MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 2020,  n.  9,  recante:
«Misure urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse   all'emergenza   epidemiologica    da    COVID-19.»,    del
decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: «Misure straordinarie  ed
urgenti per contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e
contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giudiziaria.» e del decreto-legge  9  marzo  2020,  n.  14,  recante:
«Disposizioni urgenti per il  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.». (20A02431) 
(GU n.112 del 2-5-2020)

 
    Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti  di
sostegno per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 53 del 2 marzo 2020,  il  decreto-legge  8  marzo
2020,  n.  11,  recante:  «Misure  straordinarie   ed   urgenti   per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  contenere  gli
effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'  giudiziaria.»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -  Edizione
Straordinaria n. 60 dell'8 marzo 2020 ed  il  decreto-legge  9  marzo
2020, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale in relazione  all'emergenza  COVID-19.»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -  Edizione
Straordinaria n. 62 del 9 marzo 2020, sono stati  abrogati  dall'art.
1, comma 2, della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  riguardante  la:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei
termini per l'adozione di decreti legislativi.». 
    Si comunica altresi' che, ai sensi del medesimo art. 1, comma  2,
della legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  110
del 29 aprile 2020, «Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2  marzo  2020,
n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.».