N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2  marzo  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
  Modifiche alla legge provinciale n. 9  del  2018  -  Principio  del
  contenimento del suolo - Ampliamento della volumetria degli edifici
  utilizzabile per abitazioni  riservate  ai  residenti  nonche'  per
  l'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati  per  ferie  o  per
  attivita' di agriturismo. 
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
  Modifiche alla legge provinciale n. 9 del 2018 - Varianti al  piano
  comunale per il  territorio  e  il  paesaggio  -  Applicazione  del
  procedimento semplificato per interventi  non  incidenti  sui  beni
  paesaggistici di particolare valore. 
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
  Modifiche alla legge provinciale n. 9 del 2018 -  Procedimento  per
  il  rilascio  dell'autorizzazione   paesaggistica   di   competenza
  rispettivamente del Comune e della Provincia -  Previsione  che  il
  Sindaco/Sindaca sia componente della  commissione  di  esperti  che
  esprime    parere    obbligatorio    ai    fini    del     rilascio
  dell'autorizzazione di competenza del Comune e che sia parte  della
  commissione deputata a rendere il parere  finalizzato  al  rilascio
  del titolo di competenza della Provincia. 
Ambiente (Tutela dell') - Norme della Provincia autonoma di Bolzano -
  Modifiche alla legge provinciale n. 9 del  2018  -  Interventi  non
  autorizzati su beni paesaggistici  -  Previsione  che,  qualora  il
  ripristino dello stato dei luoghi non  sia  possibile,  l'autorita'
  competente per il rilascio  della  stessa  ordini  al  responsabile
  dell'abuso l'effettuazione di interventi  compensativi  equivalenti
  e/o il pagamento di una sanzione pecuniaria. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2019,  n.  17
  (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n.  9,"Territorio
  e paesaggio"), artt. 4; 19, comma 1; 24, comma 2; 25,  comma  1;  e
  34. 
(GU n.15 del 8-4-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex   lege,
dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  (c.f.  80224030587,  per  il
ricevimento     degli     atti     fax     06-96514000     e      PEC
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; 
    nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  della  legge  provinciale  n.  17/2019,   che   detta
modifiche alla legge provinciale  n.  9/2018,  con  riferimento  alle
norme contenute negli articoli 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25, comma
1, e 34, legge pubblicata nel B.U.R. n. 52/2019, giusta delibera  del
Consiglio dei ministri in data 21 febbraio 2020. 
    La legge provinciale impugnata, modificando la  precedente  legge
provinciale  n.  9/2018  «Territorio  e  paesaggio»,   eccede   dalle
competenze riconosciute alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  dallo
statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto  Adige  con
riferimento alle norme epigrafate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 4 della legge provinciale n. 17 del 2019 sostituisce il
comma 5 dell'art. 17 della  legge  provinciale  n.  9  del  2018,  in
materia di  contenimento  del  consumo  del  suolo,  stabilendo  che:
«All'esterno  dell'area  insediabile   e   all'esterno   delle   aree
edificabili all'interno dell'area insediabile gli  edifici  destinati
ad abitazioni esistenti dal 24 ottobre 1973, con  una  volumetria  di
almeno 300 m³ e non appartenenti ad un maso  chiuso,  possono  essere
ampliati fino a 1.000 m³. L'ampliamento deve  essere  utilizzato  per
abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell'art. 39 oppure, fatto
salvo il relativo vincolo, puo' essere  utilizzato,  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  all'art.  39,  per  l'affitto  di  camere   ed
appartamenti ammobiliati per ferie o per  attivita'  di  agriturismo.
L'ampliamento puo' anche essere eseguito in  sede  di  demolizione  e
ricostruzione nella stessa posizione e  con  la  stessa  destinazione
d'uso, senza aumento del numero di  edifici.  Nell'individuazione  di
cui all'art. 19, comma  1,  lettera  a),  della  superficie  occupata
dall'edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui
all'art. 19, comma 5,  viene  considerata  la  consistenza  esistente
prima dell'applicazione delle  possibilita'  di  ampliamento  di  cui
all'art. 17, comma 5.». 
    La  disposizione  rinnova  una  precedente  analoga   previsione,
estendendone  peraltro  la  portata,  atteso  che   gli   ampliamenti
realizzabili erano prima limitati alle sole abitazioni  riservate  ai
residenti, mentre in forza della norma ora vigente - che ha  in  ogni
caso novato la precedente - sono consentiti anche «per  l'affitto  di
camere ed appartamenti ammobiliati  per  ferie  o  per  attivita'  di
agriturismo». 
    La previsione si pone in contrasto con il principio  fondamentale
- desumibile dagli articoli 135,  143  e  145  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio - in base a quale spetta soltanto al  piano
paesaggistico dettare le cd. prescrizioni d'uso (e cioe' i criteri di
gestione del vincolo, volti a orientare  la  fase  autorizzatoria)  e
stabilire la tipologia delle trasformazioni compatibili e  di  quelle
vietate, nonche' le condizioni  delle  eventuali  trasformazioni.  La
possibilita' di ampliamenti prevista a priori, sia pure al  ricorrere
delle  condizioni  indicate  dalla  legge,   determina   infatti   la
compromissione del ruolo stesso della  pianificazione  paesaggistica,
poiche' non tiene conto della specificita'  dei  singoli  contesti  e
prescinde persino dalla  circostanza  che  gli  immobili  oggetto  di
ampliamento siano soggetti o meno a tutela paesaggistica. 
    Da cio' la violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
della Costituzione e dell'art. 8 dello Statuto speciale. La  suddetta
previsione statutaria  richiede  infatti,  mediante  il  richiamo  al
precedente art.  4,  che  l'esercizio  delle  competenze  legislative
provinciali in materia di «tutela del paesaggio» avvenga «In  armonia
con la Costituzione e i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali - tra i quali e'  compreso  quello  della  tutela
delle  minoranze  linguistiche   locali   -   nonche'   delle   norme
fondamentali delle riforme economico-sociali  della  Repubblica».  E,
secondo l'insegnamento della  Corte  costituzionale,  in  materia  di
tutela  dell'ambiente  e  del  paesaggio,   la   disciplina   statale
costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle  regioni,
ordinarie o a statuto speciale, e dalle province  autonome  (sentenze
n. 101 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 378  del  2007).  La  Corte  ha
infatti «ripetutamente affermato (sentenze n. 189 del 2016,  n.  308,
n. 238 del 2013, n. 101 del 2010) che il legislatore statale conserva
il potere di vincolare la potesta' legislativa primaria degli enti ad
autonomia speciale attraverso  l'emanazione  di  norme  qualificabili
come "grandi riforme economico-sociali", anche sulla base del  titolo
di  competenza  legislativa  in  materia  di  "tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost.», per cui le  disposizioni  del  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio «si impongono alla Provincia  autonoma
di Bolzano nell'esercizio di tutte le  competenze  primarie  ad  essa
attribuite dallo statuto» (sentenza n. 201 del 2018). 
    2. L'art. 19, comma 1, della legge provinciale in esame  modifica
l'art. 54, comma 1 della legge provinciale n.  9  del  2018,  ove  si
prevede l'applicazione di un procedimento semplificato alle  varianti
al piano comunale per il territorio e  il  paesaggio  che  riguardano
interventi all'interno dell'area insediabile,  perimetrata  ai  sensi
dell'art. 17,  comma  3,  della  stessa  legge  n.  9  del  2018.  In
particolare,  il  suddetto  procedimento  semplificato  non   prevede
l'acquisizione  del  parere  della  Commissione  provinciale  per  il
territorio e  il  paesaggio  (che  e'  chiamata  a  pronunciarsi  nel
procedimento ordinario, ai sensi dell'art. 53, comma 6,  della  legge
provinciale n. 9 del 2018). E' invece acquisito  soltanto  il  parere
della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, come  si
evince dal richiamo all'iter previsto dall'art. 60 della legge  n.  9
del 2018 per i piani di attuazione. 
    In questo quadro, la citata norma provinciale ha previsto che  il
suddetto procedimento semplificato non sia piu' escluso  in  tutti  i
casi in cui  le  varianti  incidano  «sulle  aree  e  sugli  immobili
assoggettati a tutela  paesaggistica»,  bensi'  soltanto  laddove  vi
siano «beni paesaggistici di particolare valore paesaggistico di  cui
all'art. 11, comma 1, lettere a), c), d), e),  j),  g),  h)  ed  i)».
Viene, in questo modo, ridotto il perimetro della verifica  da  parte
della Commissione provinciale sulla  conformita'  della  variante  al
piano  comunale  rispetto  al  piano  paesaggistico  approvato  dalla
Provincia (ai sensi degli articoli 48 e 53 della legge provinciale n.
9 del 2018). Conseguentemente, risulta violato, in presenza  di  beni
paesaggistici  non  riconducibili  alle  categorie  fatte  salve  dal
legislatore provinciale, il principio che  impone  di  prevedere  una
fase  di  verifica  istruttoria  della  conformita'  degli  strumenti
urbanistici al piano paesaggistico, ad essi sovraordinato,  ad  opera
dell'autorita' di tutela. Il predetto principio  -  desumibile  dagli
articoli 143, comma 9, e 145, comma 5, del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio - e' infatti da ritenere  applicabile  anche  laddove
l'autorita'  di  tutela  sia  identificabile  in   un'Amministrazione
diversa dallo Stato e dalla regione, come la  Provincia  autonoma  di
Bolzano. Emerge, conseguentemente,  la  violazione  dei  limiti  alla
potesta' legislativa provinciale posti dall'articolo 8 dello  Statuto
di autonomia e  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    3. Vanno, inoltre, censurate le  previsioni  degli  articoli  24,
comma 2, e 25, comma 1, della  legge  provinciale  in  esame,  ove  -
novellando la precedente legge n. 9 del 2018  -  si  prevede  che  il
sindaco o la sindaca facciano parte, senza  diritto  di  voto,  della
Commissione di esperti che esprime parere obbligatorio  ai  fini  del
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza  del  comune
(art. 24, comma 2) e che il sindaco o la sindaca facciano  parte,  in
questo caso si desume con diritto di voto, della Commissione chiamata
a rendere il parere finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio
(art. 25, comma 1). 
    Anche in questo caso le  disposizioni  censurate  si  pongono  in
contrasto con i limiti alla potesta'  legislativa  provinciale  posti
dall'art. 8 dello Statuto speciale e dall'art.  117,  secondo  comma,
lettere s) e m), in quanto: (i) prevedendo la  partecipazione  di  un
organo politico alle  Commissioni,  ne  compromette  la  funzione  di
organi deputati a rendere una valutazione  tecnica  degli  interventi
proposti, cosi' ponendosi in contrasto con l'art. 146, comma  6,  del
Codice di settore,  in  forza  del  quale  «La  regione  esercita  la
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri
uffici dotati di adeguate competenze  tecnico-scientifiche  e  idonee
risorse strumentali.  Puo'  tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
rispettivi  territori,  a  province,  a  forme   associative   e   di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni
sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni,
purche' gli enti destinatari della delega dispongano di strutture  in
grado   di   assicurare   un   adeguato   livello    di    competenze
tecnico-scientifiche nonche' di  garantire  la  differenziazione  tra
attivita'  di  tutela  paesaggistica   ed   esercizio   di   funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia.»; (ii) contraddice il
principio  cardine  dell'ordinamento  della  separazione  tra  organi
politici e organi gestionali,  che  trova  positiva  emersione  nelle
previsioni dell'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267 e dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e  che  costituisce  norma  fondamentale  di  riforma  economico
sociale. 
    4. L'art. 34 della legge provinciale  e'  composto  da  un  unico
comma, mediante il quale viene disposta la sostituzione del  comma  1
dell'art. 99 della legge provinciale 10 luglio  2018,  n.  9  con  la
seguente previsione: «1 . Nel  caso  di  un  intervento  su  un  bene
sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione,
qualora il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi  dell'art.  86,
comma 3, non sia possibile, l'autorita' competente  per  il  rilascio
della   stessa   ordina   al   soggetto    responsabile    dell'abuso
l'effettuazione di interventi compensativi equivalenti o il pagamento
di una sanzione pecuniaria, ai  sensi  dell'apposito  regolamento  di
attuazione. Qualora il danno provocato  dall'intervento  abusivo  non
risulti   completamente    eliminabile,    nonostante    l'intervento
compensativo, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria.». 
    La norma cosi' introdotta si pone in evidente  contrasto  con  le
previsioni in materia di  sanzioni  per  gli  illeciti  paesaggistici
contenute all'art. 167 del Codice dei beni culturali e del  paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare,
il comma 1 dell'art. 167 stabilisce il principio cardine  secondo  il
quale «In caso di violazione degli obblighi e degli  ordini  previsti
dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla
rimessione in pristino a proprie spese», e cio' con la sola eccezione
delle limitate ipotesi - disciplinate al successivo comma 4 - in  cui
e' consentito all'Autorita' amministrativa competente di accertare la
compatibilita' paesaggistica delle opere realizzate. 
    In particolare, tale accertamento  e'  astrattamente  ammissibile
soltanto nei casi espressamente tipizzati, ossia: «a) per  i  lavori,
realizzati   in    assenza    o    difformita'    dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano  determinato  creazione  di  superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b)
per  l'impiego  di  materiali  in   difformita'   dall'autorizzazione
paesaggistica;  c)  per  i  lavori   comunque   configurabili   quali
interventi  di  manutenzione  ordinaria  o  straordinaria  ai   sensi
dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.  380».  Laddove,  nelle  predette  limitate  ipotesi,  venga
accertata la compatibilita' paesaggistica delle opere realizzate, «il
trasgressore e' tenuto al  pagamento  di  una  somma  equivalente  al
maggiore importo tra il  danno  arrecato  e  il  profitto  conseguito
mediante la trasgressione» (...), mentre «In caso  di  rigetto  della
domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1»  (cosi'
il quinto periodo del medesimo comma 5 dell'art. 167). 
    Deve, inoltre, rimarcarsi  che  il  procedimento  di  valutazione
della  compatibilita'   paesaggistica   delle   opere   illecitamente
realizzate previsto dall'art. 167 del  Codice  di  settore,  al  fine
dell'estinzione  dell'illecito  amministrativo,   e'   sovrapponibile
all'analogo iter di cui all'art. 181, commi 1-ter e 1-quater, ai fini
dell'estinzione dell'illecito penale, e, anzi, i due procedimenti  di
regola coincidono, come testimoniato dalla previsione dell'art.  167,
comma 5, ultimo periodo, del Codice di settore, ove si stabilisce che
«La  domanda  di  accertamento  della  compatibilita'   paesaggistica
presentata  ai  sensi  dell'art.  181,  comma  1-quater,  si  intende
presentata anche ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al  presente
comma». Deve, inoltre aggiungersi che, in forza dell'art. 181,  comma
1-quinquies, del Codice di settore «La rimessione in  pristino  delle
aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte  del
trasgressore,  prima  che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'
amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue
il reato di cui al comma 1.» e che, inoltre, il  successivo  comma  2
dispone: «Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.  Copia  della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione.». 
    Principi  coessenziali  al  sistema  della  tutela  paesaggistica
delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sono, quindi:
(i) l'indefettibilita', al di fuori delle sole ipotesi  espressamente
stabilite   dal   legislatore,    della    sanzione    amministrativa
ripristinatoria   dell'interesse   paesaggistico   leso;   (ii)    la
limitazione dei casi di applicazione di una sanzione  pecuniaria,  in
luogo del ripristino, soltanto agli illeciti di minore rilievo di cui
all'art. 167, comma 4, e comunque subordinatamente  alla  valutazione
in concreto della compatibilita' paesaggistica dell'opera realizzata;
(iii) la  rilevanza  della  medesima  valutazione  di  compatibilita'
paesaggistica - ove consentita - sia al  fine  dell'esclusione  della
sanzione  penale,  che  della   non   applicazione   della   sanzione
amministrativa ripristinatoria; (iv) la necessaria applicazione della
rimessione in pristino dello stato dei luoghi da  parte  del  giudice
penale, in caso di condanna ai sensi  dell'art.  181,  comma  1,  del
Codice. 
    La disposizione dell'art. 34 della legge provinciale in esame  si
pone  in  contrasto  con  i  suddetti  principi,  perche'   contempla
l'eventualita' dell'impossibilita' del  ripristino,  non  considerata
dal legislatore nazionale, e -  senza  specificare  neppure  in  cosa
debba consistere tale impossibilita' e come debba essere accertata  -
esclude l'applicazione della sanzione ripristinatoria.  Nei  predetti
casi, la determinazione delle conseguenze dell'illecito  e'  peraltro
rinviata a un atto regolamentare,  mentre  la  legge  provinciale  si
limita a stabilire soltanto che l'autorita' competente debba ordinare
«l'effettuazione  di  interventi  compensativi   equivalenti   o   il
pagamento di  una  sanzione  pecuniaria»  e  che  «Qualora  il  danno
provocato   dall'intervento   abusivo   non   risulti   completamente
eliminabile, nonostante  l'intervento  compensativo,  si  applica  in
aggiunta una sanzione pecuniaria». 
    4.1. La disposizione censurata si pone in contrasto con l'art.  8
dello Statuto speciale e con l'art. 117, secondo comma, lettere s)  e
m),  della  Costituzione,  in  quanto  confligge,  nel  senso   sopra
illustrato, con le previsioni degli articoli 167 e 181 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Al  riguardo,  deve  ricordarsi  che,
nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha gia' avuto  modo
di   dichiarare   l'illegittimita'   costituzionale   di   previsioni
legislative di  regioni  a  statuto  speciale  volte  a  disciplinare
diversamente  rispetto  al   Codice   di   settore   il   trattamento
sanzionatorio degli illeciti paesaggistici. E  cio'  in  applicazione
del  «...  consolidato   indirizzo   seguito   dalla   giurisprudenza
costituzionale, secondo cui  "l'autorizzazione  paesaggistica  [...],
deve essere annoverata 'tra gli  istituti  di  protezione  ambientale
uniformi, validi in tutto il territorio nazionale' (sentenze  n.  101
del 2010 e n. 232 del 2008)"» (cosi' Corte  costituzionale,  sentenza
238 del 2013). 
    4.2. E',  inoltre,  violata  la  potesta'  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, atteso che le previsioni della
legge provincia e interferiscono con l'art. 181 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, il quale - oltre a stabilire il gia' visto
parallelismo  tra   sanzione   penale   e   sanzione   amministrativa
ripristinatoria - prevede che il giudice penale debba sempre ordinare
la rimessione in pristino dei luoghi con la sentenza di condanna. 
    4.3. E', infine, violata anche la riserva di legge in materia  di
sanzioni amministrative desumibile dall'art. 25, secondo comma  della
Costituzione, atteso che la sanzione per gli illeciti per i quali non
viene comminata la rimessione in pristino e' del tutto  indeterminata
e rinviata a un successivo regolamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 4, 19, comma 1, 24, comma 2, 25,
comma 1, e 34 della legge provinciale  n.  17/2019  siano  dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri in data 21 febbraio 2020. 
        Roma, 24 febbraio 2020 
 
          Il Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia