N. 40 SENTENZA 29 gennaio - 6 marzo 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Caccia -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Orario  giornaliero  del
  prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria -  Possibilita'  di
  esercitare la caccia da appostamento  fisso  o  temporaneo  fino  a
  mezz'ora dopo il tramonto -  Violazione  della  competenza  statale
  esclusiva in materia di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  -
  Illegittimita' costituzionale parziale. 
Caccia - Norme della Regione  Liguria  -  Annotazione  sul  tesserino
  venatorio  degli  abbattimenti  di  capi  di  fauna   selvatica   -
  Obbligatorieta'  in  relazione  agli  abbattimenti  "accertati"   -
  Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia
  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, artt. 34,  comma
  7-bis, ultimo periodo. e 38, comma 8, come sostituito dall'art.  4,
  comma 2, della Legge della Regione Liguria 11 maggio 2017, n. 10. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.11 del 11-3-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma
7-bis, ultimo periodo, e 38,  comma  8,  della  legge  della  Regione
Liguria 1° luglio 1994, n. 29  (Norme  regionali  per  la  protezione
della fauna omeoterma e per  il  prelievo  venatorio),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per la  Liguria  nel  procedimento
vertente tra l'Associazione Lega per l'abolizione della caccia  Onlus
e altri e la Regione Liguria e altri, con ordinanza  dell'11  ottobre
2018, iscritta al n. 57 del  registro  ordinanze  2019  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  17,  prima   serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visti  l'atto  di   costituzione   dell'Associazione   Lega   per
l'abolizione della caccia  Onlus  e  dell'Ente  nazionale  protezione
animali, nonche' quello, fuori termine, della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  29  gennaio  2020  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    udito l'avvocato  Paola  Ramadori  per  l'Associazione  Lega  per
l'abolizione della caccia Onlus e  per  l'Ente  nazionale  protezione
animali; 
    deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  ha
sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, e 38,  comma  8,  della  legge
della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali  per  la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    L'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, appena citato dispone che
«[l]a caccia da  appostamento  fisso  o  temporaneo  alla  selvaggina
migratoria e' consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». 
    L'art. 38, comma 8, della legge  reg.  Liguria  n.  29  del  1994
prevede invece che il cacciatore «deve [...] indicare, negli appositi
spazi  [del  tesserino  venatorio  regionale] relativi   alla   fauna
stanziale e migratoria, la  sigla  del  capo  abbattuto  subito  dopo
l'abbattimento accertato». 
    2.- Il rimettente  -  chiamato  a  decidere  un  ricorso  diretto
all'annullamento  della  deliberazione  della  Giunta  della  Regione
Liguria 23  maggio  2018,  n.  355  (Calendario  venatorio  regionale
stagione 2018/19. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994), con  la  quale  e'
stato approvato il calendario venatorio per la stagione  2018-2019  -
premette che l'impugnazione e' articolata in dieci  motivi,  su  otto
dei quali egli si e' gia' pronunciato con sentenza non definitiva. 
    Quindi, ritiene  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate  dalle  parti,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  con  le
altre due censure mosse nei confronti del calendario venatorio. 
    2.1.- Al riguardo, il TAR Liguria osserva, in  primo  luogo,  che
tali   doglianze   investono   le   disposizioni   della   menzionata
deliberazione regionale che - nel disciplinare  l'orario  giornaliero
della caccia e le modalita' di annotazione  sul  tesserino  venatorio
dei  capi  di  fauna  selvatica  abbattuti  -  recepiscono  le  norme
denunciate. 
    A parere delle parti ricorrenti nel giudizio a quo, infatti, tali
norme violerebbero l'evocato parametro costituzionale, in quanto,  da
un lato, l'art. 34, comma 7-bis, ultimo  periodo,  della  legge  reg.
Liguria n. 29 del 1994 non rispetterebbe il limite orario giornaliero
della caccia dettato dall'art. 18, comma 7, della legge  11  febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio); dall'altro, l'art. 38, comma  8,  della
legge reg. Liguria n. 29 del 1994 contrasterebbe con l'art. 12, comma
12-bis, della medesima legge statale. 
    Il rimettente precisa,  inoltre,  che  l'art.  34,  comma  7-bis,
ultimo periodo, della legge reg.  Liguria  n.  29  del  1994  sarebbe
ancora vigente, benche' questa Corte abbia gia'  avuto  occasione  di
esaminarne il contenuto precettivo nella sentenza n.  191  del  2011,
giudicandolo lesivo dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.
Cio' in quanto in tale  frangente  il  vaglio  della  suddetta  norma
regionale sarebbe avvenuto  in  virtu'  del  rinvio  a  essa  operato
dall'art. 1, comma  unico,  della  legge  della  Regione  Liguria  29
settembre 2010, n. 15, recante  «Modifica  della  legge  regionale  6
giugno 2008,  n.  12:  Calendario  venatorio  regionale  triennale  e
modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo  venatorio)
e sue modificazioni e integrazioni», allora impugnato dal  Presidente
del Consiglio  dei  ministri.  Pertanto,  nella  menzionata  sentenza
sarebbe    stata    dichiarata    l'illegittimita'     costituzionale
esclusivamente di quest'ultima disposizione. 
    2.2.- In ordine  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  giudice
rimettente ritiene innanzitutto che l'art.  34,  comma  7-bis,  della
legge reg. Liguria n. 29 del 1994 violi l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost.,  invadendo  la  competenza  legislativa  esclusiva
statale nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    E'  censurato,  segnatamente,  l'ultimo   periodo   della   norma
regionale - che consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo
alla selvaggina migratoria «fino a mezz'ora dopo il  tramonto»  -  in
quanto ritenuto contrastante con l'art. 18, comma 7, della  legge  n.
157 del 1992, il quale dispone invece che il  prelievo  venatorio  e'
consentito soltanto «fino al tramonto». 
    La disciplina dettata dall'art. 18,  comma  7,  appena  citato  -
traducendosi in una misura indispensabile per la sopravvivenza  e  la
riproduzione  della  fauna  selvatica  -  sarebbe  espressione  della
potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  riguardante  la  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», con la conseguenza che non  sarebbe
derogabile in peius dalle Regioni. 
    Di qui il dedotto vulnus  all'evocato  parametro  costituzionale,
che,  con  riguardo  alla   regola   contenuta   nella   disposizione
sospettata, sarebbe stato, del resto, gia' accertato da questa  Corte
nella sopra menzionata sentenza n. 191 del 2011. 
    2.2.1.- Secondo il TAR Liguria, anche l'art. 38, comma  8,  della
legge reg. Liguria n. 29  del  1994  lederebbe  l'art.  117,  secondo
comma,  lettera  s),  Cost.,  sempre  in  riferimento  alla   «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    La  disposizione  denunciata  prevede  che  il  cacciatore  debba
annotare  sul  tesserino  venatorio  regionale  «la  sigla  del  capo
abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato». 
    Essa - subordinando  l'obbligo  di  annotazione  all'accertamento
dell'abbattimento - contrasterebbe con l'art. 12, comma 12-bis, della
legge n. 157 del 1992, il quale invece dispone che la fauna selvatica
stanziale  e   migratoria   deve   essere   annotata   «subito   dopo
l'abbattimento», indipendentemente dunque dal suo accertamento. 
    A  parere  del  giudice  a  quo,  la  disciplina  statale  appena
descritta avrebbe finalita' «statistiche» e  di  «monitoraggio  delle
quote massime  di  esemplari  cacciati»  e,  in  questa  prospettiva,
sarebbe preordinata alla tutela della fauna e  dell'ecosistema.  Essa
integrerebbe, pertanto, quel  nucleo  minimo  di  salvaguardia  della
fauna selvatica il cui rispetto deve  essere  assicurato  sull'intero
territorio nazionale e che non  puo'  essere  ridotto  dalle  Regioni
nell'esercizio della loro potesta' legislativa  nella  materia  della
caccia. 
    Cio' sarebbe, tuttavia, avvenuto nella specie, in  quanto  l'art.
38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, prevedendo  che
l'abbattimento   sia   accertato,   procrastinerebbe    il    momento
dell'annotazione rispetto a quello dell'abbattimento  stesso  e,  per
altro verso, consentirebbe ai cacciatori di omettere la registrazione
degli animali «uccisi ma non rintracciati e/o recuperati» a causa  di
particolari condizioni ambientali o per  errore:  risulterebbe  cosi'
frustrata  la  ratio  di  «massima  tempestivita'   ed   accuratezza»
dell'obbligo di annotazione posta a fondamento della norma statale. 
    3.- Si sono costituite l'Associazione Lega per l'abolizione della
caccia Onlus e l'Ente nazionale protezione animali - parti ricorrenti
nel giudizio principale - chiedendo che le  questioni  siano  accolte
sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente riproduttive di quelle
addotte dal giudice rimettente. 
    4.- Con memoria depositata il 10 gennaio 2020, si  e'  costituita
la Regione Liguria, parte resistente nel giudizio  a  quo,  eccependo
l'inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione  avente
ad oggetto l'art. 34, comma 7-bis, ultimo periodo, della  legge  reg.
Liguria n. 29 del 1994 e sostenendo la manifesta  infondatezza  della
questione afferente all'art. 38, comma 8, della legge appena citata. 
    5.- Non si sono costituite nel presente  giudizio  l'Associazione
Lega  antivivisezione  e  l'Associazione  WWF  Italia  Onlus,   parti
ricorrenti   nel   processo    principale;    l'Unione    Enalcaccia,
controinteressato; ne', infine, la Federcaccia della Regione  Liguria
e l'Associazione  dei  migratoristi  italiani  per  la  conservazione
dell'ambiente naturale  (sede  regionale  Liguria),  intervenute  del
processo principale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria  dubita,
in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione, della legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma
7-bis, ultimo periodo, e 38,  comma  8,  della  legge  della  Regione
Liguria 1° luglio 1994, n. 29  (Norme  regionali  per  la  protezione
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    La prima delle due norme censurate prevede che  «[l]a  caccia  da
appostamento  fisso  o  temporaneo  alla  selvaggina  migratoria   e'
consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». 
    L'altra disposizione  denunciata  stabilisce  che  il  cacciatore
«deve [...] indicare, negli appositi spazi [del  tesserino  venatorio
regionale] relativi alla fauna stanziale e migratoria, la  sigla  del
capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato». 
    2.- Preliminarmente, va rilevato che la  Regione  Liguria,  parte
resistente nel giudizio a quo, si e' costituita con  atto  depositato
il 10 gennaio 2020, dunque ben oltre il termine di venti giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella  Gazzetta  Ufficiale
(art. 3 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale), nella specie avvenuta il 24 aprile 2019. 
    Da tanto deriva l'inammissibilita' della costituzione,  giacche',
secondo il consolidato orientamento  di  questa  Corte,  il  suddetto
termine deve ritenersi perentorio (ex plurimis, sentenze n.  132,  n.
126 e n. 6 del 2018). 
    Ne' rileva, in senso  contrario,  la  circostanza  che  l'odierno
scrutinio  verta  su  una  disposizione  legislativa  adottata  dalla
Regione, con la conseguenza che il Presidente della Giunta  regionale
aveva  anche  facolta'  d'intervenire  nel  presente   incidente   di
costituzionalita':  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, difatti,
anche il deposito dell'atto di intervento deve essere effettuato  non
oltre  venti  giorni  dalla  pubblicazione   nella   G.U.   dell'atto
introduttivo del  giudizio  e  la  giurisprudenza  costituzionale  e'
costantemente orientata a  ritenere  la  natura  perentoria  pure  di
siffatto termine (ex plurimis, sentenze n. 254, n. 239 e n.  106  del
2019). 
    3.- Le questioni sono rilevanti. 
    3.1.- Secondo quanto riferito  dal  rimettente,  infatti,  da  un
lato, nel giudizio a quo e' stato chiesto l'annullamento anche  delle
determinazioni  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta  della
Regione  Liguria  23  maggio  2018,  n.  355  (Calendario   venatorio
regionale stagione 2018/19. Art. 34, comma 4, L.R. 29/1994), che, nel
disciplinare le modalita' di annotazione sul tesserino venatorio  dei
capi  di  fauna  abbattuti  e  l'orario  giornaliero  della   caccia,
recepiscono  i  precetti   dettati   dalle   disposizioni   regionali
denunciate. 
    Dall'altro, le  censure  mosse  al  riguardo  dai  ricorrenti  si
incentrano proprio su questo aspetto, giacche' la  disciplina  recata
da tali disposizioni contrasterebbe con quella statale. 
    Emerge dunque chiaramente che le  questioni  sollevate  investono
norme  recepite  nel  provvedimento  amministrativo   impugnato,   in
particolare autorizzando,  in  riferimento  agli  orari,  l'esercizio
della caccia «secondo quanto stabilito dalla normativa regionale» - e
quindi anche dal denunciato art. 34,  comma  7-bis  -  e  disponendo,
riguardo all'annotazione sul tesserino venatorio, che questa  avvenga
secondo quanto previsto dal censurato art. 38. 
    Esse, pertanto, dovendo essere  applicate  dal  TAR  Liguria  per
decidere la controversia della quale e'  investito,  sono  rilevanti,
alla luce del costante orientamento di  questa  Corte  (ex  plurimis,
sentenze n. 45 del 2019 e n. 20 del 2018). 
    3.2.- In proposito, mette  conto  precisare  che  la  vigenza,  e
quindi l'applicabilita', in particolare, dell'art. 34,  comma  7-bis,
ultimo periodo, della legge reg. Liguria n.  29  del  1994  non  puo'
essere messa in dubbio sulla scorta della sentenza n. 191 del 2011. 
    In tale occasione, infatti,  il  contenuto  della  norma  oggetto
dell'odierno scrutinio e' stato  esaminato  solo  perche'  richiamato
dall'art. 1, comma  unico,  della  legge  della  Regione  Liguria  29
settembre 2010, n. 15, recante  «Modifica  della  legge  regionale  6
giugno 2008,  n.  12:  Calendario  venatorio  regionale  triennale  e
modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali
per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo  venatorio)
e sue modificazioni e integrazioni»: disposizione, questa,  che,  nel
dettare l'orario giornaliero della  caccia  afferente  al  calendario
venatorio per le stagioni dal 2008-2009 al 2010-2011,  faceva  salvo,
appunto, il suddetto disposto dell'art. 34, comma 7-bis. 
    Tuttavia, la questione, promossa  in  via  principale,  aveva  ad
oggetto soltanto l'art. 1, comma unico, della legge reg.  Liguria  n.
15  del  2010  ed  esclusivamente  di  tale  disposizione  e'   stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale. Allora,  infatti,  questa
Corte non si e' avvalsa del  potere  di  estendere  la  dichiarazione
medesima in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), anche al comma 7-bis dell'art. 34 della  legge
reg. Liguria n. 29 del 1994. 
    Quest'ultima disposizione regionale  non  e'  stata  quindi,  per
effetto della sentenza n.  191  del  2011,  rimossa  dall'ordinamento
(nello stesso senso, in fattispecie  analoga,  sentenza  n.  436  del
1992). 
    4.- Ad avviso del TAR rimettente, l'art. 34, comma 7-bis,  ultimo
periodo, della legge reg. Liguria n.  29  del  1994,  consentendo  il
prelievo venatorio dei capi di fauna migratoria fino a mezz'ora  dopo
il tramonto nel caso di caccia da appostamento  fisso  o  temporaneo,
recherebbe un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,
in relazione alla materia «tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,
ponendosi in contrasto con lo  standard  minimo  di  tutela  previsto
dall'art. 18, comma 7, della legge  n.  157  del  1992,  che  ammette
l'esercizio della caccia soltanto fino al tramonto. 
    4.1.- La questione e' fondata. 
    4.2.- Questa Corte nella gia' ricordata sentenza n. 191 del  2011
ha ribadito, in  conformita'  alla  propria  giurisprudenza,  che  la
disciplina  statale  che  delimita  il  periodo  entro  il  quale  e'
consentita l'attivita' venatoria  «e'  ascrivibile  al  novero  delle
misure  indispensabili  per  assicurare   la   sopravvivenza   e   la
riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia  della
tutela dell'ambiente, vincolante per il  legislatore  regionale».  Ha
quindi precisato che a tale disciplina sono  riconducibili  anche  «i
limiti orari nei quali quotidianamente detta attivita' e' lecitamente
svolta in relazione  a  determinate  specie  cacciabili»,  affermando
conseguentemente che l'art. 1, comma unico, della legge reg.  Liguria
n. 15 del 2010, che consentiva, proprio in virtu' del rinvio all'art.
34, comma 7-bis, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994,  la  caccia
sino a mezz'ora dopo il tramonto, violava il limite fissato dall'art.
18, comma 7, della legge n. 157 del 1992. 
    Si tratta di conclusioni che vanno qui interamente confermate:  i
precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992  a
salvaguardia  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  non  sono,  infatti,
derogabili  in  peius  nell'esercizio  della  competenza  legislativa
residuale regionale in materia di caccia (ex plurimis, sentenza n.  7
del 2019). 
    Ne deriva che l'art. 34, comma 7-bis, della legge reg. Liguria n.
29 del 1994 lede l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  Cost.  in
riferimento alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    5.- A diversa soluzione si perviene con riguardo  alla  questione
che investe l'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria  n.  29  del
1994, il quale dispone che il cacciatore deve annotare sul  tesserino
venatorio i  capi  di  fauna  stanziale  e  migratoria  «subito  dopo
l'abbattimento accertato». 
    Secondo il giudice a quo, siffatta previsione contrasterebbe  con
l'art. 12, comma 12-bis, della legge n. 157 del 1992, secondo cui  la
fauna selvatica stanziale e migratoria deve essere  annotata  «subito
dopo l'abbattimento», indipendentemente dunque dal suo  accertamento.
La norma regionale, invece,  determinerebbe  l'effetto  di  differire
l'annotazione, consentendo, peraltro, ai cacciatori  di  omettere  la
registrazione  degli  animali  «uccisi  ma   non   rintracciati   e/o
recuperati» a  causa  di  particolari  condizioni  ambientali  o  per
errore. 
    Di qui, a parere del TAR rimettente, la violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla  materia  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    5.1.- Le censure non sono fondate. 
    Questa Corte, nella sentenza n. 249 del 2019, ha chiarito che  il
comma 12-bis dell'art.  12  della  legge  n.  157  del  1992  mira  a
garantire, attraverso la  prescritta  tempestivita'  dell'annotazione
degli abbattimenti, «l'efficacia  dei  controlli  sugli  abbattimenti
[stessi] e, per tale via,  la  rilevazione  di  dati  attendibili  al
riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione
venatoria e dell'adozione di misure di  protezione  della  selvaggina
appropriate in  quanto  basate  sulla  conoscenza  della  consistenza
effettiva della popolazione faunistica: in quest'ottica,  la  portata
precettiva della norma statale concorre a definire il  nucleo  minimo
di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme
di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale». 
    Nel contempo, pero', ha altresi' precisato che la  specificazione
in  una  norma  regionale  dell'abbattimento  come  «accertato»   non
procrastina in alcun modo  l'obbligo  d'immediata  registrazione:  il
concetto di abbattimento di cui al comma 12-bis  dell'art.  12  della
legge n. 157  del  1992  ha  riguardo,  infatti,  solo  «all'avvenuta
uccisione del  capo  di  fauna  selvatica»,  essendo  questo  l'unico
significato coerente con la sopra evidenziata esigenza di  conseguire
dati certi sulla effettiva entita' della popolazione faunistica. 
    L'obbligo di annotazione presuppone, quindi,  che  l'animale  sia
stato realmente abbattuto (nello stesso senso, sentenza  n.  291  del
2019),    poiche'    l'esigenza    della    «massima    tempestivita'
dell'annotazione»  deve  essere  sempre  correlata   «a   un   evento
effettivamente realizzatosi»: cio' in armonia con la finalita' stessa
dello standard di tutela, che, come dianzi  detto,  e'  funzionale  a
consentire  un  monitoraggio  basato  su  dati   genuini   circa   la
consistenza della popolazione faunistica. 
    Si  deve  pertanto  escludere  che  la  precisazione,  da   parte
dell'art. 38, comma 8, della legge  reg.  Liguria  n.  29  del  1994,
dell'abbattimento come  «accertato»  determini  una  diminuzione  del
livello di protezione stabilito dal legislatore statale, concorrendo,
al contrario, a conseguirlo in modo coerente con lo scopo cui e' esso
preordinato. 
    Peraltro, la norma regionale denunciata prevede espressamente che
l'annotazione debba essere effettuata «subito  dopo»  l'abbattimento,
escludendo cosi' ogni possibilita' di  differimento  dell'obbligo  di
annotazione rispetto a tale evento, la cui verifica -  anche  qualora
dovesse  richiedere   uno   specifico   accertamento   dell'effettiva
uccisione del capo di fauna - deve, in ogni caso,  essere  effettuata
dal cacciatore immediatamente dopo avere sparato. 
    5.1.1.- Sulla scorta delle considerazioni  che  precedono,  anche
l'ulteriore profilo di censura - che il giudice a  quo  articola  con
particolare riferimento alle ipotesi in cui, a  causa  di  proibitive
condizioni ambientali o per errore,  la  norma  regionale  sospettata
consentirebbe di omettere l'annotazione degli animali «uccisi ma  non
rintracciati e/o recuperati» - e' infondato. 
    Lo stesso rimettente, infatti, assume  l'uccisione  della  preda,
evento della cui  realizzazione  si  ha,  quindi,  certezza:  proprio
l'avvenuto abbattimento postulato dal TAR Liguria rende  palese  come
l'obbligo dell'immediata annotazione «debba considerarsi gia'  sorto,
cosi'  che  non  sono  idonee  a  farlo  venir  meno  le  particolari
condizioni di tempo,  luce  e  sparo  che  impediscano  il  recupero»
(sentenza n. 249 del 2019). 
    Diversamente da  quanto  ritenuto  dal  giudice  a  quo,  dunque,
l'evidenza, da lui stesso prospettata  con  riguardo  a  entrambe  le
ipotesi formulate, della  effettiva  uccisione,  comporta,  in  forza
della norma  regionale,  l'obbligo  di  immediata  registrazione  sul
tesserino venatorio anche nel caso in cui l'esemplare  abbattuto  non
sia stato rinvenuto o recuperato. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
7-bis, ultimo periodo, della legge della Regione  Liguria  1°  luglio
1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma
e per il prelievo venatorio); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma 8, della legge reg. Liguria n.  29
del 1994, sollevata, in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  della  Costituzione,   dal   Tribunale   amministrativo
regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA