N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019

Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo  regionale
per la Liguria sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A.
contro  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Ministero   delle
Infrastrutture e dei Trasporti e  Commissario  Straordinario  per  la
Ricostruzione del Viadotto Pulcevera Genova.. 
 
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al  crollo  di  un
  tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di
  Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per  la
  ricostruzione - Poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  -
  Disciplina  dei  rapporti  con  il  concessionario   della   tratta
  autostradale alla data dell'evento -  Disciplina  dell'affidamento,
  da parte del Commissario straordinario, della  realizzazione  delle
  attivita' concernenti il ripristino  del  sistema  viario,  nonche'
  quelle connesse - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle
  tratte autostradali. 
- Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per
  la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
  infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
  il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 16 novembre 2018, n. 130, artt. 1, commi 3, 5, 6, 7,  8
  e 8-bis; e 1-ter, comma 1. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                           Sezione Prima  
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 48 del 2019, proposto da  Autostrade  per  L'Italia
S.p.A.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e  Luisa  Torchia,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.  Vincenzo  Roppo,  in
Genova, via Peschiera n. 33/A; 
    Contro Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Ministero  delle
Infrastrutture e dei  Trasporti,  Commissario  Straordinario  per  la
Ricostruzione  del  Viadotto  Polcevera  -  Genova,  in  persona  del
rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e  difesi
ex lege  all'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato,  domiciliata  in
Genova, viale Brigate Partigiane n. 2; 
    Per l'annullamento del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri  4  ottobre  2018,  di  nomina  del  dott.  Marco  Bucci   a
Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art.  1,
comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  pubblicato  in
data 15 novembre 2018, esclusivamente nella parte in cui richiama  «i
commi 3, 4, 5 e 7 del richiamato articolo 1 del decreto-legge n.  109
del  2018,  con  riguardo  ai  poteri  e  ai  compiti  attribuiti  al
Commissario  straordinario  per  la  ricostruzione,  ai  fini   dello
svolgimento dell'incarico», nonche' «il comma 8 del suddetto art. 1»; 
    - del decreto del Commissario Straordinario per la  ricostruzione
n. 17, prot. n. D/2018/17 del 14 dicembre 2018, pubblicato  solamente
sul sito web del Commissario, avente ad oggetto: «Individuazione  dei
tronchi  autostradali  funzionalmente  connessi   al   viadotto   del
Polcevera dell'autostrada  A10  sul  cui  esercizio  interferisce  la
realizzazione degli interventi di ricostruzione  dell'infrastruttura,
ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
    - della nota del Commissario Straordinario per la  ricostruzione,
prot. n. CC.2018.374 del 21 dicembre 2018, indirizzata ad  Autostrade
per l'Italia S.p.A., avente ad oggetto: «Applicazione dell'art. 1-ter
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge  16
novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze»; nonche' di ogni  altro  atto  connesso,  presupposto  e/o
consequenziale, quand'anche sconosciuto. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti e del Commissario Straordinario per  la  Ricostruzione  del
Viadotto Polcevera Genova; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott.
Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori  come  specificato  nel
verbale; 
1. Premessa. 
    Con ricorso notificato  in  data  14  gennaio  2019  la  societa'
Autostrade per l'Italia S.p.A. (d'ora  in  poi  Aspi)  ha  impugnato,
chiedendone l'annullamento, i seguenti provvedimenti ed atti: 
      il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  datato  4
ottobre  2018,  di  nomina  del  dott.  Marco  Bucci  a   Commissario
straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre  2018,  n.  109,  pubblicato  in  data  15
novembre 2018, esclusivamente nella parte in cui richiama «i commi 3,
4, 5 e 7 del richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018,
con riguardo  ai  poteri  e  ai  compiti  attribuiti  al  Commissario
straordinario  per  la  ricostruzione,  ai  fini  dello   Svolgimento
dell'incarico», nonche' «il comma 8 del suddetto articolo 1»; 
      il decreto del Commissario Straordinario per  la  ricostruzione
n. 17, prot. n. D/2018/17 del 14 dicembre 2018:  «Individuazione  dei
tronchi  autostradali  funzionalmente  connessi   al   viadotto   del
Polcevera dell'autostrada  A10  sul  cui  esercizio  interferisce  la
realizzazione degli interventi di ricostruzione  dell'infrastruttura,
ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
      la nota del Commissario  Straordinario  per  la  ricostruzione,
prot. n. CC.2018.374 del 21 dicembre 2018, indirizzata ad  Autostrade
per l'Italia S.p.A., avente ad oggetto: applicazione dell'art.  1-ter
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge  16
novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze». 
    A fondamento del ricorso Aspi ha dedotto: 
      1) di essere titolare dell'obbligo e, al contempo, del  diritto
di ricostruire il c.d. «Ponte Morandi» o «Viadotto Polcevera», e cio'
sulla scorta della Convenzione Unica sottoscritta in data 12  ottobre
2007 in forza della quale  e'  previsto  l'obbligo  per  Aspi,  quale
concessionaria   del   tratto   autostradale,   di   provvedere   «al
mantenimento  della  funzionalita'  delle   infrastrutture   concesse
attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle  stesse»
(art. 3, comma 1, lett. b)) e ad una ulteriore serie di  attivita'  a
cio' strumentali; 
      2) che il decreto-legge n. 109/2018 e la legge  di  conversione
n. 130/2018 contengono disposizioni in applicazione delle quali  sono
stati adottati i provvedimenti impugnati, che violano i diritti e gli
obblighi  suddetti  di  Aspi   a   procedere   alla   demolizione   e
ricostruzione del Ponte e che  si  paleserebbero  come  contrarie  ai
precetti costituzionali e comunitari: in particolare,  secondo  parte
ricorrente, illegittimi sarebbero i commi 3, 5 e 7  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 109/2018, richiamati espressamente dal  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  nomina  del  Commissario
straordinario con disposizione confermativa dei poteri e dei  compiti
attribuiti al Commissario Straordinario «ai  fini  dello  svolgimento
dell'incarico»; nonche' i commi 6, 8, e 8-bis, e articoli 1-bis  e  4
in quanto porrebbero  unilateralmente  in  capo  alla  Concessionaria
obblighi estranei alle  previsioni  della  Convenzione  Unica  ed  in
contrasto con essa; ancora, andrebbe  aggiunto  l'art.  1-ter,  comma
primo, che attribuisce al Commissario  Straordinario  il  compito  di
individuare  «i  tronchi  autostradali  funzionalmente  connessi   al
viadotto  del  Polcevera  dell'autostrada  A10  sul   cui   esercizio
interferisce  la  realizzazione  degli  interventi  di  ricostruzione
dell'infrastruttura. A tal fine - prosegue la  norma  -  le  relative
tratte delle autostrade A7 e Al0 sono immediatamente  consegnate  dal
concessionario al Commissario Straordinario»;  trattasi  della  norma
che ha trovato attuazione con gli ultimi provvedimenti impugnati  con
il presente ricorso; 
      3) che, piu' precisamente, l'insieme delle  disposizioni  sopra
ricordate determinerebbe una spoliazione autoritativa operata ex lege
dei  compiti  spettanti  alla   Concessionaria   relativamente   alla
progettazione  e  realizzazione   dei   lavori   di   demolizione   e
ricostruzione del Ponte, ponendo in capo al Commissario Straordinario
il compito di progettare e realizzare (avvalendosi di soggetti  terzi
scelti in deroga ad ogni  normativa  applicabile)  la  demolizione  e
ricostruzione del Ponte medesimo, e attribuendo allo stesso il potere
di  recuperare  e  disporre  fisicamente  dei  beni,  oggetto   della
concessione  assentita  ad  Aspi,   direttamente   interessati   alle
attivita';  con  l'ulteriore  previsione  «aggravante»  che  ne'   la
Concessionaria, ne' le  societa'  a  questa  collegate  o  da  questa
controllate possono essere chiamate dal Commissario  Straordinario  a
curare la realizzazione delle attivita' concernenti la demolizione  e
ricostruzione del Ponte e del connesso sistema viario; 
      4) che, conseguentemente, secondo la ricorrente, deve ritenersi
illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
nomina del Commissario straordinario  per  essere  fondato  su  e  in
quanto richiama, conformando i poteri del  predetto  Commissario,  le
disposizioni sopra censurate del decreto-legge n. 109 del  2018  come
convertito; nonche' il decreto n. 17 del  14  dicembre  2018  con  il
quale il Commissario Straordinario ha  provveduto  ad  individuare  i
tronchi  autostradali  funzionalmente  connessi  al  Ponte,  sul  cui
esercizio  interferisce  la   realizzazione   degli   interventi   di
ricostruzione,  conseguenti  all'evento;  parimenti,  la   nota   del
Commissario Straordinario del 21 dicembre 2018, anch'essa applicativa
della disposizione di cui all'art. 1-ter, decreto-legge n.  109/2018,
con  cui  e'  stata  richiesta  ad  Aspi  la  consegna  dei   tronchi
autostradali funzionalmente connessi al Ponte; 
      5) che, piu' precisamente, le previsioni normative  piu'  sopra
richiamate devono intendersi violative dei precetti costituzionali  e
comunitari e, in particolare, sotto il primo profilo, degli  articoli
3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117,  comma  1,  Cost.  nonche'  dei
principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento e  non
discriminazione,   di   affidamento,   di   proporzionalita'   e   di
ragionevolezza; 
      6) che i provvedimenti adottati dal  Commissario  Straordinario
(come il decreto n. 17 del 14 dicembre 2018) oltre ad essere  viziati
in via derivata per i profili di  illegittimita'  che  colpiscono  il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   nomina,
sarebbero censurabili nella parte in  cui  danno  diretta  attuazione
all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, cosi come
convertito dalla legge n. 130 del 2018, norma  ritenuta  contrastante
con gli articoli 3, 27, 41, 42, 43, 111 e 117, primo comma, 97  Cost.
nonche' con i principi costituzionali  e  comunitari  di  parita'  di
trattamento e non discriminazione, proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Quindi,  Aspi  ha  chiesto   l'annullamento   dei   provvedimenti
impugnati, con le conseguenti statuizioni relative al risarcimento in
forma specifica o per equivalente, previa sottoposizione  alla  Corte
costituzionale delle questioni di legittimita'  costituzionale  sopra
esposte,  ovvero   previa   disapplicazione   delle   norme   e   dei
provvedimenti impugnati per contrasto con i principi e le  norme  del
diritto comunitario sopra richiamati,  ovvero  ancora  previo  rinvio
pregiudiziale alla Corte di  Giustizia  dell'Unione  europea  per  la
valutazione   di   compatibilita'   delle   norme   contestate    con
l'ordinamento comunitario. 
    Si sono costituiti in giudizio la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Ministero dei Trasporti e il  Commissario  straordinario
contestando l'ammissibilita' fondatezza del  ricorso  e  chiedendone,
comunque, il rigetto nel merito. 
    In particolare, parte resistente ha eccepito: 
      il difetto di giurisdizione del TAR Liguria; 
      il difetto di interesse attuale da parte di ASPI ad impugnare i
provvedimenti in epigrafe  ricordati  tenuto  conto  dell'intervenuto
sequestro penale dell'area interessata  da  parte  della  Procura  di
Genova; 
      il  difetto  di  interesse  ad  impugnare  i  provvedimenti  in
epigrafe indicati, sotto altro profilo, in quanto, non  essendo  piu'
in  esercizio  il  c.d.  «Ponte  Morandi»,  l'utilizzo  dei   tronchi
autostradali  per  i  quali  e'  causa,  funzionalmente  connessi  al
«Viadotto Polcevera», in ogni caso, non sarebbe possibile  per  ASPI,
di talche'  un  eventuale  annullamento  dei  provvedimenti  medesimi
risulterebbe del tutto privo di  rilevanza,  tanto  che  con  propria
ordinanza del 20 agosto 2018 ASPI aveva di  sua  sponte  disposto  la
chiusura in entrambe le direzioni del tratto della A10 e della A7; 
      il difetto di interesse ad agire in mancanza di  una  posizione
giuridica soggettiva da tutelare, non sussistendo, in  capo  a  parte
ricorrente, un diritto di ricostruire il Ponte e non avendo la stessa
partecipato alla procedura di affidamento disposta dal Commissario. 
    Le parti hanno, quindi, depositato memorie difensive. 
    All'udienza del 22 maggio 2019 parte resistente  ha  eccepito  il
difetto di legittimazione processuale  con  riguardo  alla  posizione
della societa' ricorrente  con  relativa  invalidita'  della  procura
rilasciata ai difensori della stessa. 
    Il Collegio, con  ordinanza  n.  489/19,  ha  disposto  ulteriore
istruttoria al fine di accertare compiutamente la fondatezza di  tale
ultima censura. 
    Le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive. 
    All'udienza del 9 ottobre 2019 la causa e'  stata  trattenuta  in
decisione, con differimento della camera di consiglio al  23  ottobre
2019, all'esito della quale il Presidente del Collegio  ha  designato
Paolo Nasini estensore della presente decisione. 
    Alla luce degli elementi emersi in corso di causa deve  ritenersi
ammissibile e rilevante, in quanto non manifestamente infondato,  nei
limiti di seguito indicati, il rinvio alla Corte  costituzionale  per
accertare la legittimita' o meno delle previsioni di legge  contenute
nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in  legge  16
novembre 2018, n. 130  e  in  applicazione  delle  quali  sono  stati
adottati i provvedimenti in questa sede impugnati. 
2. Questioni preliminari sollevate da parte resistente. 
    Seppure in via meramente interinale, e' opportuno dar  conto,  ai
fini del giudizio positivo di ammissibilita' del  rinvio  alla  Corte
costituzionale, dei motivi per i quali la controversia che ci  occupa
non e' immediatamente definibile accogliendo le eccezioni di  rito  e
di merito sollevate da parte resistente. 
  2.1.  In  merito  alle  eccezioni  relative   alla   legittimazione
processuale del rappresentante di ASPI e della procura  conferita  ai
difensori di parte ricorrente. Come  accennato,  all'udienza  del  22
maggio 2019 parte resistente ha  eccepito  il  difetto  degli  idonei
poteri rappresentativi in capo al soggetto che conferi' la procura ad
impugnare  gli  atti  ritenuti  lesivi;  il  Collegio,  quindi,   con
ordinanza n. 489/2019, ha disposto  ulteriore  istruttoria,  mandando
alla ricorrente perche' integrasse le allegazioni  in  atti  relative
alla questione preliminare in contestazione. 
    L'interessata ha depositato  in  data  11  giugno  2019  numerosi
documenti, tra i quali l'atto con cui  l'amministratore  delegato  di
ASPI  spa  conferi'  all'avvocato  Amedeo  Gagliardi  il  potere   di
rappresentare attivamente e passivamente la societa',  con  tutte  le
facolta' sostanziali all'uopo necessarie, quale che fosse  il  valore
della controversia, con facolta' di nominare avvocati. 
    A sua volta l'amministratore delegato della ricorrente  risultava
titolato (pagine da 1117 a 1126 della visura storica di ASPI relative
ai poteri dell'amministratore delegato), come da delibera 14 dicembre
2017 del consiglio d'amministrazione della societa', al  conferimento
dei poteri attribuiti al firmatario  per  gli  atti  di  introduzione
della lite, essendo il primo titolare  del  potere  di  rappresentare
attivamente  e  passivamente  la  societa',  con  tutte  le  funzioni
sostanziali all'uopo  necessarie  f  davanti  a  qualsiasi  autorita'
amministrativa, fiscale e giudiziaria ordinaria speciale. 
    A sua volta l'estratto delle pagine  da  32  a  37  della  visura
storica della societa' comprova che il soggetto che firmo' le procure
alle  liti  era  titolare  di  ampi  poteri  sostanziali  in   quanto
responsabile dell'ufficio legale della societa'  (cass.  2018/15771):
ne consegue che l'avvocato Gagliardi risultava preposto alla funzione
di responsabile legale della  societa'  e  delegato  in  forza  della
procura rilasciata dall'amministrazione a dar  corso  a  liti  (cass.
19814/2011). 
    A diversa conclusione non possono indurre  le  allegazioni  fatte
all'udienza del 9 ottobre 2019  dalla  difesa  delle  Amministrazioni
resistenti, secondo cui l'amministratore  delegato  della  ricorrente
avrebbe  adottato  ripetuti   atti   talvolta   ampliando,   talaltra
restringendo il perimetro dei poteri sostanziali rimessi al  nominato
avvocato Gagliardi. Da cio' deriverebbe, a  tenore  di  tali  difese,
l'impossibilita' di ritenere sovrapponibile l'ampiezza delle funzioni
sostanziali  e  di  quelle  processuali  affidate  al  soggetto   che
sottoscrisse la procura per la presente  lite,  posta  la  previsione
normativa in materia e  la  sua  lettura  da  parte  della  corte  di
cassazione. 
    Il Collegio non condivide neppure questa difesa, posto che  nella
specie si tratta di una societa'  di  dimensioni  notevoli,  si'  che
possono essere state previste differenti forme  per  il  conferimento
dei poteri al procuratore che sottoscrisse il mandato  alla  presente
lite, fermo restando  che  l'ambito  delle  attribuzioni  processuali
rimesse deve corrispondere  a  quelle  sostanziali  attribuite.  Tale
condizione e' rispettata dalla previsione dell'atto notarile con  cui
l'amministratore delegato attribui' all'avvocato Gagliardi  gli  ampi
poteri sostanziali  relativi  alle  questioni  legali  connesse  alla
gestione delle concessioni autostradali in essere. 
    Da cio' consegue che le procure conferite ai  difensori  di  ASPI
spa  sono   conformi   a   legge,   si'   che   l'eccezione   dedotta
dall'avvocatura distrettuale dello Stato e' infondata e va disattesa. 
  2.2. In merito all'eccezione di difetto di giurisdizione. 
    Secondo parte resistente, la causa petendi  e  il  petitum  della
presente  controversia,  per  come  dedotti  da   parte   ricorrente,
sarebbero  fondati  su   un'asserita   mancata   applicazione   della
Convenzione   Unica,   in   quanto   illegittimamente   violata   dal
legislatore, con conseguente lesione del diritto soggettivo  di  ASPI
al ripristino dell'infrastruttura autostradale. 
    Conseguentemente,  secondo   parte   resistente,   la   posizione
soggettiva azionata  da  parte  ricorrente  si  deve  qualificare  in
termini  di  diritto  soggettivo  vero  e  proprio,  di  talche'   la
giurisdizione,  in  ordine  a  questa  controversia,  spetterebbe  al
Giudice Ordinario. 
    Secondo il Collegio, non si ravvisano gli estremi  per  declinare
la giurisdizione dell'intestato TAR. 
    In primo luogo, e'  bene  ricordare  che  nessuna  rilevanza,  in
questa sede, puo' assumere l'art. 37 della Convenzione, ai sensi  del
quale sono rimesse al Tribunale di Roma «tutte  le  controversie  che
dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione e  applicazione
della» Convenzione medesima. 
    Infatti, ancorche', come eccepito da parte resistente, sia  stata
approvata  «per  legge»  (legge  n.  101  del  6  giugno  2008),   la
Convenzione medesima non muta la sua natura di fonte di uno specifico
rapporto   contrattuale   nell'ambito   del   quale    ASPI,    quale
concessionaria, e Anas, prima, il Ministero dell'Interno, ora,  quali
concederai, si pongono in una situazione di «parita'  negoziale»,  di
talche', se anche si volesse considerare la previsione  convenzionale
quale norma speciale di legge, derogatoria dei  criteri  di  riparto,
cio'  potrebbe  valere  solo  per  quelle   specifiche   controversie
concernenti le pretese che i due predetti  soggetti  possono  vantare
reciprocamente, quali parti contrattuali,  in  forza  delle  clausole
della Convenzione medesima. 
    Nel caso di specie, al  contrario,  la  controversia  non  ha  ad
oggetto  in  via  diretta  ed   esclusiva   il   rapporto   negoziale
intercorrente tra ASPI e il Ministero dell'Interno, n la prima avanza
delle  pretese  nei  confronti  di  quest'ultimo,  ma   il   rapporto
convenzionale rappresenta esclusivamente la fonte  di  una  posizione
soggettiv, attiva, vantata dalla stessa ASPI asseritamente  lesa  non
da un comportamento tenuto dalla propria  controparte  negoziale  (il
Ministero)   in    violazione    dei    reciproci    diritti/obblighi
convenzionali, ma da un soggetto terzo (il Commissario  Straordinario
e, in via mediata, il Governo/Parlamento) attraverso  l'adozione  non
di atti paritetici, ma  provvedimenti  autoritativi,  ancorche',  nel
caso del Governo/Parlamento, adottati in forma legislativa,  come  si
dira' a breve. 
    In questo senso, quindi,  in  primo  luogo,  con  riferimento  ai
provvedimenti   adottati   dal   Commissario   straordinario,   trova
applicazione la disposizione eccezionale, stante la singolarita'  del
caso, di cui all'art. 10 del decreto-legge  n.  109/2018,  introdotta
espressamente per far  fronte  alla  vicenda  di  che  si  discute  e
successiva  alla  disposizione  sopra   ricordata   contenuta   nella
Convenzione,  come  tale  in  ogni  caso   derogatoria   rispetto   a
quest'ultima. 
    Tale norma, infatti, prevede che «tutte le controversie  relative
agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui  all'art.  1,
nonche' ai conseguenti rapporti giuridici  anteriori  al  momento  di
stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla  competenza
funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale  della
Liguria». 
    In secondo luogo, tutti i provvedimenti oggetto di  contestazione
costituiscono atti di natura non paritetica, adottati in forza di  un
potere pubblico attribuito alla P.A. (il Governo con  riferimento  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  nomina  del
Commissario straordinario, il  Commissario  stesso,  con  riferimento
agli altri provvedimenti), da specifiche disposizioni normative  che,
come   si   vedra',   integrano   un'ipotesi   evidente   di   «legge
provvedimento», come  tali  idonee  di  per  se  stesse  ad  incidere
autoritativamente  in  via  immediata  sulla  sfera  giuridica  della
ricorrente  alla  stregua  di  un  «factum  principis»  esterno  alla
convenzione, ma con effetti sui  diritti  ed  obblighi  asseritamente
sorti in capo ad ASPI in forza della stessa. 
    In questo senso,  quindi,  la  situazione  soggettiva  originaria
vantata da ASPI (l'asserito diritto/obbligo a ricostruire il  Ponte),
per quanto  originante  da  un  rapporto  di  natura  negoziale,  con
riferimento  al  potere  autoritativo  che  fonda   i   provvedimenti
impugnati  non  puo'  essere  qualificata  in  termini   di   diritto
soggettivo, ma di interesse legittimo, con conseguente, in ogni caso,
giurisdizione di, legittimita' dell'intestato TAR di cui al combinato
disposto degli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a. 
    Pertanto, l'eccezione va disattesa. 
  2.2.  In  merito  all'eccezione  per  difetto  di   interesse   per
intervenuto sequestro penale dei luoghi. 
    Al riguardo, va rilevato che il sequestro penale e' provvedimento
avente un'efficacia erga omnes limitata nel tempo ed avente finalita'
strumentali al corretto esercizio  dell'azione  penale,  che  non  fa
venire meno, sul piano amministrativo, gli effetti  potenzialmente  e
direttamente lesivi, sulla posizione giuridica soggettiva vantata  da
ASPI,  della  serie  di  provvedimenti   adottati   dal   Commissario
straordinario, sulla scorta di norme di legge, come detto,  censurate
dalla ricorrente come singolari ed illegittime. 
    Ne' rileva l'intervenuto provvedimento di dissequestro che, nella
parte in cui dispone in favore del  solo  Commissario  straordinario,
rappresenta  conseguenza  vincolata  delle  contestate   disposizioni
attributive del potere di demolire e ricostruire l'infrastruttura. 
    I provvedimenti impugnati relativi alla  riconsegna  dei  tronchi
autostradali,  infatti,  costituiscono  una  parte   accessoria,   ma
necessaria sotto il profilo strumentale, dei provvedimenti che  hanno
interessato la posizione di ASPI la quale  lamenta  di  essere  stata
sostanzialmente "esautorata"  dall'adempimento  dei  propri  obblighi
convenzionali con conseguente  lesione  del  correlativo  diritto  ad
adempiere: pendono,  infatti,  avanti  all'intestato  TAR  altri  due
procedimenti,  Rg.  849/18  e  848/18  cui   il   presente   giudizio
sostanzialmente si collega, e in relazione ai quali la  consegna  dei
tratti autostradali connessi risulta strumentale. 
    Pertanto, poiche' non e' l'uso immediato dei  tratti  di  cui  si
richiede la consegna la questione  oggetto  di  controversia,  ma  il
problema, piu' ampio, concernente il diritto di ASPI ad adempiere gli
obblighi  convenzionali,  procedendo,  quindi,  alla  demolizione   e
ricostruzione del Ponte, e' evidente la rilevanza attuale  e  diretta
di  decidere  in  ordine  alla  legittimita'  di  provvedimenti  che,
imponendo ad ASPI di riconsegnare dei tratti autostradali  accessori,
contribuiscono a ledere quella posizione giuridica soggettiva fin qui
descritta e vantata dalla medesima ricorrente. 
    In tal senso, privo di rilevanza e' il fatto che Aspi abbia,  con
ordine del 20 agosto 2018, disposto la chiusura del  tratto  A10,  in
quanto, si ripete, non viene in gioco la  mancata  disponibilita'  in
se' del tratto, ma il fatto che la richiesta di riconsegna dei tratti
autostradali sia elemento di una lamentata  piu'  ampia  e  complessa
illegittima lesione della posizione giuridica attiva vantata da  ASPI
in relazione al  diritto  di  eseguire  i  lavori  necessari  per  il
ripristino della funzionalita' dell'autostrada. 
    Per gli stessi motivi, pertanto, e' infondata l'eccezione secondo
cui mancherebbe l'interesse ad  impugnare,  sotto  altro  profilo,  i
provvedimenti in epigrafe indicati in quanto,  non  essendo  piu'  in
esercizio il c.d. «Viadotto  Polcevera»,  l'utilizzo  e,  quindi,  il
possesso  dei  tronchi   autostradali   per   i   quali   e'   causa,
funzionalmente connessi al viadotto stesso, in ogni caso non  sarebbe
possibile  per  ASPI,  di  talche'  un  eventuale  annullamento   dei
provvedimenti medesimi risulterebbe del  tutto  privo  di  rilevanza,
tanto che con propria ordinanza del 20 agosto 2018 ASPI aveva di  sua
sponte disposto la chiusura in entrambe le direzioni del tratto della
A10 e della A7. 
    Infatti, l"'inutilita'"  eccepita  da  parte  resistente  e'  una
conseguenza delle norme del decreto-legge n. 109/18 e dei conseguenti
provvedimenti attuativi per effetto dei quali ASPI lamenta di  essere
stata   illegittimamente    "spogliata"    del    proprio    asserito
diritto/obbligo di ricostruzione del Ponte, sicche'  laddove  fossero
ritenute  fondate  le  doglianze  di  Aspi   e   fossero   dichiarate
incostituzionali le norme di legge fondanti i provvedimenti impugnati
e,  di  conseguenza,  dichiarati  illegittimi  questi  ultimi,  ASPI,
"riacquistando" la piena disponibilita' dei propri  diritti/obblighi,
avrebbe  altresi'   interesse   alla   disponibilita'   dei   tronchi
autostradali accessori. 
    Pertanto, anche tale eccezione deve essere respinta. 
  2.3. In ordine all'asserita inammissibilita' del ricorso: ulteriori
eccezioni. 
    Secondo parte resistente ASPI non vanterebbe ne' un diritto,  ne'
un obbligo a ricostruire il ponte, oltre al fatto che la  ricorrente,
comunque, non avrebbe preso parte alle procedure  di  affidamento  di
lavori e servizi esperite dal Commissario. 
    Al  riguardo,  ASPI  e'  concessionaria  dell'Autostrada  A10   -
Genova/Savona nel cui tracciato si colloca il  «Viadotto  Polcevera».
La concessione autostradale e' disciplinata dalla  Convenzione  Unica
sottoscritta in data 12 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge n. 286 del  2006  ed  approvata  con  art.
l'8-duodecies, comma 2, della legge 6 giugno 2008, n. 101. 
    Tra gli obblighi gravanti sulla Concessionaria fissati  dall'art.
3 della Convenzione Unica vi sono quelli di provvedere: 
      (a) «al mantenimento della funzionalita'  delle  infrastrutture
concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle
stesse» (art. 3, comma 1, lett. b)); 
      (b) «alla progettazione, alla stipula del contratto di  appalto
con l'appaltatore prescelto (...), all'esecuzione nonche' agli  oneri
di collaudo ed alle altre attivita' accessorie  degli  interventi  di
adeguamento della rete,  tra  i  quali  la  realizzazione  di  corsie
aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta  da
esigenze relative alla sicurezza del traffico e al  mantenimento  dei
livelli di servizio (....)» (art. 3, comma 1, lett. f)); 
      (c) «a presentare al Concedente, per la relativa  approvazione,
oltre ai progetti di  cui  alla  lettera  f)  del  presente  articolo
progetti di manutenzione straordinaria,  intendendo  per  tali  tutti
quegli interventi non ricadenti nei lavori  di  cui  alle  precedenti
lettere f) e g)» nonche' i lavori qualificati convenzionalmente  come
manutenzione ordinaria - art. 3, comma 1, lett. h)); 
      (d) «ad affidare i lavori, servizi  e  forniture  nel  rispetto
della normativa vigente al momento dell'affidamento» (art.  3,  comma
1, lett. q). 
    L'art. 24,  poi,  stabilisce  le  modalita'  di  elaborazione  ed
approvazione  delle  progettazioni  di  tutti   gli   interventi   da
realizzare di cui alla lettera sub b) che precede; l'art.  26  affida
alla  Concessionaria  l'esecuzione  delle  espropriazioni   e   delle
occupazioni di terreni strettamente necessari  per  l'esecuzione  dei
lavori di competenza  della  Concessionaria  stessa,  anche  mediante
procedure  sostitutive  di  acquisto  degli  immobili;  infine,   gli
articoli 33 e 34 disciplinano  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture a soggetti terzi e  a  soggetti  appartenenti  al  medesimo
Gruppo imprenditoriale. 
    Da quanto sopra, emerge  che  l'obbligo  di  «mantenimento  della
funzionalita'   delle   infrastrutture   concesse    attraverso    la
manutenzione e  la  riparazione  tempestiva  delle  stesse»  concerne
qualsiasi ipotesi di riparazione attinente, si badi bene,  all'intera
infrastruttura  non  al  solo  «Viadotto  Polcevera»  che,   rispetto
all'estensione del tratto viario in concessione, in se'  considerata,
e' una minima parte. 
    Tale obbligo di riparazione e' a carico della Concessionaria, con
il correlativo rischio economico: al riguardo, l'eccezione  di  parte
resistente secondo cui la ricostruzione del Ponte Morandi non sarebbe
stata di competenza di Aspi perche' non inserita nel piano economico,
non pare  fondata  se  solo  si  considera  che  Aspi  e'  tenuta  al
mantenimento della funzionalita'  dell'infrastruttura  a  prescindere
dall'inserimento  dello  specifico  intervento  nel  piano  economico
finanziario, come del resto emerge dalle stesse previsioni di cui  al
comma 6 dell'art. 1; inoltre, l'esigenza di intervenire  deriva,  nel
caso di specie, da un evento non valutabile a priori che,  nonostante
la sua eccezionalita', non esime  la  concessionaria  dagli  obblighi
connessi al mantenimento della funzionalita' del tratto autostradale.
L'argomentazione  della  difesa  erariale  condurrebbe,   d'altronde,
all'illogica conseguenza di richiedere  un  preventivo  aggiornamento
del piano economico finanziario in presenza di eventi calamitosi  che
danneggiano irreparabilmente il sistema viario, con il  risultato  di
paralizzare per lunghissimo tempo la funzionalita' della rete. 
    Sussistendo, quindi, l'obbligo a carico di ASPI,  deve  ritenersi
sussistente anche  il  diritto  in  capo  alla  stessa  di  adempiere
all'obbligo medesimo, cio' tenuto conto della particolare  rilevanza,
anche  non  patrimoniale  (in  termini  ad   es.   di   «credibilita'
professionale») che  l'adempimento  di  tali  prestazioni  assume  in
relazione alla stessa sfera giuridica del soggetto debitore. 
    Per contro, il fatto che parte ricorrente non  abbia  partecipato
alle procedure di  affidamento  indette  dal  Commissario,  non  puo'
essere   considerata   circostanza   ostativa    alla    legittimita'
dell'odierna impugnazione, se solo si considera che  la  possibilita'
effettiva e utile di partecipazione alla gara  risulta  essere  stata
negata dalle disposizioni normative adottate con il decreto-legge  n.
109  del  2018  convertito  con  modificazioni,  sicche',  anche   in
conformita' a  quanto  previsto  da  C.  Stato  A.P.  n.  4/18,  deve
ritenersi sussistere in capo ad  ASPI  tanto  l'interesse  quanto  la
legittimazione  ad  impugnare  attesi  gli   effetti   immediatamente
escludenti delle norme di legge  per  le  quali  e'  stata  censurata
l'illegittimita'  costituzionale  e  dei  conseguenti   provvedimenti
applicativi. 
    Si consideri,  poi,  che  il  diritto/obbligo  di  cui  sopra  si
inserisce  nell'ambito  di  un  rapporto  di  natura  sostanzialmente
contrattuale a titolo oneroso in  cui  chiaramente  l'esposizione  al
rischio economico da parte della ricorrente  risulta  essere  fondato
sull'obbligo dalla stessa assunto di provvedere  in  «prima  persona»
all'adempimento delle diverse  prestazioni  imposte  in  forza  della
convenzione. 
    L'art. 8 della Convenzione  prevede  che  «nel  caso  in  cui  il
Concedente accerti che  si  sia  verificato  un  grave  inadempimento
afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della  presente
convenzione,  il  Concedente  medesimo  provvede  a  comunicare   gli
elementi dell'accertamento fissando un congruo temine entro il  quale
il Concessionario dovra'  provvedere  in  ordine  agli  accertamenti,
adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni.  Trascorso  il
termine cosi' fissato, senza che il Concessionario  abbia  provveduto
ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non
siano  state  accettate  dal  Concedente,   quest'ultimo   avvia   il
procedimento di cui al successivo art. 9». 
    La norma in esame, in primo luogo, prevede il  necessario  previo
accertamento; da parte del Concedente, del  grave  inadempimento  del
Concessionario;  una  volta  che  il  primo  abbia   accertato   tale
inadempimento,   deve   provvedere   («provvede»)    a    «stimolare»
l'adempimento del secondo, comunicando gli esiti dell'accertamento, e
fissando un congruo termine per l'adempimento o per la  comunicazione
di giustificazioni. 
    L'avvio del procedimento  di  decadenza,  poi,  e'  ulteriormente
subordinato al fatto che nel termine fissato dal Concedente medesimo,
il  Concessionario  non  abbia  adempiuto,  o  non  abbia  presentato
giustificazioni ovvero queste ultime, se presentate, non siano  state
accettate. 
    Solo in tal caso, ai sensi dell'art.  9  della  Convenzione,  «la
decadenza dalla concessione viene dichiarata con il  procedimento  di
cui al successivo comma, nel caso in cui, esperito quanto previsto al
precedente art.  8,  perduri  la  grave  inadempienza  da  parte  del
Concessionario agli obblighi di cui alle lett. b), O, j), l), n), o),
p), s), v) del comma 1 dell'art. 3. La grave  inadempienza  da  parte
del Concessionario all'obbligo di  cui  alla  lettera  f),  comma  1,
dell'art.  3,  relativamente  all'esecuzione  degli  interventi,   e'
ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta
di  avviare  o  sospenda  arbitrariamente  la   realizzazione   degli
interventi,  fermo   restando,   al   contrario,   che   il   ritardo
nell'esecuzione  degli  interventi,  imputabile   al   Concessionario
medesimo, determinera' soltanto l'applicazione di eventuali penali di
cui al successivo art. 30». 
    In  particolare,   il   secondo   comma   dell'art.   9   prevede
ulteriormente che  «constatato  il  perdurare  dell'inadempimento  da
parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il
Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento  con  le
modalita' di cui all'art. 7 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche, diffidandolo  ad  adempiere  entro  un  congruo
termine comunque non inferiore a novanta giorni  che  contestualmente
gli  assegna.  Entro  lo  stesso  termine  il   Concessionario   puo'
esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche. In caso di  inottemperanza  alla  diffida
nel  termine  assegnato  ovvero  di  rigetto  delle   controdeduzioni
eventualmente proposte dal Concessionario il  Concedente  assegna  un
ulteriore termine, non inferiore a sessanta giorni  per  adempiere  a
quanto intimato, pena la decadenza  della  concessione.  In  caso  di
mancato adempimento nel termine da  ultimo  assegnato  il  Concedente
richiede al Ministro delle Infrastrutture di  assumere,  di  concerto
con il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  con  decreto  il
provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta
obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione  dell'esercizio
delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa». 
    Quindi, non basta neppure  il  perdurare  dell'inadempimento,  ma
occorre che il Concedente  instauri  un  procedimento  amministrativo
nell'ambito del quale il Concessionario puo' esercitare i diritti  di
cui all'art. 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 con ulteriore diffida ad
adempiere, e solo  nel  caso  di  ulteriore  inadempimento  entro  il
termine  indicato  comunque  non  inferiore  a  sessanta  giorni,  e'
possibile,  alle   condizioni   sopra   indicate,   l'emissione   del
provvedimento di decadenza dalla concessione. 
    Sotto altro profilo,  l'art.  9-bis  della  convenzione,  che  si
rivolge  ad  entrambe  le  parti,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'art.  9  prevede  che  «il  Concessionario  avra'  diritto,  nel
rispetto   del   principio   dell'affidamento,   ad   un   indennizzo
risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca,
risoluzione, anche per inadempimento  del  Concedente,  e/o  comunque
cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti
e/o fatti estranei alla volonta'  del  Concedente,  anche  di  natura
straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali  del
quadro legislativo o regolatorio...». 
    Non solo, ma l'ultimo comma dell'art. 9-bis precisa che «resta in
ogni caso convenuto che l'efficacia del recesso, revoca,  risoluzione
e comunque cessazione anticipata della Convenzione di cui al presente
articolo e' sottoposta alla condizione del  pagamento  da  parte  del
Concedente di tutte le somme previste nel presente articolo». 
    Quindi, come si puo' notare, la convenzione, che, si ricorda,  e'
stata approvata legislativamente, attribuisce  allo  stesso  soggetto
debitore  gravemente  inadempiente  una  tutela  molto  accentuata  e
certamente derogatoria rispetto alle comuni previsioni  codicistiche,
sia sotto il profilo procedurale (reiterazione di diffide  e  termini
in caso di decadenza) sia sotto il profilo sostanziale (con  riguardo
all'indennizzo dovuto in caso di recesso, revoca e risoluzione). 
    L'art. 8 sopra visto, del resto, fa emergere  ancor  di  piu'  la
sussistenza,  nell'ambito  della  regolamentazione  convenzionale  in
esame, di un diritto, in capo al debitore  inadempiente,  al  proprio
corretto adempimento (una sorta  di  termine  di  grazia).  Pertanto,
anche tali eccezioni devono essere respinte. 
3. Nel merito. 
    Si e' gia' accennato al fatto che sia il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di nomina del  Commissario  straordinario,
sia, conseguentemente, i  provvedimenti  da  questo  adottati,  e  in
questa  sede  impugnati,  sono  stati  emessi  in  attuazione   della
disciplina prevista dal  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109
convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130. 
    I vizi dedotti da parte ricorrente, quindi, come visto, tanto con
riguardo al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
nomina del Commissario straordinario, quanto per gli  ulteriori  atti
nel presente giudizio impugnati, sono  fondati  sulla  illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  del   predetto   decreto   legge
convertito  che  costituiscono  la  fonte  normativa   di   tutti   i
provvedimenti oggetto di contestazione. 
    Ne consegue, quindi, l'ammissibilita' e rilevanza della questione
di costituzionalita' ai fini della decisione: infatti, laddove  fosse
ritenuta l'incostituzionalita' delle norme attributive dei poteri del
commissario  straordinario  e/o  di  quelle  fondanti  gli  ulteriori
provvedimenti in questa sede impugnati, questi ultimi  risulterebbero
conseguentemente e automaticamente nulli o comunque annullabili. 
    A  questo  proposito,  occorre  rammentare  che  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del 14  ottobre  2018
ha attribuito al Commissario Straordinario il potere di adottare, tra
gli  altri,  i  decreti  in  questa   sede   impugnati,   richiamando
espressamente, in particolare, per quanto qui interessa, i commi 3, 5
e 7 dell'art. 1, decreto-legge n. 109 del 2018; inoltre, quale  norma
direttamente  concernente  il  decreto  e  la  nota  in  questa  sede
impugnati viene in esame l'art. 1-ter. Ancora, sono  pertinenti  alla
fattispecie in esame gli articoli 6, 8 e 8-bis, del decreto-legge  n.
109 del 2018 come convertito. 
    Si tratta del complesso delle norme  attributive  e  conformative
della legittimazione pubblica e del potere, in  assenza  delle  quali
non avrebbe potuto essere adottato dal Commissario  straordinario  il
decreto relativo ai tronchi autostradali  e  la  successiva  nota  in
questa sede impugnati: di qui l'indubbia rilevanza della questione di
costituzionalita' nel presente giudizio. 
    Piu' precisamente le norme censurate e rilevanti  ai  fini  della
decisione nel merito e, quindi, ai fini del giudizio di  legittimita'
costituzionale, sono le seguenti: 
      a) il comma 3 dell'art. 1, decreto-legge n.  109  del  2018  ai
sensi del quale «per le  attivita'  urgenti  di  progettazione  degli
interventi, per le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  per  le
attivita' di direzione dei lavori e di  collaudo,  nonche'  per  ogni
altra attivita' di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa  alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi  e
forniture, il Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in
qualita'  di  soggetti  attuatori,  previa  intesa   con   gli   enti
territoriali  interessati,  delle  strutture  e  degli  uffici  della
Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune  di
Genova, dei Provveditorati interregionali alle  opere  pubbliche,  di
ANAS  S.p.A.,  delle  Autorita'  di  distretto,   nonche',   mediante
convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico»; 
      b) il  comma  5  dell'art.  1  ai  sensi  del  quale,  «per  la
demolizione, la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in
discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la  progettazione,
l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il  ripristino
del connesso sistema viario, il Commissario  straordinario  opera  in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per  il
rilascio  della  documentazione  antimafia,  anche  in  deroga   alle
relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
primo periodo, il Commissario  straordinario,  adottato  il  relativo
decreto, provvede alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione  in  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza  di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
territoriali interessati, prescindendo  da  ogni  altro  adempimento.
Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al  terzo  periodo,
il  Commissario  straordinario  dispone  l'immediata  immissione  nel
possesso  delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e  perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando  ove  necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a  favore  delle  imprese
chiamate a svolgere le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  con
salvezza dei diritti dei terzi da  far  valere  in  separata  sede  e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi..»; 
      c)  il  comma  6  dell'art.  1,  ai   sensi   del   quale   «il
concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto,
in quanto responsabile  del  mantenimento  in  assoluta  sicurezza  e
funzionalita'   dell'infrastruttura   concessa   ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. Nella determinazione di  detto  importo,  il  Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che  risultano  necessari  al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di  cui  all'art.  1-bis.  In
caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario  straordinario
puo'  individuare,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   alla
valutazione   delle   manifestazioni   di   disponibilita'   comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad un  tasso  annuo  non  superiore  al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di  1,5
punti percentuali....»; 
      d) il comma 7 dell'art. 1 ai sensi del  quale  «il  Commissario
straordinario  affida,  ai  sensi  dell'art.   32   della   direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del
sistema viario, nonche' quelle connesse,  ad  uno  o  piu'  operatori
economici diversi dal concessionario  del  tratto  autostradale  alla
data  dell'evento  e  da  societa'  o  da  soggetti  da  quest'ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di  evitare
un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel  sistema   delle
concessioni autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento,
di grave inadempimento  del  rapporto  concessorio.  L'aggiudicatario
costituisce, ai fini della realizzazione  delle  predette  attivita',
una struttura giuridica con patrimonio e contabilita' separati»; 
      d)  il  comma  8  dell'art.  1  ai  sensi  del  quale  «per  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al  presente  articolo,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, sulla  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente  messe  a
disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento»; 
      e)  il  comma  8-bis  dell'art.  1  ai  sensi  del  quale   «il
Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni  attribuite
dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare convenzioni con
le strutture operative e i soggetti  concorrenti  di  c  all'art.  4,
comma 2, del codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»; 
      f) il  comma  1  dell'art.  1-ter,  ai  sensi  del  quale  «per
l'esecuzione delle  attivita'  di  cui  all'art.  1,  il  Commissario
straordinario  individua  i   tronchi   autostradali   funzionalmente
connessi al  viadotto  del  Polcevera  dell'autostrada  A10  sul  cui
esercizio  interferisce  la   realizzazione   degli   interventi   di
ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal  fine
le relative tratte delle autostrade  A7  e  A10  sono  immediatamente
consegnate dal concessionario al Commissario straordinario». 
    Si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale  delle
predette norme non  sia  manifestamente  infondata  per  le  seguenti
ragioni. 
    Come si puo' notare dall'esegesi delle norme  che  precedono,  il
legislatore  ha  adottato  delle  disposizioni   che,   pur   essendo
tendenzialmente generali ed astratte, contengono  delle  prescrizioni
puntuali e specifiche che attengono  alla  sfera  giuridica  di  ASPI
quale   concessionaria   del   tratto    autostradale    interessato,
escludendola non solo dall'eseguire le prestazioni alle quali sarebbe
tenuta in forza della  Convenzione  stipulata  con  ANAS  piu'  volte
citata, ma anche  da  qualunque  procedura  di  gara  concernente  le
operazioni ed opere relative al «Viadotto Polcevera», imponendo  alla
stessa, altresi', di consegnare quei tratti autostradali accessori  e
strettamente necessari per le opere medesime  e  imponendo,  inoltre,
ulteriori prestazioni di natura economica. 
    Dall'esame complessivo delle norme sopra richiamate  e,  piu'  in
generale, della disciplina approntata  dal  decreto-legge  n.  109/18
convertito  in  legge,  emerge  con  evidenza  la  natura  di   legge
provvedimento  delle  disposizioni  censurate  in  quanto,  nel  fare
specifico riferimento alla posizione di ASPI, incidono  sul  rapporto
convenzionale  di  gestione  del  tratto  autostradale  impedendo  ab
externo  e   in   via   autoritativa   alla   stessa   di   adempiere
l'obbligo/diritto di ripristino della funzionalita' viaria. 
    Si   rammenta,   al   riguardo,   che   «la   fattispecie   della
legge-provvedimento ricorre quando con una  previsione  di  contenuto
particolare  e  concreto  si  incide  su  un   numero   limitato   di
destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto  e'  normalmente
affidato  all'autorita'  amministrativa»  (da   ultimo,   C.   Cost.,
09/02/2018, n. 24). 
    Nell'ordinamento   vigente   per   «leggi-provvedimento»   devono
intendersi, cioe', quelle leggi che contengono disposizioni dirette a
destinatari determinati, ovvero incidono su un numero  determinato  e
limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e  concreto,
anche in quanto ispirate da particolari esigenze,  e  che  comportano
l'attrazione alla sfera legislativa della  disciplina  di  oggetti  o
materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa (C.  Stato,
sez. IV, 03/05/2016, n. 1718). 
    Queste leggi, anche  se  ammissibili,  devono  soggiacere  ad  un
rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo  di
disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e
derogatorio con l'ulteriore  precisazione  che  tale  sindacato  deve
essere  tanto  piu'  rigoroso  quanto  piu'  marcata  sia  la  natura
provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo  (T.A.R.
Lazio, sez. III, 02/11/2015, n. 12321). 
    Premesso, infatti, che non e' preclusa alla  legge  ordinaria,  e
neppure alla legge  regionale,  la  possibilita'  di  attrarre  nella
propria sfera di disciplina oggetti o  materie  normalmente  affidati
all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di leggi a contenuto particolare e concreto,  tuttavia  queste  leggi
sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual e' quello  del
rispetto della funzione  giurisdizionale  in  ordine  alla  decisione
delle cause in corso, ma anche generali, e cioe' quello del  rispetto
del principio di  ragionevolezza  e  non  arbitrarieta',  sicche'  la
legittimita' costituzionale di  questo  tipo  di  leggi  deve  essere
valutata in relazione al loro specifico contenuto sulla base  di  uno
scrutinio stretto di costituzionalita' essenzialmente sotto i profili
della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del
legislatore, tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come  nella
specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto  a
controllo (C. Cost. 8.5.2009, n. 137). 
    La   violazione   dei   principi   che   normalmente   presiedono
all'attivita' amministrativa puo' essere invocata anche  in  caso  di
leggi-provvedimento, allorche' emerga l'arbitrarieta' e la  manifesta
irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche  dalla
carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla  situazione
concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente
incoerenza del provvedimento legislativo in  relazione  all'interesse
pubblico perseguito,  con  la  conseguenza  che  in  questo  caso  la
protezione  del  privato  trova  riconoscimento  con   il   sindacato
costituzionale di ragionevolezza della legge, ancor piu' incisivo  di
quello giurisdizionale sull'eccesso di potere (C.  Stato,  sez.  III,
25/11/2014 , n. 5831). 
    Nel caso di specie, il legislatore al  comma  7  dell'art.  1  ha
indicato, quale motivazione per la soluzione adottata  nei  confronti
di Aspi, l'esigenza  «di  evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio
competitivo nel sistema delle concessioni autostradali»  e  il  fatto
che, comunque, «non puo'  escludersi  che  detto  concessionario  sia
responsabile, in relazione all'evento,  di  grave  inadempimento  del
rapporto concessorio». 
    Il Collegio, pertanto,  ritiene  che  le  disposizioni  normative
censurate e sopra richiamate  presentino  profili  di  illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi: 
      a.  Violazione  del   principio   di   ragionevolezza   e   non
arbitrarieta' ex art. 3 e 97 Cost. 
    Con le disposizioni di legge sopra ricordate, come accennato,  il
legislatore e' intervenuto nell'ambito del rapporto convenzionale  di
cui  era  ed  e'  ancora  parte  ASPI   incidendo   autoritativamente
sull'obbligo/diritto di quest'ultima di  porre  in  essere  qualunque
attivita'  relativa  alla  demolizione  e  ricostruzione  del  ponte,
escludendo  altresi'  l'odierna  ricorrente  dalla  possibilita'   di
partecipare alle gare per  gli  affidamenti  delle  opere  e  servizi
necessari per  l'esecuzione  delle  medesime  attivita'  e  imponendo
inoltre alla stessa ulteriori prestazioni patrimoniali. 
    Se, in via astratta, tale soluzione estrema  non  puo'  ritenersi
inammissibile, la stessa, proprio  in  considerazione  della  estesa:
portata del divieto, deve essere giustificata e puntualmente motivata
con riferimento, ad esempio, alle peculiarita'  dei  lavori  e  delle
opere e, quindi, alla ritenuta inidoneita', sotto il profilo  tecnico
o economico  del  soggetto  obbligato  all'adempimento  del  relativo
obbligo contrattuale. 
    In questo senso, trattandosi di norme  integranti  un'ipotesi  di
legge-provvedimento,   era   onere    del    legislatore    precisare
compiutamente gli elementi  di  opportunita'  e/o  tecnici  idonei  a
giustificare  che  per  nessuna  delle   attivita'   necessarie   con
riferimento al  «Viadotto  Polcevera»  fosse  possibile  mantenere  o
attribuire in capo ad ASPI una specifica «competenza». 
    Il legislatore non pare avere adeguatamente  assolto  tale  onere
motivazionale. 
    Infatti, dall'espressione sopra  ricordata  ovvero  «al  fine  di
evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle
concessioni autostradali» e «comunque, giacche' non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento,
di grave inadempimento del rapporto concessorio», si  evince  che  il
legislatore  si   e'   sostanzialmente   risolto   nell'adottare   un
provvedimento  legislativo  totalmente  escludente  per  due  motivi,
indicati,  se  vogliamo,  in  ordine  invertito  di  rilevanza:  piu'
precisamente, la disposizione legislativa, partendo  dal  presupposto
che  ASPI  potrebbe  essere  considerata  responsabile  del   tragico
incidente del «Viadotto Polcevera» occorso il  14  agosto  2018  (non
potendosi escludere, cioe', la sua irresponsabilita'),  e'  volta  ad
evitare che Aspi medesima tragga  «un  ulteriore  indebito  vantaggio
competitivo nel sistema delle concessioni autostradali». 
    In primo luogo, occorre sottolineare  come  il  legislatore,  pur
utilizzando un'espressione che  richiama  un'esigenza  apparentemente
cautelare (con riferimento alla possibile  non  irresponsabilita'  di
ASPI),  finisce  per  adottare   una   "sanzione"   o   comunque   un
provvedimento fortemente lesivo delle prerogative vantate da ASPI (la
non esecuzione  dei  lavori  per  evitare  vantaggi  competitivi  nel
sistema delle concessioni autostradali) per la legittimita' del quale
avrebbero  dovuto  essere  svolti  un'istruttoria  o,  comunque,   un
accertamento dai quali fosse possibile far emergere quantomeno  degli
indizi di possibile responsabilita' da  parte  di  ASPI  (in  termini
anche solo  di  potenziale  verosimiglianza),  dei  quali,  altresi',
avrebbe dovuto essere adeguatamente dato conto nel  testo  di  legge,
attesa, come detto,  la  natura  sostanzialmente  amministrativa  del
provvedimento in parte qua. 
    Cio',  a  fortiori,  alla  luce  delle  particolari  garanzie   e
prerogative che la convenzione agli articoli 8, 9 e  9-bis  riconosce
ad ASPI. 
    Quindi, in  questo  senso,  va  censurata,  in  primo  luogo,  la
possibile  illegittimita'  della  norma  nella  parte  in   cui,   in
violazione del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta', da un
lato, e del principio di  buon  andamento  ed  imparzialita'  di  cui
all'art.  97  Cost.,  dall'altro,   nell'affermare   la   non   certa
irresponsabilita' di Autostrade, non risulta aver fatto precedere  la
stessa da una idonea e compiuta istruttoria e non ne ha  fornito  una
idonea motivazione a sostegno, anche in relazione al rapporto tra  la
gravita' della soluzione adottata e la contraria possibilita' che  in
tutto o in parte l'evento fosse riconducibile alla responsabilita' di
soggetti diversi da ASPI. 
    Sotto altro profilo, la Corte costituzionale  ha  gia'  da  tempo
precisato  che  il  giudizio  di  ragionevolezza  consiste   in   «un
apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta  e  la  "causa"
normativa che la deve  assistere»  (sentenza  n.  89  del  1996).  La
liberta' di scelta del legislatore trova il suo limite nel divieto di
trattamenti giuridici differenziati, di cui non sia  dato  capire  la
motivazione   logica   e   razionale,   alla   luce   dei    principi
costituzionali. Le norme che incorrono in tale divieto si pongono  in
contrasto cori l'art. 3 della Costituzione.  (C.  Cost.  n.  245  del
2007). 
    Nel caso di specie, si dubita della legittimita'  costituzionale,
per violazione dell'art.  3,  di  una  soluzione  legislativa,  cosi'
singolare  e  incisiva  della  sfera   giuridica   di   un   soggetto
determinato,  fondata,  per  un   verso,   su   un   argomento   solo
genericamente individuato e di non evidente comprensibilita'  (ovvero
l'ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo   nel   sistema   delle
concessioni autostradali) e, dall'altro, su una meramente potenziale,
perche'  non  accertata,  nemmeno  in   via   latamente   indiziaria,
responsabilita' di ASPI nella causazione del sinistro occorso in data
14 agosto 2018. E cio' anche qualora si ritenesse  che  la  finalita'
perseguita  dal  legislatore  sia  prettamente  «cautelare»   e   non
sanzionatoria. 
    Infatti, il «sistema delle  concessioni  autostradali»,  come  lo
definisce il legislatore, e' fondato  sull'affidamento  in  esclusiva
delle   tratte   a   determinati    operatori:    essendo    pacifica
l'insussistenza di un regime concorrenziale, non e' dato  individuare
il  «vantaggio  competitivo»  -   non   essendo   stato   lo   stesso
compiutamente esplicato - che avrebbe eventualmente  potuto  ritrarre
l'attuale concessionaria dall'esecuzione dei lavori. 
    L'assunto ipotetico e perplesso «non puo'  escludersi  che  detto
concessionario sia responsabile», in  quanto  tale,  sembra  palesare
anche  aspetti  di  incoerenza   rispetto   al   principio   di   non
arbitrarieta' delle scelte legislative, in contrasto con il parametro
di proporzionalita' di cui all'art. 3  Cost.,  nonche'  dell'art.  97
Cost., tanto piu' che il legislatore ha anche posto  a  carico  della
societa' interessata i costi,  di  importo  non  predeterminato,  che
saranno sostenuti dal Commissario straordinario per la demolizione  e
ricostruzione dell'infrastruttura. 
    Con le norme-provvedimento in contestazione,  poi,  destinate  ad
incidere  sulla   sfera   giuridica   di   un   solo   soggetto,   il
Governo/Parlamento ha imposto una prestazione di  non  fare  (la  non
esecuzione di quanto spettante, come diritto-obbligo, in forza  della
convenzione e la non partecipazione  agli  affidamenti  disposti  dal
Commissario   straordinario),   senza   che   tale   "sanzione"   sia
ragionevolmente giustificata da un precedente accertamento in  ordine
alla   responsabilita'    del    concessionario    e    senza    che,
conseguentemente, sia possibile evincere  con  sufficiente  chiarezza
dalle disposizioni contestate la ragione  per  la  quale  l'interesse
pubblico perseguito dal legislatore con le norme del decreto-legge in
esame (la piu' celere e completa ricostruzione del ponte  e,  quindi,
il ripristino delle infrastrutture dissestate a seguito  dell'evento)
risulterebbe meglio tutelato sottraendo la competenza del  ripristino
ad ASPI anziche' consentire a quest'ultima di adempiere agli obblighi
previsti in forza del rapporto concessorio. 
    In particolare, non risulta emergere ne' dal  testo  delle  norme
contestate, ne' dai considerando preliminari al  testo  normativo  in
esame, l'avvenuto ponderato bilanciamento  tra  l'interesse  pubblico
perseguito dal legislatore e l'interesse di ASPI, in particolare  con
riguardo alle ragioni per cui nessuna delle attivita' necessarie  per
la demolizione e ricostruzione del ponte, non avrebbe  potuto  essere
eseguita da ASPI, tenuto conto, da un lato, come detto, del fatto che
non  e'  stato  operato  un  accertamento  nemmeno  indiziario  della
responsabilita' della ricorrente, dall'altro lato,  delle  previsioni
della Convenzione (i  predetti  articoli  8,  9  e  9-bis)  che,  tra
l'altro, impongono alla Concedente di «stimolare»  l'adempimento  del
Concessionario   senza   poter   procedere   alla   decadenza   dalla
concessione, e cio' anche in caso di grave inadempimento. 
    Di qui il dubbio di  ragionevolezza  e  non  arbitrarieta'  della
soluzione normativa adottata, in violazione tanto dell'art. 3, quanto
dell'art. 97 Cost. 
      b. Violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 97 Cost. 
    Per altro verso, e' pacifico che la c.d. legge provvedimento  sia
di per se' sufficiente a far  ritenere  rispettato  il  principio  di
legalita' sub specie di riserva di legge di cui agli articoli 97 e 23
Cost.: laddove, pero',  come  nel  caso  di  specie,  il  legislatore
intenda procedere con disposizioni  che,  per  la  loro  specificita'
oggettiva e soggettiva e per la loro  capacita'  lesiva  della  sfera
giuridica del  soggetto  destinatario  degli  effetti  delle  stesse,
integrano dei provvedimenti impositivi, peraltro  in  funzione  anche
sanzionatoria, e' necessario che tali disposizioni siano sorrette non
solo da un accertamento idoneo a giustificare i profili di anche solo
potenziale  responsabilita',  ma  anche  da  un  interesse   pubblico
all'adozione della sanzione  medesima  chiaramente  evincibile  dalla
norma in contestazione. 
    Nel  caso  di  specie,  non  risulta  che  il  legislatore  abbia
proceduto ad un accertamento della responsabilita' di  ASPI  in  modo
sufficiente  ed  idoneo  per  poter  giustificare  l'adozione   della
sanzione, ne' e' comprensibile dal provvedimento la sussistenza di un
interesse pubblico tale da giustificare, proprio  in  assenza  di  un
tale accertamento, la soluzione cosi' come  approntata,  considerato,
inoltre, che  l'adozione  di  una  legge-provvedimento  ha  di  fatto
impedito ad ASPI di poter accedere alle garanzie procedimentali delle
quali ai sensi della legge n. 241  del  1990  avrebbe  potuto  fruire
laddove l'esercizio del potere pubblico fosse stato esercitato  dalla
Pubblica Amministrazione. 
      c. Violazione del  principio  di  separazione  dei  poteri,  di
difesa e del giusto processo, ex articoli 102, 103, 24 e 111 Cost. 
    Peraltro,  laddove  anche  si  potesse  affermare  che   con   le
norme-provvedimento in contestazione il legislatore abbia  effettuato
un  accertamento  anche  solo  sommario  e  in  via  cautelare,  tale
previsione parrebbe essere contrastante con gli articoli 102, 103, 24
e 111 Cost., nella misura in cui il Governo/Parlamento ha ritenuto di
potersi  esprimere,  sia  pure  in  termini   possibilistici,   sulla
responsabilita' di ASPI per i fatti noti del c.d. «Ponte Morandi». 
    Il principio di separazione dei poteri legislativo e giudiziario,
infatti, discende dal combinato disposto degli  articoli  102  e  103
primo comma, Cost., dai quali emerge che, salve previsioni specifiche
che devono preesistere  ai  provvedimenti  da  adottare,  l'attivita'
giurisdizionale,  in  particolare  nella   declinazione   concernente
l'accertamento   di   responsabilita'   civili,   penali   o    anche
amministrative, e la conseguente attivita' sanzionatoria, deve essere
esercitata da magistrati e, nel caso di  specie,  come  visto,  dagli
organi di giustizia amministrativa. 
    Avendo, di fatto, quindi, esercitato un  potere  di  accertamento
che non gli competeva,  il  legislatore  ha  altresi'  obliterato  le
garanzie processuali di cui all'art. 24 Cost., in ordine  al  diritto
di difesa, e all'art. 111, primo comma, Cost., ai sensi del quale  la
giurisdizione si attua mediante il  giusto  processo  regolato  dalla
legge. 
    Nonche' secondo comma, in forza del quale ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a
giudice terzo ed imparziale. 
    Se si considera, poi, la predetta finalita'  anche  sanzionatoria
delle disposizioni contestate, si dubita della  legittimita'  di  una
soluzione  cosi'   incisiva   senza   un   previo   accertamento   di
responsabilita' approfondito, operato dagli organi giudiziari a  cio'
legittimati e previo idoneo processo. 
      d. Violazione del principio di proporzionalita' ex art. 3 Cost. 
    Sotto altro profilo, ancora, viene in esame il contrasto  tra  le
disposizioni in esame e l'art. 3 Cost., per violazione del  principio
di proporzionalita'. 
    Secondo  la   Corte   costituzionale,   occorre   verificare   la
«proporzionalita' dei  mezzi  prescelti  dal  legislatore  nella  sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle  esigenze  obiettive  da
soddisfare o alle finalita'  che  intende  perseguire,  tenuto  conto
delle circostanze e delle limitazioni concretamente  sussistenti»  C.
Cost., n. 1 del 2014). 
    In questo senso, dall'esegesi delle norme in contestazione sembra
emergere la sussistenza di una possibile  irragionevole  sproporzione
tra l'assenza di un accertamento anche solo non definitivo o sommario
della responsabilita'  di  ASPI  e  il  riferimento  ad  un  non  ben
definitivo «vantaggio competitivo» per essa, da un lato, e la  totale
esclusione della stessa dall'eseguire qualsiasi progettazione, opera,
servizio anche solo strumentali  o  propedeutici  rispetto  a  quanto
necessario a seguito del sinistro occorso, dall'altro. 
    Va rammentato, a questo riguardo, che  le  previsioni  di  legge,
tanto  piu'  laddove  si  tratti   di   leggi-provvedimento,   devono
rispettare i  criteri  di  proporzionalita'  e  adeguatezza  al  caso
concreto, in mancanza determinandosi la violazione dell'art. 3 Cost.,
sia per contrasto con il  fondamentale  canone  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', a cui tutte le leggi debbono conformarsi,  sia  per
violazione del principio di eguaglianza. 
    In questo senso,  si  ritiene  che  la  motivazione  addotta  dal
legislatore a fondamento del provvedimento di  «esclusione  assoluta»
di ASPI dall'esecuzione di  qualsiasi  attivita',  compresa,  ad  es.
quella della materiale demolizione del  ponte,  essendo  fondata  sul
solo   «sospetto»   di   una    possibile    responsabilita'    della
concessionaria, possa violare  il  principio  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza,  incidendo  in  modo  eccessivamente   esteso   sulle
prerogative della concessionaria del tratto autostradale. 
      e.  Il  Collegio  dubita,  altresi',  della   conformita'   del
complesso del disposizioni  in  esame  con  i  principi  di  liberta'
imprenditoriale e di liberta' della concorrenza tutelati dall'art. 41
della Costituzione. 
    L'esclusione  dalle  attivita'  di  demolizione  e  ricostruzione
dell'infrastruttura  statuita  ex  lege   configura,   infatti,   una
restrizione della liberta' di iniziativa economica che, in assenza di
previ accertamenti in ordine alla  responsabilita'  dell'evento,  non
pare giustificata dall'esigenza di tutelare  eventuali  interessi  di
rango costituzionale. 
    In ogni caso, non e' possibile evincere con sufficiente chiarezza
dalle disposizioni contestate la ragione  per  la  quale  l'interesse
pubblico perseguito dal legislatore  (alla  piu'  celere  e  completa
ricostruzione  dell'infrastruttura)  sarebbe  stato  meglio  tutelato
sottraendo la competenza del ripristino alla concessionaria, anziche'
consentendo a quest'ultima di adempiere  agli  obblighi  previsti  in
forza del rapporto concessorio. 
      f. L'art. 1-ter, decreto-legge n. 109 del 2018, deve  ritenersi
partecipare dei medesimi vizi  di  legittimita'  costituzionale  piu'
sopra esaminati, dei quali si ritengono affetti i commi 3, 5, 6, 7, 8
e 8-bis, art. 1, decreto-legge n. 109/2018 convertito. In ogni  caso,
la ritenuta illegittimita' costituzionale delle  disposizioni  appena
indicate,  per  le  ragioni  sopra  dette,  comporta  la  conseguente
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1-ter,  decreto-legge   n.
109/2018 convertito, trattandosi di  disposizione  che  in  tanto  e'
giustificata, in quanto ASPI venga esautorata del potere di  eseguire
le opere di ripristino viario,  diversamente  tale  norma  risultando
priva di utilita' e come tale  irragionevole  ai  sensi  dell'art.  3
Cost. 
    In questo senso, quindi, fermo restando  quanto  sopra  rilevato,
deve ritenersi corretto rimettere alla Corte specificamente anche  la
valutazione in ordine  alla  illegittimita'  costituzionale  derivata
della norma predetta, per violazione del principio di  ragionevolezza
ex art. 3 Cost., nel senso che qualora vengano ritenute fondate anche
solo parzialmente le censure piu' sopra svolte  nei  confronti  delle
norme in contestazione, sia in ogni caso considerata  illegittima  la
norma in esame per mancanza  di  utilita',  i  «tronchi  autostradali
accessori» essendo necessariamente strumentali allo svolgimento delle
attivita' connesse al  ripristino  della  viabilita'  nei  luoghi  di
causa. 
4. Va precisato che il Collegio ben  conosce  il  principio  espresso
dalla   Corte   costituzionale   secondo   il    quale,    ai    fini
dell'ammissibilita'  della  questione  di  costituzionalita'  occorre
cercare  di  fornire  un'interpretazione  adeguatrice   delle   norme
censurate di illegittimita' costituzionale. 
    A ben vedere, pero',  nel  caso  di  specie,  vale  il  principio
secondo il quale la formulazione  lessicale  della  disposizione  non
permette un'interpretazione  diversa  da  quella  sopra  fornita  (C.
Cost.,  22/07/2010,  n.  270):  infatti,  l'estrema  singolarita'   e
specificita' oggettiva e soggettiva della normativa in contestazione,
come detto integrante, nella parte rilevante  ai  fini  del  presente
giudizio perche' riguardante la  posizione  di  ASPI,  un'ipotesi  di
legge provvedimento, e l'evidente univocita' del  dettato  normativo,
al riguardo, come sin qui spiegato, portano il  Collegio  a  ritenere
che l'interpretazione delle  disposizioni  censurate  non  possa  che
essere quella sopra espressa. 
5. In relazione a tutto  quanto  precede,  il  giudizio  deve  essere
sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, essendo
rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti e per le ragioni
sopra esposte, la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1, commi 3, 5, 6, 7,  8,  8-bis  e  dell'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per violazione  degli  articoli
3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 
  6. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso   epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 3,  5,  6,  7,  8,  8-bis  e  dell'art.  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione agli  articoli  3,
97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del  giorno  9
ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: 
        Paolo Peruggia, Presidente FF; 
        Richard Goso, consigliere; 
        Paolo Nasini, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                  L'estensore: Nasini