N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  aprile  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Legge  di
  stabilita' regionale 2020 - Modifiche della legge regionale  n.  10
  del 2011 recante norme sull'attivita' edilizia - Previsione che  e'
  consentito  il  recupero  ai  fini  residenziali   dei   sottotetti
  esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Condizioni - Abrogazione
  delle parole "per i fabbricati esistenti alla data  di  entrata  in
  vigore della presente legge" - Possibilita' del recupero  anche  in
  deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli  strumenti  urbanistici
  vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Legge  di
  stabilita' regionale 2020 - Modifiche delle leggi regionali  n.  16
  del 2009 e n. 49 del 2012 - Rimborso degli oneri di  urbanizzazione
  -  Prevista  copertura  nell'ambito  delle  risorse  stanziate  sul
  capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825  della  Missione
  1, Programma 04, Titolo 1. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di stabilita' regionale 2020 -  Previsione  che,  nelle  more
  dell'approvazione dei bilanci degli enti ed organismi  strumentali,
  si applichi l'esercizio provvisorio. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di stabilita' regionale  2020  -  Interventi  in  materia  di
  polizia  locale  -  Attuazione  -  Previsto  rifinanziamento  della
  medesima, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per  euro  80.000,00  per
  ciascuna annualita' - Allocazione delle relative risorse nel Titolo
  1, Missione 03, Programma 01 su un capitolo di nuova istituzione. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di stabilita' regionale 2020 -  Approvazione  dei  rendiconti
  degli  enti   ed   organismi   strumentali   -   Previsioni   sulla
  predisposizione, approvazione e  termine  di  invio  nonche'  sulle
  conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di  stabilita'  regionale  2020  -  Fondo  regionale  per  la
  promozione del patrimonio artistico dei "Paesi  Dipinti"  e  "Paese
  Affrescato"- Prevista costituzione di un  fondo  straordinario  per
  gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e  2022  di
  euro 50.000,00 per sostenere finanziariamente le  manifestazioni  e
  gli eventi culturali laboratoristi -  Copertura  finanziaria  degli
  oneri con apposito stanziamento nello  stato  di  previsione  della
  spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel  Titolo  01,  Missione  05,
  Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di stabilita' regionale 2020 -  Disposizioni  in  materia  di
  prevenzione  e  contrasto  al   fenomeno   del   bullismo   e   del
  cyberbullismo  -   Prevista   possibilita'   di   beneficiare   dei
  finanziamenti relativi agli interventi  previsti  dalla  normativa,
  per le associazioni operanti nel territorio regionale e  attive  da
  almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei  minorenni  o  in
  quello educativo iscritte  nel  registro  regionale  -  Istituzione
  presso la Giunta regionale della Consulta regionale sul bullismo  e
  sul  cyberbullismo  di  cui  fanno  parte,  tra  gli   altri,   due
  rappresentanti delle associazioni su menzionate. 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Legge di stabilita' regionale 2020 - Norme  a  tutela  dei  coniugi
  separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con
  figli minori - Prevista esclusione  dai  benefici  abitativi  e  di
  sostegno economico per i soggetti condannati con  sentenza  passata
  in giudicato per reati contro la persona. 
- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020,  n.  3  ("Disposizioni
  finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario
  2020-2022 della Regione  Abruzzo  (Legge  di  stabilita'  regionale
  2020)"), artt. 10, commi 1, lettere a), b) e c), 3 e 4;  18,  comma
  2; 19; 22, comma 1; 25 [, comma 4]; 40, commi 5, lettera d),  e  6,
  lettera e); e 42, comma 4. 
(GU n.18 del 29-4-2020 )
    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'avvocatura generale dello Stato (Codice fiscale  n.  80224030587
fax: 0696514000, pec:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i
cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12  contro
la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta  Regionale
pro tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
degli articoli 10 comma 1 lett. a), b) e c), comma 3 e  comma  4,  18
comma 2, 19, 22 comma 1, 25, 40 comma 5 lett. d) e comma 6 lett.  e),
42 comma 4 della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio  2020,  n.  3
pubblicata nel B.U.R n. 10 del 31 gennaio 2020 recante  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di  previsione  finanziario
2020-2022  della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'  regionale
2020)». 
 
                              Premessa 
 
    Sul B.U.R. Abruzzo del 31 gennaio 2020, n. 10 e' stata pubblicata
la legge Regionale 28  gennaio  2020,  n.  3,  recante  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di  previsione  finanziario
2020-2022  della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'  regionale
2020)». 
    La  legge  regionale  presenta  numerosi  e  diversi  profili  di
contrasto con la Costituzione, si  propone,  pertanto,  questione  di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost.  per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' costituzione dell'art. 10 comma 1 lettere a), b)  e
c) per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    L'art.  10,  rubricato  «Modifica  di  disposizioni   legislative
regionali in materia urbanistica», al comma 1, lettere a), b)  e  c),
recita testualmente: 
        «1. All'art. 1 della legge regionale 18 aprile  2011,  n.  10
recante «Norme sull'attivita' edilizia nella  Regione  Abruzzo»  sono
apportate le seguenti modifiche: 
          a) al comma 1,  le  parole  «di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite con  le  seguenti  «del  31  dicembre
2019», 
          b) al comma 3, le parole «per i fabbricati  esistenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge» sono abrogate; 
          c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
«4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla  data  di
cui al comma 1 e' consentito  anche  in  deroga  ai  limiti  ed  alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed  adottati  ed  ai
regolamenti edilizi vigenti. «;» 
    Per agevolare la lettura delle disposizioni della legge regionale
n. 10 del 2011, come modificate dal richiamato articolo  della  legge
regionale in esame,  si  riporta  il  testo  recante  evidenza  delle
modifiche stesse: 
        «Art.  1.  (Recupero  ai  fini  residenziali  dei  sottotetti
esistenti).- 1. La Regione  Abruzzo  promuove  il  recupero  ai  fini
residenziali dei  sottotetti  con  l'obiettivo  di  razionalizzare  e
contenere il consumo del territorio. E'  consentito  il  recupero  ai
fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge del 31 dicembre 2019 previo rilascio  del
titolo edilizio abitativo. 
    2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante  l'ultimo  piano
dell'edificio, o  di  parti  di  esso,  ricompreso  nella  sagoma  di
copertura. 
    3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti e'  consentito
per i fabbricati esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge alle seguenti condizioni: 
    Omissis. 
    4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti  alla  data
di cui al comma 1 e' consentito anche in deroga  ai  limiti  ed  alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed  adottati  ed  ai
regolamenti edilizi vigenti. 
    Omissis .». 
    Le modifiche introdotte all'art. 1 della legge  regionale  n.  10
del 2011, non sono in linea con le  indicazioni  offerte  da  codesta
ecc.ma Corte costituzionale per scrutinare, attraverso  il  parametro
offerto dall'art. 3 Cost., la  legittimita'  delle  norme  dotate  di
efficacia retroattiva. 
    Attraverso  l'intervento  modificativo,  si  impone  una  portata
derogatoria  (ai  limiti  ed  alle   prescrizioni   degli   strumenti
urbanistici vigenti ed adottati ed ai  regolamenti  edilizi  vigenti)
alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10 del  2011  che
viene, di  fatto,  estesa,  con  valenza  retroattiva,  a  sottotetti
esistenti alla data del 31 dicembre  2019  (e  non  piu'  limitata  a
quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima  legge
n. 10/2011). 
    Atteso che le previsioni  regionali  sono  caratterizzate  da  un
indubbio  carattere  innovativo,  con  efficacia  retroattiva,   esse
potrebbero rendere legittime condotte che, non  considerate  tali  al
momento della loro realizzazione (perche' non conformi  ai  limiti  e
prescrizioni  edilizie  degli  strumenti   urbanistici   ed   edilizi
comunali), lo divengono per effetto  dell'intervento  successivo  del
legislatore,   con   l'ulteriore   conseguenza   di   consentire   la
regolarizzazione ex post  di  opere  che  -  al  momento  della  loro
realizzazione - erano in contrasto con detti limiti e prescrizioni di
riferimento, dando corpo a un intervento che esula  dalle  competenze
regionali e risulta pertanto illegittimo. 
    Si osserva al proposito  che  nella  sentenza  n.  73  del  2017,
codesta Corte costituzionale ha ribadito che: 
      «4.3.1. Al legislatore  non  e'  preclusa  la  possibilita'  di
emanare norme  retroattive  sia  innovative  che  di  interpretazione
autentica.  La  retroattivita'  deve,  tuttavia,   trovare   adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente  lesi
dall'efficacia a ritroso della norma adottata (sentenza  n.  170  del
2013, che riassume sul tema  le  costanti  indicazioni  di  principio
espresse dalla Corte). 
    Questa Corte ha, pertanto,  individuato  alcuni  limiti  generali
all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di
principi costituzionali tra i quali sono ricompresi «il rispetto  del
principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto  di
introdurre  ingiustificate  disparita'  di  trattamento;  la   tutela
dell'affidamento legittimamente sorto nei  soggetti  quale  principio
connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento    giuridico;    il    rispetto    delle    funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (sentenza n.  170
del 2013, nonche' sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)». 
    Nella citata sentenza n. 73 del 2017, codesta Corte ha, altresi',
affermato  che  «Anche  a  voler  ritenere  che,  nella  specie,   le
disposizioni  impugnate  possano  trovare  una  loro  giustificazione
nell'esigenza della Regione di assicurare  una  maggiore  omogeneita'
alle norme in oggetto per fare fronte al sovrapporsi delle  modifiche
intervenute nel tempo, siffatta finalita'  deve  ritenersi  recessiva
rispetto al valore della certezza del  diritto,  nel  caso  messo  in
discussione in una materia, quella urbanistica, rispetto  alla  quale
assume una peculiare rilevanza  l'affidamento  che  la  collettivita'
ripone nella sicurezza giuridica (sentenza  n.  209  del  2010).  Del
resto, pur guardando alla potenziale incidenza delle norme  impugnate
sui rapporti interprivati, va osservato che  le  stesse,  per  quanto
prevalentemente  di  favore  rispetto  agli  interessi  dei   singoli
destinatari,  retroagendo  nel  tempo  sacrificano,   in   linea   di
principio, le posizioni soggettive dei potenziali contro  interessati
che facevano  affidamento  sulla  stabilita'  dell'assetto  normativo
vigente all'epoca delle singole condotte.». 
    In ogni caso, va ricordato che, nella sentenza n. 89 del 2019, la
Corte costituzionale ha affermato che «...possono  trovare  ingresso,
nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa
ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come
possibili,  purche'  non  implausibili  e  comunque   ragionevolmente
desumibili dalle disposizioni impugnate» (ex multis, sentenza n.  103
del 2018, punto 4.1. del considerato in diritto). 
    Nel giudizio in via  principale  possono  dunque  essere  dedotte
«anche le lesioni in ipotesi derivanti, da distorsioni interpretative
delle disposizioni impugnate» (sentenza n. 270 del 2017,  punto  4.2.
del Considerato in diritto).». 
    La richiamata disposizione della  legge  regionale  in  questione
travalica i  limiti  individuati  dalla  giurisprudenza  della  Corte
richiamata,  violando  l'art.  3  della  Costituzione,  infatti,   il
riconoscimento, ex post, della legittimita' di comportamenti  vietati
al momento della loro realizzazione, pone a rischio il  valore  della
certezza del diritto e, nei rapporti inteprivati, sacrifica, in linea
di   principio,    le    posizioni    soggettive    dei    potenziali
controinteressati   che   facevano   affidamento   sulla   stabilita'
dell'assetto normativo vigente all'epoca delle singole condotte. 
    A cio' si aggiunga che e' presente,  nell'ordinamento  regionale,
una ulteriore legge regionale (la legge n. 40 del 2017) che  contiene
misure derogatorie in relazione a finalita' analoghe a  quelle  della
legge regionale n. 10 del 2011. 
    Tale legge  regionale  n.  40  del  2017  e'  stata,  da  ultimo,
modificata dall'art. 1  comma  155  lettere  a)  e  b),  della  legge
regionale n. 1 del 2020. 
    In relazione a  tali  articoli,  a  seguito  del  contraddittorio
svolto, la Regione  Abruzzo  ha  assunto  l'impegno  ad  intervenire,
modificandole, le disposizioni censurate. 
    A seguito di tale impegno, per la legge regionale n. 1 del  2020,
esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 marzo 2020,
e' stata deliberata la non impugnativa. 
    La  coesistenza   di   disposizioni   regionali   dal   contenuto
sostanzialmente simile, potrebbe poi determinare ambiguita' circa  le
disposizioni applicabili in concreto e  risultare  foriera  di  dubbi
interpretativi, nonche' essere foriera di problemi applicativi per le
amministrazioni comunali le quali potrebbero in realta' non  trovarsi
nelle condizioni di verificare  effettivamente,  caso  per  caso,  e,
pertanto, distinguere cio' che e' stato realizzato (o  proseguito,  o
completato) in base alla legge regionale n. 10 del  2011  e  in  base
alla legge regionale n. 40 del 2017. 
    Cio', in contrasto oltre che con il principio  di  ragionevolezza
anche   con   il   principio   di   buon   andamento   dell'attivita'
amministrativa, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
2) Illegittimita' costituzione dell'art. 10 comma 1 lettere a), b)  e
c), anche per violazione dell'art.  117  comma  2  lettera  s)  della
Costituzione in riferimento agli articoli 135, 143 e 145 del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    Le disposizioni in esame risultano, poi, anche incompatibili  con
la disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici  contenuta
nel Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  quindi  con  la  potesta'
legislativa esclusiva spettante allo Stato ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    Per quanto riguarda i beni paesaggistici, la disciplina regionale
incentiva in maniera generalizzata gli  interventi  di  recupero  dei
sottotetti, includendo nel proprio ambito  applicativo  anche  quelli
realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n.  10  del
2011, e consentendo  persino  di  derogare  indiscriminatamente  alla
disciplina urbanistica. 
    Tra gli immobili oggetto delle disposizioni  in  esame  rientrano
anche quelli sottoposti a tutela paesaggistica. 
    E cio' al di fuori  del  necessario  quadro  di  riferimento  che
dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano  paesaggistico,
ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio. 
    Soltanto  a   quest'ultimo   strumento   (piano   paesaggistico),
elaborato d'intesa tra Stato e Regione, spetta infatti di  stabilire,
per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni  d'uso  (e  cioe'  i
criteri  di  gestione  del  vincolo,  volti  a  orientare   la   fase
autorizzatoria) e di individuare la  tipologia  delle  trasformazioni
compatibili  e  di  quelle  vietate,  nonche'  le  condizioni   delle
eventuali trasformazioni. 
    Quanto ai beni culturali, si osserva che la disciplina  regionale
non prevede alcuna  espressa  clausola  di  salvezza  in  favore  del
relativo  regime  di  tutela  riservato  alla  legislazione   statale
(previsto dalla  Parte  II  del  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio), ma si limita a richiamare - peraltro in termini  generici
- il  «rispetto  dei  vincoli  imposti  all'edificio»  esclusivamente
quanto all'apertura di porte, finestre e lucernai, e  non  anche  con
riferimento alle altre possibili modalita'  di  intervento  sul  bene
tutelato. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 10 commi 3  e  4,  laddove
viene indicato il capitolo di spesa 11825 della Missione I, Programma
4, Titolo 1, indicato ai commi 3 e 4 come fonte di copertura per  gli
oneri ivi rappresentati per violazione dell'art.  81  comma  3  della
Costituzione. 
    L'art. 10 ai commi 3 e 4 indica il capitolo di spesa 11825  della
Missione I, Programma 4, Titolo 1, come fonte di  copertura  per  gli
oneri ivi rappresentati. 
    In particolare, il comma 3 del citato art. 10 prevede: 
        «Alla legge regionale  19  agosto  2009,  n.  16  (Intervento
regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti
modifiche: 
          a) il comma 3 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
«3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di  versamenti in
eccesso o rinuncia, la  somma  e'  restituita  al  richiedente  ed  i
relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse  stanziate
sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione  1,
Programma  04,   Titolo   1   -   denominato   «Rimborso   oneri   di
urbanizzazione.»; 
    Omissis. 
    Il comma 4 invece prevede: 
        4. L 'art 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49
(Norme per l'attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  e
modifica dell'art. 85 della  legge  regionale  15/2004  (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale
2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria  regionale  2004))
e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  10-bis  (Oneri  di  urbanizzazione)  Omissis.   -   6.
Nell'ipotesi di diniego  del  titolo  abilitativo  di  versamenti  in
eccesso o rinuncia, la  somma  e'  restituita  al  richiedente  ed  i
relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse  stanziate
sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825  - Missione 1,
Programma  04,   Titolo   1   -   denominato   «Rimborso   oneri   di
urbanizzazione». 
    Dal  documento  tecnico  di  accompagnamento   al   bilancio   di
previsione deliberato con D.G.R. 86/2020 del 16 febbraio 2020 che  si
allega ( facilmente rinvenibile sul sito  della  Regione  Abruzzo  al
seguente                                                    indirizzo
http://www.regione.abruzzo.it/content/bilanci-preventivi-e-documenti-
di-programmazione) emerge  che  il  capitolo  in  esame  riporta  uno
stanziamento pari a 0. La disposizione in esame, pertanto, si pone in
contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    Per comodita' si riproduce il suddetto documento nella parte  che
qui interessa 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 3)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18   comma   2,   per
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione con riferimento al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    La disposizione in esame, prevede: 
        «1. I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli
altri organismi dipendenti dalla Regione sono  approvati  annualmente
dalla Giunta, previa parere favorevole del Dipartimento competente. 
        2. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si  applica
l'esercizio provvisorio. 
    3. I provvedimenti di cui al  comma  1  sono  inviati,  a  titolo
informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale». 
    Nel rilevare, in  primo  luogo,  che  la  norma  dovrebbe  essere
coerente con la legge istitutiva degli enti ed organismi  strumentali
in relazione all'individuazione dell'organo  decisionale  definitivo,
si sottolinea che al comma 2 essa autorizza e disciplina  l'esercizio
provvisorio degli organismi ed enti strumentali della regione. 
    Si tratta,  pero',  di  materia  disciplinata  dall'art.  43  del
decreto legislativo n. 118/2011 e dal principio  contabile  applicato
concernente la contabilita' finanziaria. 
    Poiche'  la  regione  non  ha  potesta'  legislativa  in  materia
contabile e' evidente il contrasto con il decreto legislativo n.  118
del 2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
4)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,   per   violazione
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  della  Costituzione  con
riferimento al decreto legislativo n. 118 del 2011. 
    La norma in esame disciplina i  termini  per  l'approvazione  dei
rendiconti degli enti ed organismi strumentali. 
    In particolare, essa prevede: 
        «1. Al fine di assicurare la tempestiva  predisposizione  del
rendiconto  della  gestione  della  Regione  Abruzzo,  gli  organismi
strumentali e gli enti di cui al  decreto  legislativo  n.  118/2011,
approvano  il  rendiconto  annuale  entro  il  10  marzo  di  ciascun
esercizio ed entro i  successivi  cinque  giorni  lo  trasmettono  al
Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati
di legge e del parere  dell'organo  di  revisione.  Il  Dipartimento,
previa istruttoria  conclusa  con  parere  favorevole,  li  invia  al
Servizio Bilancio entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. 
        2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini
e modalita' di cui al comma 1, il Presidente della Giunta  nomina  un
commissario  ad  acta  per   la   predisposizione,   approvazione   e
trasmissione dello  stesso.  Il  mancato  invio  del  rendiconto  nei
termini di cui al comma 1 determina la sospensione del  trasferimento
di  risorse  da  parte   della   Regione   a   qualsiasi   titolo   e
l'impossibilita' di  procedere  ad  assunzioni  di  personale,  sotto
qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione. 
        3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di  cui
al comma 1 per due anni consecutivi comporta  la  riduzione  del  30%
della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti  degli  enti
medesimi. Gli organismi strumentali e  gli  enti  adeguano  i  propri
regolamenti per la valutazione del  personale  nei  termini  suddetti
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
        4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto
generale delle Regione e sono presentati al Consiglio  regionale  che
li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale. 
        5. Nel caso di mancato rispetto dei termini  di  trasmissione
di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed  organismi  strumentali
sono approvati con separate provvedimento legislativo». 
    Al riguardo, si rappresenta che la Regione, con riferimento  agli
organismi strumentali, ha soltanto la facolta'  di  dare  indicazioni
sul termine di invio dei rendiconti - il cui termine di  approvazione
e' previsto dal decreto  legislativo  n.  118  del  2011  -  che  sia
compatibile con il termine di approvazione del rendiconto  regionale,
come  previsto  anche  dal  Principio   contabile   applicato   della
programmazione di bilancio - Allegato 4/I del decreto legislativo  n.
118/2011. 
    Per quanto riguarda  l'approvazione  dei  rendiconti  degli  enti
strumentali,  la  Regione,  avendo  la  necessita'  di  acquisirne  i
rendiconti solo al fine di redigere il bilancio consolidato regionale
- che deve essere approvato  entro  il  30  settembre  dell'esercizio
successivo a quello di riferimento, secondo quante previsto dall'art.
18 del decreto legislativo n. 118/2011 - non ha potesta'  legislativa
in materia. 
    Pertanto, e' evidente il contrasto con il decreto legislativo  n.
118/2011 e, conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
5) Illegittimita' costituzione dell'art. 22 comma 1,  per  violazione
dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    L'art. 22 comma 1 prevede testualmente: 
        «1. Al fine dell'attuazione degli interventi  in  materia  di
Polizia Locale previsti all'art. 23 della legge regionale 20 novembre
2013, n. 42 (Norme in materia  di  Polizia  amministrativa  locale  e
modifiche  alle  leggi  regionali  18/2001,  40/2010  e  68/2012)  la
medesima e' rifinanziata, per gli anni 2020, 2021 e  2022,  per  euro
80.000,00 per ciascuna annualita'. 
        2. Le relative risorse sono allocate nel Titolo  1,  Missione
03,  Programma  01  sul  capitolo  di  nuova  istituzione  denominato
«Attuazione  degli  interventi  dettati  dalla  legge  regionale   20
novembre 2013, n. 42 all'art. 23 per  l'istituzione  e  funzionamento
dell'Osservatorio  Regionale  di  Polizia  Locale»  del  bilancio  di
previsione pluriennale 2020-2022». 
    Gli oneri previsti sono quantificati, per gli esercizi 2020-2022,
in 80.000,00 euro  annui  e  viene  istituto  un  nuovo  capitolo  di
bilancio. 
    In realta'  tali  oneri  non  trovano  copertura  finanziaria  in
bilancio, atteso  che  lo  stanziamento  ivi  previsto  risulta,  per
l'esercizio 2022, pari a 0  come  emerge  chiaramente  dal  Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione  deliberato  con
DGR 86/2020 del 16 febbraio 2020 che si allega e che per comodita' si
riproduce nella parte che qui interessa. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per tanto si rileva una violazione dell'articolo 81, terzo comma,
della Costituzione. 
6) Illegittimita' dell'art. 25 comma 4, per violazione dell'art.  81,
terzo comma, della Costituzione. 
    L'art. 25 prevede la costituzione di un fondo  straordinario  per
la promozione del patrimonio artistico dei «Paesi Dipinti»  e  «Paese
Affrescato»,  quantificato  in  50.000,00  euro  per  ciascuno  degli
esercizi 2020-2022. 
    In particolare il comma 4 prevede: 
        Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione  Abruzzo
costituisce  un  fondo  straordinario  per  gli  anni  2020  di  euro
50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00». 
    A tal fine viene il successivo comma 5 prevede che: 
        «Gli oneri di cui al comma 4  trovano  copertura  finanziaria
con apposito stanziamento nello stato di previsione della  spesa  per
gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05,  Programma  02,
su apposito capitolo di nuova istituzione denominato «Fondo regionale
per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e  Paese
Affrescato». 
    Al riguardo si rileva che i suddetti oneri risultano privi  della
necessaria copertura finanziaria per gli esercizi 2021 e 2022 ove  il
relativo stanziamento per gli esercizi 2021 e 2022 e'  pari  0,  come
emerge dal  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di
Previsione deliberato con DGR 86/2020 del 16 febbraio  2020  che  per
comodita' si riproduce nella parte che qui interessa. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Pertanto, si rileva una violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,
della Costituzione. 
7) Illegittimita' dell'art. 40, comma 5 lettera d) e comma 6 lett e),
per violazione dell'articoli 3 della Costituzione e  2  e  118  della
Costituzione. 
    L'art. 40, rubricato «Disposizioni in materia  di  prevenzione  e
contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo», al comma  5
lettera d) prevede: 
        «5.  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti  relativi  agli
interventi di cui al comma 3: omissis. 
        d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da
almeno tre anni nel campo del disagio  sociale  dei  minorenni  o  in
quello educativo iscritte nel registro regionale di  cui  alla  legge
regionale 1° marzo 2012, n.  11  (Disciplina  delle  Associazioni  di
Promozione Sociale)». 
    Al medesimo articolo, ma al comma  6  lettera  e)  (1)  la  norma
regionale restringe la presenza nella consulta regionale sul bullismo
e sul cyberbullismo di due rappresentanti espressione  esclusivamente
delle associazioni di cui alla precedentemente citata lettera d)  del
comma 5. 
    In primo luogo si osserva che la legge regionale include,  tra  i
soggetti che operano sul terreno della prevenzione e del contrasto ai
fenomeni di bullismo  e  cyberbullismo  e  che  possono  accedere  ai
finanziamenti  pubblici,  solamente  le  associazioni  di  promozione
sociale,  negando  tale  possibilita'  ad  altri  enti  operanti  sul
territorio  regionale  e  nei  medesimi  ambiti  nonche'   ugualmente
iscritti in Registri gestiti da pubbliche amministrazioni,  quali  ad
esempio i soggetti anche a carattere associativo aventi qualifica  di
Onlus e le Organizzazioni di volontariato. La recente  riforma  della
disciplina degli enti del terzo settore ha previsto (art. 5, comma 1,
lettera 1, decreto legislativo n. 117/2017) che tra le  attivita'  di
interesse generale, che possono essere svolte da tutti gli  enti  del
terzo  settore,  sia  ricompresa  la  «formazione   extra-scolastica,
finalizzata  alla  prevenzione  della  dispersione  scolastica  e  al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo  e  al
contrasto della poverta' educativa». 
    La legge regionale, invece, limita  l'accesso  ai  contributi  ai
soli enti costituiti in forma di associazione di promozione  sociale,
realizzando quindi una discriminazione tra soggetti aventi differente
assetto organizzativo  o  qualificazione  ma  operanti  nel  medesimo
settore o che  svolgono  le  medesime  attivita'  di  cd.  «interesse
generale». 
    In secondo luogo la citata legge regionale effettua  una  seconda
discriminazione,  consentendo   la   partecipazione   ai   bandi   di
finanziamento non a  tutte  le  associazioni  di  promozione  sociale
operanti sul territorio della  regione  Abruzzo,  ma  solo  a  quelle
iscritte nel  registro  regionale,  escludendo  quindi  le  eventuali
associazioni  di  promozioni  sociali  iscritte   (in   qualita'   di
articolazioni territoriali o  circoli  affiliati  di  associazioni  a
carattere nazionale, ai sensi della legge n. 383/2000 e  del  decreto
ministeriale n. 471/2001) al Registro nazionale delle Associazioni di
promozione sociale. 
    Infatti, l'art. 7 legge n. 383/2000, commi 3 e  4,  dispone  che,
all'iscrizione  nel  Registro   nazionale   delle   associazioni   di
promozione  sociale  a  carattere  nazionale,  si  accompagni,   alle
condizioni e con le procedure di cui al citato  decreto  ministeriale
n. 471/2001, «l'iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli
di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo  a
tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui
al comma 4», ovvero quelli iscritti nei corrispondenti registri delle
regioni e province autonome. 
    Inoltre l'art. 8, comma 4  della  medesima  legge  ribadisce  che
l'iscrizione nei registri (sia nazionale  che  regionali/provinciali)
e'  condizione  necessaria  «per  stipulare  le  convenzioni  e   per
usufruire dei benefici previsti dalla presente legge  e  dalle  leggi
regionali  e  provinciali  di  cui  al  comma  2»,   ponendo   quindi
l'iscrizione al Registro nazionale e quella ai registri regionali sul
medesimo piano ai fini dell'acquisizione dei benefici. 
    Con riferimento al codice del terzo settore (decreto  legislativo
n. 117/2017),  l'art.  101,  comma  3,  prevede  infine  che  in  via
transitoria, nelle more  dell'operativita'  del  registro  unico  del
terzo settore,  il  requisito  dell'iscrizione  ad  esso  si  intenda
soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad  uno  dei  registri
attualmente previsti dalle normative di settore. 
    Il comma 5 dell'art. 40 risulta, pertanto, per le  ragioni  sopra
citate, discriminatorio sotto il profilo degli interventi e del  loro
finanziamento. Analoga portata discriminatoria e'  recata,  sotto  il
profilo del mancato coinvolgimento nelle attivita' di  programmazione
e progettazione degli interventi dal successivo comma 6 del  medesimo
articolo, che  ugualmente  limita  la  partecipazione  alla  Consulta
regionale sul bullismo e sul cyberbullismo  agli  enti  iscritti  nel
solo registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale. 
    Fermo restando quanto previsto  dalle  gia'  citate  disposizioni
nazionali circa l'analogo valore dei registri  regionali  rispetto  a
quello  nazionale   delle   associazioni   di   promozione   sociale,
l'incongruenza  e'  ancora  piu'  rilevante  con   riferimento   alle
disposizioni recate dal Codice del Terzo settore. 
    In  particolare  l'art.  55  del   suddetto   codice   (rubricato
«Coinvolgimento degli  enti  del  Terzo  settore»)  prevede  che  «in
attuazione dei  principi  di  sussidiarieta',  cooperazione,  ...  le
amministrazioni pubbliche ... nell'esercizio delle  proprie  funzioni
di programmazione  e  organizzazione  a  livello  territoriale  degli
interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'art.  5,
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti  del  terzo  settore»,
attraverso le varie forme ivi previste e comunque  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e  parita'  di
trattamento. 
    Dal tenore della norma  si  evince  l'irrilevanza,  ai  fini  del
coinvolgimento degli Enti, ferma restando la necessita' di iscrizione
nel RUNTS o, in via transitoria, in  uno  dei  registri  di  settore,
dell'assetto organizzativo, che ciascun ente  sceglie  nella  propria
autonomia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione. 
    Conseguentemente, si ritiene che la formulazione utilizzata nelle
due disposizioni  citate  dalla  legge  regionale  in  esame  leda  i
principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3
della  Costituzione  e  di  autonomia  delle  formazioni  sociali   e
sussidiarieta' degli enti del terzo settore, di cui agli articoli 2 e
118, ultimo comma della Costituzione. 
8) Illegittimita' dell'art. 42 comma 4, per  violazione  dell'art.  3
Costituzione. 
    L'art. 42 rubricato  «Norme  a  tutela  dei  coniugi  separati  o
divorziati, in  condizioni  di  disagio,  in  particolare  con  figli
minori», dopo aver prospettato una serie di interventi «a favore  dei
coniugi separati o divorziati che si trovino in condizioni di disagio
sociale ed economico» dispone, al comma 4: 
    «Sono esclusi dai benefici abitativi  e  di  sostegno  economico,
rispetto ai principi  previsti  dal  presente  articolo,  i  soggetti
condannati con sentenza passata in  giudicato  per  reati  contro  la
persona, tra cui gli atti persecutori  di  cui  al  decreto-legge  23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla  violenza  sessuale,  nonche'  in  tema  di  atti
persecutori) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, nonche' per i delitti di cui agli articoli 570,  570-bis
e 572 del codice penale». 
    Tale previsione, che accomuna in maniera indifferenziata l'intero
novero dei reati contro la persona, appare -  invero  -  estremamente
generica,  dal  momento  che  finisce  per  riservare   il   medesimo
trattamento giuridico a  fattispecie  di  reato  eterogenee,  che  il
legislatore nazionale ha inteso caratterizzare e graduare, prevedendo
anche rilevanti differenze di pena. 
    L'effetto della norma in questione sarebbe,  infatti,  quello  di
assimilare reati di grande allarme sociale ad  altri  di  gran  lunga
piu' tenui, che, per di piu', possono  essere  maturati  in  contesti
diversi dall'ambito familiare: l'omicidio aggravato di  cui  all'art.
576 codice penale (punito con l'ergastolo) a titolo di esempio  -  al
reato di diffamazione contemplato dall'art. 595 codice penale (punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue
euro); la riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' dell'art.
600 codice penale (reclusione da otto a vent'anni)  alla  violazione,
sottrazione e soppressione della corrispondenza  dell'art.  612  (che
prevede la reclusione fino a un anno o la  multa  da  trenta  euro  a
cinquecentosedici euro). 
    E' di prima evidenza come l'esclusione di potenziali fruitori dai
benefici in questione, operata in  maniera  tanto  indifferenziata  e
sulla base di generici  criteri  che  non  tengono  in  dovuto  conto
l'effettiva pena irrogata,  leda  i  principi  di  uguaglianza  e  di
ragionevolezza  espressi  dall'art.  3  della  Carta   costituzionale
italiana, ai sensi dei quali  una  legge  deve  regolare  in  maniera
eguale situazioni eguali, ma trattare in maniera  diversa  situazioni
difformi. 

(1) La norma testualmente dispone: «6. Presso la Giunta regionale  e'
    istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo,
    di  seguito  Consulta,  di  cui  fanno  parte:  omissis  e)   due
    rappresentanti delle associazioni di  cui  alla  lettera  d)  del
    comma 5; », 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 10,  comma  1,
lett. a), b) e c), comma 3 e comma 4, 18 comma 2, 19, 22 comma 1, 25,
40 comma 5 lett. d) e comma 6 lett. e), 42 comma 4 della legge  della
Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3 e  conseguentemente  annullarli
per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  16
marzo 2020. 
        2. Decreto Giunta Regionale n. 86/2020  e  relativi  allegato
documento tecnico di accompagnamento bilancio di previsione. 
    Il bilancio di previsione della Regione Abruzzo e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione  Abruzzo  n. 11  speciale  del  31
gennaio 2020. 
        Roma, 26 marzo 2020 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino 
 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Galluzzo