IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado», di seguito denominato testo unico, ed in particolare l'art.
400, commi 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare,
l'art. 2;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese» convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in
particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettera c);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e' stato
adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2,
comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni
concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, le prove d'esame ed i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia, e primaria su posto
comune e di sostegno»;
Considerata l'opportunita' di procedere ad una revisione della
tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, anche alla
luce della direttiva del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, recante «Linee guida
sulle procedure concorsuali», emanata al sensi dell'art. 35, comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in
particolare, del punto 5, in base al quale «nelle previsioni relative
ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli
di servizio ed altri titoli»;
Valutata altresi' l'opportunita' di procedere ad un riordino dei
titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi
attribuiti, al fine di valorizzare i titoli di cui all'art. 1, comma
20 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di ridurre il
novero dei titoli valutabili a quelli che, per comprovata
significativita', abbiano rilievo inequivocabile rispetto al profilo
professionale;
Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in
attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i
soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;
Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio
superiore della pubblica istruzione del 4 febbraio 2020;
Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione
non ha reso il prescritto parere;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» ed, in
particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233,
il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI, rende il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si
puo' prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia' trasmessi, ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a
decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali
non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per
renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata
in vigore del presente decreto»;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del C.C.N.L.
relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottata la Tabella A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli
professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure
concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del
personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonche' del
personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita' nella
scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei
relativi punteggi.
2. Ai sensi dell'art. 400, comma 9 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione
complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non puo' eccedere i
venti punti e, qualora superiore, e' ricondotta a tale limite
massimo.
Roma, 20 aprile 2020
Il Ministro: Azzolina
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Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto nonche' degli allegati
ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it