MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020 

Definizione  dei  criteri  minimi   nazionali   per   la   formazione
professionale degli operatori forestali. (20A02481) 
(GU n.121 del 12-5-2020)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo
e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  10,  comma  7  del  citato  decreto
legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,  che  prevede  che  le  regioni
definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi  di  cui  al
comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale  degli
operatori  forestali  e  i   requisiti   professionali   minimi   per
l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla
loro natura e complessita'; 
  Visto in particolare l'art. 10, comma  8,  lettera  b)  del  citato
decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  che  disciplina   la
definizione  dei  criteri  minimi   nazionali   per   la   formazione
professionale degli operatori  forestali  e  per  l'esecuzione  degli
interventi  di  gestione  forestale  da  adottarsi  con  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834,  concernente
l'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare, l'art. 1, comma 4, il quale statuisce che nelle more del
riordino dell'organizzazione del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali la Direzione generale  per  la  valorizzazione
dei territori e delle  foreste,  ai  fini  gestionali,  si  considera
collocata nell'ambito del  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Considerato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle  norme
generali   e   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni   per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi  58  e
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Considerato inoltre il decreto  interministeriale  30  giugno  2015
recante la «Definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e  delle  relative
competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 
  Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel  Tavolo  di
concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto
ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 e  nel  Tavolo  di  filiera  del
legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Criteri minimi nazionali 
 
  1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli
operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi  di  gestione
forestale di cui  all'art.  10,  comma  8,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati: 
    a)  dalle  competenze  e  qualificazioni  afferenti   al   Quadro
nazionale delle qualificazioni regionali  contenute  nel  «Repertorio
nazionale  dei  titoli   di   istruzione   e   formazione   e   delle
qualificazioni professionali» a  norma  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13, e  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto
interministeriale del 30 giugno 2015; 
    b) dai percorsi formativi in  campo  forestale  codificati  dalle
regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti
in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la
corrispondenza con i  diversi  profili  della  norma  UNI  11660:2016
(Attivita' professionali non regolamentate -  Operatore  forestale  -
Requisiti di conoscenza, abilita' e competenza). 
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 aprile 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova