N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019

Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo  regionale
per la Liguria sul  ricorso  proposto  da  Pavimental  S.p.a.  contro
Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. 
 
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al  crollo  di  un
  tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di
  Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per  la
  ricostruzione - Poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  -
  Disciplina   dell'affidamento,    da    parte    del    Commissario
  straordinario, della realizzazione delle attivita'  concernenti  il
  ripristino  del  sistema  viario,   nonche'   quelle   connesse   -
  Affidamento della  realizzazione  delle  attivita'  concernenti  il
  ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse,  ad  uno  o
  piu' operatori economici  diversi  dal  concessionario  del  tratto
  autostradale alla data dell'evento e da societa' o da  soggetti  da
  quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati. 
- Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per
  la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
  infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
  il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 16 novembre 2018, n. 130, art. 1, comma 7. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  850  del  2018,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
        Pavimental S.p.a., rappresentata e difesa  dagli  avv.  Luisa
Torchia e Marco Annoni, con domicilio presso  l'avv.  Vincenzo  Roppo
nel suo studio in Genova, via Peschiera, 33A; 
    contro: 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione   del   viadotto   Polcevera    dell'autostrada    A10,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; 
    nei confronti: 
        Fincantieri S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.  Angelo
Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso l'avv.  Andrea
Barra nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Salini Impregilo S.p.a., rappresentata e  difesa  dagli  avv.
Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso  l'avv.
Andrea Barra nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Italferr S.p.a., rappresentata e difesa dagli  avv.  Domenico
Gentile e Adriano Cavina, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia; 
        Fincantieri Infrastructure  S.p.a.,  rappresentata  e  difesa
dagli avv. Angelo Clarizia e Paolo  Clarizia,  con  domicilio  eletto
presso l'avv. Andrea Barra nel suo studio  in  Genova,  via  Macaggi,
21/5; 
        PerGenova S.c.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.  Angelo
Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso l'avv.  Andrea
Barra nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Fagioli  S.p.a.,  Fratelli  Omini  S.p.a.,  Vernazza  Autogru
S.r.l., Ipe  Progetti  S.r.l.  e  Ireos  S.p.a.,  non  costituite  in
giudizio; 
 
                         per l'annullamento 
 
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  4  ottobre
2018, di nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per
la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, pubblicato in data 15 novembre 2018 sul  sito
web del Commissario, esclusivamente nella parte in  cui  richiama  il
comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 109 del 2018,  con  riguardo
ai poteri e ai compiti attribuiti al Commissario straordinario per la
ricostruzione ai fini dello svolgimento dell'incarico; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
3, prot. n. D/2018/3 del 13 novembre  2018,  pubblicato  in  data  15
novembre 2018, avente  ad  oggetto:  «Modalita'  di  affidamento  dei
lavori, delle forniture e dei servizi relativi alla  demolizione  del
ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo  ponte  sul  Polcevera.
Art. 32 direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del  Consiglio  del
26 febbraio 2014»; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
5, prot. n. D/2018/5 del 15 novembre  2018,  pubblicato  in  data  15
novedmbre 2018, avente ad oggetto: 
        «Approvazione   delle   specifiche   tecniche   propedeutiche
all'avvio   di   una    consultazione    di    mercato    finalizzata
all'instaurazione di una procedura negoziata senza  pubblicazione  di
bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori di demolizione del ponte
Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte  sul  Polcevera  ai  sensi
dell'art. 32 direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del  Consiglio
del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall'art. 1, comma 7,  d.l.
28 settembre 2018, n. 109»; 
        del   decreto   del   Commissario   straordinario   per    la
ricostruzione n. 6, prot. n. D/2018/6 del 16 novembre 2018, avente ad
oggetto: «Individuazione del termine delle h 12.00 del 26.11.2018 per
la presentazione delle  manifestazioni  di  interesse  alla  fase  di
consultazione  di  mercato  finalizzata  all'instaurazione   di   una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando  avente  ad  oggetto
l'appalto  dei  lavori  di  demolizione  del  ponte  Morandi   e   di
ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera  ai  sensi  dell'art.  32
direttiva 2014/24/UE  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio  2014  in  quanto   richiamata   dall'art.   1,   comma   7,
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109»; 
    e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
18, prot. n. D/2018/18 del  14  dicembre  2018,  avente  ad  oggetto:
«Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per  la  realizzazione,
in estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per  la  demolizione,  la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito
dei  materiali  di  risulta  del  Viadotto  Polcevera  in  Genova   e
anticipazione  degli   effetti   contrattuali   in   relazione   alla
predisposizione del cantiere»; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
19, prot. n. D/2018/19 del  18  dicembre  2018,  avente  ad  oggetto:
«Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per  la  realizzazione,
in estrema urgenza, di tutte le opere di  costruzione  necessarie  al
ripristino  strutturale  e  funzionale  del  Viadotto  Polcevera   in
Genova»; 
    nonche'  di  ogni  ulteriore  atto  connesso,   presupposto   e/o
conseguenziale; 
    e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
1, prot.  n.  D/2019/1  del  12  gennaio  2019,  avente  ad  oggetto:
«Individuazione  della   tipologia   di   contratto   da   stipularsi
nell'ambito  dell'appalto  pubblico   dei   lavori   per   la   legge
demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in  discarica  dei
materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonche' per la
progettazione e la ricostruzione dell'infrastruttura e il  ripristino
del connesso sistema viario»; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
5 del 15 novembre  2018,  prot.  n.  D/2018/5,  nella  parte  in  cui
ammette, nelle specifiche tecniche allegate, l'individuazione di «uno
o piu' soggetti economici... per la realizzazione di uno  o  entrambi
gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte»; 
    e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
18, prot. n. D/2018/18 del  14  dicembre  2018,  avente  ad  oggetto:
«Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per  la  realizzazione,
in estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per  la  demolizione,  la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito
dei  materiali  di  risulta  del  Viadotto  Polcevera  in  Genova   e
anticipazione  degli   effetti   contrattuali   in   relazione   alla
predisposizione del cantiere»; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
19, prot. n. D/2018/19 del  18  dicembre  2018,  avente  ad  oggetto:
«Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per  la  realizzazione,
in estrema urgenza, di tutte le opere di  costruzione  necessarie  al
ripristino  strutturale  e  funzionale  del  Viadotto  Polcevera   in
Genova»; 
    della  relazione  unica  del  Commissario   straordinario   sulla
procedura di aggiudicazione dell'appalto  di  demolizione,  prot.  n.
VRB/2019/24 del 4 febbraio 2019; 
    della  relazione  unica  del  Commissario   straordinario   sulla
procedura di aggiudicazione dell'appalto  di  costruzione,  prot.  n.
VRB/2019/25 del 4 febbraio 2019; 
    di tutti  gli  atti  e  i  verbali  relativi  alla  procedure  di
aggiudicazione  dell'appalto  di  lavori  per  la  realizzazione,  in
estrema  urgenza,  di  tutte  le  opere  per  la  demolizione  e   la
ricostruzione del Viadotto Polcevera in Genova, tra  cui  il  verbale
delle offerte consegnate a mano al Commissario straordinario entro la
data del 26 novembre 2018, la distinta indicante  i  contenuti  delle
offerte pervenute al  Commissario  straordinario,  il  verbale  degli
incontri del Collegio di esperti di  cui  al  decreto  n.  9  del  27
novembre  2018,  la  scheda   riepilogativa   relativa,   all'offerta
presentata da Pavimental, la nota prot. CC/2018/178  di  trasmissione
al RUP degli esiti delle valutazioni del Collegio  di  esperti  e  la
successiva nota prot.  CC/2018/177  di  trasmissione  al  Commissario
straordinario degli esiti delle valutazioni del Collegio di  esperti,
i verbali di audizione  con  operatori  economici,  la  nota  del  15
gennaio  2019  della  Vernazza  Autogru  S.r.l.   e   la   successiva
dichiarazione del 17 gennaio 2019 della Fratelli Omini S.p.a.; 
    nonche', per quanto occorrer possa, 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
5, prot. n. 5 del 8 febbraio 2019, avente ad oggetto:  «Contratto  18
gennaio 2019 - Realizzazione delle opere di  demolizione  preordinate
al ripristino strutturale e funzionale del  Viadotto  dell'autostrada
A10 in Genova ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2918,  n.  109,
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante  "disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze" - Approvazione del progetto  di
fattibilita' tecnico economica definitivo dei lavori  di  demolizione
del viadotto Polcevera,  limitatamente  alla  parte  interessante  le
porzioni del moncone dal lato  Savona  -  Adozione  del  piano  degli
edifici da demolire relativamente  allo  stesso  ambito  territoriale
interferente con la demolizione  dell'infrastruttura  -  Approvazione
del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  demolizione  del  viadotto
Polcevera, limitatamente alla calata della trave tampone fra pila 7 e
pila 8 del moncone dal lato Savona»; 
    del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n.
7, prot. n.  D/2019/7  del  19  febbraio  2019,  avente  ad  oggetto:
«Realizzazione delle opere di demolizione preordinate  al  ripristino
strutturale e funzionale del viadotto dell'autostrada A10  in  Genova
ai sensi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "disposizioni urgenti per  la
citta'  di  Genova,  la  sicurezza   della   rete   nazionale   delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze" - Approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di demolizione del viadotto Polcevera, limitatamente  alla
calata della trave tampone tra la pila 6 e la pila 7 del moncone  dal
lato Savona»; 
    nonche'  di  ogni  ulteriore  atto  connesso,   presupposto   e/o
conseguenziale; 
    e, con quarto ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento 
    delle schede di valutazione delle offerte presentate  nell'ambito
della procedura per l'affidamento delle attivita'  di  demolizione  e
ricostruzione del viadotto Polcevera,  ivi  incluse  quelle  relative
all'offerta  presentata  da  Salini  Impregilo  S.p.a./Fincantieri  e
all'offerta presentata da Fagioli  S.p.a./IPE  Progetti  S.r.l./Ireos
Omini S.p.a., da considerare in relazione  alla  scheda  dell'offerta
Pavimental S.p.a.; 
    della tabella sinottica riepilogativa nelle offerte nn.  12,  15,
17, 25, 27, 32 e 33; 
    di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto  e
conseguenziale adottato nel corso della procedura dal Collegio  degli
esperti, dal RUP  e  dal  Commissario  straordinario,  ove  non  gia'
impugnati con i precedenti atti di motivi aggiunti. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasponi e del Commissario straordinario  per  la  ricostruzione  del
viadotto Polcevera; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fincantieri S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  di  Salini  Impregilo
S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italferr S.p.a.; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in   giudizio   di   Fincantieri
Infrastructure S.p.a.; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di PerGenova S.c.p.a.; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott.
Richard Goso e uditi i  difensori  intervenuti  per  le  parti,  come
specificato nel verbale. 
    Pavimental  S.p.a.,  attiva  nel   settore   dei   lavori   sulle
infrastrutture stradali, e' partecipata per il 20% da Autostrade  per
l'Italia S.p.a. alla quale, pertanto, e' collegata ai sensi dell'art.
2359, terzo comma del codice civile. 
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato  il
14 dicembre 2018 e depositato il  successivo  19  dicembre,  essa  ha
impugnato il  decreto  adottato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  in  data  4  ottobre  2018,  pubblicato  il   15   novembre
successivo, con cui il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova, e' stato
nominato Commissario straordinario  per  la  ricostruzione  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. 
    Parte ricorrente chiede  che  tale  provvedimento  sia  annullato
nella sola parte  in  cui,  con  riguardo  ai  poteri  e  ai  compiti
attribuiti al Commissario straordinario  ai  fini  dello  svolgimento
dell'incarico, richiama il comma 7 del citato art. 1. 
    Sono compresi nell'impugnazione anche  i  seguenti  provvedimenti
adottati dal Commissario straordinario come sopra nominato: 
        decreto n. 3 del 13 novembre 2018, con cui e' stato stabilito
che le attivita' occorrenti per la demolizione e la ricostruzione del
viadotto del Polcevera (noto come  «ponte  Morandi»)  dell'autostrada
A10, parzialmente crollato nella giornata del 14 agosto 2018, saranno
aggiudicate  mediante  una   o   piu'   procedure   negoziate   senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai sensi della direttiva 2014/24/UE; 
        decreto n. 5  del  15  novembre  2018,  con  cui  sono  state
approvate le specifiche tecniche dei lavori; 
        decreto n. 6 del 16 novembre 2018, con cui e'  stato  fissato
il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse  ai
fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori. 
    Premesso che non e' sua  intenzione  ostacolare  o  ritardare  le
attivita' di demolizione e ricostruzione del viadotto del  Polcevera,
l'esponente  deduce  che  le  iniziative  assunte  dal   legislatore,
successivamente   attuate   dall'organo   straordinario,    avrebbero
provocato un'ingiustificata lesione dei  suoi  diritti  di  operatore
economico, determinata da intenti palesemente sanzionatori. 
    Infatti, il comma 7 dell'art. 1 del  decreto-legge  n.  109/2018,
come modificato dalla legge di conversione n. 130 del 2018, impone al
Commissario  straordinario  di  affidare   la   realizzazione   delle
attivita' concernenti il ripristino del sistema viario ad uno o  piu'
operatori   economici   diversi   dal   concessionario   dei   tratto
autostradale e da societa' o da soggetti da quest'ultimo  controllati
o, comunque, ad esso collegati. 
    Ne  consegue  che  la  Societa'  ricorrente,  essendo   collegata
all'attuale concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.a.,  non  puo'
essere  chiamata  dal   Commissario   straordinario   a   curare   la
realizzazione  delle   attivita'   concernenti   la   demolizione   e
ricostruzione del viadotto  del  Polcevera  e  del  connesso  sistema
viario. 
    Le ragioni di tale misura escludente sono  rese  esplicite  dalla
motivazione  contenuta  nello  stesso  comma  7   dell'art.   1   del
decreto-legge n. 109/2018, con riferimento all'esigenza  «di  evitare
un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel  sistema   delle
concessioni autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento»
[il crollo del viadotto del Polcevera avvenuto nella giornata del  14
agosto 2018] «di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    La Societa' ricorrente precisa ulteriormente di aver  presentato,
nel  termine  fissato,   una   manifestazione   di   interesse   alla
consultazione di mercato indetta dal Commissario straordinario con il
decreto   n.   5/2018,   cosi'   palesando   il   proprio   interesse
all'esecuzione delle attivita' di demolizione e di ricostruzione  del
viadotto del Polcevera. 
    Tutto cio' premesso, l'esponente deduce che  la  disposizione  di
cui al richiamato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n.  109/2018,
conformativa dei poteri del Commissario straordinario, si porrebbe in
contrasto  con  vari  parametri  costituzionali  e  con  il   diritto
dell'Unione europea, segnatamente con gli articoli 3, 11, 41, 42, 111
e 117 della Costituzione, nonche' con  i  principi  costituzionali  e
comunitari  di  non  discriminazione,  parita'  di   trattamento   ed
imparzialita', libera concorrenza e affidamento, trattandosi  di  una
«norma-provvedimento» che esclude il singolo operatore economico  dal
novero dei soggetti cui puo' essere affidata la  realizzazione  delle
attivita'    concernenti    la    demolizione     e     ricostruzione
dell'infrastruttura, senza 'alcuna  giustificazione  e  razionalita',
essendo pacifica l'estraneita' di Pavimentai S.p.a.  alla  causazione
dell'evento e l'assenza di qualsiasi istruttoria  sulle  ragioni  che
giustificano l'esclusione. 
    Inoltre, la norma censurata determina arbitrariamente  un'ipotesi
di discriminazione nei confronti di una sola impresa e  non  risponde
ad alcuna esigenza di tutela di interessi  di  rango  costituzionale,
rivelando  un  intento  sanzionatorio  di  una  responsabilita'   non
dimostrata. 
    L'esponente insta, quindi, per l'annullamento  dei  provvedimenti
impugnati e per l'accertamento del suo diritto  di  partecipare  alla
procedura espletata dal Commissario straordinario per la  demolizione
e la ricostruzione del viadotto del  Polcevera,  con  le  conseguenti
statuizioni relative al risarcimento dei danni in forma  specifica  o
per equivalente,  previa  sottoposizione  alla  Corte  costituzionale
delle dedotte questioni di legittimita' costituzionale. 
    Essa chiede, altresi', che il giudice adito disapplichi le  norme
interne censurate e i provvedimenti impugnati in quanto  contrastanti
con i principi e con le norme del  diritto  eurounitario  ovvero,  in
subordine, che rimetta alla Corte di giustizia  dell'Unione  europea,
in  sede  di  rinvio  pregiudiziale,   la   relativa   questione   di
compatibilita' comunitaria. 
    Si costituiva formalmente in giudizio  l'Avvocatura  distrettuale
dello Stato, in rappresentanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del
Commissario straordinario per la ricostruzione. 
    Con un primo  ricorso  per  motivi  aggiunti,  notificato  il  14
gennaio 2019 e depositato il successivo 29 gennaio, Pavimental S.p.a.
ha impugnato i provvedimenti con cui, all'esito  delle  procedure  di
affidamento, il Commissario straordinario ha aggiudicato gli  appalti
dei lavori di demolizione e di ricostruzione dell'infrastruttura. 
    Piu' precisamente, con il decreto n. 18 del 14 dicembre  2018,  i
lavori di  demolizione  sono  stati  affidati  alle  imprese  Fagioli
S.p.a., Fratelli Omini S.p.a., Vernazza Autogru S.r.l., Ipe  Progetti
S.r.l. e Ireos S.p.a., per un corrispettivo a corpo di  19.000.000,00
oltre IVA. 
    Con il successivo decreto n. 19 del 18 dicembre 2018, sono  stati
affidati alle imprese Salini Impregilo S.p.a., Fincantieri  S.p.a.  e
Italferr S.p.a. i  lavori  di  costruzione  necessari  al  ripristino
strutturale  e  funzionale  del  viadotto  del  Polcevera,   per   un
corrispettivo a corpo di euro 202.000.000,00 oltre IVA. 
    Deduce la ricorrente che tali provvedimenti sarebbero viziati per
invalidita' derivata dall'incostituzionalita' del comma 7 dell'art. 1
del   decreto-legge   n.   109/2018,   per    invalidita'    derivata
dall'illegittimita'   dei   provvedimenti   impugnati   con   ricorso
introduttivo nonche'  per  vizi  autonomi,  posto  che  l'affidamento
separato  delle  attivita'  di   demolizione   e   di   ricostruzione
dell'infrastruttura e' stato disposto ad un prezzo significativamente
piu' alto  rispetto  a  quello  proposto  da  Pavimental  S.p.a.  per
l'esecuzione unitaria delle stesse attivita'. 
    Con distinti atti, si costituivano  formalmente  in  giudizio  le
imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione dell'infrastruttura e
Fincantieri Infrastructure S.p.a. 
    Le  parti  in  causa  hanno  depositato  memorie   difensive   in
prossimita'  dell'udienza  fissata   per   il   27   febbraio   2019,
successivamente rinviata in ragione dell'intervenuto deposito  di  un
secondo ricorso per motivi aggiunti. 
    Salini  Impregilo  S.p.a.  e  Fincantieri  Infrastructure  S.p.a.
eccepiscono congiuntamente l'inammissibilita'  del  ricorso,  poiche'
nessun provvedimento di esclusione sarebbe stato  adottato  ai  sensi
del menzionato comma 7, nonche'  l'infondatezza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale prospettate da parte ricorrente. 
    Anche la difesa erariale eccepisce che  l'offerta  di  Pavimental
S.p.a. sarebbe stata vagliata nell'ambito della  procedura  espletata
dal Commissario straordinario, sicche' «i motivi proposti non sono in
alcun modo pertinenti  alla  situazione  di  fatto  esistente»  e  il
ricorso, in conseguenza, risulta inammissibile sotto il profilo della
carenza di interesse. 
    Analoga eccezione e' sollevata dalla difesa di  Italferr  S.p.a.,
secondo cui  il  Commissario  straordinario,  a  causa  degli  scarsi
elementi indicati nella manifestazione di  interesse  proposta  dalla
Societa' ricorrente, non sarebbe stato  «posto  nelle  condizioni  di
conoscere il collegamento tra  Pavimentai  S.p.a.  e  Autostrade  per
l'Italia S.p.a. 
    Fincantieri S.p.a. eccepisce il proprio difetto di legittimazione
passiva e chiede di essere estromessa dal  giudizio  in  quanto,  non
avendo  partecipato  alla  procedura  di  affidamento   indetta   dal
Commissario  straordinario,  non  trarrebbe   alcun   beneficio   dai
provvedimenti impugnati. 
    Con la memoria  di  replica,  l'Avvocatura  dello  Stato  solleva
un'eccezione di «difetto di giurisdizione in  relazione  al  petitum»
che sembrerebbe riferita alla sola domanda di risarcimento  in  forma
specifica nonche' ulteriori eccezioni volte  a  far  dichiarare  solo
parzialmente inammissibile il ricorso introduttivo e  irricevibili  i
motivi aggiunti. 
    Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il  giorno
11 febbraio 2019 e depositato il successivo  19  febbraio,  e'  stato
impugnato il decreto n. 1 del 12 gennaio 2019, con cui il Commissario
straordinario aveva stabilito che i distinti affidamenti  dei  lavori
di  demolizione  e  di  ricostruzione   dell'infrastruttura   fossero
ricondotti ad unico contratto con due distinti contraenti, ma con  la
previsione di un'azione di coordinamento tra le due attivita' in capo
alla PerGenova S.c.p.a. 
    Si costituiva formalmente in giudizio quest'ultima Societa'. 
    Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il  6  marzo
2019  e  depositato  il  successivo  15  marzo,   e'   stata   estesa
l'impugnazione agli altri atti indicati  in  epigrafe,  asseritamente
conosciuti da  parte  ricorrente  solo  a  seguito  del  deposito  in
giudizio da parte della difesa erariale. 
    Infine, con un quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato  il
6 maggio 2019 e depositato il successivo 20 maggio, Pavimental S.p.a.
ha impugnato  gli  ulteriori  atti  della  procedura  di  affidamento
acquisiti in sede di accesso documentale. 
    E' stato conseguentemente  disposto  il  rinvio  dell'udienza  di
trattazione fissata per il 22 maggio 2019. 
    Le parti in causa hanno depositato  memorie  conclusionali  e  di
replica. 
    Il ricorso, infine, e' stato chiamato alla pubblica udienza del 9
ottobre 2019 e,  previa  trattazione  orale,  e'  stato  ritenuto  in
decisione. 
    1) Con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130  (cosiddetto
«decreto Genova»), sono  state  introdotte  misure  urgenti  volte  a
superare le conseguenze dannose provocate dal crollo del viadotto del
Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di Genova, noto come  «ponte
Morandi», avvenuto nella giornata del 14 agosto 2018. 
    In particolare, e' stata  istituita  la  figura  del  Commissario
straordinario  per  la  ricostruzione  al  fine  di  velocizzare   le
operazioni di ripristino dell'infrastruttura  e  sono  state  dettate
specifiche  disposizioni  volte  a  semplificare  le  procedure   per
l'affidamento di  lavori,  forniture  e  servizi  in  relazione  alle
esigenze del contesto emergenziale. 
    Per quanto  di  specifico  interesse,  l'art.  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 109/2018, dispone che «il Commissario  straordinario
affida,  ai  sensi  dell'art.  32  della  direttiva  2014/24/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del  sistema
viario, nonche' quelle connesse, ad uno o  piu'  operatori  economici
diversi  dal  concessionario  del  tratto  autostradale   alla   data
dell'evento e da societa' o da soggetti da  quest'ultimo  controllati
o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore
indebito  vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi  che  detto
concessionario sia responsabile, in relazione  all'evento,  di  grave
inadempimento del rapporto concessorio. L'aggiudicatario costituisce,
ai fini della realizzazione delle predette attivita',  una  struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati». 
    2) La Societa' ricorrente, partecipata per il 20%  da  Autostrade
per l'Italia S.p.a. e ad essa collegata, ritiene  che  la  richiamata
disposizione  normativa  e  i  provvedimenti  che   vi   hanno   dato
attuazione, nella parte in cui non le consentono di partecipare  alle
procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  di   demolizione   e   di
ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera,   abbiano   determinato
un'ingiustificata lesione dei suoi diritti  di  operatore  economico,
con intenti palesemente e immotivatamente sanzionatori. 
    Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e  con  quattro
ricorsi per motivi aggiunti, essa insta per l'annullamento  in  parte
qua del decreto di nomina del Commissario straordinario,  degli  atti
adottati dallo stesso organo per le  finalita'  meglio  descritte  in
premessa e per la declaratoria del suo diritto  di  partecipare  alla
procedura espletata dal Commissario straordinario per la  demolizione
e ricostruzione  del  viadotto  del  Polcevera,  con  le  conseguenti
statuizioni relative al risarcimento dei danni in forma  specifica  o
per equivalente, previa rimessione alla  Corte  costituzionale  delle
questioni di legittimita' costituzionale del citato cometa  7  ovvero
disapplicazione della medesima disposizione  in  quanto  contrastante
con i principi e le norme del diritto  eurounitario  ovvero,  ancora,
rinvio in via  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea. 
    3) In considerazione dei riflessi che  potrebbe  riverberare  nel
giudizio di rilevanza delle  prospettate  questioni  di  legittimita'
costituzionale, occorre  soffermarsi  preliminarmente  sull'eccezione
concordemente  sollevata  dalle   parti   resistenti,   secondo   cui
Pavimental  S.p.a.  sarebbe   stata   ammessa   alla   procedura   di
consultazione di mercato  espletata  dal  Commissario  straordinario,
nell'ambito della quale  la  sua  manifestazione  di  interesse,  pur
ritenuta non meritevole, e' stata comunque presa in considerazione. 
    Tale assunto troverebbe conferma negli atti della  procedura,  in
particolare  nella  tabella  del  3  dicembre  2018,  allegata   alla
relazione unica sulla procedura  di  aggiudicazione  dell'appalto  di
demolizione, che attesta l'intervenuto esame, da parte  del  Collegio
di esperti nominati dal  Commissario  straordinario,  delle  proposte
presentate da trentaquattro  diversi  operatori  economici,  tra  cui
anche quella di Pavimental S.p.a. 
    In sostanza, l'offerta  della  Societa'  ricorrente  non  sarebbe
stata  esclusa,  sicche'  essa  non  ha  interesse  a  censurare   la
legittimita' costituzionale di una disposizione che  non  ha  trovato
concreta applicazione nei suoi confronti. 
    La prospettazione delle eccepienti non puo' essere  condivisa  in
quanto  fondata  su  due  presupposti  alternativi,   ma   ugualmente
implausibili, consistenti nella mancata conoscenza  del  rapporto  di
collegamento  con  Autostrade  per  l'Italia  S.p.a.   ovvero   nella
disapplicazione intenzionale della norma che imponeva di escludere la
Societa' collegata. 
    Infatti, non e' seriamente ipotizzabile che, a prescindere  dagli
elementi desumibili dalla manifestazione di interesse  presentata  da
Pavimental S.p.a., Commissario straordinario ignorasse che la  stessa
Societa' appartiene  al  «Gruppo  Autostrade»  ne',  tantomeno,  puo'
immaginarsi  che   l'organo   straordinario   abbia   consapevolmente
disatteso il «vincolo escludente» posto dal legislatore. 
    La spiegazione dell'accaduto e' lealmente  fornita  dalla  difesa
erariale che, nella memoria depositata 6 maggio 2019 (pag. 8), assume
la perfetta coerenza della procedura di consultazione  espletata  dal
Commissario  straordinario  «con  l'art.  1,  comma  7  del  d.l.  n.
109/2018, convertito in  l.  130/2018,  che  prevede  il  divieto  di
"affidamento" a determinati soggetti (fra  cui  ASPI  e  le  Societa'
controllate  o  collegate  alla  stessa),  ma   non   impone   alcuna
preclusione di alcun genere, relativamente alla  partecipazione  alla
procedura stessa». 
    Equivale a dire che la manifestazione di interesse di  Pavimental
S.p.a. e' stata considerata in modo solo apparente, con  una  riserva
sostanziale derivante  dalla  previsione  legislativa  che,  rendendo
l'impresa aprioristicamente immeritevole di essere individuata  quale
affidataria  dei  lavori,  produceva  gli  stessi   effetti   di   un
provvedimento di esclusione dalla procedura. 
    Ne  consegue  la  rilevanza  della   prospettata   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  7,  decreto-legge  n.
109/2018, poiche'  tale  disposizione  ha  conformato  i  poteri  del
Commissario straordinario nel senso della  predeterminata  esclusione
della Societa'  ricorrente  e,  qualora  ritenuta  costituzionalmente
illegittima, inficerebbe in parte  qua  il  provvedimento  di  nomina
dello stesso organo straordinario nonche' gli atti della procedura di
affidamento. 
    4) La valutazione relativa alla non manifesta infondatezza  della
questione predetta presuppone un chiarimento in  merito  alla  natura
della   disposizione   normativa   sospettata    di    illegittimita'
costituzionale che, per la  concretezza  dei  contenuti,  la  portata
singolare nonche' il numero determinato e limitato di destinatari, si
presenta certamente nella forma di «norma-provvedimento». 
    La Corte costituzionale ha chiarito da tempo che  non  sussistono
limiti costituzionali in grado di  impedire  l'adozione  di  leggi  a
contenuto   particolare    e    concreto    ovvero    sostanzialmente
amministrativo. 
    Tuttavia, pur non potendosi ritenere che la «legge-provvedimento»
sia di per se' incompatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla
Costituzione,  essa  deve  osservare  limiti  generali,  tra  cui  il
principio di ragionevolezza e non arbitrarieta', ed  e'  soggetta  ad
uno scrutinio  stretto  di  costituzionalita'  in  relazione  al  suo
specifico contenuto, dovendo risultare  i  criteri  che  ispirano  le
scelte realizzate nonche' le relative modalita' di attuazione  (cfr.,
ex plurimis, Corte costituzionale, 22 luglio 2010, n. 270). 
    Nel caso in esame, la ratio della norma e' resa  esplicita  dalla
motivazione  contenuta  nello  stesso  comma  7   dell'art.   1   del
decreto-legge n. 109/2018, nella parte in cui viene stabilito che  la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del  sistema
viario deve essere affidata, da parte del Commissario  straordinario,
ad uno o piu' operatori  economici  diversi  dal  concessionario  del
tratto autostradale alla data dell'evento e da societa' o da soggetti
da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, «anche al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    5) I motivi giustificativi che hanno  determinato  l'adozione  di
una disciplina singolare ed eccezionale fanno  pertanto  riferimento,
in ordine di priorita' logica, all'impossibilita' di escludere che il
crollo del viadotto del Polcevera sia ascrivibile  a  responsabilita'
dell'attuale concessionaria e, quindi,  all'esigenza  di  evitare  un
ulteriore  indebito   vantaggio   competitivo   nel   sistema   delle
concessioni autostradali. Sulla base di tali rilievi, il  legislatore
ha statuito l'esclusione dai lavori di demolizione e di ricostruzione
dell'infrastruttura  in  questione,  non  solo  della  concessionaria
Autostrade per l'Italia S.p.a., ma anche delle societa' controllate e
collegate, tra cui l'odierna ricorrente,  sebbene  pacificamente  non
destinataria di alcuna attribuzione di responsabilita'  in  relazione
all'evento. 
    Cio' premesso, gli enunciati  motivi  giustificativi  inducono  a
dubitare, in primo luogo, che le scelte del legislatore si pongano in
rapporto di congruita' con il parametro di ragionevolezza ex  art.  3
della Costituzione. 
    Infatti,   l'impossibilita'   di   escludere   che    all'origine
dell'evento si collochi un grave inadempimento  della  concessionaria
non equivale  ad  affermare  che  la  stessa  debba  essere  ritenuta
responsabile in relazione al mancato assolvimento degli  obblighi  di
manutenzione   idonei,   in   ipotesi,   ad   evitare    il    crollo
dell'infrastruttura. 
    Le misure escludenti adottate dal  legislatore  non  si  fondano,
quindi,   sull'accertata   responsabilita'    della    concessionaria
autostradale o su elementi atti a fornire anticipata evidenza di tale
eventualita', bensi' su un assunto  ipotetico  e  perplesso  relativo
alla «non certa irresponsabilita'» della concessionaria medesima che,
in quanto tale,  palesa  anche  aspetti  di  incoerenza  rispetto  al
principio di non arbitrarieta' delle scelte legislative. 
    Tali profili di irragionevolezza ed  arbitrarieta'  si  stagliano
con evidenza ancora maggiore nel caso dell'odierna ricorrente, stante
la sua incontestata estraneita' alla causazione  dell'evento  che  ha
determinato l'adozione della misura escludente. 
    Inoltre, e'  evidente  come  il  secondo  motivo  giustificativo,
inerente all'esigenza di  evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio
competitivo, oltre che risultare intrinsecamente illogico in  ragione
dell'attuale insussistenza di un  regime  concorrenziale  nell'ambito
delle concessioni autostradali, non  sia  riferibile  alla  posizione
della Societa' ricorrente, ma eventualmente alla sola concessionaria. 
    Tali  considerazioni  inducono  il  Collegio  a  dubitare   della
legittimita' costituzionale della disposizione  di  cui  al  comma  7
dell'art. 1 del decreto-legge n. 109/2018 - nella  parte  in  cui,  a
prescindere dal possesso dei requisiti di  partecipazione,  determina
l'esclusione della Societa' ricorrente dal novero  dei  soggetti  cui
puo' essere affidata la realizzazione delle attivita' concernenti  la
demolizione e la ricostruzione del viadotto del Polcevera - in quanto
contrastante con i principi di ragionevolezza e non arbitrarieta'  di
cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Occorre notare, in  secondo  luogo,  come  la  misura  escludente
disposta nei confronti del singolo operatore comporti una restrizione
della  sua  liberta'  di  iniziativa   economica   che   non   arreca
apprezzabili utilita' alle attivita' del Commissario straordinario e,
comunque, non pare giustificata dall'esigenza di  tutelare  eventuali
interessi di rango costituzionale. 
    Sotto questo profilo, pertanto, la norma  censurata  si  pone  in
violazione dei principi di liberta'  imprenditoriale  e  di  liberta'
della concorrenza tutelati dall'art. 41 della Costituzione. 
    In  tal  senso,  l'utilizzo  di   un'espressione   che   richiama
un'apparente esigenza  cautelare  potrebbe  anche  far  supporre  che
legislatore abbia inteso porre in essere  un'azione  preventiva  allo
scopo  di  evitare  «inquinamenti»   dell'affidamento,   in   ragione
dell'appartenenza dell'impresa al Gruppo della concessionaria che,  a
sua volta, e' stata ritenuta inaffidabile in quanto  responsabile  di
grave    inadempimento     degli     obblighi     di     manutenzione
dell'infrastruttura collassata. 
    Tale  opzione,  tuttavia,  avrebbe  pur   sempre   implicato   la
necessita'  di  un  accertamento,  anche  sommario  ed  in   funzione
cautelare, in ordine alla  sussistenza  di  indizi  concreti  di  una
responsabilita' che non era stata acclarata in alcuna sede, oltre che
l'esplicitazione dei motivi per cui la ritenuta inaffidabilita' della
capogruppo  si  sarebbe  ripercossa  su  un   soggetto   distinto   e
qualificato nel settore delle infrastrutture autostradali. 
    A fronte di tali presupposti, la misura escludente  disposta  dal
legislatore,  anche  qualora  le  si  voglia  ascrivere  una   natura
sostanzialmente cautelare, avrebbe comunque richiesto  l'utilizzo  di
un modulo procedimentale idoneo a garantire il diritto di difesa e un
effettivo contraddittorio, come impongono i  principi  costituzionali
relativi  alla   funzione   del   giudicare,   sicche'   non   appare
manifestamente  infondata  anche   la   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata in relazione alla violazione dell'art. 111
della Costituzione. 
    6) Sulla base delle considerazioni che  precedono,  nell'evidente
impossibilita'   di   dare   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata della norma censurata, stante  l'univoco  tenore  letterale
della disposizione che la esprime e la stia specificita' soggettiva e
oggettiva, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi
alla Corte costituzionale, essendo  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  per  violazione
degli articoli 3, 41 e 111 della Costituzione. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima), non definitivamente pronunciando  sul  ricorso  in  epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione agli
articoli 3, 41 e 111 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9
ottobre 2019 e nella riconvocata Camera di consiglio  del  giorno  23
ottobre 2019, con l'intervento dei magistrati: 
Paolo Peruggia, Presidente FF; 
Richard Goso, consigliere, estensore; 
Paolo Nasini, referendario. 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                    L'estensore: Goso