MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 marzo 2020 

Disposizioni  urgenti  per  i  voli  cargo  provenienti  dalla  Cina.
(20A01767) 
(GU n.74 del 21-3-2020)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute umana; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; 
  Visto   il   regolamento   per   la   polizia    sanitaria    della
aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n.
1045; 
  Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla
58ª Assemblea mondiale della sanita' in data  23  maggio  2005  e  in
vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanita'
pubblica in ambito transfrontaliero; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,
recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  -
nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  26
del 1° febbraio 2020; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020; 
  Vista la richiesta dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  Monopoli  di
consentire la  riapertura  del  traffico  aereo  dei  voli  cargo  di
imminente arrivo dalla Cina e funzionali alla consegna  di  materiale
utile al contrasto dell'emergenza COVID-19; 
  Ritenuto  di  consentire  l'arrivo  e  la  partenza  su  tutto   il
territorio nazionale dei predetti voli, e di evitare, in  una  ottica
di leale collaborazione tra gli Stati e previa adozione di ogni forma
di  specifica  misura  di  prevenzione  sanitaria,  ogni   forma   di
quarantena dell'equipaggio e  dell'eventuale  personale  sanitario  a
bordo del volo; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In deroga a quanto disposto dall'ordinanza  del  Ministro  della
salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)», e' autorizzato l'arrivo e la partenza  su
tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per
la sola consegna ed il ricarico delle merci. 
  2.  Salvo  diversa  indicazione,  all'equipaggio  e   all'eventuale
personale  sanitario  di  accompagnamento   di   strumentazione   e/o
materiale  sanitario  del  volo  di  cui  al   comma   1,   destinato
all'emergenza Coronavirus (2019 - nCoV)», non si applicano le  misure
di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e  i),  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  5
marzo 2020, n. 13, nonche' la disposizione di cui all'art.  3,  comma
1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
8 marzo 2020. 
  3. Al momento dell'arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma  2
sono  tenuti  a  presentare  una  certificazione,  rilasciata   dalle
competenti autorita' cinesi, comprovante la negativita' al COVID-19. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 marzo 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

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