N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2 marzo  2020  (del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Trento - Legge di stabilita' provinciale  2020  -  Disposizioni  in
  materia di organizzazione e personale - Modificazioni  dell'art.  6
  della legge provinciale n. 5 del 2019 -  Limiti  di  spesa  per  il
  personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali, al
  comparto ricerca e al comparto scuola - Aggiornamento dei valori di
  spesa per gli esercizi finanziari 2020 e 2021  -  Introduzione  dei
  limiti di spesa per l'esercizio 2022. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Trento - Legge di stabilita' provinciale  2020  -  Disposizioni  in
  materia di organizzazione e personale - Determinazione degli  oneri
  per la contrattazione collettiva -  Previsione  che  l'onere  annuo
  derivante dall'avvio della  contrattazione  collettiva  provinciale
  per il triennio 2019-2021, relativa al personale degli enti  a  cui
  si applica la  contrattazione  collettiva  provinciale  nonche'  al
  personale delle scuole dell'infanzia equiparate  e  dei  centri  di
  formazione professionale, e' determinato in 20 milioni di euro  per
  l'anno 2020 e in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni
  di euro dall'anno 2022 - Previsione di uno stanziamento di  500.000
  euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021  e  2022  per
  coprire il 50 per cento della quota di adesione ai  fondi  sanitari
  integrativi per i familiari di eta' inferiore a diciotto  anni  del
  personale sopradetto. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Trento - Legge di stabilita' provinciale  2020  -  Disposizioni  in
  materia di istruzione  e  cultura  -  Test  di  ingresso  ai  corsi
  universitari  -  Previsione  che  la  Provincia  di   Trento   puo'
  promuovere una riserva di un numero di posti non  inferiore  al  10
  per cento per candidati residenti nella Provincia, nell'ipotesi  di
  parita' di merito con candidati non residenti. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre  2019,  n.  13
  (Legge di stabilita' provinciale 2020), artt. 10, commi 1 e 2;  11,
  commi 1 e 4; 12, comma 1; e 15, comma 1, lettera  b)  (recte:  art.
  15, comma 1, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis, lettera b),
  alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29). 
(GU n.15 del 8-4-2020 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso con il  patrocinio  ex
lege,  dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   (codice   fiscale
80224030587, per il ricevimento degli  atti  fax  06-96514000  e  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i  cui  uffici  in  Roma,
alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; 
    Nei confronti della Provincia autonoma di Trento, in persona  del
Presidente pro tempore, in piazza Dante, 15  -  38122  Trento,  posta
elettronica   certificata    presidente@pec.provincia.tn.it per    la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge Trento  n.
13 del 23 dicembre 2019, pubblicata nel B.U.R n. 51 del  24  dicembre
2019 denominata: «Legge di stabilita'  provinciale  2020»,  art.  10,
commi 1 e 2, art. 11, commi 1 e 4, art. 12, comma 1, art.  15,  comma
1, lettera b); 
    La legge della Provincia autonoma  di  Trento  n.  13  del  2019,
pubblicata nel B.U.R n. 51 del 24 dicembre 2019,  denominata:  «Legge
di stabilita' provinciale 2020» e' illegittima con riguardo  all'art.
10, commi 1 e 2, all'art. 11, comma 1 e  4,  all'art.  12,  comma  1,
all'art. 15, comma 1, lettera  b)  perche'  prevede  disposizioni  in
contrasto con l'art. 117, commi 2 e 3 della Costituzione, con  l'art.
97 della Costituzione e con l'art. 3, comma 2,  avendo  la  Provincia
ecceduto  dalla  propria  competenza  legislativa,  come  si  intende
dimostrare con la illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
A. L'art. 10 modifica i limiti per la  spesa  relativa  al  personale
appartenente al comparto  autonomie  locali  e  al  comparto  ricerca
(comma 1) nonche' al comparto scuola (comma 2), fissati  dall'art.  6
della legge provinciale n. 5 del 2019  per  gli  esercizi  finanziari
2020 e 2021 e introduce i limiti di spesa per l'esercizio 2022. 
    Al riguardo, gli stanziamenti definiti con l'art. 10 della  legge
in   oggetto,   riferiti   al    triennio    2020-2022,    aggiornano
sostanzialmente i valori spesa  complessiva  di'  personale  previsti
dall'art. 6 della legge provinciale n. 5 del  2019  per  il  triennio
2019-2021,   includendo   gli   oneri   gia'   autorizzati   per   la
contrattazione del triennio 2016-2018,  senza  fornire  elementi  per
l'individuazione dei criteri utilizzati a tal fine. Tale  spesa  puo'
essere influenzata, anche se solo in parte, da  eventuali  incrementi
per rinnovi contrattuali del triennio in parola che comunque non sono
evidenziati distintamente, circostanza quest'ultima che  preclude  la
possibilita'  di  conoscere  i  criteri   di   determinazione   degli
incrementi contrattuali eventualmente ricompresi nella spesa. 
    Le  norme  impugnate,  nella  loro  generica  formulazione,   non
consentono  di  valutare  i  criteri  adottati  per  la   definizione
dell'importo ivi previsto  ad  integrazione  di  altri  importi  gia'
definiti a titolo di incremento contrattuale da una precedente  legge
provinciale. 
    In termini generali, laddove le leggi regionali dispongono,  come
nel caso di specie, incrementi contrattuali  senza  l'indicazione  di
alcun criterio di calcolo, risulta  impossibile  una  valutazione  in
termini di coerenza con gli incrementi previsti in  ambito  nazionale
per il restante personale pubblico. 
    Le disposizioni violano dunque l'art. 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione in materia di ordinamento civile. 
B. L'art. 11, comma 1, determina in 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2021  e  2022  gli
oneri per l'avvio della contrattazione collettiva provinciale per  il
triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si  applica
la contrattazione collettiva provinciale in base  all'art.  54  della
legge sul personale della Provincia 1997, n. 7, nonche' al  personale
delle scuole dell'infanzia equiparate  e  dei  centri  di  formazione
professionale.  La  norma  del  comma  4,  inoltre,   autorizza   uno
stanziamento di 500.000 euro sui bilanci  degli  esercizi  finanziari
2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione
a fondi sanitari integrativi per i  familiari  di  eta'  inferiore  a
diciotto anni del personale di cui al periodo precedente. 
    Al  riguardo,   le   medesime   considerazioni   effettuate   con
riferimento all'art. 10 della  legge  in  oggetto  valgono  anche  in
relazione agli incrementi  relativi  alla  contrattazione  collettiva
provinciale per il triennio 2019-2021, autorizzati con il citato art.
11 della legge in esame, tenuto conto che - in  assenza  di  elementi
per la determinazione degli importi -  previsti  risulta  impossibile
una valutazione in termini di coerenza con gli incrementi definiti in
ambito nazionale per il restante personale pubblico. 
    In tale quadro, la legge n. 160/2019 (legge di  bilancio  per  il
2020) ha integrato per il settore Stato le risorse da destinare  alla
contrattazione collettiva e ai miglioramenti economici del  personale
in regime di diritto  pubblico,  con  conseguente  riconoscimento  di
incrementi cumulati delle retribuzioni medie  pari  all'1,3%  per  il
2019, al 2,01% per il 2020 e al 3,72% a decorrere dai 2021. 
    Le disposizioni impugnate non consente una compiuta  valutazione,
violando pertanto  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione. 
C. L'art. 12, comma  1  modifica  l'art.  21,  comma  7  della  legge
provinciale 7 del 1997 prevedendo, da un  lato,  la  riduzione  della
percentuale degli incarichi dirigenziali conferibili con contratto  a
tempo  determinato  al  personale  non  di  ruolo  ed   introducendo,
dall'altro,  una  riserva  di  almeno  cinque  posti  in  favore  del
personale in possesso della qualifica di direttore. 
    L'articolo in questione era stato di recente novellato  dall'art.
7, comma 5, lettera b) della L.P. n. 5/2019. 
    Gia' rispetto alla precedente formulazione dell'art. 21, comma 7,
L.P.   7/97   (peraltro   non   incisa    significativamente    dalla
sopravvenienza normativa rispetto ai profili  di  incostituzionalita'
gia'  denunciati),   pende   altro   ricorso   dinanzi   alla   Corte
costituzionale (Reg. ric. n. 104 del 2019 n.  parte  1  pubbl.  nella
Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2019, n. 45). 
    L'Avvocatura  dello  Stato,  nel  ricorso   pendente,   ha   gia'
sottolineato il contrasto della disposizione provinciale  con  l'art.
19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi del quale  gli
incarichi  a  soggetti  esterni  all'amministrazione  possono  essere
conferiti «entro il limite del 10 per cento della dotazione  organica
dei dirigenti  appartenenti  alla  prima  fascia  dei  ruoli  di  cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della  dotazione  organica  di  quelli
appartenenti alla seconda fascia». 
    Detta censura,  che  e'  stata  formulata  per  violazione  della
materia dell'«ordinamento civile» (avendo  la  Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 324 del 2010,  chiarito  che  «Si  tratta  di  una
normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile  di  cui
all'art. 117, secondo comma,  lettera  I,  Costituzione,  poiche'  il
conferimento  di   incarichi   dirigenziali   a   soggetti   esterni,
disciplinato  dalla  normativa  citata,  si  realizza   mediante   la
stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro   di   diritto   privato.
Conseguentemente,  la  disciplina  della  fase   costitutiva   ditale
contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della
conclusione di quel  negozio  giuridico,  appartengono  alla  materia
dell'ordinamento civile»), va ora ribadita anche  rispetto  al  nuovo
testo in esame. 
    Anche l'odierna modifica legislativa,  nel  fissare  nel  18%  il
contingente massimo di  incarichi  conferibili  a  dirigenti  non  di
ruolo, viola l'art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, che
lo fissa nel 10 per cento della dotazione organica  per  i  dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e  nell'8
per cento  della  dotazione  organica  di  quelli  appartenenti  alla
seconda fascia. 
    La disposizione esaminata,  oltre  a  costituire  una  violazione
delle competenze statali in materia di ordinamento civile,  confligge
anche con gli ulteriori parametri costituzionali del  buon  andamento
della  pubblica   amministrazione,   fissati   dall'art.   97   della
Costituzione. 
    Sia consentito a tale proposito richiamare alcune pronunce in cui
la Corte costituzionale ha  affermato  l'irragionevolezza  e  la  non
conformita'  al  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
amministrazione   di    disposizioni    regionali    che    aumentano
«indebitamente  il  limite  percentuale  per  il  conferimento  degli
incarichi  dirigenziali  a  soggetti  non   appartenenti   ai   ruoli
dirigenziali dell'amministrazione in difformita' con quanto  previsto
dai principi fondamentali  che  disciplinano  l'organizzazione  degli
uffici e il rapporto  di  impiego  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo  2011,  n.
165». Il principio di buon andamento della pubblica  amministrazione,
infatti, «richiede che  le  funzioni  di  direzione  delle  strutture
fondamentali dell'apparato burocratico (appunto,  quelle  di  livello
dirigenziale)  siano  attribuite  a  soggetti  muniti   di   adeguate
competenze; il che e'  assicurato  essenzialmente  dal  fatto  che  i
soggetti  cui   quegli   incarichi   sono   affidati   rivestano   la
corrispondente qualifica alla quale abbiano avuto accesso  a  seguito
di apposita selezione comparativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
105/2013). 
D. L'art. 15, comma 1, lettera b), introduce un titolo di  preferenza
per i residenti  in  Provincia  di  Trento  per  l'accesso  ai  corsi
universitari, nel limite di una riserva di posti non inferiore al  10
per cento. 
    La disposizione comporta ingiustificatamente una  discriminazione
ed una lesione del principio  di  eguaglianza  laddove  introduce  un
titolo di preferenza per l'accesso all'universita' in ragione  di  un
criterio che non appare strettamente legato al merito  scolastico  o,
piu' in generale, alla mission dell'istituzione universitaria stessa,
ma al requisito della mera residenza anagrafica. 
    Infatti, l'art. 3, comma 2 della Carta costituzionale affida alla
Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale  che,  limitando  di  fatto  l'uguaglianza   dei   cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 
    Le disposizioni  normative  contenute  negli  articoli  di  legge
indicati eccedono anche dalle competenze provinciali previste Statuto
speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   perche'   siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi i seguenti articoli della legge provinciale Trento n.  13
del 23 dicembre 2019: 
        10, (in particolare commi 1 e 2), perche' contrario  all'art.
117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione  in  materia  di
ordinamento civile; 
        art. 11 (in particolare  commi  1  e  4),  perche'  contrario
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  della  Costituzione  in
materia di ordinamento civile; 
        art. 12, comma 1, perche'  viola  le  competenze  statali  in
materia di ordinamento civile e contrasta con il  principio  di  buon
andamento di cui all'art. 97 della Costituzione; 
        art. 15 (in particolare comma 1, lettera b) perche' contrasta
con l'art. 3, comma 2 della Costituzione; 
    tutti  i  predetti  articoli  per  contrasto  con  i  limiti   di
competenza posti dallo Statuto provinciale di autonomia della Regione
Trentino Alto Adige. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 21 febbraio 2020. 
         Roma, 21 febbraio 2020 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Basilica