MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 marzo 2020, n. 5 

Chiarimenti  sulle  regole  di  finanza   pubblica   per   gli   enti
territoriali, di cui agli articoli 9 e 10  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243. (20A01809) 
(GU n.81 del 27-3-2020)
 
 Vigente al: 27-3-2020  
 

 
 
                              Alle Regioni  e  Province  autonome  di
                              Trento e di Bolzano; 
 
                              Alle Province; 
 
                              Alle Citta' Metropolitane; 
 
                              Ai Comuni; 
 
                              Agli      Organi      di      revisione
                              economico-finanziaria; 
 
                              e, p.c. 
 
                              Alla Corte dei conti - Sezione  riunite
                              in sede di controllo  -  Sezione  delle
                              autonomie  -  Segretariato  generale  -
                              Roma; 
 
                              Alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
                              ministri  -  Segretariato  generale   -
                              Dipartimento per gli Affari regionali e
                              le autonomie- Roma; 
 
                              Al    Ministero     della     giustizia
                              -Dipartimento       dell'Organizzazione
                              giudiziaria,  del   personale   e   dei
                              servizi - Roma; 
 
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento per gli Affari  interni  e
                              territoriali - Roma; 
 
                              Al Gabinetto del Ministro - Sede; 
 
                              All'Ufficio coordinamento legislativo -
                              Sede; 
 
                              All'Ufficio   legislativo-economia    -
                              Sede; 
 
                              All'Ufficio legislativo-finanze - Sede; 
 
                              All'ISTAT - via Cesare Balbo, n.  16  -
                              Roma; 
 
                              All'A.N.C.I. - via dei Prefetti, n.  46
                              - Roma; 
 
                              All'U.P.I. - piazza Cardelli,  n.  4  -
                              Roma; 
 
                              Al CINSEDO - via Parigi, n. 11 - Roma; 
 
                              Alle  Ragionerie   territoriali   dello
                              Stato - Loro Sedi. 
 
 
  Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre  2019,  la  Corte
dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che: 
 
    1) «Gli  enti  territoriali  hanno  l'obbligo  di  rispettare  il
pareggio di bilancio sancito dall'art. 9,  commi  1  e  1-bis,  della
legge n. 243 del 2012,  anche  quale  presupposto  per  la  legittima
contrazione di indebitamento finalizzato  a  investimenti  (art.  10,
comma 3, legge n. 243 del 2012)», da interpretare secondo i  principi
di diritto enucleati dalla Corte  costituzionale  nelle  sentenze  n.
247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale
rilevanza del risultato di  amministrazione  applicato  e  del  Fondo
pluriennale vincolato; 
    2) «I medesimi enti territoriali devono osservare  gli  equilibri
complessivi  finanziari  di  bilancio   prescritti   dall'ordinamento
contabile di riferimento (aventi fonte nei decreto legislativo n. 118
del 2011 e n. 267 del 2000, nonche', da ultimo,  dall'art.  1,  comma
821, della legge n. 145  del  2018)  e  le  altre  norme  di  finanza
pubblica   che   pongono   limiti,   qualitativi   o    quantitativi,
all'accensione  di  mutui  o   al   ricorso   ad   altre   forme   di
indebitamento». 
  Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale
sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri  di  cui  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso delle  entrate  e
il complesso delle spese, ivi  inclusi  le  quote  del  risultato  di
amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche
di quello di cui all'art. 9 della legge n. 243 del  2012  (saldo  tra
entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato  di
amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito). 
  In merito occorre evidenziare quanto segue. 
  A seguito delle  citate  sentenze  della  Corte  costituzionale  n.
247/2017  e  n.  101/2018  (cui  ha  fatto   riferimento   anche   la
deliberazione n. 19/Sezaut/2019/INPR della Corte dei conti -  Sezione
autonomie (1) , e' stato stabilito, ai sensi dell'art. 9 della  legge
n. 243/2012 e dell'art. 1, commi  820  e  seguenti,  della  legge  n.
145/2018, l'obbligo del rispetto: 
    a) degli equilibri di  cui  all'art.  9  della  citata  legge  n.
243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese  finali)
a livello di comparto; 
    b) degli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,
n. 118 (saldo tra il complesso delle entrate  e  il  complesso  delle
spese,  ivi  inclusi  avanzi  di  amministrazione,  debito  e   Fondo
pluriennale vincolato) a livello di singolo ente. 
  In  particolare,  la  Suprema  Corte,  con  sentenza  n.  247/2017,
affermando che «l'iscrizione o meno  nei  titoli  1,  2,  3,  4  e  5
dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa  in
senso  meramente   tecnico-contabile,   quale   criterio   matematico
armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali "riportando  la
lettura  delle  disposizioni  alla  loro  finalita'  macroeconomica",
mentre  devono  ritenersi  inalterate  e   intangibili   le   risorse
legittimamente accantonate per la copertura  di  programmi,  impegni,
ecc.»., ha formulato un'interpretazione dell'art. 9  della  legge  n.
243 del 2012, in base alla quale l'avanzo  di  amministrazione  e  il
Fondo pluriennale vincolato non  possono  essere  limitati  nel  loro
utilizzo. 
  Con la successiva sentenza n.  101/2018,  la  medesima  Corte,  nel
dichiarare, altresi', l'illegittimita'  del  comma  466  dell'art.  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha sottolineato che  «per  quel
che  riguarda  i  tecnicismi  contabili  inerenti  alle   rilevazioni
statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato
che  essi  possono  essere  elaborati  liberamente  dal  legislatore,
purche' la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia
finanziaria quali "risultato di amministrazione" e "fondo pluriennale
vincolato" e, piu' in generale, non violi i  principi  costituzionali
della copertura delle spese, dell'equilibrio del  bilancio  (art.  81
Cost.) e della "chiamata" degli enti territoriali  ad  assicurare  la
sostenibilita' del debito (art. 97,  primo  comma,  secondo  periodo,
Cost.)». 
  In altri termini,  la  Corte  costituzionale  sembra  abbia  voluto
distinguere tra obblighi di fonte comunitaria  a  carico  dell'intero
comparto e gli  obblighi  a  carico  del  singolo  ente,  portando  a
ritenere, in  sostanza,  che  il  saldo,  come  formalmente  definito
dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra  entrate  e  spese
finali), e' valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso,
mentre gli equilibri del  singolo  ente  territoriale  devono  tenere
conto anche dell'utilizzo del  risultato  di  amministrazione  e  del
Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito. 
  Ove cosi' non fosse, sotto  il  profilo  sostanziale,  risulterebbe
poco sistematica una linea interpretativa che richiedesse al  singolo
ente il rispetto del saldo di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012,
con esclusione dalle entrate  da  debito  solo  per  il  primo  anno,
considerato che, a  decorrere  dall'anno  successivo,  al  contrario,
l'utilizzo del debito verrebbe  incluso  nel  saldo  ai  sensi  delle
citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018,
che hanno sancito il pieno utilizzo del Fondo pluriennale  vincolato,
anche quello alimentato dal debito. 
  Nella citata delibera n. 20 del 2019, la  stessa  Corte  dei  conti
ritiene che «(...) le norme fondamentali ed i criteri delineati dalla
citata legge rinforzata n. 243 non esauriscono il quadro delle regole
contabili e di finanza pubblica tese a  garantire  gli  equilibri  di
bilancio  degli  enti  territoriali,  permanendo,  accanto  a  quelle
funzionali al conseguimento degli obiettivi  posti  in  sede  europea
(fra cui, gli articoli 2,3,9 e 10 della legge n. 243),  anche  quelle
strumentali,  e   necessarie,   al   mantenimento   degli   equilibri
finanziari, di competenza e di  cassa,  del  singolo  ente,  come  si
rileva  dalla  copiosa   giurisprudenza   costituzionale   successiva
all'introduzione della legge costituzionale n. 1 del 2012 (...)». 
  I magistrati contabili, inoltre, precisano che «per raggiungere gli
impegni assunti  in  sede  europea,  lo  Stato  deve  garantire  che,
annualmente, i bilanci degli enti  compresi  nel  settore  "pubblico"
(fra cui  le  "amministrazioni  locali"),  previo  consolidamento  da
effettuare secondo i criteri di stampo economico propri del SEC 2010,
non presentino disavanzi eccessivi.»,  sottolineando,  altresi',  che
«la Corte costituzionale (sentenza n. 6/2019) ha chiarito che  l'art.
97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due
precetti distinti:  "quello  contenuto  nel  primo  periodo  riguarda
l'equilibrio individuale  degli  enti  facenti  parte  della  finanza
pubblica  allargata,  mentre  quello  del  secondo  periodo  riguarda
l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in  quanto  finalizzato  ad
assicurare la sostenibilita' del debito nazionale"  (in  termini,  le
citate sentenze della Corte costituzionale n. 88/2014 e n. 252/2017).
Di conseguenza, le norme statali di finanza pubblica  possono  mirare
sia al pareggio  di  bilancio  del  singolo  ente  che  ad  obiettivi
nazionali  di  carattere  consolidato  o  anche,  come  espressamente
precisato dalla norma costituzionale, di matrice europea.». 
  In coerenza con quanto sopra, l'art. 1, commi 820 e seguenti, della
richiamata legge n. 145 del 2018, prevede che «A decorrere  dall'anno
2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.  247
del 29 novembre 2017 e n. 101  del  17  maggio  2018,  le  regioni  a
statuto speciale, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  le
citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il  risultato
di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata  e  di
spesa  nel  rispetto  delle   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118» (2) . Detti enti, come anzidetto,
ai sensi del comma  821  del  medesimo  art.  1,  si  considerano  in
equilibrio in presenza di un risultato di  competenza  dell'esercizio
non  negativo.  L'informazione  e'  desunta,  in  ciascun  anno,  dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della
gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del
2011. 
  In proposito, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  196  del  22  agosto
2019, ha individuato  i  tre  saldi  che  consentono  di  determinare
gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: 
    W1 Risultato di competenza; 
    W2 Equilibrio di bilancio; 
    W3 Equilibrio complessivo. 
  La commissione ARCONET, nella riunione  dell'11  dicembre  2019  ha
precisato che il Risultato  di  competenza  (W1)  e  l'Equilibrio  di
bilancio (W2) sono indicatori che  rappresentano  gli  equilibri  che
dipendono  dalla   gestione   del   bilancio,   mentre   l'Equilibrio
complessivo (W3) svolge la  funzione  di  rappresentare  gli  effetti
della gestione complessiva  dell'esercizio  e  la  relazione  con  il
risultato di amministrazione. 
  Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire  un  Risultato  di
competenza (W1) non negativo, ai fini  della  verifica  del  rispetto
degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della  legge  n.  145
del 2018, gli enti devono  tendere  al  rispetto  dell'Equilibrio  di
bilancio (W2), che rappresenta  l'effettiva  capacita'  dell'ente  di
garantire, a consuntivo, la copertura integrale  degli  impegni,  del
ripiano  del  disavanzo,  dei  vincoli  di   destinazione   e   degli
accantonamenti di bilancio. 
  Per quanto attiene, poi, nello specifico,  all'indebitamento  degli
enti territoriali, si  ricorda  quanto  prescritto  dal  sesto  comma
dell'art. 119 della Costituzione, in base al quale gli enti  «possono
ricorrere   all'indebitamento   solo   per   finanziare   spese    di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento
e a condizione che per il complesso degli enti  di  ciascuna  regione
sia rispettato l'equilibrio di bilancio».  In  particolare,  l'ultimo
periodo di tale disposizione ha  trovato  attuazione  con  l'art.  10
della legge n. 243  del  2012,  che  prevede,  tra  l'altro,  che  le
operazioni di indebitamento  -  effettuate  sulla  base  di  apposite
intese concluse in ambito regionale (comma 3) o sulla base dei  patti
di solidarieta' nazionale (comma 4) -  garantiscono,  per  l'anno  di
riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1,  della
medesima  legge  n.  243  del  2012,  per  il  complesso  degli  enti
territoriali della regione interessata, compresa la medesima  regione
(comma 3) o per il  complesso  degli  enti  territoriali  dell'intero
territorio nazionale (comma 4). 
  La stessa Corte dei conti - Sezioni riunite in sede  di  controllo,
con la citata delibera n. 20 del 2019, ha precisato che  «gli  ultimi
tre commi dell'art. 10 della citata legge n.  243  prevedono  che  le
operazioni   di   indebitamento   (necessariamente   finalizzate    a
investimenti, ex art. 119, sesto comma,  Cost.),  nonche'  quelle  di
investimento  realizzate  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati   di
amministrazione degli esercizi  precedenti,  siano  effettuate  sulla
base  di  apposite  intese,  concluse  in   ambito   regionale,   che
garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto  del  saldo  non
negativo di competenza (di cui all'art. 9, comma 1)  tra  le  entrate
finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali  della
regione interessata, compresa la regione medesima. Le operazioni  non
soddisfatte dalle intese regionali possono  essere  effettuate  sulla
base dei patti di solidarieta' nazionali.». 
  In attuazione di tale  quadro  normativo,  la  Ragioneria  generale
dello Stato - al fine di verificare ex ante, a livello  di  comparto,
quale presupposto per la legittima contrazione di debito ex  art.  10
della legge 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'art.
9 della medesima legge, cosi' come declinato  al  primo  periodo  del
comma 1-bis (saldo tra il  complesso  delle  entrate  e  delle  spese
finali) e, di  conseguenza,  il  rispetto  della  sostenibilita'  del
debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo  ente)  a
livello  regionale  e  nazionale  -  ha   provveduto,   a   decorrere
dall'esercizio 2018, a consolidare i  dati  di  previsione  triennali
degli enti territoriali per regione e a livello  nazionale  trasmessi
alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni) (3) . 
  In particolare, la Ragioneria generale dello Stato: 
    nel mese di settembre 2018 ha effettuato la verifica dei dati  di
previsione relativi al triennio 2018-2020, riscontrando,  in  ciascun
esercizio  di  riferimento,  il  rispetto,  a  livello  di  comparto,
dell'art. 9 della legge n. 243 del  2012,  cosi'  come  declinato  al
primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese finali); 
    nel mese di giugno 2019, una volta acquisiti i dati di previsione
relativi al triennio 2019-2021,  ha  aggiornato  l'analisi  dei  dati
riferiti all'esercizio 2019 ed al biennio  successivo,  riscontrando,
in ciascun esercizio  di  riferimento,  il  rispetto,  a  livello  di
comparto, dell'art. 9  della  legge  n.  243  del  2012,  cosi'  come
declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo  tra  il  complesso
delle entrate e delle spese finali). 
  L'obiettivo e' quello di  monitorare  il  rispetto  ex  ante  degli
equilibri di cui all'art. 9 della legge  n.  243  del  2012,  che  in
ragione del successivo art.  10  vanno  osservati  nell'esercizio  di
riferimento dell'operazione  di  indebitamento,  e,  di  conseguenza,
della  sostenibilita'  del  debito  a  livello  di  ciascun  comparto
regionale; sostenibilita' che, peraltro, puo' essere  assicurata  non
solo  attraverso  il  rispetto  a  livello  di   singolo   territorio
regionale, ma anche, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della  legge  n.
243 del 2012, a livello nazionale. Va evidenziato, in proposito,  che
il legislatore della legge rinforzata ha instaurato  un  collegamento
qualificato fra la legittima contrazione di debito ed  il  saldo  fra
entrate  e  spese  finali  sia  nell'art.  10,  che  richiede,  quale
presupposto per la legittima contrazione di debito, il  rispetto  del
ridetto saldo  da  parte  del  complesso  degli  enti  della  regione
interessata, che nell'art.  9,  che  impone  l'osservanza  del  saldo
indicato, «come eventualmente modificato ai sensi  dell'art.  10».  I
due articoli esposti, in aderenza alla  formulazione  dell'art.  119,
comma sesto, palesano la necessita'  dell'osservanza  del  saldo  fra
entrate  finali  e  spese  finali,  in   caso   di   contrazione   di
indebitamento,  a  livello  di  comparto,  regionale  o  statale,  in
aderenza alla ratio normativa, tesa a  garantire,  con  le  norme  in
parola, gli obiettivi annuali  posti,  in  sede  europea,  al  «conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche». 
  Al riguardo, giova precisare che questa Ragioneria  generale  dello
Stato non e' intervenuta sino ad oggi con specifici provvedimenti, in
quanto l'analisi dei dati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP
ha  dato  riscontri  positivi  circa  la  presenza  di  margini   che
permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo  debito  da
parte degli stessi enti. 
  In altri termini, l'analisi dei  dati  a  livello  di  comparto  ha
evidenziato un eccesso di  entrate  finali  (senza  utilizzo  avanzi,
senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito) rispetto alle spese
finali. 
  Nel caso in cui, al contrario, dall'analisi dei dati trasmessi alla
BDAP fosse emerso il mancato rispetto dell'art. 9 della legge n.  243
del 2012 e, cioe', un eccesso di spese finali rispetto  alle  entrate
finali (senza utilizzo avanzi, senza Fondo  pluriennale  vincolato  e
senza  debito),  questa  Ragioneria  generale  dello  Stato   avrebbe
provveduto a segnalare alla regione interessata, in  via  preventiva,
il mancato rispetto degli equilibri di cui al  citato  art.  9  degli
enti ricadenti nel suo territorio, ivi inclusa la stessa regione,  al
fine di permetterle di  intervenire  con  gli  strumenti  di  cui  al
richiamato art. 10 della medesima legge n. 243 e  favorire  cosi'  il
riallineamento delle previsioni di bilancio dei singoli enti. 
  In analogia a  quanto  fatto  per  l'anno  2018,  la  verifica  del
rispetto ex post, a livello regionale e nazionale, degli equilibri di
cui all'art. 9 della legge n. 243  del  2012,  verra'  effettuata  da
parte di questa Ragioneria generale dello Stato sulla base  dei  dati
relativi ai rendiconti 2019 e successivi trasmessi alla BDAP. 
  A tal proposito, si segnala che, in caso di  mancato  rispetto  dei
richiamati equilibri, le disposizioni vigenti  prevedono  l'immediata
adozione di adeguate misure di rientro,  ai  fini  del  rispetto  dei
vincoli di finanza pubblica. 
  Conclusivamente, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  si  ritiene
utile precisare quanto segue: 
    l'art. 9 della legge n. 243 del  2012  (saldo  tra  il  complesso
delle entrate e delle spese  finali,  senza  utilizzo  avanzi,  senza
Fondo pluriennale vincolato e  senza  debito),  in  coerenza  con  le
sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n.  101/2018,  deve
essere  rispettato  dall'intero  comparto  a  livello   regionale   e
nazionale, anche quale presupposto per la legittima  contrazione  del
debito; 
    sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte  costituzionale
n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono  tenuti  a  rispettare
esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del
2011, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 821, della legge n.  145
del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate  e  delle  spese,  con
utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito); 
    il rispetto dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo  avanzi,
senza Fondo  pluriennale  vincolato  e  senza  debito),  anche  quale
presupposto per la legittima contrazione del debito, come  prescritto
dall'art. 1 della medesima legge, e' verificato ex ante, a livello di
comparto,  da  questa  amministrazione,  per   ogni   «esercizio   di
riferimento» e per tutto il triennio, sulla base  delle  informazioni
dei bilanci di previsione, trasmesse  dagli  enti  territoriali  alla
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); 
    nel caso di mancato rispetto, ex ante,  a  livello  di  comparto,
dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo  tra  il
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo  avanzi,
senza  Fondo  pluriennale  vincolato  e  senza  debito),   gli   enti
appartenenti ai singoli territori responsabili del  mancato  rispetto
sono tenuti, previa comunicazione  della  Ragioneria  generale  dello
Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di  bilancio
degli enti «del territorio» al fine di assicurarne il rispetto; 
    nel caso di mancato rispetto ex  post,  a  livello  di  comparto,
dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo  tra  il
complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo  avanzi,
senza  Fondo  pluriennale  vincolato  e  senza  debito),   gli   enti
territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima,
devono adottare misure atte a consentirne  il  rientro  nel  triennio
successivo. 
  Cio' premesso, tenendo conto del rispetto,  in  base  ai  dati  dei
bilanci   di   previsione   2019-2021,   a   livello   di   comparto,
dell'equilibrio di cui al richiamato art. 9, comma 1-bis, della legge
n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e  delle  spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo  pluriennale  vincolato  e
senza debito), si ritiene che  gli  enti  territoriali  osservino  il
presupposto  richiesto  dall'art.  10  della  legge  n.  243  per  la
legittima contrazione di  operazioni  di  indebitamento  nel  biennio
2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sara' effettuato  per  gli
anni successivi, a  decorrere  dai  prossimi  bilanci  di  previsione
2021-2023.  Restano,  comunque,   ferme,   per   ciascun   ente,   le
disposizioni  specifiche   che   pongono   limititi   qualitativi   o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre  forme  di
indebitamento, nonche' l'obbligo del rispetto degli equilibri di  cui
ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267  del  2000  (anche  a
consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145  del
2018). 
 
    Roma, 9 marzo 2020 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 
 
____________ 

(1) «Linee guida per la Relazione dei revisori dei conti dei  comuni,
    delle citta'  metropolitane  e  delle  province  sui  bilanci  di
    previsione 2019-2021 per l'attuazione dell'art. 1,  comma  166  e
    seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266». 

(2) L'art. 1, comma  541,  della  legge  n.  160  del  2019,  estende
    l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma  820,  della
    legge 30 dicembre 2018, n. 145,  anche  alle  regioni  a  statuto
    ordinario a decorrere dall'anno 2020. 

(3) Gli enti territoriali sono  tenuti,  ai  sensi  dell'art.  4  del
    decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  12  maggio
    2016, all'invio dei bilanci di previsione  e  dei  rendiconti  di
    gestione entro 30 giorni dalla loro approvazione.