N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 aprile  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Liguria  -  Modifiche
  all'art. 12 della legge regionale n. 10 del  2012  (Disciplina  per
  l'esercizio delle attivita' produttive e riordino  dello  sportello
  unico) - Interventi edilizi per lo sviluppo di attivita' produttive
  esistenti  -  Previsione  che  gli  interventi  sono   realizzabili
  mediante procedimento unico, anche in deroga  alla  disciplina  dei
  piani  urbanistici  e  territoriali   vigenti   e/o   operanti   in
  salvaguardia, fatto salvo il rispetto degli  standard  urbanistici,
  della  dotazione  di  parcheggi  pertinenziali  e  delle  opere  di
  urbanizzazione. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla
  legge regionale n. 30 del 2019 (Disciplina  per  il  riutilizzo  di
  locali accessori, di pertinenza di fabbricati  e  di  immobili  non
  utilizzati) - Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina
  dei vigenti strumenti e piani  urbanistici  comunali  -  Ambiti  di
  esclusione, adeguamento comunale e disposizione transitoria. 
- Legge della Regione Liguria 6  febbraio  2020,  n.  1  (Adeguamento
  della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia  per
  le  attivita'  produttive   alla   disciplina   statale   e   altre
  disposizioni in materia di governo del territorio), artt. 8,  comma
  1, lettera b), e 24 [, commi 2 e 3]. 
(GU n.20 del 13-5-2020 )
    Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in  persona
del Presidente del Consiglio attualmente in carica,  rappresentato  e
difeso per mandato ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
presso i cui uffici ha domicilio in Roma - via dei Portoghesi n. 12 -
ricorrente; 
    Contro Regione Liguria, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore  resistente  -  per   l'impugnazione   e   la
dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 8, comma 1, lettera b)
e dell'art. 24 della legge regionale della Liguria 6  febbraio  2020,
n. 1 recante «Adeguamento della legislazione regionale in materia  di
disciplina edilizia  per  le  attivita'  produttive  alla  disciplina
statale e altre disposizioni in materia di governo  del  territorio»,
pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 12 febbraio 2020. 
    Il 6 febbraio  2020  il  consiglio  regionale  della  Liguria  ha
approvato la legge regionale n. 1; un testo composto complessivamente
di  25  articoli  suddivisi  in  due  titoli:   il   primo   dedicato
all'esercizio delle attivita' produttive ed il  secondo  dedicato  ad
introdurre modifiche a varie precedenti leggi  regionali  in  materia
urbanistica e di governo del territorio in genere. 
    Detta legge tuttavia, ad avviso della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, si pone in contrasto con i principi costituzionali  che
regolano il riparto della competenza legislativa fra Stato e  regioni
e se ne rende pertanto necessaria l'impugnativa affidata ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b)
della legge regionale ligure 6 febbraio 2020,  n.  1  per  violazione
dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    La disposizione in epigrafe menzionata sostituisce  integralmente
il comma 2 dell'art. 12 della precedente legge regionale n. 10/2012. 
    La nuova norma prevede che gli interventi  di  ampliamento  degli
insediamenti   produttivi   destinati   ad   attivita'   artigianali,
industriale, agrituristiche, ad alberghi  tradizionali,  a  strutture
turistico ricettive e ad attivita' socio assistenziali e  commerciali
(da  attuarsi  mediante   ristrutturazione,   nuova   costruzione   o
sostituzione  edilizia),  sono  realizzabili  anche  in  deroga  alla
disciplina  dei  piani  urbanistici  e  territoriali  vigenti  o   in
salvaguardia, fatto salvo il  rispetto  degli  standard  urbanistici,
della  necessaria  dotazione  di   parcheggi   e   delle   opere   di
urbanizzazione. 
    La modifica interviene a mutare le  modalita'  ed  i  termini  di
attuazione degli interventi, prima coordinati con i tempi  della  DIA
ed ora invece lasciati alla disciplina della convenzione  urbanistica
da stipulare con il  comune,  la  cui  sottoscrizione  e'  condizione
sospensiva dell'autorizzazione SUAP. 
    In  sostanza,  la  norma  della  novella  ripropone   la   deroga
generalizzata  agli  strumenti  di   pianificazione   urbanistica   e
territoriale, anche se operanti in salvaguardia, ma tale deroga -  in
assenza di prescrizioni che  impongano  comunque  il  rispetto  delle
norme contenute nella Parte II del codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, o in ogni  caso  del  piano  paesaggistico  sovraordinato,
viene ad invadere la sfera di potesta'  legislativa  dello  Stato  in
materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, come esercitata
con gli articoli 20 e 21 del codice di settore, e con le norme  dello
stesso codice che impongono  la  pianificazione  congiunta  (articoli
135, 143 e 145). 
    E' evidente infatti il potenziale pregiudizio cui sono esposti  i
beni  tutelati  (soprattutto  quelli  di  interesse  culturale)   ove
interessati in lavori previsti dalla legge  in  deroga  generalizzata
agli strumenti di pianificazione, e senza il contestuale  limite  del
rispetto delle norme statali. 
    Diversamente disponendo, la tutela apprestata dalla  legge  dello
Stato,  e  segnatamente  dal  codice  dei  beni   culturali   sarebbe
facilmente  aggirata  e  vanificata   in   presenza   di   interventi
modificativi -  addirittura  di  sostituzione  edilizia -  consentiti
dalla legge regionale. 
    E'   noto   il   costante   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale che riserva  allo  Stato  il  potere  di  regolare  la
disciplina dei beni culturali; la conservazione dei beni culturali ed
ambientali rientra nel concetto di «tutela»,  perche'  impedisce  che
essi possano degradarsi nella loro struttura fisica e quindi nel loro
valore (Corte costituzionale sentenza n. 9/2004). 
    La regione pertanto non puo' dettare una disciplina che  consenta
-  anzi  favorisca  -  l'ampliamento  generalizzato   dei   complessi
immobiliari in deroga agli strumenti pianificatori,  senza  prevedere
espressamente che con riguardo ai beni sottoposti a  tutela  disponga
la legge statale che li tutela. 
    Con riferimento al paesaggio, la legge regionale che consente  in
modo  generalizzato  (ed   indiscriminato)   sull'intero   territorio
regionale l'ampliamento dei complessi immobiliari, e quindi anche  di
quelli sottoposti a vincolo, finisce per svuotare la funzione propria
del piano paesaggistico. 
    Nel sistema delineato dagli articoli 135, 143 e  145  del  codice
dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  spetta  in  fatti  al  piano
paesaggistico di dettare, per ciascuna area tutelata, le prescrizioni
del caso, le trasformazioni compatibili e quelle vietate, nonche'  le
condizioni delle eventuali trasformazioni. 
    Ora, e' regola fondamentale di questo sistema l'esistenza  di  un
vero e proprio  obbligo  di  pianificazione  congiunta  tra  Stato  e
regioni (c.d. «copianificazione») e tale obbligo e' stato piu'  volte
evidenziato come tale dalla giurisprudenza costituzionale  (v.  Corte
costituzionale sentenza n. 86/2019) al punto da essere  ritenuto  non
derogabile dal legislatore regionale  in  quanto  espressione  di  un
potere necessariamente diretto a stabilire una  metodologia  uniforme
sull'intero territorio nazionale. 
    La disciplina legislativa  regionale  deve  pertanto,  quando  si
riferisce   ai   beni   paesaggistici,   muoversi   all'interno    di
un'elaborazione congiunta con lo Stato della  relativa  disciplina  e
deve di conseguenza attenersi alla regola della copianificazione.  La
deroga generalizzata ai piani e' invece  evidentemente  incompatibile
con questi principi. La norma in rubrica pertanto e' illegittima  per
violazione dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce allo Stato
la tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico  e  artistico,  e
dell'art. 117, comma 2, lettera s)  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza legislativa esclusiva in materia di relativa tutela. 
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma  2,  della
legge  regionale  Liguria  6  febbraio  2020,  n.  6  per  violazione
dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2, lettera  s)  e  comma  3  della
Costituzione. 
    La norma in esame, in tre distinti  commi,  modifica  altrettanti
articoli della precedente legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30. 
    Va  premesso  che  la  stessa  legge  modificata  e'  oggetto  di
impugnativa, tuttora pendente, avanti alla Corte costituzionale e  la
legge di modifica non solo ignora le censure mosse in quella sede  ma
neppure supera l'ulteriore  vaglio  di  costituzionalita'.  La  legge
modificata prevede che il riutilizzo per i fini di legge (e cioe' per
destinazione   residenziale,   turistico   ricettiva,    commerciale,
produttiva, rurale e  per  servizi)  di  locali  ed  accessori  e  di
pertinenze di un fabbricato, anche collocati in  piani  seminterrati,
nonche' di immobili non utilizzati, anche diroccati,  e'  ammesso  in
deroga alla disciplina dei vigenti  strumenti  urbanistici  comunali,
nonche'  alla  disciplina   del   vigente   piano   territoriale   di
coordinamento paesistico regionale. 
    Il comma 2 della norma in rubrica modifica  l'art.  3,  comma  1,
della legge regionale n. 39/2019 nel senso di far salva la disciplina
regionale degli ambiti di rigenerazione urbana. 
    Come detto, questa modifica non sana i vizi di  costituzionalita'
gia' dedotti e che qui si devono riproporre. 
    Sotto il profilo edilizio, va ricordato e ribadito che l'art.  14
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  consente
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici  solo  per
gli edifici ed impianti di interesse pubblico,  previa  deliberazione
del consiglio comunale, e comunque nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 490/1999 e delle altre normative
di settore aventi incidenza sull'attivita' edilizia. 
    La stessa norma statale consente  il  permesso  di  costruire  in
deroga alle destinazioni d'uso  per  interventi  di  ristrutturazione
edilizia attuali in aree industriali dismesse, ma  anche  qui  previa
deliberazione del  consiglio  comunale  che  ne  attesti  l'interesse
pubblico, e a condizione che l'intervento  non  comporti  un  aumento
della superficie coperta e comunque fermo restando il rispetto  delle
norme del decreto-legge n. 201/2011. 
    E in ogni caso la deroga  deve  rispettare  le  norme  igieniche,
sanitarie e di sicurezza e puo' riguardare solo i limiti di  densita'
edilizia, di altezza e di distanza fra i  fabbricati.  Cosi  come  la
modifica lascia immutati i  vizi  di  costituzionalita'  dedotti  con
riferimento alla norma modificata, nella parte in cui questa riguarda
anche i beni sottoposti a tutela, il cui riutilizzo in  generalizzata
deroga senza il necessario  rispetto  delle  disposizioni  di  tutela
dettate dallo Stato (con inclusi gli interventi di  mutamento  fisico
della loro integrita') compromette il rispetto della tutela stessa, e
invade - per le medesime ragioni articolate nel  precedente  motivo -
la sfera di potesta' legislativa e dizione dello Stato. 
    E' evidente  che,  questi  essendo  i  motivi  di  illegittimita'
dedotti nei riguardi della norma modificata, essi rimangono  immutati
anche in presenza della modifica introdotta con l'attuale legge,  che
nulla risolve in positivo facendo salva la disciplina degli ambiti di
rigenerazione urbana. 
    E siccome e'  noto  che  le  norme  statali  dettate  in  materia
edilizia dal testo unico n.  380/2001  costituiscono  espressione  di
principi fondamentali, che  come  tali  devono  valere  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    La norma in epigrafe menzionata, pertanto,  esattamente  come  la
norma che  essa  va  a  modificare,  e'  illegittima  per  violazione
dell'art. 9 della Costituzione, che riserva allo stato la tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico  e  artistico,  e  dell'art.  117,
comma 1, lettera s) della Costituzione  che  riserva  allo  Stato  la
potesta' legislativa esclusiva per la  relativa  tutela. E'  altresi'
illegittima per  violazione  del  terzo  comma  dell'art.  117  della
Costituzione perche' contrasta con i  principi  fondamentali  dettati
dallo Stato nella materia del governo del territorio. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art.  24,  comma  3,  della
legge regionale  Liguria  6  febbraio  2020,  n.  6,  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    La norma in esame modifica l'art. 4,  comma  3  della  precedente
legge regionale n. 30/2019 ma - pur  dovendosi  prendere  atto  della
soppressione   del   riferimento   all'«approvazione   dell'eventuale
programma integrato di intervento» - resta  invariata  la  previsione
dell'applicabilita' delle disposizioni  regionali  anche  ai  locali,
alle pertinenze e agli immobili per i quali sia stato gia' conseguito
il titolo edilizio abilitativo. 
    La modifica, insomma, non  e'  satisfattiva  delle  censure  gia'
dedotte con il precedente ricorso,  perche'  la  portata  derogatoria
resta estesa con valenza retroattiva agli immobili gia' abilitati. 
    Si ribadisce che l'esercizio del potere legislativo con efficacia
retroattiva non  e'  precluso  alle  regioni,  ma  esso  deve  essere
assistito   da   un'adeguata   giustificazione   sul   piano    della
ragionevolezza. 
    In questo caso cio' non e', perche' la retroattivita'  pregiudica
l'affidamento che la collettivita' fa della certezza dei  rapporti  e
di  conseguenza -   secondo   l'insegnamento   della   giurisprudenza
costituzionale  (Corte  costituzionale  sentenze  n.  73/2017  e   n.
170/2013) - si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Nella  materia  edilizia  questo  affidamento,  anche  se  agisce
prevalentemente nei rapporti fra privati,  deve  essere  tutelato  in
presenza  di  norma  che  agendo  retroattivamente,  sacrificano   le
posizioni dei controinteressati che si sono  determinati  sulla  base
dell'assetto normativo previgente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentata e difesa conclude  affinche'  la  Corte  costituzionale
voglia dichiarare costituzionalmente illegittime le norme della legge
regionale Liguria 6 febbraio 2020, n. 6 come sopra denunciate. 
 
        Cavo, Isola d'Elba 10 aprile 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini