N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2020 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Termini e condizioni per l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2011, negli anni dal 2012 al 2017, e negli anni dal 2018 al 2019. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Modifica del termine di validita' delle graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche - Individuazione del termine in due anni decorrenti dalla data di approvazione. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ambito di applicazione. - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 147, 149 e 269.(GU n.14 del 1-4-2020 )
Ricorso ex art. 127 Cost. della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, c.f. 80002270074 - P.iva 00368440079, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Renzo Testolin, rappresentata e difesa nel presente in virtu' della deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 7 febbraio 2020, nonche' in forza di procura in calce, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (MRNFNC73D28H501U; Pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; n. fax 06.36001570), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, ricorrente; Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12, e' domiciliata ex lege, resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata sul S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2019, n. 304, limitatamente all'art. 1, commi 147, 149 e 269 di tale atto normativo, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Fatto 1. Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, S.O. n. 45, e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». 2. L'art. 1 della citata legge contiene alcune norme inerenti alle graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nonche' norme riguardanti limiti di spesa per gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. In particolare: il comma 147 dell'art. 1 prevede: «Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utili abili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.». il comma 149 dell'art. 1 prevede: «All'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni dalla data di pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "due anni dalla data di approvazione".». Per effetto della modifica in esame, l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce quanto segue: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.[...]». il comma 269 dell'art. 1 prevede: «All'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ad concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano»; b) al comma 3, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano"; c) al comma 4, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano"; d) il comma 4-bis e' abrogato.». Per effetto della modifica normativa in esame, e per quanto qui interessa, l'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' recita: «1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'art. 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possano ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1». Si specifica che il comma 4-bis dell'art. 11, abrogato dall'art. 1, comma 269 della legge n. 160 del 2019, stabiliva che «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.». 4. Le disposizioni in esame, nella parte in cui si applicano anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, violano numerosi profili competenziali costituzionalmente attribuiti alla medesima, come pure i principi di ragionevolezza e leale collaborazione, sicche' se ne impone la dichiarazione di incostituzionalita' sotto i seguenti profili in Diritto In limine. Contenuto delle disposizioni impugnate e relativa applicabilita' alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 1. Prima di scendere nel merito dei motivi di incostituzionalita' delle norme impugnate, e' bene sottolineare come la relativa applicabilita' alla Regione autonoma Valle d'Aosta appare incerta, ma non implausibile. 2. Quanto al comma 147 dell'art. 1, esso introduce alcune previsioni di proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata «per scaglioni» in ragione del termine di approvazione finale, condizionando il reclutamento, per quelle piu' risalenti (cioe' quelle approvate nell'anno 2011), a ulteriori adempimenti procedurali (quali la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio). La norma in esame fa espressamente salvi i soli «periodi di vigenza inferiori stabiliti da leggi regionali». Il comma 149 dell'art. 1, dal canto suo, modifica il decreto legislativo n. 165 del 2011 e s.m.i., nella parte in cui individua il termine di validita' delle graduatorie per il reclutamento del personale della pubbliche amministrazioni (art. 35, comma 5-ter), riducendolo da tre anni a due anni dalla data di relativa approvazione. Anche il comma 5-ter dell'art. 35 del testo unico sul pubblico impiego fa salvi i soli «periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali». Ora, e' vero che l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non prevede la diretta applicabilita' delle disposizioni del testo unico alle Regioni autonome, limitandosi a stabilire che «I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, nome fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Come pure e' vero che il citato art. 2, della legge n. 421 del 1992, stabilisce espressamente, al terzo comma, che: «Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. [..]». Al contempo, pero', le disposizioni contestate si riferiscono, indistintamente, alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, elenco in cui rientrano anche «le Regioni» e «le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale», e recano esplicito riferimento a «leggi regionali» che prevedano periodi di vigenza inferiori delle graduatorie di accesso all'impiego pubblico. Da cio' potrebbe essere desunta la volonta' - indebita - del legislatore statale di applicare tali disposizioni anche alla Regione odierna ricorrente. 3. Per quanto riguarda, ancora, il comma 269 dell'art. 1, esso modifica l'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 e s.m.i., che reca norme in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, estendendone l'applicazione integrale e diretta anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. La norma non dovrebbe applicarsi direttamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta, considerato che: i) la Regione finanzia autonomamente il Servizio Sanitario regionale, dunque il legislatore statale non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario in materia, tanto piu' che il comma 1 del citato art. 11 fa riferimento al «livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato» quale perimetro dei vincoli alla spesa per il personale del SSN; ii) l'art. 15-bis del medesimo decreto-legge n. 35 del 2019, inserito dalla legge di conversione n. 60 del 2019 e rubricato «Clausola di salvaguardia», stabilisce che «Le disposi ioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Tuttavia, il comma 269 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019, ha modificato l'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, ai commi 1, 2 e 4, al solo fine di esplicitarne l'applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Inoltre esso ha abrogato il comma 4-bis del medesimo art. 11, che prevedeva appunto l'esclusione dell'applicabilita' dei limiti alla spesa previsti dai precedenti commi 1-4 alle Regioni e alle Province autonome che - come la Valle d'Aosta - provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Dal che potrebbe desumersi l'indebita volonta' del legislatore statale di applicare direttamente i limiti e vincoli alla spesa per il personale degli enti del SSN, di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 4. Stante quanto precede si impone, in via cautelativa, l'impugnazione delle norme sopra richiamate, nella parte in cui fossero ritenute applicabili anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, del resto, nel giudizio in via principale possono trovare ingresso anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purche' non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate (sentenze n. 154 del 2017, n. 189, n. 159, n. 156 e n. 3 del 2016). I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019. Il comma 147 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019, reca norme in materia di proroga dei termini delle graduatorie di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in essere alla data di entrata in vigore della legge, differenziandone la perdurante validita' sulla base di alcuni scaglioni. Precisamente: le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono prorogate al 30 marzo 2020, e la relativa utilizzabilita' e' subordinata alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'amministrazione, nonche' al superamento di un esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'; le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono prorogate e utilizzabili fino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla relativa approvazione. Giova precisare, in proposito, che la norma in esame incide sul quadro normativo vigente in Regione Autonoma Valle d'Aosta, come disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 2010 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e dalla legge regionale n. 19 del 2019 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini). In particolare: i) l'art. 41, comma 6, della legge regionale n. 22 del 2010 stabilisce un termine di validita' delle graduatorie di concorso per l'assunzione negli enti del comparto unico regionale pari a tre anni, prorogabili ai fini dell'eventuale scorrimento; ii) l'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la validita'. delle graduatorie degli enti del comparto unico regionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2010, esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, senza alcuna condizione quanto alla relativa utilizzabilita'. Tanto premesso, nei motivi a seguire si illustreranno i motivi di incostituzionalita' della norma in esame, laddove ritenuta applicabile alla Regione Valle d'Aosta. A) Violazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dell'art. 3, lettere l) e f), e dell'art. 4 dello Statuto speciale Valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), nonche' dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. 1. L'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019 - nella parte in cui fosse ritenuto applicabile alla Regione ricorrente, ai suoi enti locali e agli enti a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta e agli enti del servizio sanitario regionale - e' incostituzionale in quanto invasivo della competenza normativa primaria attribuita alla ricorrente dall'art. 2, lettera a) e b), dello Statuto speciale valdostano (legge cost. n. 4 del 1948), nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli enti locali» e delle competenze amministrative su tali materie attribuite dall'art. 4 dello Statuto stesso. Sussiste altresi' l'indebita invasione della competenza residuale di cui all'art. 117, comma 4, Cost., spettante anche alla Regione ricorrente in forza della clausola di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali» piu' volte riconosciuta da questa Corte per l'accesso all'impiego pubblico regionale. Nel perimetro di queste materie rientra la potesta' esclusiva della Regione di disciplinare le modalita' di accesso al lavoro pubblico all'interno del comparto unico regionale, come pure il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del S.S.R. Vi rientra, in particolare per che qui rileva la definizione di criteri termini e limiti di utilizzabilita' delle graduatorie di concorso; ambito che, come visto, risulta peraltro gia' compiutamente disciplinato dalla legislazione regionale, appunto nell'esercizio delle predette potesta' legislative statutariamente sancite. 2. La giurisprudenza di questa Corte e' costante e consolidata nell'affermare che, per quanto riguarda la competenza legislativa a disciplinare l'impiego pubblico regionale, ivi compreso quello relativo al personale degli enti del servizio sanitario regionale, «i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione», di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 191 del 2017). Per quanto qui rileva, rientra nell'ambito di questa competenza, ancora secondo univoca giurisprudenza costituzionale, «la regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche» (sentenza n. 241 del 2018). Piu' in generale, questa Corte ha affermato il principio per cui la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, in cui rientra quella relativa all'utilizzabilita' delle relative graduatorie, «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 Cost. [...] e' invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato» (Corte cost., sentenza n. 380 del 2004). La regolamentazione delle modalita' di accesso al lavoro pubblico regionale, infatti, «spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurati del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive» (Corte cost., sentenza n. 235 del 2010). La competenza statale in materia di ordinamento civile e' invece limitata ai soli «interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere» (ex multis Corte costituzionale, sentenze numeri 32 del 2017, 251 e 186 del 2016, 180 del 2015). Non vi e' dubbio che la disposizione impugnata non riguarda ne' incide su rapporti lavorativi gia' in essere, ma spiega la propria efficacia nella fase se anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro, vale a dire in quella inerente all'utilizzo delle graduatorie di concorso, cosi' impingendo direttamente sulle prerogative regionali di reclutamento e organizzazione delle proprie risorse umane. 3. Tutti questi principi sono stati recentemente confermati da questa Corte, proprio con riferimento alla Regione ricorrente, con la gia' citata sentenza n. 241 del 2018, che pronunciandosi sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23, di proroga delle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta al 31 dicembre 2019, sollevata dal Governo per pretesa violazione degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n. 4 del 1948 e degli articoli 3, 97 e 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo, della Costituzione, ha dichiarato non fondate le questioni, riconoscendo, appunto, la competenza esclusiva regionale in materia ex art. 117, comma 4, Cost. e art. 10, 1. cost. n. 3 del 2001. Competenza esclusiva che e' stata esplicitata anche con riferimento all'accesso all'impiego pubblico presso l'ASL Valle d'Aosta e gli enti del S.S.R, tanto piu' che la spesa per il personale del settore sanitario nel territorio valdostano e' integralmente finanziata Regione Valle d'Aosta, senza oneri a carico del bilancio statale. I principi in esame sono stati ulteriormente ribaditi con la recente sentenza di questa Corte n. 5 del 2020. Anche in questo caso, e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge di una regione a statuto ordinario, recante proroga di alcune graduatorie pubbliche regionali, impugnata dal Governo per pretesa violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile. In quella sede e' stato ribadito che «la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, "per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima connessione con l'attuazione dei principi sanciti dagli articoli 51 e 97 Cost. [...] e' invero sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto gia' instaurato" (sentenza n. 380 del 2004)», e che «[l]a regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra nella disciplina dell'accesso al pubblico impiego», in quanto le graduatorie «costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche», con cui «l'amministrazione esaurisce l'ambito proprio del procedimento amministrativo e dell'esercizio dell'attivita' autoritativa». Con la conseguenza che la disciplina dei termini di validita' delle graduatorie per l'accesso all'impiego pubblico regionale e' attratta alla competenza residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», ed e' quindi estranea alla sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile. 4. Si specifica, infine, che per quanto riguarda la validita' e l'utilizzabilita' delle graduatorie per l'assunzione presso l'AUSL Valle d'Aosta e gli enti del servizio sanitario regionale, la disposizione impugnata viola anche la competenza integrativa nelle materie «finanze regionali e comunali» e «igiene e sanita'», di cui all'art. 3, lettere f) ed l) dello Statuto di autonomia, nonche', in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, nelle materie di competenza concorrente «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute» ex art. 117, comma 3, Cost. E del resto, con specifico riferimento al personale medico sanitario, in Regione Valle d'Aosta la relativa spesa e' interamente finanziata dalla ricorrente, senza oneri a carico del bilancio statale. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994, infatti, «la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». 5. Ne consegue che la disciplina in esame non puo' nemmeno essere applicata alla Regione ricorrente a titolo di principio generale di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che, laddove il legislatore statale non concorre al finanziamento di un determinato aggregato di spesa, non ha nemmeno titolo per dettare norme di coordinamento finanziario in materia (cfr. la piu' volte richiamata Corte costituzionale, sent. n. 241 del 2018). 5. Si chiede quindi la declaratoria di incostituzionalita' della disposizione impugnata, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, sotto questo primo assorbente profilo. B) Violazione dei principi di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., nonche' dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' ex articoli 3 e 97 Cost., anche in relazione all'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost. (in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera l), e 4 della legge cost. n. 4 del 1948. 1. Anche nella denegata ipotesi in cui volesse rinvenirsi un titolo competenziale statale a copertura della gravata disposizione, essa si confermerebbe comunque illegittima, in primo luogo, per violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost. L'inestricabile intreccio con materie di competenza regionale, peraltro di tipo esclusivo/residuale, comporta infatti il dovere del legislatore statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze, al fine di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie (Corte cost., sentt. nn. 65 del 2016, 88 del 2014 e 139 del 2012). La giurisprudenza costituzionale ha sempre piu' valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell'evenienza, che qui sarebbe chiaramente ricorrente anche a ipotizzare un titolo competenziale statale, di uno stretto intreccio fra materie e competenze, e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di recente, Corte costituzionale, sentt. nn. 1 e 21 del 2016). Questa ecc.ma Corte ha individuato nel sistema delle conferenze «il principale strumento che consente alle regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» (Corte cost., sentenza n. 401 del 2007) e «una delle sedi piu' qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (Corte cost., sentenza n. 31 del 2006), sicche' l'intesa in sede di Conferenza unificata e' stata ritenuta lo strumento piu' idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie (ex plurimis, Corte costituzionale, sentt. nn. 88 del 2014, 297 e 163 del 2012), «qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo» (Corte cost., sentenza n. 1 del 2016). Circostanza, quest'ultima, di cui peraltro si dubita in ragione di quanto eccepito sub A. Con particolare riferimento agli aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, che afferiscono alla competenza residuale delle regioni (fra le tante, Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2012), si e' chiarito che, se anche il legislatore statale puo' intervenire, la relativa competenza e' limitata alla fissazione di principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione (Corte cost., sentenza n. 105 del 2013), e in ogni caso deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile anche in questa ipotesi a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis Corte costituzionale, sentenze numeri 251, 26 e 1 del 2016, 140 del 2015, 44 del 2014, 237 del 2009, 168 e 50 del 2008). 2. In senso diametralmente difforme dai richiamati principi, il legislatore statale ha adottato la disposizione impugnata senza prevedere alcuno strumento partecipativo delle regioni, ne' nella forma dell'intesa ne' in altro tipo di forma collaborativa, e cio' sebbene la disciplina contestata incida su titoli competenziali esclusivi della Regione ricorrente. Il difetto di concertazione e' mancato tanto a monte, in sede di adozione della disposizione impugnata, quanto a valle, non essendo stati predisposti adeguati modelli concertativi per l'attuazione delle stesse. Tanto piu' che la natura di massimo dettaglio della citata disposizione impedisce comunque indipendentemente dall'omessa previsione dell'intesa nel testo della medesima, che qualsiasi meccanismo collaborativo possa essere posto in essere in sede applicativa. In altri termini, e' la stessa scelta legislativa di introdurre una previsione di natura auto applicativa a viziare in nuce la disposizione impugnata per violazione dei principi di leale collaborazione. 3. Ne' si puo' sostenere che la natura di (mero) principio generale discenderebbe dal fatto che la norma impugnata rimette alle leggi regionali la facolta' di dettare «periodi piu' brevi» di validita' e utilizzabilita' delle graduatorie: i principi generali, e ancora di piu' le norme di grande riforma, infatti, sono tali se accordano alle autonomie un adeguato spazio di manovra, che non puo' essere «unidirezionale» (nel nostro caso, a ribasso), giacche' in questo senso si tratterebbe, come infatti si tratta, di norme di dettaglio. E come detto, trattandosi di norma di dettaglio incidente su un ambito materiale che e' attratto a competenze esclusive/residuali della Regione ricorrente, risulta confermata - in ogni caso - la sua incostituzionalita' quanto meno sotto il profilo dell'elusione dei principi di leale collaborazione. 4. Sotto un ulteriore, concorrente profilo, e anche a ritenere che la norma impugnata sia stata legittimamente adottata quale principio generale nella materia del pubblico impiego, essa appare comunque lesiva dei principi di ragionevolezza, economicita' e buon andamento ex articoli 3 e 97 Cost., con conseguente incidenza e menomazione delle attribuzioni regionali statutariamente attribuite dall'art. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), e 4 dello Statuto di autonomia, nonche' dall'art. 117, commi 3 e 4, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. Come anticipato, la proroga della validita' temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, differenziata in ragione del termine di approvazione e per di piu' condizionata, per l'utilizzo a scorrimento di quelle piu' risalenti, all'esperimento di corsi di aggiornamento e formazione e a un giudizio di «perdurante idoneita'», impatta sulla vigente legislazione regionale, che, da ultimo, ha stabilito la proroga senza condizioni e senza differenziazioni temporali al 31 dicembre 2020 delle graduatorie in scadenza al 31 dicembre 2019 per il compatto unico (cfr. 2 della l.r. n. 19 del 2019). Ne discende, sotto il profilo dell'elusione dei principi di ragionevolezza, economicita' e buon andamento, che per effetto della disposizione impugnata si determina: i) una proliferazione di concorsi da bandire con decorrenze differenziate a seconda dello scaglionamento dei termini di utilizzabilita' stabilito dal legislatore statale (30 marzo 2020, 30 settembre 2020), con conseguente incremento della spesa pubblica, in violazione del principio di economicita', e con nocumento dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che vendono tanto piu' in rilievo in una realta' piccola come quella valdostana; ii) un notevole impatto sull'organizzazione degli enti che saranno chiamati a bandire nuovi concorsi, nonche' sul legittimo affidamento degli idonei collocati nelle graduatorie, giacche' prorogate ex lege dalla Regione in misura diversa da quella stabilita dal legislatore statale; iii) un evidente aggravio dell'attivita' amministrativa conseguente all'obbligo di predisporre «corsi di aggiornamento e formazione» e di tenere un «apposito esame colloquio», «organizzati da ciascuna amministrazione, nel rigetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente», ai fini del reclutamento degli idonei collocati nelle graduatorie approvate nell'anno 2011, a fronte del necessario impiego di risorse umane, materiali ed economiche. Risorse che non sarebbero necessarie in base alla legislazione vigente in Valle d'Aosta, che per le graduatorie approvate in quell'arco temporale (come per tutte le altre in scadenza al 31 dicembre 2019) ha previsto una proroga al 31 dicembre 2020 senza alcuna condizione ulteriore per l'eventuale reclutamento degli idonei ivi collocati. Sotto il profilo dell'economicita' e della ragionevolezza, non si vede neppure quale sia la ratio di organizzare corsi di aggiornamento e formazione e di sottoporre a esame-colloquio tutti «i soggetti inseriti nelle graduatorie» approvate nell'anno 2011, come testualmente prevede la disposizione impugnata, piuttosto che, a tutto concedere, i soli soggetti da assumere per scorrimento. 5. Si insiste quindi per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 147, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, anche sotto i profili in esame. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019. Il comma 149 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019, ha modificato l'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., stabilendo per l'effetto che ««Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. [...]». La durata di validita' delle graduatorie e' stata dunque ridotta da tre anni a due anni. Come anticipato, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., le disposizioni del Testo unico non si applicano alle regioni ad autonomia speciale. Solo i principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e s.m.i. e dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e s.m.i., costituiscono per le autonomie speciali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (Corte cost., sentenza n. 383 del 1994). Le disposizioni in esame non dettano principi in materia di validita' delle graduatorie concorsuali, e anzi l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 421 del 1992 prevede espressamente che «Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo», e quindi fa salva la competenza statutaria primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli enti locali». Tuttavia, nel caso in cui il comma 149 dell'art. 1 dovesse ritenersi applicabile alla Regione ricorrente, come potrebbe desumersi dal fatto che vengono fatti salvi periodi di validita' inferiori stabiliti da «leggi regionali», esso dovra' essere dichiarato incostituzionale sotto i profili che seguono. A. Violazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'art. 3, lettera f) ed l), e dell'art. 4 dello Statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del 1948), nonche' dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. 1. In primo luogo la disposizione impugnata - nella parte in cui fosse ritenuta applicabile alla Regione ricorrente, ai suoi enti locali e agli enti a essi strumentali, all'AUSL Valle d'Aosta e agli enti del servizio sanitario regionale - e' incostituzionale in quanto invade una sfera di competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta. La disciplina dell'accesso all'impiego nel comparto unico e per gli enti del SSR e' attratta alle materie di competenza primaria «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto, nonche', in forza dell'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001, alla materia di competenza residuale «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali» ex art. 117, comma 4, Cost.. Per le graduatorie di accesso all'impiego pubblico presso la USL Valle d'Aosta e' invasa altresi' la competenza integrativa nelle materie «finanze regionali e comunali» e «igiene e sanita'», di cui all'art. 3, lettere f) ed l), dello Statuto, nonche' la competenza concorrente nelle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica», ex art. 117, comma 3, Cost., in combinato disposto con l'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001. Nel perimetro di tale competenza rientra la disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego pubblico regionale e presso gli enti del servizio sanitario regionale. Anche recentemente, e proprio con riferimento alla disciplina delle graduatorie concorsuali per l'accesso all'impiego pubblico nella Regione ricorrente, questa Corte ha ribadito che lo Stato non ha titolo a dettare disposizioni in materia, posto che «la regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche» per l'accesso all'impiego pubblico regionale afferisce alla competenza esclusiva della Regione Valle d'Aosta (sentenza n. 241 del 2018). In Regione Valle d'Aosta la materia risulta del resto puntualmente disciplinata dalla legge regionale n. 22 del 2020 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), che all'art. 41, comma 6, stabilisce un termine di validita' delle graduatorie di concorso per l'assunzione negli enti del comparto unico regionale pari a tre anni. La norma impugnata incide dunque su un quadro normativo gia' puntualmente disciplinato dal legislatore valdostano, nell'esercizio delle richiamate competenze statutarie. 2. Ne' il termine biennale di validita' delle graduatorie pubbliche, introdotto dal contestato comma 149, puo' ritenersi applicabile alla Regione ricorrente a titolo di principio fondamentale o di norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, dal momento che, anche a intenderlo in questo modo, esso e' comunque illegittimo per l'estremo dettaglio e la natura auto-applicativa, che esautora qualsiasi spazio attuativo per l'autonomia regionale. La possibilita' attribuita al legislatore regionale di dettare termini di validita' inferiori delle graduatorie pubbliche, rispetto ai due anni fissati dal contestato comma 149, non attribuisce certo alle regioni quel margine di manovra che e' proprio dei principi fondamentali, e tanto piu' delle norme fondamentali di riforma. Se, a livello generale ed empirico, e' del tutto inverosimile che le regioni bandiscano concorsi con graduatorie a durata para-istantanea, in ogni caso attribuire alle regioni un margine di manovra unidirezionale - e cioe' solo in riduzione del termine di validita' delle graduatorie - vincolo di normazione che non si attaglia, con ogni evidenza, alla generalizzazione propria dei principi. E cio' fermo restando che, in base all'art. 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., le sole norme di grande riforma applicabili alla Regione Valle d'Aosta sono quelle di cui all'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e s.m.i, e di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e s.m.i., tra le quali non figurano principi in materia di validita' e durata delle graduatorie concorsuali. Anzi, come detto, l'art. 2, comma 3, della legge n. 421 del 1992, fa espressamente «salve per la Valle d'Aosta le competente statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. [...]» (Corte cost., sentenza n. 383 del 1994). 3. La disposizione impugnata non puo' intendersi applicabile alla Regione ricorrente neppure quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. E cio', in primo luogo, in quanto il legislatore statale non concorre a finanziare la spesa per il personale del comparto unico regionale e per quello degli enti del servizio sanitario regionale, sicche' comunque non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario in materia. In secondo luogo e in via assorbente, in quanto eventuali misure in materia, se adottate a questo titolo, non possono prescindere dalla conclusione di accordi bilaterali con le autonomie speciali. 4. Si insiste quindi per la declaratoria di incostituzionalita'. dell'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, sotto questo primo profilo. B) Violazione dei principi di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., nonche' dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' ex articoli 3 e 97 Cost., anche in relazione all'art. 117, commi secondo, terzo e quarto, Cost. (in combinato disposto con l'art. 10, legge Cost. n. 3 del 2001), e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f) e l), e 4 della legge cost. n. 4 del 1948. 1. Analogamente a quanto eccepito sub I), lettera b), anche laddove volesse ritenersi che il contestato comma 149 dell'art. 1 costituisca esercizio di competenza legislativa statale, in ogni caso dovrebbe esserne dichiarata l'incostituzionalita', nella parte in cui si applica anche alla Regione ricorrente, per violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost.. E' infatti evidente, in ragione di quanto detto sub A), che la disciplina introdotta dal legislatore statale incide su ambiti di competenza esclusiva e residuale della Regione Valle d'Aosta, ambiti peraltro in cui la relativa spesa e' autonomamente finanziata da quest'ultima. Pertanto gravava sullo Stato il dovere di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento della medesima, al fine di contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze statali con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alla ricorrente stessa dallo Statuto di autonomia (Corte cost., sentenze numeri 65 del 2016, 88 del 2014 e 139 del 2012). Il fatto, invece, di avere introdotto una disciplina di dettaglio, sostanzialmente auto-applicativa, che per quanto detto non lascia alcun margine di autonomia alla Regione, se non quanto a un'impensabile fissazione al ribasso del termine biennale di validita' delle graduatorie, e' gia' di per se' scelta normativa elusiva dei principi di leale collaborazione. Se e' vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte tale principio non si applica alla legislazione primaria, e' anche vero che, interpretata rigidamente e acriticamente, questa giurisprudenza consentirebbe agevolmente al legislatore statale di sfuggire al doveroso coordinamento con le autonomie, pure nelle ipotesi del sovrapporsi e concorrere di competenze statali e regionali, trincerandosi dietro l'adozione di norme di legge. E' invece evidente che, affinche' il principio della leale collaborazione possa essere effettivamente operante, la scelta normativa di imporre soluzioni di dettaglio in settori afferenti a piu' materie di competenza statale e regionale debba essere dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 5 e 120 Cost.. In altri termini, la stessa scelta di introdurre disposizioni autoapplicative, e quindi di escludere, per l'effetto, la possibilita' di esperire procedure concertative «a valle», elude i richiamati principi costituzionali, e non e' ammissibile nel nostro sistema. 2. Sotto un ulteriore profilo, pur a volerla considerare principio fondamentale in materia di impiego pubblico regionale, la disposizione impugnata e' comunque illegittima per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., perche' elusiva dei principi di ragionevolezza intrinseca (adeguatezza e proporzionalita' rispetto allo scopo perseguito), di economicita' e buon andamento dell'azione amministrativa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di razionalita', emancipato rispetto a quello di uguaglianza, deve essere inteso sia nel senso di razionalita' formale, cioe' del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalita' pratica, ovvero di ragionevolezza, di coerenza intrinseca della norma rispetto alla ratio che ne a' a fondamento (Corte cost., sentenza n. 172 del 1996). La coerenza e' rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge, ovvero alla sua ratio. Difetta la ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio» (Corte cost., sentenza n. 43 del 1997). Il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua discrezionalita', rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sentenza n. 108 del 1994). Questi limiti risultano travalicati dalla disposizione impugnata. Come noto, la possibilita' di utilizzare a scorrimento graduatorie concorsuali pubbliche rappresenta uno strumento di contemperamento tra la regola del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., da un lato, e dall'altro i principi di buon andamento ed economicita' dell'azione amministrativa, e di tutela dei soggetti collocati nelle graduatorie, anche «in considerazione del blocco delle assunzioni» (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 14 del 2011). La previsione della durata solo biennale delle graduatorie spezza il predetto punto di equilibrio: e', infatti, del tutto improbabile che un'Amministrazione necessiti di procedere per scorrimento entro un cosi' breve lasso di tempo. sicche' una simile previsione di legge finisce per essere di fatto inapplicabile. Cio' vale tanto piu' in una realta' di ridotte dimensioni come quella valdostana. L'obiettivo di valorizzare l'attualita' della preparazione dei candidati a concorsi per l'accesso al pubblico impiego, certamente apprezzabile, finisce cosi', tuttavia, per schiacciare indebitamente le altre esigenze, parimenti rilevanti, sottese alla disciplina dell'accesso all'impiego pubblico regionale: vale a dire il contenimento dei costi necessari per bandire nuove procedure selettive, e l'opportunita' di tutelare le posizioni dei soggetti immessi in posizione utile nelle graduatorie di concorso. La ratio perseguita dal legislatore statale si pone altresi' in contraddizione con le finalita' dichiarate in sede di adozione dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.: l'art. 1 del Testo Unico, in particolare, specifica che le relative disposizioni sono volte, fra l'altro, a «realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato [...]» (comma 1, lettera c)). Pertanto, prevedere una durata solo biennale delle graduatorie di concorso, sul presupposto per cui simile misura potrebbe assicurare un maggiore aggiornamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, stride con i principi di economicita' e buon andamento anche perche', costringendo le Amministrazioni a bandire nuovi concorsi con cosi' elevata frequenza, oblitera completamente l'opportunita' che l'adeguata formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, che passa anche per il relativo aggiornamento, sia garantita all'interno dell'Amministrazione, una volta immessa in ruolo la risorsa. Soluzione che, appunto, appare l'unica proporzionata nel bilanciare i vari interessi costituzionali in rilievo. La disciplina introdotta dal legislatore statale e' quindi viziata per irragionevolezza intrinseca, sub specie di inadeguatezza del mezzo apportato rispetto al conseguimento dello scopo perseguito, e in ogni caso di non proporzionalita' del mezzo rispetto allo scopo. Tale lesione, come detto, ridonda sulle attribuzioni regionali esclusive in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale» e «ordinamento degli enti locali» di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto, su quelle integrative in materia di «finanze regionali e comunali» e «igiene e sanita'» di cui all'art. 3, lettere f) ed l), dello Statuto, nonche', in forza dell'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, sulle attribuzioni nella materia residuale «ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali», ex art. 117, comma 4, Cost., e nelle materie concorrenti «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica», ex art. 117, comma 3, Cost. 3. Si chiede quindi di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta, anche alla luce dei profili in esame. III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019. Il comma 269 dell'art. 1 reca norme inerenti alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare la posizione in esame ha esteso alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la disciplina recata dall'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019. inserendo il riferimento alle autonomie speciali ai commi 1, 3 e 4, e abrogando il comma 4-bis del medesimo art. 11, secondo cui «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.». Piu' precisamente, in base alla nuova formulazione dell'art. 11 del decreto legge n. 35 del 2019 e s.m.i., si prevede che la spesa per il personale degli enti del servizio sanitario di ciascuna Regione - comprese quelle ad autonomia speciale - non possa superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, come certificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa in Conferenza permanente del 23 marzo 2005, ovvero il valore della spesa stabilito dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove superiore. Tali valori, applicabili a decorrere dal 2019, possono essere incrementati annualmente di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, mentre in sede di prima applicazione (triennio 2019-2021) tale percentuale e' pari al 10% per ciascun anno, incrementabili di un ulteriore 5% qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La spesa da prendere in considerazione e' quella relativa al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, e con esclusione degli oneri derivanti da rinnovi del CCNL successivi al 2004 per personale a carico di finanziamenti UE o privati, e relativi alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nella predetta spesa sono incluse anche le risorse per il trattamento accessorio del personale, con la previsione che il limite definito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'art. 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si prevede, inoltre, che le regioni e le provincie autonome, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2019. Il comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, come modificato dalla norma impugnata, stabilisce infine l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 73, della legge n. 191 del 2009 con riferimento alla disciplina recata dal medesimo art. 11, precisando che «Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1». Si potrebbe ritenere che, per effetto delle modificazioni in esame, il legislatore statale abbia dunque inteso dettare norme direttamente e integralmente applicabili anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, nonostante quest'ultima finanzi autonomamente il proprio servizio sanitario. Laddove ritenuta applicabile alla ricorrente, tuttavia, la disciplina introdotta con la disposizione impugnata e' incostituzionale sotto i profili che seguono. Violazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4, legge cost. n. 4 del 1948. Violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge cost. n. 3 del 2001. Violazione degli articoli 48-bis e 50, legge cost. n. 4 del 1948, in relazione agli articoli 34 e 36 della legge n. 724 del 1994. Violazione dei principi di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost. Violazione dei principi di ragionevolezza ex articoli 3 e 97 Cost. 1. In primo luogo la disposizione impugnata incide indebitamente su materie di competenza regionale ai sensi dello Statuto di autonomia, e sulle conseguenti funzioni amministrative. Ci si riferisce, in particolare, alle materie di competenza primaria inerenti a «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» di cui all'art. 2, lettera a), dello Statuto valdostano, a quelle di competenza integrativa in materia di «finanze regionali e comunali» e «igiene e sanita'», di cui all'art. 3, lettere f) ed l) del medesimo Statuto di autonomia, nonche', in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, alle materie di competenza concorrente «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute» ex art. 117, comma 3, Cost., e a quella di competenza residuale «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali», ex art. 117, comma 4, Cost. La spesa per il personale del servizio sanitario regionale afferisce infatti alla competenza legislativa della Regione ricorrente, tanto sotto il profilo del coordinamento finanziario, quanto per il versante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale. 2. Il legislatore statale non ha alcun titolo per dettare norme di coordinamento finanziario direttamente applicabili al servizio sanitario della Regione autonoma Valle d'Aosta. La Regione ricorrente, infatti, finanzia autonomamente il proprio servizio sanitario, senza oneri a carico del bilancio statale. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994, «la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». Ne consegue che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (ex plurimis Corte costituzionale sentenze numeri 341 del 2009, 133 del 2010, 115 e 187 del 2012, 125 del 2015). Con specifico riferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta, simile conclusione e' stata recentemente esplicitata dalla piu' volte richiamata sentenza n. 241 del 2018, laddove tale principio e' stato ribadito a chiare lettere, proprio in virtu' del mancato concorso statale al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi del richiamato art. 34, comma 3, legge n. 724 del 1994. E' evidente, quindi, l'incostituzionalita' della norma impugnata, laddove ritenuta applicabile alla Regione ricorrente, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e delle richiamate attribuzioni statutarie. 3. Sotto un connesso profilo, si rileva altresi' l'incostituzionalita' della disposizione impugnata per violazione degli articoli 48-bis e 50, quinto comma, dello Statuto speciale valdostano, ancora in relazione all'art. 34 della legge n. 724 del 1994, e 36 del medesimo atto normativo (in forza del quale «Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690»), e per violazione del principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost. In virtu' delle predette disposizioni statutarie, la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta puo' essere modificata solo con l'accordo della medesima (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2010): piu' precisamente, in relazione alla competenza legislativa nella materia «finanze regionali e comunali», le prerogative della Regione ricorrente sono assistite dalla garanzia procedurale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), in base al quale l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge n. 690 del 1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), puo' essere modificato solo nelle forme e col procedimento di cui all'art. 48-bis del suo Statuto speciale, cioe' mediante l'emanazione di decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo comma di tale articolo. L'impugnato comma 269 dell'art. 1, legge n. 160 del 2019 incide invece in modo unilaterale, violando il principio di leale collaborazione, sull'autonomia finanziaria della ricorrente, la cui specialita', come pure ha sottolineato questa Corte, «sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato attraverso una semplice legge ordinaria» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 125 del 2015, resa in materia di contenimento della spesa del personale degli enti del servizio sanitario, nonche' la gia' richiamata sentenza n. 133 del 2010). 4. Infine la disposizione impugnata, nel rendere applicabili direttamente alla Regione ricorrente i commi 1, 3 e 4 dell'art. 11, decreto-legge n. 35 del 2019 e s.m.i., appare avvinta da intrinseca irragionevolezza e contraddittorieta', in violazione dell'art. 3 Cost. L'intrinseca irragionevolezza consegue al fatto che i vincoli di spesa sono richiesti alla ricorrente «nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato» (art. 11, comma 1, decreto-legge n. 35 del 2019), e come visto lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario regionale. La contraddittorieta' si lascia apprezzare rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 15-bis del medesimo decreto-legge n. 35 del 2019, inserito dalla legge di conversione n. 60 del 2019 (e rubricato, appunto, «Clausola di salvaguardia»), a norma del quale «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 5. Ne' si dica che la norma impugnata recherebbe, rispetto alle autonomie speciali, una disciplina di maggior favore rispetto a quella prevista dall'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009, e dall'art. 17, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 584, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Le disposizioni in esame hanno rispettivamente istituito e poi previsto la perdurante applicazione in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 di vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, stabilendo che tale spesa non debba superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%. Anche i limiti previsti da tali disposizioni, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, non si applicano infatti alla Regione autonoma Valle d'Aosta, dal momento che si tratta di norme di coordinamento finanziario che non possono trovare ingresso nell'ordinamento finanziario della Regione ricorrente, la quale concorre senza oneri per lo Stato al finanziamento del servizio sanitario regionale. 6. Stante quanto precede, si chiede a questa ecc.ma Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per violazione di tutti i suesposti parametri.
P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nel S.O. n. 45 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2019, n. 304, limitatamente all'art. 1, commi 147, 149 e 269 di tale atto normativo, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Si depositera', unitamente al presente ricorso notificato, copia conforme della DGR n. 54 del 7 febbraio 2020. Roma, 24 febbraio 2020 Prof. avv. Marini