AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Prasterol». (20A01638) 
(GU n.72 del 19-3-2020)

 
 
 
         Estratto determina AAM/PPA n. 168 del 3 marzo 2020 
 
    Variazione di tipo II: B.II.e.5.a.2) e conseguentemente di essere
autorizzata a mettere in  commercio  il  medicinale  PRASTEROL  anche
nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» 28 compresse  in  blister
PVC/PE/PVC/AL  e  «40  mg  compresse»   28   compresse   in   blister
PVC/PE/PVC/AL. 
    Codice pratica: N1B/2019/1666. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Prasterol», anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
      confezioni: 
        «20 mg compresse» 28 compresse  in  blister  PVC/PE/PVC/AL  -
A.I.C. n. 027776069 (in base 10) 0UHP25 (in base 32); 
        «40 mg compresse» 28 compresse  in  blister  PVC/PE/PVC/AL  -
A.I.C. n. 027776071 (in base 10) 0UHP27 (in base 32); 
        forma farmaceutica: compresse; 
        principio attivo: pravastatina. 
    Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco  d'Italia  S.p.a.  (codice
fiscale  00714810157)  con  sede  legale  e  domicilio   fiscale   in
Milanofiori, strada 6, edificio L, 20089  -  Rozzano  -  Milano  (MI)
Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica RR. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.