AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Vimovo» (20A02302) 
(GU n.110 del 29-4-2020)

 
 
        Estratto determina AAM/PPA n. 223 del 16 aprile 2020 
 
    Autorizzazione della variazione. 
    Variazione  di  tipo   IAIN   :   B.II.e.5.a.1)   e   conseguente
autorizzazione a mettere in  commercio  il  medicinale  VIMOVO  anche
nella  forma  e  confezione:  «500  mg/20  mg  compresse  a  rilascio
modificato» 10 compresse in flacone hdpe. 
    Numero di procedura: NL/H/1848/001/IA/030. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Vimovo»,
anche nella forma e confezione di seguito indicata: 
      confezione: «500 mg/20 mg compresse a rilascio  modificato»  10
compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 040611131 (in base  10)  16RC9V
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato. 
    Principio attivo: naprossene e esomeprazolo. 
    Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a.  (codice  fiscale  00735390155),
con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico
il Moro 6/C - 20080 Basiglio - Milano (MI) Italia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la confezione di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali  soggetti
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.