N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019

Ordinanza del 6 dicembre 2019 del  Tribunale  amministrativo  per  la
Liguria sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.a. contro
Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. 
 
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al  crollo  di  un
  tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di
  Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per  la
  ricostruzione - Poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  -
  Disciplina  dei  rapporti  con  il  concessionario   della   tratta
  autostradale alla data dell'evento -  Disciplina  dell'affidamento,
  da parte del Commissario straordinario, della  realizzazione  delle
  attivita' concernenti il ripristino  del  sistema  viario,  nonche'
  quelle connesse - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle
  tratte autostradali. 
- Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per
  la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
  infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
  il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 16 novembre 2018, n. 130, artt. 1, commi 3, 5, 6, 7,  8
  e 8-bis; e 1-ter, comma 1. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  848  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Autostrade per l'Italia S.p.a., rappresentata e difesa  dagli
avv. Luisa Torchia  e  Marco  Annoni,  con  domicilio  presso  l'avv.
Vincenzo Roppo nel suo studio in Genova, via Peschiera n. 33A; 
    Contro: 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione   del   viadotto   Polcevera    dell'autostrada    A10,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; 
    Nei confronti: 
        Rina Consulting  S.p.a.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Roberto Damonte, presso il quale e' elettivamente domiciliata nel suo
studio in Genova, via Corsica n. 10/4; 
    Per l'annullamento: 
        del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
ottobre  2018,  di  nomina  del  dott.  Marco  Bucci  a   Commissario
straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1  del
decreto-legge 28 settembre  2018,  n.  109,  pubblicato  in  data  15
novembre 2018 sul sito  web  del  Commissario,  esclusivamente  nella
parte in cui richiama «i commi 3, 4, 5 e 7 del richiamato art. 1  del
decreto-legge n. 109 del 2018, con riguardo ai poteri  e  ai  compiti
attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione, ai fini
dello svolgimento dell'incarico», nonche' «il comma  8  del  suddetto
art. 1»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 3, protocollo n.  D/2018/3  del  13  novembre  2018,
pubblicato in data 15 novembre 2018, avente ad oggetto: «Modalita' di
affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi  relativi  alla
demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del  nuovo  ponte
sul Polcevera. Art. 32, direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 7, protocollo n.  D/2018/7  del  19  novembre  2018,
avente ad oggetto: «Avvio di una consultazione di mercato finalizzata
all'instaurazione di una procedura negoziata senza  pubblicazione  di
bando ai sensi dell'art. 32, direttiva 2014/24/UE Parlamento  europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata  dall'art.
1, comma 7, decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  avente  ad
oggetto il conferimento dell'incarico di  coordinamento  progettuale,
direzione  lavori,  controllo  qualita'  e  supporto  alla  struttura
commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti  pubblici  dei
lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di
demolizione e di costruzione necessarie al ripristino  strutturale  e
funzionale del viadotto Polcevera in Genova e per la  verifica  della
progettazione preventiva e in corso d'opera»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 11, protocollo n. D/2017/11 del  30  novembre  2018,
avente ad oggetto: «Individuazione del soggetto col quale avviare  la
negoziazione    preordinata    all'affidamento    dell'incarico    di
coordinamento progettuale, direzione  lavori,  controllo  qualita'  e
supporto alla struttura commissariale  (c.d.  servizi  di  project  &
construction management e quality assurance) nell'ambito dell'appalto
o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in  estrema
urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie
al ripristino strutturale e  funzionale  del  viadotto  Polcevera  in
Genova»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 13, protocollo n. D/2018/13  del  5  dicembre  2018,
avente  ad  oggetto:  «Affidamento  dell'incarico  di   coordinamento
progettuale, direzione lavori, controllo  qualita'  e  supporto  alla
struttura commissariale  (c.d.  servizi  di  project  &  construction
management e quality  assurance)  nell'ambito  dell'appalto  o  degli
appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza,
di tutte le opere di  demolizione  e  di  costruzione  necessarie  al
ripristino  strutturale  e  funzionale  del  viadotto  Polcevera   in
Genova»; 
        nonche'  di  ogni  altro  atto  connesso,   presupposto   e/o
consequenziale, 
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento: 
    della  relazione  unica  del  Commissario   straordinario   sulla
procedura di aggiudicazione «dell'appalto di  servizi  di  project  &
construction management e quality  assurance  (PMC)»,  protocollo  n.
VRB/2019/23 del 4 febbraio 2019; 
    nonche'  di  ogni  ulteriore  atto  connesso,   presupposto   e/o
consequenziale, ivi inclusi, in particolare: 
        il documento recante «Memorandum  riunione  -  Commissario  -
Rina», protocollo cc/2018/170 del 5 dicembre 2018; 
        il  documento  recante  «report  interno  di  chiarimento   e
dettaglio  -  analisi  non  comparativa  delle   proposte   pervenute
nell'ambito della libera consultazione di mercato». 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Commissario straordinario per  la  ricostruzione  del
viadotto Polcevera; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  di  Rina  Consulting
S.p.a.; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott.
Richard Goso e uditi i  difensori  intervenuti  per  le  parti,  come
specificato nel verbale. 
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato  il
14 dicembre 2018 e depositato il successivo 19  dicembre,  Autostrade
per   l'Italia    S.p.a.,    concessionaria    dell'autostrada    A10
Genova-Savona, ha impugnato il decreto adottato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data  4  ottobre  2018,  pubblicato  il  15
novembre successivo, con cui il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova,
e' stato nominato Commissario straordinario per la  ricostruzione  ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. 
    Parte ricorrente chiede  che  tale  provvedimento  sia  annullato
«nella sola parte in cui, richiamando i commi 3, 4,  5,  7  e  8  del
decreto-legge  n.  109/2018,   conforma   inderogabilmente   a   tali
disposizioni  i  poteri  ed  i  compiti  attribuiti  al   Commissario
straordinario ai fini dello svolgimento dell'incarico». 
    Sono compresi nell'impugnazione anche  i  seguenti  provvedimenti
adottati dal Commissario straordinario come sopra nominato: 
        decreto n. 3 del 13 novembre 2018, con cui e' stato stabilito
che le attivita' occorrenti per la demolizione e la ricostruzione del
viadotto del Polcevera (noto come  «ponte  Morandi»)  dell'autostrada
A10, parzialmente crollato nella giornata del 14 agosto 2018, saranno
aggiudicate  mediante  una   o   piu'   procedure   negoziate   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai sensi della direttiva 2014/24/UE; 
        decreto n. 7 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto  l'avvio
di una consultazione di mercato finalizzata all'espletamento  di  una
procedura  negoziata,  senza   pubblicazione   di   bando,   per   il
conferimento dell'incarico di  coordinamento  progettuale,  direzione
lavori, controllo qualita' e supporto  alla  struttura  commissariale
nell'ambito  delle  procedure  per  l'affidamento   dei   lavori   di
demolizione e di ricostruzione del viadotto del Polcevera; 
        decreto n. 11 del 30 novembre 2018, con cui e'  stata  scelta
Rina Consulting S.p.a. per  l'avvio  della  negoziazione  preordinata
all'affidamento dell'incarico suddetto; 
        decreto  n.  13  del   5   dicembre   2018   di   affidamento
dell'incarico  a  Rina  Consulting  S.p.a.  alla   quale   e'   stato
riconosciuto un corrispettivo pari al 5,65 per cento dell'importo dei
lavori, con un massimo di euro 14.000.000,00. 
    Premesso che non e' sua  intenzione  ostacolare  o  ritardare  le
attivita' di demolizione e ricostruzione del viadotto  del  Polcevera
(come  dimostra  la  mancata  proposizione  dell'istanza  cautelare),
l'esponente afferma che le  attivita'  medesime  erano  comprese  nel
perimetro    di    competenza    esclusiva    della    concessionaria
dell'autostrada, come definito dalle disposizioni della  «convenzione
unica» sottoscritta in data 12 ottobre 2007, ai  sensi  dell'art.  2,
commi 82 e seguenti del decreto-legge n. 286 del 2006,  ed  approvata
con l'art. 8-duodecies, comma 2 del decreto-legge  n.  59  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008. 
    Essa  sostiene,  quindi,  che  il  menzionato  decreto-legge   n.
109/2018, in forza del quale e' stato adottato l'impugnato decreto di
nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione, cosi' come
modificato dalla legge di conversione n. 130  del  2018,  conterrebbe
una pluralita' di disposizioni che violano i diritti e  gli  obblighi
della concessionaria fissati dalla «convenzione unica». 
    Cio' vale, segnatamente, per le disposizioni di cui ai commi 3, 5
e 7 dell'art. 1 («Commissario straordinario  per  la  ricostruzione»)
che: 
        attribuiscono al Commissario straordinario la possibilita' di
avvalersi, in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con  gli
enti locali interessati, delle strutture e degli  uffici  degli  enti
pubblici ivi indicati, dei concessionari di servizi pubblici e  delle
societa' a partecipazione o  controllo  pubblico,  per  le  attivita'
urgenti di  progettazione  degli  interventi,  per  le  procedure  di
affidamento dei lavori, per le attivita' di  direzione  lavori  e  di
collaudo   nonche'   per   ogni   altra   attivita'   di    carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione    dei    lavori    afferenti     la     realizzazione
dell'infrastruttura (comma 3); 
        consentono al Commissario straordinario di operare in  deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo
il rispetto delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159  del
2011 nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'Unione  europea
(comma 5, primo periodo); 
        attribuiscono al  Commissario  straordinario  il  compito  di
eseguire le occupazioni d'urgenza  e  le  espropriazioni  delle  aree
occorrenti per l'esecuzione dei lavori (comma 5, terzo periodo); 
        consentono  al  Commissario  straordinario  di  affidare   la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del  sistema
viario ad uno o piu' operatori economici diversi  dal  concessionario
del tratto autostradale o da societa' o da soggetti  da  quest'ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati (comma 7, primo periodo). 
    L'esponente denuncia anche la lesivita'  delle  disposizioni  del
decreto-legge n. 109/2018 che: 
        obbligano la  concessionaria  dell'autostrada  a  versare  al
Commissario  straordinario,  entro  trenta  giorni   dalla   relativa
richiesta, le somme necessarie al  ripristino  dell'infrastruttura  e
del   connesso   sistema   viario,   nell'importo    provvisoriamente
determinato dal Commissario medesimo  e  salvo  conguaglio  (art.  1,
comma 6, primo periodo); 
        istituiscono   la   contabilita'   separata   intestata    al
Commissario  straordinario  sulla  quale  la  concessionaria   dovra'
versare le somme richieste (art. 1, comma 8); 
        consentono al Commissario straordinario  di  avvalersi  delle
strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile
per le  attivita'  inerenti  alla  ricostruzione  dell'infrastruttura
(art. 1, comma 8-bis); 
        impongono alla concessionaria di consegnare immediatamente al
Commissario straordinario le tratte delle autostrade A7 e A10 sul cui
esercizio  interferisce  la   realizzazione   degli   interventi   di
ricostruzione dell'infrastruttura (art. 1-ter, comma 1). 
    Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni, che hanno
trovato attuazione attraverso i  provvedimenti  impugnati,  avrebbero
nel complesso determinato una «spoliazione autoritativa» dei compiti,
con i connessi diritti e obblighi, che spettano  alla  concessionaria
dell'autostrada   relativamente   ai   lavori   di   demolizione    e
ricostruzione del viadotto del Polcevera. 
    I  denunciati  effetti  penalizzanti  sarebbero  aggravati  dalle
previsioni in forza delle quali ne' la concessionaria ne' le societa'
ad essa collegate o da essa controllate  possono  essere  chiamate  a
curare la realizzazione dei lavori e impongono alla prima di  versare
gli importi che, in assenza  di  parametri  predefiniti,  le  saranno
richiesti dal Commissario straordinario. 
    La ratio di tale disciplina e' resa esplicita  dalla  motivazione
contenuta nel comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 109/2018,  ove
si stabilisce che le attivita' concernenti il ripristino del  sistema
viario devono essere affidate  ad  operatori  economici  diversi  dal
concessionario del tratto autostradale «anche al fine di  evitare  un
ulteriore  indebito   vantaggio   competitivo   nel   sistema   delle
concessioni autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento»
[il crollo del viadotto del Polcevera avvenuto nella giornata del  14
agosto 2018] «di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    La Societa' ricorrente precisa ulteriormente di aver predisposto,
fin dal mese di ottobre del 2018, e di aver successivamente  messo  a
disposizione del  Commissario  straordinario,  entro  il  termine  da
questi fissato con il decreto n. 6/2018, un progetto per le attivita'
di  demolizione  e  ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera  che
prevedeva un tempo di nove mesi per il ripristino della funzionalita'
del tratto autostradale, dichiarandosi  anche  disponibile  a  subire
l'applicazione di una penalita' pari a dieci milioni di euro/mese nel
caso di eventuali ritardi. 
    Tutto  cio'  premesso,  l'esponente  deduce  che  le   richiamate
disposizioni normative, attributive e  conformative  dei  poteri  del
Commissario  straordinario,  si  porrebbero  in  contrasto  con  vari
parametri  costituzionali  e  con  il  diritto  dell'Unione  europea,
segnatamente con: 
        gli artt. 3, 111  e  117,  primo  comma  della  Costituzione,
nonche'  i  principi  costituzionali  e  comunitari  di  affidamento,
ragionevolezza      e      proporzionalita',      trattandosi      di
«norme-provvedimento»  singolari  ed  eccezionali  che  spogliano  la
concessionaria, senza valide ragioni, di un potere/dovere inerente al
rapporto concessorio; 
        gli artt. 41, 42 e 43 nonche' gli  artt.  111  e  117,  primo
comma della Costituzione, poiche' le censurate disposizioni normative
comportano   un'irragionevole   limitazione   dell'autonomia,   della
capacita' d'impresa e del diritto di proprieta' della concessionaria,
determinando la  sostanziale  espropriazione  dei  diritti  derivanti
dalla «convenzione unica»; 
        l'art. 77  della  Costituzione,  atteso  che  le  ragioni  di
urgenza poste a fondamento del decreto-legge  n.  109/2018  sarebbero
state meglio tutelate consentendo alla concessionaria  di  provvedere
immediatamente  e  direttamente  alle  attivita'  di  demolizione   e
ricostruzione dell'infrastruttura; 
        gli artt. 27 e 111  della  Costituzione  nonche'  i  principi
inerenti alla presunzione di  innocenza,  al  giusto  processo  e  al
diritto di  difesa,  poiche'  la  spoliazione  del  potere/dovere  di
ripristinare la funzionalita' del tratto autostradale e'  intervenuta
prima che fosse stata accertata alcuna responsabilita' a carico della
concessionaria; 
        gli artt. 3,  41,  42  e  97  della  Costituzione  nonche'  i
principi costituzionali e comunitari di non discriminazione,  parita'
di trattamento e imparzialita', libera concorrenza e affidamento,  in
ragione del carattere derogatorio e discriminatorio della  previsione
che, in assenza di qualsivoglia garanzia procedimentale,  esclude  la
concessionaria (nonche' le societa' controllate  e  collegate)  dalle
attivita'   di    progettazione,    demolizione    e    ricostruzione
dell'infrastruttura,   configurando   sostanzialmente    una    norma
sanzionatoria di una responsabilita' ancora da accertare; 
        l'art. 3 della Costituzione nonche' i principi costituzionali
e comunitari di proporzionalita' e ragionevolezza, non  essendo  dato
comprendere  quale  sarebbe  «l'indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali» che  otterrebbe  la  Societa'
ricorrente nel caso  di  affidamento  dei  lavori  di  demolizione  e
ricostruzione dell'infrastruttura. 
    L'esponente insta, quindi, per l'annullamento  dei  provvedimenti
impugnati, con le conseguenti statuizioni  relative  al  risarcimento
dei danni in forma specifica o per equivalente, previa sottoposizione
alla   Corte   costituzionale   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale come sopra compendiate. 
    Essa chiede, altresi', che il giudice adito disapplichi le  norme
interne censurate e i provvedimenti impugnati in quanto  contrastanti
con i principi e con le norme del  diritto  eurounitario  ovvero,  in
subordine, che rimetta alla Corte di giustizia  dell'Unione  europea,
in  sede  di  rinvio  pregiudiziale,   la   relativa   questione   di
compatibilita' comunitaria. 
    Si costituiva formalmente in giudizio  l'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, in rappresentanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del
Commissario straordinario per la ricostruzione. 
    Con memoria successivamente depositata,  la  difesa  erariale  ha
eccepito: 
        il difetto di giurisdizione  del  giudice  adito  in  quanto,
secondo la prospettazione sviluppata  dalla  Societa'  ricorrente,  i
pregiudizi denunciati deriverebbero dalla violazione delle previsioni
della «convenzione unica» che, ad avviso della stessa, configurano il
suo   diritto   soggettivo    al    ripristino    dell'infrastruttura
autostradale:   in   tale   prospettiva,   la   lesione   deriverebbe
esclusivamente da un inadempimento contrattuale, sicche' deve trovare
applicazione l'art. 37 della «convenzione unica» che, «per  tutte  le
controversie    che    dovessero    insorgere    fra     le     parti
sull'interpretazione ed  applicazione  della  presente  convenzione»,
individua il foro competente nel Tribunale di Roma; 
        la carenza di legittimazione ad agire in capo  alla  Societa'
ricorrente, in ragione del provvedimento di  sequestro  adottato  dal
giudice penale  che  impedisce  alla  Societa'  medesima,  nella  sua
posizione di soggetto indagato, di porre in essere  alcun  intervento
finalizzato alla  demolizione  e  ricostruzione  dell'infrastruttura;
tanto  piu'  che,  con  il  decreto  di   rigetto   dell'istanza   di
dissequestro presentata dal  Commissario  straordinario,  la  Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha  individuato  nello
stesso Commissario il soggetto  «avente  diritto  alla  restituzione»
dell'infrastruttura al termine del sequestro; 
        l'inammissibilita' del ricorso per carenza  di  interesse  ad
agire, non essendovi alcuna  «diretta  relazione»  tra  la  posizione
giuridica della Societa' ricorrente e  «lo  specifico  contenuto  dei
decreti del Commissario straordinario impugnati». 
    Si costituiva formalmente in giudizio Rina Consulting S.p.a. 
    Le  parti  in  causa  hanno  depositato  memorie   difensive   in
prossimita' dell'udienza di trattazione fissata per  il  27  febbraio
2019. 
    In particolare, Rina Consulting S.p.a. afferma  di  rivestire  un
«ruolo   del   tutto   marginale   e   defilato»   e   chiede    che,
nell'eventualita' di  accoglimento  del  ricorso,  sia  applicata  la
disciplina in  tema  di  infrastrutture  strategiche  che  garantisce
l'intangibilita' del contratto sottoscritto. 
    La difesa erariale ribadisce le gia' dedotte eccezioni in rito  e
solleva un'ulteriore eccezione di inammissibilita' del ricorso, posto
che il decreto n. 3 del 13 novembre  2018,  con  cui  il  Commissario
straordinario,  sulla  base  di  presupposti  fattuali   parzialmente
diversi da quelli contemplati dal legislatore, «ha impostato la linea
di condotta  per  l'aggiudicazione  delle  attivita'  concernenti  il
ripristino dell'infrastruttura» e «la direzione dei lavori»,  non  e'
stato impugnato per vizi propri, ma solo per illegittimita'  derivata
dal decreto-legge n. 109/2018. 
    Inoltre, l'Avvocatura dello Stato prende  posizione  nel  merito,
argomentando nel senso della manifesta infondatezza delle censure  di
illegittimita'  costituzionale  e  di  non  conformita'  ai  principi
eurounitari sollevate nei confronti del decreto-legge n. 109/2018. 
    L'udienza di trattazione del 27 febbraio 2019 e' stata rinviata a
data successiva onde  consentire  la  preannunciata  proposizione  di
motivi aggiunti. 
    Con ricorso per motivi aggiunti notificato  il  4  marzo  2018  e
depositato il successivo 8 marzo, infatti,  Autostrade  per  l'Italia
S.p.a. ha impugnato (oltre ai decreti del  Commissario  straordinario
n. 11/2018 e n. 13/2018 gia' gravati con il ricorso introduttivo)  la
«relazione unica  sulla  procedura  di  aggiudicazione  dell'appalto»
pubblicata in  data  4  febbraio  2019  sul  sito  istituzionale  del
Commissario straordinario. 
    Deduce  la  ricorrente  che  gli   atti   del   procedimento   di
aggiudicazione  a  Rina  Consulting  S.p.a.  sarebbero  viziati   per
invalidita' derivata dall'incostituzionalita'  della  disciplina  del
decreto-legge    n.    109/2018,     per     invalidita'     derivata
dall'illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati  con  il   ricorso
introduttivo nonche' per vizi autonomi. 
    A quest'ultimo riguardo, l'esponente sostiene che  il  contestato
affidamento sarebbe stato disposto all'esito di una  vera  e  propria
procedura comparativa (e non di una consultazione di mercato ex  art.
40 della direttiva 24/2014/UE) svoltasi in contrasto con  i  principi
di  concorrenza,  trasparenza,  economicita'  e  con  il  divieto  di
discriminazione previsti dal diritto europeo in  quanto,  sulla  base
degli atti resi pubblici, non sarebbe possibile individuare i criteri
predeterminati  o  le  valutazioni  oggettive  che   hanno   condotto
all'esclusione di nove offerte sul totale  delle  undici  presentate,
alcune delle quali sicuramente piu'  convenienti  rispetto  alle  due
offerte che hanno superato la selezione preliminare. 
    Inoltre,  stante  la  piena  adeguatezza  dell'offerta  formulata
dall'altra concorrente, non sarebbero comprensibili  le  ragioni  per
cui solamente l'offerta di Rina Consulting S.p.a.  e'  stata  ammessa
alla   successiva   fase   di   negoziazione   con   il   Commissario
straordinario. 
    Le  parti  in  causa  hanno  depositato  memorie  in  prossimita'
dell'udienza fissata per il 22 maggio 2019. 
    In  particolare,   gli   argomenti   sviluppati   nella   memoria
conclusionale della difesa erariale  sembrano  introdurre  una  nuova
eccezione di inammissibilita'  sotto  il  profilo  della  carenza  di
«legittimazione sostanziale al  ricorso»,  poiche'  la  ricostruzione
dell'infrastruttura non potrebbe ritenersi compresa nell'alveo  delle
attivita' che la concessionaria era tenuta a  realizzare  sulla  base
della «convenzione unica». 
    Nelle more, con ordinanza n. 443 del 14  maggio  2019,  e'  stata
dichiarata la cessazione la materia del contendere con riguardo  alla
domanda  formulata  da  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.,  ai  sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.a., per l'accesso  a  tutti  i  documenti
relativi all'affidamento dell'incarico a Rina Consulting S.p.a. 
    Alla pubblica udienza del  22  maggio  2019,  i  difensori  delle
Amministrazioni resistenti hanno contestato i poteri  rappresentativi
in capo al procuratore speciale di Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.,
firmatario della procura ad litem conferita  ai  difensori  di  parte
ricorrente. 
    Con ordinanza n. 488 del  27  maggio  2019,  e'  stata  disposta,
quindi,  l'acquisizione  della  procura  speciale  nonche'  dell'atto
costitutivo, dello statuto e di una visura storica di Autostrade  per
l'Italia S.p.a. 
    L'ordine istruttorio  e'  stato  regolarmente  ottemperato  dalla
parte ricorrente. 
    Le parti in causa hanno  depositato  nuovi  scritti  difensivi  a
sostegno delle proprie posizioni. 
    In particolare, con la memoria di  replica,  la  difesa  erariale
eccepisce che, dall'esame della documentazione versata in atti  dalla
parte ricorrente, non  emergerebbe  il  conferimento  del  potere  di
subdelegare la rappresentanza sostanziale all'amministratore delegato
di Autostrade per l'Italia S.p.a. che, pertanto,  dovrebbe  ritenersi
priva di legitimatio ad processum. 
    Il ricorso, infine, e' stato chiamato alla pubblica udienza del 9
ottobre 2019 e, previa trattazione orale  congiunta  a  quella  degli
altri  ricorsi  proposti  da  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.   per
l'annullamento dei provvedimenti  applicativi  del  decreto-legge  n.
109/2018, e' stato ritenuto in decisione. 
    1) Con il decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130  (cosiddetto
«decreto Genova»), sono  state  introdotte  misure  urgenti  volte  a
superare le conseguenze dannose provocate dal crollo del viadotto del
Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di Genova, noto come  «ponte
Morandi», avvenuto nella giornata del 14 agosto 2018. 
    In  particolare,  al  fine  di  velocizzare  le   operazioni   di
ripristino dell'infrastruttura, e'  stata  istituita  la  figura  del
Commissario straordinario per la ricostruzione e sono  state  dettate
specifiche  disposizioni  volte  a  semplificare  le  procedure   per
l'affidamento di  lavori,  forniture  e  servizi  in  relazione  alle
esigenze del contesto emergenziale. 
    Per quanto di specifico interesse, l'art. 1 del decreto-legge  n.
109/2018 dispone che: 
        «per le attivita' urgenti di progettazione degli  interventi,
per le procedure di affidamento  dei  lavori,  per  le  attivita'  di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra  attivita'
di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  S.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico» (comma 3); 
        «per la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea»  (comma
5, primo periodo); 
        «per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle
aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo  decreto,
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale  di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della Regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento» (comma 5, terzo periodo); 
        «il  concessionario  del  tratto   autostradale   alla   data
dell'evento, tenuto,  in  quanto  responsabile  del  mantenimento  in
assoluta  sicurezza  e  funzionalita'  dell'infrastruttura   concessa
ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di
ricostruzione  dell'infrastruttura  e  di  ripristino  del   connesso
sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al comma 8 le
somme necessarie al  predetto  ripristino  ed  alle  altre  attivita'
connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato
dal  Commissario  medesimo  salvo  conguagli,   impregiudicato   ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'» (comma 6, primo periodo); 
        «il Commissario straordinario affida, ai sensi  dell'art.  32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014, la realizzazione  delle  attivita'  concernenti  il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori   economici   diversi   dal   concessionario   del   tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa'  o  da  soggetti  da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad  esso  collegati,  anche  al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto  concessorio»  (comma
7, primo periodo); 
        «per la realizzazione degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate  nonche'  quelle
tempestivamente messe a disposizione dal soggetto  concessionario  al
momento dell'evento» (comma 8); 
        «il Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni
attribuite dal presente decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'  stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'art. 4, comma 2 del codice della protezione civile di cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» (comma 8-bis). 
    Inoltre, l'art. 1-ter, comma  1  del  decreto-legge  n.  109/2018
(«Interventi  di  messa  in  sicurezza  e   gestione   delle   tratte
autostradali»), stabilisce che, «per l'esecuzione delle attivita'  di
cui all'art. 1, il  Commissario  straordinario  individua  i  tronchi
autostradali  funzionalmente  connessi  al  viadotto  del   Polcevera
dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce  la  realizzazione
degli interventi  di  ricostruzione  dell'infrastruttura  conseguente
all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7  e  A10
sono immediatamente  consegnate  dal  concessionario  al  Commissario
straordinario». 
    2) La Societa' ricorrente,  concessionaria  dell'autostrada  A10,
ritiene che  le  sopra  richiamate  disposizioni  normative,  attuate
attraverso  i  provvedimenti  impugnati,   comportino   una   lesione
ingiustificata della sua posizione giuridica determinata  da  intenti
palesemente sanzionatori, in assenza  di  qualsiasi  accertamento  di
responsabilita'. 
    Essa  sostiene  che,   in   forza   della   «convenzione   unica»
sottoscritta in data 12 ottobre 2007,  tutte  le  attivita'  inerenti
alla demolizione e ricostruzione del viadotto del Polcevera  spettano
in  via  esclusiva  alla  concessionaria,   sicche'   le   richiamate
disposizioni del decreto-legge n. 109/2018, con cui e' stato affidato
al Commissario straordinario il compito di progettare e realizzare la
demolizione   e   la   ricostruzione    di    tale    infrastruttura,
comporterebbero una «spoliazione autoritativa» degli obblighi  e  dei
diritti della concessionaria medesima, attuata  anche  attraverso  lo
spossessamento  ex  lege  dei  beni  direttamente  interessati  dalle
attivita' dell'organo straordinario. 
    Ulteriori effetti lesivi sarebbero  ingiustificatamente  prodotti
dalle disposizioni che vietano di chiamare la  concessionaria  (e  le
societa' ad essa  collegate  o  da  essa  controllate)  a  curare  la
realizzazione  delle  attivita'  concernenti  la  demolizione  e   la
ricostruzione dell'infrastruttura  e  del  connesso  sistema  viario,
imponendo alla stessa concessionaria di versare qualsiasi importo  le
sara'   richiesto,   senza   previa   determinazione   di   parametri
quantitativi, dal Commissario straordinario. 
    Sulla base di tali presupposti, con il ricorso  introduttivo  del
presente giudizio e con ricorso per motivi aggiunti,  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. insta per l'annullamento in parte qua del decreto  di
nomina del  Commissario  straordinario,  degli  atti  adottati  dallo
stesso organo per le finalita' meglio descritte in premessa e per  la
declaratoria  del  suo  diritto  di  provvedere  alla  progettazione,
demolizione e  ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera,  con  le
conseguenti statuizioni relative al risarcimento dei danni  in  forma
specifica  o  per   equivalente,   previa   rimessione   alla   Corte
costituzionale delle questioni di legittimita'  costituzionale  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto-legge   n.   109/2018   ovvero
disapplicazione delle disposizioni medesime  in  quanto  contrastanti
con i principi e le norme del diritto  eurounitario  ovvero,  ancora,
rinvio in via  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. 
    3) Anche ai fini del  giudizio  di  rilevanza  delle  prospettate
questioni di legittimita' costituzionale,  e'  opportuno  soffermarsi
preliminarmente, sia pure in via interinale, sulle numerose eccezioni
con  cui  la  difesa   erariale   contesta   la   sussistenza   della
giurisdizione  del  giudice   amministrativo   e   delle   necessarie
condizioni dell'azione. 
    3.1) L'eccezione inerente al difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo e' stata sollevata con la memoria depositata  in  data
11 febbraio 2019, «in ragione della prospettazione e  dei  motivi  di
ricorso proposti da parte ricorrente». 
    Secondo l'eccepiente, posto che le pretese azionate  dalla  parte
ricorrente  trovano  fondamento  nella  mancata  applicazione   della
«convenzione unica», asseritamente violata dal legislatore attraverso
l'istituzione di  un  organo  straordinario  cui  vengono  attribuite
attivita'  riservate  alla  sfera  esclusiva  di   intervento   della
concessionaria, la  posizione  giuridica  della  ricorrente  medesima
andrebbe ricondotta allo schema del diritto  soggettivo  (id  est  il
diritto al ripristino dell'infrastruttura). 
    In tale  prospettiva,  derivando  la  lesione  denunciata  da  un
preteso  inadempimento  contrattuale,  il   diritto   vantato   dalla
ricorrente  potrebbe  essere  azionato  solo   dinanzi   al   giudice
ordinario,  sicche'  deve  trovare  applicazione  l'art.   37   della
«convenzione unica» che individua il Tribunale  di  Roma  quale  foro
competente «per tutte le controversie che dovessero insorgere fra  le
parti   sull'interpretazione   ed   applicazione    della    presente
convenzione». 
    L'infondatezza  dell'eccezione  si  appalesa  alla   luce   della
previsione di cui all'art. 10, comma 1 del decreto-legge n. 109/2018:
«Tutte le controversie relative agli atti  adottati  dal  Commissario
straordinario di cui all'art.  1,  nonche'  ai  conseguenti  rapporti
giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che  derivano
da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  e  alla  competenza   funzionale   inderogabile   del
Tribunale amministrativo regionale della Liguria». 
    In ogni caso, e' pacifico  che  la  Societa'  ricorrente  non  ha
denunciato eventuali inadempimenti  del  Ministero  concedente  quale
parte della relativa convenzione, ma ha impugnato il provvedimento di
nomina del Commissario straordinario  e  i  provvedimenti  da  questi
adottati nell'esercizio dei suoi poteri,  lamentando  la  sottrazione
delle sue prerogative in favore di un organo  straordinario  nominato
in attuazione di previsioni normative che sospetta di  illegittimita'
costituzionale. 
    La cedevolezza dei diritti della  ricorrente  consegue,  percio',
all'adozione di provvedimenti costituenti espressione  dell'esercizio
di poteri  autoritativi  e  discrezionali  da  parte  della  pubblica
amministrazione, a fronte dei quali emerge in  capo  alla  ricorrente
medesima una situazione soggettiva che ha chiara natura e consistenza
di interesse legittimo. 
    Per tali motivi, la controversia  appartiene  alla  giurisdizione
generale di legittimita' del giudice amministrativo ex art. 7,  comma
1, c.p.a., ed  e'  devoluta  alla  competenza  funzionale  dell'adito
Tribunale amministrativo ai sensi dell'art. 10 del  decreto-legge  n.
109/2018. 
    3.2) In  secondo  luogo,  la  difesa  erariale  sostiene  che  la
legittimazione ad agire della Societa' ricorrente dovrebbe  ritenersi
esclusa  in  conseguenza  del  sequestro  probatorio  disposto  dalla
Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Genova  che  le
preclude   qualsiasi   attivita'   inerente   alla   demolizione    e
ricostruzione del viadotto del Polcevera, sottraendole le stesse aree
di intervento che sono state successivamente dissequestrate in favore
del solo Commissario straordinario. 
    Il carattere temporaneo e l'efficacia erga omnes del  vincolo  di
indisponibilita' derivante dal sequestro  probatorio  penale  rendono
evidente l'infondatezza dell'eccezione. 
    Ne' rileva l'intervenuto provvedimento di dissequestro che, nella
parte in cui dispone in favore del  solo  Commissario  straordinario,
rappresenta  conseguenza  vincolata  delle  contestate   disposizioni
attributive del potere di demolire e di ricostruire l'infrastruttura. 
    3.3) Con l'ultima eccezione  preliminare  sollevata  nella  prima
memoria, l'Avvocatura dello Stato sostiene che i  motivi  di  ricorso
sarebbero «totalmente slegati dai contenuti dei decreti impugnati»  e
che la controparte non avrebbe reso conto  della  sussistenza  di  un
interesse concreto, attuale e qualificato a conseguire l'annullamento
di tali atti. 
    Alla luce dei fatti allegati  e  delle  censure  sollevate  dalla
parte ricorrente,  non  e'  agevole  apprezzare  l'esatta  portata  e
significato di rilievi che, in ogni caso, non possono essere ritenuti
persuasivi, poiche' la denunciata  compromissione  delle  prerogative
inerenti  alla  demolizione  e   ricostruzione   dell'infrastruttura,
spettanti  alla  concessionaria  in  forza  delle  previsioni   della
«convenzione  unica»,   deriva   proprio   dalle   disposizioni   del
decreto-legge n. 109/2018 sospettate di illegittimita' costituzionale
e dai provvedimenti amministrativi che vi hanno dato attuazione. 
    3.4) Con la memoria depositata  in  data  16  febbraio  2019,  la
difesa erariale eccepisce che il  ricorso  sarebbe  inammissibile  in
quanto il decreto n. 3 del 13 novembre 2018, con cui  il  Commissario
straordinario ha «impostato la linea di condotta per l'aggiudicazione
delle attivita' concernenti il ripristino  dell'infrastruttura»,  non
e' stato impugnato per vizi propri, ma unicamente per  illegittimita'
derivata dal decreto-legge n. 109/2018. 
    L'eccepiente ritiene che tale circostanza sia rilevante in quanto
il provvedimento in questione, pur trovando  fondamento  nella  legge
sospettata di illegittimita' costituzionale, non si sarebbe «limitato
a recepire passivamente i contenuti della stessa», ma avrebbe assunto
presupposti fattuali rappresentati da specifiche situazioni locali le
quali «integrano nuclei concreti, aggiuntivi rispetto alle previsioni
legali, che giustificano autonomamente l'adozione  del  provvedimento
stesso», caratterizzandosi anche per la parte dispositiva «ampiamente
innovativa ed ampliativa rispetto alle disposizioni di legge». 
    Tali  rilievi  non  sono  fondati,  essendo  irrilevante  che  il
menzionato decreto n. 3/2018 sia stato  impugnato  o  meno  per  vizi
propri (comunque denunciati con motivi  aggiunti  nei  confronti  dei
successivi provvedimenti di affidamento  dell'incarico  di  direzione
dei lavori). 
    In assenza  delle  previsioni  introdotte  dal  decreto-legge  n.
109/2018,  infatti,  la  figura  del  Commissario  straordinario  non
sussisterebbe e non avrebbero potuto essere esercitati i  poteri  cui
si ricollega la lesione denunciata dalla parte ricorrente. 
    Le    censure    del     ricorso     introduttivo     concernenti
l'incostituzionalita'   e   l'incompatibilita'   comunitaria    delle
previsioni suddette chiariscono compiutamente, percio', quale sia  la
fonte  della  denunciata  lesione,  rendendo  palese  la  sussistenza
dell'interesse all'impugnazione. 
    3.5) Con le memorie depositate in data 6 e  11  maggio  2019,  la
difesa erariale introduce un'ulteriore eccezione di  inammissibilita'
in quanto, non sussistendo  l'obbligo  di  provvedere  al  ripristino
dell'infrastruttura  cui  si  ricollega,  secondo  la  prospettazione
sviluppata dalla parte ricorrente, il diritto oggetto della lamentata
lesione,  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.  risulterebbe  priva   di
«legittimazione sostanziale al ricorso». 
    Neppure tale eccezione puo' essere condivisa. 
    Infatti, in forza delle previsioni della «convenzione unica»,  la
Societa' ricorrente era tenuta «al mantenimento  della  funzionalita'
delle infrastrutture concesse», tra cui il  viadotto  del  Polcevera,
«attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse»
(art. 3, comma 1, lettera c). 
    Gravava sull'odierna ricorrente, quindi, l'obbligo  di  garantire
la funzionalita' dell'autostrada assegnatale  in  concessione,  nella
specie provvedendo al ripristino del viadotto  parzialmente  crollato
nella giornata del 14 agosto 2018. 
    Ne deriva la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante
a contestare la legittimita' degli atti con cui e' stato impedito  ad
Autostrade per l'Italia S.p.a., nella  sua  veste  di  concessionaria
dell'autostrada  A10,  di  eseguire  le  prestazioni  relative   alla
demolizione  e  alla  ricostruzione   dell'infrastruttura   suddetta,
contestualmente imponendole di finanziare i lavori di ripristino. 
    L'ulteriore  obiezione  inerente  al  mancato   inserimento   del
relativo  investimento  nel  piano  economico  finanziario   previsto
dall'art. 11 della «convenzione unica»  appare  pretestuosa,  poiche'
l'esigenza di intervenire derivava da  un  evento  non  valutabile  a
priori  che,  nonostante  la  sua  eccezionalita',  non  esimeva   la
concessionaria  dagli  obblighi  connessi   al   mantenimento   della
funzionalita' del tratto autostradale. 
    3.6) Infine, la difesa erariale ha contestato la sussistenza  dei
poteri rappresentativi in capo all'avv. Amedeo Gagliardi,  firmatario
della procura ad litem  conferita  ai  difensori  di  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. 
    Quindi, a seguito dell'ordine istruttorio emanato dal Tribunale e
del conseguente deposito  in  giudizio  della  procura  speciale  che
l'ing.  Giovanni  Castellucci,  nella  sua  veste  di  amministratore
delegato della Societa', aveva conferito all'avv. Gagliardi, e' stata
eccepita l'insussistenza (o la mancata dimostrazione) del  potere  di
subdelegare la rappresentanza sostanziale da parte dello stesso  ing.
Castellucci. 
    Non si puo' tener  conto  di  quest'ultima  eccezione  in  quanto
proposta solo con la memoria di replica  depositata  in  vista  della
pubblica udienza del 9 ottobre 2019. 
    Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., infatti, le parti possono
«presentare  repliche  ai  nuovi  documenti  e  alle  nuove   memorie
depositate in vista dell'udienza», sicche' la funzione della  memoria
di replica e' solo quella di contraddire ai nuovi  documenti  e  alle
nuove memorie depositate da  controparte  in  vista  dell'udienza  di
merito (cfr., fra le ultime, Consiglio di Stato, Sezione Seconda,  30
settembre  2019,  n.  6534; Tribunale  amministrativo  regionale  per
la Toscana, Sezione Seconda, 3 aprile 2019, n. 491). 
    Tale  atto  processuale,  pertanto,  non  puo'  contenere   nuove
eccezioni in quanto, nel caso contrario, le controparti non sarebbero
in  grado  di  controdedurre,  se  non   oralmente   all'udienza   di
discussione, con evidente violazione dei principi del contraddittorio
processuale e della par condicio delle parti. 
    Nel caso in esame,  la  menzionata  procura  speciale  era  stata
depositata in giudizio  in  data  11  giugno  2019,  unitamente  allo
statuto, all'atto costitutivo e ad una visura storica  di  Autostrade
per l'Italia S.p.a.,  sicche'  nulla  avrebbe  impedito  alla  difesa
erariale  di  sollevare  l'eccezione  nei  termini  previsti  per  il
deposito  della  memoria  conclusionale,   consentendo   alla   parte
ricorrente di controdedurre con la memoria di replica. 
    La censura, in ogni caso, e' destituita  di  fondamento,  poiche'
l'art.   38   dello   statuto    attribuisce    al    presidente    e
all'amministratore   delegato,   disgiuntamente    tra    loro,    la
rappresentanza legale della Societa' di fronte a terzi e in giudizio,
il potere di  nominare  procuratori  determinandone  i  poteri  e  di
promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della  Societa'  in
qualunque sede giudiziaria. 
    4)  Occorre  procedere,  a  questo  punto,  alla  disamina  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  nei  confronti
delle richiamate disposizioni  dell'art.  1  e  dell'art.  1-ter  del
decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 130/2018. 
    E'  evidente  la  rilevanza  di  tali  questioni  ai  fini  della
definizione della presente controversia. 
    Infatti, le disposizioni normative sospettate  di  illegittimita'
costituzionale  hanno  attribuito  e  conformato  i  poteri  che   il
Commissario straordinario ha  esercitato  attraverso  l'adozione  dei
provvedimenti impugnati. 
    In mancanza di tali disposizioni, quindi,  non  sussisterebbe  la
legittimazione del Commissario straordinario e non  avrebbero  potuto
adottati  i  provvedimenti  che  costituiscono  cagione  diretta  dei
pregiudizi denunciati dalla Societa' ricorrente, sicche' il  presente
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
delle dedotte questioni di legittimita' costituzionale. 
    5) La valutazione relativa alla non manifesta infondatezza  delle
questioni predette presuppone un chiarimento in  merito  alla  natura
delle   disposizioni   normative   sospettate    di    illegittimita'
costituzionale che, per la  concretezza  dei  contenuti,  la  portata
singolare  ed  eccezionale   nonche'   il   numero   determinato   di
destinatari,   si    presentano    certamente    nella    forma    di
«norme-provvedimento». 
    La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che  non  sussistono
limiti costituzionali in grado di  impedire  l'adozione  di  leggi  a
contenuto   particolare    e    concreto    ovvero    sostanzialmente
amministrativo. 
    Tuttavia, pur non potendosi ritenere che la «legge-provvedimento»
sia di per se' incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla
Costituzione,  essa  deve  osservare  limiti  generali,  tra  cui  il
principio di ragionevolezza e non arbitrarieta', ed  e'  soggetta  ad
uno scrutinio  stretto  di  costituzionalita'  in  relazione  al  suo
specifico contenuto, dovendo risultare  i  criteri  che  ispirano  le
scelte realizzate nonche' le relative modalita' di attuazione  (cfr.,
ex plurimis, Corte costituzionale 22 luglio 2010, n. 270). 
    Nel caso in esame, la ratio delle  norme  e'  resa  esplicita  al
comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 109/2018, ove  e'  stabilito
che la realizzazione delle attivita' concernenti  il  ripristino  del
sistema  viario  deve  essere  affidata,  da  parte  del  Commissario
straordinario,  ad  uno  o  piu'  operatori  economici  diversi   dal
concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento  (e  da
societa' o da soggetti da quest'ultimo controllati  o,  comunque,  ad
esso collegati) «anche al  fine  di  evitare  un  ulteriore  indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali»  e,
comunque, «giacche' non puo' escludersi che detto concessionario  sia
responsabile, in relazione all'evento,  di  grave  inadempimento  del
rapporto concessorio». 
    6) I motivi giustificativi che hanno  determinato  l'adozione  di
una disciplina singolare ed  eccezionale,  comportante  l'affidamento
dei lavori di demolizione e di ricostruzione  dell'infrastruttura  ad
un Commissario straordinario e  l'esclusione  del  soggetto  che  era
tenuto a  provvedervi  in  forza  della  «convenzione  unica»,  fanno
pertanto   riferimento,    in    ordine    di    priorita'    logica,
all'impossibilita'  di  escludere  che  l'evento  sia  ascrivibile  a
responsabilita'  della  concessionaria  e,  quindi,  all'esigenza  di
evitare che  la  stessa  consegua  un  ulteriore  indebito  vantaggio
competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. 
    Tale motivazione induce a dubitare, innanzitutto, che  le  scelte
compiute dal legislatore si pongano in rapporto di congruita' con  il
parametro di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione. 
    Infatti, l'enunciata impossibilita' di escludere che  all'origine
dell'evento si collochi un grave inadempimento  della  concessionaria
autostradale non equivale ad affermare che la stessa sia responsabile
in relazione al mancato assolvimento degli obblighi  di  manutenzione
idonei, in ipotesi, ad evitare il crollo dell'infrastruttura. 
    Le  misure  escludenti  adottate  nei  confronti  della  Societa'
ricorrente non fondano, quindi, sull'accertata responsabilita'  della
stessa per il crollo del viadotto del Polcevera o su elementi atti  a
fornire anticipata  evidenza  di  tale  eventualita',  bensi'  su  un
assunto   ipotetico   e   perplesso   relativo   alla   «non    certa
irresponsabilita'» della  Societa'  medesima  che,  in  quanto  tale,
palesa anche aspetti di  incoerenza  rispetto  al  principio  di  non
arbitrarieta' delle scelte legislative. 
    Tanto piu' che, discostandosi dal parametro  di  proporzionalita'
di cui all'art. 3 della Costituzione, il legislatore ha imposto  alla
concessionaria di finanziare l'intervento di ripristino  del  sistema
viario, senza predeterminare alcun parametro quantitativo al riguardo
ne' prevedere la restituzione delle  somme  versate  qualora  dovesse
essere definitivamente esclusa la sua responsabilita' per  il  crollo
del ponte. 
    Inoltre, non e' possibile evincere dalle disposizioni  contestate
la  ragione  per  cui   l'interesse   pubblico   alla   piu'   celere
ricostruzione  dell'infrastruttura,  enunciato  nel   preambolo   del
decreto-legge n. 109/2018, sarebbe stato meglio  tutelato  sottraendo
la competenza del  ripristino  all'attuale  concessionaria,  anziche'
consentendo a  quest'ultima  di  provvedervi  nell'adempimento  degli
obblighi previsti dalla «convenzione unica». 
    Paiono evidenti anche i profili di irragionevolezza che inficiano
il  secondo  motivo  giustificativo,  poiche'   il   «sistema   delle
concessioni autostradali»,  come  lo  definisce  il  legislatore,  e'
fondato sull'affidamento in  esclusiva  delle  tratte  a  determinati
operatori:   essendo   pacifica   l'insussistenza   di   un    regime
concorrenziale, non e' dato individuare  il  «vantaggio  competitivo»
che avrebbe eventualmente potuto  ritrarre  l'attuale  concessionaria
dall'esecuzione dei lavori. 
    Tali  considerazioni  inducono  il  Collegio  a  dubitare   della
legittimita' costituzionale delle sopra richiamate  disposizioni  del
decreto-legge n.  109/2018  -  nella  parte  in  cui,  incidendo  sul
rapporto  regolato  dalla  «convenzione  unica»,   sottraggono   alla
concessionaria autostradale il potere di  provvedere  all'affidamento
delle attivita' inerenti alla demolizione e  alla  ricostruzione  del
viadotto del Polcevera - in quanto contrastanti  con  i  principi  di
ragionevolezza, proporzionalita' e non arbitrarieta' di cui  all'art.
3 della Costituzione. 
    Occorre notare, in secondo luogo,  come  il  legislatore  si  sia
risolto ad adottare una misura sostanzialmente punitiva nei confronti
del singolo operatore economico, precludendogli di  partecipare  alle
procedure di affidamento dei lavori a prescindere dalla sussistenza o
meno dei requisiti in capo allo stesso. 
    Ritiene il Collegio  che,  sotto  questo  profilo,  le  norme  in
questione  si  pongano  in  violazione  dei  principi   di   liberta'
imprenditoriale e di liberta' della concorrenza tutelati dall'art. 41
della Costituzione. 
    L'esclusione  dalle  attivita'  di  demolizione  e  ricostruzione
dell'infrastruttura  statuita  ex  lege   configura,   infatti,   una
restrizione della liberta' di iniziativa  economica  che  non  arreca
apprezzabili utilita' alle attivita' del Commissario straordinario e,
in assenza di  accertamenti  atti  a  dimostrare  la  responsabilita'
dell'evento,  non  pare  giustificata   dall'esigenza   di   tutelare
interessi di rango costituzionale. 
    In  tal  senso,  l'utilizzo  di   un'espressione   che   richiama
un'apparente  esigenza  cautelare  potrebbe  far  supporre   che   il
legislatore abbia inteso escludere un operatore inaffidabile, poiche'
responsabile di grave inadempimento degli  obblighi  di  manutenzione
dell'infrastruttura collassata e, pertanto,  ritenuto  non  idoneo  a
garantire la buona riuscita delle opere di ripristino. 
    Tale  opzione,  tuttavia,  avrebbe  pur   sempre   implicato   la
necessita'  di  un  accertamento,  anche  sommario  ed  in   funzione
cautelare, in ordine alla  sussistenza  di  indizi  concreti  di  una
responsabilita' che non era stata acclarata  in  alcuna  sede,  cosi'
come non erano  state  escluse  eventuali  responsabilita'  di  altri
soggetti in relazione alla causazione dell'evento. 
    A fronte di tali presupposti, le misure escludenti  disposte  dal
legislatore, anche  qualora  si  voglia  ascrivere  loro  una  natura
sostanzialmente  cautelare,  avrebbero  richiesto  l'utilizzo  di  un
modulo procedimentale idoneo a garantire il diritto di  difesa  e  un
effettivo contraddittorio, come impongono i  principi  costituzionali
relativi  alla   funzione   del   giudicare,   sicche'   non   appare
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
prospettata in relazione alla violazione degli artt. 24 e  111  della
Costituzione. 
    7) Sulla base delle considerazioni che  precedono,  nell'evidente
impossibilita'   di   dare   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata delle norme censurate, stante  l'univoco  tenore  letterale
delle disposizioni che le esprimono e la loro specificita' soggettiva
e oggettiva, il  giudizio  deve  essere  sospeso  e  gli  atti  vanno
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  essendo  rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis e dell'art.  1-ter,  comma  1
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  per  violazione
degli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso   epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi  3,  5,  6,  7,  8,  8-bis  e  dell'art.  1-ter,  comma  1  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  in  relazione
agli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio  del  9  ottobre
2019 e nella riconvocata Camera di consiglio del 23 ottobre 2019, con
l'intervento dei magistrati: 
        Il Presidente ff: Paolo Peruggia; 
        Il consigliere-estensore: Richard Goso; 
        Il referendario: Paolo Nasini. 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                    L'estensore: Goso