AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Pravaselect». (20A01663) 
(GU n.73 del 20-3-2020)

 
 
         Estratto determina AAM/PPA n. 170 del 3 marzo 2020 
 
    Variazione di tipo II: B.II.e.5.a.2) e conseguentemente di essere
autorizzata a mettere in commercio il  medicinale  PRAVASELECT  anche
nelle forme e confezioni: «20 mg compresse» - 28 compresse in blister
Pvc/Pe/Pvc/Al  e  «40  mg  compresse»  -  28  compresse  in   blister
Pvc/Pe/pvc/Al. 
    Codice pratica: N1B/2019/1671. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Pravaselect», anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      20 mg compresse -  28  compresse  in  blister  Pvc/Pe/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 027309069 (in base 10) 0U1F0F (in base 32); 
      40 mg compresse -  28  compresse  in  blister  Pvc/Pe/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 027309071 (in base 10) 0U1F0H (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Principio attivo: Pravastatina. 
    Titolare A.I.C.:  A.  Menarini  Industrie  Farmaceutiche  Riunite
S.r.l. (codice fiscale n. 00395270481) con sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze (FI) - Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica RR. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.