Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019. (Delibera n. 2/2020). (20A02392)(GU n.110 del 29-4-2020)
IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3,
che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture;
Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate;
Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme
assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2019, «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022», che prevede
l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020,
registrata dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al n. 1150 in data 10 aprile
2020 e dalla Corte dei conti al n. 1633 del 19 aprile 2020, con la
quale, tra l'altro, e' stato disposto che il Comitato utilizzi le
risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la
copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati
per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede
nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle
relative spese di procedura nonche' del contenzioso pregresso, per un
importo pari ad euro 146.041.587;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» nonche' i successivi provvedimenti
d'urgenza volti a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione
del virus COVID-19, garantendo la salute dei cittadini ed al contempo
sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro;
Considerato che, nell'attuale contesto emergenziale, il settore
dell'autotrasporto merci, se da un lato continua ad assicurare il
rifornimento costante dei beni di prima necessita', svolgendo in tal
modo un primario servizio di assistenza alla collettivita',
dall'altro sta fortemente risentendo della chiusura delle attivita'
produttive su tutto il territorio nazionale che determina una forte
contrazione dei volumi di fatturato, tale da porre a rischio non solo
la sopravvivenza del settore ma anche la stessa attivita' di
rifornimento dei beni di primaria necessita';
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di porre in essere ogni utile
iniziativa che muova nella direzione di assicurare sostegno
produttivo ed economico alle imprese di autotrasporto merci iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Ritenuto che la sollecita conclusione delle procedure e conseguente
erogazione del rimborso dei costi sostenuti dalle citate imprese per
i pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nell'anno
2019, di cui alla citata direttiva ministeriale, possa contribuire a
raggiungere la finalita' sopra indicata cosi' immettendo nel settore
parte della liquidita' necessaria a fronteggiare le difficolta' del
momento;
Dato atto che l'eccezionalita' della situazione attuale richiede
l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i
tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di
riduzione compensata dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali
relativi all'anno 2019;
Considerato:
che e' disponibile ed operativo sul sito internet
www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico «pedaggi»
finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della
relativa procedura per il conseguimento della riduzione compensata
dei pedaggi autostradali;
che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti
fasi:
fase 1 - Prenotazione della domanda;
fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda;
Vista la delibera n. 1 del 10 aprile 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
100 del 16 aprile 2020, con la quale e' stato dato avvio alla
procedura per il conseguimento della riduzione compensata dei costi
sostenuti per i pedaggi autostradali nell'anno 2019 disponendo
l'apertura della fase 1 - Prenotazione della domanda dal 20 al 27
aprile 2020;
Considerato altresi' con la predetta direttiva e' stato disposto
che il Comitato provveda alla destinazione delle risorse finanziarie
iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 ed alla rideterminazione
definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a
tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione
dell'impegno di spesa;
Considerato che occorre stabilire i criteri, le modalita' ed i
termini per l'esperimento della fase 2 della predetta procedura;
Delibera:
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'annualita' 2020 alle finalita' indicate nella
direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020 applicando i criteri
di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.
2. Le imprese, le cooperative a proprieta' indivisa, i consorzi, le
societa' consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al
punto 5, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata
di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per i costi sostenuti per
i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire
dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con veicoli,
posseduti a titolo di proprieta' o disponibilita' ed adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla
classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o
alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a
sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi
B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei
veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La
riduzione compensata e' commisurata al valore del fatturato annuale
relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali
purche' pari almeno ad euro 200.000,00 secondo quanto indicato al
punto 6.
3. In nessun caso la riduzione compensata puo' essere superiore al
13% del valore del fatturato annuo.
4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al
punto 1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata,
parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora
effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore
22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale
riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano
realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto
costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalita'
indicate al punto 8. Qualora una cooperativa, un consorzio, una
societa' consortile di cui al punto 6, lettera b) o un
raggruppamento, di cui al punto 6, lettere c), d), e) non soddisfi
tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti, che
abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle
sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore
riduzione compensata, purche' le cooperative, il consorzio, le
societa' consortili o i raggruppamenti a cui le stesse afferiscono,
forniscano i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni
delle suddette imprese.
5. Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono
applicate, da ciascuna delle societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
6. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere
richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel
corso dell'anno 2019:
a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n.
298;
b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del Libro V,
Titolo X, Capo I, Sezione II e II-bis del codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai
sensi del regolamento CE n. 881/1992 del 26 marzo 1992;
d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in
Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32
della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto
in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2019, possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari
delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2019,
possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo
la data di rilascio di dette licenze.
7. La riduzione di cui al punto 1 e' calcolata, in ragione dei
diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe
ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di
riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 4 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7,
calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il
limite del 13% di cui al punto 3.
9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio
2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di
utilizzo del predetto servizio.
10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni
applicabili risultasse superiore alle disponibilita', il Comitato
stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto
tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle
riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora
l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale
coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il
valore aggiornato delle percentuali stesse.
11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, cui vanno commisurate
le riduzioni compensate dei pedaggi, e' calcolato sulla base
dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al
medesimo punto 2, per i quali le societa' concessionarie abbiano
emesso fattura entro il 30 aprile 2020.
12. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' e il Comitato centrale.
Titolo II
PRESENTAZIONE DOMANDE
13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione
compensata dei pedaggi autostradali e' esperibile, a pena di
irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo «pedaggi» presente
sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e
raggiungibile all'indirizzo internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi A tal fine e' necessario preliminarmente registrarsi allo
stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti
14. Le attivita' attraverso le quali l'utente deve utilizzare il
predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni
ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link
dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e
modalita' sono di seguito definite «operazioni».
15. E' possibile l'accesso alla fase 2 - Inserimento dei dati
relativi alla domanda e firma ed invio della domanda esclusivamente
ai soggetti che abbiano precedentemente esperito, entro i termini
perentori di cui alla delibera del Presidente del Comitato centrale
n. 1 del 10 aprile 2020, la fase 1 - Prenotazione della domanda.
16. Dall'apertura del termine di avvio della fase 2 e fino
all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi
entro e non oltre lo scadere del termine della citata fase 2, il
soggetto richiedente procede:
a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa'
consortile di cui al punto 6, lettera b), o un raggruppamento, di cui
al punto 6, lettere c), d) o e), a caricare nell'applicativo ed
inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla
composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della
societa' consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione
«anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa
singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente
stesso;
b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a
caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni»,
i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che
tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in
Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal
caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se
trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare
con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa,
file formato .pdf della relativa carta di circolazione;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella
domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione
in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il
caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del
raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente, ad indicare ed
inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo
per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria
impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a
definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati
i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di
procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando
che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere
modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma
digitale sulla domanda stessa.
17. Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale
dell'Albo procede:
a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della
classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio
nazionale dei veicoli - ANAV presente presso il CED della
Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e
quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in
parola e' tenuto in considerazione il secondo;
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza
nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un
soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto
proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 16, lettera a), la
ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in
Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera
b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla
verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una
dichiarazione, resa ai sensi del punto 16, lettera c) del titolo in
forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto
richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese
indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella
domanda:
d.1). se la targa e' stata emessa da uno Stato appartenente
all'Unione europea: alla verifica della classe ecologica ivi
dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS accessibile
tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il
dato dichiarato e quello presente nel predetto registro, ai fini
della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;
d.2). se la targa e' stata emessa da uno Stato non appartenente
all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna,
sia stato caricato il file formato .pdf della relativa carta di
circolazione.
18. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema
informatico del portale dell'Albo dei file di cui al punto 16,
secondo le procedure di cui al punto 17, in relazione ad una o piu'
targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e
non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 16,
lettera c), e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe
emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea per i quali non
sia stato caricato il file .pdf della carta di circolazione, il
predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report
delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente
evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per
qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato
appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro
EUCARIS o non ne sia stata rilevata la classe ecologica: in tal caso,
il richiedente tramite le consuete «operazioni», ed in corrispondenza
di ciascuna targa non ritrovata, deve caricarne il file .pdf della
relativa carta di circolazione. Il processo di correzione delle
anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e restituzione
degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'Albo
puo' ripetersi anche piu' di una volta e comunque fino al momento di
sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della
stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 -
Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della
domanda.
19. La fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma
ed invio della domanda consiste nelle attivita' di inserimento dei
dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici
supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a
seguito della conclusione della fase 1 - Prenotazione della domanda,
ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai
veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del
richiedente.
20. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo
della firma digitale, puo' quindi, attraverso le opportune
«operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale
dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella
domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei
database di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti
16 e 17. Qualora si presentino incogruenze, il sistema segnalera' le
anomalie di cui al punto 18, alle quali potra' aggiungersi la
casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali
non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla
targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia
andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante
dovra' procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub
punti 16 e 17 e, se del caso, dovra' coerentemente, correggere i dati
inseriti nella domanda.
21. Lo scambio di file di cui ai punti 19 e 20 puo' ripetersi anche
piu' di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione
della firma digitale, non siano state sanate le anomalie esposte nel
report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione
compensata dei pedaggi autostradali in parola.
22. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della
firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di
cui al punto 25, attraverso le seguenti attivita':
a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del
legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad
uopo delegata, sul documento informatico (file access)
definitivamente compilato. A tal fine e' quindi necessario che il
richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale (smart
card) distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco
pubblico previsto dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82
del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette
modalita' determina il completamento della domanda che, da tale
momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita'
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;
b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente
firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo.
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente.
Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva
l'irricevibilita' della domanda di ammissione al beneficio di
riduzione compensata dei pedaggi autostradali in parola.
23. Attraverso la sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196 del 2003, l'autore autorizza il
Comitato centrale e le societa' di gestione dei pedaggi Autostrade
per l'Italia S.p.a. e Telepass S.p.a., al trattamento dei propri dati
personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il
riconoscimento del beneficio richiesto.
24. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento
dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul
c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale
adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi
predisposti dal sistema informatico del portale dell'Albo gli
estremi: data di effettuazione ed identificativo dell'ufficio
postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata
dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere
esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche.
Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il
Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione
della sede del soggetto richiedente.
25. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della
riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 2, a
pena di inammissibilita' sono stabiliti come di seguito:
a) fase 2 - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed
invio della domanda: dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore
14,00 del 24 maggio 2020.
26. In considerazione dell'attuale contesto emergenziale, la
presente delibera e' adottata in via d'urgenza e sara' ratificata
nella prima seduta utile del Comitato.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - ed e' applicabile a decorrere
dal giorno 4 maggio 2020.
Roma, 24 aprile 2020
Il Presidente: Di Matteo