MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 15 aprile 2020 

Utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla legge di  bilancio
2020  e  dal  decreto-legge  «Cura  Italia»  alla  concessione  delle
agevolazioni a valere sullo  strumento  dei  Contratti  di  sviluppo.
(20A02241) 
(GU n.107 del 24-4-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del  decreto-legge  n.  112/2008,  anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia  di  riforma  della
disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del  predetto  decreto  9
dicembre 2014,  che  prevede  che  specifici  Accordi  di  programma,
sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle  Regioni,
dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una
quota  parte  delle  risorse  disponibili  per   l'attuazione   degli
interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di  iniziative
di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; 
  Visto, altresi', l'art. 9-bis del citato decreto 9  dicembre  2014,
che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo  per
programmi di rilevante dimensione, a condizione  che  tali  programmi
evidenzino una  particolare  rilevanza  strategica  in  relazione  al
contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e  dispone
che il Ministro dello Sviluppo economico possa  riservare  una  quota
delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di  sviluppo
alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; 
  Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 che
prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A.  -  Invitalia,  soggetto  gestore  dello
strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero
dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6,  del  medesimo  decreto
che prevede che il Ministero  comunica  all'Agenzia,  ai  fini  dello
svolgimento delle attivita' istruttorie,  l'ammontare  delle  risorse
finanziarie  disponibili  indicandone  la  fonte  finanziaria  e   le
specifiche finalita'; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art.  1,  comma  231,
prevede che per la concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sullo
strumento agevolativo dei Contratti di  sviluppo  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico  puo'  definire,  con  proprie  direttive,  gli   indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; 
  Considerato che il predetto comma 231  prevede,  altresi',  che  le
risorse annualmente destinate agli interventi e non utilizzate al  31
dicembre di ciascun anno a  decorrere  dal  2021,  tenuto  conto  dei
fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate,  possono
essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a
carattere  innovativo  di  rilevante  impatto  economico,  sociale  e
ambientale  con  riferimento  al  sistema  produttivo  dei  territori
interessati; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80,  prevede  che  «Per  la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Ritenuto  necessario,  anche  alla  luce  di  quanto  previsto  dai
richiamati articoli 3, comma 1, e 8, comma 6, del decreto 9  dicembre
2014, fornire all'Agenzia le opportune  direttive  per  definire  gli
indirizzi necessari al raggiungimento di fini strategici di  sviluppo
individuando gli ambiti prioritari ai quali destinare le  risorse  di
cui all'art. 1, comma 231 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160  e
all'art. 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le  predette  risorse
al finanziamento degli accordi di cui agli articoli  4,  comma  6,  e
9-bis del decreto 9 dicembre 2014, in quanto strumenti  di  selezione
di  programmi  di  sviluppo  in  grado  di  determinare  rilevanti  e
significativi impatti sulla competitivita' del sistema produttivo dei
territori cui le iniziative stesse si riferiscono e  del  complessivo
sistema Paese; 
  Ritenuto, per quanto esposto, opportuno destinare: 
    una quota delle predette risorse al finanziamento  delle  istanze
di Accordo gia' presentate alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente direttiva e non finanziate per esaurimento delle risorse; 
    alla luce della  contingente  situazione  di  crisi  connessa  al
diffondersi  della  pandemia  COVID-19,  un'ulteriore   quota   delle
predette risorse agli Accordi aventi ad oggetto programmi di sviluppo
del  settore  biomedicale  e  della  telemedicina,  con   particolare
riferimento a quelli connessi al rafforzamento nel medio periodo  del
sistema nazionale di  produzione  di  apparecchiature  e  dispositivi
medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati  alla  prevenzione
delle emergenze sanitarie, ivi inclusi la produzione dei  dispositivi
di protezione individuali e dei  sistemi  per  il  trattamento  delle
sindromi respiratorie, conseguibile anche attraverso la riconversione
di tecnologie e processi industriali esistenti; 
    coerentemente con le esigenze perseguite dalla legge 27  dicembre
2019,  n.  160,  di  sostegno  allo  sviluppo  della  green  economy,
un'ulteriore quota di risorse alle nuove istanze di Accordi afferenti
a programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero  a  programmi
di sviluppo di rilevante impatto ambientale; 
  Considerata, infine, l'esigenza che l'istruttoria delle domande  di
agevolazione sia effettuata nei tempi piu' brevi possibili al fine di
consentire l'avvio degli investimenti  e  la  conseguente  erogazione
delle risorse in maniera tempestiva, fermo restando  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 231, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  in
relazione alle risorse non utilizzate; 
 
                    Emana la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma  231,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e per  le  considerazioni  esposte  in
premessa, le risorse destinate alla concessione delle agevolazioni  a
valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al  precitato
comma 231, cosi' come integrate dall'art.  80  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, sono destinate  al  finanziamento  di  istanze  di
Accordo i programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi  di
sviluppo ubicati sull'intero territorio nazionale secondo la seguente
articolazione: 
    a) euro  300.000.000  per  le  istanze   presentate   all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. -  Invitalia  precedentemente   alla   data   della   presente
direttiva; 
    b) euro   100.000.000   per   le   nuove    istanze    presentate
successivamente  alla  data  della  presente  direttiva,  concernenti
programmi di sviluppo per la tutela ambientale  ovvero  programmi  di
sviluppo   di   rilevante   impatto   ambientale    attinenti    alla
trasformazione tecnologica dei prodotti  o  dei  processi  produttivi
finalizzata all'aumento della  sostenibilita'  ambientale,  anche  in
un'ottica di economia circolare; 
    c) euro   200.000.000   per   le   nuove    istanze    presentate
successivamente  alla  data  della  presente  direttiva,  concernenti
programmi di sviluppo del settore biomedicale e  della  telemedicina,
con particolare riferimento a quelli connessi  al  rafforzamento  del
sistema nazionale di  produzione  di  apparecchiature  e  dispositivi
medicali, nonche' tecnologie e servizi finalizzati  alla  prevenzione
delle emergenze sanitarie. 
  2. Tenuto conto della contingente situazione emergenziale  connessa
al diffondersi della pandemia COVID- 19,  la  menzionata  Agenzia  e'
autorizzata a valutare  prioritariamente  le  istanze  concernenti  i
programmi di sviluppo di cui al comma 1, lettera c). 
  3. L'articolazione  di  cui  al  comma  1 puo'  essere  oggetto  di
revisione in funzione  dell'andamento  delle  domande  delle  imprese
beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse  stanziate  ovvero  di
eventuali nuove priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 aprile 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli