N. 52 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019

Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo  regionale
per la Liguria sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.a.
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. 
 
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al  crollo  di  un
  tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di
  Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per  la
  ricostruzione - Poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  -
  Disciplina  dei  rapporti  con  il  concessionario   della   tratta
  autostradale alla data dell'evento -  Disciplina  dell'affidamento,
  da parte del Commissario straordinario, della  realizzazione  delle
  attivita' concernenti il ripristino  del  sistema  viario,  nonche'
  quelle connesse - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle
  tratte autostradali. 
- Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per
  la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
  infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
  il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 16 novembre 2018, n. 130, artt. 1, commi 3, 5, 6, 7,  8
  e 8-bis; e 1-ter, comma 1. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  849  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Autostrade per l'Italia S.p.a.,  rappresentata  e  difesa
dagli avvocati Luisa Torchia e Marco  Annoni,  con  domicilio  presso
l'avv. Vincenzo Roppo nel suo studio in Genova, via Peschiera, 33A; 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione   del   viadotto   Polcevera    dell'autostrada    A10,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; 
    Nei confronti: 
        Fincantieri S.p.a., rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso  l'avv.
Andrea Barra nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Salini  Impregilo  S.p.a.,  rappresentata  e   difesa   dagli
avvocati Angelo Clarizia  e  Paolo  Clarizia,  con  domicilio  eletto
presso l'avv. Andrea Barra nel suo studio  in  Genova,  via  Macaggi,
21/5; 
        ltalferr  S.p.a.,  rappresentata  e  difesa  dagli   avvocati
Domenico Gentile e Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di giustizia; 
        Fincantieri lnfrastructure  S.p.a.,  rappresentata  e  difesa
dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto
presso l'avv. Andrea Barra nel suo studio  in  Genova,  via  Macaggi,
21/5; 
        PerGenova S.c.p.a., rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso  l'avv.
Andrea Barra nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Fagioli  S.p.a.,  Fratelli  Omini  S.p.a.,  Vernazza  Autogru
S.r.l.,  Ipe  Progetti  S.r.l.,  Ireos  S.p.A.,  non  costituite   in
giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
ottobre  2018,  di  nomina  del  dott.  Marco  Bucci  a   Commissario
straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre  2018,  n.  109,  pubblicato  in  data  15
novembre 2018 sul sito  web  del  Commissario,  esclusivamente  nella
parte in cui richiama «i commi 3, 4, 5 e 7 del richiamato art. 1  del
decreto-legge n. 109 del 2018, con riguardo ai poteri  e  ai  compiti
attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione, ai fini
dello svolgimento dell'incarico», nonche' «il comma  8  del  suddetto
art. 1»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione  n.  3,  prot.  n.  D/2018/3  del  13  novembre   2018,
pubblicato in data 15 novembre 2018, avente ad oggetto: «Modalita' di
affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi  relativi  alla
demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del  nuovo  ponte
sul Polcevera. Art. 32 direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione  n.  5,  prot.  n.  D/2018/5  del  15  novembre   2018,
pubblicato in data 15 novembre 2018, avente ad oggetto: «Approvazione
delle   specifiche   tecniche   propedeutiche   all'avvio   di    una
consultazione  di  mercato  finalizzata  all'instaurazione   di   una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando  avente  ad  oggetto
l'appalto  dei  lavori  di  demolizione  del  ponte  Morandi   e   di
ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera  ai  sensi  dell'art.  32
direttiva 2014/24/UE  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio  2014  in  quanto   richiamata   dall'art.   1,   comma   7,
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 6, prot. n. D/2018/6 del 16 novembre 2018, avente ad
oggetto: «Individuazione del termine delle ore 12,00 del 26  novembre
2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase
di consultazione di  mercato  finalizzata  all'instaurazione  di  una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando  avente  ad  oggetto
l'appalto  dei  lavori  di  demolizione  del  ponte  Morandi   e   di
ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera  ai  sensi  dell'art.  32
direttiva 2014/24/UE  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio  2014  in  quanto   richiamata   dall'art.   1,   comma   7,
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109»; 
    nonche'  di   ogni   altro   atto   connesso,   presupposto   e/o
consequenziale; 
    e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento: 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 18, prot. n. D/2018/18 del 14 dicembre 2018,  avente
ad oggetto: «Affidamento dell'appalto  pubblico  dei  lavori  per  la
realizzazione,  in  estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per   la
demolizione, la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in
discarica  o  altro  sito  dei  materiali  di  risulta  del  viadotto
Polcevera in Genova e anticipazione  degli  effetti  contrattuali  in
relazione alla predisposizione del cantiere»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 19, prot. n. D/2018/19 del 18 dicembre 2018,  avente
ad oggetto: «Affidamento dell'appalto  pubblico  dei  lavori  per  la
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere  di  costruzione
necessarie  al  ripristino  strutturale  e  funzionale  del  viadotto
Polcevera in Genova»; 
    nonche'  di  ogni  ulteriore  atto  connesso,   presupposto   e/o
conseguenziale; 
    e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento: 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 1, prot. n. D/2019/1 del 12 gennaio 2019, avente  ad
oggetto: «Individuazione della tipologia di contratto  da  stipularsi
nell'ambito dell'appalto pubblico  dei  lavori  per  la  demolizione,
rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei  materiali  di
risulta  del  viadotto  Polcevera   in   Genova,   nonche'   per   la
progettazione e la ricostruzione dell'infrastruttura e il  ripristino
del connesso sistema viario»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 5 del 15 novembre 2018,  prot.  n.  D/2018/5,  nella
parte  in  cui   ammette,   nelle   specifiche   tecniche   allegate,
l'individuazione di  «uno  o  piu'  soggetti  economici  ...  per  la
realizzazione di uno o  entrambi  gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione del ponte»; 
    e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento: 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 18, prot. D/2018/18 del 14 dicembre 2018, avente  ad
oggetto:  «Affidamento  dell'appalto  pubblico  dei  lavori  per   la
realizzazione,  in  estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per   la
demolizione, la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in
discarica  o  altro  sito  dei  materiali  di  risulta  del  viadotto
Polcevera in Genova e anticipazione  degli  effetti  contrattuali  in
relazione alla predisposizione del cantiere»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 19, prot. n. D/2018/19 del 18 dicembre 2018,  avente
ad oggetto: «Affidamento dell'appalto  pubblico  dei  lavori  per  la
realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere  di  costruzione
necessarie  al  ripristino  strutturale  e  funzionale  del  viadotto
Polcevera in Genova»; 
        della relazione unica  del  Commissario  straordinario  sulla
procedura di aggiudicazione dell'appalto  di  demolizione,  prot.  n.
VRB/2019/24 del 4 febbraio 2019; 
        della relazione unica  del  Commissario  straordinario  sulla
procedura di aggiudicazione dell'appalto  di  costruzione,  prot.  n.
VRB/2019/25 del 4 febbraio 2019; 
        di tutti gli atti e i  verbali  relativi  alla  procedure  di
aggiudicazione  dell'appalto  di  lavori  per  la  realizzazione,  in
estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per  la  demolizione  e   la
ricostruzione del viadotto Polcevera in Genova, tra  cui  il  verbale
delle offerte consegnate a mano al Commissario straordinario entro la
data del 26 novembre 2018, la distinta indicante  i  contenuti  delle
offerte pervenute al  Commissario  straordinario,  il  verbale  degli
incontri del Collegio di esperti di  cui  al  decreto  n.  9  del  27
novembre  2018,  la   scheda   riepilogativa   relativa   all'offerta
presentata da ASPI, la nota prot. CC/2018/178 di trasmissione al  RUP
degli esiti delle valutazioni del Collegio di esperti e la successiva
nota prot. CC/2018/177 di trasmissione al  Commissario  straordinario
degli esiti delle valutazioni del Collegio di esperti, i  verbali  di
audizione con operatori economici del 6 dicembre  2019,  10  dicembre
2019, 11 dicembre 2018 e 13 dicembre 2018, la  nota  del  15  gennaio
2019 della Vernazza Autogru S.r.l. e la successiva dichiarazione  del
17 gennaio 2019 della Fratelli Omini S.p.a.; 
    nonche', per quanto occorrer possa, 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 5, prot.  n.  5  dell'8  febbraio  2019,  avente  ad
oggetto: «Contratto 18 gennaio 2019 - Realizzazione  delle  opere  di
demolizione preordinate al ripristino strutturale  e  funzionale  del
viadotto dell'autostrada A10 in Genova ai sensi del decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito con legge  16  novembre  2018,  n.
130, recante "disposizioni  urgenti  per  la  citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" -
Approvazione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnico   economica
definitivo  dei  lavori  di  demolizione  del   viadotto   Polcevera,
limitatamente alla parte interessante le  porzioni  del  moncone  dal
lato  Savona  -  Adozione  del  piano  degli  edifici   da   demolire
relativamente allo stesso ambito  territoriale  interferente  con  la
demolizione dell'infrastruttura - Approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di demolizione del viadotto Polcevera, limitatamente  alla
calata della trave tampone fra pila 7 e pila 8 del moncone  dal  lato
Savona»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 7, prot. n. D/2019/7 del 19 febbraio 2019, avente ad
oggetto: «Realizzazione delle opere  di  demolizione  preordinate  al
ripristino strutturale e funzionale del viadotto dell'autostrada  A10
in Genova ai sensi del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante  "disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze"  -  Approvazione  del  progetto
esecutivo  dei  lavori  di  demolizione   del   viadotto   Polcevera,
limitatamente alla calata della trave tampone tra la pila 6 e la pila
7 del moncone dal lato Savona»; 
    nonche'  di  ogni  ulteriore  atto  connesso,   presupposto   e/o
conseguenziale. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Commissario straordinario per  la  ricostruzione  del
viadotto Polcevera; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fincantieri S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  di  Salini  Impregilo
S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di ltalferr. S.p.a.; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in   giudizio   di   Fincantieri
Infrastructure S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di PerGenova S.c.p.a.; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott.
Paolo Peruggia e uditi i difensori intervenuti  per  le  parti,  come
specificato nel verbale. 
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato  il
14 dicembre 2018 e depositato il successivo 19  dicembre,  Autostrade
per   l'Italia    S.p.a.,    concessionaria    dell'autostrada    A10
Genova-Savona, ha impugnato il decreto adottato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data  4  ottobre  2018,  pubblicato  il  15
novembre successivo, con cui il dott. Marco Bucci, sindaco di Genova,
e' stato nominato Commissario straordinario per la  ricostruzione  ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. 
    Parte ricorrente chiede  che  tale  provvedimento  sia  annullato
nella sola parte in cui, richiamando i commi 3,  4,  5,  7  e  8  del
decreto-legge  n.  109/2018,   conforma   inderogabilmente   a   tali
disposizioni  i  poteri  ed  i  compiti  attribuiti  al   Commissario
straordinario ai fini dello svolgimento dell'incarico. 
    Sono compresi nell'impugnazione anche  i  seguenti  provvedimenti
adottati dal Commissario straordinario come sopra nominato: 
        decreto n. 3 del 13 novembre 2018, con cui e' stato stabilito
che le attivita' occorrenti per la demolizione e la ricostruzione del
viadotto del Polcevera (noto come  «ponte  Morandi»)  dell'autostrada
A10, parzialmente crollato nella giornata del 14 agosto 2018, saranno
aggiudicate  mediante  una   o   piu'   procedure   negoziate   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai sensi della direttiva 2014/24/UE; 
        decreto n. 5  del  15  novembre  2018,  con  cui  sono  state
approvate le specifiche tecniche dei lavori; 
        decreto n. 6 del 16 novembre 2018, con cui e'  stato  fissato
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  ai
fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori. 
    Premesso che non e' sua  intenzione  ostacolare  o  ritardare  le
attivita'  di  demolizione  e  di  ricostruzione  del  viadotto   del
Polcevera  (come  dimostra  la  mancata   proposizione   dell'istanza
cautelare), l'esponente  afferma  che  le  attivita'  medesime  erano
comprese nel perimetro di competenza esclusiva  della  concessionaria
autostradale, come definito  dalle  disposizioni  della  «convenzione
unica» sottoscritta in data 12 ottobre 2007, ai  sensi  dell'art.  2,
commi 82 e seguenti, del decreto-legge n. 286 del 2006, ed  approvata
con l'art. 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge n.  59  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008. 
    Essa  sostiene,  quindi,  che  il  menzionato  decreto-legge   n.
109/2018, in forza del quale e' stato adottato l'impugnato decreto di
nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione, cosi' come
modificato dalla legge di conversione n. 130  del  2018,  conterrebbe
una pluralita' di disposizioni che violano i diritti e  gli  obblighi
della concessionaria fissati dalla «convenzione unica». 
    Cio' vale, segnatamente, per le disposizioni di cui ai commi 3, 5
e 7 dell'art. 1 («Commissario straordinario  per  la  ricostruzione»)
che: 
        attribuiscono al Commissario straordinario la possibilita' di
avvalersi, in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con  gli
enti locali interessati, delle strutture e degli  uffici  degli  enti
pubblici ivi indicati, dei concessionari di servizi pubblici e  delle
societa' a partecipazione o  controllo  pubblico,  per  le  attivita'
urgenti di  progettazione  degli  interventi,  per  le  procedure  di
affidamento dei lavori, per le attivita' di  direzione  lavori  e  di
collaudo   nonche'   per   ogni   altra   attivita'   di    carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione    dei    lavori    afferenti     la     realizzazione
dell'infrastruttura (comma 3); 
        consentono al Commissario straordinario di operare in  deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo
il rispetto delle disposizioni del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159  del
2011 nonche' dei vincoli inderogabili derivanti  dall'Unione  europea
(comma 5, primo periodo); 
        attribuiscono al  Commissario  straordinario  il  compito  di
eseguire le occupazioni d'urgenza  e  le  espropriazioni  delle  aree
occorrenti per l'esecuzione dei lavori (comma 5, terzo periodo); 
        consentono  al  Commissario  straordinario  di  affidare   la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del  sistema
viario ad uno o piu' operatori economici diversi  dal  concessionario
del tratto autostradale o da societa' o da soggetti  da  quest'ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati (comma 7, primo periodo). 
    L'esponente denuncia anche la lesivita'  delle  disposizioni  del
decreto-legge n. 109/2018 che: 
        obbligano la  concessionaria  dell'autostrada  a  versare  al
Commissario  straordinario,  entro  trenta  giorni   dalla   relativa
richiesta, le somme necessarie al  ripristino  dell'infrastruttura  e
del   connesso   sistema   viario,   nell'importo    provvisoriamente
determinato dal Commissario medesimo  e  salvo  conguaglio  (art.  1,
comma 6, primo periodo); 
        istituiscono   la   contabilita'   separata   intestata    al
Commissario  straordinario  sulla  quale  la  concessionaria   dovra'
versare le somme richieste (art. 1, comma 8); 
        consentono al Commissario straordinario  di  avvalersi  delle
strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile
per le  attivita'  inerenti  alla  ricostruzione  dell'infrastruttura
(art. 1, comma 8-bis); 
        impongono alla concessionaria di consegnare immediatamente al
Commissario straordinario le tratte delle autostrade A7 e  A  10  sul
cui esercizio  interferisce  la  realizzazione  degli  interventi  di
ricostruzione dell'infrastruttura (art. 1-ter, comma 1). 
    Ad avviso della ricorrente, le richiamate disposizioni, che hanno
trovato attuazione attraverso i  provvedimenti  impugnati,  avrebbero
nel complesso determinato una «spoliazione autoritativa» dei compiti,
con i connessi diritti e obblighi, che spettano  alla  concessionaria
dell'autostrada  relativamente  ai  lavori  di   demolizione   e   di
ricostruzione del viadotto del Polcevera. 
    I  denunciati  effetti  penalizzanti  sarebbero  aggravati  dalle
previsioni in forza delle quali ne' la concessionaria ne' le societa'
ad essa collegate o da essa controllate  possono  essere  chiamate  a
curare la realizzazione dei lavori e impongono alla prima di  versare
gli importi che, in assenza  di  parametri  predefiniti,  le  saranno
richiesti dal Commissario straordinario. 
    La ratio di tale disciplina e' resa esplicita  dalla  motivazione
contenuta nel comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 109/2018,  ove
si stabilisce che le attivita' concernenti il ripristino del  sistema
viario devono essere affidate  ad  operatori  economici  diversi  dal
concessionario del tratto autostradale «anche al fine di  evitare  un
ulteriore  indebito   vantaggio   competitivo   nel   sistema   delle
concessioni autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento»
[il crollo del viadotto del Polcevera avvenuto nella giornata del  14
agosto 2018] «di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    La Societa' ricorrente precisa ulteriormente di aver predisposto,
fin dal mese di ottobre del 2018, e di aver successivamente  messo  a
disposizione del  Commissario  straordinario,  entro  il  termine  da
questi fissato con il decreto n. 6/2018, un progetto per le attivita'
di demolizione e di ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera  che
prevedeva un tempo di nove mesi per il ripristino della funzionalita'
del tratto autostradale, dichiarandosi  anche  disponibile  a  subire
l'applicazione di una penalita' pari a 10 milioni  di  euro/mese  nel
caso di eventuali ritardi. 
    Tutto  cio'  premesso,  l'esponente  deduce  che  le   richiamate
disposizioni normative, attributive e  conformative  dei  poteri  del
Commissario  straordinario,  si  porrebbero  in  contrasto  con  vari
parametri  costituzionali  e  con  il  diritto  dell'Unione  europea,
segnatamente con: 
        gli articoli 3, 111 e 117,  primo  comma,  Cost.,  nonche'  i
principi costituzionali e comunitari di affidamento, ragionevolezza e
proporzionalita', trattandosi di «norme-provvedimento»  singolari  ed
eccezionali che spogliano la concessionaria, senza valide ragioni, di
un potere/dovere inerente al  rapporto  concessorio,  come  tali  non
idonee  a  superare  lo  scrutinio  di  non   arbitrarieta'   e   non
irragionevolezza richiesto per tale categoria di norme; 
        gli articoli 41, 42 e 43 nonche'  gli  articoli  111  e  117,
primo comma,  Cost.,  poiche'  le  censurate  disposizioni  normative
comportano   un'irragionevole   limitazione   dell'autonomia,   della
capacita' d'impresa e del diritto di proprieta' della concessionaria,
determinando la  sostanziale  espropriazione  dei  diritti  derivanti
dalla «convenzione unica»; 
        l'art. 77 Cost., atteso che le ragioni  di  urgenza  poste  a
fondamento del  decreto-legge  n.  109/2018  sarebbero  state  meglio
tutelate consentendo alla concessionaria di provvedere immediatamente
e direttamente alle  attivita'  di  demolizione  e  di  ricostruzione
dell'infrastruttura; 
        gli articoli 27 e 111 Cost. nonche' i principi inerenti  alla
presunzione di innocenza, al giusto processo e al diritto di  difesa,
poiche'  la  spoliazione  del  potere/dovere   di   ripristinare   la
funzionalita' del tratto autostradale e' intervenuta prima che  fosse
stata accertata alcuna responsabilita' a carico della concessionaria; 
        gli articoli  3,  41,  42  e  97  Cost.  nonche'  i  principi
costituzionali  e  comunitari  di  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento e imparzialita', libera  concorrenza  e  affidamento,  in
ragione del carattere derogatorio e discriminatorio della  previsione
che, in assenza di qualsivoglia garanzia procedimentale,  esclude  la
concessionaria (nonche' le societa' controllate  e  collegate)  dalle
attivita'   di    progettazione,    demolizione    e    ricostruzione
dell'infrastruttura,   configurando   sostanzialmente    una    norma
sanzionatoria di una responsabilita' ancora da accertare; 
        l'art. 3 Cost. nonche' i principi costituzionali e comunitari
di proporzionalita' e ragionevolezza, non  essendo  dato  comprendere
quale sarebbe «l'indebito vantaggio  competitivo  nel  sistema  delle
concessioni autostradali» che otterrebbe la Societa'  ricorrente  nel
caso di affidamento dei lavori  di  demolizione  e  di  ricostruzione
dell'infrastruttura. 
    L'esponente insta, quindi, per l'annullamento  dei  provvedimenti
impugnati, con le conseguenti statuizioni  relative  al  risarcimento
dei danni in forma specifica o per equivalente, previa sottoposizione
alla   Corte   costituzionale   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale come sopra compendiate. 
    Essa chiede, altresi', che il giudice adito disapplichi le  norme
interne censurate e i provvedimenti impugnati in quanto  contrastanti
con i principi e con le norme del  diritto  eurounitario  ovvero,  in
subordine, che rimetta alla Corte di giustizia  dell'Unione  europea,
in  sede  di  rinvio  pregiudiziale,   la   relativa   questione   di
compatibilita' comunitaria. 
    Si costituiva formalmente in giudizio  l'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, in rappresentanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del
Commissario straordinario per la ricostruzione. 
    Con un primo  ricorso  per  motivi  aggiunti,  notificato  il  14
gennaio 2019 e depositato il successivo 18  gennaio,  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. ha impugnato i provvedimenti con cui, all'esito delle
procedure di affidamento, il Commissario straordinario ha aggiudicato
gli  appalti  dei  lavori   di   demolizione   e   di   ricostruzione
dell'infrastruttura. 
    Piu' precisamente, con il decreto n. 18 del 14 dicembre  2018,  i
lavori di  demolizione  sono  stati  affidati  alle  imprese  Fagioli
S.p.a., Fratelli Omini S.p.a., Vernazza Autogru S.r.l., Ipe  Progetti
S.r.l.  e  Ireos  S.p.a.,  per  un  corrispettivo  a  corpo  di  euro
19.000.000,00 oltre IVA. 
    Con il successivo decreto n. 19 del 18 dicembre 2018, sono  stati
affidati alle imprese Salini Impregilo S.p.a., Fincantieri  S.p.a.  e
Italferr S.p.a. i  lavori  di  costruzione  necessari  al  ripristino
strutturale  e  funzionale  del  viadotto  del  Polcevera,   per   un
corrispettivo a corpo di euro 202.000.000,00 oltre IVA. 
    Deduce la ricorrente che tali provvedimenti sarebbero viziati per
invalidita' derivata dall'incostituzionalita'  della  disciplina  del
decreto-legge    n.    109/2018,     per     invalidita'     derivata
dall'illegittimita'  dei  provvedimenti  impugnati  con  il   ricorso
introduttivo nonche'  per  vizi  autonomi,  posto  che  l'affidamento
separato   delle   attivita'   di   demolizione    e    ricostruzione
dell'infrastruttura e' stato disposto ad un prezzo significativamente
piu' alto rispetto a quello  proposto  dalla  stessa  ricorrente  per
l'esecuzione unitaria delle medesime attivita'. 
    Con distinti atti, si costituivano  formalmente  in  giudizio  le
imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione dell'infrastruttura e
Fincantieri lnfrastructure S.p.a. 
    Le  parti  in  causa  hanno  depositato  memorie   difensive   in
prossimita'  dell'udienza  fissata   per   il   27   febbraio   2019,
successivamente rinviata in ragione dell'intervenuto deposito  di  un
secondo ricorso per motivi aggiunti. 
    Salini  Impregilo  S.p.a.  e  Fincantieri  lnfrastructure  S.p.a.
eccepiscono  congiuntamente  l'inammissibilita'  del  ricorso,  nella
parte  in  cui  viene  contestata  un'inesistente  esclusione   dalla
procedura di affidamento, nonche' l'infondatezza delle  questioni  di
legittimita' costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
    La difesa erariale eccepisce: 
        il difetto di giurisdizione  del  giudice  adito  in  quanto,
secondo la prospettazione sviluppata  dalla  Societa'  ricorrente,  i
pregiudizi denunciati deriverebbero dalla violazione delle previsioni
della «convenzione unica» che, ad avviso della stessa, configurano il
suo   diritto   soggettivo    al    ripristino    dell'infrastruttura
autostradale:   in   tale   prospettiva,   la   lesione   deriverebbe
esclusivamente da un inadempimento contrattuale, sicche' deve trovare
applicazione l'art. 37 della «convenzione unica» che, «per  tutte  le
controversie    che    dovessero    insorgere    fra     le     parti
sull'interpretazione ed  applicazione  della  presente  convenzione»,
individua il foro competente nel Tribunale di Roma; 
        la carenza di legittimazione ad agire in capo  alla  Societa'
ricorrente, in ragione del provvedimento di  sequestro  adottato  dal
giudice penale  che  impedisce  alla  societa'  medesima,  nella  sua
posizione di soggetto indagato, di porre in essere  alcun  intervento
finalizzato alla  demolizione  e  ricostruzione  dell'infrastruttura;
tanto  piu'  che,  con  il  decreto  di   rigetto   dell'istanza   di
dissequestro presentata dal  Commissario  straordinario,  la  Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha  individuato  nello
stesso Commissario il soggetto  «avente  diritto  alla  restituzione»
dell'infrastruttura medesima al termine del sequestro; 
        l'inammissibilita'  delle  censure   sollevate   con   motivi
aggiunti avverso i provvedimenti di affidamento  dei  lavori,  atteso
che la Societa'  ricorrente  avrebbe  spontaneamente  scelto  di  non
partecipare alle relative procedure. 
    Con la memoria  di  replica,  l'Avvocatura  dello  Stato  solleva
un'ulteriore eccezione di inammissibilita' del ricorso, posto che  il
decreto  n.  3  del  13  novembre  2018,  con  cui   il   Commissario
straordinario,  sulla  base  di  presupposti  fattuali   parzialmente
diversi da quelli contemplati dal legislatore, «ha impostato la linea
di condotta  per  l'aggiudicazione  delle  attivita'  concernenti  il
ripristino dell'infrastruttura» e «la direzione dei lavori»,  non  e'
stato impugnato per vizi propri, ma solo per illegittimita'  derivata
dal decreto-legge n. 109/2018. 
    Fincantieri S.p.a. eccepisce il proprio difetto di legittimazione
passiva e chiede di essere estromessa dal  giudizio  in  quanto,  non
avendo  partecipato  alla  procedura  di  affidamento   indetta   dal
Commissario  straordinario,  non  trarrebbe   alcun   beneficio   dai
provvedimenti impugnati. 
    Italferr S.p.a. eccepisce il difetto di giurisdizione  dell'adito
Tribunale amministrativo regionale  e  l'infondatezza  delle  dedotte
censure di illegittimita' costituzionale. 
    Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il  giorno
11 febbraio 2019 e depositato il successivo  25  febbraio,  e'  stato
impugnato il decreto n. 1 del 12 gennaio 2019, con cui il Commissario
straordinario aveva stabilito che i distinti affidamenti  dei  lavori
di  demolizione  e  di  ricostruzione   dell'infrastruttura   fossero
ricondotti ad unico contratto con due distinti contraenti, ma con  la
previsione di un'azione di coordinamento tra le due attivita' in capo
alla PerGenova S.c.p.a. 
    Si costituiva formalmente in giudizio quest'ultima societa'. 
    Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il  6  marzo
2019  e  depositato  il  successivo  20  marzo,   e'   stata   estesa
l'impugnazione agli altri atti indicati  in  epigrafe,  asseritamente
conosciuti da  parte  ricorrente  solo  a  seguito  del  deposito  in
giudizio da parte della difesa erariale. 
    Le  parti  in  causa  hanno  depositato  memorie  in  prossimita'
dell'udienza fissata per il 22 maggio 2019. 
    In  particolare,   gli   argomenti   sviluppati   nella   memoria
conclusionale della difesa erariale  sembrano  introdurre  una  nuova
eccezione di inammissibilita'  sotto  il  profilo  della  carenza  di
«legittimazione sostanziale al  ricorso»,  poiche'  la  ricostruzione
dell'infrastruttura non potrebbe ritenersi compresa nell'alveo  delle
attivita' che la concessionaria era tenuta a  realizzare  sulla  base
della «convenzione unica». 
    Alla pubblica udienza del  22  maggio  2019,  i  difensori  delle
Amministrazioni resistenti hanno contestato i poteri  rappresentativi
in capo al procuratore speciale di Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.,
firmatario della procura ad litem conferita  ai  difensori  di  parte
ricorrente. 
    Con ordinanza n. 489 del  27  maggio  2019,  e'  stata  disposta,
quindi,  l'acquisizione  della  procura  speciale  nonche'  dell'atto
costitutivo, dello statuto e di una visura storica di Autostrade  per
l'Italia S.p.a. 
    L'ordine istruttorio  e'  stato  regolarmente  ottemperato  dalla
parte ricorrente. 
    Le parti in causa hanno  depositato  nuovi  scritti  difensivi  a
sostegno delle proprie posizioni. 
    In particolare, con la memoria di  replica,  la  difesa  erariale
eccepisce che, dall'esame della documentazione versata in atti  dalla
parte ricorrente, non  emergerebbe  il  conferimento  del  potere  di
subdelegare la rappresentanza sostanziale all'amministratore delegato
di Autostrade per l'Italia S.p.a. che, pertanto,  dovrebbe  ritenersi
priva di legitimatio ad processum. 
    Il ricorso, infine, e' stato chiamato alla pubblica udienza del 9
ottobre 2019 e, previa trattazione orale  congiunta  a  quella  degli
altri  ricorsi  proposti  da  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.   per
l'annullamento dei provvedimenti  applicativi  del  decreto-legge  n.
109/2018, e' stato ritenuto in decisione. 
    All'esito della riconvocata Camera di consiglio  del  23  ottobre
2019, il  Presidente  del  Collegio  ha  affidato  la  stesura  della
motivazione al dott. Richard Goso, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. 
    1) Con il decreto-legge 28 settembre 2018,  n.  109,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130  (cosiddetto
«decreto Genova»), sono  state  introdotte  misure  urgenti  volte  a
superare le conseguenze dannose provocate dal crollo del viadotto del
Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di Genova, noto come  «ponte
Morandi», avvenuto nella giornata del 14 agosto 2018. 
    In particolare, e' stata  istituita  la  figura  del  Commissario
straordinario  per  la  ricostruzione  al  fine  di  velocizzare   le
operazioni di ripristino dell'infrastruttura  e  sono  state  dettate
specifiche  disposizioni  volte  a  semplificare  le  procedure   per
l'affidamento di  lavori,  forniture  e  servizi  in  relazione  alle
esigenze del contesto emergenziale. 
    Per quanto di specifico interesse, l'art. 1 del decreto-legge  n.
109/2018 dispone che: 
        «per le attivita' urgenti di progettazione degli  interventi,
per le procedure di affidamento  dei  lavori,  per  le  attivita'  di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra  attivita'
di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  s.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico» (comma 3); 
        «per la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea»  (comma
5, primo periodo); 
        «per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle
aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo  decreto,
provvede alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale  di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della Regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento» (comma 5, terzo periodo); 
        «il  concessionario  del  tratto   autostradale   alla   data
dell'evento, tenuto,  in  quanto  responsabile  del  mantenimento  in
assoluta  sicurezza  e  funzionalita'  dell'infrastruttura   concessa
ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di
ricostruzione  dell'infrastruttura  e  di  ripristino  del   connesso
sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al comma 8 le
somme necessarie al  predetto  ripristino  ed  alle  altre  attivita'
connesse di cui al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato
dal  Commissario  medesimo  salvo  conguagli,   impregiudicato   ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'» (comma 6, primo periodo); 
        «il Commissario straordinario affida, ai sensi  dell'art.  32
della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori   economici   diversi   dal   concessionario   del   tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa'  o  da  soggetti  da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad  esso  collegati,  anche  al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto  concessorio»  (comma
7, primo periodo); 
        «per la realizzazione degli  interventi  urgenti  di  cui  al
presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario   straordinario,   sulla   quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate  nonche'  quelle
tempestivamente messe a disposizione dal soggetto  concessionario  al
momento dell'evento» (comma 8); 
        «il Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni
attribuite dal presente decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'  stipulare
convenzioni con le strutture operative e i  soggetti  concorrenti  di
cui all'art. 4, comma 2, del codice della protezione civile,  di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» (comma 8-bis). 
    Inoltre, l'art. 1-ter, comma 1,  del  decreto-legge  n.  109/2018
(«Interventi  di  messa  in  sicurezza  e   gestione   delle   tratte
autostradali»), stabilisce che, «per l'esecuzione delle attivita'  di
cui all'art. 1, il  Commissario  straordinario  individua  i  tronchi
autostradali  funzionalmente  connessi  al  viadotto  del   Polcevera
dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce  la  realizzazione
degli interventi  di  ricostruzione  dell'infrastruttura  conseguente
all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7  e  A10
sono immediatamente  consegnate  dal  concessionario  al  Commissario
straordinario». 
    2) La Societa' ricorrente,  concessionaria  dell'autostrada  A10,
ritiene che  le  sopra  richiamate  disposizioni  normative,  attuate
attraverso  i  provvedimenti  impugnati,   comportino   una   lesione
ingiustificata della sua posizione giuridica determinata  da  intenti
palesemente sanzionatori, in assenza  di  qualsiasi  accertamento  di
responsabilita'. 
    Essa  sostiene  che,   in   forza   della   «convenzione   unica»
sottoscritta in data 12 ottobre 2007,  tutte  le  attivita'  inerenti
alla demolizione e ricostruzione del viadotto del Polcevera  spettano
in  via  esclusiva  alla  concessionaria,   sicche'   le   richiamate
disposizioni del decreto-legge n. 109/2018, con cui e' stato affidato
al Commissario straordinario il compito di progettare e realizzare la
demolizione   e   la   ricostruzione    di    tale    infrastruttura,
comporterebbero una «spoliazione autoritativa» degli obblighi  e  dei
diritti della concessionaria medesima, attuata  anche  attraverso  lo
spossessamento  ex  lege  dei  beni  direttamente  interessati  dalle
attivita' dell'organo straordinario. 
    Ulteriori effetti lesivi sarebbero  ingiustificatamente  prodotti
dalle disposizioni che vietano di chiamare la  concessionaria  (e  le
societa' ad essa  collegate  o  da  essa  controllate)  a  curare  la
realizzazione  delle  attivita'  concernenti  la  demolizione  e   la
ricostruzione dell'infrastruttura  e  del  connesso  sistema  viario,
imponendo alla stessa concessionaria di versare qualsiasi importo  le
sara'   richiesto,   senza   previa   determinazione   di   parametri
quantitativi, dal Commissario straordinario. 
    Sulla base di tali presupposti, con il ricorso  introduttivo  del
presente giudizio e con tre ricorsi per motivi  aggiunti,  Autostrade
per l'Italia S.p.a. insta per l'annullamento in parte qua del decreto
di nomina del Commissario straordinario, degli  atti  adottati  dallo
stesso organo per le finalita' meglio descritte in premessa e per  la
declaratoria  del  suo  diritto  di  provvedere  alla  progettazione,
demolizione e  ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera,  con  le
conseguenti statuizioni relative al risarcimento dei danni  in  forma
specifica  o  per   equivalente,   previa   rimessione   alla   Corte
costituzionale delle questioni di legittimita'  costituzionale  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto-legge   n.   109/2018   ovvero
disapplicazione delle disposizioni medesime  in  quanto  contrastanti
con i principi e le norme del diritto  eurounitario  ovvero,  ancora,
rinvio in via  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. 
    3) E' opportuno soffermarsi  preliminarmente,  sia  pure  in  via
interinale per quanto occorrente ai fini del  giudizio  di  rilevanza
delle prospettate questioni  di  legittimita'  costituzionale,  sulle
eccezioni sollevate dalle  parti  resistenti  che,  qualora  ritenute
fondate,  farebbero  venir  meno  i  presupposti  processuali  o   le
condizioni dell'azione giurisdizionale. 
    3.1)  La   difesa   erariale   eccepisce,   «in   ragione   della
prospettazione e dei motivi di ricorso proposti da parte ricorrente»,
il  difetto  di  giurisdizione  dell'adito  Tribunale  amministrativo
regionale Liguria. 
    Infatti, posto che le pretese  azionate  dalla  parte  ricorrente
trovano fondamento  nella  mancata  applicazione  della  «convenzione
unica»,   asseritamente   violata    dal    legislatore    attraverso
l'istituzione di  un  organo  straordinario  cui  vengono  attribuite
attivita'  riservate  alla  sfera  esclusiva  di   intervento   della
concessionaria, la  posizione  giuridica  della  ricorrente  medesima
andrebbe ricondotta allo schema del diritto  soggettivo  (id  est  il
diritto al ripristino dell'infrastruttura). 
    In tale  prospettiva,  derivando  la  lesione  denunciata  da  un
preteso  inadempimento  contrattuale,  il   diritto   vantato   dalla
ricorrente  potrebbe  essere  azionato  solo   dinanzi   al   giudice
ordinario,  sicche'  deve  trovare  applicazione  l'art.   37   della
«convenzione unica» che individua il Tribunale  di  Roma  quale  foro
competente «per tutte le controversie che dovessero insorgere fra  le
parti   sull'interpretazione   ed   applicazione    della    presente
convenzione». 
    L'infondatezza dell'eccezione in parola,  sollevata  anche  dalla
difesa di Italferr S.p.a., si appalesa alla luce della previsione  di
cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge n.  109/2018:  «Tutte  le
controversie   relative   agli   atti   adottati   dal    Commissario
straordinario di cui all'art.  1,  nonche'  ai  conseguenti  rapporti
giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che  derivano
da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo  e  alla  competenza   funzionale   inderogabile   del
Tribunale amministrativo regionale della Liguria». 
    In ogni caso, e' pacifico  che  la  Societa'  ricorrente  non  ha
denunciato eventuali inadempimenti  del  Ministero  concedente  quale
parte della relativa convenzione, ma ha impugnato il provvedimento di
nomina del Commissario straordinario  e  i  provvedimenti  da  questi
adottati nell'esercizio dei suoi poteri,  lamentando  la  sottrazione
delle sue prerogative in favore di un organo  straordinario  nominato
in attuazione di previsioni normative che sospetta di  illegittimita'
costituzionale. 
    La cedevolezza dei diritti della  ricorrente  consegue,  percio',
all'adozione di provvedimenti costituenti espressione  dell'esercizio
di poteri  autoritativi  e  discrezionali  da  parte  della  pubblica
amministrazione, a fronte  dei  quali  emerge  capo  alla  ricorrente
medesima una situazione soggettiva che ha chiara natura e consistenza
di interesse legittimo. 
    Per tali motivi,  la  controversia  instaurata  dalla  ricorrente
appartiene alla giurisdizione generale di  legittimita'  del  giudice
amministrativo ex art. 7,  comma  1,  c.p.a.,  ed  e'  devoluta  alla
competenza funzionale dell'adito Tribunale  amministrativo  ai  sensi
dell'art. 10, decreto-legge n. 109/2018. 
    3.2) Sostiene la  difesa  erariale,  in  secondo  luogo,  che  la
legittimazione ad agire della Societa' ricorrente dovrebbe  ritenersi
esclusa  in  conseguenza  del  sequestro  probatorio  disposto  dalla
Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Genova  che  le
preclude   qualsiasi   attivita'   inerente   alla   demolizione    e
ricostruzione del viadotto del Polcevera, sottraendole le stesse aree
di intervento che sono state successivamente dissequestrate in favore
del solo Commissario straordinario. 
    Il carattere temporaneo e l'efficacia erga omnes del  vincolo  di
indisponibilita' derivante dal sequestro  probatorio  penale  rendono
evidente l'infondatezza dell'eccezione. 
    Ne' rileva l'intervenuto provvedimento di dissequestro che, nella
parte in cui dispone in favore del  solo  Commissario  straordinario,
rappresenta  conseguenza  vincolata  delle  contestate   disposizioni
attributive del potere di demolire e di ricostruire l'infrastruttura. 
    3.3) Un'ulteriore eccezione di inammissibilita'  sollevata  dalla
difesa erariale fonda sull'esclusione dell'obbligo di  provvedere  al
ripristino  dell'infrastruttura  cui   si   ricollega,   secondo   la
prospettazione sviluppata dalla parte ricorrente, il diritto  oggetto
della lamentata lesione. 
    L'eccepiente  ne  desume  che  Autostrade  per  l'Italia   S.p.a.
risulterebbe priva di «legittimazione sostanziale al ricorso». 
    Anche  le  altre  parti  resistenti  argomentano  nel  senso   di
escludere che gli obblighi convenzionali comportassero il  ripristino
di un'infrastruttura completamente collassata. 
    Tali posizioni non possono essere condivise in quanto, secondo le
previsioni della «convenzione  unica»,  la  Societa'  ricorrente  era
tenuta «al  mantenimento  della  funzionalita'  delle  infrastrutture
concesse»,  tra  cui  il  viadotto  del  Polcevera,  «attraverso   la
manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse» (art. 3, comma
1, lettera c). 
    Gravava sull'odierna ricorrente, quindi, l'obbligo  di  garantire
la   funzionalita'   dell'autostrada   assegnatale   in   concessione
attraverso  la  riparazione  delle   infrastrutture,   nella   specie
provvedendo al ripristino del viadotto crollato nella giornata del 14
agosto 2018. 
    L'ulteriore  obiezione  inerente  al  mancato   inserimento   del
relativo  investimento  nel  piano  economico  finanziario   previsto
dall'art. 11 della «convenzione unica»  appare  pretestuosa,  poiche'
l'esigenza di intervenire derivava da  un  evento  non  valutabile  a
priori  che,  nonostante  la  sua  eccezionalita',  non  esimeva   la
concessionaria  dagli  obblighi  connessi   al   mantenimento   della
funzionalita' del tratto autostradale. 
    3.4) La difesa erariale ha contestato, infine, la sussistenza dei
poteri rappresentativi in capo all'avv. Amedeo Gagliardi,  firmatario
della procura ad litem  conferita  ai  difensori  di  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. 
    Quindi, a seguito dell'ordine istruttorio emanato dal tribunale e
del conseguente deposito  in  giudizio  della  procura  speciale  che
l'ing.  Giovanni  Castellucci,  nella  sua  veste  di  amministratore
delegato della  Societa',  aveva  conferito  all'avv.  Gagliardi,  ha
eccepito l'insussistenza (o la mancata dimostrazione) del  potere  di
subdelegare la rappresentanza sostanziale da parte dello stesso  ing.
Castellucci. 
    Non si puo' tener  conto  di  quest'ultima  eccezione  in  quanto
proposta solo con la memoria di replica  depositata  in  vista  della
pubblica udienza del 9 ottobre 2019. 
    Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., infatti, le parti possono
«presentare  repliche  ai  nuovi  documenti  e  alle  nuove   memorie
depositate in vista dell'udienza», sicche' la funzione della  memoria
di replica e' solo quella di contraddire ai nuovi  documenti  e  alle
nuove memorie depositate da  controparte  in  vista  dell'udienza  di
merito (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2019,
n. 6534; Tribunale  amministrativo  regionale  Toscana,  sez.  II,  3
aprile 2019, n. 491). 
    Tale  atto  processuale,  pertanto,  non  puo'  contenere   nuove
eccezioni in quanto, nel caso contrario, le controparti non sarebbero
in  grado  di  controdedurre,  se  non   oralmente   all'udienza   di
discussione, con evidente violazione dei principi del contraddittorio
processuale e della par condicio delle parti. 
    Nel caso in esame,  la  menzionata  procura  speciale  era  stata
depositata in giudizio  in  data  11  giugno  2019,  unitamente  allo
statuto, all'atto costitutivo e ad una visura storica  di  Autostrade
per l'Italia S.p.a.,  sicche'  nulla  avrebbe  impedito  alla  difesa
erariale  di  sollevare  l'eccezione  nei  termini  previsti  per  il
deposito  della  memoria  conclusionale,   consentendo   alla   parte
ricorrente di controdedurre con la memoria di replica. 
    La censura, in ogni caso, e' destituita  di  fondamento,  poiche'
l'art.   38   dello   statuto    attribuisce    al    presidente    e
all'amministratore   delegato,   disgiuntamente    tra    loro,    la
rappresentanza legale della societa' di fronte a terzi e in giudizio,
il potere di  nominare  procuratori  determinandone  i  poteri  e  di
promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della  societa'  in
qualunque sede giudiziaria. 
    4)  Occorre  procedere,  a  questo  punto,  alla  disamina  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate  nei  confronti
delle richiamate disposizioni  dell'art.  1  e  dell'art.  1-ter  del
decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 130/2018. 
    E'  evidente  la  rilevanza  di  tali  questioni  ai  fini  della
definizione della presente controversia. 
    Infatti, le disposizioni normative sospettate  di  illegittimita'
costituzionale  hanno  attribuito  e  conformato  i  poteri  che   il
Commissario  straordinario  ha  esercitato  mediante  l'adozione  dei
provvedimenti impugnati. 
    In mancanza di tali disposizioni, quindi,  non  sussisterebbe  la
legittimazione del Commissario straordinario e non  avrebbero  potuto
essere adottati i provvedimenti che costituiscono cagione diretta dei
pregiudizi denunciati dalla Societa' ricorrente, sicche' il  presente
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
delle dedotte questioni di legittimita' costituzionale. 
    5) La valutazione relativa alla non manifesta infondatezza  delle
questioni predette presuppone un chiarimento in  merito  alla  natura
delle   disposizioni   normative   sospettate    di    illegittimita'
costituzionale che, per la  concretezza  dei  contenuti,  la  portata
singolare nonche' il numero determinato e limitato di destinatari, si
presentano certamente nella forma di «norme-provvedimento». 
    La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che  non  sussistono
limiti costituzionali in grado di  impedire  l'adozione  di  leggi  a
contenuto   particolare    e    concreto    ovvero    sostanzialmente
amministrativo. 
    Tuttavia, pur non potendosi ritenere che la «legge-provvedimento»
sia di per se' incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla
Costituzione,  essa  deve  osservare  limiti  generali,  tra  cui  il
principio di ragionevolezza e non arbitrarieta', ed  e'  soggetta  ad
uno scrutinio  stretto  di  costituzionalita'  in  relazione  al  suo
specifico contenuto, dovendo risultare  i  criteri  che  ispirano  le
scelte realizzate nonche' le relative modalita' di attuazione  (cfr.,
ex plurimis, Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 270). 
    Nel caso in esame, la ratio delle norme e' resa  esplicita  dalla
motivazione contenuta nel comma 7 dell'art. l  del  decreto-legge  n.
109/2018,  ove  si  afferma  che  la  realizzazione  delle  attivita'
concernenti il ripristino del sistema viario deve essere affidata, da
parte  del  Commissario  straordinario,  ad  uno  o  piu'   operatori
economici diversi dal concessionario  del  tratto  autostradale  alla
data dell'evento  (e  da  societa'  o  da  soggetti  da  quest'ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati) «anche al fine di evitare
un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel  sistema   delle
concessioni autostradali» e comunque «giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento,
di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    6) I motivi giustificativi che hanno  determinato  l'adozione  di
una disciplina singolare ed  eccezionale,  comportante  l'affidamento
dei lavori di demolizione e di ricostruzione  dell'infrastruttura  ad
un Commissario straordinario e  l'esclusione  del  soggetto  che  era
tenuto a  provvedervi  in  forza  della  «convenzione  unica»,  fanno
pertanto   riferimento,    in    ordine    di    priorita'    logica,
all'impossibilita'  di  escludere  che  l'evento  sia  ascrivibile  a
responsabilita'  della  concessionaria  e,  quindi,  all'esigenza  di
evitare che  la  stessa  consegua  un  ulteriore  indebito  vantaggio
competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. 
    Tale motivazione induce a dubitare, innanzitutto, che  le  scelte
compiute dal legislatore si pongano in rapporto di congruita' con  il
parametro di ragionevolezza ex art. 3 Cost. 
    Infatti, l'enunciata impossibilita' di escludere che  all'origine
dell'evento si collochi un grave inadempimento  della  concessionaria
autostradale non equivale ad affermare che la stessa sia responsabile
in relazione al mancato assolvimento degli obblighi  di  manutenzione
idonei, in ipotesi, ad evitare il crollo dell'infrastruttura. 
    Le  misure  escludenti  adottate  nei  confronti  della  Societa'
ricorrente non fondano, quindi, sull'accertata responsabilita'  della
stessa per il crollo del viadotto del Polcevera o su elementi atti  a
fornire anticipata  evidenza  di  tale  eventualita',  bensi'  su  un
assunto   ipotetico   e   perplesso   relativo   alla   «non    certa
irresponsabilita'» della  societa'  medesima  che,  in  quanto  tale,
palesa anche aspetti di  incoerenza  rispetto  al  principio  di  non
arbitrarieta' delle scelte legislative. 
    Tanto piu' che, discostandosi dal parametro  di  proporzionalita'
di  cui  all'art.  3  Cost.,   il   legislatore   ha   imposto   alla
concessionaria di finanziare l'intervento di ripristino  del  sistema
viario, senza predeterminare alcun parametro quantitativo al riguardo
ne' prevedere la restituzione delle  somme  versate  qualora  dovesse
essere definitivamente esclusa la sua responsabilita' per  il  crollo
del ponte. 
    Inoltre, non e' possibile evincere dalle disposizioni  contestate
la  ragione  per  cui   l'interesse   pubblico   alla   piu'   celere
ricostruzione  dell'infrastruttura,  enunciato  nel   preambolo   del
decreto-legge n. 109/2018, sarebbe stato meglio  tutelato  sottraendo
la competenza del  ripristino  all'attuale  concessionaria,  anziche'
consentendo a  quest'ultima  di  provvedervi  nell'adempimento  degli
obblighi previsti dalla «convenzione unica». 
    Paiono evidenti anche i profili di irragionevolezza che inficiano
il  secondo  motivo  giustificativo,  poiche'   il   «sistema   delle
concessioni autostradali»,  come  lo  definisce  il  legislatore,  e'
fondato sull'affidamento in  esclusiva  delle  tratte  a  determinati
operatori:   essendo   pacifica   l'insussistenza   di   un    regime
concorrenziale, non e' dato individuare  il  «vantaggio  competitivo»
che avrebbe eventualmente potuto  ritrarre  l'attuale  concessionaria
dall'esecuzione dei lavori. 
    Tali  considerazioni  inducono  il  Collegio  a  dubitare   della
legittimita' costituzionale delle sopra richiamate  disposizioni  del
decreto-legge n.  109/2018  -  nella  parte  in  cui,  incidendo  sul
rapporto  regolato  dalla  «convenzione  unica»,   sottraggono   alla
concessionaria autostradale il potere di  provvedere  all'affidamento
delle attivita' inerenti alla demolizione e  alla  ricostruzione  del
viadotto del Polcevera - in quanto contrastanti  con  i  principi  di
ragionevolezza, proporzionalita' e non arbitrarieta' di cui  all'art.
3 Cost. 
    Occorre notare, in secondo luogo,  come  il  legislatore  si  sia
risolto ad adottare una misura sostanzialmente punitiva nei confronti
del singolo operatore economico, precludendogli di  partecipare  alle
procedure di affidamento dei lavori a prescindere dalla sussistenza o
meno dei requisiti in capo allo stesso. 
    Ritiene il Collegio  che,  sotto  questo  profilo,  le  norme  in
questione  si  pongano  in  violazione  dei  principi   di   liberta'
imprenditoriale e di liberta' della concorrenza tutelati dall'art. 41
della Costituzione. 
    L'esclusione  dalle  attivita'  di  demolizione  e  ricostruzione
dell'infrastruttura  statuita  ex  lege   configura,   infatti,   una
restrizione della liberta' di iniziativa  economica  che  non  arreca
apprezzabili utilita' alle attivita' del Commissario straordinario e,
in assenza di  accertamenti  atti  a  dimostrare  la  responsabilita'
dell'evento,  non  pare  giustificata   dall'esigenza   di   tutelare
interessi di rango costituzionale. 
    In  tal  senso,  l'utilizzo  di   un'espressione   che   richiama
un'apparente  esigenza  cautelare  potrebbe  far  supporre   che   il
legislatore abbia inteso escludere un operatore inaffidabile, poiche'
responsabile di grave inadempimento degli  obblighi  di  manutenzione
dell'infrastruttura collassata e, pertanto,  ritenuto  non  idoneo  a
garantire la buona riuscita delle opere di ripristino. 
    Tale  opzione,  tuttavia,  avrebbe  pur   sempre   implicato   la
necessita'  di  un  accertamento,  anche  sommario  ed  in   funzione
cautelare, in ordine alla  sussistenza  di  indizi  concreti  di  una
responsabilita' che non era stata acclarata  in  alcuna  sede,  cosi'
come non erano  state  escluse  eventuali  responsabilita'  di  altri
soggetti in relazione alla causazione dell'evento. 
    A fronte di tali presupposti, le misure escludenti  disposte  dal
legislatore, anche  qualora  si  voglia  ascrivere  loro  una  natura
sostanzialmente  cautelare,  avrebbero  richiesto  l'utilizzo  di  un
modulo procedimentale idoneo a garantire il diritto di  difesa  e  un
effettivo contraddittorio, come impongono i  principi  costituzionali
relativi  alla   funzione   del   giudicare,   sicche'   non   appare
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
prospettata in relazione alla violazione  degli  articoli  24  e  111
Cost. 
    7) Sulla base delle considerazioni che  precedono,  nell'evidente
impossibilita'   di   dare   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata delle norme censurate, stante  l'univoco  tenore  letterale
delle disposizioni che le esprimono e la loro specificita' soggettiva
e oggettiva, il  giudizio  deve  essere  sospeso  e  gli  atti  vanno
trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  essendo  rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis e dell'art. 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  per  violazione
degli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso   epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 3,  5,  6,  7,  8,  8-bis  e  dell'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  in  relazione
agli articoli 3, 24, 41 e 111 Cost. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9
ottobre 2019 e nella riconvocata Camera di consiglio  del  giorno  23
ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati: 
          Paolo Peruggia, Presidente ff 
          Richard Goso, consigliere, estensore 
          Paolo Nasini, referendario 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                    L'estensore: Goso