N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2020 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale - Modifiche del decreto-legge n. 35 del 2019 - Prevista abrogazione della clausola che escludeva l'applicazione della disciplina statale, sul contenimento della spesa per il personale, alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato - Estensione anche alle Province autonome dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Previsione che, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate, con decreto ministeriale, delle procedure di monitoraggio degli effetti finanziari. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici - Rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti - Condizioni attuative correlate ai criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Stanziamento su apposito fondo dell'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi - Integrazione con eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di bilancio 2020 - Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica - Esclusione degli enti autonomi territoriali, e in particolare, delle Province autonome, dall'applicazione di tali misure, salva l'applicazione del decreto-legge n. 124 del 2019 che dispone la cessazione di alcune disposizioni sulla riduzione e contenimento della spesa pubblica. - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, commi 269, da 288 a 290, 548 e da 590 a 602.(GU n.17 del 22-4-2020 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della giunta provinciale, rappresentante legale pro tempore, dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con deliberazione della giunta della Provincia autonoma di Trento n. 253 del 21 febbraio 2020 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale di data 27 febbraio 2020, n. 28053/0000001 di raccolta, n. 28674 di repertorio, redatta dall'ufficiale rogante della Provincia dott. Guido Baldessarelli (doc. 2) dal prof. avv. Franco Mastragostino del Foro di Bologna, dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento e dall'avv. Francesca Giuffre', con studio in Roma, via dei Gracchi n. 39, con facolta' di agire, anche disgiuntamente fra loro, e di esercitare ogni facolta' assegnata dalla legge al difensore, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffre', in Roma, via dei Gracchi n. 39; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dei seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: comma 269; comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; comma 548; comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590, per violazione: dell'art. 8 (in particolare n. 1), dell'art. 9 (in particolare n. 10), dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) e delle relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305); del Titolo VI dello Statuto speciale, in particolare art. 79; e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4; dell'art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione e dell'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120 della Costituzione, e dell'accordo 15 ottobre 2014; del principio di ragionevolezza e di coerenza della legislazione. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento ordinario n. 45/L, e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». L'art. 1 e' composto da una articolata serie di commi che contengono disposizioni eterogenee di carattere finanziario, alcune delle quali suscettibili - o perche' riferite espressamente anche alle province autonome, quando non lo dovrebbero essere, o perche' formalmente scritte con espressione letterale ambigua - di incidere su competenze statutarie, riconosciute come proprie ed esclusive della ricorrente Provincia autonoma, nonche' di sortire effetti diretti, quanto meno potenziali, sulla legislazione provinciale vigente e sulla corrispondente organizzazione amministrativa, compromettendone l'autonomia e l'efficienza. Si tratta delle seguenti disposizioni: comma 269 «Norme in materia di contenimento della spesa per il personale sanitario»; comma 548 «Procedure di monitoraggio degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche della disciplina tributaria statale»; commi da 288 a 290 «Coperture finanziarie delle misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici»; commi da 590 a 602 «Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica». La ricorrente Provincia ritiene che le sopra identificate disposizioni siano lesive del suo assetto statutario e di attuazione statutaria costituzionalmente garantiti, e che dunque esse risultino costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di Diritto Premessa. Preme, innanzitutto, evidenziare che la legge di bilancio 2020, come sopra specificata, all'art. l, comma 856, contiene, per le autonomie speciali, una clausola di carattere generale del seguente tenore: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Balzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (invero, la predetta norma e' stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari, in accoglimento delle proposte tecniche di emendamento avanzate anche dalla PAT, che ponevano l'accento sull'esigenza di tener nel dovuto conto il carattere speciale degli Statuti di autonomia). Secondo l'orientamento consolidato di questa ecc.ma Corte costituzionale le norme di chiusura analoghe a quella teste' descritta, destinate ad assicurare la salvaguardia delle speciali potesta' attribuite alle province autonome dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione statutaria, assumono il valore di chiave interpretativa per l'applicazione delle disposizioni contenute nella stessa fonte, qualora in queste ultime non vi siano riferimenti espressi alle autonomie speciali, consentendo, in tal modo, una «interpretazione adeguatrice» anche in casi di formulazioni equivoche o equivocabili (cfr. sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2013). Inoltre, il richiamo espresso, in tale clausola, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e' volto a garantire, in senso autonomistico, l'operativita' della norma transitoria (di cui all'art. 10 della medesima legge costituzionale) che dispone, per il periodo intercorrente sino all'adeguamento degli Statuti speciali alla riforma costituzionale, l'applicazione della medesima limitatamente alle parti di essa che prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite dagli Statuti stessi. Ora, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire la portata estensiva della clausola di principio sopra richiamata, confermandone l'effetto descritto come volto ad ampliare e non a restringere gli ambiti di materia gia' spettanti alle autonomie per Statuto speciale (segnatamente, in materia di «tutela della salute», riconosciuto come ambito piu' esteso rispetto a quello dell'«igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», a partire dalla sentenza n. 181 del 2006, richiamata dalla successiva n. 371 del 2008, riferita proprio alla Provincia autonoma di Trento; in materia di servizio idrico, la sentenza n. 357 del 2010, punto 3.2 del considerato in diritto, che richiama la precedente sentenza n. 412 del 1994, secondo cui la riforma costituzionale, in forza del principio ricavabile dal predetto art. 10, non restringe la sfera di autonomia gia' spettante alla Provincia autonoma, cosi' come la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato ad essa spettante non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente»). Tuttavia, e' altrettanto vero che la clausola di garanzia non sempre rappresenta un baluardo sufficiente a scongiurare effetti lesivi/invasivi dell'autonomia speciale. E' quello che accade nel caso di specie. Nella legge di bilancio statale qui considerata, sono presenti, infatti, alcune disposizioni riferite espressamente anche alle province autonome, rispetto alle quali si pone il problema di verificare se esse consentano, o meno, la predetta interpretazione adeguatrice; e sono, altresi', contemplate altre norme che, in modo indiretto, sono destinate a produrre effetti nei loro riguardi; in tal senso la clausola «generale» di salvaguardia, come formulata (con riferimento alla possibilita' di applicazione «compatibile»), non garantisce, in presenza di riferimenti diretti e specifici alle province (o di indici comunque contrari), una copertura adeguata, come osservato da questa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2006: parafrasando la quale, si puo' concludere che la clausola generale «e' troppo generica», e le previsioni particolari sono «troppo specifiche» per assicurare la impermeabilita' dell'autonomia provinciale. Nonostante le pronunce di questa Corte costituzionale, la prassi legislativa dello Stato continua ad avvalersi di clausole generali che, come la giurisprudenza costituzionale ripete da tempo, sono volte a ribadire un principio che e' costituzionalmente stabilito, ossia ad escludere la diretta applicazione, alle autonomie speciali, delle disposizioni statali che non siano compatibili con gli Statuti speciali e con le norme di attuazione degli stessi, al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi Statuti (sentenza n. 229 del 2013, punto 8.1 del considerato in diritto); si tratta di clausole che hanno la funzione di ribadire che le norme statali sono applicabili alle autonomie speciali solo a condizione che siano rispettati gli Statuti speciali e le norme di attuazione statutaria (cfr., sempre Corte costituzionale n. 229/2013, dove sono richiamate le precedenti sentenze n. 193 e n. 241 del 2012, nonche' le analoghe sentenze n. 64 e n. 178 del 2012). In campo finanziario, vale, del resto, il canone interpretativo dell'applicazione «mediata» delle norme statali, attraverso le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria (sentenza n. 141 del 2015, punto 7.1 del considerato in diritto), nonche' attraverso le apposite norme di attuazione statutaria gia' previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, quale principio della delega in materia di federalismo fiscale (sentenza n. 193 del 2012, in particolare punto 2.3.2, che riconosce valenza di principio generale all'art. 27; sentenze n. 178 del 2012 e n. 219 del 2013, in particolare punto 7, che riconosce valore di parametro interposto allo stesso art. 27, rispetto al parametro costituzionale dell'art. 76 della Costituzione, e cosi' al prospettato eccesso di delega legislativa). Conferma ulteriormente il predetto orientamento, da ultimo, anche la pronuncia che ha definito il giudizio di legittimita' costituzionale promosso da questa Provincia sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208 («legge di stabilita'» per il 2016), con particolare riferimento ad una clausola di salvaguardia in tutto identica a quella contenuta nella legge di bilancio 2020 (sentenza n. 191 del 2017, punto 7 e seguenti del considerato in diritto, in particolare 7.2). Cio' premesso, pur dando un'interpretazione conforme a Costituzione delle clausole generali di salvaguardia dell'autonomia provinciale, specifiche disposizioni della legge di bilancio 2020, come sopra identificate, appaiono in contrasto con le competenze statutarie delle province autonome e sono costituzionalmente illegittime per i seguenti specifici motivi. I) - Illegittimita' costituzionale dell'art. l, comma 269, recante «Norme in materia di contenimento della spesa per il personale sanitario» per violazione degli articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16 dello Statuto speciale di autonomia; del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'») dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001; degli articoli 79, comma 4 e 104 dello Statuto speciale; degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266/1992. Violazione del principio di ragionevolezza. La norma in esame modifica alcune disposizioni della disciplina statale attinente i limiti imposti alle regioni per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, abrogando la specifica clausola che escludeva l'applicazione della predetta disciplina nei confronti delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (comma 4-bis dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, come convertito in legge, abrogato dalla lettera d) del comma 269 in esame). Correlativamente, la nuova norma inserisce il riferimento espresso alle province autonome, accostando le province autonome (e le altre regioni a Statuto speciale) alle regioni a Statuto ordinario e, di conseguenza, estendendo anche alle province autonome (cfr., lettere a), b), e c) del comma 269 in esame, che citano le province autonome tra i destinatari delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del predetto art. 11 del decreto-legge n. 35/2019) l'applicazione della disciplina statale, che dispone: 1) il divieto, con effetto dal 2019, di superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal tavolo di verifica degli adempimenti, previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 (in particolare, all'art. 12), o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'art. 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di incrementi annuali dei predetti valori di spesa, secondo le misure graduali individuate puntualmente nella stessa disposizione (comma 1 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019); 2) l'ulteriore incremento dei limiti di spesa in questione, previo accordo con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 35 del 2019 (comma 3 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019); 3) l'assoggettamento delle regioni (con esplicita applicazione anche alle province autonome della norma: art. 2, comma 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti (dai commi 71 e 72 dell'art. 2 della stessa legge n. 191 del 2009) nell'ambito del predetto tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, o in caso di mancato conseguimento dei suddetti obiettivi, quantomeno, del raggiungimento dell'equilibrio economico (comma 4 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019). Per effetto dell'abrogazione della clausola che escludeva l'applicazione delle norme suddette alle province autonome, queste ultime risultano ora destinatarie, ovviamente, anche delle specifiche regole di individuazione delle componenti da includere o escludere nella determinazione della spesa in questione (definite dal comma 2 del citato art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019). La questione era stata gia' oggetto di interventi istituzionali a livello politico e tecnico, che erano stati accolti, ed avevano determinato la modifica del testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 nel corso dell'iter di conversione in legge. Le proposte di emendamento presentate erano, in effetti, dirette ad escludere le province autonome dall'ambito di applicazione della disposizione statale che riguarda la spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, al fine di evitare contrasti con l'assetto statutario delle competenze riconosciute alle medesime dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Si riporta tale circostanza come un dato fattuale significativo della condivisione, da parte del Parlamento, della posizione espressa da questa Provincia e delle ragioni di rilievo statutario e costituzionale poste a fondamento delle richieste, poi accolte. Risulta sorprendente e poco ragionevole il successivo mutamento della diposizione della legge di bilancio, non giustificato da altre ragioni se non dal parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, con nota del 16 dicembre 2019, prototollo n. 258938/2019, di trasmissione della relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio (A.S. 1586), (cfr. doc. n. 3 - Estratto), ha richiesto la riformulazione della norma approvata dalla commissione bilancio del Senato (il testo e' stato definitivamente approvato per effetto del maxiemendamento (1.9000) presentato dal Governo per il voto di fiducia. Ora, siffatta modifica normativa pone nel nulla le richieste gia' accolte nel provvedimento normativo del giugno 2019, pur non apparendo compatibile con l'assetto delle potesta' attribuite per Statuto speciale alle province autonome, come di seguito si espone. Viene, in particolare, in rilievo il complesso delle norme di rango costituzionale, statutario e di attuazione statutaria, che attribuisce alle province autonome la potesta' legislativa e la corrispondente potesta' amministrativa in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, in via esclusiva, ed in materia di igiene e sanita' in via concorrente (articoli 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 dello Statuto speciale di autonomia; decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'»), estese alla piu' ampia sfera costituita dalla «tutela della salute» e non limitata all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, per effetto della riforma costituzionale del 2001 (e cio' ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; interpretazione avvalorata sin dalla sentenza n. 270 del 2005, in tema di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in senso favorevole alle autonomie regionali; vedi, altresi', la sentenza n. 181 del 2006, punto 4.1 del considerato in diritto sul concetto ampio di tutela della salute, come anticipato in premessa). Le province autonome sono dotate di particolare autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, ai sensi del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 (Statuto speciale) come modificato a partire dal 2009 e da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 dello Statuto speciale, come modificato dall'art. 1, comma 407 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In tale quadro, le Province di Trento e Bolzano provvedono in modo autonomo al finanziamento della spesa sanitaria e del proprio Servizio sanitario provinciale nel rispettivo territorio, «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», come (gia') previsto dall'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Giurisprudenza costituzionale consolidata ha, inoltre, riconosciuto, con specifico riferimento all'organizzazione sanitaria, nonche' all'autonomo finanziamento della spesa sanitaria da parte delle province autonome, l'esclusione di queste ultime dall'operativita' diretta delle norme statali di coordinamento della finanza pubblica nella materia (a partire dalla sentenza n. 341 del 2009, in particolare punto 6 del considerato in diritto; sentenza n. 133 del 2010, punto 3 del considerato in diritto, che si conforma alla precedente; sentenza n. 301 del 2013, punto 2.1 del considerato in diritto; sentenza n. 125 del 2015; sentenza n. 231 del 2017). Nelle materie di competenza delle province autonome - tra cui rientra anche l'organizzazione del Servizio sanitario - secondo le norme di attuazione statutaria la legislazione provinciale deve essere adeguata solamente ai principi che costituiscono limiti ai sensi dello Statuto speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto), mentre, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (in base a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). Coerentemente con tale sistema di rapporto tra fonti legislative statali e provinciali, lo Statuto speciale prevede, poi, che le province autonome provvedono per gli enti del sistema territoriale regionale integrato (tra cui rientrano gli enti del Servizio sanitario provinciale) alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione secondo quanto previsto dalla predetta normativa di attuazione statutaria ed adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (cfr., art. 79, comma 4 dello Statuto). Considerato che il precetto normativo di cui al comma 269 della legge n. 160/2019 e' configurato come direttamente applicabile anche alle province autonome, non appare conseguentemente possibile interpretare le suddette disposizioni in modo «compatibile» con l'ordinamento statutario delle medesime province, alla luce della clausola di salvaguardia generale illustrata in premessa (per effetto della quale le norme di principio, comprese quelle di coordinamento della finanza pubblica, in quanto tali dovrebbero essere configurate non come direttamente applicabili, bensi' in modo da lasciare spazio alle stesse province autonome per adeguare la propria legislazione, anche nel rispetto delle norme di attuazione statutaria). Infatti, le norme di attuazione come sopra citate e come gia' ricordato, prevedono che nelle materie di competenza delle province autonome la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali, i quali costituiscono limiti ai sensi dello Statuto speciale (articoli 4 e 5 dello Statuto) e che, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (art. 2 del decreto legislativo n. 266/1992 «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento»). Come e' stato precisato dalla riforma dello Statuto del 2014 (che ha riguardato l'art. 79), le province autonome si adeguano ai principi di coordinamento della finanza pubblica e agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalle leggi dello Stato, restando autonoma la Provincia nel provvedere ai mezzi utili per conseguire tali obiettivi da parte della propria amministrazione e di quelle degli enti locali e dei rispettivi enti ed organismi strumentali. Lo Statuto ribadisce che le province autonome provvedono (anche) per gli enti del sistema territoriale regionale integrato - tra cui in particolare rientrano anche gli enti del Servizio sanitario provinciale - alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica (art. 79, comma 3 dello Statuto), contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione secondo quanto previsto dalla predetta normativa di attuazione statutaria e adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (art. 79, comma 4 dello Statuto). E viene, inoltre, precisato che non sono, comunque, applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati (...), diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto di autonomia (art. 79, comma 4, primo periodo). Appare, quindi, evidente che il quadro di compiuta autonomia nelle materie di tutela della salute, organizzazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, organizzazione e finanziamento della spesa degli enti del Servizio sanitario provinciale, unitamente alla competenza esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici e del proprio personale, nonche', in termini di assunzione della spesa pubblica prevista per il funzionamento di tale assetto, del grado di autonomia assicurata dalla evoluzione delle norme di attuazione statutaria, che la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica provinciale, non puo' che essere rimessa alle autonome scelte delle rispettive province autonome per conseguire i predetti obiettivi - che e' ovviamente anche assunzione di responsabilita'. Il che esclude che possano essere tout court ad esse applicate norme concepite e strutturate con riferimento alla situazione nazionale. Se, poi, si volesse sostenere che la disposizione qui impugnata non ponga principi di finanza pubblica, ma intenda regolare la materia «sanitaria», e' appena il caso di notare che anche sotto questo profilo non e' consentito allo Stato di imporre alle province autonome norme di dettaglio direttamente applicabili. Va, altresi', ricordato, che la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle potesta' ad essa attribuite nelle materie sopra indicate ha disciplinato compiutamente l'organizzazione ed il finanziamento del servizio sanitario, con proprie leggi, istituendo un proprio servizio sanitario (legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, recante «Tutela della salute in Provincia di Trento», in particolare art. 2). Con specifico ulteriore riferimento alla previsione che attribuisce al tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (di cui all'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005) il potere di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle norme statali, si osserva che tale previsione appare in contrasto con le disposizioni statutarie sopra ricordate, che escludono un potere statale di coordinamento e controllo sulla spesa sanitaria assicurata con oneri a carico del bilancio provinciale, nonche' con la normativa di attuazione statutaria che esclude, nelle materie di competenza delle province autonome, l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative, anche di vigilanza (art. 4, decreto legislativo n. 266 del 1992). Infine, la disposizione impugnata appare in contraddizione con la clausola di salvaguardia, contenuta sia nella legge di bilancio (comma 856), sia nell'intesa del 23 marzo 2005 (art. 13 della citata intesa), che andrebbe interpretata come diretta ad escludere le forme di controllo sulle province autonome, che non siano quelle tipicamente previste e disciplinate ai sensi dello Statuto speciale e della Costituzione, tra le quali rientra, ad esempio, il controllo della Corte dei conti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in particolare articoli 2 e 6) o quello sui bilanci della regione e delle province autonome (sentenza n. 39 del 2014). II) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 548 «Procedure di monitoraggio degli effetti finanziari conseguenti alle modifiche della disciplina tributaria statale», per violazione dei parametri statutari dell'autonomia finanziaria di cui al Titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, del principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica sanciti negli articoli 79 e 104 dello Statuto e del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 della Costituzione. La disposizione in esame dispone testualmente: «Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Su questa formulazione la giunta della Provincia autonoma di Trento ha negato l'intesa prevista dall'art. 104 dello Statuto speciale (deliberazione della giunta del 16 dicembre 2019, n. 2066 - doc. n. 4). La stessa giunta aveva, invece, espresso nel 2018 (con la propria deliberazione n. 2452 del 21 dicembre - doc. n. 5) il proprio consenso all'intesa, sempre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 104 dello Statuto speciale, su una norma analoga, del seguente tenore: «ai sensi dell'art. 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare». Siffatta seconda formulazione e' stata ripresentata in forma identica come emendamento parlamentare nel 2019 (emendamento 63.13 a firma Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece, Bressa, al disegno di legge di bilancio) ed approvata dalla commissione bilancio del Senato nelle sedute del 9 e del 10 dicembre 2019. Su questa seconda formulazione e', tuttavia, intervenuto con la citata nota del 16 dicembre 2019, protocollo n. 258938/2019 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il parere contrario, fondato, in sintesi, sulla valutazione che detta clausola avesse natura asimmetrica, «in quanto agisce solo a favore delle Province autonome, in caso di diminuzione del gettito, non prevedendo la reciprocita' con lo Stato in caso di variazioni in aumento del gettito; in altri termini, il concorso alla finanza pubblica verrebbe ridotto in caso di riduzione dei gettiti e non verrebbe incrementato in caso di incrementa di gettito» (cfr. doc. n. 3, pagg. 18, 19 - Estratto dalla nota tecnica della Ragioneria dello Stato, con riferimento ai commi 611 e 612 del disegno di legge di bilancio A.S. 1586, poi divenuto comma 548). Il predetto parere contrario rilevava, inoltre, l'incertezza circa il soggetto incaricato di effettuare il monitoraggio dei predetti effetti finanziari e circa le modalita' attuative. Rispetto alla formulazione assunta nel comma 548, gia' la commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 18 dicembre 2019 invitava a valutare l'opportunita' di prevedere forme di coinvolgimento della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale di attivazione delle procedure di monitoraggio. Come e' noto, il metodo pattizio per la determinazione del predetto concorso, ha costantemente trovato ampio riconoscimento nell'ambito della giurisprudenza costituzionale. Per quanto riguarda l'accordo concluso dalle Province autonome in data 15 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha avuto occasione di osservare che esso: «e' l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilita', in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esclude la possibilita' di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati gia' nelle clausole del patto. Esso, dunque, e' l'unico che subordina espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an [...] .» (sentenza Corte costituzionale n. 103 del 2018, punto 6.2.2 del considerato in diritto). Sulla base della predetta affermazione, secondo cui e' reputata positivamente e quale sintomo di grande stabilita' la sancita esclusione di modifiche peggiorative della misura del contributo fissato nello Statuto speciale, risulterebbe esclusa anche un'eventuale modifica migliorativa (per le Province autonome), a meno che non si addivenga ad un nuovo accordo che modifichi lo Statuto speciale, nel senso di prevedere una misura inferiore del contributo predetto, ovvero di stabilire regole generali e astratte che consentano una maggiore flessibilita' nel determinarne l'importo. Dunque, sotto tale profilo, la norma, come nuovamente formulata, stride con il tenore pattizio a valenza «rinforzata», che contraddistingue gli accordi fra Stato e province autonome in materia finanziaria, forzandone gli attuali contenuti. La disposizione in esame risulta illegittima, inoltre, perche' non contempla, nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale di attivazione delle procedure di monitoraggio, un'intesa con le province autonome e risulta, quindi, in generale, anche in contrasto con il principio di leale collaborazione; inoltre, neppure nelle procedure di monitoraggio, la Provincia risulta in alcun modo coinvolta, dato che l'operazione, che potrebbe concludersi con una nuova regolazione dei rapporti finanziari con la Provincia, e' svolta con un concerto tra Ministeri, senza alcuna partecipazione collaborativa con la Provincia interessata. Qualora la disposizione in parola si dovesse intendere nel senso di escludere la necessita' di un accordo per modificare i contenuti ed i termini finanziari stabiliti nello Statuto speciale, come da ultimo modificato nel 2014, la norma violerebbe senza alcun dubbio i parametri statutari costituiti dall'autonomia finanziaria, di cui al Titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, dal principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, che permea gli articoli 79 e 104 dello Statuto e dal principio di leale collaborazione (art. 120 della Costituzione). Con specifico riferimento a quest'ultimo principio va tenuto conto dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo cui la leale collaborazione impone un complesso di comportamenti fattivi e di trattative condotte in modo trasparente tra i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di pervenire ad un risultato comune e condiviso, come da ultimo ribadito nella sentenza n. 103/2018, laddove e' stato evidenziato che: «Questa Corte, gia' nella sentenza n. 19 del 2015, ha ricordato che il principio dell'accordo impone un dovere di discussione ricadente su entrambe le parti affinche' si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze "attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica (sentenza n. 379 del 1992)". Cio', da entrambe le parti, senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione» (sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018, punto 6.2.4 del considerato in diritto). III) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 288 a 290 «Coperture finanziarie delle misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici», per violazione degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268). La legge di bilancio stanzia un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2021 e 2022 (importo annuo di euro tre miliardi), al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa conseguente all'attribuzione di specifici rimborsi ed in attuazione delle norme che li prevedono; tali rimborsi sono riconosciuti alle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita di beni e di prestazione di servizi, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e, in ultima analisi, di far emergere la base imponibile sommersa, a scopo di contrasto dell'evasione fiscale (comma 290, primo periodo, e comma 288). Lo stanziamento di tale Fondo e' integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla commissione istituita ai sensi dell'art. 10-bis.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 290, secondo periodo). Peraltro, la sopra richiamata normativa non e' immediatamente applicabile, in quanto e' necessario, come previsto, che siano stabilite le condizioni e le modalita' attuative della disposizione che prevede il rimborso in questione, le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e che siano individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, con un apposito provvedimento, da adottare entro il 30 aprile 2020 (decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) (comma 289). Cio' detto con riferimento al contenuto e alla ratio di siffatta disposizione della manovra del bilancio 2020, con riferimento alla questione della destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale emersione di base imponibile, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in piu' occasioni, enunciando il principio secondo cui, in presenza di norme degli Statuti di autonomia speciale che stabiliscono la devoluzione di determinate quote del gettito dei tributi erariali a favore delle rispettive autonomie speciali, le norme statali che disciplinano la destinazione del maggiore gettito dei predetti tributi, devono essere intese in modo compatibile con i predetti Statuti; tant'e' vero che, in una fattispecie relativa a disposizione di legge statale priva della clausola di salvaguardia degli ordinamenti delle autonomie speciali, la Corte costituzionale ha concluso dichiarando l'illegittimita' della stessa nella parte in cui, incidendo sulle devoluzioni disciplinate dallo Statuto speciale, finiva per ricomprendere nell'aumento di gettito derivante dalle misure statali previste, anche i tributi riscossi nella Regione ad autonomia speciale ricorrente (sentenza n. 207 del 2014, in particolare punto 4 del considerato in diritto). Il principio e' stato ulteriormente elaborato anche con riguardo alle maggiori entrate derivanti dalle «procedure di collaborazione volontaria», in successive sentenze relative alle autonomie speciali. In esse e' stato precisato che, se le disposizioni statali dovessero essere interpretate nel senso di sottrarre alle autonomie il maggior gettito ottenuto attraverso le predette procedure, si porrebbero in contrasto con lo Statuto di autonomia (Titolo VI dello Statuto speciale), che disciplina specificatamente le quote di devoluzione dei tributi erariali, oggetto delle procedure stesse (sentenza n. 66 del 2016, confermata e richiamata per le province autonome nella sentenza n. 270 del 2017, in particolare al punto 5.3). Come nei precedenti casi, anche la norma in esame riguarda maggiori entrate che non derivano da «maggiorazioni di aliquote» di tributi esistenti, ne' da «istituzione di nuovi tributi» e, quindi, la fattispecie non ricade nell'ambito della disciplina delle riserve all'erario e delle relative condizioni, ma semplicemente corrisponde al potenziale recupero di tributi evasi (preesistenti). Ne consegue che la norma di cui al secondo periodo del comma 290 (in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo) deve essere dichiarata illegittima perche' contrastante con le disposizioni statutarie che determinano la devoluzione alle province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione di tributi propri, in particolare, ai sensi degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75-bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), salvo non ritenere che debba trovare applicazione in questo caso specifico la generale e generica clausola di salvaguardia delle prerogative della Provincia applicazione che, pero', non sembra affatto potersi dare per scontata. IV) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 590 a 602 «Cessazione dell'applicazione di determinate misure di contenimento della spesa pubblica», per violazione del principio di ragionevolezza, nella disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello Stato e delle province autonome ed in particolare nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale, nonche' dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto; art. 16 dello Statuto; 117, quarto comma della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001); in via subordinata l'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe inoltre in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art. 79 del medesimo Statuto. Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, la legge di bilancio 2020, al comma 602 esclude gli enti autonomi territoriali (in particolare, le regioni, le province autonome e gli enti locali) e i loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), anche in forma societaria, dall'applicazione di determinate disposizioni (commi da 590 a 600), facendo salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. La normativa del richiamato decreto fiscale, che viene fatta salva, riguarda la cessazione dell'applicazione, nei confronti degli stessi enti autonomi territoriali (comprese le province autonome), di una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica e di obblighi formativi. Sulla base di una lettura «letterale» del predetto comma 602, per effetto del combinato disposto con il comma 590, si potrebbe intendere lo stesso comma 602 nel senso che esso disponga che per gli enti autonomi territoriali continuano a trovare applicazione alcune disposizioni richiamate nel citato comma 590 e non si applichino i commi da 591 a 600. In particolare, infatti, il comma 590 stabilisce testualmente quanto segue: «Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'Allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale». Alcune norme contenute nel predetto Allegato A (in particolare il riferimento e' all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge, e all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge), sono anche comprese tra quelle individuate nel richiamato comma 2 dell'art. 57 del citato decreto-legge n. 124 del 2019; quindi, secondo l'interpretazione letterale ne deriverebbe, per il citato decreto fiscale, l'abolizione dei predetti specifici vincoli alla spesa, nell'ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli enti autonomi, ma in base alle norme in esame della legge di bilancio (comma 590 e comma 602) ne e' prevista invece la loro perdurante operativita'. Certamente si ravvisa una contraddizione per quanto riguarda i vincoli esattamente coincidenti, ma anche nel piu' ampio contesto sistematico appare irragionevole, nell'ambito della stessa manovra, riconoscere la maggiore autonomia gestionale alle autonomie territoriali ed al contempo mantenere in vigore altri vincoli puntuali aventi la stessa finalita' di quelli aboliti. Nella direzione della maggiore autonomia regionale si collocano anche le stesse norme della legge di bilancio (comma 602, in particolare) che, come detto, esclude le autonomie territoriali dall'applicazione delle disposizioni (commi da 591 a 600) recanti: a) limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi (commi 591, 592 e 593); b) oneri di riversamento dei risparmi di spesa al bilancio dello Stato (comma 594); c) limiti di spesa per compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa' (comma 596); d) previsioni per il caso di inadempienza della sanzione dell'illecito disciplinare a carico del responsabile del servizio amministrativo-finanziario e della riduzione dei compensi (comma 598); e) mantenimento degli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali agli enti ed organismi di cui al comma 590 (comma 600). Per le regioni, per le province autonome, per gli enti locali e per le societa' dagli stessi partecipate, e' prevista un'ulteriore analoga esclusione, dal conseguimento dello specifico obiettivo del triennio 2020-2022, di ottenere un risparmio di spesa annuale pari al dieci per cento della spesa annuale media del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610). In coerenza con la ratio e con la finalita' della predetta normativa, nonche' tenuto conto della clausola generale di salvaguardia, di cui al comma 856 piu' sopra citato, apparirebbe opportuna una interpretazione teleologica della normativa stessa, che escluda l'operativita' dei vincoli finanziari preesistenti nei confronti degli enti autonomi territoriali e dei loro enti strumentali, che cesserebbero pertanto di trovare applicazione nei loro confronti. Tuttavia la lettera della legge appare d'ostacolo ad una interpretazione siffatta, per cui il senso delle disposizioni impugnate appare quantomeno incerto: si e' ritenuto opportuno, pertanto, sollevare la questione di legittimita' costituzionale del comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590, per violazione del principio di ragionevolezza nell'ambito della disciplina del riparto delle attribuzioni rispettive dello Stato e delle province autonome ed, in particolare, nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale, nonche' dell'organizzazione (art. 8 dello Statuto; art. 16 dello Statuto; 117, quarto comma della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). L'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'art. 79 del medesimo Statuto, ed in particolare con il comma 4, come sopra richiamato, oltreche' con l'art. 117, terzo e quarto comma, nonche' 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 1 del 2001. Solo l'intervento di questa ecc.ma Corte e' in grado di eliminare qualsivoglia dubbio o difetto di coordinamento normativo ed equivoca formulazione, onde garantire la certezza del diritto e di correggere il difetto di coordinamento segnalato (vedasi sentenza n. 51 del 2016).
P.Q.M. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il proposto ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Si depositano: 1) deliberazione della giunta della Provincia autonoma di Trento n. 253 del 21 febbraio 2020 di promozione del ricorso e conferimento del mandato; 2) procura speciale a firma dell'ufficiale rogante della Provincia di data 25 febbraio 2020, n. 46063 di raccolta, n. 28673 di repertorio; 3) nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 dicembre 2019, protocollo n. 258938/2019, di trasmissione della relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio (A.S. 1586) - Estratto; 4) deliberazione della G.P. del 16 dicembre 2019, n. 2066, che ha negato l'intesa ai sensi dell'art. 104 dello Statuto sulla formulazione del comma 548; 5) deliberazione della G.P. del 21 dicembre 2018, n. 2452, di consenso all'intesa, su una norma analoga. Trento-Bologna-Roma, 27 febbraio 2020 Il Prof. Avv.: Mastragostino L'Avv.: Pedrazzoli L'Avv.: Azzolini L'Avv.: Giuffe'