PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 aprile 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
665). (20A02333) 
(GU n.107 del 24-4-2020)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologia  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 n. 660 del 5 aprile 2020,  e
nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  recante  «Misure  di'
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo  2020,  1°
aprile e 10  aprile  2020,  concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020; 
  Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema
sanitario mediante l'istituzione di una  unita'  socio  sanitaria  da
porre a disposizione delle Regioni interessate, anche per le esigenze
degli istituti penitenziari; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Costituzione di una unita' socio sanitario 
 
  1. Per  l'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e  contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,   il   Dipartimento   della
protezione civile, in deroga alla normativa vigente,  e'  autorizzato
ad istituire una Unita' socio sanitaria a supporto delle strutture di
cui al comma 3, lettere a) e b). 
  2. L'Unita' e' composta da un  massimo  di  1.500  operatori  socio
sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al  comma  3,
lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al  comma  3,
lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile  tra
le seguenti categorie: 
    a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale; 
    b)  operatori  dipendenti  da  strutture  sanitarie   anche   non
accreditate con il Servizio sanitario nazionale; 
    c)  operatori  libero  professionisti  anche  con   rapporto   di
somministrazione di lavoro. 
  3. La partecipazione alla predetta unita' e' su base  volontaria  e
gli operatori individuati si  rendono  disponibili  a  prestare  tale
attivita' presso: 
    a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le  case  di
riposo  per  anziani,  le  residenze  sanitarie   assistenziali   per
disabili; 
    b) gli istituti  penitenziari  individuati  dal  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento  per  l'amministrazione  penitenziaria   e
Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita',  quest'ultimo
esclusivamente per le strutture detentive.  I  predetti  Dipartimenti
individuano altresi'  il  numero  di  operatori  necessari  per  ogni
istituto o struttura detentiva. 
  4. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a
tutti gli effetti. Il Dipartimento della  protezione  civile  dispone
l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle  Regioni
interessate e dal Ministero della giustizia. Le  regioni  presso  cui
gli  operatori  sono  destinati  a  prestare  la  propria   attivita'
provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione  del  premio
di solidarieta' di cui al comma 5 a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 9. 
  5. A ciascun operatore dell'Unita' e' corrisposto, per ogni  giorno
di attivita'  effettivamente  prestato,  un  premio  di  solidarieta'
forfettario di  100  euro,  che  non  concorre  alla  formazione  del
reddito. Sono considerati giorni di attivita' effettivamente prestata
il giorno impiegato per  le  fasi  preparatorie  presso  la  sede  di
convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata,  che  il
giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio
domicilio. 
  6. Le regioni provvedono al rimborso delle  spese  documentate  del
viaggio di andata tra il domicilio degli operatori di cui al comma  1
e la citta' di Roma, sede di convocazione degli stessi da  parte  del
Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche'  del   viaggio   di
trasferimento fino alla sede  regionale  assegnata  e  di  quello  di
ritorno presso  il  proprio  domicilio  al  termine  del  periodo  di
attivita'. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute  per  l'uso
del mezzo proprio. Il rimborso non e'  altresi'  erogato  qualora  il
trasporto sia stato  assicurato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del
decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati. 
  Agli oneri di cui al presente comma  si  provvede  a  valere  sulle
risorse di cui ai comma 9. 
  7. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
  8.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
stipulare idonea polizza assicurativa in  favore  degli  operatori  a
copertura dell'attivita' prestata ai sensi della presente ordinanza. 
  9. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  a  valere
sulle somme stanziate per l'emergenza. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli