N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 aprile 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 aprile  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta -  Legge
  di stabilita' regionale per il triennio 2020/2022  -  Finanziamento
  per interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
  di rilevanza regionale - Modificazione della legge regionale n.  31
  del 2007 in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  -  Determinazione
  dell'entita'  del  tributo  applicabile  ai  rifiuti  speciali  non
  pericolosi ammessi allo  smaltimento  in  discarica  per  inerti  -
  Prevista applicazione differenziata in ragione  della  provenienza,
  nella misura pari a 10 euro per tonnellata se prodotti internamente
  alla Regione e pari a 25,82 euro per tonnellata se  provenienti  da
  fuori Regione. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 11 febbraio 2020,  n.  1
  ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
  della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (Legge  di
  stabilita' regionale per il triennio 2020/2022).  Modificazioni  di
  leggi regionali"), art. 38, comma 2. 
(GU n.20 del 13-5-2020 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui  Uffici  in  Roma,
via dei Portoghesi, 12 e' domiciliato ex lege; 
    Contro  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona   del
presidente pro tempore,  con  sede  in  Aosta  (AO)  alla  Piazza  A.
Deffeyes n. 1, per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 38 della  legge  regionale  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta n. l dell'11 febbraio 2020 pubblicata sul B.U. della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta  n.  7  del   13   febbraio   2020   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (Legge   di
stabilita' regionale per il  triennio  2020/2022).  Modificazioni  di
leggi regionali» come da delibera del Consiglio dei ministri in  data
6 aprile 2020. 
    Sul B.U. della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  n.  7  del  13
febbraio 2020 e' stata pubblicata  la  legge  regionale  della  Valle
d'Aosta n. 1 dell'11 febbraio 2020. 
    Per quanto in questa sede d'interesse, l'art. 38  della  predetta
legge regionale, disposizione impugnata, cosi' dispone al comma 2: 
        «Art. 38 (Finanziamento per interventi di bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati di rilevanza  regionale.  Modificazione
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31). - 1. ... (omissis)... 
        2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  la  Tabella  di  cui
all'allegato A della legge regionale n. 31/2007 e'  sostituita  dalla
seguente: 
 
                                      "Allegato A (art. 23, comma 1): 
      
 
       =======================================================
       |       Tipologia di rifiuto        |  Tributo €/ton  |
       +===================================+=================+
       |Rifiuti inerti, come definiti      |                 |
       |all'art. 2, comma 1, lettera e),   |                 |
       |del decreto legislativo n. 36/2003,|                 |
       |non soggetti a caratterizzazione   |                 |
       |analitica                          | 2,00**          |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti derivanti da attivita' da  |                 |
       |scavo (terre e rocce) rientranti   |                 |
       |nei valori limiti di cui alla      |                 |
       |Colonna A, tabella 1, allegata     |                 |
       |all'Allegato 5 al Titolo V della   |                 |
       |Parte IV del decreto legislativo n.|                 |
       |152/2006                           | 10,00**         |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti derivanti da attivita' da  |                 |
       |scavo (terre e rocce) rientranti   |                 |
       |nei valori limiti di cui alla      |                 |
       |Colonna B, tabella 1, allegata     |                 |
       |all'Allegato 5 al Titolo V della   |                 |
       |Parte IV del decreto legislativo n.|                 |
       |152/2006                           | 5,00**          |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti speciali assimilabili agli |                 |
       |urbani                             |18,00            |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti urbani da spazzamento delle|                 |
       |strade                             | 5,17            |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti speciali assimilabili agli |                 |
       |urbani da spazzamento delle strade | 10,00           |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Sabbie da impianti di depurazione  |                 |
       |delle acque reflue urbane e        |                 |
       |assimilate                         | 5,17            |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti speciali non pericolosi del|                 |
       |settore metallurgico smaltiti in   |                 |
       |discariche per rifiuti non         |                 |
       |pericolosi                         | 5,17            |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti speciali non pericolosi    |                 |
       |ammessi allo smaltimento in        |                 |
       |discariche per inerti prodotti in  |                 |
       |Regione                            | 10,00           |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti speciali non pericolosi    |                 |
       |ammessi allo smaltimento in        |                 |
       |discarica per inerti provenienti da|                 |
       |fuori Regione                      |25,82            |
       +-----------------------------------+-----------------+
       |Rifiuti urbani                     |18,00*           |
       +-----------------------------------+-----------------+
 
    Per  ogni  tipologia  di  rifiuto  conferita  in  discarica   non
ricompresa in tabella  si  applica  il  valore  massimo  del  tributo
previsto dalla normativa vigente. 
    *  L'effettivo  importo  per  i  rifiuti   urbani   e'   definito
annualmente a partire dall'importo base di 18,00 €/ton applicando  la
maggiorazione  o  detrazione  di  cui  all'art.   205   del   decreto
legislativo n. 152/2006 sulla  base  della  percentuale  di  raccolta
differenziata conseguita dal singolo SubATO 
    ** per il conferimento e' consentito di applicare un rapporto  di
conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro
cubo.". 
    3. ... (omissis)...». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   tale   legge   sia
censurabile nella disposizione supra indicata. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.  sotto
il profilo della violazione delle competenze statali  in  materia  di
tutela dell'ambiente nonche' in relazione all'art. 3, comma 29, legge
n. 549/1995 (norma interposta) nonche' degli articoli  3,  41  e  120
Cost. 
    Come da  costante  giurisprudenza,  la  disciplina  dei  rifiuti,
riconducibile alla materia «tutela  dell'ambiente»  (sentenze  numeri
28/2019, 215 e  150/2018  e  244/2016),  appartiene  alla  competenza
esclusiva   statale   «spettando   allo   Stato   l'adozione    delle
determinazioni che rispondono ad esigenze  di  tutela  uniformi»  (da
ultimo sentenza n. 231/2019). 
    In detta materia, la disciplina  statale  «costituisce  anche  in
attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e
si impone  sull'intero  territorio  nazionale  come  un  limite  alla
disciplina che le regioni e le province  autonome  dettano  in  altre
materia di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello
di tutela ambientale stabilito dallo  Stato  (sentenze  n.  314/2009,
62/2008 e 378/2007)» (sentenze numeri 58 e 180/2015). 
    L'art. 38, comma 2, sopra  citato  contrasta  con  la  competenza
esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema» (art. 117,  comma  2,  lettera  s).  Cost.)  materia
«trasversale»  e  «prevalente»,  che  si  impone  integralmente   nei
confronti delle regioni, anche ad autonomia speciale, che non possono
contraddirla, e a cui fa capo la disciplina dei  rifiuti,  spettando,
come visto, allo Stato, per costante  giurisprudenza  costituzionale,
la competenza  a  fissare  livelli  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio nazionale. 
    Infatti, il carattere  trasversale  della  materia  della  tutela
dell'ambiente, se da  un  lato  legittima  le  regioni  a  provvedere
attraverso  la  propria  legislazione  esclusiva  o  concorrente   in
relazione  a  temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia  ambientale,
dall'altro non costituisce limite  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato a  stabilire  regole  omogenee  nel  territorio  nazionale  per
procedimenti e competenze che attengono alla tutela  dell'ambiente  e
alla salvaguardia del territorio (cfr. ex plurimis, sentenze n. 150 e
n. 151 del 2018). 
    L'art. 38, sotto la  rubrica  «Finanziamento  per  interventi  di
bonifica e messa  in  sicurezza  di  siti  contaminati  di  rilevanza
regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 3»,
al comma 2 sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'allegato A
alla  legge  regionale  3  dicembre  2007,  n.   31   recante   nuove
disposizioni in materia di rifiuti. 
    L'anzidetto allegato A, in ossequio a quanto  previsto  dall'art.
23 della legge regionale n. 31/2007, stabilisce gli importi per  ogni
tonnellata metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai  fini  del
calcolo dell'ammontare  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'art.  3,  della
legge (statale) 28 dicembre  1995,  n.  549  e  posto  in  carico  al
soggetto gestore dell'impianto di smaltimento con obbligo di  rivalsa
nei confronti di colui che effettua lo smaltimento. 
    Dalla lettura del novellato allegato A,  si  evince  che  per  la
medesima  tipologia  di  rifiuti,  ovvero   «rifiuti   speciali   non
pericolosi ammessi allo smaltimento  in  discarica  per  inerti»,  la
regione applica sostanziali differenze se la provenienza del  rifiuto
sia o meno extraregionale, prevedendo un  valore  pari  a  10  euro/t
laddove la provenienza del rifiuto sia interna  alla  regione  ed  un
valore pari a 25,82 euro/t se invece i rifiuti  sono  di  provenienza
extraregionale. 
    A tal riguardo, occorre evidenziare che i  criteri  determinativi
del tributo de quo sono stati stabiliti a livello statale dalla legge
28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione  della
finanza pubblica», il cui art. 3, comma 29 prevede che: 
        «29. L'ammontare dell'imposta e'  fissato,  con  legge  della
regione entro il 31 luglio di ogni anno per  l'anno  successivo,  per
chilogrammo di rifiuti conferiti, in misura  non  inferiore  ad  euro
0,001 e non superiore ad euro  0,01  per  i  rifiuti  ammissibili  al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi  dell'art.  2
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro
0,02582 per i rifiuti ammissibili ai conferimento  in  discarica  per
rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del
medesimo decreto». - omissis - 
    La suddetta  norma  statale,  quindi,  in  relazione  ai  rifiuti
ammissibili  al  conferimento  in   discarica   per   inerti,   fissa
l'ammontare dell'imposta da applicare a livello regionale  in  misura
non inferiore ad 0,001 €/kg (pari ad 1 €/tonn ) e  non  superiore  ad
0,01 €/kg (pari a 10 €/tonn.). 
    Da  cio'  deriva  che  la  regione,  nel  rideterminare,  con  il
novellato allegato A alla legge regionale n. 31/2007, il  valore  del
tributo applicabile ai rifiuti speciali non pericolosi  ammessi  allo
smaltimento in discarica per inerti, risulta essersi  discostata  dai
criteri applicativi previsti dal suddetto  art.  3,  comma  29  della
legge n.  549  del  1995,  prevedendo  una  tassazione  piu'  elevata
rispetto a quella consentita dalla legislazione statale  (massimo  10
€/tonn.)  per  i  rifiuti  extraregione  e  ponendosi,  pertanto,  in
contrasto con essa. 
    Siffatta  previsione,  oltre  a  violare  il  suddetto  parametro
statale interposto derivante legge n. 549 del  1995,  si  traduce  di
fatto in una misura  potenzialmente  limitativa  all'introduzione  di
rifiuti speciali di provenienza extraregionale,  con  il  conseguente
concretarsi di un ostacolo alla libera circolazione delle cose. 
    Trattasi di una imposizione  tributaria  superiore  due  volte  e
mezza la misura  massima  prevista  dal  legislatore  nazionale,  che
colpisce la circolazione dei beni  e  che  si  appalesa  di  per  se'
discriminatoria  nei  confronti  di  soggetti  collocati  fuori   dal
territorio regionale. 
    Da cio' deriva il contrasto con i parametri di cui agli  articoli
3,  41  e  120  Cost.,  atteso  che  la  norma  regionale  censurata,
rispettivamente: 
        a.  introduce  un  trattamento  sfavorevole  per  le  imprese
esercenti  l'attivita'  di  smaltimento  operanti  al  di  fuori  del
territorio regionale; 
        b. restringe la liberta' di iniziativa economica  in  assenza
di concrete  e  giustificate  ragioni  attinenti  alla  tutela  della
sicurezza, della liberta' e della  dignita'  umana,  valori  che  non
possono ritenersi posti in  pericolo  dall'attivita'  di  smaltimento
controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti; 
        c. introduce un ostacolo alla libera circolazione di cose tra
le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure  di
ordine sanitario o  ambientale  (cfr.  sentenza  n.  335  del  2001),
violando il vincolo generale  imposto  alle  regioni  dall'art.  120,
primo comma, Cost. che vieta  ogni  misura  atta  ad  ostacolare  «in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose  fra
le regioni» (sentenze n. 10 del 2009 cit.; n. 164 del  2007,  n.  247
del 2006, n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002). 
    Si evidenzia al riguardo che in relazione  proprio  all'art.  120
Cost., al fine di valutare la ragionevolezza  delle  leggi  regionali
che limitano i diritti con esso garantiti, ha precisato che 
        «occorre esaminare: a) se si sia in  presenza  di  un  valore
costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla
libera circolazione delle cose o degli animali;  b)  se,  nell'ambito
del  suddetto  potere  di  limitazione,  la  regione   possegga   una
competenza che la legittimi a stabilire una disciplina  differenziata
a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua  cura;  c)
se il provvedimento adottato in attuazione del  valore  suindicato  e
nell'esercizio  della  predetta  competenza  sia  stato  emanato  nel
rispetto dei requisiti di legge  e  abbia  un  contenuto  dispositivo
ragionevolmente  commisurato  al   raggiungimento   delle   finalita'
giustificative dell'intervento limitativo della regione, cosi' da non
costituire  in  concreto   un   ostacolo   arbitrario   alla   libera
circolazione delle cose fra regione e regione  (sentenza  n.  51  del
1991)». 
    Nel caso in esame appare evidente come non  sussista  alcuno  dei
citati presupposti. Ed  infatti,  dalla  relazione  agli  emendamenti
della  II  Commissione  al  DDLR  45/XV,  emerge  soltanto   che   il
legislatore regionale ha ritenuto «di dover aggiornare  tali  importi
[delle tariffe  n.d.r.]  cercando  di  incidere  in  particolare  sul
tributo per il conferimento di rifiuti  speciali  in  discariche  per
rifiuti inerti in modo da scoraggiare tali conferimenti». (1) 
2) Violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera  e),  e  119
secondo  comma  Cost.  sotto  il  profilo  della   violazione   delle
competenze statali in materia  di  «sistema  tributario»  nonche'  in
relazione all'art. 3, comma 29,  legge  n.  549/1995  e  all'art.  8,
decreto legislativo n. 68/2011 (norme interposte) e agli articoli 2 e
3 dello Statuto regionale approvato con legge cost. 26 febbraio 1948,
n. 4. 
    Ulteriori profili di illegittimita'  costituzionale  della  norma
regionale impugnata si rinvengono  nella  violazione  degli  articoli
117, secondo comma, lettera e), Cost., (che riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la  materia  del  sistema  tributario)  e  119,
secondo comma, Cost. (che subordina la possibilita' per le regioni  e
gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate  proprie
al rispetto dei principi (statali)  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario), in relazione alla legge n. 42 del
2009 e all'attuativo decreto legislativo  n.  68  del  2011,  recanti
principi fondamentali di finanza pubblica e che qui  assumono  valore
di parametri statali interposti. 
    Secondo costante orientamento della giurisprudenza 
        «la disciplina  del  tributo  speciale  per  il  deposito  in
discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  e,
di conseguenza, l'esercizio della potesta' legislativa delle  regioni
riguardo a tale tributo e' ammesso solo nei limiti  consentiti  dalla
legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che  va  considerato
statale e non gia' "proprio" della  regione,  nel  senso  di  cui  al
vigente  art.  119  Cost.,  senza  che  in  contrario  rilevino   ne'
l'attribuzione del gettito alle regioni  ed  alle  province,  ne'  le
determinazioni espressamente attribuite alla  legge  regionale  dalla
citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005,  concernenti
lo stesso tributo speciale ...» (sentenza n. 85/2017). 
    Non spetta, quindi, al legislatore regionale introdurre modifiche
alla normativa statale che non siano da essa espressamente consentite
(di qui la violazione dell'art. 119  Cost.)  pena  l'invasione  della
competenza esclusiva in materia di tributi  statali,  trattandosi  di
materia «sistema tributario...dello Stato» indicata nella lettera  e)
dell'art. 117 Cost. 
    A tal riguardo nella sentenza n. 102/2008, la Corte ha  affermato
che «le regioni a statuto  ordinario  sono  assoggettate  al  duplice
limite costituito dall'obbligo di esercitare  il  proprio  potere  di
imposizione in coerenza con i principi fondamentali di  coordinamento
e dal divieto di istituire o disciplinare tributi gia'  istituiti  da
legge statale o di stabilirne altri  aventi  lo  stesso  presupposto,
almeno   fino   all'emanazione   della   legislazione   statale    di
coordinamento» e che fino a quando la legge statale di  coordinamento
non  sara'  emanata  «e'  vietato  alle  regioni   di   istituire   e
disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi
dello Stato  o  di  legiferare  sui  tributi  esistenti  istituiti  e
regolati da leggi  statali»  (cfr.  anche  la  sentenza  n.  75/2006,
secondo la quale, in mancanza dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario, che devono essere  fissati
dal legislatore statale ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost.,
alle regioni e' precluso  ogni  intervento  legislativo  sui  tributi
erariali. Piu' di recente cfr. la sentenza n. 23/2010. 
    E' stato ancora precisato che 
        «come questa Corte ha gia' avuto modo di  affermare,  poiche'
non ammissibile, in materia tributaria,  una  piena  esplicazione  di
potesta'   regionali   autonome   in   carenza   della   fondamentale
legislazione di coordinamento dettata dal  Parlamento  nazionale,  si
deve tuttora ritenere preclusa alle regioni (se  non  nei  limiti  ad
esse gia' espressamente riconosciuti dalla legge statale) la potesta'
di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e  regolati  da  leggi
statali (cfr. ancora sentenze numeri  296/2003  e  297/2003):  e  per
converso si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la
potesta' di dettare norme modificative, anche  nel  dettaglio,  della
disciplina dei tributi locali esistenti» (sent. n. 37/2004). 
    Solo per le ipotesi di tributi propri aventi presupposti  diversi
da quelli dei tributi statali, la Corte ha  affermato  sussistere  il
potere delle  regioni  di  stabilirli,  in  forza  del  quarto  comma
dell'art. 117 Cost., anche in mancanza di un'apposita  legge  statale
di coordinamento, a condizione, pero', che essi, oltre ad  essere  in
armonia  con  la  Costituzione,  rispettino  ugualmente  i   principi
dell'ordinamento tributario  (sent.  n.  102/2008  e  in  tal  senso,
ancora, la sentenza n. 37/2004). 
    La fondamentale conseguenza  della  non  attuazione  del  dettato
costituzionale  e'  che  spetta  ancora  al  legislatore  statale  la
potesta'  di  dettare  nonne  modificative,  anche   nel   dettaglio,
relativamente a tributi, gia'  regolati  dallo  Stato,  anche  se  il
relativo gettito e' destinato alle regioni. 
    Dunque,  fino  a  quando  non  sara'   completato   il   processo
legislativo di coordinamento, e' da ritenere vietato alle regioni: 
        istituire e disciplinare tributi  propri  aventi  gli  stessi
presupposti dei tributi dello Stato; 
        legiferare sui tributi  esistenti  istituiti  e  regolati  da
leggi statali; 
        legiferare in materia  tributaria  deducendo  i  principi  di
coordinamento dalle norme attualmente  in  vigore,  in  attesa  della
legge statale di coordinamento. 
    Detti principi  sono  da  considerarsi  validi  anche  a  seguito
dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della  Costituzione),  e  dell'attuativo  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata
delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'  di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario) in  virtu'  del  quale  (art.  8)  dal  2013,  sono  stati
trasformati in tributi propri  regionali  un  elenco  di  tributi  da
ritenersi tassativo e che non comprende il tributo di conferimento in
discarica, disciplinato  dalla  legge  regionale  impugnata  in  modo
difforme rispetto alla disciplina di cui all'art. 3, comma 29,  legge
n. 549/1995, costituente principio fondamentale  ai  sensi  dell'art.
119 Cost. ex art. 3, comma 35, legge n. 549/1995. 
    In  conclusione,  la  norma   regionale   censurata   e'   frutto
dell'illegittimo esercizio  da  parte  della  regione  della  propria
potesta' legislativa in una materia in cui  lo  Stato  ha  competenza
legislativa esclusiva. 
    Per tale motivo la  disposizione  regionale  eccede  anche  dalle
competenze affidate alla Regione dallo Statuto speciale di  autonomia
ex articoli 2 e 3 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. 
    In considerazione di quanto precede,  l'art.  38,  comma  2  deve
essere impugnato per violazione degli articoli 3,  41,  117,  secondo
comma, lettere e) ed s), 119 e 120 Cost., in riferimento ai parametri
statali interposti dianzi citati. 

(1) La relazione e' consultabile sul sito della Regione  al  seguente
    indirizzo:
    https://wdd.consiglio.vda.it/consiglio/ilaweb20.nsf/Atto.xsp/pub/
    XV/2019/15144?lang=it&sc=3 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare l'art. 38, comma 2, della  legge  regionale  della  Regione
autonoma della Valle d'Aosta n.  1  dell'11  febbraio  2020,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (Legge   di
stabilita' regionale per il  triennio  2020/2022).  Modificazioni  di
leggi regionali» pubblicata sul B.U. Regione autonoma  Valle  d'Aosta
n. 7 del 13 febbraio 2020 come da delibera del Consiglio dei ministri
in data 6 aprile 2020, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        I. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  6
aprile 2020. 
 
          Roma, 9 aprile 2020 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis 
 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Peluso