dell'ambiente vigente). 
    Codesta Corte costituzionale ha affermato  che  la  normativa  in
tema  di  VIA  rappresenta,  «anche  in  attuazione  degli   obblighi
comunitari,  un  livello  di  protezione  uniforme  che   si   impone
sull'intero territorio nazionale,  pur  nella  concorrenza  di  altre
materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019  e  n.  198
del 2018); ha, altresi',  precisato  che  l'art.  27-bis  del  codice
dell'ambiente costituisce uno degli snodi fondamentali della  riforma
operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017,  n.  104  (Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente
la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati   progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1  e  14  della  legge  9
luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra  quelle
«che -  in  attuazione  degli  obiettivi  [...]  di  semplificazione,
armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione  di
impatto  ambientale»  e  di  «rafforzamento  della   qualita'   della
procedura di valutazione di  impatto  ambientale»  -  determinano  un
tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali,
assegnando  allo  Stato  l'apprezzamento  dell'impatto  sulla  tutela
dell'ambiente dei progetti  reputati  piu'  significativi  e,  cosi',
evitando la polverizzazione e differenziazione delle  competenze  che
caratterizzava il previgente sistema». 
    L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle  procedure
relative a  progetti  di  maggior  impatto  ambientale  ha  risposto,
pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione  e  standardizzazione
funzionale all'incremento della qualita' della  risposta  ai  diversi
interessi coinvolti, con il  correlato  obiettivo  di  realizzare  un
elevato livello di protezione di bene ambientale» (sentenze n. 93 del
2019 e n. 198 del 2018). 
    Il legislatore statale ha dunque riservata a se' stesso,  in  via
esclusiva, la disciplina dei  procedimenti  di  verifica  ambientale,
definendo le modalita' attraverso le quali fissare un equilibrio  fra
gli interessi e i diversi valori coinvolti. 
    In particolare, come detto, la  disciplina  della  VIA  e'  mossa
dalla necessita'  di  affiancare  alla  tutela  ambientale  anche  la
semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti:
esigenze  che  sarebbero  frustrate  da  interventi  regionali   che,
incidendo  sul  relativo   procedimento,   finiscano   per   incidere
significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con
le scelte del legislatore statale. 
    In siffatta cornice non e' casuale, a tale  riguardo,  che  anche
l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  pur
riconoscendo  uno  spazio  di  intervento  alle  Regioni  e  Province
autonome, ne definisca  tuttavia  il  perimetro  d'azione  in  ambiti
specifici e puntualmente precisati. 
    Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare,  «con  proprie
leggi o regolamenti l'organizzazione  e  le  modalita'  di  esercizio
delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di  VIA»,
stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per  la
semplificazione dei procedimenti per le modalita' della consultazione
dei  pubblico  e  di  tutti  i   soggetti   pubblici   potenzialmente
interessati,  per  il  coordinamento  dei   provvedimenti   e   delle
autorizzazioni di competenza  regionale  e  locale,  nonche'  per  la
destinazione [...] dei  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018). 
    Fuori da questi ambiti, e',  dunque,  preclusa  alle  Regioni  la
possibilita'  di  incidere  sul  dettato  normativo  che  attiene  ai
procedimenti  di  verifica  ambientale  cosi'   come   definito   dal
legislatore nazionale. 
    L'intervento normativo denunciato travalica  i  suddetti  limiti,
perche',  non  contemplando  la  conferenza  di  servizi  come   fase
procedimentale essenziale di componimento degli interessi pubblici  e
privati coinvolti, anziche' semplificare il procedimento di  rilascio
della VIA lo aggrava. 
    Per i motivi suesposti, si ritiene costituzionalmente illegittimo
l'art. 3, per violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s)
della Costituzione in riferimento  ai  parametri  statali  interposti
dianzi citati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittim, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati
ed illustrati, l'art 3 della legge della Regione  Molise  9  dicembre
2019, n. 17, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019, come da  delibera
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 febbraio
2020. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
      1.  attestazione  relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  6  febbraio  2020,
della determinazione di impugnare la legge  della  Regione  Molise  9
dicembre 2019, n.  17,  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione Molise n. 49 Edizione  Straordinaria  dell'11  dicembre  2019
secondo  i  termini  e  per  le  motivazioni  di  cui  alla  allegata
relazione; 
      2.  copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata   sul
Bollettino  ufficiale   della   Regione   Molise   n.   49   Edizione
Straordinaria dell'11 dicembre  2019  Con  riserva  di  illustrare  e
sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso  anche  alla  luce  delle
difese avversarie. 
        Roma, 7 febbraio 2020 
 
               Il Vice Avvocato dello Stato: Figliolia 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Marchini