N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2019

Ordinanza del 6 dicembre 2019 del Tribunale amministrativo  regionale
per la Liguria sul ricorso proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A.
contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri. 
 
Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al  crollo  di  un
  tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10,  nel  Comune  di
  Genova, noto come ponte Morandi - Commissario straordinario per  la
  ricostruzione - Poteri attribuiti al  Commissario  straordinario  -
  Disciplina  dei  rapporti  con  il  concessionario   della   tratta
  autostradale alla data dell'evento -  Disciplina  dell'affidamento,
  da parte del Commissario straordinario, della  realizzazione  delle
  attivita' concernenti il ripristino  del  sistema  viario,  nonche'
  quelle connesse - Misure per la tutela del diritto all'abitazione e
  a sostegno degli operatori  economici  danneggiati  in  conseguenza
  dell'evento. 
- Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni  urgenti  per
  la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
  infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
  il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 16 novembre 2018, n. 130, artt. 1, commi 3, 5, 6, 7,  8
  e 8-bis; 1-bis e 4-bis. 
(GU n.14 del 1-4-2020 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA 
                            Sezione Prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 80 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto
da  Autostrade  per  l'Italia   S.p.A.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Marco Annoni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso  lo  studio
dell'avv. Vincenzo Roppo in Genova, via Peschiera n. 33/A; 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione  del  viadotto  Polcevera  -  Genova,  in  persona  del
rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e  difesi
ex lege dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  domiciliata  in
Genova, vie Brigate Partigiane, 2; 
    Nei confronti: 
        Fagioli  S.p.A.,  Fratelli  Omini  S.p.A.,  Vernazza  Autogru
S.r.l., Ipe Progetti S.r.l., Ireos S.p.A., Italferr  S.p.A.,  Azienda
Multiservizi  d'Igiene  Urbana  Genova  S.p.A.  non   costituiti   in
giudizio; 
        Salini Impregilo S.p.A., Fincantieri  Infrastructure  S.p.A.,
in  persona  del  rispettivo  legale  rappresentante   pro   tempore,
rappresentate  e  difese  dagli  avvocati  Angelo  Clarizia  e  Paolo
Clarizia, con domicilio eletto  presso  lo  studio  dell'avv.  Andrea
Barra in Genova, via Macaggi, 21/5; 
        Rina Consulting S.p.A., in persona del legale  rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  Roberto  Damonte,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 10/4: 
 
             Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
 
    per l'annullamento: 
        della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione
del 21 dicembre 2018,  prot.  n.  cc.  2018.375,  avente  ad  oggetto
«richiesta fondi a copertura delle spese previste dagli  articoli  1,
comma 6, 1-bis e  4-bis,  commi  2,  3  e  6,  del  decreto-legge  28
settembre, n. 109»; 
        della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione
del  28  dicembre  2018,  prot.  cc.  2018.414,  avente  ad   oggetto
«documentazione immobili zona rossa»; 
        della nota del Commissario straordinario per la ricostruzione
del 3 gennaio 2019, prot. CC/2019/21, avente  ad  oggetto  «richiesta
fondi a copertura delle spese previste dagli  articoli  1,  comma  6,
1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
        della nota del Commissario straordinario del 12 gennaio 2019,
prot. n. CC/2019/92, avente ad oggetto «richiesta fondi  a  copertura
delle spese previste dagli articoli 1, comma 6, 1-bis e 4-bis,  commi
2, 3 e 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
legge 16 novembre 2018, n. 130. Riscontro nota del  10  gennaio  2019
prot. ASPI/RM/2019/0000469/EU»; 
    nonche'  di   ogni   altro   atto   connesso,   presupposto   e/o
consequenziale, quand'anche sconosciuto, tra cui, in particolare: 
        il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
ottobre  2018,  di  nomina  del  dott.  Marco  Bucci  a   Commissario
straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, esclusivamente  nella  parte
in cui richiama «i commi 3, 4, 5  e  7  del  richiamato  art.  1  del
decreto-legge n. 109 del 2018, con riguardo ai poteri  e  ai  compiti
attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione, ai fini
dello svolgimento dell'incarico», nonche' «il comma  8  del  suddetto
art. 1»; 
        il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione
n. 14, prot. n. D/2018/14, del 5 dicembre  2018,  avente  ad  oggetto
«modalita'  di  applicazione  degli  articoli  l-bis  e   4-bis   del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16
novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la Citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze»; 
        il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione
n. 15, prot. n. D/2018/15, del 5 dicembre  2018,  avente  ad  oggetto
«modalita' applicative degli articoli 1, quinto comma, 1-bis e  4-bis
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge  16
novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la Citta' di
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e  dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e  le  altre
emergenze"»; 
        il decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione
n. 16, prot. n. D/2018/16, del 7 dicembre  2018,  avente  ad  oggetto
«modalita' di  applicazione  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito con legge  16  novembre  2018,  n.
130, recante "Disposizioni  urgenti  per  la  Citta'  di  Genova,  la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei  trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"». 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Autostrade  per
l'Italia S.p.A. il 14 maggio 2019: 
    per l'annullamento: 
        a. dei seguenti provvedimenti gravati con i  presenti  motivi
aggiunti: 
le schede di valutazione delle offerte presentate  nell'ambito  della
procedura  per  l'affidamento  delle  attivita'  di   demolizione   e
ricostruzione del «viadotto Polcevera»; 
il   quadro   di   raffronto   tra   le   offerte    presentate    da
Salini/Fincantieri/Italferr  e  Cimolai  e  la   relativa   nota   di
trasmissione al Commissario straordinario del 7 dicembre 2018; 
il documento recante «comparazione delle soluzioni  progettuali  -  2
dicembre 2018»; 
la tabella sinottica riepilogativa offerte delle n. 12, 15,  17,  25,
27, 32 e 33; 
    nonche' 
        b. per l'annullamento dei provvedimenti gia' gravati  con  il
ricorso introduttivo del giudizio. 
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati  da  Autostrade  per
l'Italia S.p.A. il 31 maggio 2019: 
    per l'annullamento: 
        a. dei seguenti provvedimenti gravati con i  presenti  motivi
aggiunti: 
decreto n. 18 del 19 aprile 2019, avente  ad  oggetto:  «integrazione
del decreto n. 15 del  5  dicembre  2018,  concernente  le  modalita'
applicative dell'art. 1, quinto  comma,  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130,  recante
"Disposizioni urgenti per la Citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"»; 
        b. dei provvedimenti gravati con  il  primo  atto  di  motivi
aggiunti; 
        c.  dei  provvedimenti,   gia'   gravati   con   il   ricorso
introduttivo del giudizio; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e del Commissario straordinario per la  ricostruzione  del
viadotto Polcevera - Genova, nonche' delle societa' Salini  Impregilo
S.p.A., Fincantieri Infrastructure S.p.A. e Rina Consulting S.p.A.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott.
Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
1. Premessa. 
    Tra la societa' Autostrade per  l'Italia  S.p.A.  (d'ora  in  poi
ASPI) e le  Amministrazioni  resistenti,  nonche'  nei  confronti  di
alcune delle controinteressate al presente giudizio,  pendono  avanti
all'intestato  Tribunale  amministrativo  regionale  i   giudizi   RG
848/2018 e RG 849/2018, e il giudizio Rg. n. 48 del 2019  nell'ambito
dei quali ASPI ha impugnato i seguenti provvedimenti: 
        in parte qua, il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 4 ottobre 2018 di nomina del  Commissario  straordinario  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018; 
        i decreti commissariali numeri 3, 5, 6, 7, 11, 13 con i quali
e' stata bandita ed aggiudicata la procedura  per  l'affidamento  dei
servizi di ingegneria a supporto della struttura commissariale  e  la
procedura  per  l'affidamento  delle  attivita'  di   demolizione   e
ricostruzione del c.d. «viadotto Polcevera»; 
        i decreti commissariali n. 18/2018 e n. 19/2018 con  i  quali
e' stata aggiudicata  a  distinti  operatori  economici  l'esecuzione
delle  attivita'  di  demolizione  del  «viadotto  Polcevera»  e   le
attivita' di ricostruzione del «viadotto Polcevera»; 
        il decreto commissariale con cui il Commissario straordinario
ha richiesto alla Concessionaria ai sensi dell'art. 1-ter,  comma  1,
decreto-legge n. 109 del 2018 la consegna delle  tratte  autostradali
A7 e A10 direttamente connesse al «viadotto Polcevera»  e  funzionali
alle attivita' di demolizione e ricostruzione dello stesso. 
    Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2019 ASPI, introducendo
il presente  giudizio,  ha  impugnato  i  provvedimenti  e  gli  atti
specificamente indicati in epigrafe. 
    ASPI, in particolare, ha contestato e  impugnato  gli  atti  e  i
provvedimenti  adottati  dal  Commissario  straordinario   ai   sensi
dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018 con  i  quali  e'
stato  richiesto  alla  ricorrente  di  versare  sulla   contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario straordinario (di  cui  al
comma 8 dell'art. 1, decreto-legge n. 109/2018)  tutte  le  somme  da
corrispondere: 
        (a) ai soggetti  proprietari  ed  usufruttuari  delle  unita'
immobiliari ad uso abitativo di cui all'art. 1-bis, decreto-legge  n.
109/2018; 
        (b) ai soggetti proprietari delle unita' immobiliari  ad  uso
produttivo di cui all'art. 4-bis, decreto-legge n. 109/2018; 
        (c) agli affidatari delle attivita' inerenti la demolizione e
ricostruzione del «viadotto Polcevera». 
    Unitamente a tali atti la ricorrente ha impugnato  una  serie  di
atti e provvedimenti presupposti, tra cui lo stesso decreto di nomina
del Commissario straordinario. 
    La ricorrente, asserendo di essere titolare  dell'obbligo/diritto
di procedere al compimento di  tutte  le  attivita'  funzionali  alla
ricostruzione  del  c.d.  «viadotto  Polcevera»,   in   forza   della
Convenzione Unica sottoscritta in data 12 ottobre 2017, ha  lamentato
la lesione di detta situazione  giuridica  attiva,  per  effetto  del
combinato disposto, da un lato, di  una  serie  di  disposizioni  del
decreto-legge  n.  109/2018  convertito  in  legge  n.  130/2018  (in
particolare, i commi 3, 5, 7, 6, 8 dell'art. 1, l'art. 1-bis,  l'art.
4-bis), ritenute illegittime perche' contrastanti con le  norme  e  i
principi costituzionali e comunitari, e, dall'altro lato, degli  atti
e provvedimenti adottati in applicazione delle predette  norme  e  in
questa sede impugnati. 
    Secondo ASPI, l'insieme delle disposizioni  normative  censurate,
per come trasfuse nei successivi  provvedimenti  adottati  prima  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  poi   dal   Commissario
straordinario,   da   un   lato,   determinerebbe   una   spoliazione
autoritativa  operata  ex  lege  (e  attuata  con   i   provvedimenti
impugnati) dei compiti (con i connessi diritti ed obblighi) spettanti
alla ricorrente, relativamente alla progettazione e realizzazione dei
lavori di demolizione e ricostruzione del «viadotto Polcevera»,  alle
attivita'  espropriative  e  all'individuazione  degli  immobili   da
espropriare;  dall'altro  lato,  porrebbe   in   modo   asseritamente
illogico, a carico della ricorrente, i costi delle attivita' e  delle
opere che il Commissario straordinario ha il compito  di  eseguire  e
realizzare anche avvalendosi di soggetti terzi scelti  in  deroga  ad
ogni normativa applicabile. 
    Inoltre, ASPI  censura  il  fatto  che  il  legislatore,  con  la
normativa in questione, avrebbe altresi' escluso la ricorrente  e  le
societa' a questa collegate o da questa  controllate  dal  curare  la
realizzazione  delle   attivita'   concernenti   la   demolizione   e
ricostruzione del «viadotto Polcevera» e del connesso sistema viario,
pur essendo ASPI tenuta a sostenere  tutti  i  costi  delle  suddette
attivita'. 
    Elemento di ulteriore illogicita', secondo la ricorrente, sarebbe
dato anche dal fatto che ASPI ha predisposto sin dal mese di  ottobre
2018 un progetto per le attivita' di demolizione e ricostruzione  del
«viadotto Polcevera», anche indicando i  relativi  costi  e  le  aree
interessate dall'intervento oggetto di  esproprio  fissando  in  nove
mesi il tempo necessario  per  ripristinare  la  funzionalita'  della
tratta  autostradale  in  concessione,  progetto  poi  adeguato  alle
indicazioni  tecniche   del   decreto   n.   5/18   del   Commissario
straordinario. 
    Quindi, parte ricorrente ha dedotto che,  in  applicazione  delle
norme di legge contestate, il Commissario straordinario, da un  lato,
ha adottato una serie di  provvedimenti  finalizzati  all'affidamento
delle opere di demolizione e ricostruzione del «viadotto  Polcevera»,
nonche' gli atti necessari per l'avvio delle attivita'  espropriative
o di occupazione d'urgenza; dall'altro  lato,  con  la  nota  del  21
dicembre 2018, in questa sede  impugnata,  ha  richiesto  ad  ASPI  i
«fondi a copertura delle spese previste dagli articoli  1,  comma  6,
1-bis e 4-bis, commi 2, 3 e 6 del  decreto-legge  n.  109/2018»,  per
complessivi euro 449.866.436,00. 
    In particolare, detta nota e' stata preceduta dai decreti  numeri
14, 15 e 16, oggetto di impugnazione, con i quali il Commissario:  ha
disposto di volersi avvalere della  facolta'  di  stipulare  atti  di
cessione dei beni e  dei  diritti  reali  con  i  proprietari  e  gli
usufruttuari delle unita' immobiliari di cui all'art. 1-bis  e  4-bis
decreto-legge n. 109/2018;  ha  individuato  e  perimetrato  le  aree
necessarie per l'esecuzione dei lavori,  nonche'  quelle  interessate
dalle operazioni di cessione previste dagli articoli  1-bis  e  4-bis
del decreto-legge n. 109/2018 e quelle suscettibili di essere  incise
da provvedimenti di occupazione o di espropriazione; ha disposto, con
specifico riferimento agli immobili adibiti ad  attivita'  produttive
di cui all'art. 4-bis, di esercitare la facolta' di stipulare  con  i
proprietari delle unita'  immobiliari,  oggetto  delle  ordinanze  di
sgombero del sindaco della Citta' di Genova, atti di  cessione  della
proprieta' prima di provvedere alle conseguenti espropriazioni. 
    A fondamento del ricorso, quindi,  ASPI  ha  piu'  specificamente
allegato i seguenti motivi «in diritto»: 
        1. Illegittimita' in parte qua del decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  di  nomina  del  Commissario  straordinario:
secondo parte ricorrente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 ottobre 2018, da un lato, conforma il potere conferito al
Commissario straordinario in applicazione ed esecuzione di norme  del
decreto-legge  n.  109/2018  ritenute  da  ASPI  lesive  del  proprio
diritto/obbligo a procedere alle opere  ed  attivita'  necessarie  al
ripristino del «viadotto  Polcevera»;  dall'altro  lato,  costituisce
provvedimento presupposto rispetto agli atti adottati dal Commissario
straordinario, tra i quali quelli assunti ai sensi dell'art. 1, comma
6, decreto-legge n. 109 del 2018, aventi ad oggetto la  richiesta  ad
ASPI  delle  somme  necessarie  per  far   fronte   alle   spese   di
ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del sistema viario,
in questa  sede  impugnati;  l'illegittimita'  dei  predetti  atti  e
provvedimenti discenderebbe dal fatto che, essi sono  stati  adottati
sulla base di norme,  i  commi  3,  4,  5,  6,  7  e  8  dell'art.  1
decreto-legge n. 109/2018 convertito da legge n.  130/2018,  ritenute
illegittime da parte ricorrente per contrasto con gli articoli 3, 11,
27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117, comma 1, Cost. nonche' per  violazione
dei principi costituzionali e comunitari di parita' di trattamento  e
non  discriminazione,  di  affidamento,  di  proporzionalita'  e   di
ragionevolezza.  Quindi,  oltre  alla   richiesta   di   proposizione
dell'incidente di  costituzionalita',  parte  ricorrente  ha  chiesto
all'intestato Tribunale amministrativo regionale  di  procedere  alla
disapplicazione delle norme censurate ovvero di procedere  al  rinvio
pregiudiziale alla CGE. 
        2.   L'illegittimita'   dei   provvedimenti   adottati    dal
Commissario straordinario: 
2.1 In primo luogo, secondo parte ricorrente, la nota del 21 dicembre
2018 e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, sarebbero
illegittimi nella parte in cui ed in quanto danno attuazione all'art.
1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018,  convertito  in  legge  n.
130/2018, che ASPI assume violare gli articoli 3, 23, 27, 41, 42, 111
e 117, primo comma Cost. e i principi costituzionali e comunitari  di
parita' di trattamento  e  non  discriminazione,  proporzionalita'  e
ragionevolezza; 
2.2. In secondo luogo, la nota del 21 dicembre 2018 e gli altri  atti
e  provvedimenti  indicati  in   epigrafe,   sarebbero   affetti   da
illegittimita' derivata nella parte  in  cui  danno  attuazione  agli
articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis  del  decreto-legge  n.  109/2018,
cosi' come convertito con legge n. 130/2018, che ASPI assume  violare
gli articoli 3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e  117,  comma  1,  Cost.
nonche' violare i principi costituzionali e comunitari di parita'  di
trattamento   e   non    discriminazione,    di    affidamento,    di
proporzionalita' e di ragionevolezza; 
2.3. In terzo luogo, la  nota  del  21  dicembre  2018  e  gli  altri
provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe,  secondo  parte
ricorrente sarebbero illegittimi, per vizi propri, per violazione dei
principi di economicita', proporzionalita'  e  ragionevolezza,  nella
parte in cui impongono ad ASPI il pagamento di somme  correlate  alle
attivita' di demolizione e  ricostruzione  del  «viadotto  Polcevera»
significativamente piu' elevate rispetto al prezzo  offerto  da  ASPI
(con la nota del 26 novembre 2018) per  l'esecuzione  unitaria  delle
medesime attivita'; 
2.4. In quarto luogo, la nota  del  21  dicembre  2018  e  gli  altri
provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe,  secondo  parte
ricorrente  sarebbero  illegittimi,  per  vizi  propri,   anche   per
violazione  dei  principi   di   economicita',   proporzionalita'   e
ragionevolezza, nella parte in cui provvedono ad un'asserita  erronea
individuazione degli immobili da espropriare, cosi' imponendo ad ASPI
il  pagamento  di  somme,  correlate  alle  attivita'  espropriative,
significativamente piu' elevate rispetto  a  quelle  dovute.  In  via
subordinata, secondo parte ricorrente, laddove gli articoli 1,  comma
5, 1-bis e 4-bis del decreto-legge n. 109/2018  fossero  interpretati
nel senso di vincolare  l'attivita'  di  individuazione  di  aree  ed
immobili   da   parte   del   Commissario,   gli   stessi   sarebbero
incostituzionali per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 43 Cost. e
comunque in contrasto con i principi costituzionali e comunitari. 
    Quindi,  ASPI  ha  chiesto   l'annullamento   dei   provvedimenti
impugnati, con le conseguenti statuizioni relative al risarcimento in
forma specifica o per equivalente, previa sottoposizione  alla  Corte
costituzionale delle questioni di legittimita'  costituzionale  sopra
esposte, ovvero la disapplicazione delle norme  e  dei  provvedimenti
impugnati per contrasto  con  i  principi  e  le  norme  del  diritto
comunitario  sopra  richiamati,  ovvero  ancora  il  rinvio  in   via
pregiudiziale alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  delle
questioni sollevate circa la compatibilita'  delle  norme  contestate
con l'ordinamento comunitario. 
    Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in  data  14
maggio 2019, ASPI ha impugnato, estendendo le domande gia' formulate,
anche i seguenti atti: 
        le schede di valutazione delle offerte presentate nell'ambito
della procedura per l'affidamento delle attivita'  di  demolizione  e
ricostruzione del «viadotto Polcevera»; 
        il  quadro  di  raffronto  tra  le  offerte   presentate   da
Salini/Fincantieri/Italferr  e  Cimolai  e  la   relativa   nota   di
trasmissione al Commissario straordinario del 7 dicembre 2018; 
        il   documento   recante   «comparazione   delle    soluzioni
progettuali - 2 dicembre 2018»; 
        la tabella sinottica riepilogativa offerte delle n.  12,  15,
17, 25, 27, 32 e 33. 
    Asserendo la successiva conoscenza dei predetti atti e  documenti
ASPI ha dedotto i seguenti motivi anche in relazione ai provvedimenti
e atti gia' oggetto di ricorso principale: 
        1. illegittimita' della nota del 21  dicembre  2018  e  degli
altri  provvedimenti  impugnati  per  carenza  di  motivazione  e  di
istruttoria  e  per  violazione   dei   principi   di   economicita',
proporzionalita' e ragionevolezza: secondo parte ricorrente, la somma
richiesta ad ASPI per il pagamento delle attivita' di  demolizione  e
ricostruzione  del  «viadotto  Polcevera»  sarebbe  spropositata   ed
esorbitante, con riferimento ai costi per le attivita' di demolizione
e  ricostruzione  del  «viadotto  Polcevera»,  per  le  attivita'  di
coordinamento progettuale, direzione lavori e  controllo  qualita'  e
supporto, sia in relazione all'offerta di ASPI che in relazione  alle
offerte  presentate  da  altri  soggetti,  sicche'   la   scelta   di
aggiudicare   la   procedura   in   argomento    al    raggruppamento
Salini/Fincantieri anziche' a quello con capogruppo  Cimolai  sarebbe
priva di qualsiasi giustificazione e motivazione, cosi' come  sarebbe
illogico e immotivato il fatto che il Commissario  straordinario  non
abbia valutato ed esaminato anche le offerte degli altri  concorrenti
(quantomeno  di  Pavimental),   benche'   asseritamente   del   tutto
comparabili in termini tecnico progettuali  e  piu'  convenienti  dal
punto di vista economico  e  temporale;  e'  stato  sottolineato  che
l'interesse di ASPI a censurare i profili di cui sopra  discende  dal
fatto che con i  provvedimenti  impugnati  nell'ambito  del  presente
giudizio il Commissario straordinario avrebbe posto  a  carico  della
ricorrente costi ingiustificatamente superiori a  quanto  necessario,
secondo criteri di logica e ragionevolezza. 
    Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ASPI ha  impugnato  il
seguente provvedimento: decreto n. 18 del 19 aprile 2019,  avente  ad
oggetto: «integrazione  del  decreto  n.  15  del  5  dicembre  2018,
concernente le  modalita'  applicative  dell'art.  1,  quinto  comma,
decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16
novembre 2018, n. 130, per i seguenti motivi: 
        1) illegittimita' derivata del decreto  commissariale  n.  18
del 19 aprile 2019  cosi'  come  degli  altri  atti  e  provvedimenti
indicati in epigrafe: secondo parte ricorrente tutti i  provvedimenti
e atti impugnati sarebbero illegittimi in  quanto  applicativi  degli
articoli 1, comma 5, 1-bis e 4-bis  del  decreto-legge  n.  109/2018,
cosi' come convertito con legge n.  130/2018,  contrastanti  con  gli
articoli 3, 11, 27, 41, 42, 43, 77, 111 e 117, comma 1, Cost. nonche'
per violazione dei principi costituzionali e comunitari di parita' di
trattamento   e   non    discriminazione,    di    affidamento,    di
proporzionalita' e di ragionevolezza; 
        2) secondo parte ricorrente, poi, il decreto commissariale n.
18 del 19 aprile 2019 e gli altri atti e  provvedimenti  indicati  in
epigrafe  sarebbero  illegittimi  per  violazione  dei  principi   di
economicita', proporzionalita' e ragionevolezza, nella parte  in  cui
provvedono ad un'asserita erronea individuazione  degli  immobili  da
espropriare, cosi' imponendo ad ASPI il pagamento di somme  correlate
alle attivita' espropriative significativamente piu' elevate rispetto
a quelle dovute. 
    Si sono costituite in  giudizio  le  Amministrazioni  resistenti,
contestando l'ammissibilita' e fondatezza del ricorso  e  chiedendone
il rigetto. 
    In particolare, parte resistente ha eccepito: 
        a) l'irricevibilita' delle impugnazioni, per tardivita',  con
riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
4 ottobre 2018, e ai decreti del Commissario straordinario numeri  14
e 15 del 5 dicembre 2018, n. 16 del 7 dicembre  2018,  in  quanto  il
ricorso e' stato notificato in data 21 gennaio 2019, ovvero  decorsi,
secondo parte resistente, trenta giorni dalla  piena  conoscenza  dei
predetti  atti,  da  individuare  nel  14  dicembre  2018,  data   di
proposizione dei precedenti ricorsi Rg. n. 848 e 849 del 2018; 
        b) l'inammissibilita' dell'impugnazione  delle  note  del  21
dicembre 2018, n. prot. 2018.375, del 28 dicembre 2018, prot. n.  cc.
2018.414, del 3 gennaio 2019, prot. c.c. 2019.21  e  del  12  gennaio
2019, prot. c.c. 2019.92 in quanto, in primo luogo, si tratterebbe di
atti «meramente interlocutori»  privi  di  contenuto  provvedimentale
autonomo e con finalita' meramente  di  definizione  operativa  delle
modalita' esecutive previste dal decreto-legge n. 109  del  2018;  in
secondo  luogo,  in  quanto  ASPI  non  avrebbe  impugnato  le  note,
successive a quelle  di  cui  sopra,  con  le  quali  il  Commissario
straordinario  ha  definito  le  modalita'  dei  pagamenti   che   la
ricorrente avrebbe dovuto operare come richiesto dal Commissario; 
        c) inammissibilita' dei  primi  motivi  aggiunti,  in  quanto
aventi ad oggetto schede prive di natura provvedimentale e non aventi
correlazione e/o connessione con le  note  e  i  decreti  oggetto  di
ricorso principale; inoltre, secondo parte  resistente  le  ulteriori
contestazioni  relative  ai  provvedimenti  e  atti   precedentemente
impugnati sarebbero errate; 
        e) inammissibilita' dei secondi  motivi  aggiunti,  sotto  il
profilo della carenza di interesse di ASPI ad impugnare, in quanto si
tratterebbe di atti non idonei ad incidere sulla posizione soggettiva
della ricorrente. 
    Nel merito, poi, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito: 
        I)   l'irrilevanza   delle    censure    di    illegittimita'
costituzionale  proposte  da   parte   ricorrente   in   quanto   non
sussisterebbe  il  diritto  di  ASPI  alla  demolizione/ricostruzione
dell'infrastruttura crollata e in quanto  il  legislatore  ha  dovuto
procedere ad affidare al Commissario tutti i poteri necessari al fine
di eseguire con celerita' le attivita' necessarie; inoltre, l'obbligo
di pagamento a carico di ASPI sarebbe stato previsto solo a titolo di
acconto,  impregiudicato  ogni  accertamento  sulla   responsabilita'
dell'evento e sul titolo in base al quale ASPI puo' essere  tenuta  a
sostenere i costi di ripristino della viabilita'; 
        II)  l'infondatezza  delle  censure  di   incostituzionalita'
sollevate da parte ricorrente; 
        III) l'infondatezza dei motivi  relativi  alla  misura  degli
importi previsti dagli articoli 1-bis e 4-bis  del  decreto-legge  n.
109 del 2018 convertito. 
    Nella memoria depositata in data 28 settembre  2019  inoltre,  le
Amministrazioni resistenti hanno eccepito, da un lato, il difetto  di
legittimatio ad processum di parte ricorrente in quanto ASPI starebbe
in giudizio per mezzo di, e la procura  ai  difensori  sarebbe  stata
conferita da, soggetto privo degli adeguati  poteri  rappresentativi;
dall'altro  lato,   il   difetto   di   giurisdizione   del   Giudice
amministrativo, in quanto ritenuto competente il Tribunale di Roma ex
art. 37 della Convenzione Unica. 
    Si e' costituita in giudizio la societa' Rina consulting  s.p.a.,
contestando la fondatezza dell'azione esperita da parte ricorrente  e
chiedendo il rigetto delle domande formulate da ASPI. 
    Si  sono  costituite  in   giudizio   le   societa'   Fincantieri
Infrastructure  S.p.a.  e   Salini   Impregilo   S.p.a.   contestando
l'ammissibilita' e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
    Le parti hanno depositato memorie difensive. 
    All'udienza del 9 ottobre 2019 la causa e'  stata  trattenuta  in
decisione, con differimento della Camera di consiglio al  23  ottobre
2019, all'esito della quale il Presidente del Collegio  ha  designato
Paolo Nasini estensore della presente decisione. 
    Alla luce degli elementi emersi in corso di causa deve  ritenersi
ammissibile e rilevante, in quanto non manifestamente infondata,  nei
limiti che verranno precisati,  la  proposizione  avanti  alla  Corte
costituzionale   della   questione   concernente   la    legittimita'
costituzionale delle previsioni normative contenute nel decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre  2018,  n.
130, di seguito indicate e in applicazione  delle  quali  sono  stati
adottati i provvedimenti in questa sede impugnati. 
2. Questioni preliminari sollevate da parte resistente. 
    Seppure in via meramente interinale, e' necessario dar conto,  ai
fini del giudizio positivo di ammissibilita' del  rinvio  alla  Corte
costituzionale, dei motivi per i quali la controversia che ci  occupa
non risulta essere immediatamente definibile accogliendo le eccezioni
sollevate da parte resistente e controinteressati. 
    2.1.  In  merito  alle  eccezioni  relative  alla  legittimazione
processuale del rappresentante di ASPI e della procura  conferita  ai
difensori di parte ricorrente. 
    Come accennato, parte resistente ha  eccepito  il  difetto  degli
idonei poteri rappresentativi in capo al  soggetto  che  conferi'  la
procura ad impugnare gli atti ritenuti lesivi. 
    L'interessata ha depositato alcuni documenti, tra i quali  l'atto
con cui l'amministratore delegato di ASPI  conferi'  all'avv.  Amedeo
Gagliardi il potere di rappresentare attivamente  e  passivamente  la
societa', con tutte  le  facolta'  sostanziali  all'uopo  necessarie,
quale che  fosse  il  valore  della  controversia,  con  facolta'  di
nominare avvocati. 
    A sua volta l'amministratore delegato della ricorrente  risultava
titolato (pagine da 1117 a 1126 della visura storica di ASPI relative
ai poteri dell'amministratore delegato), come da delibera 14 dicembre
2017 del consiglio d'amministrazione della societa', al  conferimento
dei poteri attribuiti al firmatario  per  gli  atti  di  introduzione
della lite, essendo il primo titolare  del  potere  di  rappresentare
attivamente  e  passivamente  la  societa',  con  tutte  le  funzioni
sostanziali all'uopo necessarie ...  davanti  a  qualsiasi  autorita'
amministrativa, fiscale e giudiziaria ordinaria e speciale ... 
    A sua volta l'estratto delle pagine  da  32  a  37  della  visura
storica della societa' comprova che il soggetto che firmo' le procure
alle  liti  era  titolare  di  ampi  poteri  sostanziali  in   quanto
responsabile dell'ufficio legale della societa'  (Cass.  2018/15771):
ne consegue che l'avv. Gagliardi risultava preposto alla funzione  di
responsabile legale della societa' e delegato in forza della  procura
rilasciata  dall'amministrazione  a   dar   corso   a   liti   (Cass.
19814/2011). 
    A diversa conclusione non possono indurre  le  allegazioni  fatte
all'udienza del 9 ottobre 2019  dalla  difesa  delle  Amministrazioni
resistenti, secondo cui l'amministratore  delegato  della  ricorrente
avrebbe  adottato  ripetuti   atti   talvolta   ampliando,   talaltra
restringendo, il perimetro dei poteri sostanziali rimessi al nominato
avv. Gagliardi.  Da  cio'  deriverebbe,  a  tenore  di  tali  difese,
l'impossibilita' di ritenere sovrapponibile l'ampiezza delle funzioni
sostanziali  e  di  quelle  processuali  affidate  al  soggetto   che
sottoscrisse la procura per la presente  lite,  posta  la  previsione
normativa in materia e  la  sua  lettura  da  parte  della  Corte  di
cassazione. 
    Il Collegio non condivide neppure questa difesa, posto che  nella
specie si tratta di una societa'  di  dimensioni  notevoli,  si'  che
possono essere state previste differenti forme  per  il  conferimento
dei poteri al procuratore che sottoscrisse il mandato  alla  presente
lite, fermo restando  che  l'ambito  delle  attribuzioni  processuali
rimesse deve corrispondere  a  quelle  sostanziali  attribuite.  Tale
condizione e' rispettata dalla previsione dell'atto notarile con  cui
l'amministratore  delegato  attribui'  all'avv.  Gagliardi  gli  ampi
poteri sostanziali  relativi  alle  questioni  legali  connesse  alla
gestione delle concessioni autostradali in essere. 
    Da cio' consegue che le procure conferite ai  difensori  di  ASPI
spa  sono   conformi   a   legge,   si'   che   l'eccezione   dedotta
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato deve ritenersi  infondata  e
va disattesa. 
    2.2. In  merito  all'eccezione  di  irricevibilita'  del  ricorso
principale. 
    Al riguardo, va sottolineato come il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2018 di nomina  del  Commissario
straordinario  sia  provvedimento  gia'   oggetto   di   impugnazione
nell'ambito di altri giudizi pendenti avanti l'intestato  TAR,  e  la
cui impugnazione in  questo  giudizio  si  giustifica,  al  pari  dei
decreti commissariali numeri 14, 15  e  16  del  dicembre  2018,  per
essere provvedimenti presupposti rispetto agli atti  del  Commissario
aventi ad oggetto la richiesta, rivolta  ad  ASPI,  di  pagamento  di
somme  di  denaro,  come  tali  lesivi  anch'essi  della   situazione
giuridica attiva vantata da parte ricorrente. 
    Le richieste economiche formulate dal Commissario  nei  confronti
di ASPI, infatti, sono conseguenza, da un  lato,  del  fatto  che  al
Commissario medesimo e' stato conferito  il  potere  di  procedere  a
tutte le attivita' e opere concernenti la demolizione e ricostruzione
del c.d. «viadotto Polcevera» e alle attivita'  a  cio'  strumentali,
come  l'acquisizione  delle  aree  di  interesse  e  procedere   agli
incarichi di progettazione, cosi' incidendo sul rapporto contrattuale
di  cui  e'  parte  ASPI,  e  sull'obbligo/diritto  della  stessa  di
provvedere alla manutenzione dell'infrastruttura di cui si dira' piu'
ampiamente in seguito; dall'altro lato, del fatto che, in  forza  del
conferimento di tali poteri  e  in  considerazione  della  previsione
dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018 il Commissario e'
stato legittimato a  richiedere  ad  ASPI  le  somme  necessarie  per
sopportare i costi  delle  suddette  attivita',  il  cui  importo  e'
altresi' determinato dal Commissario stesso. 
    Ne consegue, quindi, che tanto il decreto  di  nomina,  quanto  i
decreti  14,  15  e  16,  quali   atti   presupposti,   non   essendo
immediatamente  lesivi,  rispetto  alla  richiesta  di  pagamento  di
denaro, sono stati correttamente impugnati unitamente a quest'ultima.
Per quanto concerne, poi, l'atto prot. c.c. 2018.375 del 21  dicembre
2018,  questo  risulta  immediatamente  lesivo  in  quanto   contiene
l'esplicita richiesta di pagamento  di  euro  449.866.436,00  con  la
semplice precisazione che «con successive intese si potranno definire
le forme di disamina e rendicontazione dei  fondi  richiesti  con  la
presente, che  si  ribadisce  sono  al  momento  non  definitivi,  ma
soggetti ad eventuale conguaglio in esito  all'ulteriore  svolgimento
delle procedure». 
    Pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile in parte qua. 
    Con riguardo alla comunicazione del 28 dicembre 2018,  prot.  cc.
2018.414, la stessa concorre, insieme  all'atto  sopra  citato,  alla
lesione della situazione giuridica di  ASPI  e  comunque  l'eventuale
inammissibilita'  del  ricorso  in  parte   qua   non   comporterebbe
l'inammissibilita'  complessiva  dell'impugnazione   esperita   dalla
ricorrente. 
    Anche in merito all'atto 3 gennaio 2019, prot.  CC\2019\21,  puo'
ben ritenersi, dato il tenore del testo, che si tratti di atto lesivo
della sfera  giuridica  della  ricorrente  trattandosi  di  ulteriore
richiesta di pagamento inviata dal Commissario  straordinario,  fermo
restando,   comunque,   che,   anche   in   tal   caso,   l'eventuale
inammissibilita'  del  ricorso  in  parte   qua   non   comporterebbe
l'inammissibilita'  complessiva  dell'impugnazione   esperita   dalla
ricorrente. 
    Per quanto concerne, invece, gli ulteriori atti citati  da  parte
resistente (di cui ai docc. 77, 79, 81 e 83 fasc.  parte  resistente)
non   risultano   gli   stessi    autonomamente    lesivi,    poiche'
sostanzialmente reiterativi della richiesta di pagamento  prot.  c.c.
2018.375 del 21 dicembre 2018. 
    Per quanto concerne i primi motivi  aggiunti,  non  pare  potersi
rilevare una inammissibilita' atteso che gli atti e le  comunicazioni
oggetto  di  impugnazione  concorrono,  unitamente  agli  atti   gia'
impugnati, ad incidere sulla sfera  giuridica  della  ricorrente,  e,
quindi, ne giustificano una censura mediante motivi aggiunti; in ogni
caso,  l'eventuale   inammissibilita'   dei   motivi   aggiunti   non
inficerebbe  l'ammissibilita'  del  ricorso  principale  e,   quindi,
l'ammissibilita' e rilevanza della questione di costituzionalita'  di
cui si dira' a breve. 
    Infine, in merito ai secondi motivi aggiunti, parte resistente ha
dato conto  del  fatto  che  i  costi  espropriativi  dell'estensione
dell'area di cantiere disposta con il decreto n.  18  del  19  aprile
2019 dal Commissario straordinario sono stati posti  a  carico  della
societa' Pergenova S.p.a. e gli stessi non potranno essere chiesti ad
ASPI; quest'ultima, nella memoria datata 28 settembre 2019  ha  preso
atto della dichiarazione di parte resistente. Peraltro, anche in  tal
caso, l'eventuale inammissibilita' del  secondo  ricorso  per  motivi
aggiunti, non incidendo sul ricorso originario, non rende irrilevante
o, comunque, inammissibile la questione di costituzionalita'  oggetto
del presente provvedimento. 
    2.3. In punto giurisdizione. 
    Secondo parte resistente, la causa petendi  e  il  petitum  della
presente  controversia,  per  come  dedotti  da   parte   ricorrente,
sarebbero  fondati  su   un'asserita   mancata   applicazione   della
Convenzione   Unica,   in   quanto   illegittimamente   violata   dal
legislatore, con conseguente lesione  di  una  situazione  soggettiva
vantata da parte  ricorrente  qualificabile  in  termini  di  diritto
soggettivo vero e proprio, di talche' la giurisdizione, in  ordine  a
questa controversia, spetterebbe al  Giudice  ordinario.  Secondo  il
Collegio, non si ravvisano gli estremi per declinare la giurisdizione
dell'intestato TAR. 
    In primo luogo, e'  bene  ricordare  che  nessuna  rilevanza,  in
questa sede, puo' assumere l'art. 37 della Convenzione, ai sensi  del
quale sono rimesse al Tribunale di Roma «tutte  le  controversie  che
dovessero insorgere fra le parti sull'interpretazione e  applicazione
della» Convenzione medesima. 
    Infatti, ancorche', come eccepito da parte resistente, sia  stata
approvata  «per  legge»  (legge  n.  101  del  6  giugno  2008),   la
Convenzione medesima non muta la sua natura di fonte di uno specifico
rapporto   contrattuale   nell'ambito   del   quale    ASPI,    quale
concessionaria, e Anas, prima, il Ministero dell'interno, ora,  quali
concedenti, si pongono in una situazione di «parita'  negoziale»,  di
talche', se anche si volesse considerare la previsione  convenzionale
quale norma speciale di legge, derogatoria dei  criteri  di  riparto,
cio'  potrebbe  valere  solo  per  quelle   specifiche   controversie
concernenti le pretese che i due predetti  soggetti  possono  vantare
reciprocamente, quali parti contrattuali,  in  forza  delle  clausole
della Convenzione medesima. 
    Nel caso di specie, al  contrario,  la  controversia  non  ha  ad
oggetto  in  via  diretta  ed   esclusiva   il   rapporto   negoziale
intercorrente tra ASPI e il  Ministero  dell'interno,  ne'  la  prima
avanza delle pretese nei confronti di quest'ultimo, o  viceversa,  ma
il rapporto convenzionale rappresenta esclusivamente la fonte di  una
posizione soggettiva attiva, vantata dalla stessa ASPI  asseritamente
lesa  non  da  un  comportamento  tenuto  dalla  propria  controparte
negoziale (il Ministero) in violazione dei reciproci diritti/obblighi
convenzionali, ma da un soggetto terzo (il Commissario  straordinario
e, in via mediata, il Governo/Parlamento) attraverso  l'adozione  non
di atti paritetici, ma  provvedimenti  autoritativi,  ancorche',  nel
caso del Governo/Parlamento, adottati in forma legislativa,  come  si
dira' a breve. 
    In questo senso, quindi,  in  primo  luogo,  con  riferimento  ai
provvedimenti e atti adottati dal  Commissario  straordinario,  trova
applicazione la disposizione eccezionale, stante la singolarita'  del
caso, di cui all'art. 10 del decreto-legge  n.  109/2018,  introdotta
espressamente per far  fronte  alla  vicenda  di  che  si  discute  e
successiva  alla  disposizione  sopra   ricordata   contenuta   nella
Convenzione,  come  tale  in  ogni  caso   derogatoria   rispetto   a
quest'ultima. 
    Tale norma, infatti, prevede che «tutte le controversie  relative
agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui  all'art.  1,
nonche' ai conseguenti rapporti giuridici  anteriori  al  momento  di
stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla  competenza
funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale  della
Liguria». 
    In secondo  luogo,  tutti  i  provvedimenti  e  atti  oggetto  di
contestazione sono stati adottati in  forza  di  un  potere  pubblico
attribuito alla P.A. (il  Governo  con  riferimento  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  nomina  del  Commissario
straordinario, il Commissario stesso, con riferimento agli altri atti
e provvedimenti), da specifiche disposizioni normative che,  come  si
vedra', integrano un'ipotesi evidente di «legge provvedimento»,  come
tali idonee di per se stesse ad  incidere  autoritativamente  in  via
immediata sulla sfera giuridica della ricorrente alla stregua  di  un
«factum principis» esterno  alla  Convenzione,  ma  con  effetti  sui
diritti ed obblighi sorti in capo ad ASPI in forza della stessa. 
    In questo senso,  quindi,  la  situazione  soggettiva  originaria
vantata  da  ASPI  (l'asserito  diritto/obbligo  a   ricostruire   il
«viadotto Polcevera»), per quanto originante da un rapporto di natura
negoziale,  con  riferimento  al  potere  autoritativo  che  fonda  i
provvedimenti impugnati, non puo' essere qualificata  in  termini  di
diritto soggettivo, ma di interesse legittimo,  con  conseguente,  in
ogni caso, giurisdizione  di  legittimita'  dell'intestato  Tribunale
amministrativo regionale di cui al combinato disposto degli  articoli
103 Cost. e 7 c.p.a. 
    Pertanto, l'eccezione va respinta. 
 
                             Nel merito 
 
1.  In  punto  rilevanza  ed  ammissibilita'   della   questione   di
costituzionalita'. 
    Va preliminarmente precisato che, con la seguente ordinanza,  non
si intende, ne' sarebbe ammissibile contestare  in  se'  il  «merito»
della scelta legislativa adottata, ne' si puo' o si intende in questa
sede formulare alcuna valutazione in ordine  alla  responsabilita'  o
meno in capo ad ASPI per i tragici eventi  occorsi  a  Genova  il  14
agosto 2018, oggetto di valutazione in altra sede giudiziaria. 
    Oggetto del presente provvedimento e' la mera  individuazione  di
possibili profili di illegittimita'  costituzionale  dello  strumento
legislativo adottato nella parte in cui incide sulla sfera  giuridica
di ASPI, alla luce delle deduzioni e allegazioni dalla stessa  svolte
in giudizio. 
    Per comprendere l'interesse di ASPI alla presente impugnazione e,
in particolare,  alla  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
questione   di   costituzionalita'   delle   norme   contenute    nel
decreto-legge n. 109 del 2018 come  convertito,  occorre  considerare
quanto segue. 
    ASPI e' concessionaria dell'Autostrada A10  -  Genova/Savona  nel
cui tracciato si colloca  il  «viadotto  Polcevera».  La  concessione
autostradale e' disciplinata dalla Convenzione Unica sottoscritta  in
data 12 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 2, commi 82  e  seguenti  del
decreto-legge n. 286 del 2006 ed approvata  con  l'art.  8-duodecies,
comma 2, della legge 6 giugno 2008, n. 101. 
    Tra gli obblighi gravanti sulla Concessionaria fissati  dall'art.
3 della Convenzione Unica vi sono quelli di provvedere: 
        (a) «al mantenimento della funzionalita' delle infrastrutture
concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle
stesse» (art. 3, comma 1, lettera b); 
        (b)  «alla  progettazione,  alla  stipula  del  contratto  di
appalto con l'appaltatore  prescelto  (...),  all'esecuzione  nonche'
agli oneri di collaudo  ed  alle  altre  attivita'  accessorie  degli
interventi di adeguamento della rete, tra i quali la realizzazione di
corsie aggiuntive, di  connessioni  viarie  e  di  raccordi  che  sia
richiesta da esigenze relative  alla  sicurezza  del  traffico  e  al
mantenimento dei livelli di servizio (...)» (art. 3, comma 1, lettera
f); 
        (c)  «a   presentare   al   Concedente,   per   la   relativa
approvazione, oltre ai progetti di cui alla lettera f)  del  presente
articolo progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per  tali
tutti  quegli  interventi  non  ricadenti  nei  lavori  di  cui  alle
precedenti  lettere  f)  e   g)»   nonche'   i   lavori   qualificati
convenzionalmente come  manutenzione  ordinaria  (art.  3,  comma  1,
lettera h); 
        (d) «ad affidare i lavori, servizi e forniture  nel  rispetto
della normativa vigente al momento dell'affidamento» (art.  3,  comma
1, lettera q). 
    L'art. 24,  poi,  stabilisce  le  modalita'  di  elaborazione  ed
approvazione  delle  progettazioni  di  tutti   gli   interventi   da
realizzare di cui alla lettera sub b) che precede; l'art.  26  affida
alla  Concessionaria  l'esecuzione  delle  espropriazioni   e   delle
occupazioni di terreni strettamente necessari  per  l'esecuzione  dei
lavori di competenza  della  Concessionaria  stessa,  anche  mediante
procedure  sostitutive  di  acquisto  degli  immobili;  infine,   gli
articoli 33 e 34 disciplinano  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture a soggetti terzi e  a  soggetti  appartenenti  al  medesimo
Gruppo imprenditoriale. 
    Da quanto sopra, emerge  che  l'obbligo  di  «mantenimento  della
funzionalita'   delle   infrastrutture   concesse    attraverso    la
manutenzione e  la  riparazione  tempestiva  delle  stesse»  concerne
qualsiasi ipotesi di riparazione attinente, si badi bene,  all'intera
infrastruttura,  non  al  solo  «viadotto  Polcevera»  che,  rispetto
all'estensione del tratto viario in concessione, in se'  considerata,
e' una minima parte. 
    Tale  obbligo  di  riparazione  e'  «a  cura   e   spese»   della
Concessionaria, con il correlativo rischio economico,  senza  che  su
questo possano incidere le previsioni ed  eventuali  limitazioni  del
PEF o  le  previsioni  degli  allegati  Fl  e  F2  alla  convenzione.
Sussistendo, quindi, l'obbligo  a  carico  di  ASPI,  deve  ritenersi
sussistente anche  il  diritto  in  capo  alla  stessa  di  adempiere
all'obbligo medesimo, cio' tenuto conto della particolare  rilevanza,
anche  non  patrimoniale  (in  termini  ad   es.   di   «credibilita'
professionale») che  l'adempimento  di  tali  prestazioni  assume  in
relazione alla stessa sfera giuridica del soggetto debitore. 
    Questo diritto/obbligo si inserisce nell'ambito di un rapporto di
natura  sostanzialmente  contrattuale  a  titolo   oneroso   in   cui
chiaramente  l'esposizione  al  rischio  economico  da  parte   della
ricorrente risulta essere fondato sull'obbligo dalla  stessa  assunto
di  provvedere  in  «prima  persona»  all'adempimento  delle  diverse
prestazioni imposte in forza della convenzione. 
    L'art. 8 della Convenzione  prevede  che  «nel  caso  in  cui  il
Concedente accerti che  si  sia  verificato  un  grave  inadempimento
afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della  presente
convenzione,  il  Concedente  medesimo  provvede  a  comunicare   gli
elementi dell'accertamento fissando un congruo temine entro il  quale
il Concessionario dovra'  provvedere  in  ordine  agli  accertamenti,
adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni.  Trascorso  il
termine cosi' fissato, senza che il Concessionario  abbia  provveduto
ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non
siano  state  accettate  dal  Concedente,   quest'ultimo   avvia   il
procedimento di cui al successivo art. 9». 
    La norma in esame, in primo luogo, prevede il  necessario  previo
accertamento, da parte del Concedente, del  grave  inadempimento  del
Concessionario;  una  volta  che  il  primo  abbia   accertato   tale
inadempimento,   deve   provvedere   («provvede»)    a    «stimolare»
l'adempimento   della   Concessionaria,   comunicando    gli    esiti
dell'accertamento, e fissando un congruo termine per l'adempimento  o
per la comunicazione di giustificazioni. 
    L'avvio del procedimento  di  decadenza,  poi,  e'  ulteriormente
subordinato al fatto che nel termine fissato dal Concedente medesimo,
il  Concessionario  non  abbia  adempiuto,  o  non  abbia  presentato
giustificazioni ovvero queste ultime, se presentate, non siano  state
accettate. 
    Solo in tal caso, ai sensi dell'art.  9  della  Convenzione,  «la
decadenza dalla concessione viene dichiarata con il  procedimento  di
cui al successivo comma, nel caso in cui, esperito quanto previsto al
precedente art.  8,  perduri  la  grave  inadempienza  da  parte  del
Concessionario agli obblighi di cui alle lettera b), f), j), l),  n),
o), p), s), v) del comma 1 dell'art.  3.  La  grave  inadempienza  da
parte del Concessionario all'obbligo di cui alla lettera f), comma  1
dell'art.  3,  relativamente  all'esecuzione  degli  interventi,   e'
ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta
di  avviare  o  sospenda  arbitrariamente  la   realizzazione   degli
interventi,  fermo   restando,   al   contrario,   che   il   ritardo
nell'esecuzione  degli  interventi,  imputabile   al   Concessionario
medesimo, determinera' soltanto l'applicazione di eventuali penali di
cui al successivo art. 30». 
    In  particolare,   il   secondo   comma   dell'art.   9   prevede
ulteriormente che  «constatato  il  perdurare  dell'inadempimento  da
parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il
Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento  con  le
modalita' di cui all'art. 7 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche, diffidandolo  ad  adempiere  entro  un  congruo
termine comunque non inferiore a novanta giorni  che  contestualmente
gli  assegna.  Entro  lo  stesso  termine  il   Concessionario   puo'
esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche. In caso di  inottemperanza  alla  diffida
nel  termine  assegnato  ovvero  di  rigetto  delle   controdeduzioni
eventualmente proposte dal Concessionario il  Concedente  assegna  un
ulteriore termine, non inferiore a sessanta giorni  per  adempiere  a
quanto intimato, pena la decadenza  della  concessione.  In  caso  di
mancato adempimento nel termine da  ultimo  assegnato  il  Concedente
richiede al Ministro delle infrastrutture di  assumere,  di  concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto  il
provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta
obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione  dell'esercizio
delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa». 
    Quindi, non basta neppure  il  perdurare  dell'inadempimento,  ma
occorre che il Concedente  instauri  un  procedimento  amministrativo
nell'ambito del quale il Concessionario puo' esercitare i diritti  di
cui all'art. 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 con ulteriore diffida ad
adempiere, e solo  nel  caso  di  ulteriore  inadempimento  entro  il
termine  indicato  comunque  non  inferiore  a  sessanta  giorni,  e'
possibile,  alle   condizioni   sopra   indicate,   l'emissione   del
provvedimento di decadenza dalla concessione. 
    Sotto altro profilo,  l'art.  9-bis  della  convenzione,  che  si
rivolge  ad  entrambe  le  parti,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'art.  9  prevede  che  «il  Concessionario  avra'  diritto,  nel
rispetto   del   principio   dell'affidamento,   ad   un   indennizzo
risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca,
risoluzione, anche per inadempimento  del  Concedente,  e/o  comunque
cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti
e/o fatti estranei alla volonta'  del  Concedente,  anche  di  natura
straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali  del
quadro legislativo o regolatorio ...». 
    Non solo, ma l'ultimo comma dell'art. 9-bis precisa che «resta in
ogni caso convenuto che l'efficacia del recesso, revoca,  risoluzione
e comunque cessazione anticipata della Convenzione di cui al presente
articolo e' sottoposta alla condizione del  pagamento  da  parte  del
Concedente di tutte le somme previste nel presente articolo». 
    Quindi, come si puo' notare, la convenzione, che, si ricorda,  e'
stata approvata legislativamente, attribuisce  allo  stesso  soggetto
debitore  gravemente  inadempiente  una  tutela  molto  accentuata  e
certamente derogatoria rispetto alle comuni previsioni  codicistiche,
sia sotto il profilo procedurale (reiterazione di diffide  e  termini
in caso di decadenza) sia sotto il profilo sostanziale (con  riguardo
all'indennizzo dovuto in caso di recesso, revoca e risoluzione). 
    L'art. 8 sopra visto, del resto, fa emergere  ancor  di  piu'  la
sussistenza,  nell'ambito  della  regolamentazione  convenzionale  in
esame, di un diritto, in capo al debitore  inadempiente,  al  proprio
corretto adempimento (una sorta di termine di grazia). 
    Su tale rapporto convenzionale e' intervenuto ab externo e in via
autoritativa il legislatore con il decreto-legge  n.  109  del  2018,
convertito in legge n. 130 del 2018, adottando, per quanto in  questa
sede di interesse, le seguenti norme: 
        a) il comma 3  dell'art.  1,  ai  sensi  del  quale  «per  le
attivita' urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure
di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e
di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra   attivita'   di   carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in   qualita'   di   soggetti
attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle
strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici  tecnici
e  amministrativi  del   Comune   di   Genova,   dei   Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle  Autorita'
di distretto, nonche', mediante  convenzione,  dei  concessionari  di
servizi pubblici e delle  societa'  a  partecipazione  pubblica  o  a
controllo pubblico»; 
        b) il comma 5 dell'art.  l,  ai  sensi  del  quale,  «per  la
demolizione, la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in
discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la  progettazione,
l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il  ripristino
del connesso sistema viario, il Commissario  straordinario  opera  in
deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. .....  Per  le  occupazioni  di
urgenza  e  per  le  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla  redazione
dello stato di consistenza e del verbale di  immissione  in  possesso
dei suoli anche con la sola  presenza  di  due  rappresentanti  della
Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo  da  ogni
altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di  cui
al terzo periodo, il Commissario  straordinario  dispone  l'immediata
immissione nel possesso delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e
perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove
necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui  al  presente  comma,
con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata  sede  e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi ...»; 
        c)  il  comma  6  dell'art.  1,  ai  sensi  del   quale   «il
concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, tenuto,
in quanto responsabile  del  mantenimento  in  assoluta  sicurezza  e
funzionalita'   dell'infrastruttura   concessa   ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. Nella determinazione di  detto  importo,  il  Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che  risultano  necessari  al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di  cui  all'art.  1-bis.  In
caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario  straordinario
puo'  individuare,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   alla
valutazione   delle   manifestazioni   di   disponibilita'   comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad un  tasso  annuo  non  superiore  al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di  1,5
punti percentuali ...»; 
        d) il comma 7 dell'art. 1, ai sensi del quale «il Commissario
straordinario  affida,  ai  sensi  dell'art.   32   della   direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, la realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino  del
sistema viario, nonche' quelle connesse,  ad  uno  o  piu'  operatori
economici diversi dal concessionario  del  tratto  autostradale  alla
data  dell'evento  e  da  societa'  o  da  soggetti  da  quest'ultimo
controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di  evitare
un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel  sistema   delle
concessioni autostradali e, comunque, giacche'  non  puo'  escludersi
che detto concessionario sia responsabile, in  relazione  all'evento,
di grave inadempimento del rapporto concessorio ...»; 
        e) il comma  8  dell'art.  1  ai  sensi  del  quale  «per  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al  presente  articolo,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, sulla  quale  confluiscono  le  risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente  messe  a
disposizione dal soggetto concessionario al momento dell'evento»; 
        f) il  comma  8-bis  dell'art.  1  ai  sensi  del  quale  «il
Commissario straordinario, nell'esercizio delle  funzioni  attribuite
dal presente decreto, puo' avvalersi e puo' stipulare convenzioni con
le strutture operative e i soggetti concorrenti di  cui  all'art.  4,
comma 2, del codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.»; 
        g) l'art. 1-bis ai sensi del quale: «1. al fine di accelerare
le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito
dell'evento,  che  costituisce  opera  di   pubblica   utilita',   il
Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  puo'
stipulare con i proprietari  e  con  gli  usufruttuari  delle  unita'
immobiliari oggetto delle ordinanze di  sgombero  del  sindaco  della
Citta' di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45,  comma  3,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale.
Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal
fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze  della
documentazione  catastale  e  procede  all'immediata  redazione   del
verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art.  24  del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  327
del 2001. ... 2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di
cessione  sono  corrisposte,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata  in  complessivi
euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del  valore  venale
dell'immobile, delle spese per l'acquisto  degli  arredi  e  di  ogni
altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche',  per
ciascuna unita' immobiliare, l'indennita' di  cui  alla  legge  della
Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che  disciplina  i  Programmi
regionali di intervento strategico (PRIS),  pari  a  euro  45.000,  e
l'indennita' per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000.  3.  Agli
usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la  quota
delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata  utilizzando  i
coefficienti di cui al decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  301
del 28 dicembre 2017,  con  corrispondente  diminuzione  della  quota
liquidata al nudo proprietario. 4. Le indennita' sono  diminuite  del
10 per cento  in  favore  dei  soggetti  espropriati  che  non  hanno
stipulato gli atti di cessione volontaria e  sono  corrisposte  entro
trenta giorni dalla  redazione  del  verbale  di  immissione.  5.  Il
concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede
a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le  indennita'  di
cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti.  In  caso  di  omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in  via
sostitutiva e in danno  del  concessionario  medesimo.  6.  All'esito
delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o
parziale dei fondi espropriati e' pronunciata  a  titolo  gratuito  a
favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso»; 
        h) l'art. 4-bis, commi 2, 3, 4, 5, 6 ai sensi del quale:  «2.
Ai  proprietari  che  hanno  stipulato  gli  atti  di   cessione   e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni  dalla  trascrizione  degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte,  che
tiene conto del valore venale dell'immobile. 3.  Le  indennita'  sono
diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non
hanno stipulato gli atti di cessione volontaria  e  sono  corrisposte
entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 4.  Il
concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede
a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le  indennita'  di
cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti.  In  caso  di  omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in  via
sostitutiva e in danno  del  concessionario  medesimo.  5.  All'esito
delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o
parziale dei fondi espropriati e' pronunciata  a  titolo  gratuito  a
favore del Comune di Genova e  su  richiesta  dello  stesso.  6.  Per
assicurare la ripresa delle attivita'  economiche  in  condizioni  di
sicurezza per i lavoratori,  alle  imprese  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposta   un'indennita'   per   ristorare   la   perdita    delle
attrezzature, dei macchinari e  dei  materiali  aziendali  ovvero  la
spesa per il loro  recupero  e  trasferimento  all'interno  dell'area
metropolitana  di  Genova   o,   per   motivate   ragioni   tecniche,
organizzative   o   produttive,   nelle   province   limitrofe.    Il
concessionario,  ovvero   il   Commissario   straordinario   in   via
sostitutiva,  provvede  al  pagamento  dell'indennita'  entro  trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto  conto  dei  valori  residui  di
ammortamento». 
    Dal combinato disposto delle norme predette, con rifermento  alla
posizione di ASPI, emerge come il legislatore abbia  inteso  incidere
sul rapporto concessorio di cui alla Convenzione sopra esaminata,  da
un lato, escludendo qualsiasi intervento di  ASPI  nell'attivita'  di
rimessa in  pristino  dell'infrastruttura  stradale  complessivamente
intesa,  dall'altro  lato,  imponendo  comunque  ad  ASPI  di   farsi
integralmente carico «per equivalente», cioe' mediante  mero  esborso
economico, di tutti  i  costi  necessari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' predette, sulla consistenza e necessita' dei quali ASPI non
risulta essere stata legittimata ad interloquire. 
    In questo contesto, pare al  Collegio  che  l'interesse  di  ASPI
all'impugnativa sussista atteso che con  norme  giuridiche  puntuali,
specifiche e indirizzate ad incidere sulla propria sfera giuridica il
legislatore risulta aver alterato il complesso di diritti ed obblighi
attribuiti alla ricorrente dalla predetta Convenzione Unica. 
    Quindi,  il  legislatore,  mediante  l'esercizio  di  un   potere
autoritativo, ha attinto la sfera giuridica di ASPI incidendo, da  un
lato, sulle prerogative e sulle forme di tutela che la Convenzione le
attribuisce e le avrebbe attribuito nei rapporti con  il  Concedente,
e, dall'altra parte, ha imposto ad ASPI prestazioni patrimoniali  non
dovute in forza della Convenzione, la quale per contro, pur a  fronte
dell'inadempimento,  prevede  il  possibile  riconoscimento   di   un
indennizzo in caso di recesso, revoca o risoluzione. 
    Di qui l'interesse a sollevare la questione di costituzionalita',
la cui rilevanza, ai fini della decisione della presente controversia
emerge se solo si  considera  che  il  provvedimento  di  nomina  del
Commissario  straordinario  e'  una  conseguenza  applicativa   delle
predette previsioni di legge, che ne hanno conformato  gli  specifici
poteri attribuendo allo stesso la legittimazione  ad  adottare  tutti
gli atti e provvedimenti  necessari  per  procedere  alle  attivita',
anche  strumentali   o   comunque   connesse   alla   demolizione   e
ricostruzione del «viadotto Polcevera» e, quindi, alla determinazione
e richiesta di pagamento, in danno di ASPI,  delle  somme  dovute  in
forza dell'art. 1, comma 6, decreto-legge n. 109 del 2018. 
    Gli  ulteriori  decreti  e  atti  commissariali  in  questa  sede
impugnati sono sempre espressione del predetto potere  attribuito  al
Commissario e integrano la specifica lesione concernente la richiesta
di pagamento somme: il carattere lesivo di tale  richiesta  economica
va considerata in  relazione  a  tutti  gli  altri  aspetti  fin  qui
esaminati,   posto   che   se   ASPI   non   fosse   stata    esclusa
dall'obbligo-diritto  di  eseguire   le   prestazioni   indicate   in
Convenzione, ovvero avesse potuto far valere le tutele indicate nella
convenzione medesima, la richiesta economica  per  come  formulata  e
contestata in atti o non avrebbe potuto essere  avanzata,  o  sarebbe
stata ragionevolmente sottoposta a garanzie procedurali o processuali
differenti rispetto alla soluzione approntata dal legislatore con  il
decreto-legge in esame. 
    L'argomentazione  delle  Amministrazioni  resistenti  secondo  la
quale ASPI mancherebbe di interesse, in  quanto  la  richiesta  delle
somme non sarebbe definitiva, perche' prevista «salvo  conguaglio»  e
fatti salvi gli accertamenti di responsabilita',  non  pare  incidere
sul giudizio di rilevanza e  ammissibilita'  del  rinvio  alla  Corte
costituzionale. 
    Infatti, in primo luogo, dalla lettura del comma  6  dell'art.  1
non e' dato evincere chiaramente che il legislatore  abbia  preso  in
considerazione l'ipotesi della restituzione delle  somme  imposte  ad
ASPI, atteso che il riferimento al conguaglio concerne, al contrario,
la possibilita' della debenza  di  somme  ulteriori  da  parte  della
soocieta', che il  legislatore  ha  comunque  considerato  tenuta  al
pagamento  in  quanto  «responsabile  al  mantenimento  in   assoluta
sicurezza e funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa»  ovvero  in
quanto «responsabile dell'evento». 
    In secondo luogo, anche  ad  interpretare  in  modo  conforme  ai
principi dell'ordinamento e costituzionali la  previsione  normativa,
ancorche', cioe', si consideri garantito il  diritto  alla  eventuale
restituzione delle somme corrisposte, pare  evidente  che,  comunque,
l'imposizione di un obbligo in capo  ad  ASPI  di  corrispondere  una
ingente somma di denaro (la richiesta del 21 dicembre 2018 era pari a
449.866.436,00 euro), in quanto  fondato  su  disposizioni  di  legge
delle quali si sospetta la possibile contrarieta'  alle  norme  e  ai
principi costituzionali, deve ritenersi giustificare, ai  fini  della
decisione in esame, l'interesse alla, e quindi  la  rilevanza  della,
sottoposizione della  questione  di  costituzionalita',  in  mancanza
della quale la ricorrente non potrebbe avere adeguata tutela  avverso
disposizioni normative che come si dira'  in  appresso  costituiscono
ipotesi di «legge provvedimento». 
    3.1. In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni di
costituzionalita'. 
    Dall'esame complessivo delle norme sopra richiamate,  emerge  con
evidenza  la  natura  di  «legge  provvedimento»  delle  disposizioni
censurate in quanto, nel fare specifico riferimento alla posizione di
ASPI, incidono sul rapporto  convenzionale  di  gestione  del  tratto
autostradale impedendo,  ab  externo  e  in  via  autoritativa,  alla
ricorrente  di  adempiere  l'obbligo/diritto  di   ripristino   della
funzionalita' viaria, imponendole il pagamento di  ingenti  somme  di
denaro, il tutto senza poter  avvalersi  delle  garanzie  piu'  sopra
viste approntate dalla Convenzione medesima. 
    Si   rammenta,   al   riguardo,   che   «la   fattispecie   della
legge-provvedimento ricorre quando con una  previsione  di  contenuto
particolare  e  concreto  si  incide  su  un   numero   limitato   di
destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto  e'  normalmente
affidato   all'autorita'   amministrativa»    (da    ultimo,    Corte
costituzionale, 9 febbraio 2018, n. 24). 
    Nell'ordinamento   vigente   per   «leggi-provvedimento»   devono
intendersi, cioe', quelle leggi che contengono disposizioni dirette a
destinatari determinati, ovvero incidono su un numero  determinato  e
limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e  concreto,
anche in quanto ispirate da particolari esigenze,  e  che  comportano
l'attrazione alla sfera legislativa della  disciplina  di  oggetti  o
materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa (C.  Stato,
sez. IV, 3 maggio 2016, n. 1718). 
    Queste leggi, anche  se  ammissibili,  devono  soggiacere  ad  un
rigoroso scrutinio di legittimita' costituzionale per il pericolo  di
disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e
derogatorio con l'ulteriore  precisazione  che  tale  sindacato  deve
essere  tanto  piu'  rigoroso  quanto  piu'  marcata  sia  la  natura
provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo  (T.A.R.
Lazio, sez. III, 2 novembre 2015, n. 12321). 
    Premesso, infatti, che non e' preclusa alla  legge  ordinaria,  e
neppure alla legge  regionale,  la  possibilita'  di  attrarre  nella
propria sfera di disciplina oggetti o  materie  normalmente  affidati
all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di leggi a contenuto particolare e concreto,  tuttavia  queste  leggi
sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual e' quello  del
rispetto della funzione  giurisdizionale  in  ordine  alla  decisione
delle cause in corso, ma anche generali, e cioe' quello del  rispetto
del principio di  ragionevolezza  e  non  arbitrarieta',  sicche'  la
legittimita' costituzionale di  questo  tipo  di  leggi  deve  essere
valutata in relazione al loro specifico contenuto sulla base  di  uno
scrutinio stretto di costituzionalita' essenzialmente sotto i profili
della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del
legislatore, tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come  nella
specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto  a
controllo (C. Cost., 8 maggio 2009, n. 137). 
    La   violazione   dei   principi   che   normalmente   presiedono
all'attivita' amministrativa puo' essere invocata anche  in  caso  di
leggi-provvedimento, allorche' emerga l'arbitrarieta' e la  manifesta
irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche  dalla
carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla  situazione
concreta sulla quale la legge e' chiamata ad incidere o dall'evidente
incoerenza del provvedimento legislativo in  relazione  all'interesse
pubblico perseguito,  con  la  conseguenza  che  in  questo  caso  la
protezione  del  privato  trova  riconoscimento  con   il   sindacato
costituzionale di ragionevolezza della legge, ancor piu' incisivo  di
quello giurisdizionale sull'eccesso di potere (C. Stato, sez.  III  ,
25 novembre 2014, n. 5831). 
    Nel caso di specie, il legislatore al  comma  7  dell'art.  1  ha
indicato, quale  motivazione  per  escludere  ASPI  dalle  attivita',
tutte, principali, strumentali e connesse, relative alla  demolizione
e ricostruzione del «viadotto Polcevera», l'esigenza «di  evitare  un
ulteriore  indebito   vantaggio   competitivo   nel   sistema   delle
concessioni  autostradali»  e  il  fatto  che,  comunque,  «non  puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio». 
    Dall'altra parte, nell'imporre le prestazioni patrimoniali di cui
al combinato disposto dell'art. l, comma 6 e degli articoli  1-bis  e
4-bis, il legislatore, come sopra  accennato,  ha  giustificato  tale
imposizione in quanto ASPI sarebbe «responsabile al  mantenimento  in
assoluta  sicurezza  e  funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa»
ovvero in quanto «responsabile dell'evento». 
    Il Collegio, pertanto,  ritiene  che  le  disposizioni  normative
censurate e sopra richiamate  presentino  profili  di  illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi: 
        a.  violazione  del  principio  di   ragionevolezza   e   non
arbitrarieta' ex articoli 3 e 97 Cost. 
    Con le disposizioni di legge sopra ricordate, come accennato,  il
legislatore e' intervenuto nell'ambito del rapporto convenzionale  di
cui  era  ed  e'  ancora  parte  ASPI   incidendo   autoritativamente
sull'obbligo/diritto di quest'ultima di  porre  in  essere  qualunque
attivita' relativa alla demolizione  e  ricostruzione  del  «viadotto
Polcevera»,   escludendo   altresi'   l'odierna   ricorrente    dalla
possibilita' di partecipare alle gare per gli affidamenti delle opere
e servizi necessari  per  l'esecuzione  delle  medesime  attivita'  e
imponendo inoltre  alla  stessa  ulteriori  prestazioni  patrimoniali
escludendo le tutele approntate dalla stessa Convenzione. 
    Se, in via astratta, tale soluzione estrema non  possa  ritenersi
inammissibile, proprio in  considerazione  della  estesa  e  incisiva
portata degli  effetti,  la  stessa  deve  essere  sostenuta  da  una
giustificazione non irragionevole o illogica e puntualmente motivata. 
    In questo senso, trattandosi di norme  integranti  un'ipotesi  di
legge-provvedimento,  si  ritiene  fosse   onere   del   legislatore,
anzitutto, precisare compiutamente gli elementi di  opportunita'  e/o
tecnici  idonei  a  giustificare  che  per  nessuna  delle  attivita'
necessarie con riferimento al «viadotto  Polcevera»  fosse  possibile
mantenere o attribuire in capo ad ASPI una specifica «competenza»  ad
intervenire. 
    Non  solo,  ma  attesa  la  particolare  tutela   sostanziale   e
procedurale  che,  come  piu'  sopra  detto,  la   Convenzione   pare
assicurare al Concessionario, si ritiene che il  legislatore  avesse,
da un lato, l'obbligo di far  precedere  comunque  l'adozione  di  un
provvedimento normativo quale  quello  in  esame  (il  cui  iter,  va
ricordato  si  e'  concluso  nel  novembre  2018,  con  la  legge  di
conversione) da una adeguata istruttoria, in ordine  alla  situazione
specifica di ASPI, e, dall'altro lato, l'obbligo  di  dar  conto  nel
testo del provvedimento di una motivazione adeguata  in  ordine  alle
ragioni  che  possano  aver  giustificato   la   compressione   delle
prerogative e delle tutele previste dalla Convenzione da un  lato,  e
in ordine al perche'  il  legislatore  ha  ritenuto  che  l'interesse
pubblico  perseguito  sarebbe  stato   meglio   tutelato   attraverso
l'attivita'  svolta  solo  dal  Commissario  anziche',   anche   solo
parzialmente, da ASPI, quale concessionaria del  tratto  autostradale
di riferimento. 
    Il legislatore non pare avere adeguatamente  assolto  tale  onere
motivazionale con conseguente possibile violazione degli articoli 3 e
97 Cost. 
    Sotto un primo profilo, infatti, per quanto riguarda l'esclusione
di ASPI dall'adempimento dell'obbligo/diritto di  provvedere  in  via
diretta alle opere di ricostruzione e demolizione e accessorie (dalla
quale poi discende come  conseguenza  l'obbligo  di  pagamento  delle
somme necessarie al Commissario per  lo  svolgimento  delle  relative
attivita'), esaminando il comma 7 del decreto-legge n. 109 del  2018,
dall'espressione «al fine di evitare un ulteriore indebito  vantaggio
competitivo nel sistema delle concessioni autostradali» e  «comunque,
giacche'  non  puo'   escludersi   che   detto   concessionario   sia
responsabile, in relazione all'evento,  di  grave  inadempimento  del
rapporto  concessorio»,  si  evince  che   il   legislatore   si   e'
sostanzialmente risolto nell'adottare  un  provvedimento  legislativo
totalmente escludente per  due  motivi,  indicati,  se  vogliamo,  in
ordine invertito di rilevanza:  piu'  precisamente,  la  disposizione
legislativa,  partendo  dal  presupposto  che  ASPI  potrebbe  essere
considerata  responsabile  del  tragico   incidente   del   «viadotto
Polcevera» occorso il 14 agosto 2018 (non potendosi escludere, cioe',
la sua irresponsabilita'), e' volta  ad  evitare  che  ASPI  medesima
tragga «un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle
concessioni autostradali». 
    In primo luogo, occorre sottolineare  come  il  legislatore,  pur
utilizzando un'espressione che  richiama  un'esigenza  apparentemente
cautelare (con riferimento alla possibile  non  irresponsabilita'  di
ASPI), finisce per adottare una sanzione o comunque un  provvedimento
lesivo della situazione giuridica di  ASPI  (la  non  esecuzione  dei
lavori per evitare vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni
autostradali) per la legittimita' del quale avrebbero  dovuto  essere
svolti un'istruttoria o, comunque, un accertamento  dai  quali  fosse
possibile  far  emergere  quantomeno  degli   indizi   di   possibile
responsabilita' da parte di ASPI (in termini anche solo di potenziale
verosimiglianza),  dei  quali,  altresi',   avrebbe   dovuto   essere
adeguatamente dato conto nel testo di legge, attesa, come  detto,  la
natura sostanzialmente amministrativa del provvedimento in parte qua;
tale insufficienza istruttoria e motivazionale pare altresi'  acuita,
da un lato, in considerazione delle previsioni degli articoli 8  e  9
della Convenzione, non  essendo  state  esplicitate  le  ragioni  che
avrebbero  giustificato  l'integrale  deroga  della   disciplina   in
questione  senza  per  contro   prevedere   una   forma   di   tutela
procedimentale in favore di ASPI; dall'altro lato, dal fatto che  non
risultano le evidenze di un avvenuto bilanciamento tra  la  soluzione
approntata e la astratta possibilita' che, al contrario,  ASPI  possa
essere integralmente non responsabile per l'evento occorso. 
    Si consideri che l'art. 8 della Convenzione, come visto, oltre ad
un evidente appesantimento procedurale, impone comunque al Concedente
l'onere di previo «accertamento» di gravi inadempienze,  accertamento
che come detto nel testo normativo non traspare,  essendosi  limitato
il legislatore ad un dato di mera logica. 
    In questo senso, si dubita della  ragionevolezza  e  legittimita'
costituzionale ex art. 3 Cost., di un criterio meramente logico  come
quello della potenziale non irresponsabilita' laddove il suo utilizzo
comporti, da un lato, la totale pretermissione delle  prerogative  di
un soggetto, non ancora accertato  come  responsabile,  e  dall'altro
finisca   per   obliterare,   sia    pure    solo    temporaneamente,
l'accertamento, anche  solo  indiziario,  delle  ulteriori  possibili
responsabilita'  concorrenti  o  addirittura  escludenti,  impedendo,
cosi', l'operativita' del bilanciamento tra violazione e conseguenze. 
    Sotto altro profilo, la Corte costituzionale  ha  gia'  da  tempo
precisato  che  il  giudizio  di  ragionevolezza  consiste   in   «un
apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta  e  la  "causa"
normativa che la deve assistere» (sentenza n. 89 del 1996). 
    La liberta' di scelta del legislatore trova  il  suo  limite  nel
divieto di trattamenti giuridici differenziati, di cui non  sia  dato
capire la motivazione logica e  razionale,  alla  luce  dei  principi
costituzionali. Le norme che incorrono in tale divieto si pongono  in
contrasto con l'art. 3 della  Costituzione.  (C.  Cost.  n.  245  del
2007). 
    Nel caso di specie, si dubita della legittimita'  costituzionale,
per violazione dell'art.  3,  di  una  soluzione  legislativa,  cosi'
singolare  e  incisiva  della  sfera   giuridica   di   un   soggetto
determinato,  fondata,  per  un   verso,   su   un   argomento   solo
genericamente  individuato  e  non  congruamente  esplicato   (ovvero
l'ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo   nel   sistema   delle
concessioni autostradali) e, dall'altro, su una meramente potenziale,
perche'  non  accertata,  nemmeno  in   via   latamente   indiziaria,
responsabilita' di ASPI nella causazione del sinistro occorso in data
14 agosto 2018. E cio' anche qualora si ritenesse  che  la  finalita'
perseguita  dal  legislatore  sia  prettamente  «cautelare»   e   non
sanzionatoria. 
    Infatti, il «sistema delle  concessioni  autostradali»,  come  lo
definisce il legislatore, e' fondato  sull'affidamento  in  esclusiva
delle   tratte   a   determinati    operatori:    essendo    pacifica
l'insussistenza di un regime concorrenziale, non e' dato  individuare
il «vantaggio competitivo» che avrebbe eventualmente potuto  ritrarre
l'attuale concessionaria dall'esecuzione dei lavori. 
    L'assunto ipotetico e perplesso «non puo'  escludersi  che  detto
concessionario  sia  responsabile»,  in  quanto  tale,  palesa  anche
aspetti di incoerenza rispetto  al  principio  di  non  arbitrarieta'
delle  scelte  legislative,  in  contrasto  con   il   parametro   di
proporzionalita' di cui all'art. 3 Cost., nonche' dell'art. 97 Cost.,
tanto piu' che, il legislatore ha anche posto a carico della societa'
interessata i costi, di importo non puntualmente predeterminato,  che
saranno sostenuti dal Commissario straordinario per la demolizione  e
ricostruzione dell'infrastruttura. 
    Con le norme-provvedimento in contestazione,  poi,  destinate  ad
incidere  sulla   sfera   giuridica   di   un   solo   soggetto,   il
Governo/Parlamento ha imposto una prestazione di  non  fare  (la  non
esecuzione di quanto spettante, come diritto-obbligo, in forza  della
convenzione e la non partecipazione  agli  affidamenti  disposti  dal
Commissario straordinario), senza  che  sia  possibile  evincere  con
sufficiente chiarezza dalle disposizioni contestate la ragione per la
quale l'interesse pubblico perseguito dal legislatore  con  le  norme
del decreto-legge in esame (la piu' celere e  completa  ricostruzione
del   «viadotto   Polcevera»   e,   quindi,   il   ripristino   delle
infrastrutture dissestate a seguito dell'evento) risulterebbe  meglio
tutelato sottraendo la competenza del  ripristino  ad  ASPI  anziche'
consentire a quest'ultima di adempiere anche solo  parzialmente  agli
obblighi previsti in forza del rapporto concessorio. 
    Cio' considerando sempre, le specifiche tutele che  gli  articoli
8, 9 e 9-bis riconoscerebbero, se applicate, alla Concessionaria. 
    Sotto altro  profilo,  poi,  con  la  prescrizione  del  comma  6
dell'art.  1,  il  legislatore  ha  imposto  ad  ASPI,  senza  previo
procedimento  o  processo,  anche  solo   cautelare,   l'obbligo   di
versamento delle somme di denaro qualificando ASPI «tenuto, in quanto
responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza  e  funzionalita'
dell'infrastruttura   concessa   ovvero   in   quanto    responsabile
dell'evento»   «nell'importo   provvisoriamente    determinato    dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli»,   «impregiudicato   ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'». 
    Anche detta norma risulta contrastare con i principi di cui  agli
articoli  3  e  97  Cost.  per  le  ragioni  di  cui  sopra,  essendo
«conseguenziale» all'esclusione di ASPI dall'adempimento  diretto,  e
per quelle che seguono. 
    La previsione, in  primo  luogo,  non  pare  del  tutto  coerente
laddove, da un lato, qualifica la ricorrente come in ogni caso tenuta
al pagamento delle somme,  e,  dall'altro  lato,  fa  comunque  salvo
l'accertamento della responsabilita' dell'evento e del titolo in base
al quale ASPI sia tenuta a sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. 
    Il legislatore pare, cioe', aver dato per  assunto  che  o  quale
responsabile  della   manutenzione   dell'infrastruttura,   o   quale
responsabile dell'evento  comunque  ASPI  sarebbe  tenuta  a  versare
proprio  quelle  somme  che  il  Commissario   straordinario   dovra'
richiedere: cio'  renderebbe  la  seconda  parte  della  norma  sopra
menzionata una sorta di mera  clausola  di  stile,  e  renderebbe  la
disposizione potenzialmente arbitraria e irragionevole, posto che  le
ipotesi indicate dal legislatore non  considererebbero,  ad  esempio,
possibili obblighi e responsabilita'  del  Ministero  o  di  soggetti
terzi. 
    Cio' tanto piu' che, come gia' accennato in precedenza, la  norma
non prevede espressamente,  la  possibilita'  di  restituzione  delle
somme corrisposte da ASPI. 
    Dovendosi procedere,  d'altronde,  a  valorizzare  anche  diverse
interpretazioni  cui  una  norma  non  chiara   puo'   condurre,   la
disposizione puo' essere letta nel senso che ASPI sia tenuta  in  via
meramente  provvisoria  e  se  si  vuole  «cautelare»  a  fornire  al
Commissario la «provvista»  per  l'esecuzione  delle  opere  e  delle
attivita' necessarie, fatto salvo il diritto di  ASPI  di  riottenere
quanto versato in caso di accertamento  giudiziale  dell'assenza,  in
capo alla ricorrente, di  titolo  e  responsabilita'  alcuni  per  il
pagamento delle somme medesime. 
    Anche superata  cosi'  la  possibile  irragionevolezza  «interna»
della norma, occorre valutare, alla luce dei parametri costituzionali
piu' sopra visti,  se  la  soluzione  adottata  dal  legislatore  sia
potenzialmente illogica o arbitraria,  trattandosi  sempre  di  legge
provvedimento. 
    I  due  motivi  che  reggono  l'imposizione  patrimoniale   sono:
l'essere ASPI «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza  e
funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa»  ovvero   «responsabile
dell'evento». 
    In ordine alla prima ragione giustificativa, emerge un profilo di
possibile contraddittorieta' con il complesso delle  ulteriori  norme
del decreto-legge convertito,  oggetto  di  contestazione  in  questa
sede, nella parte in cui, come sopra visto, il legislatore ha  inciso
sui poteri-doveri di ASPI nell'ambito del rapporto concessorio. 
    Piu' precisamente, l'effetto del comma 7 dell'art. 1,  ovviamente
e comunque in combinato disposto con  le  ulteriori  disposizioni  in
questa sede ricordate, e' stato quello di derogare, sostanzialmente e
proceduralmente, al regime della Convenzione, tanto da  obliterare  i
compiti di ASPI e le forme di tutela previste dal testo concessorio. 
    Per  contro,  il  comma  6,  nel  richiamare   la   qualita'   di
«responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e  funzionalita'
dell'infrastruttura concessa», sostanzialmente  fa  riferimento  alla
posizione contrattuale di ASPI e proprio  a  quegli  obblighi-diritti
che il legislatore stesso ha inteso  superare  per  le  ragioni  piu'
sopra dette e gia' oggetto dei dubbi di costituzionalita' rilevati. 
    Ne consegue la possibile incoerenza della norma,  con  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Ammettiamo, quindi, sempre per i  motivi  piu'  sopra  visti,  di
poter interpretare in modo «logico» il combinato disposto  delle  due
norme ovvero: ASPI e'  si'  titolare  dell'obbligo-dovere-diritto  di
mantenere la sicurezza e funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa
(da qui la previsione del comma 6), ma, nonostante questo, sussistono
ragioni - quelle indicate al comma 7 - per  escludere  l'operativita'
della Convenzione attribuendo i poteri di intervento al Commissario. 
    Cosi' ragionando, d'altronde, da un lato, quanto sopra  detto  in
relazione al comma 7 dell'art. 1, va inevitabilmente esteso anche  al
comma 6; dall'altro lato, ancor di piu' il legislatore avrebbe dovuto
precisare  quali  specifiche  ragioni   hanno   potuto   fondare   la
compressione delle garanzie previste dalla Convenzione in particolare
considerando  che  in  forza  dell'art.  9-bis  in   ogni   caso   di
risoluzione, recesso, revoca, al concessionario spettano delle  poste
economiche a suo favore, mentre in questo caso  viene,  a  contrario,
imposto un obbligo patrimoniale. 
    Risulta  censurabile,  poi,  per  possibile  irragionevolezza   e
difetto di proporzionalita' una previsione che, da un lato, priva  il
debitore  dell'obbligo-diritto   di   adempiere   direttamente   alla
prestazione dovuta, senza che  nel  frattempo  sia  stato  accertato,
quantomeno in  via  cautelare  e  indiziaria  e  anche  solo  in  via
amministrativa, un eventuale inadempimento, e, dall'altro, gli impone
di sostenere il pagamento dei costi per le medesime  opere,  peraltro
da altri determinati. 
    Cio' a fortiori tenendo  sempre  conto  delle  garanzie  previste
dagli articoli 8, 9 e 9-bis della Convenzione. 
    Venendo,  quindi,  al  secondo  elemento  giustificativo,   cioe'
l'essere  ASPI  «responsabile   dell'evento»   -   espressione   che,
evidentemente, deve essere letta alla luce del concetto, espresso nel
comma 7, per cui «non puo' escludersi che  detto  concessionario  sia
responsabile, in relazione all'evento,  di  grave  inadempimento  del
rapporto concessorio - e' assunto  che  si  dubita  possa  costituire
ragione giustificativa del  provvedimento  in  esame,  in  quanto  si
tratta di una valutazione  che,  come  detto,  risulta  essere  stata
adottata senza  garanzie  procedimentali,  senza  previa  istruttoria
adeguata  a  far  emergere   anche   solo   elementi   indiziari   di
responsabilita',  senza  che  sia  stata  data  adeguata  motivazione
positiva sul punto e,  infine,  obliterando  le  specifiche  garanzie
previste in via generale dalla Convenzione gia' piu' volte ricordate. 
    Le  Amministrazioni  resistenti  affermano,   nella   memoria   3
settembre 2019, che il legislatore avrebbe «del tutto  legittimamente
e doverosamente scelto di affidare la ricostruzione  ad  un  soggetto
estraneo al rapporto concessorio che fosse in grado  di  operare  con
celerita' senza i condizionamenti che sicuramente avrebbero  limitato
l'attivita' del Concessionario come era  gia'  avvenuto  nella  prima
fase di emergenza, nel quale il  suo  ruolo  era  stato  maggiormente
valorizzato a causa dei provvedimenti di sequestro penale». 
    Premesso che tale motivazione non e'  contenuta  chiaramente  nel
provvedimento legislativo, ne' ricavabile dai «considerando» iniziali
del decreto-legge, ma nella sola memoria processuale, sicche' non  e'
idonea ad integrare ex post il decreto-legge, in ogni caso, se  anche
cosi' fosse, non fa venir meno il difetto di motivazione in ordine al
perche'  il  rispetto  delle   eventuali   previsioni   convenzionali
avrebbero impedito  di  raggiungere  in  tempi  adeguati  gli  stessi
risultati oggi in contestazione. 
    Cioe'  non  risulta  adeguatamente  esplicitata  nelle,  ne'   e'
comunque evincibile dalle, disposizioni legislative, il perche',  pur
a fronte della evidente urgenza  e  gravita'  della  situazione,  una
celere e adeguata demolizione  e  ricostruzione  non  avrebbe  potuto
essere effettuata da ASPI, eventualmente  mediante  approntamento  di
ulteriori ritenute garanzie quale una forma di  idonea  vigilanza  da
parte  di  soggetti  terzi  o  comunque  di  collaborazione  tra   il
Commissario straordinario e ASPI medesima. 
    Ma anche rovesciando il ragionamento, non  risulta  adeguatamente
esplicitata, ne' e' evincibile la ragione per cui ASPI sia stata  del
tutto esautorata da qualsiasi attivita' e del perche' non fosse anche
solo parzialmente concepibile una collaborazione tra Commissario e la
ricorrente. 
    Tutto  quanto  sopra   esposto,   quindi,   fa   dubitare   della
ragionevolezza  e  non  arbitrarieta'   della   soluzione   normativa
adottata, in violazione tanto dell'art. 3 che dell'art. 97 Cost. 
        b. Violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 97 Cost. 
    Per altro verso, e' pacifico che la c.d. legge provvedimento  sia
di per se' sufficiente a far  ritenere  rispettato  il  principio  di
legalita' sub specie di riserva di legge di cui agli articoli 97 e 23
Cost.: laddove, pero',  come  nel  caso  di  specie,  il  legislatore
intenda procedere con disposizioni  che,  per  la  loro  specificita'
oggettiva e soggettiva e per la loro  capacita'  lesiva  della  sfera
giuridica del  soggetto  destinatario  degli  effetti  delle  stesse,
risultino  essere  equiparabili  a  delle  vere  e  proprie  sanzioni
amministrative o comunque a provvedimenti impositivi  di  prestazione
di non fare o pagare aventi rilievo economico, e' necessario che tali
disposizioni siano sorrette non solo  da  un  accertamento  idoneo  a
giustificare i profili di anche solo potenziale  responsabilita',  ma
anche da un interesse pubblico all'adozione della  sanzione  medesima
chiaramente evincibile dalla norma in contestazione. 
    Come detto, nel caso di specie, non risulta  che  il  legislatore
abbia proceduto ad un accertamento della responsabilita' di  ASPI  in
modo  sufficiente  ed  idoneo  per  poter   giustificare   l'adozione
dell'imposizione,  ne'  e'   comprensibile   dal   provvedimento   la
sussistenza di un interesse pubblico tale da giustificare, proprio in
assenza di un tale accertamento, l'imposizione di un obbligo  di  non
fare e di un obbligo di prestazione patrimoniale cosi' come disposti,
considerato, inoltre, che l'adozione di una legge-provvedimento ha di
fatto impedito ad ASPI di poter accedere alle garanzie procedimentali
previste tanto dalla legge n.  241  del  1990,  quanto  dalla  stessa
Convenzione. 
        c. Violazione del principio di  separazione  dei  poteri,  di
difesa e del giusto processo, ex articoli 102, 103, 24 e 111 Cost. 
    Peraltro,  laddove  anche  si  potesse  affermare  che   con   le
norme-provvedimento in contestazione il legislatore abbia  effettuato
un  accertamento  anche  solo  sommario  e  in  via  cautelare,  tale
previsione sarebbe contrastante con gli articoli 102, 103, 24  e  111
Cost., nella misura in  cui  il  Governo/Parlamento  ha  ritenuto  di
potersi  esprimere,  sia  pure  in  termini   possibilistici,   sulla
responsabilita'  di  ASPI  per  i  fatti  noti  del  c.d.   «viadotto
Polcevera». 
    Il principio di separazione dei poteri legislativo e giudiziario,
infatti, discende dal combinato disposto degli  articoli  102  e  103
primo comma, Cost., dai quali emerge che, salve previsioni specifiche
che devono preesistere  ai  provvedimenti  da  adottare,  l'attivita'
giurisdizionale,  in  particolare  nella   declinazione   concernente
l'accertamento   di   responsabilita'   civili,   penali   o    anche
amministrative, e la irrogazione delle conseguenti misure  rimediali,
deve essere esercitata da magistrati e,  nel  caso  di  specie,  come
visto, dagli organi di giustizia amministrativa. 
    Esercitando,  quindi,  un  potere  che  non  gli  competeva,   il
legislatore avrebbe altresi' obliterato le  garanzie  processuali  di
cui all'art. 24 Cost., in ordine al diritto  di  difesa,  e  all'art.
111, primo comma, Cost., ai sensi del quale la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato  dalla  legge;  nonche'  secondo
comma, in forza del quale ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parita', davanti a  giudice  terzo  ed
imparziale. 
    Cio' tanto piu' se si considera la finalita' anche  sanzionatoria
delle disposizioni contestate che necessiterebbero di un accertamento
di responsabilita' ben piu' approfondito e soprattutto operato  dagli
organi giudiziari a cio' legittimati e previo idoneo processo. 
        d. Violazione del principio di  proporzionalita'  ex  art.  3
Cost. 
    Sotto altro profilo, ancora, viene in esame il contrasto  tra  le
disposizioni in esame e l'art. 3 Cost., per violazione del  principio
di proporzionalita' e adeguatezza. 
    Secondo  la   Corte   costituzionale,   occorre   verificare   la
«proporzionalita' dei  mezzi  prescelti  dal  legislatore  nella  sua
insindacabile discrezionalita' rispetto alle  esigenze  obiettive  da
soddisfare o alle finalita'  che  intende  perseguire,  tenuto  conto
delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti»  (C.
Cost., n. 1 del 2014). 
    In questo senso, dall'esegesi delle norme in contestazione sembra
emergere la sussistenza di una possibile  irragionevole  sproporzione
tra l'assenza di un accertamento anche solo non definitivo o sommario
della responsabilita' di ASPI e il riferimento ad un non ben definito
«vantaggio competitivo» per essa, da un lato, e la totale  esclusione
della  ricorrente  dall'eseguire  qualsiasi   progettazione,   opera,
servizio anche solo strumentale  o  propedeutico  rispetto  a  quanto
necessario a seguito del sinistro occorso, dall'altro. 
    Va rammentato, a questo riguardo, che  le  previsioni  di  legge,
tanto  piu'  laddove  si  tratti   di   leggi-provvedimento,   devono
rispettare i  criteri  di  proporzionalita'  e  adeguatezza  al  caso
concreto, in mancanza determinandosi la violazione dell'art. 3 Cost.,
sia per contrasto con il  fondamentale  canone  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', a cui tutte le leggi debbono conformarsi,  sia  per
violazione del principio di eguaglianza. 
    In questo senso,  si  ritiene  che  la  motivazione  addotta  dal
legislatore a fondamento del provvedimento di  «esclusione  assoluta»
di ASPI dall'esecuzione di  qualsiasi  attivita',  compresa,  ad  es.
quella della materiale demolizione del «viadotto Polcevera»,  essendo
fondata sul solo «sospetto» di una  possibile  responsabilita'  della
concessionaria, possa violare  il  principio  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza,  incidendo  in  modo  eccessivamente   esteso   sulle
prerogative della concessionaria del tratto autostradale. 
    Inoltre, nella motivazione non traspare l'avvenuto  bilanciamento
in funzione del miglior perseguimento dell'interesse pubblico con  il
minimo sacrificio per gli interessi privati coinvolti, non avendo  il
legislatore dato conto delle ragioni per  cui  la  soluzione  accolta
fosse necessaria e non potesse,  in  questo  senso,  comunque  essere
coinvolta ASPI nell'esecuzione di anche solo parte delle opere. 
    Dati  gli  scopi  perseguiti,  il  legislatore   avrebbe   dovuto
esplicitare cioe' per quali motivi non erano  percorribili  soluzioni
meno  restrittive   che,   quantomeno,   anche   solo   parzialmente,
consentissero di ridurre l'afflittivita' dei provvedimenti a danno di
ASPI. 
    Lo stesso vale anche con riferimento  al  comma  6  dell'art.  1,
posto  che  attesa  la  rilevante   consistenza   delle   imposizioni
patrimoniali avrebbe richiesto l'esplicitazione in ordine  ai  motivi
per i quali, anche alla luce di tutto quanto sin qui detto, non fosse
possibile una esposizione di  ASPI  meno  incisiva  di  quella  cosi'
determinata, anche in  relazione  alla  possibilita'  astratta  della
responsabilita' concorrente  o  esclusiva  di  terzi  o  della  parte
Concedente medesima. 
        e. Sotto altro profilo, violazione degli articoli 3, 23 e  97
Cost., specificamente con riferimento agli articoli l, comma 6, 1-bis
e 4-bis. 
    Si deve anche  rimettere  alla  Corte  un  possibile  profilo  di
illegittimita' Costituzionale del  combinato  disposto  del  comma  6
dell'art. 1, nonche' del  comma  2  degli  articoli  1-bis  e  4-bis,
laddove non  e'  dato  comprendere  con  sufficiente  precisione  dal
dettato normativo la predeterminazione  dei  criteri  e  delle  poste
economiche relative  alle  indennita'  e  ai  costi  complessivi  che
possono essere posti a  carico  di  ASPI  da  parte  del  Commissario
straordinario. 
    In  particolare,  da  un  lato,  non  e'  dato  comprendere   con
precisione sulla scorta  di  quali  parametri  economici  sono  state
determinate  le  indennita'  per  metro  quadro;   dall'altro   lato,
indeterminati e non pertinenti con lo specifico valore  dell'immobile
sono i parametri relativi alle «spese per gli acquisti degli arredi e
di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa». 
    Cio'  anche  in  considerazione  del   fatto   tale   imposizione
patrimoniale e' stata disposta a  fronte,  da  un  lato,  di  un  non
accertato, ne' in ambito amministrativo, ne' giudiziario, nemmeno  in
via latamente cautelare, inadempimento da parte di ASPI e, dall'altro
lato, del fatto che e' lo stesso legislatore ad aver esautorato  ASPI
dall'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla   Convenzione   in
sostituzione dei quali quei costi sono stati  posti  a  carico  della
ricorrente,  non  avendo  peraltro  il  legislatore  considerato   la
possibile responsabilita' anche di soggetti terzi o del Concedente. 
        f.  Sotto  altro  profilo:  specificamente  con  riguardo  al
combinato  disposto  degli  articoli  1,  comma  5,  1-bis  e   4-bis
decreto-legge n. 109 del 2018 come convertito, per  violazione  degli
articoli 3 e 97 Cost. 
    Le  predette  norme  sottraggono,  tra  gli  altri,  ad  ASPI  il
potere/dovere, di cui all'art.  26  della  convenzione,  inerente  al
rapporto  concessorio,  prevedendo  a  carico  della   Concessionaria
solamente il pagamento dei costi risultanti dallo  svolgimento  delle
attivita' espropriative e non anche l'espletamento di tali attivita'. 
    Anche in tal caso, si tratta di norme provvedimento e  applicando
i principi e criteri di giudizio piu' sopra esposti  le  disposizioni
in esame sono  suscettibili  di  potenziale  censura  in  quanto  dal
provvedimento non risulta adeguatamente giustificato e  motivato  per
quale ragione quantomeno questo specifico  potere  non  possa  essere
esercitato dalla Concessionaria, considerato, al  riguardo,  che,  ai
sensi del comma 6, il legislatore ha  inteso  porre  a  carico  della
stessa l'obbligo di sostenere i relativi  costi,  peraltro  ancorche'
determinati da soggetto terzo,  senza  dar  conto  di  aver  operato,
nemmeno in tal caso, un bilanciamento degli interessi e una  motivata
valutazione comparata gli interessi in gioco adottando la misura meno
restrittiva per  la  situazione  giuridica  di  ASPI  ovvero  facendo
emergere il perche' tale statuizione  meno  restrittiva  non  sarebbe
adottabile. Quanto sopra,  sempre  in  considerazione,  tra  l'altro,
delle previsioni degli articoli 8, 9 e 9-bis della Convenzione. 
    Sotto altro profilo, poi,  si  pone  all'attenzione  della  Corte
costituzionale la valutazione della possibile contrarieta' all'art. 3
Cost. delle norme in questione laddove  il  legislatore  non  risulta
aver compiutamente esplicitato i parametri, i criteri e  in  generale
le ragioni in base alle quali ha indicato le indennita' di  cui  agli
articoli 1-bis e 4-bis. 
    Ancora, sotto altro profilo, gli articoli 1-bis, comma 1 e 4-bis,
comma 1, nello stabilire i criteri di individuazione  degli  immobili
da espropriare, e facendo riferimento alle ordinanze di sgombero  del
sindaco della Citta' di Genova, risultano suscettibili  di  eventuale
contrasto con l'art. 3 Cost. per possibile violazione  del  principio
di ragionevolezza, nella misura in cui non stabiliscono come criterio
unico di individuazione quello della stretta pertinenza e  necessita'
delle  acquisizioni  rispetto  alla  realizzazione   dell'opera,   ma
consentono di contemplare  anche  aree  ulteriori  eventualmente  non
strettamente connesse alla realizzazione delle opere. 
        h. Il Collegio  dubita,  altresi',  della  conformita'  delle
norme  contestate  ai  principi  di  liberta'  imprenditoriale  e  di
liberta' della concorrenza tutelati dall'art. 41 della Costituzione. 
    L'esclusione dalle  attivita'  relative,  in  senso  ampio,  alla
demolizione   e   ricostruzione    dell'infrastruttura,    unitamente
all'imposizione  di  prestazioni  patrimoniali  di  ingente  importo,
statuite ex lege, paiono configurare, infatti, una restrizione  della
liberta'  di  iniziativa  economica  che,   in   assenza   di   previ
accertamenti in ordine alla  responsabilita'  dell'evento,  non  pare
giustificata dall'esigenza di tutelare eventuali interessi  di  rango
costituzionale. 
    In ogni caso, non e' possibile evincere con sufficiente chiarezza
dalle disposizioni contestate la ragione  per  la  quale  l'interesse
pubblico perseguito dal legislatore  (alla  piu'  celere  e  completa
ricostruzione  dell'infrastruttura)  sarebbe  stato  meglio  tutelato
sottraendo la competenza del ripristino alla concessionaria, anziche'
consentendo a quest'ultima di adempiere  agli  obblighi  previsti  in
forza del rapporto concessorio. 
    4. Va precisato che il Collegio ben conosce il principio espresso
dalla   Corte   costituzionale   secondo   il    quale,    ai    fini
dell'ammissibilita'  della  questione  di  costituzionalita'  occorra
cercare  di  fornire  un'interpretazione  adeguatrice   delle   norme
censurate di illegittimita' costituzionale. 
    A ben vedere, pero', nel caso di specie vale il principio secondo
il quale la formulazione lessicale della  disposizione  non  permette
un'interpretazione diversa da quella  sopra  fornita  (C.  Cost.,  22
luglio 2010, n. 270): infatti, l'estrema singolarita' e  specificita'
oggettiva e soggettiva della normativa in contestazione,  come  detto
integrante, nella parte  rilevante  ai  fini  del  presente  giudizio
perche'  riguardante  la  posizione  di  ASPI,  un'ipotesi  di  legge
provvedimento, e l'evidente  univocita'  del  dettato  normativo,  al
riguardo, come sin qui spiegato, portano il Collegio a  ritenere  che
l'interpretazione delle disposizioni censurate non possa  che  essere
quella sopra espressa. 
    Sotto altro profilo, poi, il fatto  che  siano  stati,  da  parte
ricorrente, dedotti ulteriori vizi e motivi di impugnazioni  inerenti
legittimita' «proprie» dei provvedimenti in questa sede impugnati non
rende  irrilevante  la  questione  di  costituzionalita'  come  sopra
proposta atteso che si tratta di ulteriori motivi che si  aggiungono,
senza  assorbirle,  le  contestazioni   relative   all'illegittimita'
derivata per incostituzionalita' delle norme di legge presupposte; al
contrario, l'eventuale accoglimento di una  o  piu'  delle  questioni
sottoposte alla Corte renderebbe superfluo  l'esame  degli  ulteriori
motivi proposti da ASPI. 
    Per questo motivo in questa sede non si e' preso  in  esame,  ne'
dato conto delle specifiche contestazioni  sollevate  dalle  societa'
controinteressate costituite  in  giudizio  attinenti  ai  motivi  di
illegittimita' «strettamente amministrativa» e  non  di  «derivazione
costituzionale» come sopra individuati. 
    5. In relazione a tutto quanto precede, il giudizio  deve  essere
sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale, essendo
rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti e per le ragioni
esposte, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
commi 3, 5, 6, 7, 8,  8-bis  nonche'  dell'art.  1-bis,  e  dell'art.
4-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  per  violazione
degli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 
    6. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel  merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Prima),  non  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso   epigrafe,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 3, 5, 6, 7, 8, 8-bis nonche' dell'art. 1-bis e dell'art. 4-bis,
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  in  relazione
agli articoli 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Genova nella Camera di consiglio del giorno 9
ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: 
          Paolo Peruggia, Presidente ff; 
          Richard Goso, consigliere; 
          Paolo Nasini, referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Peruggia 
 
 
                                                L'estensore: Nasini