N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  28  febbraio  2020  (della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Termini e
  condizioni per l'utilizzo delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
  approvate nell'anno 2011, negli anni dal 2012 al 2017, e negli anni
  dal 2018 al 2019. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 -  Modifica
  del termine di validita' delle graduatorie per il reclutamento  del
  personale presso le amministrazioni pubbliche - Individuazione  del
  termine in due anni decorrenti dalla data di approvazione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Limiti di
  spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario  nazionale
  - Ambito di applicazione. 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2020-2022), art. 1, commi 147, 149 e 269. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
    Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione autonoma  Valle  d'Aosta,
con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1,  c.f.  80002270074  -  P.iva
00368440079, in persona del Presidente e  legale  rappresentante  pro
tempore, Renzo Testolin,  rappresentata  e  difesa  nel  presente  in
virtu' della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  54  del  7
febbraio 2020, nonche' in forza di procura in calce, dal  prof.  avv.
Francesco Saverio Marini del foro  di  Roma  (MRNFNC73D28H501U;  Pec:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; n.  fax  06.36001570),
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in  Roma,  via  di
Villa Sacchetti, 9, ricorrente; 
    Contro Governo della Repubblica, in persona  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma  (00186),  via  dei
Portoghesi, 12, e' domiciliata ex lege, resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020-2022», pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 30 dicembre 2019, n. 304, limitatamente  all'art.
1, commi 147, 149 e 269 di tale atto normativo, nella parte in cui si
applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
 
                                Fatto 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O.  n.
45, e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». 
    2. L'art. 1 della citata legge  contiene  alcune  norme  inerenti
alle  graduatorie  concorsuali  per  il  reclutamento  del  personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni, nonche' norme riguardanti
limiti di spesa per gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    3. In particolare: 
    il comma 147 dell'art. 1 prevede: 
        «Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le  graduatorie
dei concorsi pubblici, fatti salvi i  periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
          a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utili abili
fino al 30 marzo 2020 previa frequenza  obbligatoria,  da  parte  dei
soggetti  inseriti  nelle  graduatorie,  di  corsi  di  formazione  e
aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione,  nel  rispetto
dei  principi  di  trasparenza,   pubblicita'   ed   economicita'   e
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,  e  previo
superamento di un apposito esame colloquio diretto a  verificarne  la
perdurante idoneita'; 
          b) le graduatorie approvate negli anni  dal  2012  al  2017
sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
          c) le graduatorie approvate negli anni  2018  e  2019  sono
utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.». 
    il comma 149 dell'art. 1 prevede: 
        «All'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".». 
    Per effetto della modifica in esame, l'art. 35, comma 5-ter,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, stabilisce quanto segue: 
        «Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il   reclutamento   del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono  vigenti  per
un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.[...]». 
    il comma 269 dell'art. 1 prevede: 
        «All'art.  11  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1 le parole: "delle  regioni,  nell'ambito  del
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
ad concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita'  finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali" sono sostituite dalle seguenti:
"di ciascuna regione e Provincia autonoma di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito del livello del finanziamento  del  fabbisogno  nazionale
standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando  la  compatibilita'
finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna  regione
e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»; 
          b) al comma 3, dopo le parole: "Le regioni"  sono  inserite
le seguenti: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano"; 
          c) al comma 4, dopo le parole: "Le regioni"  sono  inserite
le seguenti: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano"; 
          d) il comma 4-bis e' abrogato.». 
    Per effetto della modifica normativa in esame, e per  quanto  qui
interessa, l'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito con
modificazioni dalla legge n. 60 del 2019 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, cosi' recita: 
        «1. A decorrere dal 2019, la spesa  per  il  personale  degli
enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia
autonoma  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  del  livello  del
finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato
e ferma restando la  compatibilita'  finanziaria,  sulla  base  degli
indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento
e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali  dei  fabbisogni  di
personale,  non  puo'  superare  il  valore  della  spesa   sostenuta
nell'anno  2018,  come  certificata  dal  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005  sancita  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o,  se  superiore,  il
valore della spesa prevista dall'art. 2, comma  71,  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191.  I  predetti   valori   sono   incrementati
annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5  per  cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto  all'esercizio
precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al
10 per cento per ciascun anno.  Per  il  medesimo  triennio,  qualora
nella singola Regione  emergano  oggettivi  ulteriori  fabbisogni  di
personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la  verifica
degli  adempimenti  e  dal  Comitato  permanente  per   la   verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza,  puo'  essere
concessa alla medesima Regione  un'ulteriore  variazione  del  5  per
cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno
precedente, fermo restando il rispetto  dell'equilibrio  economico  e
finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le
risorse per il trattamento accessorio del personale, il  cui  limite,
definito dall'art. 23, comma 2, del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per  garantire
l'invarianza del valore medio  pro-capite,  riferito  all'anno  2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi  di  spesa
sono   subordinati   all'adozione   di   una   metodologia   per   la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con  quanto  stabilito  dal  decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'art. 1, comma 516, lettera
c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
        2. Ai fini del comma 1, la spesa  e'  considerata,  al  lordo
degli oneri riflessi a carico delle  amministrazioni  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale  con  rapporto
di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,   di
collaborazione coordinata e continuativa e di  personale  che  presta
servizio con altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  o  con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al  netto  degli  oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
successivi all'anno 2004, per personale  a  carico  di  finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca  finanziati  ai  sensi  dell'art.
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
        3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di  Bolzano
previo accordo da definirsi con  il  Ministero  della  salute  ed  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  possano   ulteriormente
incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non
superiore alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
servizi sanitari esternalizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
        4. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 73,  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191,  si  applicano  con  riferimento  a  quanto
previsto dal presente articolo. Le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal  comma
1». 
    Si specifica che il comma 4-bis dell'art. 11, abrogato  dall'art.
1, comma  269  della  legge  n.  160  del  2019,  stabiliva  che  «Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3  e  4  non  si  applicano  alle
regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento  del
fabbisogno complessivo del  Servizio  sanitario  nazionale  sul  loro
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.». 
    4. Le disposizioni in esame, nella  parte  in  cui  si  applicano
anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, violano  numerosi  profili
competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come  pure
i principi di ragionevolezza e leale collaborazione,  sicche'  se  ne
impone la  dichiarazione  di  incostituzionalita'  sotto  i  seguenti
profili in 
 
                               Diritto 
 
In  limine.  Contenuto  delle  disposizioni  impugnate   e   relativa
applicabilita' alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    1. Prima di scendere nel merito dei motivi di incostituzionalita'
delle  norme  impugnate,  e'  bene  sottolineare  come  la   relativa
applicabilita' alla Regione autonoma Valle d'Aosta appare incerta, ma
non implausibile. 
    2. Quanto  al  comma  147  dell'art.  1,  esso  introduce  alcune
previsioni di proroga della validita' temporale delle graduatorie  in
essere nelle pubbliche  amministrazioni,  approvate  dal  1°  gennaio
2011,  differenziata  «per  scaglioni»  in  ragione  del  termine  di
approvazione finale, condizionando il reclutamento, per  quelle  piu'
risalenti  (cioe'  quelle  approvate  nell'anno  2011),  a  ulteriori
adempimenti procedurali (quali la frequenza di corsi di aggiornamento
e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio). La  norma
in esame fa espressamente salvi i soli «periodi di vigenza  inferiori
stabiliti da leggi regionali». 
    Il comma 149 dell'art. 1, dal  canto  suo,  modifica  il  decreto
legislativo n. 165 del 2011 e s.m.i., nella parte in cui individua il
termine di  validita'  delle  graduatorie  per  il  reclutamento  del
personale della pubbliche amministrazioni  (art.  35,  comma  5-ter),
riducendolo  da  tre  anni  a  due  anni  dalla  data   di   relativa
approvazione. 
    Anche il comma 5-ter dell'art. 35 del testo  unico  sul  pubblico
impiego fa salvi i soli «periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da
leggi regionali». 
    Ora, e' vero che l'art. 1, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001 non prevede la diretta applicabilita' delle disposizioni
del testo unico alle Regioni autonome, limitandosi a stabilire che «I
principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della  legge  15
marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  nome  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica». Come pure e' vero che il
citato art. 2, della legge n. 421 del 1992, stabilisce espressamente,
al  terzo  comma,  che:  «Restano  salve  per  la  Valle  d'Aosta  le
competenze statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
disciplina sul bilinguismo. [..]». 
    Al contempo, pero', le disposizioni  contestate  si  riferiscono,
indistintamente, alle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  elenco  in  cui
rientrano anche «le Regioni» e «le aziende e gli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale»,  e  recano  esplicito  riferimento  a   «leggi
regionali»  che  prevedano  periodi  di   vigenza   inferiori   delle
graduatorie di accesso all'impiego pubblico. 
    Da cio' potrebbe essere desunta la  volonta'  -  indebita  -  del
legislatore statale di applicare tali disposizioni anche alla Regione
odierna ricorrente. 
    3. Per quanto riguarda, ancora, il comma 269  dell'art.  1,  esso
modifica l'art. 11 del decreto-legge n. 35 del  2019  e  s.m.i.,  che
reca norme in materia di  spesa  per  il  personale  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, estendendone l'applicazione integrale e
diretta anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province
autonome. 
    La  norma  non  dovrebbe  applicarsi  direttamente  alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta,  considerato  che:  i)  la  Regione  finanzia
autonomamente il Servizio Sanitario regionale, dunque il  legislatore
statale non ha titolo per dettare norme di coordinamento  finanziario
in materia, tanto  piu'  che  il  comma  1  del  citato  art.  11  fa
riferimento al «livello del finanziamento  del  fabbisogno  nazionale
standard cui concorre lo Stato»  quale  perimetro  dei  vincoli  alla
spesa per il personale  del  SSN;  ii)  l'art.  15-bis  del  medesimo
decreto-legge n. 35 del 2019, inserito dalla legge di conversione  n.
60 del 2019 e rubricato «Clausola di  salvaguardia»,  stabilisce  che
«Le disposi ioni del presente decreto si  applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3». Tuttavia, il comma 269 dell'art. 1, legge n. 160
del 2019, ha modificato l'art. 11 del decreto-legge n. 35  del  2019,
ai commi 1, 2 e 4, al solo fine di esplicitarne l'applicazione  anche
alle Regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome.  Inoltre
esso ha abrogato il comma 4-bis del medesimo art. 11,  che  prevedeva
appunto  l'esclusione  dell'applicabilita'  dei  limiti  alla   spesa
previsti dai precedenti  commi  1-4  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome che - come la Valle d'Aosta -  provvedono  al  finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul  loro
territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. 
    Dal che potrebbe desumersi l'indebita  volonta'  del  legislatore
statale di applicare direttamente i limiti e vincoli alla  spesa  per
il personale degli enti del SSN, di cui all'art. 11 del decreto-legge
n. 35 del 2019, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    4.  Stante  quanto  precede  si  impone,  in   via   cautelativa,
l'impugnazione delle norme  sopra  richiamate,  nella  parte  in  cui
fossero  ritenute  applicabili  anche  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta. 
    Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, del  resto,  nel
giudizio in via principale possono trovare ingresso  anche  questioni
promosse  in  via   cautelativa   ed   ipotetica,   sulla   base   di
interpretazioni prospettate  soltanto  come  possibili,  purche'  non
implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni
impugnate (sentenze n. 154 del 2017, n. 189, n. 159, n. 156  e  n.  3
del 2016). 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 147, della  legge
n. 160 del 2019. 
    Il comma 147 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019,  reca  norme  in
materia di proroga dei termini  delle  graduatorie  di  concorso  per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,
del decreto legislativo n. 165 del  2001,  in  essere  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge,  differenziandone  la   perdurante
validita' sulla base di alcuni scaglioni. Precisamente: 
        le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono prorogate al  30
marzo  2020,  e  la  relativa  utilizzabilita'  e'  subordinata  alla
frequenza  obbligatoria  di  corsi  di  formazione  e   aggiornamento
organizzati  dall'amministrazione,  nonche'  al  superamento  di   un
esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'; 
        le graduatorie approvate dal 2012 al 2017  sono  prorogate  e
utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
        le  graduatorie  approvate  negli  anni  2018  e  2019   sono
utilizzabili entro tre anni dalla relativa approvazione. 
    Giova precisare, in proposito, che la norma in esame  incide  sul
quadro normativo vigente in  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,  come
disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 2010  (Nuova  disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli  enti  del
comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di  personale)  e
dalla legge regionale n. 19 del 2019 (Riconoscimento dei debiti fuori
bilancio della Regione e proroga di termini). 
    In particolare: 
        i) l'art. 41, comma 6, della legge regionale n. 22  del  2010
stabilisce un termine di validita' delle graduatorie di concorso  per
l'assunzione negli enti del comparto unico regionale pari a tre anni,
prorogabili ai fini dell'eventuale scorrimento; 
        ii) l'art.  2  della  legge  regionale  n.  19  del  2019  ha
prorogato al 31 dicembre 2020 la validita'. delle  graduatorie  degli
enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma  1,  della
legge regionale n. 22 del 2010, esitate da procedure bandite entro il
31 dicembre  2018,  senza  alcuna  condizione  quanto  alla  relativa
utilizzabilita'. 
    Tanto premesso, nei motivi a seguire si illustreranno i motivi di
incostituzionalita'  della   norma   in   esame,   laddove   ritenuta
applicabile alla Regione Valle d'Aosta. 
A) Violazione dell'art. 2, comma 1, lettere a)  e  b),  dell'art.  3,
lettere l) e f), e dell'art. 4 dello Statuto speciale Valdostano  (l.
cost. n. 4 del 1948), nonche' dell'art. 117, commi 3 e  4  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. 
    1. L'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019 - nella parte
in cui fosse ritenuto applicabile alla Regione  ricorrente,  ai  suoi
enti locali e agli enti a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta  e
agli enti del servizio sanitario regionale - e'  incostituzionale  in
quanto invasivo della competenza normativa primaria  attribuita  alla
ricorrente dall'art. 2, lettera  a)  e  b),  dello  Statuto  speciale
valdostano (legge cost. n. 4 del 1948),  nelle  materie  «ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato  giuridico
e economico del personale» e «ordinamento degli enti locali» e  delle
competenze amministrative su  tali  materie  attribuite  dall'art.  4
dello Statuto stesso. Sussiste altresi'  l'indebita  invasione  della
competenza residuale di cui all'art. 117, comma 4,  Cost.,  spettante
anche alla Regione ricorrente in forza della clausola di cui all'art.
10 della legge cost. n. 3 del  2001,  nella  materia  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa delle Regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali» piu' volte riconosciuta  da  questa  Corte  per  l'accesso
all'impiego pubblico regionale. 
    Nel perimetro di queste materie  rientra  la  potesta'  esclusiva
della Regione di disciplinare  le  modalita'  di  accesso  al  lavoro
pubblico all'interno del  comparto  unico  regionale,  come  pure  il
reclutamento   del   personale   medico,   tecnico-professionale    e
infermieristico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del  S.S.R.  Vi
rientra, in particolare per che qui rileva la definizione di  criteri
termini e limiti di utilizzabilita' delle  graduatorie  di  concorso;
ambito  che,  come  visto,  risulta   peraltro   gia'   compiutamente
disciplinato dalla  legislazione  regionale,  appunto  nell'esercizio
delle predette potesta' legislative statutariamente sancite. 
    2. La giurisprudenza di questa Corte e'  costante  e  consolidata
nell'affermare che, per quanto riguarda la competenza  legislativa  a
disciplinare  l'impiego  pubblico  regionale,  ivi  compreso   quello
relativo al personale degli enti del servizio sanitario regionale, «i
profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego  pubblico  regionale
rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale,
e quindi appartengono alla  competenza  legislativa  residuale  della
Regione», di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze  n.  149
del 2012, n. 63 del 2012, n. 191 del 2017). 
    Per quanto qui rileva, rientra nell'ambito di questa  competenza,
ancora   secondo   univoca   giurisprudenza    costituzionale,    «la
regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive  pubbliche»
(sentenza n. 241 del 2018). 
    Piu' in generale, questa Corte ha affermato il principio per  cui
la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, in  cui
rientra   quella   relativa   all'utilizzabilita'   delle    relative
graduatorie, «per i suoi contenuti marcatamente  pubblicistici  e  la
sua intima correlazione con l'attuazione dei principi  sanciti  dagli
articoli 51 e 97 Cost. [...] e' invero sottratta all'incidenza  della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche  amministrazioni,  che
si riferisce alla disciplina del  rapporto  gia'  instaurato»  (Corte
cost., sentenza n. 380 del 2004). La regolamentazione delle modalita'
di accesso al lavoro pubblico  regionale,  infatti,  «spiega  la  sua
efficacia nella fase anteriore all'instaurati del contratto di lavoro
e incide in modo  diretto  sul  comportamento  delle  amministrazioni
nell'organizzazione  delle  proprie  risorse  umane  e  solo  in  via
riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive»  (Corte  cost.,
sentenza n. 235 del  2010).  La  competenza  statale  in  materia  di
ordinamento civile e' invece limitata ai soli «interventi legislativi
che [...] dettano misure  relative  a  rapporti  lavorativi  gia'  in
essere» (ex multis Corte costituzionale, sentenze numeri 32 del 2017,
251 e 186 del 2016, 180 del 2015). 
    Non vi e' dubbio che la disposizione impugnata non  riguarda  ne'
incide su rapporti lavorativi gia' in essere, ma  spiega  la  propria
efficacia nella fase se anteriore all'instaurazione del  rapporto  di
lavoro, vale a dire in quella inerente all'utilizzo delle graduatorie
di  concorso,  cosi'  impingendo   direttamente   sulle   prerogative
regionali di reclutamento  e  organizzazione  delle  proprie  risorse
umane. 
    3. Tutti questi principi sono stati  recentemente  confermati  da
questa Corte, proprio con riferimento alla Regione ricorrente, con la
gia' citata sentenza  n.  241  del  2018,  che  pronunciandosi  sulla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della
legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23, di proroga
delle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019,
sollevata dal Governo per pretesa violazione degli  articoli  2  e  3
della legge costituzionale n. 4 del 1948 e degli  articoli  3,  97  e
117, comma secondo, lettera l), e comma terzo, della Costituzione, ha
dichiarato  non  fondate  le  questioni,  riconoscendo,  appunto,  la
competenza esclusiva regionale in materia ex art. 117, comma 4, Cost.
e art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001. 
    Competenza  esclusiva  che  e'  stata   esplicitata   anche   con
riferimento  all'accesso  all'impiego  pubblico  presso  l'ASL  Valle
d'Aosta e gli enti  del  S.S.R,  tanto  piu'  che  la  spesa  per  il
personale  del  settore  sanitario  nel  territorio   valdostano   e'
integralmente finanziata Regione Valle d'Aosta, senza oneri a  carico
del bilancio statale. 
    I principi in esame sono  stati  ulteriormente  ribaditi  con  la
recente sentenza di questa Corte n. 5 del 2020. 
    Anche in questo caso, e' stata ritenuta non fondata la  questione
di legittimita' costituzionale di una norma di legge di una regione a
statuto ordinario, recante proroga di  alcune  graduatorie  pubbliche
regionali,  impugnata  dal  Governo  per  pretesa  violazione   della
competenza statale in materia di ordinamento civile. In  quella  sede
e' stato ribadito che «la disciplina dei concorsi  per  l'accesso  al
pubblico impiego, "per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici  e
la sua intima connessione con l'attuazione dei principi sanciti dagli
articoli 51 e 97 Cost. [...] e' invero sottratta all'incidenza  della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche  amministrazioni,  che
si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato"  (sentenza
n. 380 del 2004)», e che «[l]a regolamentazione delle graduatorie  di
procedure selettive pubbliche rientra nella  disciplina  dell'accesso
al pubblico impiego», in  quanto  le  graduatorie  «costituiscono  il
provvedimento amministrativo  conclusivo  delle  procedure  selettive
pubbliche», con cui «l'amministrazione esaurisce l'ambito proprio del
procedimento   amministrativo   e    dell'esercizio    dell'attivita'
autoritativa». Con la conseguenza che la disciplina  dei  termini  di
validita'  delle  graduatorie  per  l'accesso  all'impiego   pubblico
regionale  e'  attratta  alla  competenza  residuale  in  materia  di
«ordinamento e organizzazione amministrativa delle  Regioni  e  degli
enti pubblici  regionali»,  ed  e'  quindi  estranea  alla  sfera  di
competenza  esclusiva  del  legislatore   statale   in   materia   di
ordinamento civile. 
    4. Si specifica, infine, che per quanto riguarda la  validita'  e
l'utilizzabilita' delle graduatorie per  l'assunzione  presso  l'AUSL
Valle d'Aosta  e  gli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,  la
disposizione impugnata viola anche la  competenza  integrativa  nelle
materie «finanze regionali e comunali» e «igiene e sanita'»,  di  cui
all'art. 3, lettere f) ed l) dello Statuto di autonomia, nonche',  in
forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10,  l.  cost.
n. 3 del 2001, nelle materie di competenza concorrente «coordinamento
della finanza pubblica» e «tutela della salute» ex art. 117, comma 3,
Cost. E del resto, con  specifico  riferimento  al  personale  medico
sanitario, in Regione Valle d'Aosta la relativa spesa e'  interamente
finanziata dalla  ricorrente,  senza  oneri  a  carico  del  bilancio
statale. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo,  della  legge
n. 724 del 1994, infatti, «la Regione Valle  d'Aosta  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  senza  alcun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,  ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci». 
    5. Ne consegue che la disciplina in esame non puo' nemmeno essere
applicata alla Regione ricorrente a titolo di principio  generale  di
coordinamento della finanza pubblica, dal  momento  che,  laddove  il
legislatore statale non concorre al finanziamento di  un  determinato
aggregato di spesa, non  ha  nemmeno  titolo  per  dettare  norme  di
coordinamento finanziario in materia (cfr. la piu'  volte  richiamata
Corte costituzionale, sent. n. 241 del 2018). 
    5. Si chiede quindi la declaratoria di incostituzionalita'  della
disposizione impugnata, nella parte in cui si  applica  alla  Regione
Valle d'Aosta, sotto questo primo assorbente profilo. 
B) Violazione dei  principi  di  leale  collaborazione  di  cui  agli
articoli 5 e 120 Cost., nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' ex  articoli  3  e  97  Cost.,  anche  in  relazione
all'art. 117, commi secondo, terzo  e  quarto,  Cost.  (in  combinato
disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001), e  agli  articoli
2, lettere a) e b), 3, lettera l), e 4 della legge  cost.  n.  4  del
1948. 
    1. Anche nella denegata ipotesi  in  cui  volesse  rinvenirsi  un
titolo competenziale statale a copertura della gravata  disposizione,
essa si confermerebbe  comunque  illegittima,  in  primo  luogo,  per
violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  120
Cost. 
    L'inestricabile intreccio con materie  di  competenza  regionale,
peraltro di tipo esclusivo/residuale, comporta infatti il dovere  del
legislatore   statale   di   predisporre   adeguati   strumenti    di
coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze, al fine
di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle  stesse  con
la  garanzia  delle  funzioni  costituzionalmente   attribuite   alle
autonomie (Corte cost., sentt. nn. 65 del 2016, 88 del 2014 e 139 del
2012). 
    La giurisprudenza costituzionale ha sempre  piu'  valorizzato  la
leale collaborazione quale principio guida  nell'evenienza,  che  qui
sarebbe  chiaramente  ricorrente  anche  a   ipotizzare   un   titolo
competenziale  statale,  di  uno  stretto  intreccio  fra  materie  e
competenze, e  ha  ravvisato  nell'intesa  la  soluzione  che  meglio
incarna la collaborazione (di recente, Corte  costituzionale,  sentt.
nn. 1 e 21 del 2016). 
    Questa ecc.ma Corte ha individuato nel sistema  delle  conferenze
«il principale strumento che consente alle regioni di avere un  ruolo
nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali
che incidono  su  materie  di  competenza  regionale»  (Corte  cost.,
sentenza n. 401 del 2007) e «una  delle  sedi  piu'  qualificate  per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della
leale collaborazione» (Corte cost., sentenza n. 31 del 2006), sicche'
l'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  e'  stata  ritenuta  lo
strumento piu' idoneo a realizzare la  leale  collaborazione  tra  lo
Stato e le autonomie (ex plurimis, Corte costituzionale,  sentt.  nn.
88 del 2014, 297 e  163  del  2012),  «qualora  non  siano  coinvolti
interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente
autonomo»  (Corte  cost.,  sentenza  n.  1  del  2016).  Circostanza,
quest'ultima, di cui peraltro si dubita in ragione di quanto eccepito
sub A. 
    Con       particolare       riferimento       agli        aspetti
pubblicistico-organizzativi  dell'impiego  pubblico  regionale,   che
afferiscono alla competenza residuale delle regioni  (fra  le  tante,
Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2012), si e' chiarito  che,
se  anche  il  legislatore  statale  puo'  intervenire,  la  relativa
competenza  e'  limitata  alla  fissazione  di  principi  generali  a
garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione
(Corte cost., sentenza n. 105 del 2013), e in ogni caso deve muoversi
nel rispetto del principio di  leale  collaborazione,  indispensabile
anche in questa ipotesi a guidare  i  rapporti  tra  lo  Stato  e  il
sistema delle autonomie (ex plurimis Corte  costituzionale,  sentenze
numeri 251, 26 e 1 del 2016, 140 del 2015, 44 del 2014, 237 del 2009,
168 e 50 del 2008). 
    2. In senso diametralmente difforme dai richiamati  principi,  il
legislatore statale  ha  adottato  la  disposizione  impugnata  senza
prevedere alcuno strumento partecipativo  delle  regioni,  ne'  nella
forma dell'intesa ne' in altro tipo di forma  collaborativa,  e  cio'
sebbene la  disciplina  contestata  incida  su  titoli  competenziali
esclusivi della Regione ricorrente. 
    Il difetto di concertazione e' mancato tanto a monte, in sede  di
adozione della disposizione impugnata, quanto a  valle,  non  essendo
stati predisposti  adeguati  modelli  concertativi  per  l'attuazione
delle stesse. Tanto piu' che la natura  di  massimo  dettaglio  della
citata disposizione impedisce comunque indipendentemente  dall'omessa
previsione  dell'intesa  nel  testo  della  medesima,  che  qualsiasi
meccanismo  collaborativo  possa  essere  posto  in  essere  in  sede
applicativa. In altri termini, e' la  stessa  scelta  legislativa  di
introdurre una previsione di natura auto  applicativa  a  viziare  in
nuce la disposizione impugnata per violazione dei principi  di  leale
collaborazione. 
    3. Ne' si puo'  sostenere  che  la  natura  di  (mero)  principio
generale discenderebbe dal fatto che la norma impugnata rimette  alle
leggi regionali la  facolta'  di  dettare  «periodi  piu'  brevi»  di
validita' e utilizzabilita' delle graduatorie: i principi generali, e
ancora di piu' le norme di grande  riforma,  infatti,  sono  tali  se
accordano alle autonomie un adeguato spazio di manovra, che non  puo'
essere «unidirezionale» (nel nostro caso,  a  ribasso),  giacche'  in
questo senso si tratterebbe, come infatti  si  tratta,  di  norme  di
dettaglio. E come detto, trattandosi di norma di dettaglio  incidente
su   un   ambito   materiale   che   e'   attratto    a    competenze
esclusive/residuali della Regione ricorrente, risulta confermata - in
ogni caso - la sua incostituzionalita' quanto meno sotto  il  profilo
dell'elusione dei principi di leale collaborazione. 
    4. Sotto un ulteriore, concorrente profilo, e  anche  a  ritenere
che la  norma  impugnata  sia  stata  legittimamente  adottata  quale
principio generale nella materia del pubblico  impiego,  essa  appare
comunque lesiva dei principi di ragionevolezza, economicita'  e  buon
andamento ex articoli 3 e  97  Cost.,  con  conseguente  incidenza  e
menomazione delle attribuzioni regionali  statutariamente  attribuite
dall'art. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), e  4  dello  Statuto  di
autonomia, nonche' dall'art. 117, commi 3 e 4,  Cost.,  in  combinato
disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 
    Come anticipato,  la  proroga  della  validita'  temporale  delle
graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni,  differenziata
in ragione del termine di approvazione e per  di  piu'  condizionata,
per   l'utilizzo   a   scorrimento   di   quelle   piu'    risalenti,
all'esperimento di  corsi  di  aggiornamento  e  formazione  e  a  un
giudizio   di   «perdurante   idoneita'»,   impatta   sulla   vigente
legislazione regionale, che, da ultimo, ha stabilito la proroga senza
condizioni e senza differenziazioni temporali  al  31  dicembre  2020
delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre  2019  per  il  compatto
unico (cfr. 2 della l.r. n. 19 del 2019). 
    Ne discende, sotto  il  profilo  dell'elusione  dei  principi  di
ragionevolezza, economicita' e buon andamento, che per effetto  della
disposizione impugnata si determina: 
        i) una proliferazione di concorsi da bandire  con  decorrenze
differenziate  a  seconda  dello  scaglionamento   dei   termini   di
utilizzabilita' stabilito dal legislatore statale (30 marzo 2020,  30
settembre 2020), con conseguente incremento della spesa pubblica,  in
violazione  del  principio  di  economicita',  e  con  nocumento  dei
principi di  semplificazione,  efficienza  ed  efficacia  dell'azione
amministrativa, che vendono tanto piu'  in  rilievo  in  una  realta'
piccola come quella valdostana; 
        ii) un notevole impatto sull'organizzazione  degli  enti  che
saranno chiamati a bandire  nuovi  concorsi,  nonche'  sul  legittimo
affidamento  degli  idonei  collocati  nelle  graduatorie,   giacche'
prorogate ex lege dalla Regione in misura diversa da quella stabilita
dal legislatore statale; 
        iii)  un  evidente  aggravio  dell'attivita'   amministrativa
conseguente all'obbligo di  predisporre  «corsi  di  aggiornamento  e
formazione» e di tenere un «apposito esame  colloquio»,  «organizzati
da ciascuna amministrazione, nel rigetto dei principi di trasparenza,
pubblicita' ed economicita' e utilizzando le  risorse  disponibili  a
legislazione  vigente»,  ai  fini  del  reclutamento   degli   idonei
collocati nelle graduatorie approvate nell'anno 2011,  a  fronte  del
necessario impiego di risorse umane, materiali ed economiche. Risorse
che non sarebbero necessarie in base  alla  legislazione  vigente  in
Valle  d'Aosta,  che  per  le  graduatorie  approvate  in  quell'arco
temporale (come per tutte le altre in scadenza al 31  dicembre  2019)
ha previsto una proroga al 31 dicembre 2020 senza  alcuna  condizione
ulteriore per l'eventuale reclutamento degli idonei ivi collocati. 
    Sotto il profilo dell'economicita' e della ragionevolezza, non si
vede neppure quale sia la ratio di organizzare corsi di aggiornamento
e formazione e di sottoporre  a  esame-colloquio  tutti  «i  soggetti
inseriti  nelle   graduatorie»   approvate   nell'anno   2011,   come
testualmente prevede la  disposizione  impugnata,  piuttosto  che,  a
tutto concedere, i soli soggetti da assumere per scorrimento. 
    5. Si insiste quindi per la declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019, nella  parte  in
cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, anche sotto i  profili  in
esame. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 149, della legge
n. 160 del 2019. 
    Il comma 149 dell'art. 1, legge n. 160 del  2019,  ha  modificato
l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n.  165  del  2001  e
s.m.i., stabilendo per l'effetto che ««Le  graduatorie  dei  concorsi
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono  vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla  data   di
approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza  inferiori
previsti da leggi regionali. [...]». 
    La durata di validita' delle graduatorie e' stata dunque  ridotta
da tre anni a due anni. 
    Come anticipato, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo  n.
165 del 2001 e  s.m.i.,  le  disposizioni  del  Testo  unico  non  si
applicano  alle  regioni  ad  autonomia  speciale.  Solo  i  principi
desumibili dall'art. 2 della  legge  n.  421  del  1992  e  s.m.i.  e
dall'art. 11,  comma  4,  della  legge  n.  59  del  1997  e  s.m.i.,
costituiscono per le autonomie speciali norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica (Corte cost., sentenza n. 383  del
1994). 
    Le disposizioni in esame  non  dettano  principi  in  materia  di
validita' delle graduatorie concorsuali, e anzi l'art.  2,  comma  3,
del decreto legislativo n. 421 del  1992  prevede  espressamente  che
«Restano salve per la  Valle  d'Aosta  le  competenze  statutarie  in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul  bilinguismo»,  e
quindi fa salva la  competenza  statutaria  primaria  in  materia  di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  regione  e
stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli  enti
locali». 
    Tuttavia, nel caso in  cui  il  comma  149  dell'art.  1  dovesse
ritenersi  applicabile  alla  Regione   ricorrente,   come   potrebbe
desumersi dal fatto che vengono  fatti  salvi  periodi  di  validita'
inferiori  stabiliti  da  «leggi  regionali»,  esso   dovra'   essere
dichiarato incostituzionale sotto i profili che seguono. 
A. Violazione dell'art. 2, comma 1, lettere  a)  e  b)  dell'art.  3,
lettera f) ed l), e dell'art. 4 dello Statuto speciale valdostano (l.
cost. n. 4 del 1948), nonche' dell'art. 117, commi 3 e  4  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. 
    1. In primo luogo la disposizione impugnata - nella parte in  cui
fosse ritenuta applicabile alla  Regione  ricorrente,  ai  suoi  enti
locali e agli enti a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta e  agli
enti del servizio sanitario regionale - e' incostituzionale in quanto
invade una sfera di  competenza  legislativa  esclusiva  della  Valle
d'Aosta. 
    La disciplina dell'accesso all'impiego nel comparto unico  e  per
gli enti del SSR e' attratta  alle  materie  di  competenza  primaria
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  regione  e
stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli  enti
locali» di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b),  dello  Statuto,
nonche', in forza dell'art. 10, legge  cost.  n.  3  del  2001,  alla
materia  di  competenza  residuale  «ordinamento   e   organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali» ex art.
117, comma 4,  Cost..  Per  le  graduatorie  di  accesso  all'impiego
pubblico presso la USL Valle d'Aosta e' invasa altresi' la competenza
integrativa nelle materie «finanze regionali e comunali» e «igiene  e
sanita'», di cui all'art. 3, lettere f) ed l), dello Statuto, nonche'
la competenza concorrente  nelle  materie  «tutela  della  salute»  e
«coordinamento della finanza pubblica», ex art. 117, comma 3,  Cost.,
in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. 
    Nel perimetro di tale  competenza  rientra  la  disciplina  delle
graduatorie per l'accesso all'impiego pubblico regionale e presso gli
enti del servizio sanitario regionale. 
    Anche recentemente, e proprio  con  riferimento  alla  disciplina
delle graduatorie  concorsuali  per  l'accesso  all'impiego  pubblico
nella Regione ricorrente, questa Corte ha ribadito che lo  Stato  non
ha  titolo  a  dettare  disposizioni  in  materia,  posto   che   «la
regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive  pubbliche»
per  l'accesso  all'impiego   pubblico   regionale   afferisce   alla
competenza esclusiva della Regione Valle d'Aosta (sentenza n. 241 del
2018). 
    In  Regione  Valle  d'Aosta  la   materia   risulta   del   resto
puntualmente disciplinata dalla legge regionale n. 22 del 2020 (Nuova
disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli
enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della  legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di  altre  leggi  in  materia  di
personale), che all'art.  41,  comma  6,  stabilisce  un  termine  di
validita' delle graduatorie di concorso per l'assunzione  negli  enti
del comparto unico regionale pari a tre anni. 
    La norma impugnata incide dunque  su  un  quadro  normativo  gia'
puntualmente disciplinato dal legislatore valdostano,  nell'esercizio
delle richiamate competenze statutarie. 
    2.  Ne'  il  termine  biennale  di  validita'  delle  graduatorie
pubbliche,  introdotto  dal  contestato  comma  149,  puo'  ritenersi
applicabile  alla  Regione   ricorrente   a   titolo   di   principio
fondamentale o di norma  fondamentale  di  riforma  economico-sociale
della Repubblica, dal momento che, anche a intenderlo in questo modo,
esso e' comunque illegittimo per  l'estremo  dettaglio  e  la  natura
auto-applicativa,  che  esautora  qualsiasi  spazio   attuativo   per
l'autonomia regionale. 
    La possibilita' attribuita al legislatore  regionale  di  dettare
termini di validita' inferiori delle graduatorie pubbliche,  rispetto
ai due anni fissati dal contestato comma 149, non  attribuisce  certo
alle regioni quel margine di manovra  che  e'  proprio  dei  principi
fondamentali, e tanto piu' delle norme fondamentali di riforma. Se, a
livello generale ed  empirico,  e'  del  tutto  inverosimile  che  le
regioni bandiscano concorsi con graduatorie a durata para-istantanea,
in  ogni  caso  attribuire  alle  regioni  un  margine   di   manovra
unidirezionale - e cioe' solo in riduzione del termine  di  validita'
delle graduatorie - vincolo di normazione che non  si  attaglia,  con
ogni evidenza, alla generalizzazione propria dei principi. 
    E cio' fermo restando  che,  in  base  all'art.  1,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., le sole norme di grande riforma
applicabili alla Regione Valle d'Aosta sono quelle di cui all'art.  2
della legge n. 421 del 1992 e s.m.i, e di cui all'art. 11,  comma  4,
della legge n. 59 del 1997  e  s.m.i.,  tra  le  quali  non  figurano
principi  in  materia  di  validita'  e  durata   delle   graduatorie
concorsuali. Anzi, come detto, l'art. 2, comma 3, della legge n.  421
del 1992, fa espressamente «salve per la Valle d'Aosta le  competente
statutarie in materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul
bilinguismo. [...]» (Corte cost., sentenza n. 383 del 1994). 
    3. La disposizione impugnata non puo' intendersi applicabile alla
Regione ricorrente neppure quale principio fondamentale in materia di
coordinamento della finanza pubblica. 
    E cio', in primo luogo, in  quanto  il  legislatore  statale  non
concorre a finanziare la spesa per il personale  del  comparto  unico
regionale e per quello degli enti del servizio  sanitario  regionale,
sicche' comunque non ha  titolo  a  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario in materia. 
    In secondo luogo e in via assorbente, in quanto eventuali  misure
in materia, se adottate a  questo  titolo,  non  possono  prescindere
dalla conclusione di accordi bilaterali con le autonomie speciali. 
    4. Si insiste quindi per la declaratoria di  incostituzionalita'.
dell'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019, nella  parte  in
cui si  applica  alla  Regione  Valle  d'Aosta,  sotto  questo  primo
profilo. 
B) Violazione dei  principi  di  leale  collaborazione  di  cui  agli
articoli 5 e 120 Cost., nonche'  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' ex  articoli  3  e  97  Cost.,  anche  in  relazione
all'art. 117, commi secondo, terzo  e  quarto,  Cost.  (in  combinato
disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3 del 2001), e  agli  articoli
2, lettere a) e b), 3, lettera f) e l), e 4 della legge  cost.  n.  4
del 1948. 
    1. Analogamente a quanto  eccepito  sub  I),  lettera  b),  anche
laddove volesse ritenersi che il contestato  comma  149  dell'art.  1
costituisca esercizio di competenza legislativa statale, in ogni caso
dovrebbe esserne dichiarata l'incostituzionalita', nella parte in cui
si  applica  anche  alla  Regione  ricorrente,  per  violazione   del
principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost.. 
    E' infatti evidente, in ragione di quanto detto sub  A),  che  la
disciplina introdotta dal legislatore statale  incide  su  ambiti  di
competenza esclusiva e residuale della Regione Valle d'Aosta,  ambiti
peraltro in cui la relativa  spesa  e'  autonomamente  finanziata  da
quest'ultima. Pertanto gravava sullo Stato il dovere  di  predisporre
adeguati strumenti di  coinvolgimento  della  medesima,  al  fine  di
contemperare le  ragioni  dell'esercizio  unitario  delle  competenze
statali con la garanzia delle funzioni costituzionalmente  attribuite
alla ricorrente stessa  dallo  Statuto  di  autonomia  (Corte  cost.,
sentenze numeri 65 del 2016, 88 del 2014 e 139 del 2012). 
    Il  fatto,  invece,  di  avere  introdotto  una   disciplina   di
dettaglio, sostanzialmente auto-applicativa, che per quanto detto non
lascia alcun margine di autonomia  alla  Regione,  se  non  quanto  a
un'impensabile  fissazione  al  ribasso  del  termine   biennale   di
validita' delle graduatorie, e' gia'  di  per  se'  scelta  normativa
elusiva dei principi di leale collaborazione. 
    Se e' vero, infatti, che  secondo  la  giurisprudenza  di  questa
Corte tale principio non si applica alla  legislazione  primaria,  e'
anche vero che,  interpretata  rigidamente  e  acriticamente,  questa
giurisprudenza consentirebbe agevolmente al  legislatore  statale  di
sfuggire al doveroso  coordinamento  con  le  autonomie,  pure  nelle
ipotesi  del  sovrapporsi  e  concorrere  di  competenze  statali   e
regionali, trincerandosi dietro l'adozione  di  norme  di  legge.  E'
invece   evidente   che,   affinche'   il   principio   della   leale
collaborazione  possa  essere  effettivamente  operante,  la   scelta
normativa di imporre soluzioni di dettaglio in  settori  afferenti  a
piu'  materie  di  competenza  statale  e  regionale   debba   essere
dichiarata incostituzionale per violazione degli  articoli  5  e  120
Cost.. In altri termini, la stessa scelta di introdurre  disposizioni
autoapplicative,  e  quindi   di   escludere,   per   l'effetto,   la
possibilita' di esperire procedure concertative «a  valle»,  elude  i
richiamati principi costituzionali, e non e' ammissibile  nel  nostro
sistema. 
    2.  Sotto  un  ulteriore  profilo,  pur  a  volerla   considerare
principio fondamentale in materia di impiego pubblico  regionale,  la
disposizione impugnata e' comunque illegittima per  violazione  degli
articoli 3 e 97 Cost., perche' elusiva dei principi di ragionevolezza
intrinseca  (adeguatezza  e  proporzionalita'  rispetto  allo   scopo
perseguito),   di   economicita'   e   buon   andamento   dell'azione
amministrativa. 
    Secondo la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  principio  di
razionalita', emancipato  rispetto  a  quello  di  uguaglianza,  deve
essere inteso sia  nel  senso  di  razionalita'  formale,  cioe'  del
principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalita'
pratica, ovvero di ragionevolezza, di coerenza intrinseca della norma
rispetto alla ratio che ne a' a fondamento (Corte cost., sentenza  n.
172 del 1996). La coerenza e' rispondenza logica della norma rispetto
al fine perseguito dalla legge, ovvero alla  sua  ratio.  Difetta  la
ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la
sua ratio» (Corte cost., sentenza n. 43 del 1997). 
    Il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso  a
criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge
attraverso ponderazioni  relative  alla  proporzionalita'  dei  mezzi
prescelti dal legislatore nella sua discrezionalita',  rispetto  alle
esigenze  obiettive  da  soddisfare  o  alle  finalita'  che  intende
perseguire,  tenuto  conto  delle  circostanze  e  delle  limitazioni
concretamente sussistenti (Corte cost., sentenza n. 108 del 1994). 
    Questi limiti risultano travalicati dalla disposizione impugnata. 
    Come  noto,  la  possibilita'   di   utilizzare   a   scorrimento
graduatorie  concorsuali  pubbliche  rappresenta  uno  strumento   di
contemperamento tra la regola del concorso pubblico di  cui  all'art.
97 Cost., da un lato, e dall'altro i principi di  buon  andamento  ed
economicita' dell'azione amministrativa, e  di  tutela  dei  soggetti
collocati nelle graduatorie,  anche  «in  considerazione  del  blocco
delle  assunzioni»  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  adunanza  plenaria,
sentenza n. 14 del 2011). 
    La previsione della durata solo biennale delle graduatorie spezza
il predetto punto di equilibrio: e', infatti, del  tutto  improbabile
che un'Amministrazione necessiti di procedere per  scorrimento  entro
un cosi' breve lasso di tempo. sicche' una simile previsione di legge
finisce per essere di fatto inapplicabile. Cio' vale  tanto  piu'  in
una realta' di ridotte dimensioni come quella valdostana. 
    L'obiettivo di valorizzare l'attualita'  della  preparazione  dei
candidati a concorsi per l'accesso al  pubblico  impiego,  certamente
apprezzabile, finisce cosi', tuttavia, per schiacciare  indebitamente
le altre  esigenze,  parimenti  rilevanti,  sottese  alla  disciplina
dell'accesso  all'impiego  pubblico  regionale:  vale   a   dire   il
contenimento  dei  costi  necessari  per  bandire   nuove   procedure
selettive, e l'opportunita' di tutelare  le  posizioni  dei  soggetti
immessi in posizione utile nelle graduatorie di concorso. 
    La ratio perseguita dal legislatore statale si pone  altresi'  in
contraddizione con le finalita' dichiarate in sede di adozione  dello
stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 e  s.m.i.:  l'art.  1  del
Testo Unico, in particolare, specifica che le  relative  disposizioni
sono volte, fra l'altro,  a  «realizzare  la  migliore  utilizzazione
delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando  la
formazione e lo sviluppo  professionale  dei  dipendenti,  applicando
condizioni uniformi rispetto  a  quelle  del  lavoro  privato  [...]»
(comma 1, lettera c)). 
    Pertanto, prevedere una durata solo biennale delle graduatorie di
concorso, sul presupposto per cui simile misura  potrebbe  assicurare
un maggiore aggiornamento del personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni,  stride  con  i  principi  di  economicita'  e  buon
andamento anche perche', costringendo le  Amministrazioni  a  bandire
nuovi concorsi con cosi' elevata  frequenza,  oblitera  completamente
l'opportunita' che l'adeguata formazione e lo sviluppo  professionale
dei dipendenti, che passa anche per il  relativo  aggiornamento,  sia
garantita all'interno  dell'Amministrazione,  una  volta  immessa  in
ruolo  la   risorsa.   Soluzione   che,   appunto,   appare   l'unica
proporzionata nel  bilanciare  i  vari  interessi  costituzionali  in
rilievo. 
    La  disciplina  introdotta  dal  legislatore  statale  e'  quindi
viziata per irragionevolezza intrinseca, sub specie di  inadeguatezza
del mezzo apportato rispetto al conseguimento dello scopo perseguito,
e in ogni caso di non proporzionalita' del mezzo rispetto allo scopo.
Tale  lesione,  come  detto,  ridonda  sulle  attribuzioni  regionali
esclusive in materia  di  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale»
e «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a) e b), dello Statuto, su quelle integrative in materia di  «finanze
regionali e comunali» e «igiene e sanita'» di cui all'art. 3, lettere
f) ed l), dello Statuto, nonche', in forza dell'art. 10, l. cost.  n.
3 del 2001, sulle attribuzioni nella materia residuale «ordinamento e
organizzazione amministrativa delle regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali», ex art. 117, comma 4, Cost., e nelle materie  concorrenti
«tutela della salute» e «coordinamento della  finanza  pubblica»,  ex
art. 117, comma 3, Cost. 
    3. Si chiede quindi di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art.
1, comma 149, della legge n. 160 del 2019,  nella  parte  in  cui  si
applica alla Regione Valle d'Aosta, anche alla luce  dei  profili  in
esame. 
III. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  269,  della
legge n. 160 del 2019. 
    Il comma 269 dell'art. 1 reca norme inerenti alla  spesa  per  il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    In particolare la posizione in esame ha  esteso  alle  Regioni  a
statuto speciale  e  alle  Province  autonome  la  disciplina  recata
dall'art. 11 del  decreto-legge  n.  35  del  2019,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019. inserendo  il  riferimento
alle autonomie speciali ai commi 1, 3 e 4, e abrogando il comma 4-bis
del medesimo art. 11, secondo cui «Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province  autonome  che
provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo  del  Servizio
sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a  carico
del bilancio dello Stato.». 
    Piu' precisamente, in base alla nuova formulazione  dell'art.  11
del decreto legge n. 35 del 2019 e s.m.i., si prevede  che  la  spesa
per il personale  degli  enti  del  servizio  sanitario  di  ciascuna
Regione - comprese quelle ad autonomia speciale - non possa  superare
il valore della spesa sostenuta nel 2018, come certificato dal Tavolo
di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'Intesa  in  Conferenza
permanente del 23 marzo 2005, ovvero il valore della spesa  stabilito
dall'art. 2, comma 71, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  ove
superiore. Tali valori, applicabili a  decorrere  dal  2019,  possono
essere  incrementati  annualmente  di   un   importo   pari   al   5%
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto  all'esercizio
precedente, mentre in sede di prima applicazione (triennio 2019-2021)
tale percentuale e' pari al 10% per ciascun anno,  incrementabili  di
un ulteriore 5% qualora  nella  singola  Regione  emergano  oggettivi
ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite,  valutati  congiuntamente  dal  Tavolo  tecnico  per   la
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
    La spesa da prendere in  considerazione  e'  quella  relativa  al
personale con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  a  tempo
determinato,  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  e   di
personale che presta servizio con altre forme di rapporto  di  lavoro
flessibile o con convenzioni, e con esclusione degli oneri  derivanti
da rinnovi del CCNL successivi al 2004  per  personale  a  carico  di
finanziamenti UE o  privati,  e  relativi  alle  assunzioni  a  tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502. 
    Nella predetta  spesa  sono  incluse  anche  le  risorse  per  il
trattamento accessorio del personale, con la previsione che il limite
definito dall'art. 23, comma 2, del decreto  legislativo  n.  75  del
2017  e'  adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
l'invarianza del valore medio pro  capite,  riferito  all'anno  2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi  di  spesa
sono   subordinati   all'adozione   di   una   metodologia   per   la
determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con  quanto  stabilito  dal  decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'art. 1, comma 516, lettera
c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    Si prevede, inoltre, che le  regioni  e  le  provincie  autonome,
previo accordo da definirsi con  il  Ministero  della  salute  ed  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  possono   ulteriormente
incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non
superiore alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
servizi sanitari esternalizzati  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 35 del 2019. 
    Il comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35  del  2019,  come
modificato dalla norma impugnata, stabilisce infine  l'applicabilita'
delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 73, della  legge  n.  191
del 2009 con riferimento alla disciplina recata dal medesimo art. 11,
precisando che «Le regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  di
Bolzano indirizzano  e  coordinano  la  spesa  dei  propri  enti  del
servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1». 
    Si potrebbe ritenere che,  per  effetto  delle  modificazioni  in
esame, il legislatore  statale  abbia  dunque  inteso  dettare  norme
direttamente e integralmente applicabili anche alla Regione  autonoma
Valle  d'Aosta,  nonostante  quest'ultima  finanzi  autonomamente  il
proprio servizio sanitario. 
    Laddove  ritenuta  applicabile  alla  ricorrente,  tuttavia,   la
disciplina   introdotta   con   la    disposizione    impugnata    e'
incostituzionale sotto i profili che seguono. 
Violazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) e
l), e 4, legge cost. n. 4 del 1948. Violazione dell'art. 117, commi 3
e 4 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3  del
2001. Violazione degli articoli 48-bis e 50, legge  cost.  n.  4  del
1948, in relazione agli articoli 34 e 36 della legge n. 724 del 1994.
Violazione dei principi di leale collaborazione ex articoli 5  e  120
Cost. Violazione dei principi di ragionevolezza ex articoli  3  e  97
Cost. 
    1. In primo luogo la disposizione impugnata incide  indebitamente
su  materie  di  competenza  regionale  ai  sensi  dello  Statuto  di
autonomia, e sulle conseguenti funzioni amministrative. 
    Ci si riferisce,  in  particolare,  alle  materie  di  competenza
primaria inerenti a «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del  personale»  di  cui
all'art. 2,  lettera  a),  dello  Statuto  valdostano,  a  quelle  di
competenza integrativa in materia di «finanze regionali e comunali» e
«igiene e sanita'», di cui all'art. 3, lettere f) ed l) del  medesimo
Statuto di autonomia, nonche', in forza  della  clausola  di  maggior
favore di cui all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001,  alle  materie  di
competenza  concorrente  «coordinamento  della  finanza  pubblica»  e
«tutela della salute» ex art. 117, comma 3,  Cost.,  e  a  quella  di
competenza residuale  «ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
delle Regioni e degli enti pubblici regionali», ex art. 117, comma 4,
Cost. 
    La spesa  per  il  personale  del  servizio  sanitario  regionale
afferisce  infatti  alla   competenza   legislativa   della   Regione
ricorrente, tanto sotto il  profilo  del  coordinamento  finanziario,
quanto per il versante  dell'organizzazione  del  servizio  sanitario
regionale. 
    2. Il legislatore statale non ha alcun titolo per  dettare  norme
di coordinamento finanziario  direttamente  applicabili  al  servizio
sanitario della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    La Regione ricorrente, infatti, finanzia autonomamente il proprio
servizio sanitario, senza oneri a carico  del  bilancio  statale.  Ai
sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge  n.  724  del
1994, «la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio
dello Stato, utilizzando prioritariamente le  entrate  derivanti  dai
contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art.  11,  comma  9,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni e integrazioni, e,  ad  integrazione,  le  risorse  dei
propri bilanci». 
    Ne consegue che, secondo la  costante  giurisprudenza  di  questa
Corte, «lo Stato, quando non concorre al  finanziamento  della  spesa
sanitaria, neppure ha  titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario» (ex plurimis Corte costituzionale  sentenze  numeri  341
del 2009, 133 del 2010, 115 e 187 del 2012, 125 del 2015). 
    Con specifico riferimento alla Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,
simile conclusione e' stata recentemente esplicitata dalla piu' volte
richiamata sentenza n. 241 del 2018, laddove tale principio e'  stato
ribadito a chiare lettere, proprio in  virtu'  del  mancato  concorso
statale al finanziamento del servizio sanitario regionale,  ai  sensi
del richiamato art. 34, comma 3, legge n. 724 del 1994. 
    E' evidente, quindi, l'incostituzionalita' della norma impugnata,
laddove ritenuta applicabile alla Regione ricorrente, per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  e  delle  richiamate
attribuzioni statutarie. 
    3.   Sotto   un   connesso   profilo,    si    rileva    altresi'
l'incostituzionalita' della  disposizione  impugnata  per  violazione
degli articoli 48-bis e 50,  quinto  comma,  dello  Statuto  speciale
valdostano, ancora in relazione all'art. 34 della legge  n.  724  del
1994, e 36 del medesimo atto normativo (in forza del quale «Rimangono
salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge
26 novembre 1981, n. 690»), e per violazione del principio  di  leale
collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost. 
    In virtu' delle predette disposizioni statutarie,  la  disciplina
dell'ordinamento finanziario della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta
puo' essere modificata solo con l'accordo della medesima (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 133  del  2010):  piu'  precisamente,  in
relazione  alla  competenza  legislativa   nella   materia   «finanze
regionali e comunali», le prerogative della Regione  ricorrente  sono
assistite dalla garanzia procedurale prevista dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 320  del  1994  (Norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della Regione Valle d'Aosta), in base al quale l'ordinamento
finanziario della Regione, stabilito con la legge  n.  690  del  1981
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
puo' essere modificato solo nelle forme e  col  procedimento  di  cui
all'art. 48-bis del suo Statuto speciale, cioe' mediante l'emanazione
di  decreti  legislativi  elaborati  dalla   commissione   paritetica
prevista dal secondo comma di tale articolo. 
    L'impugnato comma 269 dell'art. 1, legge n. 160 del  2019  incide
invece  in  modo  unilaterale,  violando  il   principio   di   leale
collaborazione, sull'autonomia finanziaria della ricorrente,  la  cui
specialita',  come  pure  ha  sottolineato  questa  Corte,   «sarebbe
vanificata  se  fosse  possibile  variare  l'assetto   dei   rapporti
finanziari con lo Stato  attraverso  una  semplice  legge  ordinaria»
(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 125 del 2015, resa in materia
di contenimento della spesa del personale  degli  enti  del  servizio
sanitario, nonche' la gia' richiamata sentenza n. 133 del 2010). 
    4. Infine la  disposizione  impugnata,  nel  rendere  applicabili
direttamente alla Regione ricorrente i commi 1, 3 e 4  dell'art.  11,
decreto-legge n. 35 del 2019 e s.m.i., appare avvinta  da  intrinseca
irragionevolezza e  contraddittorieta',  in  violazione  dell'art.  3
Cost. 
    L'intrinseca irragionevolezza consegue al fatto che i vincoli  di
spesa sono richiesti alla ricorrente  «nell'ambito  del  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato» (art. 11, comma 1, decreto-legge n. 35 del  2019),
e come visto lo Stato non  concorre  al  finanziamento  del  servizio
sanitario regionale. 
    La contraddittorieta' si lascia apprezzare rispetto alla clausola
di salvaguardia contenuta nell'art. 15-bis del medesimo decreto-legge
n. 35 del 2019, inserito dalla legge di conversione n. 60 del 2019 (e
rubricato, appunto, «Clausola di salvaguardia»), a  norma  del  quale
«Le disposizioni del presente decreto si  applicano  alle  regioni  a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3». 
    5. Ne' si dica che la norma impugnata recherebbe,  rispetto  alle
autonomie speciali, una  disciplina  di  maggior  favore  rispetto  a
quella prevista dall'art. 2, commi 71 e 72, della legge  n.  191  del
2009, e dall'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, come
modificato dall'art. 1, comma 584, lettera a), della legge n. 190 del
2014. Le disposizioni in esame hanno rispettivamente istituito e  poi
previsto la perdurante applicazione in ciascuno degli anni  dal  2013
al 2020 di vincoli  alla  spesa  per  il  personale  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, stabilendo che  tale  spesa  non  debba
superare  il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004,   diminuito
dell'1,4%. 
    Anche  i  limiti   previsti   da   tali   disposizioni,   secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, non  si
applicano infatti alla Regione autonoma Valle  d'Aosta,  dal  momento
che si tratta di norme di coordinamento finanziario che  non  possono
trovare   ingresso   nell'ordinamento   finanziario   della   Regione
ricorrente,  la  quale  concorre  senza  oneri  per   lo   Stato   al
finanziamento del servizio sanitario regionale. 
    6. Stante  quanto  precede,  si  chiede  a  questa  ecc.ma  Corte
costituzionale di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma
269, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui si applica  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta, per violazione di tutti  i  suesposti
parametri. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia l'ecc.ma Corte  costituzionale,  respinta  ogni  contraria
istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e  per
l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020-2022», pubblicata nel S.O. n. 45 alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 30 dicembre 2019, n. 304, limitatamente  all'art.
1, commi 147, 149 e 269 di tale atto normativo, nella parte in cui si
applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    Si depositera', unitamente al presente ricorso notificato,  copia
conforme della DGR n. 54 del 7 febbraio 2020. 
        Roma, 24 febbraio 2020 
 
                          Prof. avv. Marini