N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 febbraio 2020 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Calabria  -  Modifiche
  alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a
  sostegno dell'attivita' edilizia finalizzata al miglioramento della
  qualita' del patrimonio edilizio  residenziale  -  Possibilita'  di
  realizzare gli interventi previsti dalla normativa  di  riferimento
  su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018. 
- Legge della Regione Calabria 16 dicembre  2019,  n.  62  (Modifiche
  alla legge regionale n. 21/2010), art. 1, comma 1. 
(GU n.13 del 25-3-2020 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, nei cui  uffici  domicilia  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12 contro la Regione Calabria, in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore,  per  l'impugnazione  della  legge  della
Regione  Calabria  n.  62  del  16  dicembre  2019,  pubblicata   sul
Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139  del  16  dicembre
2019  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  n.  21/2010»,   in
relazione al suo art. 1. 
    La legge della Regione Calabria n. 62 del  2019  viene  impugnata
nella parte  sopra  richiamata  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 6 febbraio 2020. 
    Con la legge regionale in esame, rubricata «Modifiche alla  legge
regionale n. 21/2010», la  Regione  Calabria  intende  intervenire  a
modificare altre norme regionali, in tema  di  interventi  edilizi  e
sicurezza delle costruzioni. 
    L'art. 1 della legge regionale, rubricato «Modifiche  alla  legge
regionale 21/2002», dispone: 
        «1. Il comma 1 dell' art. 6 della legge regionale  11  agosto
2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attivita'  edilizia
finalizzata al miglioramento della qualita' del  patrimonio  edilizio
residenziale), e' sostituito dal seguente: 
"1. Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonche' nel presente
articolo possono essere realizzati su immobili  esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unita' collabenti  regolarmente
accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per  i
quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia  in  corso  la
procedura di accatastamento."» 
    Si tratta di norma illegittima per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La legge regionale, che modifica il comma  1  dell'art.  6  della
legge regionale  11  agosto  2010,  n.  21  (Misure  straordinarie  a
sostegno dell'attivita' edilizia finalizzata al  miglioramento  della
qualita'  del  patrimonio  edilizio  residenziale),  e'  censurabile,
relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 1, per  i  motivi
di seguito specificati, per violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera h) della Costituzione, relativo alla materia  di  «sicurezza»
di competenza legislativa esclusiva dello Stato,  rimessa,  peraltro,
allo  Stato  stesso  anche  con  riguardo  alle  possibili  forme  di
coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera  h)  e
118, terzo comma, della Costituzione). 
    In particolare,  l'art.  1,  comma  1,  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 6 della legge regionale n. 21 del  2010,  gia'  piu'  volte
modificato. La disposizione come  sostituita  prevede  che:  «1.  Gli
interventi previsti  negli  articoli  4  e  5  nonche'  nel  presente
articolo, possono essere realizzati su immobili esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2018, ivi comprese le unita' collabenti  regolarmente
accatastati presso le rispettive agenzie del territorio oppure per  i
quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia  in  corso  la
procedura di accatastamento». 
    In disparte  la  circostanza  che  le  modifiche  apportate  alla
disposizione in commento si sono  succedute  in  un  breve  lasso  di
tempo, potendo, cosi',  condurre  a  distorsioni  applicative,  viene
altresi' in  rilievo  la  soppressione  del  riferimento  alle  norme
tecniche per le costruzioni di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. 
    Al riguardo, per il primo aspetto, occorre evidenziare anche  nel
caso di specie che in particolare, con la sentenza n. 107  del  2017,
il giudice delle leggi ha avuto modo di osservare che «7.2.2  -  Vero
e'  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  non   ogni
incoerenza o imprecisione di una norma puo' venire  in  questione  ai
fini dello scrutinio di costituzionalita' (sentenze n. 86 del 2017  e
n. 434 del 2002). Nondimeno, la stessa e'  invece  censurabile,  alla
luce del principio di razionalita' normativa, qualora la formulazione
della stessa sia tale da poter dare luogo  ad  applicazioni  distorte
(sentenza n. 10 del 1997) o ambigue (sentenza n. 200 del  2012),  che
contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili,  il
buon andamento della pubblica amministrazione,  da  intendersi  quale
ordinato,   uniforme   e    prevedibile    svolgimento    dell'azione
amministrativa,  secondo   principi   di   legalita'   e   di   buona
amministrazione».  «7.2.3  -  d'altro  canto  questa  Corte  ha  gia'
chiarito che, a differenza di quanto accade per il  giudizio  in  via
incidentale, giudizio concreto e senza parti necessarie, il  giudizio
in via principale puo' concernere questioni sollevate sulla  base  di
interpretazioni prospettate dal ricorrente, come possibili  (sentenza
n. 412 del 2004; sentenza n. 3 del 2016). Orientamenti,  questi,  che
sebbene elaborati in  riferimento  ai  requisiti  di  ammissibilita',
servono altresi' ad evidenziare che  nel  giudizio  in  via  d'azione
vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni  applicative  di
determinate disposizioni legislative; e cio' ancor di piu'  nei  casi
in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative
in grado di modellare o restringere  il  raggio  delle  sue  astratte
potenzialita' applicative (sentenze n. 49 del 2005, n. 412 del 2004 e
n. 228 del 2003). Si e' parimenti affermato,  con  riferimento  anche
all'impugnativa regionale, che possono  risultare  costituzionalmente
illegittime  «per  irragionevolezza  [.  .  .]  norme   statali   dal
significato ambiguo, tali da porre le regioni in  una  condizione  di
obiettiva  incertezza,  allorche'  a  norme  siffatte  esse   debbano
attenersi nell'esercizio  delle  proprie  prerogative  di  autonomia»
(sentenza n. 160 del 2016). Cio' vale, a maggior ragione, nel caso in
cui  l'ambiguita'  semantica  riguardi  una  disposizione   regionale
foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono  concreto  il
rischio di un'elusione del  principio  fondamentale  stabilito  dalla
norma statale. In questa  ipotesi,  l'esigenza  unitaria  sottesa  al
principio fondamentale e' pregiudicata dal significato precettivo non
irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale: lungi  dal
tradursi in un  mero  inconveniente  di  atto,  l'eventuale  distonia
interpretativa,  contraddittoria   rispetto   alla   norma   statale,
costituisce conseguenza diretta della modalita' di formulazione della
disposizione,     che     deve     essere     dichiarata,     dunque,
incostituzionalmente illegittima.». 
    Infine, nella sentenza n. 89 del 2019, la Corte costituzionale ha
avuto modo di affermare che «[. . .] "possono trovare  ingresso,  nel
giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa  ed
ipotetica, sulla base di interpretazioni  prospettate  soltanto  come
possibili,  purche'  non  implausibili  e  comunque   ragionevolmente
desumibili dalle disposizioni impugnate" (ex multis, sentenza n.  103
del 2018, punto 4.1. del Considerato in diritto). Nel giudizio in via
principale possono dunque essere dedotte "anche le lesioni in ipotesi
derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate"
(sentenza n. 270 del 2017, punto 4.2. del Considerato in diritto).». 
    Quanto  al  secondo  dei  profili  cui  si   e'   accennato,   la
soppressione del riferimento alle norme tecniche per le  costruzioni,
di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
del  17  gennaio  2018,  induce  a  ritenere  che  la  volonta'   del
legislatore regionale sia quella  di  consentire  la  realizzabilita'
degli interventi a prescindere dal rispetto del predetto decreto.  In
proposito,   ritenendo,   anche   per   tale   aspetto,   valide   le
considerazioni  espresse  dalla   Consulta   nelle   sentenze   sopra
richiamate,  si  rappresenta  altresi',  che  la  citata   disciplina
ministeriale fornisce i criteri generali  di  sicurezza,  precisa  le
azioni che  devono  essere  utilizzate  nel  progetto,  definisce  le
caratteristiche dei materiali e dei prodotti  e,  piu'  in  generale,
tratta gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale  delle  opere
(cfr. capitolo I, punto 1.1, paragrafo 2). 
    Le norme tecniche per  le  costruzioni,  pertanto,  attengono  ad
aspetti che riguardano la «sicurezza» delle costruzioni e non possono
che avere applicazione  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale,
essendo ispirate alla tutela di interessi  unitari  dell'ordinamento.
In particolare, con la sentenza n. 21  del  2010,  il  giudice  delle
leggi ha per la prima  volta,  ed  espressamente,  affermato  che  la
materia della sicurezza,  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera h) della Costituzione,  non  si  esaurisce  nell'adozione  di
misure  relative  alla  prevenzione  e  repressione  dei  reati,   ma
comprende la tutela  dell'interesse  generale  all'incolumita'  delle
persone. In tal sede, e' stato argomentato  che  una  disciplina  che
attenga a  profili  di  sicurezza  delle  costruzioni,  collegati  ad
aspetti di pubblica incolumita' e' riconducibile alla  materia  della
sicurezza di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h)  della
Costituzione. Significativo,  al  riguardo,  e'  il  passaggio  della
citata sentenza, laddove la Corte costituzionale giunge ad  affermare
che «La norma impugnata non trova  posto  invece  nella  materia  del
governo del territorio nel cui ambito rientrano gli  usi  ammissibili
del territorio e la localizzazione di impianti o attivita'  (Sentenze
n. 307 del 2003, n. 336 e 383 del 2005, n. 237 del 2009), ma  non  la
sicurezza delle costruzioni; e neppure nella  materia  della  "tutela
della salute", per quanto questa abbia assunto, dopo la  riforma  del
Titolo V della parte II della Costituzione, un significato piu' ampio
rispetto  alla  precedente  materia   dell'assistenza   sanitaria   e
ospedaliera,  giacche'  il  profilo  della  pubblica  incolumita'  si
differenzia concettualmente da quello della prevenzione sanitaria». 
    A cio' si, aggiunga che la Corte costituzionale ha affermato  che
potere di riconoscere  le  ragioni  particolari  che  impediscono  il
rispetto  delle  norme  tecniche  e'  affidato  al  Ministro  per  le
infrastrutture e trasporti (art. 88 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  380  del  2001)  in  quanto  in  questi  ambito,  «il
legislatore ha  inteso  dettare  una  disciplina  unitaria  a  tutela
dell'incolumita'  pubblica,  mirando  a  garantire,  per  ragioni  di
sussidiarieta' e di adeguatezza,  una  normativa  unica,  valida  per
tutto il territorio nazionale, in un settore  nel  quale  entrano  in
gioco sia  l'alta  tecnicita'  dei  provvedimenti  in  questione  sia
l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga»  (sentenza
n. 254 del 2010). 
    Per quanto detto, la legge regionale in esame, limitatamente alla
norma indicata, deve essere impugnata ai sensi  dell'art.  127  della
Costituzione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  h)
della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1
della legge della Regione  Calabria  n.  62  del  16  dicembre  2019,
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 139 del
16 dicembre 2019 recante «Modifiche alla legge regionale n. 21/2010». 
        Roma, 12 febbraio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Tortora