MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 11 marzo 2020 

Dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico  dell'area  sita  nei
Comuni di Marino, Castel Gandolfo e Albano  Laziale,  denominata  «La
Campagna romana tra la via Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica
di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, S. Maria  in  Fornarolo  e
Laghetto)». (20A01862) 
(GU n.88 del 2-4-2020)

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                 archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:  «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6
luglio 2002, n. 137»; 
  Vista la Convenzione europea sul  paesaggio  (CEP),  Firenze  2000,
ratificata con legge n. 14/2006; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice  per  i
beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge  6
luglio 2002, n. 137; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.   83,   concernente
«Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio  del  turismo»,  convertito  con
modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.
171/2014 recante «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  degli  uffici  della
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente  di
valutazione della performance, a norma dell'art.  16,  comma  4,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  238/2017  concernente  il  «Regolamento
recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto  2014,  n.  171,  concernente  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'organismo indipendente  di  valutazione  della  performance,  in
attuazione dell'art. 22,  comma  7-quinquies,  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96», che  hanno  recepito  le  modifiche  di  cui  al
decreto ministeriale 12 gennaio 2017; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  novembre  2014:  «Articolazione
degli uffici di livello non dirigenziale del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale  del  23
gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo» che  prevede  l'istituzione  delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11
luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  86,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia  di  famiglia  e  disabilita'»  (pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del  12
luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n.
97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i  beni  e  le
attivita'  culturali»  ha  sostituito,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione «Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del  turismo»,  cosi'  come  comunicato  dalla  Direzione
generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17  luglio  2018,
prot. n. 22532; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del  7
agosto  2019,  entrato  in  vigore  il  22   agosto   2019,   recante
«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, degli uffici della  diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Rilevato che l'art.  14,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  76/2019  individua  nel
direttore generale l'organo competente all'adozione dei provvedimenti
di dichiarazione di interesse pubblico per i  beni  paesaggistici  ai
sensi dell'art. 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2019,  al  n.
1-2971, con il quale, a far data dal  6  agosto  2019,  e'  conferito
all'arch. Federica Galloni l'incarico  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale della Direzione generale archeologia  belle  arti  e
paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»); 
  Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  nonche'  per
la rimodulazione degli stanziamenti per la  revisione  dei  luoghi  e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 222 del 21 settembre  2019),
come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto  e
ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e  regolamentari,  la
denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»,  cosi'
come  comunicato  dalla  Direzione  generale  organizzazione  con  la
circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  169
del 2 dicembre  2019,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di  valutazione  della  performance»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2020; 
  Vista la circolare  n.  3  del  29  gennaio  2020  della  Direzione
generale ABAP recante  «Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  2  dicembre  2019,  n.   169.   Indicazioni   attuative   e
disposizioni transitorie»; 
  Visto il Piano territoriale  paesaggistico  regionale  (di  seguito
anche PTPR) adottato dalla giunta regionale con atti n.  556  del  25
luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi  degli  articoli
21, 22 e 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/1998; 
  Vista  la  nota  della  Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e
paesaggio della Citta' metropolitana  di  Roma,  della  Provincia  di
Viterbo e dell'Etruria meridionale (di seguito Soprintendenza)  prot.
n. 17040 del 9 agosto 2019 con  la  quale  e'  stata  trasmessa  alla
Regione Lazio la «Proposta di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino  (RM),  Castel  Gandolfo
(RM) e Albano Laziale (RM) denominata "La Campagna romana tra la  via
Nettunense e l'Agro romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S.
Fumia, Casette, S.  Maria  in  Fornarolo  e  Laghetto)"  (di  seguito
proposta)» ai sensi degli articoli 136, comma 1,  lettere  c)  e  d),
138, comma 3, e 141 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42
del «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (di seguito codice); 
  Visto che  con  nota  prot.  n.  19041  del  13  settembre  2019 la
Soprintendenza ha fatto richiesta di pubblicazione all'albo  pretorio
dei comuni  interessati  della  proposta  comunicata  ai  comuni  dei
territori interessati dal provvedimento:  Marino,  Albano  Laziale  e
Castel Gandolfo (RM); 
  Visto che la sopra richiamata proposta e' stata pubblicata all'albo
pretorio dei Comuni di Marino e Albano Laziale in data  16  settembre
2019 e in quello del Comune di Castel Gandolfo in data  17  settembre
2019 per i novanta giorni successivi,  cosi'  come  comunicato  nella
nota della Regione Lazio prot. n. 840674 del 21 ottobre 2019; 
  Acquisito il parere della Regione Lazio  reso  ai  sensi  dell'art.
138, comma 3, del decreto  legislativo  n.  42/2004  sulla  proposta,
trasmesso alla Soprintendenza con nota prot. n. 984995 del 4 dicembre
2019, in riscontro alla nota della Soprintendenza prot. n. 17040  del
9 agosto 2019; 
  Considerato che la  citata  Soprintendenza  ha  provveduto  a  dare
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione  della  proposta  sull'albo
pretorio dei comuni interessati, come previsto dall'art. 141, comma 1
del decreto legislativo n.  42/2004,  sui  seguenti  quotidiani:  «la
Repubblica» del 1° ottobre 2019 e  «Il  Messaggero»  del  1°  ottobre
2019; 
  Considerato che dalla  data  del  17  settembre  2019  decorrono  i
centottanta giorni previsti dagli articoli  139  e  140  del  decreto
legislativo  n.  42/2004  per  la  conclusione  del  procedimento  in
argomento, e che dalla medesima data diventano vigenti  le  norme  di
salvaguardia  su  tutto  il  territorio  interessato  dalla  presente
proposta; 
  Considerato  che  l'area  che  si  intende  tutelare  rientra   nel
territorio dei Comuni di Marino, Castel  Gandolfo  e  Albano  Laziale
(RM) ed e' situata a circa 20 chilometri a Sud-Est di Roma,  compresa
fra il confine di Roma Capitale, ad  Ovest,  il  quartiere  di  Santa
Maria delle Mole (frazione di Marino), a Nord, il tratto  ferroviario
FR4 Roma-Velletri e la via Nettunense  ad  Est  (parzialmente)  e  la
strada  provinciale  Albano-Torvajanica  la  quale  costituisce,  per
alcuni tratti, il confine Sud, escludendo la frazione di Pavona; 
  Considerato che il territorio interessato dalla proposta  comprende
alcune porzioni delle tenute storiche conosciute nell'Ottocento  come
Palaverta, Castel Gandolfo e Albano-Savelli cosi'  come  cartografate
nelle tavole catastali del XIX secolo, nelle quali rientrano i Quarti
di S. Fumia, Casette, S. Maria  in  Fornarolo  e  Laghetto  e  alcune
localita' limitrofe, ha una perimetrazione di circa 26 km, e'  estesa
per piu' di 1.200 ettari e ricade integralmente nei Comuni di Marino,
Castel Gandolfo e Albano Laziale (Roma); esso e' caratterizzato dalla
permanenza e preminenza  dei  caratteri  identitari  agricoli  tipici
della   Campagna   romana,    unitamente    a    quelli    di    tipo
geologico-idrografico e naturalistico; 
  Considerato che  il  presente  provvedimento  di  tutela,  riguarda
un'area interclusa fra svariati  ambiti  gia'  oggetto  di  specifici
provvedimenti di tutela paesaggistica: a  Nord-Ovest  oltre  all'area
del Parco  archeologico  dell'Appia  antica,  si  trova  l'ambito  di
Fioranello, oggetto di tutela in base alla dichiarazione di  notevole
interesse pubblico per la «zona limitrofa al Parco dell'Appia  antica
ricadente nel Comune di Roma» (decreto ministeriale 24 febbraio 1986)
unitamente al vincolo archeologico denominato «La  Giostra»  (decreto
ministeriale 23 settembre 1980, ai sensi della legge n. 1089/1939)  e
al vincolo denominato «Mugilla»  (decreto  ministeriale  24  febbraio
1986 ai sensi dell'art. 1, lettera m) della  legge  n.  431/1985)  ad
Ovest si trova  l'area  dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico
denominata «Ambito meridionale dell'Agro romano compreso tra  le  vie
Laurentina e Ardeatina» (decreto ministeriale MiBACT del  25  gennaio
2010), mentre ad Est si trova il confine  del  vincolo  paesaggistico
dei Castelli romani «Integrazione  delle  dichiarazioni  di  notevole
interesse pubblico di zone  nei  Comuni  di  Albano  Laziale,  Castel
Gandolfo, Rocca  di  Papa,  Nemi,  Velletri,  Frascati,  Monteporzio,
Grottaferrata, Montecompatri, Marino, Ariccia, Rocca Priora,  Genzano
e Lanuvio di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio
1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 24 maggio 1954, 18 ottobre 1954,
14 febbraio 1959, 26 settembre 1970, 29 agosto  1959  e  7  settembre
1962» (decreto ministeriale 22 maggio 1985); 
  Pertanto  l'iniziativa  mira  a  garantire  per  l'intera  area  un
sufficiente  livello  dell'azione  di  tutela,  senza  soluzione   di
continuita' su tutto il territorio (come  evidenziato  nell'elaborato
n. 5 «inquadramento territoriale su ortofoto»  allegato  al  presente
provvedimento); 
  Viste le  osservazioni  presentate  da  enti  e  privati  ai  sensi
dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo  n.  42/2004  di  cui
sessantaquattro pervenute entro il termine di legge, previsto per  il
giorno 16 dicembre 2019; 
  Vista la nota prot. n. 2694 del 4 febbraio 2020  con  la  quale  la
Soprintendenza ha trasmesso al  Comitato  tecnico-scientifico  per  i
beni architettonici e  paesaggistici  puntuali  controdeduzioni  alle
sessantaquattro osservazioni  formulate  da  parte  degli  enti  e  i
soggetti privati, arrivate entro i termini  di  legge,  valutando  di
riscontrare tra queste anche un'osservazione pervenuta il 31  gennaio
2020, a termini ormai scaduti; 
  Visto che nella richiamata nota la  Soprintendenza  ha  evidenziato
che tra  le  osservazioni  pervenute  ne  sono  risultate  quattro  a
sostegno  dell'iniziativa  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico e sessanta contrarie; tra queste ultime,  la  maggior  parte
delle osservazioni propongono l'esclusione delle  singole  particelle
di proprieta' dalla perimetrazione proposta,  al  fine  di  non  fare
scattare le prescrizioni d'uso che verrebbero attivate dalla  cogenza
del vincolo; diversamente le osservazioni riguardano la richiesta del
declassamento del «Paesaggio»  di  PTPR  individuato  nella  presente
proposta di dichiarazione; 
  Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza ha provveduto
a  fornire,  al  contempo,  le  controdeduzioni   alle   osservazioni
riportate nel parere trasmesso ai sensi dell'art. 138, comma 3, dalla
Regione Lazio con nota prot. n.  984995  del  4  dicembre  2019  che,
sebbene richiesto dalla Soprintendenza con nota prot. n. 17040 del  9
agosto 2019, e' stato inviato ben oltre il termine dei trenta  giorni
previsto dal medesimo articolo; 
  Considerato  che,  in  seguito   all'istruttoria   condotta   dalla
Soprintendenza sulle  sopra  evidenziate  osservazioni  formulate  ai
sensi dell'art. 139, comma 5, la  Soprintendenza  con  la  richiamata
nota n. 2694/2020 ha comunicato i  criteri  utilizzati  per  valutare
l'accoglibilita' delle richieste  in  esse  contenute  utilizzando  i
macro criteri di seguito evidenziati per i quali sono state ritenute: 
    accolte: tutte le osservazioni riferite ad ambiti  interclusi  su
tre lati da aree  urbanizzate  o  ad  aree  con  diritti  edificatori
acquisiti, quali permessi di costruire rilasciati  ed  esecuzione  in
corso, o ad ambiti del tutto o parzialmente urbanizzati, per i  quali
e'  stata  chiesta  -  in  subordine  allo  stralcio  dei  lotti  dal
perimetro,  ritenuto  non  accoglibile   -   il   declassamento   del
«Paesaggio» attribuito dalla proposta di dichiarazione; 
    parzialmente accolte: tutte le osservazioni  riferite  ad  ambiti
per i quali e' stata chiesta unitamente allo stralcio  dal  perimetro
della proposta di dichiarazione anche la rivalutazione  del  tipo  di
«paesaggio» attribuito dalla Soprintendenza e per i quali, alla  fine
dell'istruttoria,  la  medesima  ha  provveduto   a   declassare   il
«paesaggio»  inizialmente  indicato  senza  pero'   stralciarlo   dal
perimetro della proposta di dichiarazione; 
    respinte:  tutte  le  osservazioni  riferite  ad  ambiti   ancora
totalmente o per la maggior parte della loro  estensione  integri  in
cui siano riconoscibili i caratteri identitari della Campagna romana;
in cui siano presenti beni paesaggistici appartenenti alla  categoria
degli ope legis (quali elementi vegetazionali, fossi, ecc.), siti  di
interesse storico-culturali che si intende salvaguardare. Allo stesso
modo sono state escluse le  richieste  riferibili  allo  stralcio  di
particelle la cui classificazione di «Paesaggio» per quanto  concerne
la  disciplina  d'uso  rimanda  alle   previsioni   dello   strumento
urbanistico vigente nel territorio comunale; 
  Considerato che, per i  motivi  e  sulla  base  dei  criteri  sopra
brevemente esposti la Soprintendenza  ha  condotto  l'istruttoria  di
tutte le  osservazioni  pervenute  riassumendone  i  contenuti  e  le
correlate controdeduzioni nell'elaborato «16. Relazione  istruttoria:
osservazioni e controdeduzioni» allegato al  presente  provvedimento,
dal quale risulta che di esse sono state: 
    accolte: tredici; 
    parzialmente accolte: sette; 
    motivatamente respinte: tutte le restanti; 
  Considerato che in seguito  agli  esiti  dell'istruttoria  condotta
sono  stati  puntualmente  modificati,  aggiornati  e  integrati  gli
elaborati  allegati  al  presente  provvedimento  come   di   seguito
elencati: 
    3. Norme allegate al decreto; 
    12. Tav. A del PTPR aggiornata; 
    13. Tav. B del PTPR aggiornata; 
    14. Tav. C del PTPR aggiornata; 
    16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni; 
  Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per  il  paesaggio
(di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art. 141,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 6, nella seduta del  6
marzo 2020; 
  Preso atto che in seguito all'attivita' istruttoria condotta  dalla
Soprintendenza sulle osservazioni,  e  conclusasi  con  la  redazione
dell'elaborato  n.  16.  «Relazione   istruttoria:   osservazioni   e
controdeduzioni», trasmesso con la nota prot. n. 2694 del 4  febbraio
2020, non sono emerse  motivazioni  significative  tali  da  produrre
effetti ai fini della  revoca  della  proposta  di  dichiarazione  di
notevole  interesse  pubblico  formulata,  ne'  da   modificarne   il
perimetro individuato che quindi rimane confermato; 
  Considerato pertanto che l'area oggetto del presente  provvedimento
di dichiarazione di notevole interesse  pubblico  e'  delimitata  dal
seguente perimetro, i cui  confini  coincidenti  in  gran  parte  con
limiti amministrativi, corsi d'acqua, strade e linea ferroviaria (per
questi  ultimi  considerando   l'esclusione   rispettivamente   delle
carreggiate per le prime e dei binari per la seconda) sono quelli  di
seguito evidenziati, che saranno elencati in senso orario  a  partire
da Nord-Ovest: 
    il perimetro partendo dall'angolo sud-orientale del foglio n.  27
- Marino, dove il confine  comunale  di  Marino  incontra  via  della
Falcognana - la quale ricalca un antico asse viario  -,  prosegue  in
direzione Ovest lungo il confine con il territorio di Roma  Capitale;
poi  in  direzione  Nord,  segue  il  confine  comunale  di   Marino,
coincidente  per  gran  parte  con  via  della  Falcognana,  fino   a
incontrare il quartiere denominato «Santa Maria delle Mole»;  da  qui
prosegue nel foglio n. 14 -  Marino,  deviando  verso  Est  lungo  il
confine  delle  particelle  catastali  numeri:  1056,  1055   e   84,
includendole integralmente, e da qui segue con andamento irregolare i
confini della particella catastale n. 914 del medesimo foglio n. 14 -
Marino, inclusa parzialmente; ancora, verso Sud-Est segue il  confine
delle particelle catastali numeri: 1184, 1186, 1187, 1189, 1210, 1211
e 1162 del foglio n. 14 - Marino, includendole integralmente, e della
particella catastale n. 1156 del foglio n. 14 - Marino,  includendola
parzialmente,  proseguendo  in  linea  retta;  da  qui  continua   in
direzione Sud-Est lungo i confini delle particelle catastali  numeri:
1140, 1164, 963, 964 e 924, del foglio n. 14 -  Marino,  includendole
integralmente;  segue  poi  il  confine  delle  particelle  catastali
numeri:  1542  e  1685  del  foglio  n.  26  -  Marino,  includendole
integralmente; prosegue in direzione Sud-Ovest, lungo il tracciato di
via Pier Giorgio  Frassati,  escludendo  la  sede  stradale,  fino  a
raggiungere via della Falcognana; segue  quest'ultima  brevemente  in
direzione Sud, fino ad intercettare il corso del fosso  detto  «delle
Scopette» che segue in direzione Est, e  da  cui  poi  si  stacca  in
direzione Nord-Est per seguire il corso di un secondo fosso, lungo  i
confini delle particelle catastali numeri: 500, 74, 457 e  a  seguire
numeri: 316, 1530, 10, 1524  e  1528  del  foglio  n.  26  -  Marino,
includendole tutte integralmente;  da  qui  costeggia  verso  Sud  il
tracciato della ferrovia FR4  Roma-Velletri  lungo  i  confini  delle
particelle catastali numeri: 1524, 10, 1529 e 71 del foglio n.  26  -
Marino, e delle particelle catastali numeri: 145, 148, 151, 154,  63,
169, 171,  174  e  228  del  foglio  n.  28  -  Marino,  che  include
integralmente quindi attraversa la  linea  ferroviaria  in  direzione
Sud-Est tagliando le particelle numeri: 1, 2 e 3 del foglio n.  30  -
Marino, includendole parzialmente; prosegue poi, in direzione Sud-Est
lungo i confini delle particelle catastali numeri: 701, 615, 663, 613
del foglio n. 30 - Marino sino al tracciato di via  della  Falcognana
che segue in direzione Est, includendo la sede stradale; da questa si
stacca in direzione Nord lungo i confini delle  particelle  catastali
numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510 e 64  del  foglio  n.  30  -
Marino, includendole integralmente, e girando attorno alle particelle
catastali numeri: 558 e 559 del foglio n. 30 -  Marino,  includendole
integralmente, immettendosi nuovamente in direzione Est nel tracciato
di via della Falcognana; percorre in direzione Sud la  S.R.  207  via
Nettunense, seguendone  sempre  il  tracciato  principale,  lungo  il
confine orientale dei fogli numeri: 40 e 45 - Marino;  da  questa  si
stacca  in  direzione  Est   per   seguire   il   corso   del   Fosso
«dell'Emissario» lungo il  confine  del  foglio  n.  46  -  Marino  e
proseguendo oltre, sempre lungo il corso  del  fosso,  attraversa  il
foglio n. 41 - Marino, includendo  le  particelle  catastali  numeri:
296, 297, 298 e 353, e prosegue lungo il confine  settentrionale  del
foglio n. 9 - Castel Gandolfo, fino a prendere il  tracciato  di  via
dei Macinanti - via di  Santa  Fumia  che  segue  fino  a  via  della
Torretta; da qui segue il confine Comunale di  Castel  Gandolfo  fino
alla S.P. 101a, escludendone la sede stradale, e da qui  percorre  il
vicolo del Laghetto, escludendone la sede stradale, fino a deviare in
direzione Ovest includendo le particelle catastali numeri: 705,  955,
1410 (ex 872), 1408 (ex 1247), 1412 (ex 1246), 870,  869,  868,  861,
1300 del foglio n. 15 - Castel Gandolfo; da qui percorre in direzione
Sud un breve tratto  della  S.R.  207  via  Nettunense,  deviando  da
questa, in direzione  Sud-Ovest  lungo  i  confini  delle  particelle
catastali numeri: 437, 1083 (ex 439), 621, 721, 720, 619,  766,  765,
763, 574, 916 e 575 del foglio n. 14 - Castel Gandolfo,  che  include
integralmente, fino  al  tracciato  di  via  Trento  che  imbocca  in
direzione Nord-Ovest, includendo la sede stradale, da cui si distacca
per seguire in direzione Sud-Ovest via Casette, escludendone la  sede
stradale; successivamente segue, in direzione Sud-Est i confini delle
particelle catastali numeri: 1349, 411, 406 e 1642 del foglio n. 11 -
Albano Laziale,  fino  ad  intercettare  il  tracciato  della  strada
provinciale Albano-Torvajanica  che  segue  in  direzione  Sud-Ovest,
escludendo la sede stradale; da qui si stacca in direzione  Nord  per
seguire prima il confine comunale di Albano Laziale, poi  il  confine
comunale di Castel Gandolfo, ed ancora il confine comunale di Marino,
fino a via della Falcognana, da cui originava; 
  Considerato  che,  coerentemente  con  la   struttura   del   Piano
territoriale paesaggistico regionale (PTPR)  adottato  nel  2007,  il
presente  provvedimento  propone   l'individuazione   di   differenti
categorie di «Paesaggi» tra quelli previsti e ad  oggi  assegnati  ai
territori ricedenti  all'interno  del  perimetro  della  proposta  di
dichiarazione, in forza della constatata valutazione  compiuta  dalla
Soprintendenza,  per  la  quale  questi   possano   essere   ritenuti
meritevoli di maggior tutela; 
  Pertanto, sono state opportunamente riattribuite le  discipline  di
tutela  coincidenti  con  le   norme   dei   «Paesaggi»   individuati
all'interno del perimetro, rispetto a  quelli  gia'  individuati  dal
PTPR adottato, come di seguito  rappresentati  nell'elaborato  n.  12
«Tav. A del PTPR aggiornata» allegato al presente provvedimento: 
    1. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella  tav.  A
del PTPR adottato nel  2007,  vengono  classificati  come  «Paesaggio
agrario di rilevante valore» i lotti, le particelle, le aree,  intere
o in parte, come di seguito specificati: 
      la  porzione  di  territorio  facente  parte  della  Tenuta  di
Palaverta, compresa in parte dei fogli catastali del Comune di Marino
numeri: 26, 27 e 28 collocati nella parte Nord dell'area vincolata ad
eccezione  dell'ambito  a  Nord  del  fosso  detto  «delle  Scopette»
(situato a Sud-Ovest  dell'abitato  di  S.  Maria  delle  Mole),  del
consorzio «Colle Granato» (particelle catastali numeri: 94, 195, 196,
197, 198, 108, 221, 222, 223, 215, 35, 100, 92, 106, 104,  107,  103,
27, 202, 203, 96, 91, 25, 79, 80, 90, 94, 95, 98, 77, 66, 81, 82, 84,
208, 89, 88, 97, 7, 28, 98, 24, 67, 78, 68, 71, 212, 86, 87, 76,  75,
74, 73, 70, 204, 60, 59, 58, 226, 200, 199, 227 e 217 del  foglio  n.
28 del Comune di Marino, e le particelle  numeri:  1376  e  1357  del
foglio n. 26 del Comune di Marino), nonche' la porzione  comprendente
le particelle numeri: 10, 1524, 1527 e 1528  del  foglio  n.  26  del
Comune di Marino. Tali aree risultavano precedentemente  classificate
come  «paesaggio  agrario  di   continuita'»   o   «paesaggio   degli
insediamenti in evoluzione» o, in minima parte, come «paesaggio degli
insediamenti urbani»; 
      i lotti di terreno collocati ad Ovest del Casale Negroni  e  il
casale stesso. Tale area risultava precedentemente classificata  come
«paesaggio agrario di continuita'»; 
      la porzione di territorio a Sud del fosso della Torre,  a  Nord
dell'area urbanizzata della  Castelluccia,  ad  Ovest  del  complesso
medievale della Castellazza, compresa in parte  dei  fogli  catastali
numeri:  39  e  40  del  Comune  di  Marino.  Tale   area   risultava
precedentemente classificata come «paesaggio agrario di continuita'»; 
      l'area denominata «Quarto della Tribuna» compresa tra il  fosso
di Valle dei Preti e il fosso di Santo Spirito (fogli numeri: 44 e 46
del  Comune  di  Marino).   Tale   area   risultava   precedentemente
classificata come «paesaggio agrario di valore»; 
      il lotto di terreno al  margine  del  quartiere  di  Mezzamagna
parte della particella n. 554 del foglio n. 39 di Marino.  Tale  area
risultava precedentemente classificata dal PTPR  adottato  2007  come
«paesaggio agrario di continuita'»; 
      la porzione di territorio del Quarto  Laghetto  del  Comune  di
Castel Gandolfo attorno all'antico cratere  vulcanico  corrispondente
al lacus Turni, compresa in parte dei fogli catastali numeri: 9 e  15
del medesimo Comune di Castel Gandolfo, precedentemente  classificata
come «paesaggio agrario di continuita'»; 
    2. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella  tav.  A
del PTPR adottato 2007, vengono classificati come «Paesaggio  agrario
di valore» i lotti, le particelle, le aree, intere o in  parte,  come
di seguito specificato: 
      la porzione  di  territorio  a  Nord  del  fosso  detto  «delle
Scopette» situato a Sud-Ovest dell'abitato di  S.  Maria  delle  Mole
(foglio n. 26, part. numeri: 299, 302, 303,  516,  517,  1269,  1459,
1467, 1542, 1685, 1600, 1601, 1602, 1603,  1604,  1605,  1348,  1344,
1343, 1336, 1340, 1342, 1346, 1339,  1334,  1335,  625,  1338,  1337,
1341, 1599 e 1598; foglio n. 14,  part.  numeri:  1056,  1077,  1057,
1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1075,  808,  1078  e 1176).  Tale  area
risultava precedentemente classificata  come  «paesaggio  agrario  di
continuita'»; 
      la  porzione  di  territorio  circostante  un  casale  moderno,
compresa in parte del foglio catastale n. 30 del Comune di  Marino  a
Nord della via del Divino Amore, lungo  i  confini  delle  particelle
catastali numeri: 119, 116, 113, 114, 514, 46, 510, 64, 558 e 559 del
foglio n. 30. Tale area risultava precedentemente  classificata  come
«paesaggio agrario di continuita'»; 
      l'area facente parte dell'antica tenuta di Castel Gandolfo,  in
corrispondenza  della  via  Nettunense,  alle   spalle   dei   Casali
Scaramelli  Manetti,  a  Nord  dell'area   urbanizzata   di   Pavona,
identificata al foglio catastale n. 14 del Comune di Castel Gandolfo.
Tale area  risultava  precedentemente  classificata  come  «paesaggio
agrario di continuita'»; 
      l'area di  Santa  Maria  in  Fornarolo  nel  Comune  di  Albano
Laziale, individuata in parte del foglio catastale n. 12  del  Comune
di Castel Gandolfo, lungo la  strada  provinciale  Albano-Torvajanica
(ad esclusione delle particelle numeri: 14, 15, 141, 142,  327,  328,
329, 330, 331 e 332 del foglio n.  12)  precedentemente  classificata
come «paesaggio agrario di continuita'»; 
    3. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella  tav.  A
del  PTPR  adottato  2007,  vengono  classificate   come   «Paesaggio
dell'insediamento storico diffuso» le aree, intere o in  parte,  come
di seguito specificate: 
      l'area  che  include  la  torre  medievale  della  Castellazza,
compresa in parte del foglio catastale n. 40 del  Comune  di  Marino,
part. numeri: 559, 515, 578, 513, 516, 90, 76, 71, 101, 92,  69,  82,
24, 588, 589, 171, 173, 72, 91 e 81 precedentemente classificata  dal
PTPR adottato 2007 come «paesaggio agrario di continuita'»; 
      l'area che include i Casali Scaramelli Manetti, identificata al
foglio catastale n. 14 di Castel Gandolfo, part. numeri:  243,  1001,
994, 1002, 1003, 238, 1005, 1009, 771, 772,  131,  1011,  1014,  132,
768, 136, 137, 1027, 1026, 138, 139, 239, 240,  143,  242,  509,  508
(parte), 763 (parte), precedentemente classificata dal PTPR  adottato
2007 come «paesaggio  agrario  di  continuita'»  e  «paesaggio  degli
insediamenti urbani»; 
      l'area includente la Torretta di S. Eufemia (n. 80), nel Comune
di Castel Gandolfo, individuata al foglio n. 15 part. numeri: 21,  23
e 24, attualmente  classificata  parte  come  «paesaggio  agrario  di
valore» e parte come «paesaggio degli insediamenti urbani»; 
    4. Diversamente da quanto previsto e rappresentato nella  tav.  A
del PTPR adottato 2007, vengono classificate come «Paesaggio  agrario
di continuita'» le porzioni di territorio di seguito specificate: 
      la porzione di territorio  del  Quarto  Laghetto  compresa  nel
foglio catastale n. 15 del  Comune  di  Castel  Gandolfo,  particelle
numeri:  166,  178,  334  e 424  precedentemente  classificata   come
«Paesaggio agrario di valore»; 
      la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino
in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 433, 434, 448, 562,  563,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 579,
580,  581,  582,  583,  587,  588,   589,   590,   591,   623   e 624
precedentemente classificata come  «Paesaggio  agrario  di  rilevante
valore»; 
      la porzione di territorio del foglio n. 39 del Comune di Marino
in localita' Mezzamagna, particelle numeri: 306, 307, 308, 310 e  444
precedentemente classificata come  «Paesaggio  agrario  di  rilevante
valore»; 
  Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni  d'uso
contenute nelle norme del PTPR per gli  specifici  «paesaggi»,  cosi'
come riattribuiti in esito alla presente procedura di  dichiarazione,
sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica,
che di seguito si riportano: 
    all'interno dell'intera area  dichiarata  di  notevole  interesse
pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello
stato  dei  luoghi  nelle  aree  circostanti   i   siti   individuati
nell'elaborato  n.  9   «Individuazione   dei   siti   di   interesse
storico-monumentale su  C.T.R»,  riguardanti  strutture  monumentali,
aree di interesse archeologico o ruderi emergenti, e' subordinata  al
preventivo parere archeologico  della  competente  Soprintendenza  ai
sensi dell'art. 41 delle norme del PTPR, nonche' dell'art. 13,  comma
4, della legge regionale n. 24/1998; nel caso di nuove costruzioni  o
ampliamenti al di fuori della sagoma esistente, il richiamato  parere
integra l'autorizzazione paesaggistica (ivi  compresi  i  casi  delle
arature profonde, scavi o movimenti  di  terra  per  una  profondita'
superiore ai 50 cm)  per  una  fascia  di  rispetto  di  30  mt  come
graficizzata nell'elaborato n.  15  «Delimitazione  dei  confini  sui
fogli catastali» (ove sono riportati anche i numeri delle particelle)
relativa ai singoli beni individuati nell'elaborato 9; 
  Considerato quanto sopra, ad integrazione delle prescrizioni  d'uso
contenute nelle norme del PTPR per gli  specifici  «paesaggi»,  cosi'
come riattribuiti in esito alla presente procedura di  dichiarazione,
sono state introdotte specifiche prescrizioni di natura archeologica,
che di seguito si riportano: 
    all'interno dell'intera area  dichiarata  di  notevole  interesse
pubblico, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello
stato dei luoghi, ivi compresi le arature profonde,  gli  scavi  o  i
movimenti  di  terra  per  una  profondita'  superiore  ai   50   cm,
all'interno della fascia di 30 mt come graficizzata nell'elaborato n.
15, relativa  ai  siti  (strutture  monumentali,  aree  di  interesse
archeologico o ruderi  emergenti)  individuati  nell'elaborato  n.  9
«Individuazione dei siti di interesse storico-monumentale su  C.T.R»,
e' subordinata al preventivo  parere  archeologico  della  competente
Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 delle norme del  PTPR  adottato,
nonche' dell'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 24/1998,  che
integra l'autorizzazione paesaggistica ove richiesta; 
  I siti (cfr. elaborato n. 1. relazione, p. 11) interessati da  tali
prescrizioni sono quelli  individuati  nell'elaborato  9  di  seguito
specificati: numeri: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 35, 36,  37,  38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  54,  55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  72,  73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81; 
  Inoltre, le prescrizioni indicate sono  da  riferirsi  ai  percorsi
degli  antichi  tracciati  viari,  individuati  e  graficizzati   nel
richiamato elaborato n. 9, per una fascia di 30 mt per ciascun lato; 
    per i siti di seguito elencati, gia' ricompresi tra quelli di cui
all'elaborato 9, caratterizzati  dalla  presenza  di  strutture  piu'
imponenti o di rinvenimenti maggiormente diffusi, la prevista  fascia
di rispetto  e'  estesa  a  50  mt  a  partire  dal  perimetro  delle
strutture. All'interno di tale fascia, ogni modifica dello stato  dei
luoghi, ivi compresi le arature profonde, gli scavi o i movimenti  di
terra per una profondita'  superiore  ai  50  cm  e'  subordinata  al
preventivo parere archeologico della competente Soprintendenza; 
  I siti interessati da tale prescrizione sono i seguenti: 
    n. 7, antico centro fortificato di Colle  Lo  Scopeto  (De  Rossi
1969, p. 341, n. 346); 
    n. 10, tempio e insediamento di Colle Granato (De Rossi 1969,  p.
344, n. 360); 
    n. 23, villa romana presso il Fosso di Montelungo (De Rossi 1969,
p. 346, n. 371); 
    n. 24, torre medievale e strutture murarie romane presso la Torre
della Castellaccia (De Rossi 1970, pp. 25-26, n. 53); 
    n. 37, villa  romana  in  Localita'  Castelluccia  lungo  la  via
Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 23, n. 36); 
    n. 50, villa romana della  Tenuta  della  Castelluccia  lungo  un
diverticolo della via Anziate (Nettunense) (De Rossi 1970, p. 19,  n.
26); 
    n. 56, cisterna romana e casale medievale in localita'  Ponte  di
S. Fumia (De Rossi 1970, p. 23, n. 46); 
    n. 80, cisterna romana e torretta di S. Eufemia; 
    n. 81, villa romana e Casale della Madonna del Coccio  (De  Rossi
1970, p. 54, n. 70); 
  Considerate  inoltre  le  caratteristiche  di  pregio  delle   aree
classificate nella  presente  dichiarazione,  ad  integrazione  delle
prescrizioni d'uso contenute nelle norme del PTPR per  gli  specifici
«paesaggi» cosi' come riattribuiti in esito alla  presente  procedura
di dichiarazione, e' fatto divieto: 
    nel «Paesaggio  agrario  di  rilevante  valore»,  nel  «Paesaggio
agrario  di  valore»  e  nel  «Paesaggio  dell'insediamento   storico
diffuso» di installare «infrastrutture o impianti» ad uso tecnologico
(di cui al punto 6 «Uso tecnologico»  della  tabella  B,  di  ciascun
«paesaggio») ad eccezione della tipologia di impianti di cui ai punti
6.1 e 6.5 qualora consentiti dalle norme del PTPR; 
    nel «Paesaggio agrario di  rilevante  valore»  e  nel  «Paesaggio
dell'insediamento storico diffuso», di: 
      1.  realizzare  ulteriori  manufatti   a   destinazione   d'uso
residenziale, produttivo, commerciale e terziario anche  se  previsti
dagli strumenti urbanistici comunali (cfr. punto  4,  tabella  B,  di
ciascun  «Paesaggio»).  Sono  fatte  salve  le   disposizioni   dello
specifico articolo  delle  norme  del  PTPR  relativo  alle  «aziende
agricole in aree vincolate»; 
      2. realizzare ulteriori nuove  strade  carrabili  asfaltate  ad
alto scorrimento; 
      3. eliminare i filari che costeggiano le strade interpoderali e
i tracciati viari secondari; 
  Ritenuto che tutte le  modifiche  ai  «paesaggi»  introdotte  dalla
presente dichiarazione, oltre ad essere congrue con i valori che sono
stati riconosciuti nel territorio in esame e  considerati  meritevoli
di tutela, rispettano gli indirizzi  riportati  nella  tavola  C  del
PTPR, sia per quanto riguarda gli ambiti di valorizzazione  e  tutela
sia al fine di limitare le criticita' e i fattori di rischio in  essi
individuati; 
  Per quanto attiene invece le  restanti  aree  comprese  nell'ambito
considerato, la cui classificazione dei  «paesaggi»  contenuta  nella
tavola A del PTPR non ha subito  modifiche  in  esito  alla  presente
dichiarazione, si conferma la  validita'  del  corpo  normativo  gia'
previsto dal PTPR, per quanto non espressamente modificato da  questo
provvedimento; 
  Ritenuto che detta area, delimitata  come  nell'unita  planimetria,
presenta notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1,
lettere c) e d) del decreto legislativo  n.  42/2004,  per  i  motivi
indicati nella nota  della  Soprintendenza  prot.  n.  19041  del  13
settembre 2019,  poi  ribaditi  e  argomentati  nell'elaborato  n.  1
«Relazione» trasmessa con la nota prot. n. 2694 del 4  febbraio  2020
della medesima Soprintendenza, in quanto: 
    «conserva, nonostante  vari  fenomeni  sparsi  di  urbanizzazione
consolidati e in atto, un'alta qualita' paesaggistica,  riconducibile
ai tratti tipici del paesaggio agrario  della  Campagna  romana,  qui
particolarmente caratterizzato dall'ampiezza dei  quadri  panoramici,
oltre che  dalla  ricca  e  stratificata  articolazione  del  sistema
insediativo  storico,  con  notevole   diffusione   tanto   di   beni
archeologici che architettonici. Questi ultimi sono rappresentati  in
una vasta gamma che va dai nuclei fortificati medievali a quelli piu'
recenti risalenti a cavallo tra  Ottocento  e  Novecento  e  sono  di
grande  rilevanza   ai   fini   della   "costruzione"   dell'immagine
paesaggistica tipica dei  luoghi,  legata  alla  percezione  continua
delle variazioni del paesaggio agrario e  dei  suoi  rapporti  con  i
profili orografici e gli insediamenti edilizi  storici  dei  Castelli
romani, in genere posizionati al colmo di poggi e crinali  (i  centri
di Castel Gandolfo, il Monte Cavo, l'altura di Castel Savello)  oltre
che - specie verso Ovest - degli ampi e  profondi  quadri  panoramici
sull'Agro romano.»; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente da essa delegato la  richiesta  di
autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004
riguardo a qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi; 
  Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato; 
 
                              Decreta: 
 
  L'area denominata «La Campagna  romana  tra  la  via  Nettunense  e
l'Agro romano (Tenuta storica  di  Palaverta,  Quarti  di  S.  Fumia,
Casette, S. Maria in Fornarolo e Laghetto) sita nei Comuni di  Marino
(RM), Castel Gandolfo (RM)  e  Albano  Laziale  (RM)»  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 42/2004 - Parte terza -  art.  136,  comma  1,
lettere c) e d), art. 138, comma 3, e art. 141, comma 1, sottoposta a
tutte le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo. 
  Nell'area perimetrata dichiarata di  notevole  interesse  pubblico,
come specificata nell'elaborato n. 2 «Descrizione dei confini», parte
integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 140,  comma
2, del decreto  legislativo  n.  42/2004  vige  la  disciplina  d'uso
contenuta nell'elaborato n. 3  «Norme  allegate  al  decreto»,  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  intesa  ad  assicurare  la
conservazione dei valori espressi  nell'area  di  notevole  interesse
pubblico. 
  La citata disciplina di cui al  presente  provvedimento  integra  e
sostituisce nell'area perimetrata, come  espressamente  indicato,  le
corrispondenti norme del PTPR del quale costituisce, al contempo,  ai
sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) del codice, parte integrante
e  non  suscettibile  «di  rimozioni  o  modifiche  nel   corso   del
procedimento di redazione o revisione» del succitato PTPR. 
  Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati: 
    1. Relazione; 
    2. Descrizione dei confini; 
    3. Norme allegate al decreto; 
    4. Documentazione fotografica; 
    5. Inquadramento territoriale su ortofoto; 
    6. Individuazione delle tenute storiche su C.T.R.; 
    7. Perimetrazione su C.T.R.; 
    8. Perimetrazione con  sovrapposizione  dei  fogli  catastali  su
C.T.R.; 
    9. Individuazione dei siti di  interesse  storico-monumentale  su
C.T.R.; 
    10. Perimetrazione su PTPR tav. A; 
    11. Perimetrazione su PTPR tav. B; 
    12. Tav. A del PTPR aggiornata; 
    13. Tav. B del PTPR aggiornata; 
    14. Tav. C del PTPR aggiornata; 
    15. Delimitazione dei confini su fogli catastali; 
    16. Relazione istruttoria: osservazioni e controdeduzioni. 
  La  documentazione  sopraelencata  e'  consultabile  sui  siti  web
istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai
sensi dell'art. 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo  n.   42/2004,   la   Soprintendenza   provvedera'   alla
trasmissione ai Comuni di Marino, Albano Laziale  e  Castel  Gandolfo
del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il  presente  decreto,
unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento,  da  parte
del suddetto comune, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4  del
medesimo decreto legislativo. 
  La Soprintendenza vigilera' sugli adempimenti da  parte  dei  sopra
elencati comuni, dandone comunicazione alla Direzione generale. 
  Avverso il presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
avanti al Tribunale amministrativo regionale competente,  secondo  le
modalita' di cui agli articoli 29 e seguenti del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato ai sensi dell'art. 8 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di  notifica  della  presente
dichiarazione. 
 
    Roma, 11 marzo 2020 
 
                                       Il direttore generale: Galloni 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati
e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, nella sezione  Avvisi
e   Circolari   all'indirizzo   www.beniculturali.it/avvisi   e    in
Amministrazione trasparente  e  sul  sito  web  della  Soprintendenza
speciale archeologia belle arti e  paesaggio  di  Roma  all'indirizzo
http://www.soprintendenzaspecialeroma.it