N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 marzo 2020 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2020   -
  Disposizioni in materia di personale e di  nomine  negli  enti  del
  Servizio sanitario nazionale - Modifiche del  decreto-legge  n.  35
  del 2019  -  Prevista  abrogazione  della  clausola  che  escludeva
  l'applicazione della disciplina  statale,  sul  contenimento  della
  spesa per il personale, alle Regioni e alle Province  autonome  che
  provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio
  sanitario nazionale sul  loro  territorio  senza  alcun  apporto  a
  carico del bilancio dello Stato - Estensione  anche  alle  Province
  autonome dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,  3
  e 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2020   -
  Previsione che, nel caso  di  modifiche  della  disciplina  statale
  relativa  ai  tributi  erariali,  ivi  inclusi  i  tributi   propri
  derivati, che  potrebbero  produrre  effetti  sulla  finanza  della
  Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di  Trento  e
  di  Bolzano,  sono  attivate,  con  decreto   ministeriale,   delle
  procedure di monitoraggio degli effetti finanziari. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2020   -
  Incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici -
  Rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel
  territorio dello Stato,  che,  fuori  dall'esercizio  di  attivita'
  d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente  acquisti  -
  Condizioni attuative correlate ai criteri individuati  dal  decreto
  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  -  Stanziamento  su
  apposito fondo dell'importo annuo di euro 3 miliardi per  gli  anni
  2021 e 2022, per garantire le risorse  finanziarie  necessarie  per
  l'attribuzione dei rimborsi - Integrazione con  eventuali  maggiori
  entrate derivanti dall'emersione di base imponibile. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  bilancio  2020   -
  Cessazione dell'applicazione di determinate misure di  contenimento
  della spesa pubblica - Esclusione degli enti autonomi territoriali,
  e in particolare, delle  Province  autonome,  dall'applicazione  di
  tali misure, salva l'applicazione del decreto-legge n. 124 del 2019
  che dispone la cessazione di alcune disposizioni sulla riduzione  e
  contenimento della spesa pubblica. 
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2020-2022), art. 1, commi 269, da 288 a 290, 548 e da 590 a 602. 
(GU n.17 del 22-4-2020 )
    Ricorso della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
Presidente  della  giunta  provinciale,  rappresentante  legale   pro
tempore, dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con deliberazione  della
giunta della Provincia autonoma di Trento n. 253 del 21 febbraio 2020
(doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale di data 27
febbraio 2020, n. 28053/0000001 di raccolta, n. 28674 di  repertorio,
redatta  dall'ufficiale   rogante   della   Provincia   dott.   Guido
Baldessarelli (doc. 2) dal prof. avv. Franco Mastragostino  del  Foro
di Bologna,  dagli  avv.ti  Nicolo'  Pedrazzoli  e  Sabrina  Azzolini
dell'Avvocatura  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  dall'avv.
Francesca Giuffre', con studio in Roma, via dei Gracchi  n.  39,  con
facolta' di agire, anche disgiuntamente fra  loro,  e  di  esercitare
ogni facolta' assegnata dalla legge al difensore, eleggendo domicilio
presso lo studio dell'avv.  Francesca  Giuffre',  in  Roma,  via  dei
Gracchi n. 39; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, 
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
    dei seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio  2020-2022»:
comma 269; comma 290, secondo periodo, in combinato  disposto  con  i
commi da 288 a 290, primo periodo; comma 548; comma 602, in combinato
disposto con il primo periodo del comma 590, 
per violazione: 
        dell'art.  8  (in  particolare  n.  1),   dell'art.   9   (in
particolare n. 10), dell'art. 16 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) e delle relative
norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 305); 
        del Titolo VI dello Statuto speciale, in particolare art. 79;
e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; 
        degli articoli 69, 70,  72,  73,  75,  75-bis  dello  Statuto
speciale; 
        degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
articoli 2 e 4; 
        dell'art. 117, terzo e  quarto  comma  della  Costituzione  e
dell'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
        del principio di leale collaborazione, in relazione  all'art.
120 della Costituzione, e dell'accordo 15 ottobre 2014; 
        del  principio  di  ragionevolezza  e   di   coerenza   della
legislazione. 
 
                                Fatto 
 
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   30
dicembre 2019, n.  304,  Supplemento  ordinario  n.  45/L,  e'  stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022». 
    L'art. 1 e'  composto  da  una  articolata  serie  di  commi  che
contengono disposizioni eterogenee di carattere  finanziario,  alcune
delle quali suscettibili - o  perche'  riferite  espressamente  anche
alle province autonome, quando non lo dovrebbero  essere,  o  perche'
formalmente scritte con espressione letterale ambigua -  di  incidere
su competenze statutarie,  riconosciute  come  proprie  ed  esclusive
della ricorrente  Provincia  autonoma,  nonche'  di  sortire  effetti
diretti,  quanto  meno  potenziali,  sulla  legislazione  provinciale
vigente  e  sulla   corrispondente   organizzazione   amministrativa,
compromettendone l'autonomia e l'efficienza. 
    Si tratta delle seguenti disposizioni: 
        comma 269 «Norme in materia di contenimento della  spesa  per
il personale sanitario»; 
        comma 548 «Procedure di monitoraggio degli effetti finanziari
conseguenti alle modifiche della disciplina tributaria statale»; 
        commi da  288  a  290  «Coperture  finanziarie  delle  misure
premiali  per  favorire  l'utilizzo   di   strumenti   di   pagamento
elettronici»; 
        commi  da  590  a  602   «Cessazione   dell'applicazione   di
determinate misure di contenimento della spesa pubblica». 
    La  ricorrente  Provincia  ritiene  che  le  sopra   identificate
disposizioni siano lesive del suo assetto statutario e di  attuazione
statutaria costituzionalmente garantiti, e che dunque esse  risultino
costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
Premessa. 
    Preme, innanzitutto, evidenziare che la legge di  bilancio  2020,
come sopra specificata, all'art.  l,  comma  856,  contiene,  per  le
autonomie speciali, una clausola di carattere generale  del  seguente
tenore: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili  nelle
regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Balzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3» (invero, la predetta norma  e'  stata  introdotta
nel corso dei lavori parlamentari,  in  accoglimento  delle  proposte
tecniche di  emendamento  avanzate  anche  dalla  PAT,  che  ponevano
l'accento sull'esigenza  di  tener  nel  dovuto  conto  il  carattere
speciale degli Statuti di autonomia). 
    Secondo  l'orientamento  consolidato  di  questa   ecc.ma   Corte
costituzionale  le  norme  di  chiusura  analoghe  a  quella   teste'
descritta, destinate ad assicurare  la  salvaguardia  delle  speciali
potesta' attribuite alle province autonome dagli Statuti  speciali  e
dalle norme di attuazione statutaria, assumono il  valore  di  chiave
interpretativa per l'applicazione delle disposizioni contenute  nella
stessa fonte, qualora in  queste  ultime  non  vi  siano  riferimenti
espressi alle autonomie  speciali,  consentendo,  in  tal  modo,  una
«interpretazione adeguatrice» anche in casi di formulazioni equivoche
o equivocabili (cfr. sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2013). 
    Inoltre, il richiamo  espresso,  in  tale  clausola,  alla  legge
costituzionale  n.  3  del  2001  e'  volto  a  garantire,  in  senso
autonomistico,  l'operativita'  della  norma  transitoria   (di   cui
all'art. 10 della medesima legge costituzionale) che dispone, per  il
periodo intercorrente sino  all'adeguamento  degli  Statuti  speciali
alla   riforma   costituzionale,   l'applicazione   della    medesima
limitatamente alle parti di essa che  prevedono  forme  di  autonomia
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dagli Statuti stessi. 
    Ora, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire la portata
estensiva della clausola di principio sopra richiamata, confermandone
l'effetto descritto come volto ad ampliare e non  a  restringere  gli
ambiti di materia gia' spettanti alle autonomie per Statuto  speciale
(segnatamente, in materia di «tutela della salute», riconosciuto come
ambito piu' esteso rispetto a  quello  dell'«igiene  e  sanita',  ivi
compresa l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera»,  a  partire  dalla
sentenza n. 181 del 2006, richiamata  dalla  successiva  n.  371  del
2008, riferita proprio alla Provincia autonoma di Trento; in  materia
di servizio idrico, la sentenza  n.  357  del  2010,  punto  3.2  del
considerato in diritto, che richiama la precedente  sentenza  n.  412
del 1994,  secondo  cui  la  riforma  costituzionale,  in  forza  del
principio ricavabile dal predetto art. 10, non restringe la sfera  di
autonomia gia' spettante  alla  Provincia  autonoma,  cosi'  come  la
competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato ad essa
spettante non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva  statale
in   materia   di   «tutela   della   concorrenza»   e   di   «tutela
dell'ambiente»). 
    Tuttavia, e' altrettanto vero che la  clausola  di  garanzia  non
sempre rappresenta un  baluardo  sufficiente  a  scongiurare  effetti
lesivi/invasivi dell'autonomia speciale. 
    E' quello che accade nel caso di specie. Nella legge di  bilancio
statale qui considerata, sono presenti, infatti, alcune  disposizioni
riferite espressamente anche alle province  autonome,  rispetto  alle
quali si pone il problema di verificare se esse consentano,  o  meno,
la  predetta   interpretazione   adeguatrice;   e   sono,   altresi',
contemplate altre norme che, in  modo  indiretto,  sono  destinate  a
produrre  effetti  nei  loro  riguardi;  in  tal  senso  la  clausola
«generale» di salvaguardia,  come  formulata  (con  riferimento  alla
possibilita'  di  applicazione  «compatibile»),  non  garantisce,  in
presenza di riferimenti diretti  e  specifici  alle  province  (o  di
indici comunque contrari), una copertura adeguata, come osservato  da
questa  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.   88   del   2006:
parafrasando la quale, si puo' concludere che  la  clausola  generale
«e' troppo  generica»,  e  le  previsioni  particolari  sono  «troppo
specifiche»  per   assicurare   la   impermeabilita'   dell'autonomia
provinciale. 
    Nonostante le pronunce di questa Corte costituzionale, la  prassi
legislativa dello Stato continua ad avvalersi  di  clausole  generali
che, come la giurisprudenza  costituzionale  ripete  da  tempo,  sono
volte a ribadire un principio che  e'  costituzionalmente  stabilito,
ossia ad escludere la diretta applicazione, alle autonomie  speciali,
delle disposizioni statali che non siano compatibili con gli  Statuti
speciali e con le norme di attuazione degli stessi, al di fuori delle
particolari procedure previste dai rispettivi  Statuti  (sentenza  n.
229 del 2013, punto 8.1 del considerato in  diritto);  si  tratta  di
clausole che hanno la funzione di ribadire che le norme statali  sono
applicabili alle autonomie  speciali  solo  a  condizione  che  siano
rispettati gli Statuti speciali e le norme di  attuazione  statutaria
(cfr., sempre Corte costituzionale n. 229/2013, dove sono  richiamate
le precedenti sentenze n. 193 e n. 241 del 2012, nonche' le  analoghe
sentenze n. 64 e n. 178 del 2012). In campo  finanziario,  vale,  del
resto, il canone  interpretativo  dell'applicazione  «mediata»  delle
norme statali, attraverso  le  apposite  procedure  prescritte  dalla
normativa statutaria e di attuazione statutaria (sentenza n. 141  del
2015, punto 7.1 del considerato in diritto),  nonche'  attraverso  le
apposite norme di attuazione statutaria gia'  previste  dall'art.  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, quale  principio  della  delega  in
materia  di  federalismo  fiscale  (sentenza  n.  193  del  2012,  in
particolare punto 2.3.2, che riconosce valenza di principio  generale
all'art. 27; sentenze  n.  178  del  2012  e  n.  219  del  2013,  in
particolare punto 7, che riconosce  valore  di  parametro  interposto
allo stesso art. 27, rispetto al parametro  costituzionale  dell'art.
76 della Costituzione, e  cosi'  al  prospettato  eccesso  di  delega
legislativa). 
    Conferma ulteriormente il predetto orientamento, da ultimo, anche
la  pronuncia  che  ha   definito   il   giudizio   di   legittimita'
costituzionale promosso da questa Provincia sulla legge  28  dicembre
2015, n. 208 («legge di stabilita'» per  il  2016),  con  particolare
riferimento ad una clausola  di  salvaguardia  in  tutto  identica  a
quella contenuta nella legge di bilancio 2020 (sentenza  n.  191  del
2017, punto 7 e seguenti del considerato in diritto,  in  particolare
7.2). 
    Cio'  premesso,   pur   dando   un'interpretazione   conforme   a
Costituzione delle clausole generali di  salvaguardia  dell'autonomia
provinciale, specifiche disposizioni della legge  di  bilancio  2020,
come sopra identificate, appaiono  in  contrasto  con  le  competenze
statutarie  delle  province  autonome   e   sono   costituzionalmente
illegittime per i seguenti specifici motivi. 
I) - Illegittimita' costituzionale dell'art. l,  comma  269,  recante
«Norme in materia  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale
sanitario» per violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n.  10);  e  16
dello Statuto speciale di autonomia; del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione  dello
Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in  materia  di  igiene  e
sanita'») dell'art. 117, comma 3  della  Costituzione,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale  n.  3/2001;  degli
articoli 79, comma 4 e 104 dello Statuto speciale; degli articoli 2 e
4 del decreto legislativo n. 266/1992. Violazione  del  principio  di
ragionevolezza. 
    La norma in esame modifica alcune disposizioni  della  disciplina
statale attinente i limiti imposti alle regioni per la spesa relativa
al personale degli enti del Servizio sanitario  nazionale,  abrogando
la specifica clausola che  escludeva  l'applicazione  della  predetta
disciplina nei confronti delle regioni e delle province autonome  che
provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo  del  Servizio
sanitario nazionale sul loro territorio, senza alcun apporto a carico
del bilancio dello Stato (comma 4-bis dell'art. 11 del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35,  come  convertito  in  legge,  abrogato  dalla
lettera d) del comma 269 in esame). 
    Correlativamente,  la  nuova  norma  inserisce   il   riferimento
espresso alle province autonome, accostando le province  autonome  (e
le altre regioni a Statuto speciale) alle regioni a Statuto ordinario
e, di conseguenza, estendendo anche  alle  province  autonome  (cfr.,
lettere a), b), e c) del comma 269 in esame, che citano  le  province
autonome tra i destinatari delle disposizioni di cui ai commi 1, 3  e
4 del predetto art. 11 del decreto-legge n.  35/2019)  l'applicazione
della disciplina statale, che dispone: 
        1) il divieto, con effetto dal 2019, di  superare  il  valore
della spesa sostenuta  nel  2018,  come  certificata  dal  tavolo  di
verifica degli adempimenti, previsto dall'intesa del  23  marzo  2005
(in particolare, all'art. 12), o, se superiore, il valore della spesa
prevista dall'art. 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
nonche' la possibilita' di incrementi annuali dei predetti valori  di
spesa, secondo le  misure  graduali  individuate  puntualmente  nella
stessa disposizione (comma 1 del citato art. 11 del decreto-legge  n.
35 del 2019); 
        2) l'ulteriore incremento dei limiti di spesa  in  questione,
previo  accordo  con  il  Ministero  della  salute  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, di un  ammontare  non  superiore  alla
riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari
esternalizzati prima dell'entrata in vigore del citato  decreto-legge
n. 35 del 2019 (comma 3 del citato art. 11 del  decreto-legge  n.  35
del 2019); 
        3)   l'assoggettamento   delle   regioni    (con    esplicita
applicazione anche alle province autonome della norma: art. 2,  comma
73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) alla verifica dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti (dai commi 71 e 72 dell'art. 2
della stessa legge n. 191 del 2009) nell'ambito del  predetto  tavolo
tecnico per la verifica degli  adempimenti,  o  in  caso  di  mancato
conseguimento dei suddetti obiettivi, quantomeno, del  raggiungimento
dell'equilibrio  economico  (comma  4  del   citato   art.   11   del
decreto-legge n. 35 del 2019). 
    Per  effetto  dell'abrogazione  della  clausola   che   escludeva
l'applicazione delle norme suddette alle  province  autonome,  queste
ultime risultano ora destinatarie, ovviamente, anche delle specifiche
regole di individuazione delle componenti da  includere  o  escludere
nella determinazione della spesa in questione (definite dal  comma  2
del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019). 
    La questione era stata gia' oggetto di interventi istituzionali a
livello politico e tecnico,  che  erano  stati  accolti,  ed  avevano
determinato la modifica del testo dell'art. 11 del  decreto-legge  n.
35 del 2019 nel corso dell'iter di conversione in legge. 
    Le proposte di emendamento presentate erano, in effetti,  dirette
ad escludere le province autonome dall'ambito di  applicazione  della
disposizione statale che riguarda  la  spesa  per  il  personale  del
Servizio sanitario  regionale,  al  fine  di  evitare  contrasti  con
l'assetto statutario  delle  competenze  riconosciute  alle  medesime
dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 
    Si riporta tale circostanza come un dato  fattuale  significativo
della condivisione, da parte del Parlamento, della posizione espressa
da  questa  Provincia  e  delle  ragioni  di  rilievo  statutario   e
costituzionale poste  a  fondamento  delle  richieste,  poi  accolte.
Risulta sorprendente e poco ragionevole il successivo mutamento della
diposizione della  legge  di  bilancio,  non  giustificato  da  altre
ragioni se non dal parere espresso dal Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato che, con nota del 16 dicembre  2019,  prototollo
n. 258938/2019, di trasmissione della relazione tecnica  riferita  al
disegno  di  legge  di  bilancio  (A.S.  1586),  (cfr.  doc.  n.  3 -
Estratto), ha richiesto la riformulazione della norma approvata dalla
commissione bilancio del Senato (il testo  e'  stato  definitivamente
approvato per effetto del  maxiemendamento  (1.9000)  presentato  dal
Governo per il voto di fiducia. 
    Ora, siffatta modifica normativa pone nel nulla le richieste gia'
accolte  nel  provvedimento  normativo  del  giugno  2019,  pur   non
apparendo compatibile con l'assetto  delle  potesta'  attribuite  per
Statuto speciale alle province autonome, come di seguito si espone. 
    Viene, in particolare, in rilievo il  complesso  delle  norme  di
rango costituzionale, statutario  e  di  attuazione  statutaria,  che
attribuisce alle province  autonome  la  potesta'  legislativa  e  la
corrispondente potesta' amministrativa in materia  di  organizzazione
dei propri uffici e del relativo personale, in via esclusiva,  ed  in
materia di igiene e sanita' in via concorrente (articoli 8, n. 1;  9,
n. 10;  e  16  dello  Statuto  speciale  di  autonomia;  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme  di
attuazione dello  Statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia  di  igiene  e  sanita'»),  estese  alla  piu'  ampia   sfera
costituita dalla «tutela della salute» e non limitata  all'assistenza
sanitaria ed ospedaliera, per effetto  della  riforma  costituzionale
del 2001 (e cio' ai sensi dell'art. 117, comma 3 della  Costituzione,
in combinato disposto con l'art. 10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3; interpretazione avvalorata sin dalla sentenza  n.
270 del 2005, in tema di riordino della disciplina degli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in senso
favorevole alle autonomie regionali; vedi, altresi', la  sentenza  n.
181 del 2006, punto 4.1 del considerato in diritto sul concetto ampio
di tutela della salute, come anticipato in premessa). 
    Le  province  autonome  sono  dotate  di  particolare   autonomia
finanziaria, di entrata e di  spesa,  ai  sensi  del  Titolo  VI  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  670  del  1972  (Statuto
speciale) come modificato a partire dal 2009 e da ultimo, ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto speciale, come modificato
dall'art. 1, comma 407 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In  tale
quadro, le Province di Trento e Bolzano provvedono in  modo  autonomo
al  finanziamento  della  spesa  sanitaria  e  del  proprio  Servizio
sanitario provinciale nel rispettivo territorio, «senza alcun apporto
a carico del bilancio dello Stato», come  (gia')  previsto  dall'art.
34, comma  3  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica). 
    Giurisprudenza   costituzionale    consolidata    ha,    inoltre,
riconosciuto, con specifico riferimento all'organizzazione sanitaria,
nonche' all'autonomo finanziamento della  spesa  sanitaria  da  parte
delle   province   autonome,   l'esclusione    di    queste    ultime
dall'operativita' diretta delle norme statali di coordinamento  della
finanza pubblica nella materia (a partire dalla sentenza n.  341  del
2009, in particolare punto 6 del considerato in diritto; sentenza  n.
133 del 2010, punto 3 del considerato in  diritto,  che  si  conforma
alla precedente; sentenza n. 301 del 2013, punto 2.1 del  considerato
in diritto; sentenza n. 125 del 2015; sentenza n. 231 del 2017). 
    Nelle materie di competenza delle province  autonome  -  tra  cui
rientra anche l'organizzazione del Servizio sanitario  -  secondo  le
norme di  attuazione  statutaria  la  legislazione  provinciale  deve
essere adeguata solamente ai principi  che  costituiscono  limiti  ai
sensi dello Statuto speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto),  mentre,
nel  frattempo,  restano  applicabili  le  disposizioni   legislative
provinciali preesistenti (in base a quanto previsto dall'art.  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).  Coerentemente  con  tale
sistema di rapporto tra fonti legislative statali e  provinciali,  lo
Statuto speciale prevede, poi, che le  province  autonome  provvedono
per gli enti del sistema territoriale regionale  integrato  (tra  cui
rientrano gli enti del Servizio sanitario provinciale) alle finalita'
di coordinamento  della  finanza  pubblica  contenute  in  specifiche
disposizioni  legislative   dello   Stato,   adeguando   la   propria
legislazione secondo quanto  previsto  dalla  predetta  normativa  di
attuazione statutaria ed adottando, conseguentemente, autonome misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa (cfr., art. 79, comma
4 dello Statuto). 
    Considerato che il precetto normativo di cui al comma  269  della
legge n. 160/2019 e' configurato come direttamente applicabile  anche
alle  province  autonome,  non  appare   conseguentemente   possibile
interpretare le  suddette  disposizioni  in  modo  «compatibile»  con
l'ordinamento statutario delle medesime  province,  alla  luce  della
clausola di salvaguardia generale illustrata in premessa (per effetto
della quale le norme di principio, comprese quelle  di  coordinamento
della finanza pubblica, in quanto tali dovrebbero essere  configurate
non come direttamente applicabili, bensi' in modo da lasciare  spazio
alle stesse province autonome per adeguare la  propria  legislazione,
anche nel rispetto delle norme di attuazione statutaria). Infatti, le
norme  di  attuazione  come  sopra  citate  e  come  gia'  ricordato,
prevedono che nelle materie di competenza delle province autonome  la
legislazione provinciale deve essere  adeguata  ai  principi  e  alle
norme statali, i quali costituiscono limiti ai  sensi  dello  Statuto
speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto) e che, nel frattempo, restano
applicabili  le  disposizioni  legislative  provinciali  preesistenti
(art. 2 del decreto legislativo  n.  266/1992  «Norme  di  attuazione
dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento»). 
    Come e' stato precisato dalla riforma dello Statuto del 2014 (che
ha riguardato  l'art.  79),  le  province  autonome  si  adeguano  ai
principi di coordinamento della finanza pubblica e agli obiettivi  di
finanza pubblica fissati dalle leggi dello Stato,  restando  autonoma
la Provincia nel  provvedere  ai  mezzi  utili  per  conseguire  tali
obiettivi da parte della propria amministrazione e  di  quelle  degli
enti locali e dei rispettivi enti ed organismi strumentali. 
    Lo Statuto ribadisce che le province autonome provvedono  (anche)
per gli enti del sistema territoriale regionale integrato -  tra  cui
in particolare  rientrano  anche  gli  enti  del  Servizio  sanitario
provinciale - alle finalita' di coordinamento della finanza  pubblica
(art.  79,  comma  3  dello   Statuto),   contenute   in   specifiche
disposizioni  legislative   dello   Stato,   adeguando   la   propria
legislazione secondo quanto  previsto  dalla  predetta  normativa  di
attuazione statutaria e adottando, conseguentemente, autonome  misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa  (art.  79,  comma  4
dello Statuto). 
    E viene, inoltre, precisato che non sono,  comunque,  applicabili
disposizioni statali che prevedono obblighi,  oneri,  accantonamenti,
riserve all'erario o concorsi comunque denominati (...),  diversi  da
quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto di  autonomia  (art.  79,
comma 4, primo periodo). 
    Appare, quindi, evidente che  il  quadro  di  compiuta  autonomia
nelle materie di tutela della salute, organizzazione  dell'assistenza
sanitaria ed ospedaliera, organizzazione e finanziamento della  spesa
degli  enti  del  Servizio  sanitario  provinciale,  unitamente  alla
competenza esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e
del proprio personale, nonche', in termini di assunzione della  spesa
pubblica prevista per il funzionamento di tale assetto, del grado  di
autonomia assicurata  dalla  evoluzione  delle  norme  di  attuazione
statutaria, che la razionalizzazione e il  contenimento  della  spesa
pubblica provinciale, non  puo'  che  essere  rimessa  alle  autonome
scelte delle rispettive province autonome per conseguire  i  predetti
obiettivi - che e' ovviamente anche assunzione di responsabilita'. 
    Il che esclude che possano essere tout court  ad  esse  applicate
norme  concepite  e  strutturate  con  riferimento  alla   situazione
nazionale. 
    Se, poi, si volesse sostenere che la disposizione  qui  impugnata
non ponga principi  di  finanza  pubblica,  ma  intenda  regolare  la
materia «sanitaria», e' appena il caso  di  notare  che  anche  sotto
questo profilo non e' consentito allo Stato di imporre alle  province
autonome norme di dettaglio direttamente applicabili. 
    Va, altresi', ricordato, che la  Provincia  autonoma  di  Trento,
nell'esercizio delle potesta' ad essa attribuite nelle materie  sopra
indicate  ha  disciplinato  compiutamente  l'organizzazione   ed   il
finanziamento del servizio sanitario, con proprie  leggi,  istituendo
un proprio servizio sanitario (legge provinciale 23 luglio  2010,  n.
16,  recante  «Tutela  della  salute  in  Provincia  di  Trento»,  in
particolare art. 2). 
    Con  specifico  ulteriore   riferimento   alla   previsione   che
attribuisce al tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti
regionali (di cui all'art. 12  dell'intesa  del  23  marzo  2005)  il
potere  di  verificare  l'effettivo  conseguimento  degli   obiettivi
stabiliti dalle norme statali, si osserva che tale previsione  appare
in contrasto con le  disposizioni  statutarie  sopra  ricordate,  che
escludono un potere statale di coordinamento e controllo sulla  spesa
sanitaria assicurata con oneri a  carico  del  bilancio  provinciale,
nonche' con la normativa di attuazione statutaria che esclude,  nelle
materie di competenza  delle  province  autonome,  l'attribuzione  ad
organi statali di funzioni amministrative, anche di  vigilanza  (art.
4, decreto legislativo n. 266 del 1992). 
    Infine, la disposizione impugnata appare in contraddizione con la
clausola di salvaguardia,  contenuta  sia  nella  legge  di  bilancio
(comma 856), sia nell'intesa del 23 marzo 2005 (art. 13 della  citata
intesa), che andrebbe interpretata come diretta ad escludere le forme
di  controllo  sulle  province  autonome,  che   non   siano   quelle
tipicamente previste e disciplinate ai sensi dello Statuto speciale e
della Costituzione, tra le quali rientra, ad  esempio,  il  controllo
della Corte dei conti (ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in particolare articoli 2 e  6)  o
quello sui bilanci della regione e delle province autonome  (sentenza
n. 39 del 2014). 
II) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 548 «Procedure
di monitoraggio degli effetti finanziari conseguenti  alle  modifiche
della disciplina tributaria statale», per  violazione  dei  parametri
statutari dell'autonomia  finanziaria  di  cui  al  Titolo  VI  dello
Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui  il  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268, del principio dell'accordo per  la
determinazione del livello di  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica sanciti  negli  articoli  79  e  104  dello  Statuto  e  del
principio  di  leale  collaborazione,  di  cui  all'art.  120   della
Costituzione. 
    La disposizione in  esame  dispone  testualmente:  «Nel  caso  di
modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali,  ivi
inclusi i tributi propri derivati, che  potrebbero  produrre  effetti
sulla finanza della Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  attivate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie,  procedure  di  monitoraggio
degli effetti finanziari, al fine di regolare i  rapporti  finanziari
tra lo Stato, la Regione e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano». 
    Su questa formulazione la  giunta  della  Provincia  autonoma  di
Trento ha  negato  l'intesa  prevista  dall'art.  104  dello  Statuto
speciale (deliberazione della giunta del 16 dicembre 2019, n.  2066 -
doc. n. 4). La stessa giunta aveva, invece, espresso nel 2018 (con la
propria deliberazione n. 2452 del 21 dicembre - doc. n. 5) il proprio
consenso all'intesa, sempre  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 104 dello  Statuto  speciale,  su  una  norma  analoga,  del
seguente tenore: «ai  sensi  dell'art.  79,  comma  4,  nel  caso  di
modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali,  ivi
inclusi i tributi propri derivati, che  potrebbero  produrre  effetti
negativi sulla finanza della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate procedure  di
monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le  misure
del concorso posto a carico della Regione e delle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano al perseguimento degli  obiettivi  di  finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare».  Siffatta  seconda
formulazione e' stata ripresentata in forma identica come emendamento
parlamentare nel 2019 (emendamento 63.13 a firma Steger, Unterberger,
Durnwalder, Laniece, Bressa, al disegno  di  legge  di  bilancio)  ed
approvata dalla commissione bilancio del Senato nelle sedute del 9  e
del 10 dicembre 2019. 
    Su questa seconda formulazione e', tuttavia, intervenuto  con  la
citata nota del 16  dicembre  2019,  protocollo  n.  258938/2019  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  il   parere
contrario, fondato, in sintesi, sulla valutazione che detta  clausola
avesse natura asimmetrica, «in quanto  agisce  solo  a  favore  delle
Province autonome, in caso di diminuzione del gettito, non prevedendo
la reciprocita' con lo Stato in caso di  variazioni  in  aumento  del
gettito; in altri termini, il concorso alla finanza pubblica verrebbe
ridotto in caso di riduzione dei gettiti e non verrebbe  incrementato
in caso di incrementa di gettito» (cfr. doc. n.  3,  pagg.  18,  19 -
Estratto  dalla  nota  tecnica  della  Ragioneria  dello  Stato,  con
riferimento ai commi 611 e 612 del disegno di legge di bilancio  A.S.
1586, poi divenuto comma 548). Il predetto parere contrario rilevava,
inoltre, l'incertezza circa il soggetto incaricato di  effettuare  il
monitoraggio dei predetti effetti finanziari  e  circa  le  modalita'
attuative. 
    Rispetto  alla  formulazione  assunta  nel  comma  548,  gia'  la
commissione parlamentare per le questioni regionali, nel  parere  del
18 dicembre 2019 invitava  a  valutare  l'opportunita'  di  prevedere
forme di coinvolgimento della Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di  emanazione
del previsto decreto ministeriale di attivazione delle  procedure  di
monitoraggio. 
    Come e' noto,  il  metodo  pattizio  per  la  determinazione  del
predetto concorso,  ha  costantemente  trovato  ampio  riconoscimento
nell'ambito della giurisprudenza costituzionale. 
    Per quanto riguarda l'accordo concluso dalle Province autonome in
data 15 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha avuto  occasione  di
osservare che esso: «e' l'unico (tra  quelli  conclusi  nel  medesimo
periodo da tutte le autonome speciali) a godere  di  una  particolare
stabilita', in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022,
i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato,  la  Regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esclude
la possibilita' di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali
di finanza pubblica e per importi predeterminati gia' nelle  clausole
del patto. Esso,  dunque,  e'  l'unico  che  subordina  espressamente
l'imposizione di ulteriori contributi al  risanamento  della  finanza
pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare  il
potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an [...]
.» (sentenza Corte costituzionale n. 103 del 2018,  punto  6.2.2  del
considerato in diritto). 
    Sulla base della predetta affermazione, secondo cui  e'  reputata
positivamente  e  quale  sintomo  di  grande  stabilita'  la  sancita
esclusione di modifiche  peggiorative  della  misura  del  contributo
fissato  nello   Statuto   speciale,   risulterebbe   esclusa   anche
un'eventuale modifica migliorativa (per le Province autonome), a meno
che non si addivenga ad un nuovo accordo  che  modifichi  lo  Statuto
speciale, nel senso di prevedere una misura inferiore del  contributo
predetto,  ovvero  di  stabilire  regole  generali  e  astratte   che
consentano una maggiore  flessibilita'  nel  determinarne  l'importo.
Dunque, sotto tale profilo,  la  norma,  come  nuovamente  formulata,
stride  con  il  tenore  pattizio   a   valenza   «rinforzata»,   che
contraddistingue gli accordi fra Stato e province autonome in materia
finanziaria, forzandone gli attuali contenuti. 
    La disposizione in esame risulta  illegittima,  inoltre,  perche'
non contempla, nel procedimento di emanazione  del  previsto  decreto
ministeriale  di  attivazione  delle   procedure   di   monitoraggio,
un'intesa con le province autonome e risulta,  quindi,  in  generale,
anche in contrasto con il principio di leale collaborazione; inoltre,
neppure nelle procedure di  monitoraggio,  la  Provincia  risulta  in
alcun modo coinvolta, dato che l'operazione, che potrebbe concludersi
con una nuova regolazione dei rapporti finanziari con  la  Provincia,
e' svolta con un concerto tra Ministeri, senza alcuna  partecipazione
collaborativa con la Provincia interessata. 
    Qualora la disposizione in parola si dovesse intendere nel  senso
di escludere la necessita' di un accordo per modificare  i  contenuti
ed i termini finanziari stabiliti nello  Statuto  speciale,  come  da
ultimo modificato nel 2014, la norma violerebbe senza alcun dubbio  i
parametri statutari costituiti dall'autonomia finanziaria, di cui  al
Titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione,  tra
cui il decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.  268,  dal  principio
dell'accordo per la  determinazione  del  livello  di  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, che permea gli articoli 79 e 104 dello
Statuto e dal principio  di  leale  collaborazione  (art.  120  della
Costituzione). Con specifico riferimento a quest'ultimo principio  va
tenuto  conto   dell'indirizzo   consolidato   della   giurisprudenza
costituzionale  secondo  cui  la  leale  collaborazione   impone   un
complesso di comportamenti fattivi e di trattative condotte  in  modo
trasparente tra  i  soggetti  istituzionali  coinvolti,  al  fine  di
pervenire ad un risultato comune e condiviso, come da ultimo ribadito
nella sentenza n. 103/2018, laddove e' stato evidenziato che: «Questa
Corte, gia' nella sentenza n.  19  del  2015,  ha  ricordato  che  il
principio dell'accordo impone un dovere di discussione  ricadente  su
entrambe le parti affinche' si  realizzi,  in  tempi  ragionevolmente
brevi, un serio tentativo di superare le  divergenze  "attraverso  le
necessarie fasi  dialogiche,  quanto  meno  articolate  nello  schema
proposta-risposta, replica-controreplica (sentenza n. 379 del 1992)".
Cio',  da  entrambe  le  parti,  senza  dar  luogo  ad  atteggiamenti
dilatori,  pretestuosi,  ambigui,  incongrui   o   insufficientemente
motivati, di  modo  che  il  confronto  possa  avvenire  su  basi  di
correttezza e di apertura all'altrui posizione» (sentenza della Corte
costituzionale n. 103  del  2018,  punto  6.2.4  del  considerato  in
diritto). 
III) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 288 a  290
«Coperture finanziarie delle misure premiali per favorire  l'utilizzo
di strumenti di pagamento elettronici», per violazione degli articoli
69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale  e  delle  relative
norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268). 
    La legge di bilancio stanzia un apposito  Fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  gli  anni
2021 e 2022  (importo  annuo  di  euro  tre  miliardi),  al  fine  di
assicurare  la  copertura   finanziaria   della   spesa   conseguente
all'attribuzione di specifici rimborsi ed in attuazione  delle  norme
che li  prevedono;  tali  rimborsi  sono  riconosciuti  alle  persone
fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano
abitualmente acquisti  con  strumenti  di  pagamento  elettronici  da
soggetti che svolgono attivita' di vendita di beni e  di  prestazione
di servizi,  al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  di  strumenti  di
pagamento elettronici e, in ultima analisi, di far emergere  la  base
imponibile sommersa,  a  scopo  di  contrasto  dell'evasione  fiscale
(comma 290, primo periodo, e comma 288). 
    Lo stanziamento di tale  Fondo  e'  integrato  con  le  eventuali
maggiori  entrate  derivanti  dall'emersione   di   base   imponibile
conseguente all'applicazione della  predetta  misura,  come  rilevate
dalla commissione istituita ai  sensi  dell'art.  10-bis.1,  comma  3
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 290, secondo periodo). 
    Peraltro, la sopra richiamata  normativa  non  e'  immediatamente
applicabile, in  quanto  e'  necessario,  come  previsto,  che  siano
stabilite le condizioni e le modalita' attuative  della  disposizione
che prevede il rimborso in questione, le forme di adesione volontaria
e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche  in  relazione  ai
volumi ed alla frequenza degli acquisti, e che siano individuati  gli
strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti  ai  fini
dell'attribuzione del rimborso, con  un  apposito  provvedimento,  da
adottare entro il 30  aprile  2020  (decreto  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali) (comma 289). 
    Cio' detto con riferimento al contenuto e alla ratio di  siffatta
disposizione della manovra del bilancio 2020,  con  riferimento  alla
questione della destinazione delle maggiori entrate  derivanti  dalla
eventuale emersione di base imponibile, la  Corte  costituzionale  ha
avuto modo di pronunciarsi in piu' occasioni, enunciando il principio
secondo cui, in presenza di norme degli Statuti di autonomia speciale
che stabiliscono la devoluzione di determinate quote del gettito  dei
tributi erariali a favore delle  rispettive  autonomie  speciali,  le
norme statali che disciplinano la destinazione del  maggiore  gettito
dei predetti tributi, devono essere intese in modo compatibile con  i
predetti Statuti; tant'e' vero che, in  una  fattispecie  relativa  a
disposizione di legge statale priva della  clausola  di  salvaguardia
degli ordinamenti delle autonomie speciali, la  Corte  costituzionale
ha concluso dichiarando l'illegittimita' della stessa nella parte  in
cui, incidendo sulle devoluzioni disciplinate dallo Statuto speciale,
finiva per ricomprendere  nell'aumento  di  gettito  derivante  dalle
misure statali previste, anche i tributi riscossi  nella  Regione  ad
autonomia  speciale  ricorrente  (sentenza  n.  207  del   2014,   in
particolare punto 4 del considerato  in  diritto).  Il  principio  e'
stato  ulteriormente  elaborato  anche  con  riguardo  alle  maggiori
entrate derivanti dalle «procedure di collaborazione volontaria»,  in
successive sentenze relative alle  autonomie  speciali.  In  esse  e'
stato precisato che, se  le  disposizioni  statali  dovessero  essere
interpretate nel senso di sottrarre alle autonomie il maggior gettito
ottenuto attraverso le predette procedure, si porrebbero in contrasto
con lo Statuto di autonomia (Titolo VI dello Statuto  speciale),  che
disciplina specificatamente  le  quote  di  devoluzione  dei  tributi
erariali, oggetto delle procedure stesse (sentenza n.  66  del  2016,
confermata e richiamata per le province autonome  nella  sentenza  n.
270 del 2017, in particolare al punto 5.3). 
    Come nei precedenti  casi,  anche  la  norma  in  esame  riguarda
maggiori entrate che non derivano da «maggiorazioni di  aliquote»  di
tributi esistenti, ne' da «istituzione di nuovi tributi»  e,  quindi,
la fattispecie non ricade nell'ambito della disciplina delle  riserve
all'erario e delle relative condizioni, ma semplicemente  corrisponde
al potenziale recupero di tributi evasi (preesistenti).  Ne  consegue
che la norma di cui al secondo periodo del comma  290  (in  combinato
disposto con i commi  da  288  a  290,  primo  periodo)  deve  essere
dichiarata  illegittima  perche'  contrastante  con  le  disposizioni
statutarie che determinano la devoluzione alle province  autonome  di
determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione di
tributi propri, in particolare, ai sensi degli articoli 69,  70,  72,
73, 75, 75-bis dello Statuto  speciale  e  delle  relative  norme  di
attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.  268),  salvo  non
ritenere che debba trovare applicazione in questo caso  specifico  la
generale e generica clausola di salvaguardia delle prerogative  della
Provincia applicazione che, pero', non sembra  affatto  potersi  dare
per scontata. 
IV) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 590  a  602
«Cessazione dell'applicazione di determinate misure  di  contenimento
della   spesa   pubblica»,   per   violazione   del   principio    di
ragionevolezza,  nella  disciplina  del  riparto  delle  attribuzioni
rispettive dello Stato e delle province autonome  ed  in  particolare
nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale,  nonche'
dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto;  art.  16  dello  Statuto;
117, quarto comma della Costituzione in combinato disposto con l'art.
10  della  citata  legge  costituzionale  n.  3  del  2001);  in  via
subordinata l'eventuale applicazione  diretta  di  norme  statali  di
dettaglio in materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  si
porrebbe inoltre in contrasto con l'autonomia  finanziaria  garantita
dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art.  79
del medesimo Statuto. 
    Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, la
legge di bilancio 2020,  al  comma  602  esclude  gli  enti  autonomi
territoriali (in particolare, le regioni, le province autonome e  gli
enti locali) e i loro organismi ed enti  strumentali  (come  definiti
dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118),
anche  in  forma   societaria,   dall'applicazione   di   determinate
disposizioni (commi da 590 a 600), facendo salvo quanto previsto  dal
comma 2 dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124.  La
normativa del richiamato decreto  fiscale,  che  viene  fatta  salva,
riguarda la cessazione dell'applicazione, nei confronti degli  stessi
enti autonomi territoriali (comprese le province  autonome),  di  una
serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della
spesa pubblica e di obblighi formativi. 
    Sulla base di una lettura «letterale» del predetto comma 602, per
effetto  del  combinato  disposto  con  il  comma  590,  si  potrebbe
intendere lo stesso comma 602 nel senso che esso disponga che per gli
enti autonomi territoriali continuano a trovare  applicazione  alcune
disposizioni richiamate nel citato comma 590 e non  si  applichino  i
commi da 591 a 600. 
    In particolare, infatti, il  comma  590  stabilisce  testualmente
quanto segue: «Ai fini di una maggiore flessibilita'  gestionale,  di
una   piu'   efficace   realizzazione   dei   rispettivi    obiettivi
istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica,  a
decorrere  dall'anno  2020,  agli  enti  e  agli   organismi,   anche
costituiti in forma societaria, di cui  all'art.  1,  comma  2  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ivi   comprese   le   autorita'
indipendenti,  con  esclusione  degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di  contenimento
e di riduzione  della  spesa  di  cui  all'Allegato  A  annesso  alla
presente legge. Resta ferma l'applicazione  delle  norme  che  recano
vincoli in materia di spese di personale». 
    Alcune norme contenute nel predetto Allegato A (in particolare il
riferimento e' all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
come convertito in legge, e all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12  e  13  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge),  sono
anche  comprese  tra  quelle  individuate  nel  richiamato  comma   2
dell'art. 57 del  citato  decreto-legge  n.  124  del  2019;  quindi,
secondo l'interpretazione letterale ne  deriverebbe,  per  il  citato
decreto fiscale, l'abolizione dei  predetti  specifici  vincoli  alla
spesa,  nell'ambito  del  riconoscimento  della  maggiore   autonomia
finanziaria degli enti autonomi, ma in base alle norme in esame della
legge di bilancio (comma 590 e comma 602) ne e'  prevista  invece  la
loro perdurante operativita'. 
    Certamente si ravvisa una contraddizione per  quanto  riguarda  i
vincoli esattamente coincidenti, ma anche  nel  piu'  ampio  contesto
sistematico appare irragionevole, nell'ambito della  stessa  manovra,
riconoscere  la  maggiore   autonomia   gestionale   alle   autonomie
territoriali  ed  al  contempo  mantenere  in  vigore  altri  vincoli
puntuali aventi la stessa finalita' di quelli aboliti. 
    Nella direzione della maggiore autonomia regionale  si  collocano
anche le  stesse  norme  della  legge  di  bilancio  (comma  602,  in
particolare) che,  come  detto,  esclude  le  autonomie  territoriali
dall'applicazione delle disposizioni (commi da 591 a 600) recanti: 
        a) limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi  (commi
591, 592 e 593); 
        b) oneri di riversamento dei risparmi di  spesa  al  bilancio
dello Stato (comma 594); 
        c) limiti di spesa per compensi, gettoni di presenza ed  ogni
ulteriore  emolumento  spettante  ai  componenti  degli   organi   di
amministrazione e di controllo degli enti e organismi di cui al comma
590, escluse le societa' (comma 596); 
        d) previsioni per il  caso  di  inadempienza  della  sanzione
dell'illecito disciplinare a carico  del  responsabile  del  servizio
amministrativo-finanziario e  della  riduzione  dei  compensi  (comma
598); 
        e) mantenimento  degli  effetti  finanziari  derivanti  dalle
riduzioni dei trasferimenti erariali agli enti ed organismi di cui al
comma 590 (comma 600). 
    Per le regioni, per le province autonome, per gli enti  locali  e
per le societa' dagli stessi partecipate,  e'  prevista  un'ulteriore
analoga esclusione, dal conseguimento dello specifico  obiettivo  del
triennio 2020-2022, di ottenere un risparmio di  spesa  annuale  pari
al dieci per cento della spesa annuale media del settore  informatico
sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610). 
    In coerenza con la  ratio  e  con  la  finalita'  della  predetta
normativa,  nonche'  tenuto  conto   della   clausola   generale   di
salvaguardia, di cui al comma  856  piu'  sopra  citato,  apparirebbe
opportuna una interpretazione teleologica della normativa stessa, che
escluda  l'operativita'  dei  vincoli  finanziari  preesistenti   nei
confronti  degli  enti  autonomi  territoriali  e   dei   loro   enti
strumentali, che cesserebbero pertanto di  trovare  applicazione  nei
loro confronti. 
    Tuttavia  la  lettera  della  legge  appare  d'ostacolo  ad   una
interpretazione  siffatta,  per  cui  il  senso  delle   disposizioni
impugnate  appare  quantomeno  incerto:  si  e'  ritenuto  opportuno,
pertanto, sollevare la questione di legittimita'  costituzionale  del
comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma  590,
per violazione del  principio  di  ragionevolezza  nell'ambito  della
disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive  dello  Stato  e
delle  province  autonome   ed,   in   particolare,   nella   materia
dell'ordinamento   degli   uffici   e    del    personale,    nonche'
dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto;  art.  16  dello  Statuto;
117, quarto comma  della  Costituzione,  in  combinato  disposto  con
l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). 
    L'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in
materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe, inoltre,
in contrasto con l'autonomia  finanziaria  garantita  dal  Titolo  VI
dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art. 79  del  medesimo
Statuto, ed in particolare con il comma  4,  come  sopra  richiamato,
oltreche' con l'art. 117, terzo e quarto  comma,  nonche'  119  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale n. 1 del 2001.  Solo  l'intervento  di  questa  ecc.ma
Corte e' in grado di  eliminare  qualsivoglia  dubbio  o  difetto  di
coordinamento normativo ed equivoca formulazione, onde  garantire  la
certezza del diritto e di  correggere  il  difetto  di  coordinamento
segnalato (vedasi sentenza n. 51 del 2016).  
 
                               P.Q.M.  
 
    La Provincia autonoma  di  Trento,  come  sopra  rappresentata  e
difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale  accogliere
il  proposto  ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
delle impugnate disposizioni nelle  parti,  nei  termini  e  sotto  i
profili esposti nel presente ricorso. 
    Si depositano: 
        1) deliberazione della giunta  della  Provincia  autonoma  di
Trento n. 253 del 21  febbraio  2020  di  promozione  del  ricorso  e
conferimento del mandato; 
        2) procura speciale  a  firma  dell'ufficiale  rogante  della
Provincia di data 25 febbraio 2020, n. 46063 di raccolta, n. 28673 di
repertorio; 
        3) nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato  del  16  dicembre  2019,   protocollo   n.   258938/2019,   di
trasmissione della relazione tecnica riferita al disegno di legge  di
bilancio (A.S. 1586) - Estratto; 
        4) deliberazione della G.P. del 16 dicembre  2019,  n.  2066,
che ha negato l'intesa ai sensi dell'art.  104  dello  Statuto  sulla
formulazione del comma 548; 
        5) deliberazione della G.P. del 21 dicembre 2018, n. 2452, di
consenso all'intesa, su una norma analoga. 
          Trento-Bologna-Roma, 27 febbraio 2020 
 
                    Il Prof. Avv.: Mastragostino 
 
 
                         L'Avv.: Pedrazzoli 
 
 
                          L'Avv.: Azzolini 
 
 
                           L'Avv.: Giuffe'